Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione
Allegato “A” alla delibera C.C. n. 79 del 27/09/2017
Regolamento
per la disciplina delle attività di sponsorizzazione
(Approvato con delibera CC n. 79 del 27/09/2017)
Indice | |
Art. 1 | Oggetto e finalità |
Art. 2 | Definizioni |
Art. 3 | Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni |
Art. 4 | Contenuto della sponsorizzazione o accordo di collaborazione |
Art. 5 | Corrispettivo delle sponsorizzazioni |
Art. 6 | Procedura selettiva e contenuti minimi del contratto |
Art. 7 | Affidamento diretto |
Art. 8 | Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor |
Art. 9 | Vantaggi per lo sponsor |
Art. 10 | Manutenzione e valorizzazione delle aree a verde |
Art. 11 | Attività culturali |
Art. 12 | Casi di esclusione |
Art. 13 | Aspetti fiscali |
Art. 14 | Economie di spesa ed incentivazione della produttività |
Art. 15 | Rinvio |
Art. 16 | Entrata in vigore |
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Monteriggioni, in attuazione delle disposizioni dell’art. 43 della Legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 120 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento all’art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “sponsorizzatore” o “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
b) per “sponsorizzato” o “sponsee”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
c) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell’altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine;
d) per “accordo di collaborazione” si intende il contratto mediante il quale il terzo si impegna a collaborare con il Comune per la realizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico programmate dall'ente anche di tipo continuativo a fronte della possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o la propria attività in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
e) per “sponsorizzatore” o “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
f) per “sponsorizzato” o “sponsee”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
g) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.
Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale.
2. Nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale può individuare spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione per la loro totale o parziale copertura.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni, i servizi od i lavori a carico del bilancio comunale.
4. I responsabili di Area, nell’ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
Articolo 4 - Contenuto della sponsorizzazione o accordo di collaborazione: destinatari
1. La sponsorizzazione è adottata tramite stipula di un contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione con i soggetti interessati.
2. Sono soggetti interessati tutti gli enti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, ed in generale chiunque svolga attività non in conflitto con l’interesse pubblico, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente.
3. Il risultato della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione si esplica nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, dei beni, dei lavori o dei servizi.
Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni
1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
a) somme di denaro;
b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
Articolo 6 - Procedura selettiva e contenuti minimi del contratto
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante avviso pubblico:
a) per iniziative di sponsorizzazione/accordo di collaborazione individuate direttamente dall’Amministrazione Comunale
b) per dar seguito ad una iniziativa di sponsorizzazione/accordo di collaborazione, fino ad allora non prevista dall’Amministrazione Comunale.
c) per dar seguito a proposte spontanee di potenziali sponsor per iniziative fino ad allora non previste dall’Amministrazione Comunale.
2. All'avviso pubblico è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito istituzionale del Comune, nonché ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea sulla base dell’intervento che si intende avviare. Per sponsorizzazioni di importo superiore ad € 40.000,00 l'avviso deve restare pubblicato per almeno trenta giorni.
3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
d) oggetto della sponsorizzazione o della collaborazione e obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico “capitolato”;
e) esatta determinazione dello spazio pubblicitario e delle modalità di veicolazione del messaggio;
f) modalità e termini di presentazione dell’offerta.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato;
5. L’offerta è accompagnata dalle autocertificazioni attestanti i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti richiesti all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
6. L’offerta contiene l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione o collaborazione sono valutate dal responsabile del settore incaricato nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. Il contratto di sponsorizzazione o collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del settore incaricato. Il contratto di sponsorizzazione autorizza all’uso dello “spazio pubblicitario” previ pareri espressi dagli Uffici competenti in relazione ai disposti del vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali.
9. Le spese per la stipula ed i relativi oneri sono a carico dello sponsor.
10. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:
a) l’oggetto del contratto;
b) gli obblighi delle parti con l’indicazione analitica degli impegni assunti dallo sponsor con l'indicazione degli eventuali spazi o forme pubblicitarie consentiti allo sponsor;
c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
d) la durata del contratto;
e) i controlli sull’attività dello sponsor;
f) la competenza del foro di Siena in caso di controversie;
11. Ai contratti di sponsorizzazione tecnica e/o di collaborazione è allegato uno specifico capitolato inerente la disciplina dell'attività svolta anche sotto il profilo della sicurezza.
12. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Art. 7 - Affidamento diretto
1. Si può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui al precedente articolo 6;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa).
2. In ogni caso, l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte della
X.X. xxxxxxxxxxxx procedente e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, rotazione e parità di trattamento.
Art. 8 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
1. Le proposte spontanee di potenziali sponsor sono ammesse solo ed esclusivamente nei casi in cui vi sia espressa previsione della facoltà di utilizzazione, modifica e sfruttamento economico della semplice idea progettuale o degli elaborati trasmessi che con la delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale diverranno di titolarità esclusiva, perpetua, illimitata ed irrevocabile del Comune di Monteriggioni, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, per la pubblicazione, l’utilizzo, e la cessione anche parziale.
2. Nel caso pervenga all’Amministrazione una proposta spontanea di sponsorizzazione, il responsabile dell’ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l’opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 6, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore; nel caso in cui il valore della sponsorizzazione sia pari o uguale all’importo di cui al precedente articolo 7 comma 1 lett. c), al soggetto proponente la sponsorizzazione spontanea può essere riconosciuto il diritto di prelazione prevedendo a suo favore la facoltà entro un termine prestabilito, di adeguare la proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In tal caso, è dichiarato aggiudicatario il promotore originario.,
Art. 9 - Vantaggi per lo sponsor
1. Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor il Comune, per tutta la durata del contratto, potrà:
a) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Amministrazione mediante i vari mezzi di comunicazione;
b) menzionare lo sponsor nelle iniziative volte a pubblicizzare la specifica iniziativa, con qualunque mezzo di divulgazione;
c) consentire la collocazione di impianti informativo pubblicitari negli spazi oggetto di sponsorizzazione;
d) indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali;
e) evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Monteriggioni
2. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 1:
a) per le attività di sponsorizzazione legate alla manutenzione e valorizzazione delle arre a verde, l’Amministrazione comunale consente l'utilizzo di una porzione di area a verde interessata dalla sponsorizzazione per la sistemazione stabile di impianti informativo pubblicitari. Tale porzione è definita secondo le indicazioni e specifiche tecniche riportate nell'avviso pubblico, in numero commisurato alla dimensione dell'area ed al valore della sponsorizzazione;
b) per le attività di sponsorizzazione legate alla realizzazione di eventi culturali l’Amministrazione comunale consente la collocazione di impianti informativo pubblicitari negli spazi dove si svolge l’evento o l’attività culturale oggetto di sponsorizzazione. Gli impianti sono definiti secondo le indicazioni e specifiche tecniche riportate nell'avviso pubblico, in numero commisurato alla dimensione dell'area ed al valore della sponsorizzazione;
Articolo 10 - Manutenzione e la valorizzazione delle aree a verde
1. 1. Al fine di promuovere attività riguardanti la manutenzione e la valorizzazione delle aree a verde pubblico, possono essere attivate le sponsorizzazioni di seguito specificate:
a) manutenzione ordinaria delle aree a verde;
b) riqualificazione e manutenzione di aree gioco ed aree cani;
c) realizzazione di aiuole fiorite;
d) incremento del patrimonio arboreo;
e) acquisto e posa in opera di arredi per aree a verde.
2. Per le attività di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1 del presente articolo sono ammesse esclusivamente sponsorizzazioni finanziarie.
3. L'Amministrazione Comunale individua le aree a verde per le quali intende realizzare un risparmio di spesa attivando iniziative di sponsorizzazione da parte di terzi;
4. E' consentito ai soggetti interessati avanzare richieste di sponsorizzazione di aree a verde non comprese nell'elenco di cui sopra. L'Amministrazione Comunale si riserva in tal caso di integrare l'elenco delle aree a verde, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse.
5. Il corrispettivo a carico dello sponsor per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo/attività, ad esclusione dei casi della sponsorizzazione finanziaria, consiste nella realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi e attività di cui all’articolo precedente e previsti nell'avviso pubblico, nel contratto di sponsorizzazione o
nell'accordo di collaborazione nonché nel capitolato prestazionale, con la conseguente assunzione di ogni responsabilità per danni a cose o a persone imputabili all'attività medesima.
Articolo 11 - Attività culturali
1. Al fine di promuovere attività riguardanti la realizzazione delle attività culturali, possono essere attivate le sponsorizzazioni di seguito specificate:
a) donazione di beni mobili utili alla realizzazione degli eventi e delle iniziative culturali dell’ente;
b) fornitura in comodato di beni utili alla realizzazione di specifici eventi culturali, per la durata degli stessi;
c) fornitura di servizi di stampa o distribuzione di materiale informativo relativo ad iniziative culturali realizzate dal Comune.
d) sostegno anche parziale di costi relativi alla partecipazione di artisti ad eventi realizzati dal Comune;
e) sostegno anche parziale di i costi di preparazione e gestione di eventi culturali realizzati dal Comune
2. Per le attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del presente articolo sono ammesse sponsorizzazioni di tipo finanziario e/o tecnico. Per le attività di cui alle lettere d) ed e) sono ammesse esclusivamente sponsorizzazioni finanziarie.
Articolo 12 - Casi di esclusione
1. Sono comunque escluse sponsorizzazioni o accordi di collaborazione qualora l’amministrazione:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni che prevedano messaggi pubblicitari riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione odio o minaccia
Articolo 13 - Aspetti fiscali
1. Il valore dell’operazione di sponsorizzazione corrisponde al valore commerciale delle prestazioni oggetto del contratto che vengono permutate con la pubblicità commerciale.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita assolvendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull’I.V.A.
3. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, solo il Comune emetterà fattura per il relativo valore;
Articolo 14 - Economie di spesa ed incentivazione della produttività
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate economie di spesa;
2. I risparmi di spesa di cui al punto 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.1999;
b) finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.
3. La Giunta comunale annualmente delibera in merito ed alle percentuali e quote delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo
Art. 15 - Rinvio
1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.
Art. 16 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio della delibera di approvazione.