COMUNE DI CASTROVILLARI
Lotto 4 - Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI CASTROVILLARI
Xxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX)
C.F.: 83000330783
RESPONSABILTA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Decorrenza ore 24,00 del 30/12/2016
Scadenza ore 24,00 del 30/06/2018
Rateazione: Semestrale
Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia a una copertura assicurativa operante per le richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.
Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nella Scheda di adesione / offerta e nel questionario compilato dall'Assicurato, ove presente, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della presente Polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente: | l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione. |
Assicurato: | il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale. |
Dipendente / Amministratori: | ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella scheda di copertura ed ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente che dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il Soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Legale | Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di Avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione |
Pubblica Amministrazione: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione nella Corte dei Conti. |
Gli Assicuratori: | La Compagnia / Gli assicuratori che prestano la garanzia. |
Sinistro: | si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Assicurato riceve: − una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; − una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che grava sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell’Art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’Art. 28 della Costituzione, per Xxxxxxx Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |
Responsabilità Amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti / Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. |
Responsabilità Amministrativa – Contabile: | la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico. |
Indennizzo: | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza. |
Massimale: | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. |
Durata del Contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella scheda di copertura. |
Periodo di Assicurazione: | se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di Efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Scheda di Copertura: | il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo. |
Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio: | L’importo al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali e agli Amministratori. |
Xxxxxx: | L’incaricato dal Contraente, quale Broker di Assicurazione dell'Ente, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contralti |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buonafede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.
Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.
Art. 3 – Durata del Contratto e Pagamento del Premio
L'Assicurazione, di durata anni 1 e mesi 6 , con rateo iniziale e rateazione semestrale, ha effetto dalle ore 24,00 del 30/12/2016 e scadenza 30/06/2018, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
La Società conviene altresì che, in caso di contratto pluriennale, è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione ad ogni ricorrenza annuale, mediante avviso da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza.
A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60' (sessantesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento.
Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60' (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
7.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si e verificata una delle seguenti circostanze:
7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti
7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
7.2 la denuncia di cui sopra, cosi come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.
E' facoltà dell'Ente Contraente, entro la scadenza, richiedere agli Assicuratori la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Gli assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio aggiuntivo, calcolato in 6/12 mi del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite l’Intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxx incaricato
Con la sottoscrizione della presente polizza,
il Contraente, conferisce al Broker PBAI Srl – Gestioni Assicurative e Sinistri, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
E' convenuto pertanto che:
a) ogni comunicazione fatta al Broker incaricato dalla Compagnia o sua agenzia / corrispondente a cui è affidato il contratto si considererà come fatta all'Assicurato;
b) ogni comunicazione fatta dal Xxxxxx incaricato alla Compagnia o sua agenzia / corrispondente a cui è affidato il contratto si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge - Interpretazione del contratto
Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terra indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al Terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura;
b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili per colpa grave;
Resta inteso e convenuto tra le Parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Ente Assicurato in conseguenza di atti, fatti omissioni o ritardi imputabili a Dipendenti o Amministratori durante lo svolgimento dei compiti istituzionali, o della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
L'assicurazione comprende inoltre:
✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 15 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L'Assicurazione di cui all’Art 12 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 16 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
L'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Art. 17 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.
L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 12 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
b) attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 23 che segue;
c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 — titolo X;
g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile derivante dalla colpa grave;
h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato; nonché per i Danni:
j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Art. 19 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività
L'Assicurazione a prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti o Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.
L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Art. 20 - Garanzia Postuma
Nel caso di morte o pensionamento o di cessazione dell'attività dei soggetti per cui l'Ente è assicurato, l'Assicurazione a operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L'assicurazione cesserà automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 21 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 22 Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 che segue.
Art. 23 - Cessazione dell'assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 24 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 25 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) delle Esclusioni, si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi svolti da Dipendenti e/o Amministratori che rappresentano l'ente Contraente in altri organi collegiali e/o commissariali.
Art. 26 - Sinistri in serie
In caso di Xxxxxxxx in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dope la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.
Art. 27 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 28 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2) "Committente", ''Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Art. 29 - "Levata Protesti"
L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.
Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
Art. 30 - Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.
Art. 31 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.
Art. 32 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Si conviene che gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.
Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.).
Art. 33 - Continuous Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima
della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l'Assicurato a venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla precedente Società assicuratrice;
b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, o la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze, non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
In relazione alle richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.
Art. 34 - Regolazione dei premio (operante se indicato nella scheda di copertura)
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi all' emissione della relativa appendice.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., anche qualora
dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
b) Accertamenti e controlli
L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicuratore di eseguire gli accertamenti;
c) Omessa regolazione
1. Qualora il contraente:
✓ ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
✓ ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
✓ dichiari elementi variabili consuntivi inesatti o incompleti e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive;
gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
2. Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1., l'Assicuratore ha facoltà di risolvere il contratto comunicandolo per raccomandata, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
Art. 35 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Gli Assicuratori ed i loro incaricati/corrispondenti si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
II pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente agli Assicuratori, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. II mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Xxxxx, da parte degli assicuratori e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)
a. Garanzia Postuma 5 anni
Nel caso in cui l'Assicuratore rifiuti di assicurare per un ulteriore periodo , oppure il Contraente decida di non assicurarsi più, per lo stesso rischio coperto dalla presente polizza , l'Assicurazione - previo il pagamento di un premio da concordarsi - potrà essere estesa a quei Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei soggetti per cui l'Ente Contraente risulta assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura sarà l'obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri, fermo il fatto che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato e che l'assicurazione cesserà automaticamente per i Dipendenti licenziati per giusta causa e nel caso in cui venisse stipulata dall'Ente Assicurato, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.
Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.
b. Differenza in Massimali
Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa dall'Assicuratore indicato nella scheda di copertura, a garanzia dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un Massimale non inferiore a € 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.
Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.
c. Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
c.1 Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati sulla Scheda di Copertura.
c.2 Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
I) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico indicato sulla Scheda di Copertura o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
c.3 Condizioni Aggiuntive
L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
1. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
2. verifica preventiva alla progettazione e validazione dei progetti cosi come prevista dall’Art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e dal regolamento di attuazione;
3. l'attività di Responsabile del Procedimento (se è stato indicato nel questionario che forma parte integrante della polizza);
4. le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
a. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
b. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche ed integrazioni;
5. le responsabilità derivanti dalla discipline in materia di lavori Pubblici (D.Lgs. n.50/2016). In particolare per le coperture previste dall’art. 217, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni opera con effetto e scadenza della copertura legate all'intera durata dei lavori (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il premio relativo sarà pagabile in soluzione unica anticipata.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina
SCHEDA DI COPERTURA
Durata: Anni | 1 | Dal 30/12/2016 Al 30/06/2018 |
Rateizzazione: | Semestrale | Regolazione Premio: ⌧ si 🞏 no |
N° abitanti: | 22.254 | Retribuzioni complessive: € 3.260.263,00 (anno 2015 nonché preventivato per il 2016) |
ASSICURATI:
Sindaco: | N. 1 |
Vice Sindaco – Assessore: | N. 1 |
Assessore: | N. 4 |
Segretario Generale: | N. 1 |
Dirigente Amministrativo Finanziario: | N. 1 |
Funzionario Amministrativo / Responsabile P.O.: | N. 1 |
Quadro Amministrativo: | N. 4 |
Ufficio Legale: | N. 1 |
Funzionario Tecnico / Responsabile P.O.: | N. 2 |
Tecnico/Progettista/RUP | N. 2 |
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Massimali Assicurati: € 1.000.000,00 | Il massimale si intende per assicurato, in aggregato e per periodo assicurativo |
Retroattività: Anni 5 | Postuma: Anni 5 |
Condizioni Speciali richiamate: a, c | Franchigia fissa: € 5.000,00 (per singolo sinistro) |
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Xxxxxxxx (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);
Art. 8 Cessazione del contratto;
Art. 17 Assicurazione "claims made" - Retroattività; Art. 18 Garanzia postuma;
Art. 20 Persone non considerate terzi; Art. 21 Cessazione dell'Assicurazione; Art. 31 Continuous cover;
Art. 32 Clausola Broker;
Art. 34 Tracciabilità Dei Flussi Finanziari;
Data
L’ASSICURATO / CONTRAENTE LA SOCIETA’
Ai sensi del DL. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
L’ASSICURATO / CONTRAENTE
APPENDICE
Condizioni di polizza da utilizzare in caso di copertura ai sensi del D.LGS.
50/2016 come estensione della polizza madre
(Garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s. m. i.)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Contraente / Assicurato (Progettista / Dipendente/Pubblico | Codice Fiscale / Partita IVA |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Sede | Via / P.zza numero civico | CAP | Prov |
Vedasi allegato | Vedasi allegato | Vedasi allegato | Vedasi allegato |
Stazione Appaltante | Sede |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l’opera |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l’opera |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
(vedasi allegato) | (vedasi allegato) |
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: | le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Contraente: | il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione. |
Esecutore dei lavori: | il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori. |
Franchigia: | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato. |
Indennizzo/risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Legge: | il D.Lgs. 50/2016 e la disciplina regolamentare ancora in vigore. |
Luogo di esecuzione delle Opere: | il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. |
Opere: | le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica. |
Premio: | somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione. |
Progettista dei lavori: | il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. |
Regolamento: | il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore |
Scheda Tecnica: | la scheda obbligatoriadelle condizionicontrattuali delle singole coperture assicurative. |
Scoperto: | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Societa’ / Assicuratore | L’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. |
Somma assicurata o Massimale | L’importo massimo della copertura assicurativa. |
Stazione Appaltante o Committente: | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori. |
Periodo di Assicurazione: | il periodo di tempo specificato nella scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa. |
Scheda: | quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare. |
Xxxxxx: | L’incaricato dal Contraente, quale Broker di Assicurazione dell'Ente, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contralti |
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 106 della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).
La presente copertura none efficace nel caso in cui:
a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico
di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.
Art. 7- Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 della Legge. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato / Contraente dichiara che:
l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Art. 14 - Premio
L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente
L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell'assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali a tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale a assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 – Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 24 Clausola del Broker mandatario
Con la sottoscrizione della presente polizza,
il Contraente, conferisce al Broker: PBAI Srl – Gestioni Assicurative e Sinistri, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
E' convenuto pertanto che:
c) ogni comunicazione fatta al Broker incaricato dalla Compagnia o sua agenzia / corrispondente a cui è affidato il contratto si considererà come fatta all'Assicurato;
d) ogni comunicazione fatta dal Xxxxxx incaricato alla Compagnia o sua agenzia / corrispondente a cui è affidato il contratto si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del CODICE CIVILE, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:
Art. | 1 | Oggetto dell'Assicurazione |
Art. | 5 | Rischi esclusi dall'assicurazione |
Art. | 8 | Massimale di assicurazione |
Art. | 12 | Dichiarazioni |
Art. | 24 | Clausola Broker |
Data
L’ASSICURATO / CONTRAENTE LA SOCIETA’
Ai sensi del DL. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
L’ASSICURATO / CONTRAENTE