ALLEGATO C alla Determinazione Dirigenziale n. del
ALLEGATO C alla Determinazione Dirigenziale n. del
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI EDUCATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI IN ETA’ COMPRESA FRA 3 E 6 ANNI. ANNO 2017.
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del contratto è la fornitura di servizi educativi finalizzati alla realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini fra 3 e 6 anni secondo le modalità contenute nel “Progetto educativo” predisposto dall’aggiudicatario in sede di gara che sarà allegato al presente capitolato.
I bambini da ospitare sono indicativamente 220 e saranno ospitati nelle scuole comunali per l’infanzia di seguito elencate :
Scuola dell’Infanzia Xxxxxxxx , xxx xx Xxxxx,00 ( 00 posti ); Scuola dell’Infanzia Il Galeone, via Sacramora, 38 ( 80 posti ); Scuola dell’Infanzia Le Margherite, via Losanna, 16 ( 60 posti ).
Il Comune di Rimini per sopravvenute esigenze potrà sostituire alcune delle strutture elencate con altre dotate di analoghi servizi. Potranno essere aggiunti ulteriori 40 posti presso altre strutture, ferme restando le condizioni ed obblighi stabiliti nello schema di contratto.
E’ prevista la presenza di un educatore ogni 20 bambini. Fanno eccezione i bambini certificati ai sensi della Legge 104/92 per i quali verrà definita d’intesa fra Comune e aggiudicatario la quantità di ore necessarie ed il rapporto con il personale di sostegno.
Il servizio dovrà essere articolato sul modulo con orario giornaliero 8,00 – 16,00 per sei ( 6 ) giorni alla settimana per i due mesi ( luglio e agosto ).
Verranno attivate solo sezioni/modulo che abbiano raggiunto 20 iscritti per la durata di 1 o 2 mesi sulla base delle effettive domande di iscrizione e del regolare versamento della retta..
Con l’offerta presentata in sede di gara possono essere formulate proposte di attivazione, presso le sedi indicate, al di fuori dell’orario giornaliero previsto ai commi precedenti, di un servizio aggiuntivo di prolungamento, con onere a carico delle famiglie e senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Di tale attività l’aggiudicatario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione.
Pertanto in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto ai partecipanti di presentare unitamente al progetto educativo, una proposta di regolamentazione di tale offerta aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici previsti per la tipologia di servizio indicata.
Non è richiesta, in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l’affidatario a darne comunicazione al Comune prima della loro eventuale attivazione.
ART. 2 DURATA
Il servizio avrà inizio, indicativamente, il 1 luglio e terminerà il 31 agosto dell’anno 2017. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto, all’aggiudicatario potrà essere affidato – con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – fino ad un massimo di un ulteriore anno, un nuovo, analogo servizio – come previsto dall’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 – salvi gli opportuni adeguamenti del numero dei bambini e delle sedi. All’aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. Potrà essere riconosciuto all’aggiudicatario l’adeguamento dei prezzi praticati agli utenti, entro il limite della variazione percentuale annuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT ovvero in relazione ai consistenti e documentati incrementi dei costi degli specifici fattori di produzione del servizio.
ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE
Per lo svolgimento del servizio il Comune metterà a disposizione le strutture sopra elencate. Sono altresì a carico del Comune i seguenti compiti :
- ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili;
- la gestione degli stessi ( acqua, energia elettrica, gas );
- la raccolta delle iscrizioni e la formulazione delle graduatorie;
- il servizio di refezione ( acquisto generi alimentari, produzione pasti );
- il servizio di pulizia quotidiana dei plessi nonché la somministrazione degli alimenti.
ART. 4 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’aggiudicatario :
- l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo ( redazione del progetto educativo );
- il personale educativo e di sostegno ai bambini portatori di handicap secondo lo standard previsto all’articolo 1;
- la fornitura dei materiali per le attività didattiche;
- il coordinamento delle attività educative e di sostegno ai bambini portatori di handicap;
- l’attivazione, prima dell’inizio del servizio, di una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato, come dettagliatamente specificato all’articolo 9;
- il rimborso di eventuali danni alle strutture e alle attrezzature a causa di negligenza e incuria;
- la disponibilità di una sede stabile e strutturata nel Comune di Rimini, dove eleggere il proprio domicilio legale ai fini del presente appalto;nel caso in cui il concorrente alla gara non disponga di tale sede, deve assumere l’obbligo di attivarla entro 60 giorni dall’aggiudicazione, pena decadenza dell’aggiudicazione stessa;
ART.5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per lo svolgimento dei servizi previsti all’articolo 1 il Comune corrisponderà mensilmente all’aggiudicatario, per le sole sezioni effettivamente attivate, il prezzo mensile per bambino offerto in sede di gara.
Per gli eventuali servizi di sostegno ai bambini certificati ai sensi della legge 104/92 il Comune corrisponderà mensilmente all’affidatario il costo delle ore preventivamente concordate, al prezzo orario offerto in sede d gara.
Si precisa che :
- in caso di assenza programmata del bambino non verrà corrisposto alcun compenso;
- in caso di assenza imprevista del bambino verranno pagate solo le prime due ore.
Il pagamento verrà effettuato mediante mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture mensili in formato elettronico.
Nulla è dovuto in caso di sciopero del personale dell’aggiudicatario o per cause dallo stesso dipendenti.
ART. 6 GARANZIE PER IL COMUNE
L’aggiudicatario solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno occorso ai suoi operatori ed ai bambini o da essi causati a terzi, durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite con il presente atto.
In caso di inadempimento delle clausole contrattuali che porti alla risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà versare una penale per il periodo in cui il servizio risulterà interrotto al costo giornaliero per ogni bambino iscritto come risultante dalla aggiudicazione moltiplicato per il numero degli iscritti.
L’aggiudicatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore del contratto ( eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ) a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.
La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l’appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell’importo sopra indicato.
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :
- copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all’articolo 19;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore;
- spese per il risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’appaltatore.
Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.
ART. 8 PERSONALE
Il funzionamento del servizio deve essere assicurato da personale educativo in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente sui Centri ricreativi estivi.
Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 3 – 6 anni, di almeno 10 mesi anche non continuativi. Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio prestato in qualità di volontario e tirocinante.
Deve essere presente una figura con funzioni di coordinatore pedagogico, dotato di esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico che deve coordinare le attività educative e raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico comunale. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato in sede di gara.
Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale.
Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 e s.m.i. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati l’aggiudicatario assicura, di norma, la stabilità del personale salvo gravi o motivati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati al Comune in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità.
L’aggiudicatario garantisce la permanenza del rapporto insegnanti/bambini indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l’obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
All’inizio del servizio l’aggiudicatario deve inviare alla Direzione dei Servizi educativi l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato.
Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità dello stesso secondo i parametri previsti dal presente Capitolato, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento.
Il personale impiegato deve:
· garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
· mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
· essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
· assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. In materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
· avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e impresa di appartenenza;
· rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 x.xx 13; le norme fissate dal presente Capitolato; le disposizioni concordate con il Comune;
- dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”.
E’ fatto divieto al personale dipendente dall’affidatario di pernottare in tali strutture e/o di utilizzare le cucine.
ART. 9 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
In merito ai punti elencati di seguito l’aggiudicatario dovrà : A) Con riferimento al personale impiegato :
comunicare al Comune prima dell’inizio della gestione i seguenti dati :
i. nominativo del Responsabile dell’attività;
ii. elenchi nominativi del personale impiegato ( compreso il coordinatore pedagogico ) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
iii. attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del REG ( CE ) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo assunto;
L’aggiudicatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.
B) Con riferimento al rapporto di lavoro :
inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.
Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
Qualora l’aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ( risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi
In caso di ritardo dell’aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’aggiudicatario.
Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall’articolo 20 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità :
l’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi ( persone e/o cose ) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune secondo quanto previsto al precedente articolo 4.
Il Comune è pertanto esonerato :
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno ed all’esterno della struttura educativa.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà stipulare l’apposita polizza assicurativa secondo quanto previsto al precedente articolo 4.
Tale polizza dovrà :
- coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimite per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 di euro a persona; per i rischi di infortunio o morte a danno dei bambini con un massimale minimo di 80.000,00 euro e per invalidità permanente con un massimale minimo di 130.000,00 euro;6.500,00 euro per spese mediche; 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune per lo svolgimento del servizio;
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune e/o di terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a 200.000,00 euro.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’impresa assicurata.
Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima di ciascuna strutture indicato all’articolo 1 del presente Capitolato.
Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell’inizio del servizio.
Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
D) Sicurezza sul luogo di lavoro :
l’aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’articolo 26 ( Obblighi connessi ai contratti d’appalto ), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.
L’aggiudicatario è tenuto a :
- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell’esecuzione del contratto secondo le modalità definite nel DUVRI, allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
- elaborare e trasmettere il “Documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell’antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In considerazione della presenza di personale non dipendente dall’aggiudicatario, questo dovrà partecipare alle procedure per la gestione dell’emergenza ( emergenza, primo soccorso, antincendio ) rispettando le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal Comune.
E) Controllo della qualità :
L’aggiudicatario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune.
F) Ulteriori obblighi :
l’aggiudicatario è tenuto a :
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- comunicare le presenze dei bambini con cadenza mensile.
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono al Comune con il pagamento della tariffa ad eccezione della prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio.
ART. 10 BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
Nel caso di bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della legge 104/1992, l’aggiudicatario dovrà garantire, se necessario, il supporto con un educatore di sostegno e con uno specifico progetto di integrazione, in base alle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente ( Diagnosi Funzionale ). In questo caso il Comune concorderà anticipatamente con l’aggiudicatario le ore di sostegno necessarie e la distribuzione dei bambini nelle sezioni. Il Comune corrisponderà comunque solo il costo delle ore di sostegno previste dal progetto concordato, che vedono l’effettiva presenza del bambino all’interno del servizio.
In sede di presentazione dell’Offerta Economica i concorrenti dovranno formulare il prezzo orario richiesto per le seguenti figure educative così distinte :
a) sostegno di base : educatori provvisti di diploma di laurea in materia attinente ovvero provvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione dell’handicap di almeno due anni con particolare riferimento ai deficit sensoriali, psichici e neuromotori gravi;
b) sostegno qualificato : educatore che unisce alle caratteristiche del livello base comprovate competenze tecniche di tipo specialistico mirate su specifiche aree di svantaggio quali autismo, gravi deficit sensoriali uditivi – visivi, deficit della comunicazione che richiedono l’utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa, conseguite attraverso percorsi formativi di significativa durata ed elevato valore scientifico.
ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestore d’appalto rispetto a quello che ha fornito il servizio nel corso dell’anno precedente, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
ART. 12 VALORE DELL’APPALTO
Il valore presunto dell’appalto posto a base di gara per l’anno 2017 è stimato in euro 189.600,00
IVA esclusa.
Il valore del contratto sarà quello risultante dal costo del servizio calcolato sulla base delle sezioni effettivamente attivate più il costo per il sostegno ai bambini portatori di handicap effettivamente presenti in base ai prezzi offerti in sede di gara. L’importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto all’affidatario per il periodo di durata del servizio.
ART. 13 VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
L’aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile e/o tirocinanti in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto, previa autorizzazione della Direzione dei Servizi educativi del Comune e verifica del loro congruo utilizzo senza oneri per il Comune.
ART. 14 REFERENTE DELL’APPALTO
L’aggiudicatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come “Capo progetto”, il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune e che costituirà l’interlocutore primario per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’appalto. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato prima della stipulazione del contratto.
Il Comune esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’aggiudicatario. Tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto della qualità del sevizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel “Progetto educativo” presentato in sede di gara.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di presentare alla fine del servizio, anche al fine della liquidazione della seconda mensilità, una relazione contenente i dati sull’attività svolta e documentata.
Il Comune altresì designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l’aggiudicatario.
ART. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario.
In ogni caso l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri.
ART. 16 VERIFICHE E CONTROLLI
Il responsabile dell’esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune in particolare eserciterà per il tramite del responsabile dell’esecuzione, nel corso dell’intera durata contrattuale, puntuali verifiche in merito a :
- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto del Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il RUP ritenga necessari.
Il responsabile dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Con apposita relazione riservata il responsabile dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Al termine dell’appalto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve sottoscriverlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 17 SCIOPERI
Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente normativa, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.
L’aggiudicatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta al Comune nei termini previsti dall’articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, in attuazione della legge 146/90, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dal contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune di Rimini. L’aggiudicatario dovrà comunque garantire il rispetto degli accordi che nel corso dell’appalto dovessero intercorrere fra il Comune e le Organizzazioni Sindacali.
Qualora l’aggiudicatario agisca in difformità dalle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di 500,00 euro per ciascun giorno di mancata prestazione.
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE E SUB APPALTO DEL SERVIZIO
Sono vietati, a pena di nullità, la cessione integrale o parziale del servizio ed il sub appalto.
ART. 19 PENALITA’
Tutte le clausole del presente contratto sono essenziali. L’inadempienza, totale o parziale, di ciascuna delle obbligazioni assunte da parte dell’aggiudicatario, o il ritardo nell’adempimento, comporterà l’applicazione di penali varianti fra Euro 50,00 e Euro 5.000,00 a seconda della gravità. Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse tramite PEC. L’aggiudicatario ha facoltà di presentare al referente comunale controdeduzioni entro il termine di
10 ( dieci ) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell’esecuzione del contratto.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l’immediata escussione della polizza fideiussoria.
Il Comune, comunque, ai sensi dell’articolo1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
ART. 20 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’inadempienza o il ritardo particolarmente gravi nello svolgimento di quanto previsto dal presente contratto, nonché il verificarsi di ripetute mancanze direttamente imputabili all’azione dell’aggiudicatario, comporterà la risoluzione ( di diritto ) del rapporto contrattuale, con diritto, per il Comune, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti subiti.
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà immediatamente assegnare ad altri il servizio ed avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario per i maggiori oneri sopportati salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.
Il responsabile dell’esecuzione. quando accerti che i comportamenti dell’aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’aggiudicatario. Su indicazione del RUP il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, il Comune, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
In tutti i casi di risoluzione , l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
Sono inoltre causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016
ART. 21 TRASPARENZA
L’aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente :
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell’affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI
Le informazioni accessibili, al fine di consentire all’aggiudicatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono :
1) dati anagrafici degli utenti;
2) condizioni familiari e rapporti interpersonali fra i genitori dei bambini iscritti;
3) stato di salute dei bambini portatori di handicap;
4) diete speciali degli utenti.
L’aggiudicatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’aggiudicatario deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 23 DOMICILIO LEGALE.
Per gli effetti del presente appalto l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini.
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
ART. 24 CONTROVERSIE.
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
ART. 25 DOCUMENTI DI CONTRATTO
Fanno parte del contratto, come allegati, i seguenti documenti :
- il presente Capitolato;
- il Progetto educativo;
- l’offerta economica.
ART. 26 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.
L’IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l’articolo 17 – ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo ( imponibile )della prestazione o cessione di beni, mentre l’aliquota IVA verrà versata all’Erario.
In caso di riaffidamento del contratto prevista al precedente articolo 2 le eventuali spese saranno a carico dell’affidatario.
L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, a norma dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/20 alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, tutte le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara.
Per l’aggiudicatario per il Comune