PROVINCIA DI BOLOGNA –SETTORE BILANCIO E PROVVEDITORATO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROVINCIA DI BOLOGNA –SETTORE BILANCIO E PROVVEDITORATO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E DEL COMUNE DI MARZABOTTO
Art. 1. Oggetto dell'appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare:
- il servizio di assistenza e gestione del programma assicurativo globale della Provincia di Bologna e del Comune di Marzabotto, l'individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi cui la Provincia di Bologna ed il Comune di Marzabotto sono soggetti, l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze degli Enti, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico alla Provincia e al Comune nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati all’assistenza nelle varie fasi delle gare, fino all’eventuale valutazione delle offerte;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e l’aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative degli Enti;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri anche nel caso che la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto dovessero trovarsi nella veste di danneggiate;
- il supporto formativo del personale degli Enti che collaborano alla gestione dei contratti assicurativi.
Art. 2. Corrispettivo del servizio - Importo stimato dell'appalto
L'attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Bologna e del Comune di Marzabotto, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).
A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare, prima della stipula del contratto, apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell' amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e assistenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena
professionalità, con l'obiettivo di garantire all’amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.
La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.
Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Provincia o il Comune di Marzabotto ritengano di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione definitiva, procedura applicabile) legati all’entità dell'importo contrattuale, si stima in € 400.000,00 l'entità totale dell'appalto complessivamente per la durata del contratto per la Provincia di Bologna ed € 25.000,00 per il Comune di Marzabotto, per un totale complessivo stimato di € 425.000,00.
Art. 3. Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data della stipula e scadrà il 30 giugno 2014, fatto salvo il recesso annuale unilaterale di cui all’art. 13 del presente capitolato. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, il broker, su richiesta delle Amministrazioni, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire un graduale passaggio di competenze all' Amministrazione ovvero al nuovo broker.
Art. 4 . Situazione assicurativa della Provincia di Bologna e del Comune di Marzabotto
La Provincia di Bologna attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all'allegato A al presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici; quelle del Comune di Marzabotto sono indicate nell’allegato B.
Art. 5. Prestazioni richieste
Il broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
1. assistenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività della Provincia di Bologna e del Comune di Marzabotto.
2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato;
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all'efficacia e all’economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e dell'esigenze dell'Ente;
4. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che la Provincia di Bologna riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
5. predisporre pareri in materia assicurativa, a seguito di richiesta delle Amministrazioni;
6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Provincia e al Comune delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
7. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Provincia e del Comune;
8. trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
9. trasmissione semestrale della statistica sinistri;
IO. creazione di, e/o possibilità di accesso ad, una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dalla Provincia e dal Comune;
11. assistenza agli uffici provinciali e comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia o del Comune, dell' analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);
12.assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri attivi e passivi e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all’aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto;
13. formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale della Provincia e del Comune di Marzabotto.
Art. 6. Pagamento dei premi assicurativi
Il broker dovrà trasmettere alla Provincia e al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.
La Provincia e il Comune provvederanno al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il
pagamento del premio stesso. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia e al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall' eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 7. Modalità di svolgimento del servizio ed obblighi delle parti
La Provincia e il Comune autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia e del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all' Amministrazione provinciale e comunale.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali e comunali né può impegnare la Provincia o il Comune se non preventivamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia e del Comune. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell’ esclusivo interesse della Provincia e del Comune;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione della Provincia e del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
La Provincia e il Comune si impegnano ai seguenti obblighi:
l. non stipulare o variare alcuna polizza senza l’ assistenza e l' intermediazione del broker;
2. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell' Ente.
Art. 8. Responsabile del servizio
In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel bando, l'impresa dovrà indicare:
• un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, oltre che la disponibilità a recarsi presso le sedi delle Amministrazioni.
• le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte delle Amministrazioni in caso di urgenza;
• un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo e che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Art. 9. Responsabilità del broker
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali e comunali competenti.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti.
Il broker risponde dei danni causati nell' espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.
Art. l0. Garanzie
Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell' art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari ad € 42.500,00.
Art. 11. Subappalto
Il subappalto è vietato.
Art. 12. Stipula del contratto
L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte della Provincia di Bologna anche per conto del Comune di Marzabotto.
Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l’Amministrazione
Provinciale, anche per conto del Comune di Marzabotto, può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione.
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all’art 109 D.Lgs.209/2005, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con un massimale pari o superiore ad
€ 2.500.000,00 depositata presso l’ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.
Art. 13. Recesso e risoluzione del contratto
Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, le Amministrazioni provinciale e comunale provvederanno a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni.
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
In particolare le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all' articolo 5 punti 8 e 9 e all’articolo 6 del presente capitolato.
Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C. C., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private).
In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia e del Comune di Marzabotto affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 14. Cessione del contratto
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Art. 15.Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Xxxxxxxx e Provveditorato della
Provincia di Bologna Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.
Responsabile del trattamento dei dati sono il Direttore del Settore Bilancio e Provveditorato della Provincia di Bologna Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx e il Dirigente del Servizio Gare e Contratti Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le informazioni che la Provincia di Bologna deve rendere ai sensi dell' alt. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione nella home page della Provincia di Bologna . Si fa rinvio agli artt. 7 e l0 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Art. 17. Foro competente
Il Foro del Tribunale di Bologna è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.
Art. 18. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).