Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE DEI MUSEI COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE DEI MUSEI
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI
Trattativa diretta ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. (conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto Semplificazioni successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, inerente il servizio di gestione della vendita biglietti con servizio di cassa presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.
CIG: Z6F372DB4C
PREMESSA
Il presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni (di seguito FPC) costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l’affidamento del servizio di seguito meglio descritto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (“Codice dei contratti pubblici”). Le prescrizioni contenute nel presente FPC rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura.
TRA
Il Complesso Monumentale della Pilotta (cod. fisc. 92188070343), con sede a Xxxxx, 00000, Piazzale Pilotta n.15, nella persona del Direttore pro tempore, dottor Xxxxxx Xxxxx (cod. fisc. VRDSMN75P08H501R), domiciliato per la carica a Parma, in Piazzale Pilotta n.15, presso la sede del Complesso;
E
La ditta Le Macchine Celibi soc. coop. con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxx 0/0 - 00000 Xxxxxxx, P IVA 02537350379;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Ambito applicativo
Il Foglio Patti e Xxxxxxxxxx ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice dei contratti e successive modifiche.
Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute terranno luogo al Foglio Patti e Condizioni.
Art. 2
Normativa di riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa: gli articoli contenuti nel D.Lgs. 50/2016 (e successive modifiche) materia di appalti pubblici di servizi e forniture; la disciplina di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827; le disposizioni contenute nel Codice Civile.
Art. 3
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di gestione della vendita biglietti con servizio di cassa dal 2 agosto 2022 al 5 marzo 2023. Tale attività dovrà essere espletata garantendo la presenza di una figura che presti servizio presso la biglietteria del Complesso Monumentale della Pilotta dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Tale figura dovrà, inoltre, procedere alla rendicontazione degli incassi giornalieri ed alla consegna in busta chiusa al personale di vigilanza presente nella Sala 1 della Galleria Nazionale.
Art. 4
Durata
La durata del rapporto contrattuale andrà dal 2 agosto 2022 al 5 marzo 2023.
Il Complesso della Pilotta si riserva, altresì, la facoltà, nei limiti di cui all’art. 106, co. 11, del Codice, di prorogare la durata di cui al precedente co. 1 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente del servizio e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Art. 5
Direttore dell’esecuzione del contratto
Il direttore dell’esecuzione del presente contratto è individuato nel Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Funzionario Amministrativo Area III.
Art. 6
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 8
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 9
Variazioni entro il 20%
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione agli stessi prezzi e condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
1) cause di forza maggiore;
2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 11
Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Art. 12
Termini per avviare la verifica di conformità
e soggetti competenti ad effettuarla
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
Art. 13
Termini per concludere la verifica di conformità
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Art. 14
La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale
Il direttore dell’esecuzione fornirà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 15
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spesa dal corrispettivo dovuto all’ esecutore.
Art. 16
Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità
I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Art. 17
Emissione del certificato di verifica di conformità
La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Art. 18
Contestazioni che l’esecutore può inserire
nel certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 19
L’attestazione di regolare esecuzione
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del procedimento;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 20
Penali in caso di ritardo
Il Complesso Monumentale della Pilotta applicherà le seguenti penalità vista l’essenzialità del termine di consegna:
Nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale nella misura dell’1% per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
Nel caso di inadempimento/mancata erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale nella misura dell’5% del valore complessivo del contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno contestati, per iscritto, dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario, il quale potrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell’inadempimento. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione.
La richiesta e/o il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che il Complesso Monumentale la Pilotta dovesse sostenere a causa del ritardo nella fornitura in oggetto.
L’Appaltatore non sarà considerato inadempiente qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore verificatisi dopo la stipula del contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Complesso, nella persona del RUP, il quale potrà disporre la proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. Per forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.
Nel caso in cui l’Appaltatore non faccia denuncia o nel caso in caso la causa di forza maggiore sia ritenuta dal Complesso inesistente o invalida, lo stesso tratterrà l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto ovvero, qualora non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla garanzia definitiva costituita dall’operatore economico. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto del Complesso di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni che il Complesso dovesse subire a causa dei ritardi.
Art. 21
Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nel la esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
• manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 4 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Per affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice di valore pari o inferiore ad €40.000,00, nel caso in cui, all’esito di controlli sui requisiti dell’operatore economico affidatario dell’appalto in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 delle Linee guida ANAC n.4, adottate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, emerga il difetto del possesso dei requisiti medesimi, si darà corso alla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Amministrazione. Inoltre, verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva ove costituita o, in sua mancanza, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Art. 22
Recesso
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Dal canto suo, l’aggiudicatario potrà recedere solo per giusta causa, ed in modo da evitare pregiudizio all'attività, nelle forme previste e con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 23
Pagamenti
All’aggiudicatario sarà corrisposta una anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto, previa emissione della fattura elettronica. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla presentazione.
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in forma elettronica secondo quanto sancito dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nell’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. La fattura sarà formalmente rifiutata e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il sopra indicato termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. In tal caso il termine di pagamento è sospeso e riprende a decorrere dal momento in cui il Complesso della Pilotta riceverà il documento rettificato.
La fattura elettronica dovrà essere intestata al Complesso Monumentale della Pilotta con sede in Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx 00 - 00000 XXXXX - C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ; in fattura andrà indicato il seguente CIG: Z6F372DB4C.
L’amministrazione procederà ai pagamenti a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).
Si fa presente che questa amministrazione è soggetta ad IVA in regime di Split Payment introdotto dal comma 629, lettera b) dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, pertanto, le fatture saranno liquidate al netto dell’IVA.
La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto sancito dalla Legge.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Complesso della Pilotta le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 24
Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 25
Contratto
La stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione del foglio patti e condizioni caricato sulla piattaforma elettronica Consip.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
Art. 26
Deposito cauzionale definitivo
Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 “l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”.
In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016. 6 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La fideiussione dovrà essere operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 27
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 28
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Parma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Parma, __/__/____
La società
Il Direttore p.t del Complesso Monumentale della Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva espressamente l’art. 20.
La società
Il Direttore p.t del Complesso Monumentale della Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx
Complesso Monumentale della Pilotta
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Tel x00 0000 000000 (Centralino)
PEC: xxxx-xx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
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