FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.
Protocollo n. 56049 del 31/07/2020 11:47:14 Classificazione 04-08 Fascicolo 39.2/2018
Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN LOCALE AD USO NEGOZIO IN PIAZZA XXXXX 11 - 11/A -12 - DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 1489 DEL 22.6.2020
IMPRONTE
AstaAffittoPiazzaNenni2020_2.pdf.p7m E8B5FF74539D267AD16A94CAD562F9B55FB4F8F6343AD659AE0B2AD6DA10AF8769DD95CC50483C4 305DA36038544D8CC8F55FFC5482C9AA0FE3C86EABF81422D
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – GESTIONE COMUNE DI FAENZA
Asta pubblica indetta dall’Unione della Romagna Faentina in nome e per conto del Comune di Faenza
Prot. n. del , Class. 04-08, Fasc. 2018/39.2
AVVISO DI XXXX PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILARE (NEGOZIO) IN XXXXXX, XXXXXX XXXXX X. 00 – 11/A - 12
In conformità della deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 30.12.2019 e alla determinazione del Settore Finanziario n. 1489 del 22.6.2020
si rende noto
che il giorno 15 settembre 2020 alle ore 11.00 presso la Residenza Municipale in Faenza in Piazza del Popolo n. 31 si terrà un pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete per l’aggiudicazione della locazione, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23/05/1924 n. 827), del sotto descritto immobile di proprietà del Comune di Faenza. La locazione sarà della durata di anni sei tacitamente rinnovabile per altri sei anni ai sensi della L. 392/1978.
Unità Immobiliare in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx x. 00 – 11/A – 12, al piano terra ed ammezzato, avente una superficie calpestabile netta di circa mq. 125,20.
Il tutto da destinare ad attività conformi a quanto previsto dalle norme urbanistiche per il centro storico alle quali si fa rinvio.
L’immobile è così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Faenza: Fg. 148, Mapp. 587 sub 38, Cat. C/1, Cl. 12, Cons. 103 mq., sup. Cat. 127 mq., Rendita € 4.314,12.
L’immobile ha accesso anche dalla Via Pistocchi.
Il canone locativo annuo a base d’asta è fissato in € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre ad Iva.
Il negozio è libero e privo di vincoli contrattuali con terzi.
Destinazione urbanistica:
Il vigente RUE del Comune di Faenza disciplina l’immobile oggetto della presente asta come segue:
Art. 5 "Centro Storico";
Art. 5.9 "Valore degli edifici - Edificio di valore storico-architettonico"; Art. 5.11 “Obiettivi di qualità – spazi aperti”;
Art. 19.3 "Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale".
Al presente avviso d’asta è allegato lo schema di contratto di locazione (redatto ai sensi della L. 392/1978) destinato a disciplinare l’utilizzo dell’immobile oggetto della presente asta.
L’immobile oggetto dell’asta è offerto in locazione nello stato di fatto e di diritto nel quale esso si trova attualmente e comprende vincoli, servitù e gravami di sorta.
Sono a completo carico dell’aggiudicatario eventuali opere ed ogni onere per la destinazione dei locali alla specifica attività che il concorrente aggiudicatario intenda svolgervi (tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle norme urbanistiche in conseguenza della ubicazione del negozio nel centro storico della città) e tenuto conto
altresì delle prescrizioni derivanti dalla nota del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Segretariato Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx prot. N. 2932 in data 04.06.2020 agli atti del Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina.
Nella formulazione dell’offerta, il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi all’immobile oggetto della locazione che si danno per pienamente ed integralmente conosciuti anche a seguito di sopralluogo obbligatorio di verifica, nonché di tutte le obbligazioni a carico del conduttore risultanti dallo schema di contratto di locazione.
Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti interessati in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In particolare, il possesso dei richiamati requisiti soggettivi dovrà essere riferito:
⮚ al titolare dell’impresa individuale ovvero
⮚ al legale rappresentante nel caso di società ovvero
⮚ a persona da questi delegata nei termini da precisare nella domanda di partecipazione alla gara.
La documentazione di gara è in visione presso il Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxx.
Modalità di partecipazione alla gara:
Per prendere parte alla gara dovrà essere fatta pervenire per posta raccomandata, posta celere o a mano, anche a mezzo di terze persone, entro il giorno 14 settembre 2020 al seguente indirizzo Comune di Faenza – Servizio Archivio e Protocollo dell’URF - Piazza del Popolo n. 31 – 48018 Faenza (RA), un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER ASTA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE IN PIAZZA XXXXX 11 – 11/a – 12 - FAENZA”.
Per la consegna a mano si rammenta che il Servizio Archivio e Protocollo dell’URF è aperto al pubblico nelle seguenti giornate ed orari: Lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Per le offerte a mezzo del servizio postale, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all’ufficio postale di Faenza.
Eventuali offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non saranno ammesse a valutazione.
In ogni caso il recapito dell’offerta nel termine assegnato è a rischio del mittente.
I concorrenti possono altresì consegnare il piego sigillato direttamente a chi presiede l’asta durante l’ora di apertura della stessa.
Il plico sigillato dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione indicata ai seguenti punti 1, 2, 3, 4:
1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal partecipante alla gara, riportante in allegato fotocopia anche non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Resta inteso che nel caso in cui partecipante alla gara sia una persona giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve riportare l’indirizzo del concorrente, il codice fiscale e partita Iva, il numero di telefono, l'indirizzo mail, l'indirizzo pec e contenere le seguenti attestazioni:
⮚ se chi partecipa è una persona fisica: le generalità del concorrente e che il concorrente non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati nonché l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
⮚ se chi partecipa è una ditta individuale: le generalità della persona del titolare e l’inesistenza a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e che la ditta non si trova in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di fallimento e non penda alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
⮚ se chi partecipa è una società o altra persona giuridica: le
generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’inesistenza a loro carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e nel caso di società commerciali che la società non si trova in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di fallimento e non penda alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
⮚ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti;
⮚ di aver preso visione e di ben conoscere lo schema di contratto di locazione;
⮚ di aver piena ed integrale conoscenza delle condizioni di fatto e di diritto dell’immobile oggetto del presente avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione della locazione.
⮚ di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nel presente avviso.
Sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Faenza i modelli di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica. Il concorrente dovrà utilizzare quello corrispondente alla propria situazione. Qualora il concorrente non utilizzi il modello predetto dovrà comunque presentare una domanda di partecipazione contenente tutte le indicazioni e attestazioni riportate nell’avviso d’asta e come sopra indicate.
2) Offerta economica – segreta ed incondizionata, redatta in lingua italiana indicante il canone annuo di locazione offerto, espresso sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni, datata e sottoscritta dall’offerente. In caso di discordanza fra il canone indicato in lettere e quello in cifre è valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione Comunale. Le offerte condizionate o prive di sottoscrizione saranno escluse. L’offerta economica dovrà essere in aumento o almeno pari rispetto al canone di locazione posto a base d’asta e dovrà essere inserita in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura la quale dovrà riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER ASTA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE IN PIAZZA XXXXX 11 – 11/a – 12 FAENZA” e dovrà essere inserita all’interno del plico sigillato sopraindicato. Le offerte inferiori alla base d’asta saranno escluse.
3) Bozza del contratto di locazione allegato al presente avviso
d’asta sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto offerente in segno di accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
4) Documentazione comprovante il versamento della cauzione dell'importo di € 4.880,00 equivalente a tre mensilità del canone locativo, calcolate sulla base dell’importo a base d’asta comprensive di Iva.
Tale deposito cauzionale, infruttifero, può essere costituito in uno dei seguenti modi:
• mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di
Faenza ovvero CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA (IBAN:
IT 20V06270 13199 T 20990000 808) specificando nella causale che si tratta di deposito cauzionale per asta locazione dell’immobile in Xxxxxx Xxxxx 00 – 11/A – 12 – Faenza. La documentazione attestante la costituzione della cauzione è comprovante dalla ricevuta dell’avvenuto deposito rilasciata dalla Tesoreria medesima;
• il deposito cauzionale potrà inoltre essere prestato con
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Faenza regolarmente emesso da Istituto di Credito regolarmente autorizzato. In tale caso dovrà essere inserito nel plico sigillato l’assegno medesimo.
La prestazione di una cauzione di importo inferiore a quello sopra stabilito determina l’esclusione del concorrente.
Saranno ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. Nel caso di offerta presentata da procuratore, i requisiti dovranno essere posseduti dal rappresentato e pertanto dichiarati per esso ed a pena d’esclusione dovrà essere altresì presentato e inserito nel piego sigillato l’atto di procura. Ai sensi di legge le procure devono essere autentiche e speciali a pena d’esclusione.
Nel caso in cui sia presentata offerta per persona da nominare l’offerente deve possedere i requisiti necessari per essere ammesso all’incanto e il deposito a garanzia dell’offerta deve essere a lui intestato.
Nel caso in cui l’aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato un’offerta per persona da nominare, l’offerente deve
dichiarare la persona entro il termine di giorni tre a decorrere da quello dell’aggiudicazione provvisoria. La persona nominata deve possedere i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara.
La cauzione depositata dall'aggiudicatario definitivo sarà imputata in acconto del canone di locazione relativo alla prima annualità.
Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno immediatamente rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia delle offerte.
Modalità di svolgimento dell’asta:
L'asta sarà regolata dalle norme contenute nei Regolamenti approvati con R.D. 17.06.1909 n. 454 e X.X. 00/0/0000 n. 827 e sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi dell'art. 73 lett. c) del X.X. 000/0000.
L’asta rimarrà aperta un’ora.
Chi presiede all’asta - trascorsa l’ora - apre i plichi ed esamina ai fini dell’ammissione la documentazione richiesta dal presente avviso e legge ad alta voce le offerte dei concorrenti ammessi.
L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune di Faenza rispetto al canone annuo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte inferiori rispetto al canone a base d’asta fissato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il verbale di asta non tiene luogo di contratto.
L’aggiudicazione verrà fatta con un unico e definitivo esperimento. Sarà dichiarata deserta l’asta se non è pervenuta nei termini di cui al presente avviso o non è stata presentata nell’ora in cui rimane aperta l’asta alcuna offerta valida.
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida, si procederà, nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli a partiti segreti. Il concorrente che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta o uno di essi non fossero presenti, ovvero i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta non vogliano migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della capacità d’agire e della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.
Con riferimento a requisiti risultanti da certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni è fatta salva la richiesta diretta della necessaria documentazione da parte dell’Amministrazione procedente all’Ente certificatore ai sensi della vigente legislazione in materia.
In esito alla aggiudicazione definitiva, si procederà alla sottoscrizione
del contratto di locazione sulla base dell'allegato schema di contratto locativo.
La consegna del negozio avverrà dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, e in ogni caso prima di procedere alla stipulazione del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale a garanzia del medesimo ed al deposito spese contrattuali.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza, l’aggiudicatario dovrà procedere alla stipula del contratto di locazione nella forma di scrittura privata.
La disciplina degli oneri fiscali e spese conseguenziali alla sottoscrizione contrattuale è contenuta nell'allegata bozza di contratto. Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione entro la data fissata, sarà dichiarata la sua decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente sua estromissione dalla graduatoria. In tal caso si procederà alla aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto di locazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ove disponibile.
Ufficio competente per informazioni e chiarimenti: Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina - Servizio Patrimonio (Tel. 0546/691346; mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Faenza, 31 luglio 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
(Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx)
Documento sottoscritto digitalmente
C O M U N E d i F A E N Z A
Rep. N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL’ ABITAZIONE
TRA
Con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge, fra:
COMUNE DI FAENZA (Codice Fiscale 00357850395) - parte locatrice - con sede in Xxxxxx (XX) Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx nata a Faenza (RA) il 13.04.1972, la quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di Dirigente del Settore Finanziario dell’Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente n. ….. del ………. ed ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione della Romagna Faentina e pertanto in rappresentanza del Comune di Faenza, in virtù del conferimento delle funzioni relative alla gestione del Patrimonio comunale, e successiva convenzione fra il Comune di Faenza e l’Unione della Romagna Faentina Rep. URF n. 459 del 28.12.2017 ed in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. …… del ……… prot. n. ……….. del …… contenente in allegato ed approvante bozza del presente contratto di locazione,
e dall’ altra parte
……………………… - parte conduttrice - . con sede in ...................
....................... (Partita IVA o C.F. ................................) rappresentata dal
Sig. ................................., nato a ..................... il e residente
a .............................., il quale interviene nella sua qualita’ di legale rappresentante
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. Oggetto della locazione
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, la porzione di immobile di sua proprieta’ sito in Xxxxxx (Xx), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 11/A – 12 composta da una unità immobiliare al piano terra ed ammezzato con una superficie netta di circa mq. 128,10 identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Faenza - Foglio 148 particella 587 sub. 38 Cat. C/1, classe 12, cons. 103 mq., superficie catastale mq. 127, rendita catastale € 4.314,12, il tutto come ben noto alle parti, e come risultante da allegata planimetria (all. “a”), che ne forma parte integrante e sostanziale, da adibirsi a ………..….
coerentemente con quanto previsto dalle norme urbanistiche senza che cio’ comporti oneri per la sistemazione dei locali a carico della parte locatrice ed in coerenza altresì con la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Regionale per l’ Xxxxxx Xxxxxxx prot. N. 2932 in data 04.06.2020. Ogni diversa destinazione, anche in parte e anche solo temporanea, e’ vietata, pena la risoluzione del contratto. Ai fini dell’ indennita’ prevista dall’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parti dichiarano che l’attivita’ cui deve essere adibito l’immobile comporta/non comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
2. Durata della locazione
La locazione avra’ durata dal ............. al ........... ai sensi dell’ art. 27 della Legge n. 392/1978 ed è tacitamente rinnovabile per altri sei anni in mancanza di disdetta che ciascuna parte dovra’ comunicare all’ altra con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo di lettera raccomandata. Alla prima scadenza, la parte locatrice puo’ esercitare la facolta’ di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’ articolo 29 della Legge n. 392/1978.
La parte conduttrice potra’ recedere dal contratto per sopravvenuti gravi motivi, con preavviso alla parte locatrice di almeno sei mesi rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Canone di locazione - regime fiscale
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro annuali
oltre ad Xxx in quanto le parti optano per la imponibilità ai fini Iva dei corrispettivi della presente locazione.
A decorrere dall’inizio del secondo anno il canone verra’ aggiornato annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ ISTAT, dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente a termini dell’art. 24 L. 392/1978, senza onere di richiesta della parte locatrice.
4. Modalità di pagamento del canone, ritardato e mancato pagamento
Il canone annuo di locazione deve essere pagato alla parte locatrice in tre rate quadrimestrali uguali anticipate scadenti il di
ogni anno. In caso di mancato pagamento del canone locativo entro la data di scadenza di ciascuna rata, la parte locatrice potra’ valersi del disposto dell’ art. 1456 del Codice Civile senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. In ogni caso il ritardato pagamento del canone, della quota per gli oneri accessori e della quota/parte richiesta a rimborso dell’imposta annuale di registro a carico della parte conduttrice, comporteranno, per la medesima, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso di interesse legale tempo per tempo fissato.
5. Azioni, eccezioni spettanti alla parte conduttrice
Il pagamento del canone non potra’ essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice intendesse far valere delle eccezioni, dovra’ farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone di locazione.
6. Idoneità dei locali all’ oggetto della locazione
La parte conduttrice dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il normale uso; in caso contrario la parte conduttrice xxxx’ tenuta al risarcimento del danno. La parte locatrice
dichiara che i locali si intendono affittati nello stato in cui si trovano attualmente che la parte conduttrice da’ atto di ben conoscere, senza nessuna eccezione o riserva da parte della parte conduttrice stessa e muniti di tutti i serramenti, chiavi, cristalli ed altri infissi occorrenti all’uso cui i locali stessi sono destinati. La parte conduttrice si impegna a mantenere i locali stessi in buono stato manutentivo e comunque a norma di Xxxxx sino alla restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa espressamente esonerando il locatore da ogni responsabilita’ al riguardo.
7. Migliorie, addizioni
E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice.
Le eventuali migliorie/innovazioni/trasformazioni che la parte conduttrice intendesse apportare all’immobile devono essere preventivamente autorizzate dalla parte locatrice che, in sede preventiva, stabilirà la competenza a provvedere ed a sostenerne gli oneri.
Esse tuttavia, ove richiesto dalla parte locatrice, dovranno essere rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione restera’ acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
In ogni caso le migliorie/innovazioni/trasformazioni resteranno a vantaggio della parte locatrice senza dover in alcun modo indennizzare o compensare la parte conduttrice che espressamente fin d’ora a cio’ rinuncia. Eventuali opere non autorizzate dovranno essere rimosse a cura e spese della parte conduttrice a semplice richiesta della parte locatrice, fatti salvi gli ulteriori danni.
8. Divieto di sublocazione
E’ fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare o di concedere in comodato in tutto od in parte la cosa locata, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 36 della
citata legge n. 392/78. Produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice a termini dell’ art. 1456 del Codice Civile anche l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie.
E ‘ fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a favore della parte locatrice.
Il silenzio o l'acquiescenza o le eventuali tolleranze da parte del Comune proprietario dei locali saranno prive di ogni effetto giuridico.
9. Spese gestionali a carico della parte conduttrice
La parte conduttrice si obbliga ad usare e mantenere la cosa locata e ad effettuare tutti quegli interventi di piccola manutenzione contemplati dalla Legge come inerenti all’uso normale dell’immobile.
In particolare sono a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui all’ art. 1609 del Codice Civile ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature ed alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.
Per le riparazioni a suo carico, la parte conduttrice, dovra’ provvedervi tempestivamente, salvo il diritto della parte locatrice a sostituirsi alla parte conduttrice in caso di inadempienza di quest’ultimo, con il diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 gg. dalla richiesta.
La parte conduttrice si assume inoltre l’onere delle riparazioni all’immobile oggetto del presente atto che si dovessero rendere necessarie in conseguenza ad eventi vari quali furto, rapina o atti di vandalismo in genere. Le spese per oneri accessori ai sensi dell’art. 9 della legge n. 392/78 ed ogni altro onere inerente l’immobile locato come la tassa per l’asporto rifiuti, quella per lo spurgo dei pozzi nonché tutte le spese inerenti e conseguenti all’attivita’ svolta nei locali oggetto del presente atto, sono a carico della parte conduttrice.
Inoltre sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni, interventi che norme di legge vigenti o emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attivita’ cui è destinata la
presente locazione, così come tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della stessa. A tutte le spese indicate nel presente articolo provvedera’ direttamente la parte conduttrice senza per questo aver diritto a rimborso od indennizzo alcuno.
10. Prescrizioni e condizioni particolari
In ottemperanza al Decreto n. 29 in data 28.05.2020 di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Regionale per l’ Xxxxxx Xxxxxxx prot. N. 2932 in data 04.06.2020, sono poste in capo al conduttore le seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni.
Prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate:: la conservazione del ben dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche ed artistiche dell’ immobile.
Condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’ uso: le modalità di fruizione sono quelle consentite dal mantenimento dell’ attuale destinazione d’ uso ad attività commerciali.
Ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, l’ immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico ed artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d’ uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell’ immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza ai sensi dell’ art. 21 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Ai sensi dell’ art. 21 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, l’esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull’ immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
Il bene, in quanto dichiarato di interesse, è soggetto agli interventi di cui all’ art. 29 commi 1,2,3,4 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
Ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, i proprietari, possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.
La mancata osservanza delle suddette condizioni e prescrizioni da’ luogo alle conseguenze di cui all’ art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e smi.
11. Accesso al locale da parte del locatore
La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare l’immobile da tecnico di sua fiducia, senza preavviso scritto, per motivata ragione o per constatarne le modalita’ d’uso e per la verifica degli impianti. In caso di messa in vendita dell’immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell’immobile una volta la settimana in orario da stabilire, comunque in orario di apertura degli uffici comunali. In caso di fine locazione, la parte conduttrice si obbliga a lasciare visitare il locale dai potenziali subentranti, in orario da concordarsi, come sopra, a partire dal primo giorno dell’ultimo trimestre di locazione.
12. Responsabilità delle parti
La parte conduttrice e’ costituita custode della cosa locata e ne risponde in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso.
La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita’ per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti e da tutte le persone che egli ha ammesso nei locali nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
La parte conduttrice si impegna a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillita’ ed al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
La parte conduttrice è direttamente responsabile sia verso la parte locatrice che verso i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque,
fughe di gas e da ogni altro abuso e trascuratezza nell’ uso della cosa locata.
La parte locatrice è esonerata da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di autorizzazioni o licenze amministrative e similari anche se cio’ dipenda dal bene locato ed è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatto o da omissioni di terzi.
La parte locatrice declina ogni responsabilita’ in merito ai materiali depositati dalla parte conduttrice ed all’attivita’ da questi svolta nei locali, anche in relazione ad eventuali danni a persone o cose.
13. Oneri di manutenzione straordinaria
Sono a carico della parte locatrice tutte le spese di straordinaria manutenzione e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all’immobile la sua destinazione e ad evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso cui e’ adibito fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 9.
Per le spese sostenute dalla parte locatrice per eventuali opere di manutenzione straordinaria di rilevante entita’ ritenute indispensabili per la conservazione dell'immobile e per evitare maggiori danni, la parte locatrice puo’ chiedere alla parte conduttrice l'integrazione del canone con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere.
Tale aumento decorrera’ dal primo giorno del mese successivo a quello della lettera di richiesta.
La parte locatrice potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all’interno del locale oggetto del presente contratto senza riduzione alcuna del corrispettivo a favore della parte conduttrice, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 gg. in deroga a quanto previsto dall’art. 1584 del Codice Civile.
14. Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.
15. .Garanzia cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice costituisce a favore della parte locatrice la garanzia cauzionale dell’ importo di Euro ............... pari a tre mensilita’ del canone annuo comprensivo di Xxx, non imputabile in conto pigioni, mediante
……………………………………... La garanzia come sopra costituita sara’ restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unita’ immobiliare e dell’ esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale.
16. Cause di risoluzione contrattuale
Le clausole nn. 1, 4, 7, 8, 10 del presente contratto hanno carattere essenziale, sicche’ per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comportera’ la risoluzione del contratto ai sensi art. 1456 del Codice Civile senza necessita’ di costituzione in mora.
17. Spese contrattuali
Sono a carico della parte conduttrice l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze.
L’ imposta di registro è a carico di entrambe le parti nella misura del 50% tranne nel caso di recesso anticipato esercitato dalla parte conduttrice o nel caso di risoluzione anticipata per inadempienza della medesima. In tali ultimi casi l’imposta di registro è posta a carico della parte conduttrice nella misura del 100%. Gli adempimenti relativi all’ assolvimento dell’ imposta di registro verranno eseguiti dalla parte locatrice che, ad avvenuto adempimento, provvederà a richiederne il rimborso per la parte di sua spettanza alla parte conduttrice. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l’attivita’ esercitata nell’immobile locato nonché gli oneri gestionali di cui al precedente articolo 9.. Per quanto non previsto nel presente contratto si fara’ riferimento alle leggi vigenti, alle norme del Codice Civile ed agli usi e consuetudini.
18. Privacy
Al presente contratto si applica il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e la conseguente Normativa Nazionale in materia di trattamento dei dati
personali dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di approvazione, sottoscrizione ed esecuzione contrattuale.
19. Foro competente
Per qualunque contestazione, relativa al presente contratto, Foro competente sarà quello del domicilio del Locatore presso la Residenza Municipale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Faenza, ...........................
La parte locatrice
La parte conduttrice
A norma dell'art. 1341 C.C. le parti di comune accordo dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) del presente contratto.
La parte locatrice
La parte conduttrice