POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI FERRARA |
XXXXXX XXXXXXXXX, 0 |
00000 - XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
e
Società Assicuratrice......... |
Agenzia di…...... |
………… |
………… |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2009 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2012 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
30.06 e 31.12
Alle ore 24.00 di ogni
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Art.1 Definizioni
Art.2 Descrizione del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Frazionamento del premio
Art.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Facoltà di recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
Art.18 Disposizione finali
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Malattie professionali
Art.3 Qualifica di terzo
Art.4 Esclusioni
Art.5 Precisazioni
Art.6 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art.7 Validità territoriale
Art.8 Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti Art.9 Buona fede INAIL
Art.10 Rinuncia alla rivalsa
Art.11 Estensioni di garanzia
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione. |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | L’Ente il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, cioè il Comune di Ferrara. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Broker : | AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all’Assicurato la richiesta di risarcimento. |
Risarcimento : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Appaltatore : | il soggetto al quale l’Assicurato cede l’esecuzione di lavori |
Gestore : | il soggetto al quale l’Assicurato cede la gestione di Servizi Pubblici |
Operatore : | il soggetto che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, è incaricato od autorizzato dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell’assicurazione |
Lavoratori Parasubordinati : | i soggetti INAIL come definiti all’art. 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i. |
Lavoratori Interinali | I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i. |
Retribuzione annua lorda : | l’ammontare delle remunerazioni, al netto dei contributi per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga corrisposte: • ai dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL che effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori interinali • quanto corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di |
Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. Sono esclusi dal conteggio i gettoni di presenza comunque ed a chiunque erogati. |
Art.2 – Descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all’Amministrazione Contraente nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o altri atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate all’Ente Contraente o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicati. Il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, (in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo di committente), esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio della polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società di Assicurazione. Tale facoltà deve essere esercitata con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Il Contraente s’impegna a versare il premio relativo al predetto periodo entro 60 giorni dalla data di effetto del medesimo periodo di proroga.
Art.4 – Frazionamento del premio
Il premio viene pagato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31.12 e il 30.06 di ogni anno, senza che ciò comporti un aggravio di premio per la Contraente.
Sebbene il presente contratto preveda il frazionamento semestrale del premio, questo, essendo unico ed indivisibile, è dovuto comunque per l’intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del
contratto nel corso del primo semestre, il Contraente è tenuto a corrispondere la seconda rata del premio stesso.
Art.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.6 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.7 - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della scadenza annuale.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro-RCO" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga aI sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
• in caso di decesso del prestatore di lavoro o di sinistri con prognosi superiore a 40 giorni.
Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.
La Società, entro 90 giorni dal termine della copertura, richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso dell’annualità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.
Fermo quanto sopra, si conviene che per ogni sinistro che abbia comportato danni a persone e cose il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 1.000,00 salvo scoperti, franchigie e/o limiti di importo diverso previsti in polizza nell’ambito di quanto regolato nell’apposita tabella di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti) e nel limite del tetto massimo di recupero della franchigia stessa di € 80.000,00= per anno assicurativo.
Nel caso di sinistri per i quali non si evinca responsabilità dell’Ente contraente, la Compagnia provvederà comunque ad istruire il sinistro e valuterà l’eventuale risarcimento solo dopo avere accertato che il terzo, civilmente responsabile, sia impossibilitato a risarcire il danneggiato (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti di appalto, concessione, servizio, etc.). La Compagnia si riserva di resistere anche in giudizio qualora lo ritenga necessario ed opportuno per meglio tutelare l’Ente assicurato.
La Compagnia, nell’interesse dell’Ente contraente, si obbliga ad inviare allo stesso copia di ogni comunicazione che intercorre con la controparte danneggiata che ha esperito l’azione risarcitoria.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, entro 90 giorni, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato e della data di liquidazione);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Le comunicazioni relative ad ogni sinistro saranno integrate da una brevissima descrizione della tipologia di evento.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’risarcimento in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 9% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Xxxxxx, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del
D. Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.18 – Disposizioni finali
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di ogni contratto.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione
a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L’assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del sopracitato decreto, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere, nonché da lavoratori a contratto, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, lavoratori occasionali e, in scuole gestite direttamente dall’Amministrazione, da insegnanti, istruttori, allievi e coadiutori vari che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro ed, in ogni caso, da tutti coloro per i quali la normativa vigente pone a carico dell’Amministrazione l’iscrizione all’INAIL od attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile;
In forza di tale garanzia l’Amministrazione rimarrà indenne da:
2. eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 ;
3. erogazione di somme che l’Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto
4. erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38..
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 o da altri Enti similari.
Per i dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all’INAIL.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo.
Art.2 – Malattie professionali
La Contraente dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di malattie professionali avvenute nei periodi precedenti.
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali .
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non prima del 31/12/2007. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a quanto previsto nell’apposita tabella di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti), con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell’amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art.3 – Qualifica di terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui al punto 2. lettera b) dell’Art. 28, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:
− qualora subiscano il danno quando non sono considerati in servizio
− per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art.4 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
1.1. furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di
falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, contenitori, tubi o condutture;
4. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, a meno che gli stessi lavori non siano eseguiti da personale dell’Assicurato;
5. provocati dalla rete fognaria che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
6. derivanti, per quanto riguarda i soli fabbricati, da rigurgito di fogne che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
7. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti all'Art.1 – Definizioni - della Sezione 1).
8. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici , insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
9. derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente amianto e quelli derivanti da campi elettromagnetici.
Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:
10. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ivi compresi i fuochi pirotecnici, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
12. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici , insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
13.derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente amianto e quelli derivanti da campi elettromagnetici.
Art.5 – Precisazioni
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:
1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, giochi per bambini, ivi comprese strade, acquedotti, reti fognarie, aree pubbliche e territorio in genere, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne, asili nido e Centri Ricreativi Estivi, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.
Si intende compresa anche la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.
3. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas metano e dell'acqua.
4. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero affidati a terzi, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione l’Assicurato provvede direttamente anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai suoi confini.
5. Premesso che l’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l’esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.
6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, compresa la R.C. derivante all’Assicurato per cose consegnate e non ex artt. C.C. 1783, 1784, 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316 e 1786; la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori; la presente estensione è compresa nei limiti di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti).
8. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario ed esclusa comunque ogni forma di responsabilità professionale dei predetti soggetti.
9. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
10. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
11. Premesso che il Contraente/Assicurato può' svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società' si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
12. La responsabilità Civile personale dei dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
13. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo; la presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato nella successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti), fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;
14. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, purché non dovuti a cedimento o franamento del terreno.
15. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a
condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi oltre a questi anche i danni ad essi conseguenti.
16. La responsabilità per danni causati da scavo, lavori di manutenzione, rifacimento, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. La garanzia si intende inoltre operante per i danni causati dalle opere successivamente alla consegna dei lavori.
17. La responsabilità derivante dalla proprietà e/o manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
18. La responsabilità derivante dal servizio di esazione tributi, servizio di vigilanza anche effettuato a cavallo, con guardiani armati e con cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
19. La responsabilità derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
20. La responsabilità derivante dall’attività delle squadre antincendio, e per la protezione civile, organizzate e composte da Dipendenti del Contraente;
21. La garanzia comprende il rischio connesso all'esistenza di giardini, parchi e boschi con relative eventuali recinzioni e cancellate, nonché di alberi ed in genere per tutte le attività inerenti la gestione del verde pubblico;
22. La responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori che per volume e peso non possano essere rimosse.
23. La responsabilità derivante al Contraente per i danni derivanti da mancanza od insufficienza della segnaletica stradale orizzontale, verticale o da difettoso funzionamento dei semafori e dei cordoli protettivi di corsia, servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.
24. La garanzia é estesa alla responsabilità derivante al Contraente dalla circolazione, all'interno dei complessi dell’Ente di veicoli anche a motore. La garanzia é inoltre estesa alla responsabilità derivante al Contraente dall’uso di muletti, motofalciatrici, macchine semoventi, e mezzi similari, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore a anni 16.
25. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i..
26. Gestione di distributori automatici in genere di proprietà e non, nonché di ristorazione, mense e bar, entrambe anche se gestiti dall’Ente all’interno di strutture di terzi o gestiti da terzi per conto dell’Ente. Qualora vi fosse la gestione di terzi, la garanzia si intende prestata per il solo rischio della Committenza.
27. Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
28. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente ed ai trasportati degli stessi per danni da questi subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. Quanto precede, fermo restando l’esclusione dei danni da circolazione imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione.
29. La responsabilità civile in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi.
30. La responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni:
- subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
- causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
31. La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi, lavori e servizi eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti o collaboratori che operano per conto dell’Ente), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art.6 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione.
La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato.
La Società, non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati salvo che L’assicurato abbia dovuto provvedere, a fronte dell’inerzia della Società. La Società non risponde inoltre di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.7 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art.8 – Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti
La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, l’INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.
Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Art.9 – Buona fede INAIL
Resta convenuto che l’assicurazione RCO non è efficace, se al momento del sinistro, l’assicurato non è in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge solo qualora l’inosservanza e/o violazione degli obblighi stessi derivi da dolo dell’Assicurato stesso.
Art.10 – Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori dell'Ente assicurato, nonché di tutti coloro che partecipino in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell’attività del Contraente, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.11 – Estensioni di garanzia
La Società prende atto che il Contraente ha proceduto, tramite delibera, all’applicazione sperimentale del Telelavoro, come previsto all’Art. 1 CCNL 14/09/2000, per i dipendenti in esso inquadrati.
Pertanto, per effetto di quanto sopra, si conviene di estendere le garanzie di polizza per i danni a cose o persone, compresi i familiari dei dipendenti, dall’uso delle attrezzature telematiche data in dotazione agli stessi.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Responsabilità Civile verso Terzi | € 3.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.500.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 3.500.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 3.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 1.500.000,00= per persona lesa. |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1 della presente Sezione, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Interruzioni e sospensioni di attività | €.500.000,00.= per sinistro e per anno | 10% minimo €.1.500,00.= per sinistro |
Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza per sinistro e per anno | €.2.500,00.= per sinistro |
Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | // |
Danni da furto | €.10.000,00= per danneggiato, massimo €.100.000,00= per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per danneggiato |
Danni da bagnamento e spargimento di acqua comprese esondazioni | €.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per sinistro |
Danni a mezzi di trasporto | I massimali di polizza | €.1.000,00.= per veicolo danneggiato |
Danni a cose in consegna e custodia | €.300.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per sinistro |
Danni da incendio | €.500.000,00.= per sinistro | €.1.000,00.= per sinistro |
Danni da rimozione veicoli | €.100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Danni da inquinamento accidentale | €.500.00,00.= per sinistro | 10% minimo €.2.500,00.= per sinistro |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | €.500.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.500,00.= per sinistro |
Danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali | € 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | € 1.000,00.= per sinistro |
Danni da cedimento e franamento del terreno | €.500.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.500,00.= per sinistro |
R.C. per sottrazione, | € 100.000,00.= per sinistro e per | € 1.000,00.= |
danneggiamento o deterioramento cose depositate | periodo assicurativo | |
R.C. per gestione scuole comunali e non | I massimali di polizza | € 200,00 |
Art.3 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€ 40.000.000,00= | ‰ | €…………………….= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ