Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0009735.19-09-2022.R
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici immobiliari
Procedura aperta per l’acquisizione di un accordo quadro triennale per l’affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate.
Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.
AVVISO N.3
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 9194 del 26.8.2022
– Gara ASP Consip n. 3144179 giusta Determina a Contrarre prot. 4250/2022, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.
Quesito n. 41: Con la presente, la sottoscritta impresa chiede una delucidazione sul subappalto.
Come indicato a pag. 32 punto 9 del Disciplinare di gara, si prende atto della nuova normativa, e si prende atto di indicare le lavorazioni che si intende subappaltare, ma non si evincono le lavorazioni che non possiamo subappaltare.
Inoltre come recita alla fine il punto 9 (Ferma resta la possibilità di subappaltare senza limiti di soglia).
La nostra domanda è, siccome la normativa prevede anche che non possiamo affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
Quali sono le opere che non possiamo subappaltare in base alla nuova normativa? Visto che non sono riportate ne nel Disciplinare di gara e ne nel CSA. saluti
Chiarimento: Dispone il disciplinare al x.xx 9 che “…Attesa la natura, l’organizzazione territoriale e la dotazione organica interna della Stazione Appaltante nonché considerata la necessità di garantire una gestione esecutiva del contratto che sia efficiente ed efficace nella durata complessiva dell’Accordo Quadro, si rende
necessario garantire all’Amministrazione che i lavori di cui alle categorie SOA prevalenti siano integralmente eseguite dall’aggiudicatario…”. Pertanto, le categorie prevalenti di ciascun Lotto di partecipazione dovranno essere eseguite dall’affidatario del contratto. Le non prevalenti, ma a qualificazione obbligatoria, potranno essere eventualmente subappaltate ad altro operatore che ne abbia i requisiti di legge.
Quesito n. 42: Xxxxxxxxxx, la presente per chiedere un gentile chiarimento sul subappalto c.d. "necessario" o qualificante. Nei quesiti nn. 22 e 38 avete confermato che non è obbligatorio indicare la ditta subappaltatrice come da Legge Europea ex DL 23/12/2021, n. 238, ferma la necessità per l'operatore economico di indicare espressamente la propria volontà di ricorrere al subappalto "necessario" per qualificarsi. Nei quesiti nn. 32, 39 e 40 leggiamo tuttavia che "è ammesso il ricorso al subappalto cd. “necessario” o “qualificante” ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara". Chiediamo pertanto cortesemente una conferma inequivocabile del fatto che, in caso di espressa intenzione di ricorrere al subappalto necessario o qualificante, non occorra indicare la ditta subappaltatrice in sede di gara.
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Chiarimento: In sede di gara deve essere "esplicitamente indicato" che il tipo di subappalto è qualificante ovvero che si intende ricorrere ad altro operatore non ai fini di un "canonico" subappalto, ma che si intende subappaltare per sopperire ad un difetto/mancanza di requisito di partecipazione. Tanto poiché è obbligatorio qualificarsi alla partecipazione e occorre, quindi, comunicare alla Stazione Appaltante quale requisito mancante viene sopperito con il subappalto "necessario".
Quesito n. 43: E’ possibile partecipare ad alcuni lotti in ATI come capogruppo e ad altri lotti come impresa singola? E, nel caso, come fare per differenziare le due tipologie di partecipazione?
Chiarimento: La partecipazione nei casi di più Lotti distinti è regolata dal x.xx 7.3 del Disciplinare, dove tra l'altro si indica che "...nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in
forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante domande di partecipazione e specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/Consorzio..”
Quesito n. 44: In merito al sub criterio D3, fermo restando che La comprova da parte dell’offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto." si chiede "cosa il concorrente deve presentare in sede di gara al fine di ottenere i 5 punti previsti dal subcriterio?".
Chiarimento: Recita il x.xx D3 del x.xx 18.1 del Disciplinare che: “…La comprova da parte dell’offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo tecnica….”
Quesito n. 45: Sulla Spett.le Stazione Appaltante, la scrivente non è in possesso delle certificazioni XX XXXXX 00000, XX0000, ISO 37001. Per attribuzione di punteggio di offerta tecnica è possibile avvalerci delle certificazioni di un altro operatore economico che non partecipa in nessuna forma alla presente procedura? Le certificazioni richieste in avvalimento verranno conteggiate nell'attribuzione del punteggio della nostra offerta tecnica?
Chiarimento: Ai fini della partecipazione alle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, come quella in discorso, il concorrente deve comprovare taluni requisiti che sono di ammissione alla gara e dimostrare, ove posseduti, ulteriori eventuali requisiti utili all’attribuzione del punteggio tecnico previsto dalla lex specialis. Per quasnot aiiene ai primi (requisiti di partecipazione), corrono in ausilio del partecipante che non li possieda o li possieda parzialmente, l’istituto dell’avvalimento o del subappalto cd. qualificatorio. Xxxxxxxx, infatti, di requisti di partecipazione che, al fine di
consentire la più ampia partecipazione alla procedura acquisitiva, possono (nei limiti e nelle forme imposte dal legislatore) essere comprovati ricorrendo a persone giuridiche terze rispetto al concorrente principale.
Circostanza diametralmente opposta, invece, è quella relativa alla comprova dei requisiti premiali di cui alla tabella di assegnazione dei punti tecnici: la Stazione Appaltante, ricorrendo alla puntuale definizione dei criteri e pesi di assegnazione dei punti tecnici, opera una segmentazione di mercato sul versante della qualità, mettendo in diretta concorrenza gli operatori partecipanti in ragione delle effettive capacità, certificazioni, implementazioni prestazionali etc… di cui il singolo partecipante disponga in via diretta. Non è ammissibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti cd. premiali (diversamente dai requisiti di partecipazione o di esecuzione) atteso che una simile possibilità comprometterebbe la natura stessa dell’avvalimento che, si ricorda, è istituto di derivazione comunitaria a carattere pro-concorrenziale nel senso partecipativo e non accrescitivo. Sul punto vedasi Consiglio di Stato Sez. V, Sent. 5419/2016: “…Nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta…” e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1881/2020: “…Sotto il profilo della ratio, del resto, l’istituto rappresenta uno strumento preordinato a garantire una più ampia partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, in una prospettiva proconcorrenziale: è per questa immanente finalità, stimata di suo giovevole al miglior risultato, che se ne consente l’utilizzo anche solo per conseguire un punteggio più elevato in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica. Diversamente, però, ove si accedesse all’idea che è utile ad incrementare i titoli, si produrrebbe l’effetto opposto, cioè di falsare la concorrenza: invero, in tal caso non si determinerebbe un proficuo allargamento della platea dei concorrenti, ma l’ artificiosa prevalenza, tra essi, di imprese che non sono davvero in possesso dei caratteri preferenziali richiesti dalla lex specialis: con il rischio, tra l’altro, di premiare, nell’ambito della competizione, l’azienda meno organizzata, meno attrezzata, tecnologicamente meno avanzata e con personale meno specializzato….”.
Quesito n. 46: Buongiorno, premesso che il quesito n. 22 chiariva che non vi era obbligo di indicazione della terna del subappalto. Il quesito n. 40 controbatte quanto già chiarito con il quesito n. 22, dicendo che il subappalto può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento ad altra impresa, iscritta nell’Albo per la categoria
richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara.
Con la presente si chiede chiarimento in merito a tale contrapposizione tra i due quesiti e si chiede esplicitamente, se bisogna o no, dichiarare in fase di gara l'impresa a cui affidare tale subappalto.
Nell'attesa di riscontro si porgono Xxxxxxxx Xxxxxx
Chiarimento: Dalla lettura combinata dei due chiarimenti citati (il n.22 ed il n. 40) emerge la coerenza degli stessi. Tanto premesso si ribadisce che non sussiste alcun obbligo di indicare “nominalmente” la persona giuridica cui si intenda eventualmente subappaltare talune prestazioni. Resta obbligatorio, però, indicare sin dalla fase di partecipazione le parti d’opera che si intendano eventualmente subappaltare ed in che misura.
Con specifico riferimento all’eventualità di un subappalto di tipo “qualificatorio” (ovvero di un subappalto utile alla partecipazione alla procedura poiché necessario a quel concorrente che autonomamente non possieda uno e più requisiti imprescindibili per partecipare alla gara), il concorrente è tenuto ad esplicitare in maniera chiara il/i requisito/i di cui manca e per i quali intende ricorrere al subappalto “qualificatorio”.
Quesito n. 47: Xxxxxxxxxx con la presente si chiede il seguente chiarimento. Considerato quanto indicato in art. 9 del Disciplinare, allorquando l'impresa seppur qualificata per la categoria prevalente OG1, per una migliore organizzazione aziendale si voglia riservare la possibilità, eventuale, di subappaltare una minima parte della categoria prevalente dichiarandola nella modulistica di gara, sarebbe comunque consentito (ai sensi art. 105 del Codice) o è tassativamente vietato subappaltare anche minimamente parte della cat. prevalente OG1?
Chiarimento: Le indicazioni contenute al x.xx 9 del Disciplinare di gara finalizzate a regolare la modalità di subappalto per la specifica procedura di gara sono chiare e riservano l’onere al concorrente “principale” di eseguire in proprio le categorie prevalenti di ciascun Lotto (normalmente in OG1), tanto per le valutazioni di opportunità ivi rappresentate e motivate: “…Attesa la natura, l’organizzazione territoriale e la dotazione organica interna della Stazione Appaltante nonché considerata la necessità di garantire una gestione esecutiva del contratto che sia efficiente ed efficace nella durata complessiva dell’Accordo Quadro….”. Rimane salva la possibilità di subappaltare, anche integralmente, le categorie non prevalenti a qualificazione obbligatoria, nel rispetto delle ulteriori disposizioni del Disciplinare.
Quesito n. 48: Con la presente si chiede se in questa procedura è consentito l’incremento di un quinto della propria classifica posseduta, ad esempio lotto 5 Campania importo
lavori €1.670647,77 richiesta classifica IV una III-BIS (1.500.000) con incremento del quinto (1.800.000) può coprire tale importo? In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti
Chiarimento: E' onere del concorrente valutare preventivamente alla partecipazione alla gara in oggetto, la coerenza e l'aderenza delle Attestazioni SOA possedute rispetto ai valori-soglia minimi pubblicati negli atti di gara. La possibilità di ricorrere all'incremento del quinto è sempre fatta salva dal comma 2 dell'art. 61 del Dpr 207/2010 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente