COMUNE DI JESI
COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 90 Data: 30/09/2016
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000
Il giorno 30 Settembre 2016, alle ore 09:48, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO | PRESENTE | NOMINATIVO | PRESENTE |
XXXXX XXXXXXX | X | XXXXX XXXXXXX | X |
XXXXXXXX XXXXXXX | X | XXXXX XXXXXXX | X |
XXXXXX XXXXXXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXXXX | X |
XXXXXXXXX XXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXX | X |
D'XXXXXXX XXXXX | S | XXXXXXXXXX XXXXXX | X |
XXXXXXX XXXXXX | S | SPACCIA XXXXXXX | X |
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | S | XXXXX XXXXXXXX | X |
XXXXXXXXXXXX XXXXX | S | XXXXX XXXXXX | X |
XXXXXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXX XXXXXX | X |
XXXXXXX XXXXXXXX | X | ||
XXXXX XXXXX | X | ||
XXXXXXXXX XXXXX | X | ||
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | S | ||
XXXXXXX XXXXXX | X | ||
XXXXXXXXXX XXXXXXX | X | ||
XXXXXXX XXXXX | S |
Presenti n. 20 Assenti n. 5
Sono inoltre presenti i seguenti assessori: / / / / / / / / / /
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXXX XXXXX
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE XXXXXXXXXX XXXXXXX assume la presidenza. Scrutatori: / .
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. IRIDE Xxx.XX 1643943 C.C. n. 90 del 30/09/2016
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'AREA RISORSE FINANZIARIE da cui risulta la necessità di approvare la convenzione disciplinante il servizio di Tesoreria comunale;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO
01.01.2017 – 31.12.2021” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
VISTO il Titolo V, Parte II, del TUEL;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;
VERIFICATO che il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie sulla proposta della presente deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;
VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 27.09.2016;
DATO ATTO che la discussione della seduta consiliare, è integralmente registrata e conservata, su supporto magnetico, agli atti della Segreteria Generale per essere successivamente trascritta ad ogni fine documentale e probatorio;
CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:
PRESENTI N.20
VOTANTI N.18
ASTENUTI N.02 (Xxxxxxxxxx e Morresi per M5S) FAVOREVOLI N.18
CONTRARI N.00
D E L I B E R A
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2) di approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria per il quinquennio 2017 – 2021, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) di demandare alla Giunta e al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie l’adozione di ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni necessarie per l’affidamento del servizio di tesoreria;
4) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx;
5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021” e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa nei modi e forme di Xxxxx che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Vice Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:
PRESENTI N.20
VOTANTI N.18
ASTENUTI N.02 (Xxxxxxxxxx e Morresi per M5S) FAVOREVOLI N.18
CONTRARI N.00
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA RISORSE FINANZIARIE
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che al 31.12.2016 scadrà l’attuale convenzione con la Banca delle Marche per la gestione del Servizio di Tesoreria dell’Ente;
PRESO ATTO che il Servizio di Tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;
TENUTO CONTO che l’art. 210 del TUEL dispone che l’affidamento del Servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
CONSIDERATO che l’art.53 del vigente Regolamento di Contabilità prevede che:
“ Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del TUEL ed operante nel territorio comunale, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio di Tesoreria è regolato sulla base della Convenzione il cui schema è deliberato dal Consiglio Comunale”;
RITENUTO pertanto indispensabile esperire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, con decorrenza 01.01.2017, in ottemperanza a quanto prescritto dal TUEL e dal vigente regolamento di contabilità;
PRESO ATTO che, dovendosi procedere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, il Servizio Finanziario ha predisposto lo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2017 - 2021;
RITENUTO di approvare formalmente il suddetto schema di convenzione, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
VISTO il Titolo V, Parte II, del TUEL; VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’art.42 del TUEL n.267 del 18.08.2000;
QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO:
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata ed approvata;
2) di approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria per il quinquennio 2017 – 2021, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) di demandare alla Giunta e al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie l’adozione di ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni necessarie per l’affidamento del servizio di tesoreria;
4) di rendesse il presente atto immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
X.xx Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Allegato A
CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000) PER ENTI SOGGETTI AL SISTEMA DI
“TESORERIA UNICA MISTA”. - CIG ……………………………………………….
L’anno …. il giorno …….. del mese ………………………
TRA
Il Comune di Jesi Codice Fiscale/Partita IVA n. 00135880425 con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 in seguito denominato/a “Ente” rappresentato/a da
…………………………………………………………… nella qualità di
…………………………… in base alla delibera n. …… in data …………………, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
La ………………………………. con Sede Sociale in ………………… Via ……………………..
n….., Direzione Generale in ………………………………………………, Via ……………………
n. ….. Codice Fiscale e Partita Iva: ………………………………. in seguito denominata “Tesoriere” rappresentata da ……………………………………… nella qualità di
…………………………………………………………;
Premesso
• che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, con le modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 133/2008 art. 77-quater, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
• che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente, compresi i trasferimenti da enti diversi dallo Stato ;
• che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
• che ai sensi dell’art. 213 il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede che qualora l’organizzazione dell’Amministrazione e del Tesoriere lo consentano, il Servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del Servizio;
• che la legge 15.03.97 n. 59 all’art. 15, comma 2 prevede che gli atti e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
• che il D.P.R. 10.11.1997, n. 513 (successivamente abrogato), ha approvato il regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 59/1997;
• che il decreto 08.02.1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 513/1997;
• che il comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 20.04.1994, n. 367, stabilisce che i pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici;
• che ai sensi dell’art. 2 del succitato D.P.R. n. 367/1994, gli atti e documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato possono essere sostituiti a tutti gli effetti anche ai fini della resa dei conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione;
• che con deliberazione in data 09.11.1995 l’autorità per l’informatica nelle Pubbliche Amministrazioni (AIPA) successivamente Centro Nazionale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione ed ora denominato DigitPA ha provveduto alla definizione delle regole tecniche per il mandato informatico;
• che con D.P.R. 28.7.1999, n. 318, è stato emanato il regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31.12.1996, n. 675;
• che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• che con X.Xxx. 23.01.2002, n. 10, sono state emanate le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
• che con D.P.R. 7.04.2003, n. 137 è stato emanato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10;
• che ai sensi dell’art. 2 del succitato D.Lgs. n. 10/2002, si intende per firma elettronica avanzata (firma digitale) “la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”;
• che ai sensi dell’art. 6 del succitato X.Xxx. n. 10/2002 che ha sostituito il disposto dell’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente modificato dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale), “il documento informatico quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto”;
• che ai sensi del già citato art. 2 del D.Lgs. n. 10/202, i certificati qualificati (ossia gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi) sono i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 1999/93 CE rilasciati da certificatori che rispondano ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;
• con decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, è stato approvato il codice dell’amministrazione digitale;
• che il Comune intende utilizzare in assenza di specifico strumento informatico il software messo a disposizione gratuitamente dal Tesoriere;
• che il Tesoriere provvederà direttamente per conto dell’Ente, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dal CNIPA ora DigitPA. La conservazione verrà effettuata sino alla prescrizione decennale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la Filiale di
………………………………… ubicata in Via , nei giorni dal
lunedì al venerdì e nel rispetto del seguente orario: quello praticato per le altre operazioni bancarie. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca con aggiornamento on-line dei dati contabili
dell’Ente. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata in anni 5 (cinque), viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato come disciplinato dalla circolare n. 50 del 18.06.1998 del MEF; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Art. 3
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 4
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. Gli ordinativi di incasso possono essere emessi e trasmessi con “firma digitale” in formato informatico e devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
• l'indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio e la voce economica;
• la codifica SIOPE;
• il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”.
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni
- o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono individuare il sospeso coperto rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
9. Il Tesoriere dovrà garantire, su richiesta e senza oneri per l’Ente né per gli utenti, la riscossione, anche con procedure elettroniche, delle bollette relative ad entrate di natura patrimoniale riguardanti servizi gestiti dal Comune (a titolo esemplificativo si possono citare: canoni di concessione, trasporti scolastici, ecc.)
Art. 5 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. I mandati di pagamento saranno emessi e trasmessi con “firma digitale” in formato informatico e devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
• l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
• la codifica SIOPE;
• gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• gli estremi del CIG e del CUP nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi del l’art. 3 della Legge 163/2010 e s.m.i.;
• l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla man cata riduzione del vincolo medesimo;
• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nel la quale il pagamento deve essere eseguito;
• l'eventuale annotazione “pagamento indilazionabile - gestione provvisoria”.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. ’, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 21, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. (In caso di offerta senza addebito di commissioni su accrediti in c/c aperti presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere, il comma 14 diventa: I pagamenti a favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c corrente bancario intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie); (In caso di addebito di commissioni solo per importi superiori ad € 500,00 il comma 14 diventa: I pagamenti a favore dei beneficiari che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c corrente bancario intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti di importo fino ad € 500,00. Per importi superiori ad € 500,00 le eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri).
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli delle prescritte modalità per effettuare il pagamento. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
Xxxxx inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’ente degli obblighi di cui al successivo art. 23, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
18. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata. Dette operazioni di accreditamento dovranno essere effettuate gratuitamente. La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di Credito.
Art. 6
Documento informatico reversale/mandato
1. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridi camente rilevanti. Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto infor matico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela dei dati perso nali.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della for ma scritta. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Economia e Finanze. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un certificato qualificato e generata mediante un dispo sitivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto.
Art.7
Documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi all’amministrazione interessata, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Art.8 Firma digitale
1. Per firma digitale s’intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
2. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. L’apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione.
5. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto al momento della pubblicazione, salvo che il revocante o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8.02.99, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.
8. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la firma comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme in vigore in materia.
Art.9
Sistema di validazione
1. Per sistema di validazione si intende il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità.
Art.10 Sistema di chiavi
1. Per chiavi asimmetriche si intende la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell’ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici secondo le regole definite con la deliberazione CNIPA n. 4 del 17.02.2005 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico (G.U. 3 marzo 2005 n. 51).
2. Per chiave privata si intende l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
3. Per chiave pubblica si intende l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.
4. Per chiave biometrica si intende la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di riscossione (reversali) e dei mandati di pagamento in veste elettronica e di ogni altro documento nella stessa veste, inerente la gestione del servizio di tesoreria.
Art. 11 Codici di accesso
1. Ai fini del riconoscimento del soggetto (Ente) durante l’utilizzo del servizio e della firma digitale, per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica, si renderà necessaria l’implementazione di un sistema di codici di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Ente di appartenenza nelle forme prescritte, provvederà direttamente alla generazione dei codici personali di accesso e trasmetterà con immediatezza al competente ufficio dell’ente di appartenenza ed al Tesoriere una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire il codice identificativo e la parola chiave (password) – da utilizzare per l’accesso al sistema e per la firma digitale dei documenti – con la più scrupolosa cura e diligenza.
2. Gli anzidetti codici sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L’utente è l’unico responsabile della custodia dei codici e del loro regolare e legittimo utilizzo nei confronti dell’Ente al quale soltanto – e non al tesoriere – risalirà l’eventuale danno conseguente all’uso improprio dei codici suddetti. In caso di smarrimento o furto dei codici, l’utente deve darne immediata comunicazione al Tesoriere con ogni mezzo che consenta una sommaria verifica circa l’identità di chi effettua la comunicazione e deve, altresì, far seguire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’invio di una copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria. Soltanto dopo la ricezione della suddetta comunicazione, il Tesoriere disattiva i codici e riattiva il procedimento per l’assegnazione di una nuova coppia di codici.
Art. 12
Trasmissione dei documenti in formato informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato.
2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed alle regole tecniche di cui all’art. 8, comma 2 e 9, comma 4 del medesimo decreto, sono opponibili ai terzi.
3. Per indirizzo elettronico si intende l’identificazione di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.
Art. 13
Trasmissione ordinativi dall’Ente al Tesoriere in formato informatico
1. L’Ente, nell’ambito del servizio di mandato informatico provvede alla trasmissione per via telematica dell’archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritto mediante firma digitale.
2. In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse.
3. L’archivio, predisposto secondo le specifiche tecniche fornite dal Tesoriere, deve contenere tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e pagamento come previsto dalla circolare ABI serie tecnica n. 35 del 7 agosto 2008.
Art. 14
Ricezione degli ordinativi in formato informatico da parte del Tesoriere
1. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento in veste elettronica, provvede a rendere disponibile, nell’ambito del servizio di mandato informatico, un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il tesoriere predispone e trasmette all’ente, per via telematica, un successivo documento informatico destinato all’Ente, sottoscritto con firma digitale e munito di marcatura temporale, contenente il risultao dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’assunzione.
2. Resta comunque inteso che il trattamento dei dati contenuti nell’archivio suddetto pervenuti alla Banca nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico degli sportelli bancari non potrà avere luogo prima delle ore 9 (nove) del primo giorno bancabile successivo a quello di ricevimento dell’archivio stesso.
Art. 15 Esecuzione delle operazioni
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in veste informatica saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica.
2. In luogo e in sostituzione della copia della distinta cartacea di accompagnamento degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento data e firma in segno di ricevimento dei documenti in essa indicati il Tesoriere trasmetterà all’Ente per via telematica una ricevuta di servizio.
3. L’Ente, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà al Tesoriere – in luogo e in vece delle firme autografe con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l’indicazione del provvedimento di attribuzione o di conferimento delle attribuzioni e dei poteri stessi.
4. Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intenderà che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
5. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglierà, ove del caso, la quietanza del creditore su foglio separato da trattenere ai propri atti e provvederà ad annotare gli estremi del pagamento effettuato sulla pertinente documentazione meccanografica da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
6. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascerà, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.
7. Soltanto a fine esercizio, sulla base delle quietanze come sopra rilasciate, il Tesoriere provvederà all’elaborazione della documentazione meccanografica, sostitutiva delle matrici di dette quietanze, da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
Art. 16 Archiviazione
1. L’Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto della normativa, l’archiviazione dei dati contabili di ogni esercizio finanziario secondo le modalità tecniche stabilite dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione con deliberazione CNIPA n. 11 del 19.02.2004 e note esplicative “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” (G.U. 9 marzo 2004 n. 57). Tale archiviazione avverrà senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente.
Art. 17
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
• l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità infruttifera speciale dell’Ente presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d’Italia;
• in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 23.
3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
4. L’Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all’utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell’Ente dei presupposti di cui all’art. 195 del D. Lgs. N. 267 del 2000, richiamati al successivo art. 23.
Art. 18 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento cartacei sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, validati dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento cartacei, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale
- se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
• il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
• l'elenco dei residui xxxxxx e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
• le deliberazioni esecutive relative a xxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
• le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, dopo l’approvazione del conto consuntivo.
Art. 19
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa sia ordinarie che straordinarie.
Art. 20 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs.
n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n.
267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 21
1. Ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata di competenza dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 23.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
Art. 22 Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 21.
Art. 23
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs n. 267 del 2000, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 21, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
5. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un’unica ‘scheda di evidenza’ e/o conto vincolato, comprensivo dell’intero ‘monte vincoli’.
Art. 24
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 25
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 21, viene applicato un interesse nella seguente misura la cui liquidazione ha luogo con cadenza
trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura:
……………………………… la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Art. 26
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. La rendicontazione di cui al comma precedente può avvenire in formato completamente informatico in presenza della gestione del servizio di tesoreria con ordinativo informatico con l’utilizzo della “Firma digitale”.
3. L’Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
4. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L.
n. 20 del 14 gennaio 1994.
Art. 27 Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.
Art. 28 Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo di euro
……… oltre l’IVA.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette i relativi mandati.
Art. 29
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 30 Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 31
Obblighi del Tesoriere relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Jesi ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 32
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Art. 33
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Generale dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell’8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 28, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.
Art. 34 Periodo transitorio
1. Ai sensi dell’art. 35, commi da 8 a 13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 marzo 2012, e successiva Legge n. 190 del 23/12/2014, le parti prendono atto che fino a tutto il 2017 è sospeso il regime della tesoreria unica c.d. mista, regolata dall’art. 7 del D. Lgs. 279/1997 citato nelle premesse, e che nello stesso periodo viene applicato il regime di tesoreria unica tradizionale di cui all’art. 1 della Legge n. 720 del 29 ottobre 1984 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.
Art. 35 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 36 Foro Competente
1. Per qualsiasi controversia derivante dalla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Ancona.
Art. 37 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.90 DEL 30.09.2016
Deliberazione avente per oggetto:
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021
UFFICIO PROPONENTE: Servizi Contabili
RESP. PROCEDIMENTO (Firma) X.xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DELLA BELLA Dott. XXXXXXXX, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Jesi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
X.xx Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Jesi, lì 01/09/2016
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Jesi, lì 01/09/2016
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
X.xx Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE X.xx XXXXXXXXXX XXXXXXX X.xx XXXXXXX XXXXX
PUBBLICAZIONE
N Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Jesi,lì
L'IMPIEGATA DELEGATA
X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx