MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE
Direzione Regionale della Lombardia
MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE
La delegazione di parte pubblica della Direzione regionale della Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali
CONCORDANO
I criteri relativi alla procedura di mobilità regionale volontaria per il personale degli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia che di seguito si illustrano.
1. Requisiti d’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate
della Lombardia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Regole generali
La procedura di mobilità regionale si articolerà secondo il seguente calendario:
MOBILITA’ REGIONALE 2019 | |
PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Settembre 2019 |
PRESENTAZIONE DOMANDE | Settembre – Ottobre 2019 |
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE | Ottobre 2019 |
DECORRENZA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA’ | 1 gennaio 2020 |
3. Individuazione delle unità trasferibili
Nella tabella A, parte integrante del presente accordo, è indicato il numero totale massimo di unità in entrata e in uscita per ogni Direzione provinciale.
Con riferimento a tale numero totale massimo, si specifica che :
- il numero di dipendenti in uscita da ciascuna unità organizzativa, come specificato nella seconda colonna della tabella A, non può eccedere il 40% del personale in servizio presso la stessa alla data di scadenza del bando, salvo nei casi in cui il numero massimo non sia espressamente indicato nella tabella A;
- il numero massimo di dipendenti in entrata in alcune sedi è puntualmente indicato in tabella A;
- per la Direzione regionale è specificato il numero complessivo di dipendenti in uscita e non sono previsti posti in entrata;
- nel limite dei posti in entrata, si procederà alla mobilità del personale che abbia conseguito il punteggio più elevato calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo n.5;
- come sede d’uscita si intende la sede di organica appartenenza
4. Presentazione delle domande
Le domande di mobilità e le accettazioni o le rinunce al trasferimento devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile sul portale intranet regionale. In caso di impossibilità del partecipante all’utilizzo della procedura informatica, le domande potranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo mail che sarà specificato nel bando (ai fini della scadenza dei termini farà fede la data di invio). Le Direzioni provinciali provvederanno ad informare tutto il personale, compreso quello assente, della possibilità di partecipare alla procedura.
Non sono prese in considerazione le domande prodotte fuori termine e quelle presentate da personale in stato di sospensione cautelare dal servizio.
5. Graduatoria regionale di mobilità
5.1 Tabella dei titoli e dei punteggi
Per la valutazione dei requisiti ed il calcolo dei punteggi si prende a riferimento la data di scadenza del bando.
Le unità trasferibili vengono individuate con graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri, condivisi in sede di gruppo di lavoro:
- anzianità di servizio
- anzianità di sede
- carichi di famiglia
- motivi di salute
ANZIANITA' DI SERVIZIO | PUNTI | PESO |
Assunti dal 2015 in poi | 0 | 0,1 |
Assunti dal 2010 al 2014 | 10 | |
Assunti dal 2005 al 2009 | 20 | |
Assunti dal 2000 al 2004 | 30 | |
Assunti dal 1997 al 2000 | 40 | |
Assunti prima del 1997 | 50 | |
ANZIANITA' DI SEDE | PUNTI | PESO |
dal 2015 in poi | 0 | 0,2 |
dal 2010 al 2014 | 10 | |
dal 2005 al 2009 | 20 | |
dal 2000 al 2004 | 30 | |
dal 1997 al 2000 | 40 | |
prima del 1997 | 50 | |
CARICHI DI FAMIGLIA | PUNTI | PESO |
Xxxxx in stato di gravidanza | 5 | 0,6 |
Genitore con 1 figlio | 10 | |
Genitore con 2 figli | 30 | |
Genitore con 3 figli | 45 | |
Punteggi aggiuntivi | ||
Per ogni figlio in più oltre il terzo | 10 | |
Per ogni figlio fino a 6 anni | 5 | |
Per ogni figlio da 7 a 14 anni | 3 | |
Genitore vedovo/a, separato/a, divorziato/a o unico genitore | 10 | |
Ai fini dell’attribuzione del punteggio i figli presi in considerazione sono quelli in età prescolare e scolare, fino al compimento di 14 anni. | ||
MOTIVI DI SALUTE | PUNTI | PESO |
INFERMITA'* RICHIEDENTE | 20 | 0,6 |
INFERMITA'* CONIUGE**, FIGLI, GENITORI | 10 | |
*patologie di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 278/2000 | ||
**Lo stesso punteggio di cui sopra viene attribuito anche nell’ipotesi di “convivente di |
- distanza domicilio-sede di lavoro. Ogni criterio è valorizzato come segue:
fatto”. In tal caso, trova applicazione la documentazione certificativa anagrafica prescritta dall’art. 4, comma 1, della Legge 08/03/2000 n. 53. | ||
DISTANZA DOMICILIO-LAVORO | PUNTI | PESO |
0-30 * | 0 | 0,4 |
31-60 | 10 | |
61-90 | 20 | |
Oltre 91 | 40 | |
*La distanza tra il domicilio e il posto di lavoro (sede di organica appartenenza) sarà stimata in minuti con l’ausilio dei siti web ATM, Trenitalia, passante ferroviario, viamichelin per mezzo privato in assenza di mezzo pubblico, considerando il percorso più veloce ed aggiungendo 5 minuti per ogni cambio di mezzo, fino ad un massimo di 10 minuti aggiunti. |
Il punteggio attribuito ad ogni singolo partecipante è calcolato con la seguente formula:
punteggio = Anzianità di Servizio *0,1 + Anzianità di Sede *0,2 + Carichi di famiglia
*0,6 + Motivi di salute*0,6 + Distanza domicilio-lavoro *0,4.
5.2 Graduatoria
In base al punteggio ottenuto applicando i criteri sopra definiti, viene stilata una graduatoria. La graduatoria è oggetto di verifica da parte di un rappresentante delle Organizzazioni sindacali.
Il partecipante potrà esprimere due scelte di destinazione ordinate per preferenza. In caso di diritto al trasferimento, sarà assegnato in base alla disponibilità di posti in entrata:
• alla sede di prima scelta
• in subordine, alla sede di seconda scelta.
In caso di esaurimento dei posti in entrata nelle due sedi di preferenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio sono titoli di preferenza, in ordine di priorità:
-maggiore incidenza dei motivi di salute;
-maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
-maggiore anzianità di sede;
-maggiore anzianità di servizio;
-maggiore età anagrafica.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito intranet della Direzione regionale della Lombardia vale come notifica agli interessati. I partecipanti che risultano trasferibili dovranno esprimere la propria accettazione/rinuncia al trasferimento entro 7 giorni lavorativi, compreso quello della pubblicazione. La mancata espressione di volontà sarà considerata come rinuncia al trasferimento. Al termine dei 7 giorni, sarà
pubblicata la graduatoria aggiornata e così fino al termine degli scorrimenti derivanti da rinunce.
I trasferimenti, salvo casi particolari che saranno valutati, possono essere differiti per un massimo di 30 giorni per esigenze di servizio o personali.
5.3 Decorrenza
I provvedimenti di mobilità avranno decorrenza dal 1 gennaio 2020.
Milano, 2 luglio 2019
D.R. LOMBARDIA | ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
Firmato | CGIL: Firmato |
CISL: Firmato | |
UIL: Firmato | |
CONFSAL-UNSA: Firmato | |
FLP: Firmato |