COMUNE DI VALLADA AGORDINA
COMUNE DI VALLADA AGORDINA
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI AD USO PUBBLICO ESERCIZIO (BAR-PICCOLA CUCINA) NELL'AMBITO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE CON FUNZIONE DI CENTRO DI AGGREGAZIONE NELLA FRAZIONE DI SACHET DEL COMUNE DI VALLADA AGORDINA, DELLE AREE DI PERTINENZA AD USO PARCO GIOCHI E DELLE STRUTTURE ANNESSE - CIG Z18235F95B
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno ……. del mese di ……., a Vallada Agordina (BL), Frazione Sachet 33, presso la sede comunale, avanti a me Xxxxxxx D’Ancona, Segretario del Comune di Vallada Agordina, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267, sono comparsi i Signori:
1) Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Cencenighe Agordino (BL), il 21 ottobre 1964, Codice Fiscale XXX XXX 00X00 X000X, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallada Agordina, che agisce in questo atto in nome e per conto del predetto Comune, con sede a Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale 80002490250, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 - concedente;
2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il …………………, ivi residente in …………………………………………, ………, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta ,
con sede in …………………………………………..…… via
…………………………………………..………, …………(Codice Fiscale
…………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima - concessionario.
Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:
PREMESSO
- che con determinazione n. 170 del 29 giugno 2018 è stato tra l'altro disposto di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento in gestione dei locali ad uso pubblico esercizio (bar-piccola cucina) nell'ambito di un edificio di proprietà comunale con funzione di centro di aggregazione nella Frazione di Sachet del Comune di Vallada Agordina, delle aree di pertinenza ad uso Parco Giochi e delle strutture annesse con le seguenti modalità;
a) procedura aperta da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) canone annuo posto a base di gara con ammissione di sole offerte in aumento sull'importo a base d'asta di € 12.000,00 più Iva; per il primo anno il canone è stato fissato in misura pari al 50% dell'importo offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, più Iva;
c) durata dell'affidamento fissata in anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per altri 6 (sei);
- che con determinazione del Comune di Vallada Agordina n. ……… del ………, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio alla ditta
…………………………… da …………………… (……), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte quelle partecipanti alla gara d'appalto;
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai controinteressati;
- che si è ottemperato all’accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
oppure
- (solo in caso di urgenza) che stante l'urgenza di consegnare il servizio, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii, e che l'appaltatore ha dichiarato in data ..... ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159
CIO' PREMESSO,
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Comune di Vallada Agordina, come sopra rappresentato, affida a ,
come sopra rappresentata, che accetta, la gestione dei locali ad uso pubblico esercizio (bar-piccola cucina) nell'ambito di un edificio di proprietà comunale con funzione di centro di aggregazione nella Frazione di Sachet del Comune di Vallada Agordina, delle aree di pertinenza ad uso Parco Giochi e delle strutture annesse.
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Ad esso spetterà pertanto il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative all'utilizzo delle strutture e all'organizzazione delle attività.
Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione. Dovrà al riguardo attuare gli impegni assunti in sede di gara.
Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta;
Alla data di scadenza della concessione, tutte le eventuali opere realizzate dal concessionario e le attrezzature facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione diventeranno di proprietà del Comune.
La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.
Art. 2 – Fini del contratto
I fini perseguiti mediante l'affidamento della concessione che costituiscono specifici obiettivi per il concessionario sono:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti nonché nella organizzazione delle attività, al fine di agevolare l’accesso e la fruizione da parte dell’utenza;
c) la correttezza e l’equilibrio nell’utilizzo delle strutture e degli impianti, sviluppando una gestione attenta alle esigenze di tutte le categorie di utenti;
d) la gestione del bar-piccola cucina, comprensiva di tutti gli immobili, i locali e gli arredi ed attrezzature descritti nell'allegato inventario.
Art. 3 - Obblighi del concessionario
Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché: 1) della determinazione n. 130 del 30 aprile 2018; 2) del capitolato speciale d'appalto; 3) della lettera d'invito; 4) dell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Concedente.
Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Il concessionario assume l’impegno di utilizzare e far utilizzare gli impianti e le attrezzature con la massima cura e diligenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nonché degli oneri fissati dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
In particolare, l’affidatario è in ogni caso responsabile:
a) dell’uso degli impianti, stabili, accessori, servizi, installazioni ed attrezzature, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni stabilite con il predetto capitolato speciale d'appalto;
b) dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché delle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni, di cui l’affidatario è responsabile ad ogni effetto di legge;
c) della buona conservazione e dell’efficienza degli impianti e della relativa attrezzatura, nonché della vigilanza e della custodia degli stessi; all’atto della consegna degli impianti e delle attrezzature, le parti redigono in contraddittorio apposito verbale di consistenza degli stessi; analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto regolato dal presente contratto ed in ogni altro caso di anticipata risoluzione dello stesso; gli impianti e le attrezzature, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come da verbale di consegna, perfettamente noti ad entrambe le parti; il concessionario dà atto del fatto che gli impianti e gli altri elementi sopra individuati sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento del servizio al quale sono destinati;
d) di eventuali danni occorsi a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, ancorché imputabili a terzi;
e) della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, secondo le modalità e caratteristiche fissate nel capitolato speciale d'appalto, nonché della pulizia di locali, servizi, accessori, pertinenze e, in generale, di tutto quanto costituisce oggetto di contratto, affinché si presentino nelle migliori condizioni d’uso e di sicurezza;
f) del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti la gestione degli impianti, il cui onere si trasferisce al concessionario dalla data di stipula del presente atto.
g) a far svolgere tutte le attività di gestione da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.
Al termine del periodo di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione del presente contratto la struttura e gli impianti esistenti dovranno essere consegnati al Concedente in buono stato di efficienza.
In caso di ritardo nella consegna il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti
Al termine del rapporto l'aggiudicatario non avrà titolo per esigere alcun rimborso, inden- nizzo, risarcimento o qualsiasi altra prestazione di carattere economico né dalla stazione appaltante né dall'eventuale nuovo gestore.
E' fatto in ogni caso assoluto divieto al concessionario di installare all'interno ed all'ester- no dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker slot machi - ne, e similari che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di de- naro. La violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione immediata del contratto di concessione, senza che il concessionario posso opporre eccezione alcuna.
Art.4 – Durata del contratto
La durata dell'affidamento è fissata in 6 anni, con possibilità di rinnovo per altri 6 anni. L'affidamento decorre dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio in via d'urgenza.
Il gestore ha facoltà di recesso dal contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata, da far pervenire al Comune di Vallada Agordina con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di recesso. Tale condizione vale anche per l’Amministrazione Comunale che può quindi recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata, da far pervenire al gestore con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare per ulteriori sei anni il servizio oggetto del presente contratto secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di bando. La nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una valutazione, condotta dall’Amministrazione, delle condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo.
Il concorrente deve impegnarsi, mediante esplicita dichiarazione ad avviare il servizio oggetto dell'affidamento entro 60 giorni dalla consegna degli impianti, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione. La mancata dichiarazione di impegno comporta l'esclusione dalla gara.
In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.
L’avvio del servizio potrà essere effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.
Alla scadenza il contratto si intende risolto senza formale disdetta tra le parti.
Il concessionario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Concedente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.
Per i primi sei mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire al concedente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il concedente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare al concessionario con lettera raccomandata A.R..
All'iniziativa di recesso del concedente non potrà essere opposta da parte del concessionario alcuna eccezione. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, al concedente spetterà il solo corrispettivo per il periodo di servizio espletato, mentre è escluso al concessionario ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e per ogni ragione di qualsiasi genere
Art. 5 – Canone
Il canone di concessione è così stabilito:
5.1: per il primo anno il canone sarà pari al 50% dell'importo offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, più Iva; il pagamento del canone annuo di concessione dovrà essere effettuato a favore del Comune di Vallada Agordina mediante dodici rate mensili di eguale importo, da versare mediante ordine continuativo al tesoriere comunale.
5.2: dal secondo anno il canone viene fissato in euro ... (..........) più Iva, giusta l'offerta presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria; il pagamento del canone annuo di concessione, come ora determinato, dovrà essere effettuato a favore del Comune di Vallada Agordina mediante dodici rate mensili di eguale importo, da versare mediante ordine continuativo al tesoriere comunale;
5.3: dal terzo anno il canone annuo, come determinato al precedente punto 5.2, sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente; il pagamento del canone annuo di concessione, come ora determinato, dovrà essere effettuato a favore del Comune di Vallada Agordina mediante dodici rate mensili di eguale importo, da versare mediante ordine continuativo al tesoriere comunale.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12. 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Art. 6 – Oneri a carico del Concedente
Sono a carico del concedente, oltre a quanto previsto dal presente contratto, gli oneri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.
Art. 7 - Regolarità contributiva
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210
Nella esecuzione della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.
Art. 8 - Personale impiegato
Il concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.
E’ fatto altresì obbligo al concessionario di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Art. 9 - Garanzie
Il concedente accetta quale garanzia definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria rilasciata dalla ….................... per l'importo di € , nell'interesse del
concessionario.
Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con la Compagnia assicuratrice …………... al fine di tenere indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del presente contratto, con il massimale unico di €. 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine della durata della concessione.
Art. 10 – Prezzi
Il concessionario si impegna ad applicare prezzi pari a quelli medi applicati negli esercizi pubblici presenti nel territorio dell'Unione Montana Agordina.
I prezzi dovranno essere esposti a cura dell’affidatario in luogo facilmente visibile dal pubblico ed applicati all’utenza in base alle norme fiscali vigenti.
I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
La licenza di pubblico esercizio alla scadenza rimarrà in capo al Comune di Vallada Agordina.
Art. 11 – Pubblicità e servizi ulteriori
L’esercizio della pubblicità visiva e fonica all’interno degli impianti oggetto del presente contratto nonché lo svolgimento anche da parte di terzi del servizio bar/ristorazione o di altri servizi del caso sono soggetti al rigoroso rispetto della disciplina statale, regionale e comunale vigente in materia e, in ogni caso, condizionati ai limiti stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.
Art. 12 – Lavori e modifiche agli impianti, addizioni e miglioramenti
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all’impianto, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione concessa per iscritto da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale d'appalto indicato.
In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all’affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.
E' facoltà del Concessionario proporre eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto ella concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque, potranno essere fatti senza preventiva approvazione con atto scritto da parte del Comune, anche qualora non comportino nessun onere per l'ammini- strazione comunale.
Restano salvi eventuali diversi specifici accordi tra concedente e concessionario.
Art. 13 – Verifiche e controlli
La concessione sarà oggetto di verifica di conformità.
Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno.
La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal concedente. Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Art. 14 – Cessione del contratto, subappalto e concessione a terzi
Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto.
E' vietato il subappalto.
E' fatto inoltre divieto al concessionario di concedere a terzi la gestione dei servizi in concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle attività accessorie e complementari elencate nel capitolato speciale d'appalto.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;
Art. 15 - Penali
La mancata osservazione dei impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei divieti in precedenza riportati, comporta l’applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 16 – Responsabilità verso i terzi
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito.
In particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dalle attività svolte presso i locali oggetto di affidamento.
Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore il Concessionario dovrà farne denuncia al Direttore dell'esecuzione entro il termine di 3 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il ripristino dovrà avvenire nel termine di trenta giorni ovvero con tempi e modalità concordate con il direttore dell'esecuzione. Qualora non adempia nel termine prescritto o concordato, il Concedente provvederà ad effettuare il ripristino d’ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dal concessionario nell’importo corrispondente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 17 Risoluzione del contratto
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
interruzione non motivata del servizio;
gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la violazione del divieto di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro;
il mancato pagamento di tre mensilità del canone annuale pattuito.
Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:
- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per i beni affidati in gestione, a danno dei fruitori degli stessi;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affida- tario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempi- menti gravi come di seguito specificato:
- mancato funzionamento, senza preavviso, dell’impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi principali e complementari.
- ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell’arco di un periodo di 5 giorni.
- ripetizione di utilizzi impropri dell’impianto e delle strutture correlate, per attività in- compatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.
Art. 18 - Recesso dal contratto
Qualora l’affidatario intenda recedere dal presente contratto prima della naturale scadenza, deve darne preavviso al Concedente entro il termine di 3 (tre) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La predetta facoltà di recesso non può essere esercitata per 3 anni dalla data di stipula della presente.
Il rapporto si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nel presente contratto e salvo diversi accordi tra le parti qualora si verifichi l’indisponibilità dei locali per cause di forza maggiore riconosciute dal concedente, che si riserva altresì la facoltà di sospendere l' utilizzo da parte del concessionario delle strutture e delle attrezzature nel caso in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo, ovvero per prevalenti ragioni di interesse pubblico. Il tal caso al concessionario compete il risarcimento del danno subito nella misura corrispondente al mancato guadagno dallo stesso adeguatamente documentato.
Art. 19 - Riservatezza
Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall’Amministrazione.
Art. 20 - Domicilio del concessionario
Per effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio in Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx 00, presso la sede del Concedente.
Art. 21 – Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il concedente della costituzione in mora del concessionario.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato.
Art.22- Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc., sono a carico del concessionario.
Art. 23- Registrazione del contratto
A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art.24 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di concedente accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.
Art. 25 – Approvazione espressa delle norme di contratto
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, l’affidatario dichiara di conoscere ed approvare espressamente tutte le clausole inserite nel presente contratto, ivi comprese le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art. 26- Trattamento dei dati personali
I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il concedente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Si dà atto che il concessionario ha versato la somma di € , in conto spese
contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale………………………- sede di ………………………, n del
………………………….
Questo atto occupa ……….. facciate intere e parte della ......................., scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.
L' APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
..........................– firma Per.Ind. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – firma
Xxxxxxx D'Ancona – firma