Contratto ASI n……
Contratto ASI n……
“Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”
Codice Unico di Progetto (CUP) ……… Codice Identificativo Gara (CIG) 8671747800
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale Reggente Xxxxxxxx Xxxxxx e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx
E
La Società/ Il Mandatario RTI1 / Il Rappresentante del Consorzio2 (d'ora innanzi indicata come Contraente) con sede legale in con capitale sociale di Euro interamente
versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. - rappresentata da nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx.
Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;
Il presente Contratto consta:
di n. articoli
e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n pagine.
Costituiscono parte integrante del Contratto l’offerta di gara del Contraente nonché tutta la documentazione di gara.
CAPO II - Contratto
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici PREMESSE
ART. 1 Natura delle premesse ART. 2 Oggetto del contratto ART. 3 Durata del contratto ART. 4 Piano delle attività ART. 5 Prezzo
ART. 6 Piano e modalità di pagamento
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole di tracciabilità.
2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio
ART. 7 Penali
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora ART. 9 Oneri fiscali
ART.10 Garanzie definitive
B. Responsabilità
ART.11 Responsabilità del Contraente ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto ART.13 Documentazione
C. Organizzazione e controllo delle attività ART.14 Organizzazione dell’ASI
ART.15 Organizzazione del Contraente ART.16 Commissione di verifica di conformità ART.17 Opzioni
ART.18 Obbligazioni del Contraente
ART.19 Direttore dell’esecuzione e Team di gestione del contratto ART.20 Garanzia
ART.21 Personale
ART.22 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente ART.23 Permessi e autorizzazioni
ART.24 Comunicazioni e corrispondenza ART.25 Sospensione delle attività ART.26 Recesso unilaterale dell’ASI ART.27 Risoluzione del contratto ART.28 Causa di forza maggiore
ART.29 Diritti d’autore e proprietà delle risultanze ART.30 Regime di segretezza
ART.31 Assicurazioni sociali ART.32 Foro competente
ART.33 Quadro normativo di riferimento ART.34 Codice di comportamento ASI ART. 35 Trattamento dei dati personali
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
L’ASI Space Science Data Centre (SSDC), istituito nel 2016, è un’Infrastruttura di Ricerca basata sull’esperienza maturata nel precedente ASDC, istituito nel 2000, di cui ne ha esteso le attività nel settore dell’Osservazione della Terra e delle tecnologie
informatiche per la gestione di grandi moli di dati.
L’obiettivo principale dello SSDC è l’acquisizione, gestione, elaborazione e distribuzione dei dati scientifici, di tipo anche molto diverso in termini di lunghezze d’onda o di messaggero (fotoni, raggi cosmici, onde gravitazionali), prodotti da missioni spaziali o comunque di interesse per le comunità scientifiche di riferimento. I costanti progressi nello sviluppo della strumentazione scientifica producono una continua crescita della quantità di dati disponibili in archivio, con la conseguente necessità di sviluppare alte capacità di data mining e data fusion tramite tecniche di Big Data ed Intelligenza Artificiale per estrarre dai dati l’informazione utile. Lo SSDC riveste quindi un ruolo chiave nella valorizzazione dei dati scientifici fornendo servizi e supporto agli utenti al fine di favorire la massima fruibilità dei dati in esso mantenuti e garantendone l’interoperabilità con altri centri dati nazionali e internazionali secondo standard internazionalmente riconosciuti, in linea con i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dell’Open Science.
Lo SSDC ricopre oggi un ruolo consolidato nell’ambito dell’Osservazione dell’Universo. Partendo dalle missioni nazionali come BeppoSAX prima, AGILE oggi, e in futuro la costellazione di nano-satelliti HERMES, lo SSDC ha partecipato e partecipa alle principali missioni ESA (tra cui Xxxxxx, Herscel, Euclid, Xxxx, XXXXXX, XXXXX, XXXXX, ed è in discussione la partecipazione a XXXX) e a programmi internazionali in collaborazione con NASA (tra cui AMS-02, Swift, NuSTAR, Fermi e IXPE), JAXA (LiteBIRD) e con la Cina (ad esempio eXTP). Lo SSDC ha partecipato e partecipa, inoltre, alle missioni di esplorazione del sistema solare (tra cui SHARAD-MRO, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx-e, LICIACube-DART, JIRAM-Juno, CaSSIS-ExoMars e HERA), sviluppando tool dedicati come XXXXXXX.
Al fine di diffondere e agevolare l’utilizzo dei dati anche provenienti da missioni diverse, lo SSDC sviluppa dei tool online disponibili sul proprio portale, tra cui il Multi- Mission Interactive Archive, Sky Explorer, SED Builder, VO tools, MATISSE, Cosmic Ray Database, XXXX Xxxxxx, fornendo inoltre un supporto Help Desk agli utenti. Data la propria natura multi-missione, il Centro partecipa attivamente alle campagne osservative per il follow up degli eventi di onde gravitazionali.
A partire dal 2017 lo SSDC ha iniziato ad estendere le proprie attività anche ai dati scientifici relativi all’osservazione della Terra attraverso progetti internazionali come CSES-Limadou, in collaborazione con la CNSA e già operativo, ed il suo successore CSES2 in fase di sviluppo. Ricordiamo inoltre anche lo studio dei Terrestrial Gamma- ray Flashes osservati con la missione AGILE, di cui SSDC è l’unico centro dati.
Nel prossimo triennio lo SSDC ospiterà il Centro NEO (Near-Earth Objects) presso l’ASI di concerto con l’ufficio ASI SSA/SST e in coordinamento con il NEO Coordination Centre di ESA-ESRIN. Il Centro sarà dedicato principalmente allo studio degli aspetti scientifici dei NEO legati sia alla dinamica che alla caratterizzazione fisica, sulla base delle acquisizioni dalla futura rete di telescopi Fly-Eye, il primo dei quali è previsto sul
territorio italiano, e di quelle di altre missioni. SSDC si occuperà dell’analisi dei dati dei telescopi Fly-Eye per la ricerca e caratterizzazione dei transienti astronomici, anche utilizzando dati provenienti da diverse facilities (ad es. LBC o LSST). Un primo passo in questa direzione è rappresentato dalla partecipazione di SSDC al progetto NEOROCKS finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma H2020, partecipazione che prevede anche la realizzazione di un portale tecnico di supporto all’attività osservativa e installato in SSDC.
Infine, è previsto che il Centro ospiterà una banca dati nazionale per lo Space Weather, denominata ASI Space Weather Infrastructure (ASPIS) in collaborazione con le Unità EOS e URS, con l’obiettivo di supportare la comunità scientifica in un’attività intrinsecamente multi-disciplinare tramite un unico portale che possa integrare in maniera coerente e sinergica le varie componenti che caratterizzano questo settore scientifico.
Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ….. del … è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi inerenti alle “Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”.
Il bando di gara è stato pubblicato in data XXX sulla GUUE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX.
L’offerta presentata dalla Soc./RTI è risultata, in base ai criteri indicati nella
Richiesta di Xxxxxxx, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di cui € ,00
(Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € ,00 (Euro importo in
lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a mesi.
Il Direttore Generale, con decreto n. , del previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP
- in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. bando tipo ANAC -), ha aggiudicato l’appalto in favore di ; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ………………………
L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il Contraente ha provveduto al rimborso delle spese pari a € XXXX, IVA inclusa, relative
alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).
Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso l’ATG, nonché del disciplinare di gara – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 1 NATURA DELLE PREMESSE
Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione delle Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center come meglio specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-Gestionale.
ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di 36 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni
dalla stipula.
3.2 Il Contraente, nel caso sia soggetto diverso dal fornitore uscente, è obbligato a garantire, a titolo gratuito, il pre-esercizio necessario per subentrare nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, per un periodo di 30 giorni antecedenti al KOM. Al termine della fase di pre-esercizio il Contraente prenderà in carico tutte le attività e i servizi oggetto del presente affidamento. La presa in carico avverrà in una apposita riunione che si terrà congiuntamente con il fornitore uscente, coincidente con la Riunione Iniziale (K.O.M.).
3.3 L’ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
ARTICOLO 4 PIANO DELLE ATTIVITA’
4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14).
4.2 Il Contraente dovrà gestire le attività oggetto del presente contratto in stretto collegamento con l’ASI la quale avrà la facoltà di esercitare i controlli secondo le modalità ritenute più opportune. Qualsiasi attività inerente all’incarico, prima di entrare nella fase esecutiva, dovrà essere approvata dall’ASI.
4.3 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.),:
4.2.1) Riunione Iniziale | T0 | |||
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento | (entro) | T0 + 6 mesi | ||
4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento | (entro) | T0 + 12 mesi | ||
4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento | (entro) | T0 + 18 mesi | ||
4.2.5) Quarta Riunione di Avanzamento | (entro) | T0 + 24 mesi | ||
4.2.6) Quinta Riunione di Avanzamento | (entro) | T0 + 30 mesi | ||
4.2.7) Riunione Finale | (entro) | T0 + 36 mesi |
4.3 L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni
intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.
ARTICOLO 5 PREZZO
5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € +IVA di cui:
a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso così individuato:
Descrizione Voce di costo | Importo canone IVA e costi per la sicurezza di natura interferenziale esclusi |
Gestione di progetto (GP) | |
Gestione dell’infrastruttura informatica (II) | |
Supporto operativo alle missioni (SO) | |
Progettazione, sviluppo e manutenzione del software (SS) | |
Sicurezza informatica (SI) | |
TOTALE |
b) € 15.000 (XXX xxxxxxx) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi per viaggi e trasferte per il personale del Contraente eventualmente richieste dall’ASI; gli importi da rimborsare saranno definiti in base alla destinazione e al numero di giorni totali della trasferta, secondo quanto indicato dai costi standard ASI per le trasferte. ASI si riserva di modificare unilateralmente i costi standard durante la vigenza del contratto.
A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € 4.685,10 (euro quattromilaseicentottantacinque/10) IVA esclusa, pari a € 5.715,82 (IVA inclusa).
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).
5.3. L’importo di cui al 5.2 a) sarà corrisposto a canone semestrale. Il canone semestrale è pari a € ……… (IVA ….).
[In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente].
5.4. [In caso di subappalto] Le attività, di importo non superiore al 20% o pari al ….% del totale contrattuale, che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:
…X…………. € ………………
… Y…………… € ……………...
5.5. Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.
ARTICOLO 6
PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO
6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.
6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue:
a) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2).
b) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.x)
c) ……
d) € …………………. (IVA ) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI
delle fatture relative alla riunione finale.
6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità di seguito indicate:
a) € 15.000,00 (IVA ……), quale tetto massimo di spesa relativamente alle eventuali trasferte per la partecipazione del Contraente ad incontri con partner esterni dell’ASDC, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta sarà autorizzato nelle previste
riunioni di Avanzamento semestrali in base ai costi standard ASI per le trasferte vigenti al momento della trasferta, previa presentazione delle attestazioni e fatture di viaggio.
Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio
€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.
In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.
Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto all’art. 5.2. b).
6.4. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.
6.5. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale, sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.
6.6. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.
6.7. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente
impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007.
6.8. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta).
Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.
In caso di RTI3 ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
Nel caso di RTI ogni componente, in sede di fatturazione pro quota dovrà riportare la seguente dicitura:
la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG:… / CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:
x/x xxxxxxxxx x
xxxxxx , Xx. , xx
, Via , IBAN
. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.
6.9. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.d)
3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
sarà effettuata una trattenuta pari allo 0,50% dell’importo stesso ai fini di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità.
6.10. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto di applicazione delle penali in base a quanto stabilito nel successivo art. 7.
6.11. Nel caso di applicazione della penale, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota di attività effettuata e valutata positivamente, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi.
L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.
6.12. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate
– Riscossioni.
ARTICOLO 7 PENALI
7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti.
7.2 In caso di inadempienza il RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC applicherà le penali nelle previste riunioni di avanzamento semestrali, previa acquisizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione delle effettive responsabilità del Contraente e delle conseguenze del disservizio.
7.3 L’importo delle penali applicabili sarà calcolato secondo la seguente tabella:
Attività | Indicatore di performance | Valori di soglia | Penale |
Attività di gestione dei Sistemi | Indisponibilità della rete Internet e/o della rete interna | Entro il giorno lavorativo successivo | Per ogni ora in più € 200 |
Inoperatività dei sistemi di acquisizione e di processamento (per il servizio di SUPPORTO OPERATIVO ALLA MISSIONE Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Capitolato Tecnico) | Entro il giorno lavorativo successivo | Per ogni ora in più e per singolo sistema € 200 | |
Inadempienza nell’applicazione del Piano di Mitigazione (per il servizio di SICUREZZA INFORMATICA Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Capitolato tecnico) | Entro la data concordata nel Piano di Mitigazione | Per giorno di ritardo rispetto alla pianificazione € 200 | |
Indisponibilità del sito Web e/o dei tool scientifici e/o delle applicazioni web (per il servizio di PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Capitolato Tecnico) | Entro il giorno lavorativo successivo | Per ogni ora in più € 200 | |
Attività di Supporto | Percentuale di interventi chiusi con esito negativo nel semestre | Da 1 a 9% | Per ogni punto % € 100 |
Da 10 a 19% | Per ogni punto % € 250 | ||
Oltre il 20% | Per ogni punto % € 500 | ||
Attività Pianificate | Ritardo rispetto alle pianificazioni concordate | Da 1 a 9% | Per ogni punto % € 100 |
Da 10 a 20% | Per ogni punto % € 250 | ||
Oltre il 20% | Per ogni punto % € 500 |
7.4 Le penali non saranno applicate qualora il disservizio dipenda esclusivamente da causa imputabile ad ASI o ai partner scientifici del SSDC oppure ai fornitori esterni della manutenzione e delle connessioni alle reti esterne, ovvero nei casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Contraente non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità del servizio, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASI.
7.5 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.6 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del
10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 27.
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
ARTICOLO 9 ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633.
ARTICOLO 10 GARANZIE DEFINITIVE
10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI4.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
4 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.2 Il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. con
, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con i massimali e nei termini di seguito indicati:
• fino alla concorrenza per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
• con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
• con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00):
• franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.
L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data xxxx dal Contraente all’Agenzia prima della stipula del Contratto. La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà Il Contraente è di primaria importanza.
10.3 Resta a carico del Contraente la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell’esecuzione dei servizi e forniture oggetto dell’appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d’opera, sia in Italia che all’estero.
10.4 L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.
B. Responsabilità
ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.
11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione,
11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.
11.6 Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.
11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO
12.1 Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando il limite del subappalto al 20% dell’importo contrattuale.
[Oppure:]
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
12.2 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.3 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE
13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.
13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.
C. Organizzazione e controllo delle attività
ARTICOLO 14 ORGANIZZAZIONE DELL’ASI
14.1 L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che , nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.
14.2 Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
14.3 In particolare il RUP:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito
nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.
14.4 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.
14.5 L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale) e alle eventuali penali;
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali.
ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.
In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
• il Responsabile di Programma
• il Responsabile Contrattuale
15.2 Responsabile di Programma.
Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.
In particolare assicura:
▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI;
▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni;
▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile Contrattuale.
Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.
ARTICOLO 16 COMMISSIONE
DI VERIFICA DI CONFORMITA’
16.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:
a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e
secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione di Verifica di Conformità, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;
e) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.
ARTICOLO 17 OPZIONI
17.1 L’ASI si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi.
17.2 L’ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso l’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice dei Contratti.
17.3 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Contraente, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 18 OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE
18.1 Il Contraente, per i servizi oggetto del presente appalto, si impegna a svolgere quanto previsto dal presente Contratto e dall’Allegato tecnico Gestionale.
18.2 In particolare il Contraente si impegna a:
a) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione delle attività meglio descritte nell’ATG;
b) adempiere a tutti servizi previsti, secondo quanto indicato nell’ATG per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto.
18.3 Al termine del periodo contrattuale il Contraente dovrà garantire tutto quanto risulti necessario affinché, alla scadenza del contratto, un eventuale nuovo fornitore possa ad esso subentrare nell’erogazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto o eventualmente implementati durante il periodo Contrattuale, come indicato nell’ATG.
ARTICOLO 19
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E TEAM DI GESTIONE DEL CONTRATTO
19.1 L’ASI, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominerà un Direttore dell’esecuzione del contratto che potrà intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, con i seguenti compiti:
- verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente articolo 6, confermato dal parere positivo del RUP;
- esprimere il proprio parere in merito all’applicazione delle penali, di cui all’art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile unico del Procedimento;
- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto.
Nello svolgimento dei suoi compiti il Direttore dell’esecuzione del contratto è coadiuvato da un team di gestione del contratto e si interfaccia con il Responsabile del Procedimento ASI.
ARTICOLO 20 GARANZIA
20.1 Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, garantisce la disponibilità delle strutture opportunamente attrezzate, dei materiali e delle apparecchiature da utilizzare per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto nei termini stabiliti.
Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’ASI è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che
potrebbero accadere al personale del Contraente nell’esecuzione del contratto. Il Contraente risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto e imputabili ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l’ASI che, pertanto, si intende sollevata e indenne da ogni pretesa al riguardo.
20.2 Nell’ambito delle attività del contratto laddove il Contraente debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce, anche per conto dei propri Subappaltatori e Fornitori, che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al contratto e che l’oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli allestimenti anche in fase di riutilizzo.
20.3 Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.
ARTICOLO 21 PERSONALE
21.1 Il Contraente si impegna ad utilizzare per i servizi oggetto del presente contratto il personale indicato in sede di offerta che, comunque, non può essere di profilo inferiore a quello definito nell’allegato 1 dell’ATG.
21.2 Il Contraente garantisce che il personale impegnato nei servizi oggetto del presente contratto, sia in media di 9 unità annue come indicato nell’ATG.
21.3 Il Contraente si impegna a far sì che il personale impiegato per i servizi oggetto del presente contratto, così come riportato nell’offerta, possa mutare soltanto in caso di comprovate esigenze.
Per cause di forza maggiore il Contraente può proporre la sostituzione del personale dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione ed esplicitandone le motivazioni.
In ogni caso, qualsiasi eventuale sostituzione dovrà essere effettuata con personale di pari o di maggiore livello professionale, competenza ed esperienza lavorativa dell’unità in sostituzione, come previsto nell’ATG.
21.4 Il Contraente nell’esecuzione dei servizi relativi al presente contratto è comunque obbligato ad utilizzare personale di gradimento dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di ricusare con specifica e motivata richiesta, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali persone del Contraente ritenute non idonee.
21.5 Per ogni eventuale sostituzione di personale si applica quanto previsto dall’ATG.
ARTICOLO 22
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
22.1 L’ASI provvederà, come specificato nell’ATG:
- all’approvvigionamento dell’hardware, del software di base e dei materiali di consumo;
- alla stipula dei contratti per la garanzia/manutenzione dell’hardware e degli accordi con i fornitori di connessioni alle reti esterne e alla messa a disposizione dell’infrastruttura di rete interna, inclusi i cavi di rete;
- alla messa a disposizione dei locali idonei ad ospitare tutti i sistemi informatici, sia per il loro eventuale stoccaggio in fase di approvvigionamento (magazzino) che per la loro operatività (sala server);
- alla fornitura dell’alimentazione elettrica, del condizionamento della sala server e di quant’altro necessario a garantire le condizioni di sicurezza ed affidabilità dei sistemi e dei contratti di manutenzione dell’hardware.
Il Contraente comunicherà al responsabile ASI del Contratto ogni ulteriore richiesta di approvvigionamento non appena ne determina l’esigenza, dettagliando il materiale da acquistare, le esigenze che ne determinano la necessità e le conseguenze del mancato approvvigionamento, come specificato nell’ATG.
22.2 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
22.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
ARTICOLO 23
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 24 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
24.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
24.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Vix xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC
Pec: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx / indirizzo PEC del RUP
per il Contraente:
………………………………………...
all'attenzione del Responsabile di Programma. Pec: ……
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
ARTICOLO 25 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
25.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
25.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
25.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
ARTICOLO 26
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
26.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
26.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione
giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi saranno determinati nel rispetto dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
26.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale in vigore alla data del recesso e delle opzioni già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.
ARTICOLO 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
27.1 L'ASI si riserva il diritto, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
− cessione del contratto;
− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;
− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
− violazione della Legge Antimafia;
− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
27.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dalle eventuali opzioni già approvate a norma dell'art. 17 alla data di risoluzione del contratto stesso.
27.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.
ARTICOLO 28
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
28.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 29
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE
29.1 L’Agenzia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui il Contraente dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
29.2 Il Contraente, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente l’Agenzia.
29.3 Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dal Contraente in esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Agenzia Spaziale Italiana.
ARTICOLO 30
REGIME DI SEGRETEZZA
30.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
ARTICOLO 31 ASSICURAZIONI SOCIALI
31.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
ARTICOLO 32 FORO COMPETENTE
32.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.
ARTICOLO 33
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, nell’ordine, da:
a. D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
c. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
d. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
e. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
f. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
g. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
h. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
i. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale
Italiana;
j. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI;
k. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
l. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
m. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
n. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.
ARTICOLO 34
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI
34.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI xxx.xxx.xx) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
34.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
34.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
ARTICOLO 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
35.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
35.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.
Roma,
Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Reggente
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Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Opzioni); 18 (Obbligazioni del Contraente); 20 (Garanzia); 25 (Sospensione delle attività); 26 (Recesso unilaterale dell’ASI); 29 (Diritti d’autore e proprietà delle risultanze), sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Roma,
Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Reggente
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