ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA CITTA’ DI TORINO
L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TORINO (di seguito denominato “ODCEC”), con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, C.F.: 97697860019, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 16/03/1965, autorizzato alla stipula del presente Accordo con Delibera del 29 aprile 2021; E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI
MANAGEMENT (di seguito denominato “Dipartimento”), con sede legale in Corso Unione Sovietica n. 218/bis – 00000 Xxxxxx, C.F.: 80088230018, rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttrice del Dipartimento, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, autorizzata alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 2021/III/A/9.02 del 12 marzo 2021.
E
LA CITTA’ DI TORINO (di seguito denominata “Città”), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx, P. IVA/C.F.: 00514490010, rappresentata dal Dott. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Torino l’11/03/1965, in qualità di Dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale
n. DEL 283 del 13 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
di seguito chiamate le “Parti”;
Premesso che
• la Città di Torino, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e l’Università degli Studi di Torino, attraverso il Dipartimento di Management, hanno sviluppato nel corso degli anni proficue collaborazioni volte alla predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Torino;
• Ad oggi, considerata l’importanza delle attività finora svolte e visti gli ottimi risultati conseguiti, è interesse comune di tutte le Parti proseguire nell’attività di collaborazione di cui sopra;
• Il rapporto di collaborazione che le Parti intendono realizzare rientra nei casi previsti dall’art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i.;
• L’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382 stabilisce la possibilità per le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
• La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 283 del 13 aprile 2021, l’ODCEC nella seduta del 29 aprile 2021 e il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 marzo 2021, n. 2021/III/A/9.02 hanno approvato la stipula del presente Accordo.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 – Premesse
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente
Accordo.
Articolo 2 – Finalità e oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo, le Parti intendono avviare un’attività di collaborazione finalizzata all’attuazione delle varie fasi finalizzate alla predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Torino, con l’allegata relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.
Articolo 3- Obiettivi
Obiettivo della Città è l’opportunità di garantirsi, nell’affrontare le problematiche di maggiore criticità relative alle operazioni di consolidamento dei conti del Gruppo Comune di Torino e alla redazione della relazione sulla gestione, le massime professionalità disponibili, in continuità con i processi di collaborazione perseguiti negli anni precedenti.
Obiettivo dell’ODCEC è quello di elaborare una prassi professionale in materia di controllo e revisione attraverso l’analisi delle principali problematiche applicative e la condivisione delle loro soluzioni operative in materia di governance delle partecipate e di bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica.
Obiettivo del Dipartimento è quello di sperimentare modelli di innovazione gestionale e contabile in materia di Gruppi facenti capo ad Enti pubblici locali.
Costituisce obiettivo comune delle Parti pervenire alla redazione di un documento che includa il consolidamento dei conti non solo ai fini della rappresentazione contabile dei dati del Gruppo Comune di Torino, ma anche quale strumento di cui avvalersi ai fini del controllo strategico del Gruppo stesso.
Articolo 4 – Attività a carico di ciascuna delle Parti e modalità di esecuzione
L’ODCEC e il Dipartimento daranno il loro supporto di scienza e conoscenza al personale della Città di Torino nelle varie fasi della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo pubblico “Comune di Torino” (con l’allegata relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa) con lo scopo di individuare, in casi di particolare complessità, le soluzioni ritenute più confacenti in relazione allo stato della tecnica ragioneristica e contabile. Su specifiche necessità potranno essere attivate, nell'ambito di progetti da valutare e concordare tra le Parti, borse di studio e di ricerca.
L’interlocutore del Dipartimento e dell’ODCEC nei rapporti con la Città sarà costituito dal Gruppo di Lavoro, che, ai sensi della delibera di Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024), viene costituito ed aggiornato con provvedimento del Segretario Generale.
Articolo 5 - Durata
Il presente Accordo ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato e/o ridefinito, in termini sostanziali, nei contenuti, previa adozione di idonei provvedimenti.
Le Parti hanno la facoltà di risolvere consensualmente l’Accordo, fermo restando che tale risoluzione consensuale non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte già eseguita.
Articolo 6 – Referenti
Per l’attuazione e la gestione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti designano, ciascuna, un referente con il compito di definire congiuntamente le eventuali linee di azione di comune interesse.
L’ODCEC indica quali referenti responsabili il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, la Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx e la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Dipartimento indica quali referenti responsabili il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
La Città indica quale referente responsabile il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Ogni eventuale sostituzione di un referente dovrà essere comunicata per iscritto tra le Parti.
Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Accordo dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
1. per l’ODCEC – Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – PEC: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
2. per il Dipartimento – Corso Unione Sovietica n. 218 bis – 00000 Xxxxxx – PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
3. per la Città – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 00000 Xxxxxx – PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
Articolo 7 - Regime dei risultati dell’attività di collaborazione.
I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo saranno condivisi tra i partecipanti.
La proprietà dei risultati della ricerca sarà della Città che ha il diritto di utilizzarli nel modo che riterrà più opportuno, fermo restando il diritto di autore o di inventore; l’ ODCEC e il Dipartimento potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali e qualora intendessero pubblicare i risultati della ricerca dovranno richiedere preventivamente l’autorizzazione scritta alla Città ed inviare contestualmente
copia del documento che intendono pubblicare; resta comunque inteso che, in caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, la Città dovrà essere indicata come ente promotore della stessa.
Articolo 8 - Copertura assicurativa
Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna Parte, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 9 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’ambito della ricerca oggetto del presente Accordo non scaturiranno risultati brevettabili ovvero tutelabili attraverso altre privative industriali.
Articolo 10 – Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da
considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In attuazione della normativa vigente le Parti hanno adottato i regolamenti interni sul trattamento dei dati personali con i seguenti atti:
- l’ODCEC d’ufficio, all’entrata in vigore della neo normativa;
- l’Università degli Studi di Torino con D.R. 870 del 4 marzo 2019;
- la Città con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 giugno 2019 (mecc. 2019 01725/049).
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti,
anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguare a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza di altra Parte.
Il titolare del trattamento dei dati personali per l’ODCEC è Xxxx Xxxxxxx, con sede in Via Xxxxx Xxxxxxx, 59 – Torino. Il legale rappresentante è Xxxx Xxxxxxx. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di
Management è l’Università degli Studi di Torino, con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: xxx@xxxxx.xx.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Città è il Comune di Torino, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. Il legale rappresentante è il Sindaco della Città di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: xxx-xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.
La Città autorizza l’ODCEC e il Dipartimento a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa: tema dell’Accordo, nominativo del committente.
Articolo 12 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.
Articolo 13 – Registrazione e spese
In conformità all’articolo 15 della Legge n. 241/1990, il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del medesimo Decreto, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.
Gli oneri fiscali indiretti per l’imposta di bollo derivanti dal presente Accordo, se dovuti, sono a carico del Comune di Torino o dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino o del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.
L'imposta di bollo di Euro 48,00 relativa al presente atto è stata versata, ai sensi della Risposta n. 321/2019 all'interpello dell'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti -Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori autonomi ed Enti non Commerciali, mediante contrassegni telematici rilasciati in data 21 lugli 2021 codici identificativi numeri: 01200717170126, 01200717170138 e 01200717170115. I sopra citati contrassegni telematici, applicati su una riproduzione cartacea del presente contratto, vengono conservati fino al termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria a cura dell’Area Partecipazioni Comunali come previsto dalla predetta risposta all'interpello. Ai sensi dell'art. 41 comma 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite Docqui Acta all'Ufficio Documentale e tramite PEC alle controparti a cura dell’Area Partecipazioni Comunali.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed art. 4 della Tariffa - Parte seconda allegata al medesimo Decreto.
Articolo 14 - Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano
ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto
compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Il Presidente
(Xxxx. Xxxx Xxxxxxx)
(x.xx digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005)
Per l’Università degli Studi di Torino Il Dipartimento di Management
La Direttrice
(Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
(x.xx digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005)
La Direzione Ricerca e Terza Missione La Direttrice
(Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
(x.xx digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005)
Per la Città di Torino Il Dirigente di Area
Partecipazioni Comunali
(Dott. Xxxxx Xxxxx Camera)
(x.xx digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005)