SERVIZI BANCARI
Società per Azioni
SERVIZI BANCARI
CONTO CORRENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Fascicolo Normativo e Informativo
SERVIZI BANCARI
CONTO CORRENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
INVEST BANCA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) - Tel. x00 0000 0000000 - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Registro Imprese FI e C.F. 02586460582 P.IVA 01082611003 - R.E.A. FI 503435 - Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca - Iscritta all’albo delle aziende di credito e dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5341 ABI 03017.1
Sommario
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO
4
5
SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI CONNESSI 11
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO PSD 14
Titolo 1 - Contratto Quadro PSD 14
Titolo 2 – Ordini di bonifico 21
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEMATICO MITO – XXXX@XXX 27
INFORMATIVA SULLA TRASFERIBILITA’ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
34
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
36
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
37
39
Oltre al presente fascicolo normativo, si consiglia al cliente la lettura delle seguenti brochure informative redatte dalla Consob e disponibili sul sito di Invest Banca nella sezione Trasparenza > Guide e Procedure:
1) Consob – 10/2012 – Impariamo ad investire: regole e consigli pratici
2) Consob – 10/2012 – I servizi di investimento: cosa sono e quali tutele sono previste per i risparmiatori
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO
Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29.10.2007, n. 16190 (cd. “Regolamento Intermediari”), ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull’intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI
1.1 – Informazioni sull’intermediario
Invest Banca S.p.A.
- Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca
- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale Euro 15.300.000,00 i.v.
- Codice ABI: 03017
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d’Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia
Contatti
Recapito telefonico: 0571 – 0000000
Numero di fax: 0571 – 5331295 Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
SPORTELLI BANCARI
Filiale di Empoli - CAB 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxx - CAB 02800 Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Viale Volta, 100 – 00000 Xxxxxxx
Tel. 0000 0000000 – Fax 0000 0000000 Tel. 0000 0000000
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UFFICIO RECLAMI
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Fax 0000 0000000
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ASSISTENZA MITO, MITO&C. CORPORATE BANKING, POS
Numero Verde 800 519 155
BLOCCO BANCOMAT
Numero Verde 800 822 056
Recapito dell’Autorità di Xxxxxxxxx
Banca d’Italia - Sede di Firenze, via dell’Oriuolo, 37/39 – 00000 Xxxxxxx
Lingua
La lingua con la quale il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da quest’ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
SEZIONE A) NORME GENERALI
Art.A.1. - Premesse ed allegati
1. Le premesse, gli allegati, la proposta contrattuale e il documento di sintesi formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Art.A.2. - Definizioni
1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre clausole del CONTRATTO, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:
a) con l’espressione “CONTRATTO” si intende il presente Contratto avente ad oggetto i SERVIZI;
b) con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
c) con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dell’attività bancaria e di intermediazione finanziaria ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il D.lgs. 231 del 21.11.2007 e successive modifiche e integrazioni. Con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
d) con l’espressione “NORMATIVA FISCALE” s i intende il d.p.r. 22 dicembre 19 86, n. 9 17; il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;
e) con l’espressione “SERVIZI” si intendono i servizi servizi bancari di conto corrente, servizi di pagamento, di custodia ed amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI ed i servizi ad essi connessi;
f) con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
g) con l’espressione “PRODOTTI” si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI nonché i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. u) ivi compresi quelli emessi da banche e w - bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
h) con l’espressione “CONTO CORRENTE” si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
i) con l’espressione “CONTO DEPOSITO TITOLI” si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia ed amministrazione concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
j) con l’espressione “PROPOSTA CONTRATTUALE” si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal CLIENTE relativa alla prestazione dei SERVIZI.
k) con l’espressione “ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO”: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all’attività di deposito centralizzato di STRUMENTI FINANZIARI;
l) con l’espressione “DEPOSITARI ABILITATI”: le banche centrali italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere STRUMENTI FINANZIARI e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di STRUMENTI FINANZIARI per conto terzi.
Art.A.3. - Deposito della firma
1. Il CLIENTE riconosce che la sottoscrizione posta in calce alla Proposta Contrattuale ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura d i comparazione rispetto al le altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal CLIENTE nel corso del rapporto.
2. Il CLIENTE riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul rapporto concluso con la BANCA è quella posta in calce alla Proposta Contrattuale ed indicata come specimen di firma.
Art.A.4. - Invio di comunicazioni agli intestatari
1. La BANCA invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO presso la residenza del primo intestatario così come risultante dall’anagrafica della Proposta Contrattuale. L’invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari. Il Cliente ha facoltà di eleggere il domicilio speciale presso il quale la BANCA invierà le comunicazioni o notifiche di cui sopra.
Art.A.5. - Poteri di rappresentanza
1. Il CLIENTE comunica alla BANCA quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E’ fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: consulenti finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA, che non siano legati al CLIENTE da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla BANCA mediante raccomandata a.r.. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica
dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art.A.6. - Cause di esclusione della responsabilità
1. È esclusa la responsabilità della BANCA per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, od a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell’energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della BANCA, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; da provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla BANCA ed in genere ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA e alla natura dell’attività svolta.
2. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell’operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e allo stesso modo la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
3. La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.
4. La BANCA non è responsabile dell’uso illecito dei dati da parte del CLIENTE e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all’uso degli stessi.
5. La BANCA ha facoltà di sospendere e di interrompere i SERVIZI in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza dei SERVIZI medesimi, nonché di sospendere l’operatività del CLIENTE per motivi cautelari, senza che la BANCA possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.
Art.A.7. - Ambito di applicazione delle Norme generali
1. Le Norme Generali si applicano in via generale a tutti i SERVIZI prestati dalla BANCA al CLIENTE, i quali si intenderanno conseguentemente disciplinati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle Norme Generali.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del CONTRATTO, prevalgono queste ultime.
Art.A.8. - Dichiarazioni del CLIENTE
1. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Il CLIENTE si impegna a comunicare alla BANCA in forma scritta, a mezzo del servizio postale, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all’atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.
Art.A.9. - Autorizzazione alla registrazione
1. Il CLIENTE prende atto e autorizza espressamente sin d’ora la BANCA a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei SERVIZI.
Art.A.10. - Patrimonio del CLIENTE
1. Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA e degli altri CLIENTI. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario e subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a STRUMENTI FINANZIARI ed a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della BANCA e del depositario.
3. Il trasferimento di STRUMENTI FINANZIARI a favore della BANCA potrà essere effettuato dal CLIENTE mediante compilazione di specifica richiesta.
4. Gli STRUMENTI FINANZIARI depositati presso la BANCA sono immessi nel CONTO DEPOSITO TITOLI acceso presso la BANCA, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al CLIENTE.
5. Il CLIENTE esprime esplicito consenso a che la BANCA possa utilizzare, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, nell’interesse proprio o di terzi, gli STRUMENTI FINANZIARI di pertinenza del CLIENTE da essa detenuti a qualsiasi titolo.
6. Le somme di denaro consegnate alla BANCA per l'esecuzione delle operazioni oggetto del CONTRATTO, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO.
7. La BANCA addebita le somme di denaro dovute dal CLIENTE per l’esecuzione delle operazione e degli incarichi di cui al presente CONTRATTO, sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE con valuta pari a quella di regolamento dell’operazione.
8. Le somme di spettanza del CLIENTE rivenienti dalla Cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del CLIENTE medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della BANCA.
9. Le somme prelevate dal CONTO CORRENTE a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul CONTO CORRENTE con valuta pari alla data di regolamento dell’operazione.
10. Le parti convengono c he al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del CONTRATTO.
Art.A.11. - Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri. Pagamenti
1. Le commissioni e le spese applicate dalla BANCA per la prestazione dei SERVIZI sono tassativamente indicate nel Documento di Sintesi che rappresenta il frontespizio della Proposta Contrattuale sono interamente a carico del CLIENTE.
2. Il CLIENTE è altresì tenuto al pagamento, oltreché delle eventuali imposte o tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l’eventuale partecipazioni alle assemblea, e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del presente CONTRATTO, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse.
3. Il pagamento delle commissioni e spese, e di quant’altro dovuto dal CLIENTE alla BANCA ai sensi del presente CONTRATTO, avviene mediante addebito automatico sul CONTO CORRENTE indicato nelle premesse, che la BANCA è sin d’ora autorizzata dal CLIENTE ad addebitare per tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente CONTRATTO. Qualora la liquidità presente sul CONTO CORRENTE non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la BANCA è s in d’ ora espressamente autorizzata - anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° c.c. -, a liquidare, in tutto o in parte, gli STRUMENTI FINANZIARI in deposito, e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione.
4. Prima di realizzare gli STRUMENTI FINANZIARI, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE. Se la BANCA non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.
5. Qualora il pagamento delle somme dovute dal CLIENTE alla BANCA in base al presente CONTRATTO, fosse ritardato per incapienza de l CONTO DEPOSITO TITOLI o per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di conto corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l’applicazione dell’art. A.13.
Art.A.12. - Diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione
1. Il CLIENTE riconosce espressamente che il CONTO CORRENTE ed il CONTO DEPOSITO TITOLI fungono da rapporto di provvista dei SERVIZI e delle operazioni di cui al CONTRATTO, sono vincolati a garanzia per tutta la durata del CONTRATTO per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della BANCA ed importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.
2. La BANCA, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il CLIENTE, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti gli STRUMENTI FINANZIARI e sui PRODOTTI o valori di pertinenza del CLIENTE che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla BANCA o pervengano ad essa successivamente.
3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della BANCA stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della BANCA medesima verso la stessa persona.
4. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la BANCA ed il CLIENTE, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. La BANCA ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la BANCA stessa darà prontamente comunicazione al CLIENTE.
5. Se il rapporto è intestato a più persone, la BANCA ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.
6. Tutte le obbligazioni del CLIENTE verso la BANCA, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal CLIENTE stesso.
7. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la BANCA, il CLIENTE ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, l a B ANCA può imputare, in deroga al l’art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal CLIENTE o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal CLIENTE medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art.A.13. - Durata del CONTRATTO, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa
1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato.
2. In caso di conclusione del CONTRATTO a distanza e qualora il CLIENTE sia un consumatore, l’efficacia del CONTRATTO è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il CLIENTE che sia un consumatore ha diritto di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla sede della Banca – Via Cherubini n. 99 – 00000 Xxxxxx (XX) - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la BANCA ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il CLIENTE può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli STRUMENTI FINANZIARI e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. A.13.7. la BANCA può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la BANCA può recedere dal CONTRATTO senza preavviso, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax.
5. In caso di recesso dal CONTRATTO, la BANCA provvede a mettere a disposizione del CLIENTE - previo soddisfacimento da parte della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti
- , presso la l’intermediario abilitato indicato dal CLIENTE, gli STRUMENTI FINANZIARI in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI fossero subdepositati l’obbligo di restituzione si intenderà assolto anche, impartendo ai subdepositari l’ordine di trasferirli a favore del CLIENTE presso la suddetta BANCA. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell’incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del CLIENTE sul conto corrente indicato nelle premesse, previo soddisfacimento della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L’invio di titoli o di assegni al CLIENTE dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il CLIENTE di dettare, all’atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli STRUMENTI FINANZIARI.
6. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12. Dal momento dello scioglimento del CONTRATTO, il CLIENTE non potrà più usufruire dei SERVIZI e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione all’uso dei SERVIZI.
7. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del presente CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese -, la BANCA potrà risolvere, ai sensi dell’articolo 1456 del cod.civ., il presente CONTRATTO con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
8. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto all’atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
9. La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO, come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al CLIENTE qualora:
a. il CLIENTE sia divenuto insolvente;
b. nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento;
c. il CLIENTE sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
d. il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
e. siano stati levati protesti nei confronti del CLIENTE;
f. il C LIENTE n on provveda a versare quanto dovuto in base a l presente CONTRATTO o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della BANCA;
g. il CLIENTE non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
h. il CLIENTE non provveda ad integrare il saldo debitore del CONTO CORRENTE entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta della BANCA;
i. il CLIENTE non provveda a comunicare alla BANCA quanto previsto al precedente art. A.8.
10. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. A.13.7 e A.13.8, la BANCA potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al CLIENTE:
a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del CLIENTE;
b. acquistare o vendere per conto del CLIENTE gli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti i contratti in essere;
c. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna degli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
d. compensare qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.
In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno.
11. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO, ovvero con riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
12. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più SERVIZI in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
13. In caso di cessazione per qualsiasi causa del CONTRATTO, la BANCA provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il CLIENTE avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente CONTRATTO.
Art.A.14. - Modifiche contrattuali e normative
1. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la BANCA si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione dei SERVIZI e, le norme e le condizioni che regolano il CONTRATTO. Xxxxx quanto espressamente previsto in altri articoli del CONTRATTO, le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all’ultimo indirizzo trasmesso dal CLIENTE ed entreranno in vigore decorsi almeno due mesi dalla comunicazione.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal CLIENTE ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a.r., entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal CONTRATTO senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Inoltre si intenderanno qui immediatamente ed automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente CONTRATTO, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La BANCA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate.
Art.A.15. - Regime fiscale
1. Il CLIENTE deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell’apposito riquadro della PROPOSTA CONTRATTUALE. In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale prescelto dal CLIENTE, sarà operativo il regime “naturale” della dichiarazione, pertanto la BANCA provvederà ad effettuare all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni di rito in sede di dichiarazione dei sostituti d’imposta (monitoraggio fiscale) in base alla NORMATIVA FISCALE. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.
2. Per i soli CLIENTI non residenti, in assenza dell’esercizio di alcuna opzione, sarà operativo il regime amministrato, che per tali soggetti costituisce il regime “naturale”.
3. Qualora le preferenze del CLIENTE, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del CLIENTE comunicarle a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire alla BANCA entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Art.A.16. - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La BANCA osserva, nei rapporti con il CLIENTE, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la BANCA, il CLIENTE potrà inviare, tramite lettera raccomandata a.r., un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal CLIENTE entro 30 giorni dal suo ricevimento.
2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi di ricezione trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall’art. 32 ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall’art. 128 bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
4. Con riferimento al servizio di conto corrente e servizi connessi e ai servizi di pagamento resta salva la facoltà per il Cliente di ricorrere:
b. all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca.
5. Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, fermo restando quanto previsto al comma 1 -–
dopo aver presentato reclamo alla Banca secondo le modalità di cui al comma 1 -, il CLIENTE avrà la facoltà di ricorrere alla procedura di conciliazione stragiudiziale, prevista dall'art. 32 ter del TUF, presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, “ACF” o “Arbitro”) operativo dal 9 gennaio 2017. L’Arbitro conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000,00). Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Regolamento dell’Arbitro è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
6. L’esperimento delle procedure previste ai commi 4 e 5 del presente articolo soddisfano gli obblighi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che impongono quale condizione di procedibilità l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Art.A.17. - Cointestazione del rapporto.
1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, tutte le disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal CONTRATTO, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all’indicazione sull’attribuzione della titolarità tra i cointestatari degli STRUMENTI FINANZIARI acquistati o sottoscritti nell’ambito della prestazione dei SERVIZI, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a.r. alla BANCA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il CLIENTE riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli STRUMENTI FINANZIARI e dei PRODOTTI acquistati o sottoscritti mediante i SERVIZI sarà attribuita al primo cointestatario. La BANCA provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l’esercizio dei diritti amministrativi relativi agli STRUMENTI FINANZIARI depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.
2. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul CONTRATTO, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all’art. 190 c.c., la BANCA, è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi dell’intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
5. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
6. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell’utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.
Art.A.19. - Legge applicabile e Foro Competente
1. I rapporti con il CLIENTE sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il CLIENTE e la BANCA in relazione all’interpretazione ed esecuzione del CONTRATTO, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
2. Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore, è competente l’Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.
SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI CONNESSI
Art.B.1. - Comunicazioni periodiche
1. La BANCA fornisce al CLIENTE, almeno una volta l’anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta dal parte del CLIENTE le condizioni si intendono approvate trascorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Tale comunicazione periodica sarà resa in forma cartacea o in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx base delle scelte effettuate dal CLIENTE. In ogni momento del rapporto il CLIENTE ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Art.B.2. - Accredito di bonifici, rimesse e altri mezzi di pagamento
1. Salvo espressa istruzione contraria e fatte salve le previsioni contenute nella sezione H) del presente contratto circa i servizi di pagamento, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del CLIENTE, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non disponibile prima che la BANCA ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al CLIENTE alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la BANCA consentisse al CLIENTE di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La BANCA si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al CLIENTE di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la BANCA si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
2. Le disposizioni con assegni sul conto presso la BANCA si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il CLIENTE è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla BANCA. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla BANCA. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la BANCA
– qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la BANCA abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la BANCA non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso CLIENTE.
Art.B.3. - Rapporti di dare ed avere
1. I rapporti di dare ed avere relativi a conti creditori e debitori vengono regolati contabilmente con identica periodicità, pattuita e indicata nel modulo allegato, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le ritenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica calcolato secondo quanto previsto al presente comma, produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 100 è facoltà della BANCA cessare la corresponsione di interessi, l'addebito delle spese di gestione del conto e l'invio dell'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la BANCA effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continuano a decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono regolati e computati come ai precedenti commi. Gli assegni della BANCA vengono addebitati sul conto del CLIENTE con la valuta stabilita nel modulo allegato; nel caso di assegni posdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’art. 31 della Legge sugli Assegni. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Resta salva la facoltà della BANCA di eseguire la compensazione tra più conti ai sensi dell'art. 1853 c.c..
Art.B.4. - Estratti conto
1. L'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla BANCA almeno trimestralmente o comunque con la periodicità eventualmente indicata negli allegati alla modulistica contrattuale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura, anche in adempimento agli obblighi di cui all'art. 1713 c.c..
2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla BANCA un reclamo specifico e per iscritto, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal CLIENTE con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel solo caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il CLIENTE potrà proporre contestazione scritta mediante contestazione scritta entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data del ricevimento dell'estratto conto chiedendo la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la BANCA
può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Art.B.5. - Conti correnti in valuta
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della BANCA nel caso che all'Azienda stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
2. Per i bonifici da eseguire negli stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prelevare il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del CLIENTE resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della BANCA addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Art.B.6. - Morte di un cointestatario
1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato.
2. Nel caso di cui al precedente comma la BANCA deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art.B.7. - Pagamento assegni in caso di recesso
1. Il pagamento degli assegni emessi dal CLIENTE, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a. in caso di recesso, da parte del CLIENTE o della BANCA, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la BANCA non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b. in caso di recesso, da parte della BANCA dell’apertura di credito, il CLIENTE è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c. la BANCA, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal CLIENTE con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso, invece, in cui la BANCA comunichi il recesso dell’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto e sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la diponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al CLIENTE in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intesta ti a più persone.
Art.B.8. - Comunicazione del CLIENTE
1. Le comunicazioni e gli ordini del CLIENTE hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disservizi, ritardi, mancata o irregolare trasmissione, ed in genere ogni causa, impedimento od ostacolo non imputabile alla BANCA. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
Art.B.9 – Commissione di Istruttoria Veloce
1. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell’apertura di credito regolata sul conto, se concessa, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.
2. Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell’art. 120 octies del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno sconfinamento per un importo pari o superiore ad € 300,00, in assenza di apertura di credito, o al 5% dell’importo totale del credito previsto da un’apertura di credito, se esistente, e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione del menzionato sconfinamento, salvo la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l’avvenuto sconfinamento, l’importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole consentito dal
Cliente.
3. In caso di concessione di uno sconfinamento, si applicherà il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce di cui all’art. 117 bis, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 indicati nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente. La commissione per istruttoria veloce è addebitata al Cliente dalla Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare l’operazione di addebito, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido. Essa viene applicata in via posticipata ogni volta in cui il saldo disponibile di fine giornata, rispetto alla rilevazione precedente, risulti a debito ovvero a debito in misura maggiore, secondo i valori e le modalità indicate nel documento di sintesi del presente contratto. Nei contratti con i non consumatori possono essere previste, nei limiti di legge, commissioni differenziate per scaglioni di importo, secondo quanto riportato nel documento di sintesi.
4. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: (i) nei rapporti con i consumatori - per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare – quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: (a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; (b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; (ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; (iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Art.B.10. - Recesso
1. Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 67 duodecies e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il CLIENTE ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente con la BANCA senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre quattordici (14) giorni lavorativi dalla data di stipula del CONTRATTO e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Invest Banca S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Art.B.11. - Incarichi della banca
1. È in facoltà della BANCA di assumere o meno gli ulteriori incarichi dal CLIENTE. In relazione degli incarichi ricevuti dal CLIENTE, la BANCA è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del CLIENTE, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla BANCA in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO PSD
Titolo 1 - Contratto Quadro PSD
Art.C.1. - Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i Clienti non Consumatori e non Microimpresa – Attivazione dei Servizi di pagamento PSD
1. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nel presente Titolo si applicano a tutti i singoli Servizi di pagamento PSD se rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2007/64/CE, nonché del D. lgs.
n.11 del 27 gennaio 2010, di seguito definiti e disciplinati anche nei Titoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal presente Contratto Quadro PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, si applicano le previsioni contenute nel conto corrente (Sezione C), laddove compatibili.
2. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel conto corrente (Sezione C), e le norme che regolano il Contratto Quadro PSD (Sezione C - Titolo 1) o le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C – Titoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7) prevarranno le norme riferite al Contratto Quadro PSD ed ai Servizi di pagamento PSD.
3. A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD, le norme riferite al Contratto Quadro PSD ed ai Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD che il Cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accesi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto Quadro PSD, intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
4. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli C.8., C.11., C.16., C.18., C.19. e C.26. della presente Sezione, non troveranno applicazione fra le Parti.
5. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli C.11., comma 3 e 18 presente Sezione non troveranno applicazione fra le Parti.
6. La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l’attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.
7. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione C si applicano ai Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che - fatto salvo quanto diversamente previsto - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta;
(b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell’Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta.
8. Resta inteso che, diversamente da quanto previsto dal comma precedente, le disposizioni del presente Contratto Quadro PSD attuative delle norme contenute nel Capo II bis del Titolo VI del Testo Unico Bancario si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento offerti sul territorio della Repubblica.
Art.C.2. - Definizioni
1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
“Contratto Quadro PSD” si intendono le norme contenute nel Titolo 1 della presente Sezione applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nei successivi Titoli 2 e 3;
“Servizi di pagamento PSD” si intendono i Servizi di pagamento cui è applicabile la Direttiva 2007/64/CE disciplinati nei successivi Titoli 2 e 3;
“Parti” si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
“Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
“Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
“Strumento di pagamento” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
“Sistema di pagamento” o “Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento” si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
“Pagatore” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
“Beneficiario” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento;
“Giornata operativa” si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa;
“Addebito diretto” si intende un Servizio di pagamento per l’addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
“Conto di pagamento” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
“Consumatore” si intende la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo);
“Micro-impresa” si intende l’impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell’art. 84, let. b), Direttiva 2007/64/CE;
“Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
“Utilizzatore di servizi di pagamento” o “Utilizzatore” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
“Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, let. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
“Data valuta” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
“Autenticazione” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
“Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all’Utilizzatore di servizi di pagamento e che l’Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo l’Utilizzatore del servizio di pagamento;
“Supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta all’Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
“Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
Art.C.3. - Informazioni e condizioni
1. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il “Documento di sintesi” ed il relativo “Documento informativo sui servizi PSD”, quali previsti dalla normativa di riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
2. Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate nel Documento di Sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.
3. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art.C.4. - Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento
1. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. C.3., informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell’operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.
Art.C.5. - Informazioni per il Cliente Pagatore
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l’Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l’addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l’Ordine di pagamento;
l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
la Data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese,
di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione.
3. Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.
Art.C.6 - Informazioni per il Cliente Beneficiario
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Beneficiario le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l’Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di pagamento;
l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l’importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
la Data valuta dell’accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. In tale caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione.
3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.
Art.C.7. - Consenso
1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
2. Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di una Operazione di pagamento.
Art.C.8. - Revoca del consenso
1. Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. C.11. del presente Contratto Quadro PSD.
2. La revoca del consenso all’Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD.
Art.C.9. - Ordine di pagamento e relativo rifiuto
1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. C.20., la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all’Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione tramite comunicazione telefonica o posta elettronica, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD.
3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art.C.10. - Determinazione del momento di ricevimento dell’Ordine di pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove concordato, l’esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
Art.C.11. - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l’Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. C.8., per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l’Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso in cui l’Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l’Utilizzatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’Utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell’Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.
7. Resta fermo che la revoca dell’Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l’Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
8. L’irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell’importo dell’Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.
Art.C.12. - Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l’utilizzo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD.
2. Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l’utilizzo dello Strumento di pagamento.
Art.C.13 - Limiti dell’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a. la sicurezza dello Strumento di pagamento;
b. il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c. un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. In occasione della comunicazione del blocco, la Banca dovrà fornire al cliente: a) il codice di blocco; b) l'orario del blocco; c) la conferma dell'avvenuto blocco. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Art.C.14 - Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento
1. La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:
a. assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente art. C.12.;
b. astenersi dall’inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c. assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente art. C.12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente art. C.13, comma 4, di chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l’emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d. impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente art. C.12., comma 2.
Art.C.15. - Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Cliente
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. C.19., ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste nei singoli Servizi di Pagamento PSD. Con riferimento ai Clienti che rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle “microimprese”, la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. I Clienti che non rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle “microimprese” sono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione entro e non oltre 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
Art.C.16. - Responsabilità del Cliente Pagatore per l’utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall’utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. C.12., comma 2.
2. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. C.12., comma 2, il Cliente medesimo sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente art. C.12. con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150 Euro di cui al comma precedente.
4. In merito alle modalità di utilizzo degli Strumenti di pagamento il Cliente è tenuto a rispettare con attenzione le istruzioni comunicate dalla Banca, anche attraverso il servizio di Home Banking Xxxx/Xxxx@xxx.
Art.C.17. - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. C.15, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente.
2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
Art.C.18. - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso
1. Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Operazione di pagamento eseguita.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Xxxxxxxx non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all’esecuzione dell’Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno dei canali di comunicazione con il Cliente (telefono, e-mail, lettere spedite all’indirizzo di domicilio del Cliente).
5. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.
6. Il Cliente Pagatore, qualora non accetti la giustificazione fornita, può presentare reclamo alla Banca, per lettera raccomandata o per via telematica, agli indirizzi: Invest Banca S.p.A. - Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, fax 0000 0000000.
7. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del ricorso presentato all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art.C.19. - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. C.15., C.22., commi 2 e 3, e C.25., il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall’art. C.20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
2. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.
4. Fatti salvi gli artt. H.15, H.22, commi 2 e 3, e H.25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. C.20., comma 4, del presente Contratto Quadro PSD;
b) trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore;
c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. C.21. del presente Contratto Quadro PSD.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento sia stato addebitato un conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
Art.C.20. - Tempi di esecuzione
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva.
3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. C.21.
4. Quando l’Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l’ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta.
5. Quando un Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.
Art.C.21. - Data valuta e disponibilità dei Fondi
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
3. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
4. La Data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento salvo le ipotesi di operazioni di pagamento effettuate in giornate non operative. In tali ultimi casi la data valuta dell’operazione di pagamento è quella del giorno in cui viene disposto l’ordine di pagamento o effettuato il prelievo.
5. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in
modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
Art.C.22. - Identificativi unici inesatti
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. C.19., della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi una obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Art.C.23. - Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD
1. Fermo quanto previsto dall’art. 126 - sexies del d. lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale della presente Sezione e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126- quater, comma 1, lett.
a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e, se peggiorativa, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, solo qualora sussista un giustificato motivo. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a tutti i clienti, a parità di condizioni.
6. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l’art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art.C.24. - Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD
1. Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
4. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
5. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.
Art.C.25. - Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità di cui agli articoli del presente Titolo 1, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art.C.26. - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. C.12.
Art.C.27. - Denominazione valutaria dei pagamenti
1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.
Art.C.28. – Trasferibilità dei servizi di pagamento (banca trasferente)
1. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 -, qualora la Banca riceva da un Prestatore di servizi di pagamento (c.d. ricevente), una richiesta di trasferimento avente ad oggetto tutti o alcuni:
a) ordini permanenti di bonifico o sepa direct debit eseguiti sul conto corrente;
b) addebiti diretti ricorrenti e bonifici o sepa direct debit in entrata ricorrenti eseguiti sul conto corrente, o
c) l'eventuale saldo positivo del conto corrente;
a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la richiesta di chiusura del conto corrente, fornirà al Prestatore di servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Resta inteso che il Prestatore di servizi di pagamento ricevente dovrà acquisire l’autorizzazione al trasferimento debitamente sottoscritta e compilata da un cliente che rivesta la qualifica di Xxxxxxxxxxx e dovranno essere rispettati gli altri presupposti di legge.
2. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca consentirà al Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere.
3. La Banca fornirà al Prestatore di servizi di Pagamento ricevente che le richieda le informazioni relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e sepa credit transfer e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti o sepa credit transfer ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto corrente del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di servizi di pagamento ricevente.
4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore richiederà la chiusura del conto corrente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Banca non addebiterà spese al Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore per il servizio di trasferimento.
6. Il Cliente che intenda trasferire tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico o sepa credit transfer, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti o sepa credit transafer ricorrenti eseguiti sul conto corrente, o l'eventuale saldo positivo del conto corrente, a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la richiesta di chiusura del conto corrente dovrà, tramite l’autorizzazione:
- fornire al Prestatore di servizi di pagamento trasferente e al Prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- identificare specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico o di sepa credit transfer e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
- indicare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico o di sepa credit transfer e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di servizi di pagamento trasferente.
7. Il Prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore. Nel caso in cui il conto corrente abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
Art.C.50. - Ordini di bonifico e Sepa Credit Tranfer - Esenzione di responsabilità
1. Il Bonifico è un servizio di pagamento con cui in Cliente pagatore esegue un’operazione di pagamento attiva, assoggettata alla Direttiva 2007/64/CE ed al D. Lgs. n.11 del 27 gennaio 2010, per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il Sepa Credit Transfer (SCT – Bonifico europeo) è un servizio di pagamento, analogo al bonifico, che permette alle banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme di trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Sepa Credit Transfer richiede l’indicazione, da parte del Cliente alla Banca, dell’IBAN del beneficiario. L’esecuzione di un Sepa Credit Transfer è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’ordine sino all’accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal primo febbraio 2014 i bonifici domestici e quelli all’interno dell’area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Credit Transfer (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA ed ai bonifici diversi se la disposizione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA. Per bonifici diversi si intendono i bonifici assoggettati alla Direttiva PSD ed al Decreto di recepimento diversi dalle operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA.
2. Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:
Cliente ordinante
IBAN del conto corrente di addebito
Divisa e importo dell'ordine
IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito)
Intestazione anagrafica del beneficiario
Causale del pagamento
Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine;
BIC (Bank Identifier Code) della banca del Beneficiario: si tratta del codice internazionale di identificazione della banca (necessario per gli Ordini di pagamento verso altri paesi Sepa fino al 1° febbraio 2016) ;
Modalità di addebito delle spese.
3. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall’IBAN del beneficiario.
4. L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
5. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.
Art.C.51. - Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa
1. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
ore 13:30 per gli Ordini di pagamento effettuati allo sportello;
ore 16:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite canale telematico;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite disposizione cartacea; ore 12:00 per le disposizioni multiple (contenenti 3 o più Ordini di pagamento);
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti oltre gli orari limite di seguito indicati si intendono ricevuti nella giornata lavorativa
successiva.
Negli altri casi la Banca provvederà a negoziare le divise contro Euro e pertanto la data di regolamento comprenderà i tempi necessari per il cambio della valuta.
Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR
Limite giornaliero oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva (relativamente agli Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR):
gli Ordini di pagamento ricevuti entro le ore 12:00 sono eseguiti entro la giornata lavorativa successiva.
gli Ordini di pagamento ricevuti dopo le ore 12:00 sono eseguiti entro la seconda giornata lavorativa successiva.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono, attualmente, i seguenti: supporto cartaceo (modulo di richiesta di ordine di pagamento, assegni), supporto elettronico (computer con connessione a rete internet e il servizio Home Banking).
5. Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);
la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);
la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l’ordine;
l’esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.
6. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD (Titolo 1 della presente Sezione).
7. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. C.5 secondo le modalità indicate nell’art. C.5 comma 2.
8. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. C.5. comma 2, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.
9. L’importo del bonifico e del Sepa Credit Transfer è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.
10. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.
11. E’ facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall’ordinante e delle tempistiche richieste per l’esecuzione.
12. Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
13. La Banca non risponde delle conseguenze dell’impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc..).
14. Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. C.11., il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell’art. C.8, attraverso uno dei canali di
comunicazione con la Banca (telefono, fax, e-mail).
15. Ai sensi dell’art. C.9., la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso uno dei canali di comunicazione con il Cliente (telefono, e-mail, lettera inviata all’indirizzo di domicilio del Cliente). La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.
Art.C.52. - Determinazione del momento di ricezione dell’ordine – Informativa sull’esecuzione - Rifiuto di esecuzione dell’'ordine"
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. C.10. il momento di ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa entro gli orari limite di seguito indicati: Gli Ordini di pagamento ricevuti oltre gli orari limite di seguito indicati si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva:
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento effettuati allo sportello;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite canale telematico;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite disposizione cartacea;
ore 12:00 per le disposizioni multiple (contenenti 3 o più Ordini di pagamento);
Negli altri casi la Banca provvederà a negoziare le divise contro Euro e pertanto la data di regolamento comprenderà i tempi necessari per il cambio della valuta.
Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR
Limite giornaliero oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva (relativamente agli Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR):
gli Ordini di pagamento ricevuti entro le ore 12:00 sono eseguiti entro la giornata lavorativa successiva.
gli Ordini di pagamento ricevuti dopo le ore 12:00 sono eseguiti entro la seconda giornata lavorativa successiva.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli rari limite indicati al precedente comma, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. C.5. tramite la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente.
5. Ai sensi dell’art. C.9., la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso la comunicazione telefonica o posta elettronica.
Art.C.53. - Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta.
Art.C.54. - Accredito di bonifici e Sepa Credit Tranfer
1. L'accredito dei bonifici e dei Sepa Credit Transfer ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
2. Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici e Sepa Credit Transfer in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.
3. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.
4. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'Art.C.6.
5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato Art.C.6, sono da considerarsi a titolo oneroso.
6. La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici e Sepa Credit Transfer in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.
Art.C.55. - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico o di un Sepa Credit Transfer non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso l’invio di una lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
Art.C.56. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto per il bonifico e per i Sepa Credit Transfer è rappresentato dal codice IBAN.
Art.C.57. - Bonifici ricorrenti o periodici
1. Il servizio di “Bonifici Ricorrenti o Periodici” consente di predisporre i bonifici e i Sepa Credit Trasnsfer da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.
2. I bonifici e i Sepa Credit Trasnsfer ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato.
3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico e del Sepa Credit Transfer.
SEZIONE D) NORME PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.D.1. - Oggetto del contratto
1. La Banca fornisce il servizio di deposito a custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari (di seguito denominati anche “titoli”) alle condizioni di cui all’art. 1838 c.c. ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto nel presente contratto. Ove il servizio attenga a Strumenti Finanziari dematerializzati esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.
Art.D.2. - Titoli e Strumenti Finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari cartacei che Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi dei titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione e successive modifiche.
2. Nel caso di deposito di STRUMENTI FINANZIARI cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art.D.3. - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
3. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla Normativa di Riferimento e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Il diritto di voto inerente agli STRUMENTI FINANZIARI in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l’esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le Parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Senza limitazione di quanto precede, per gli Strumenti Finanziari non quotati nei mercati regolamentati e i titoli esteri in generale, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le opportune istruzioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data in cui l’operazione, a cui le istruzioni si riferiscono, deve essere compiuta.
7. In mancanza la Banca non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
Art.D.4. - Somme di pertinenza del Cliente
1. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al servizio saranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dal Cliente, o comunque messe a disposizione del Cliente secondo le modalità da questi indicate.
Art.D.5. - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art.D.6. - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art.D.7. - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire alla Banca comunicazione in tal senso, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli sub-depositati a norma dei successivi artt. H.12, H.13 e H.14, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro un tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi sub-depositari.
3. All’atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire a terzi i titoli depositati, la Banca provvederà all’esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il Cliente sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento dei titoli sono interamente a carico del Cliente.
Art.D.8. - Recesso
1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 1 giorno, da darsi mediante comunicazione scritta.
Art.D.9. - Invio dell'estratto titoli
1. La Banca invia al Cliente un e/c titoli avente ad oggetto la posizione dei titoli in deposito con cadenza annuale. Trascorsi sessanta giorni di calendario dalla data di invio di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca reclamo motivato, trasmesso alla Banca a mezzo raccomandata a.r., la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art.D.10. - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. La predetta opposizione o revoca è opponibile alla BANCA trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Art.D.11. - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art.D.12. - Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata
1. La Banca è autorizzata a sub-depositare i titoli presso altri intermediari abilitati, presso Monte Titoli S.p.A. e comunque presso tutte le società od enti abilitati a prestare il servizio di deposito accentrato siano esse italiane, estere o sovranazionali.
2. In relazione ai suddetti titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la banca depositaria e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società o ente che svolge il servizio di deposito accentrato.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Art.D.13. - Sub-deposito degli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati
1. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato o Depositari Abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. L’elenco dei Depositati Abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli Strumenti Finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nelle Informazioni Generali consegnate al Cliente. Eventuali modifiche degli Organismi di Deposito Centralizzato e dei Depositari Abilitati saranno comunicate al Cliente negli estratti-conto titoli.
Art.D.14. - Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all'estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. H.3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi.
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEMATICO MITO – XXXX@XXX
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO MITO
Art.E.1. – Premesse - Rinvio
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del CONTRATTO, ivi compreso il documento di sintesi, che ne rappresenta il frontespizio.
2. La BANCA e il CLIENTE convengono che, per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, trovano Applicazione le condizioni generali che regolano il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di pagamento, nonché le norme che regolano la prestazione dei servizi bancari e di investimento eventualmente attivati dal CLIENTE con la BANCA, anche in futuro, tramite la conclusione dei relativi contratti, qualora prevedano l’applicazione del SERVIZIO MITO.
3. La BANCA ed il CLIENTE riconoscono che le presenti norme che regolano il SERVIZIO MITO pervarranno, in caso di contrasto, sulle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente, sulle norme che regolano il Contratto Quadro PSD e sulle norme che regolano l’eventuale contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.
Art.E.2. - Definizioni
1. Le PARTI, oltre a quanto previsto in altri punti del CONTRATTO, convengono di attribuire alle seguenti espressioni i seguenti significati:
con l’espressione “CONTRATTO” si intende il presente contratto che forma parte integrante dei CONTRATTI BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto la possibilità per il CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA mediante utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
con l’espressione “SERVIZIO MITO” si intende il servizio che consente al CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA, secondo quanto reso disponibile dalla BANCA in funzione anche dell’evoluzione tecnologica e dello sviluppo del SERVIZIO MITO mediante l’impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
con l’espressione “CONTRATTI BASE” si intendono i contratti che regolano il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di pagamento, nonché le norme che regolano la prestazione dei servizi bancari e di investimento eventualmente attivati dal CLIENTE con la BANCA, anche in futuro, tramite la conclusione dei relativi contratti, qualora prevedano l’applicazione del SERVIZIO MITO;
con l’espressione “BANCA” si intende Invest Banca S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx, x. 00, C.F.
02586460582 P.IVA 01082611003 iscritta nel registro delle imprese di Firenze n. 503435;
con l’espressione “ORDINI” si intendono tutti gli ordini, le istruzioni, le operazioni dispositive a valere sui CONTRATTI BASE che siano tecnicamente possibili e abilitate dal SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CLIENTE” si intende l’intestatario indicato nell’intestazione del CONTRATTO;
con l’espressione “CONSUMATORE” si intende il soggetto definito dall’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) dove si afferma testualmente che “il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
con l’espressione “Contratto Quadro PSD” si intende il contratto di prestazione dei servizi di pagamento sottoscritto dal Cliente;
con l’espressione “SERVIZI” si intendono i servizi oggetto dei CONTRATTI BASE;
con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
con l'espressione PAGINE DEL SERVIZIO MITO si intendono le pagine web presenti sul sito web della BANCA contraddistinto dall'URL xxx.xxxxxxxxxxx.xx il cui dominio "xxxxxxxxxxx.xx" è registrato presso la Registration Authority italiana a favore di Invest Banca S.p.A.;
con l’espressione “SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ” si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
con l’espressione “SALDO DISPONIBILE TITOLI” si intende l'ammontare dei titoli che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto titoli disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
con l’espressione “MEZZI DI COMUNICAZIONE” si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete internet e la posta elettronica;
con l’espressione “CODICE UTENTE” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l’utilizzo del SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CODICE DI ATTIVAZIONE” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso di essere inserito dalla BANCA nel database del SERVIZIO MITO come fruitore dello stesso;
con l’espressione “PASSWORD” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso, congiuntamente al CODICE UTENTE e nei casi specificati al CODICE PIN e al CODICE DI ATTIVAZIONE, di poter accedere ed utilizzare il SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CODICE PIN” si intende il codice numerico attribuito personalmente ad ogni intestatario o cointestatario di un medesimo rapporto in aggiunta alla PASSWORD e al CODICE UTENTE e al CODICE DI ATTIVAZIONE;
con l’espressione “GIORNO LAVORATIVO” si intende un giorno in cui la Borsa Italiana è aperta;
con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende sia quella di carattere primario che quella di carattere secondario, che presiedono allo svolgimento dell’attività bancaria e dell’intermediazione finanziaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Regolamento
congiunto Consob/Banca d’Italia del 29.10.2007, il Regolamento Intermediari 16190/2007, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, gli ulteriori regolamenti Banca d’Italia e Consob e loro successive modificazioni ed integrazioni;
con l’espressione “DRINPASS” si intende il sistema di autenticazione all’accesso che, in aggiunta al CODICE UTENTE ed alla PASSWORD, consente l’accesso al servizio solo dopo che è stata effettuata una chiamata telefonica da un numero di telefono cellulare preventivamente indicato in una specifica sezione del servizio MITO.
Art.E.3. - Conclusione del CONTRATTO - consegna di copia del CONTRATTO
1. Il CLIENTE prende atto che la sottoscrizione del modulo contrattuale costituisce proposta di conclusione del CONTRATTO e l’accettazione della BANCA sarà comunicata al CLIENTE mediante consegna di una copia del CONTRATTO unitamente alla comunicazione del CODICE UTENTE e del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del PIN.
Art.E.4. - Oggetto del contratto
1. Il CONTRATTO disciplina la prestazione dei SERVIZI prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE mediante il SERVIZIO MITO che prevede l’uso dei MEZZI DI COMUNICAZIONE come modalità ulteriore, in aggiunta a quelle già previste nei CONTRATTI BASE.
2. Il CLIENTE, nell’ambito del SERVIZIO MITO, può scegliere di essere altresì abilitato alla ricezione di informazioni, riguardanti prezzi, indici, cambi e notizie.
Art.E.5. - Modalità di svolgimento delle operazioni relative ai SERVIZI mediante uso del SERVIZIO MITO - Strumenti di identificazione
1. L’uso del SERVIZIO MITO potrà essere effettuato esclusivamente dal CLIENTE che risulta intestatario o cointestatario nei CONTRATTI BASE. Il CLIENTE potrà utilizzare il SERVIZIO MITO anche per i CONTRATTI BASE di cui sia amministratore o delegato.
2. Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, i singoli cointestatari potranno utilizzare il SERVIZIO MITO esclusivamente mediante l’impiego del proprio CODICE PIN.
3. Il SERVIZIO MITO non sarà utilizzabile dal CLIENTE sui CONTRATTI BASE che prevedano rapporti cointestati con firma congiunta.
4. Il SERVIZIO MITO consente al CLIENTE di:
- impartire alla BANCA gli ORDINI, attinenti ai SERVIZI, tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE;
- ricevere dalla BANCA i dati e le informazioni oggetto dei CONTRATTI BASE tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE;
5. Il CLIENTE dichiara di aver preso atto e di aver compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del SERVIZIO MITO disponibili sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
6. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO MITO, la BANCA si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla BANCA al CLIENTE in tempo utile al fine di non pregiudicare la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
7. In caso di utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE il CLIENTE prende atto che le scritture contabili della BANCA avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le PARTI.
8. Tenuto conto della natura dei SERVIZI, il CLIENTE prende atto che la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Il CLIENTE è a conoscenza che ogni utilizzo dei mezzi di comunicazione verso la BANCA è sottoposto a registrazione. A tal fine il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA a predisporre un idoneo sistema di registrazione ed a registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in via continuativa le comunicazioni che intercorrono tra il CLIENTE e la BANCA nel corso di svolgimento dei SERVIZI.
9. L’utilizzo del SERVIZIO MITO è consentito attraverso l’impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il CODICE UTENTE, il CODICE DI ATTIVAZIONE, la PASSWORD e il CODICE PIN.
10. Il CODICE UTENTE e il CODICE DI ATTIVAZIONE saranno consegnati / inviati per posta al CLIENTE in una busta chiusa riservata.
11. La PASSWORD e il CODICE PIN saranno inviati al CLIENTE dalla BANCA tramite il canale per la ricezione delle credenziali (e-mail / messaggio SMS) indicato dal cliente nel modulo contrattuale. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD saranno abilitati quando il CLIENTE confermerà telefonicamente alla BANCA, la ricezione degli stessi, previa identificazione del CLIENTE mediante richiesta del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE e di dati personali;
12. La PASSWORD ed il CODICE PIN devono essere modificati dal CLIENTE immediatamente al primo accesso al SERVIZIO MITO. Il CLIENTE prende atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare la PASSWORD ed il CODICE PIN almeno ogni 90 giorni.
13. L’identificazione del CLIENTE e l’accesso ai SERVIZI sono consentiti attraverso l’uso congiunto del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS.
14. Il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN sono personali e non cedibili a terzi.
15. E’ l’obbligo del CLIENTE mantenere segreti e non consegnare a terzi il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.
16. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di autenticazione per l’accesso al servizio MITO è attivabile il servizio denominato DRINPASS che consente l’accesso al servizio MITO solo dopo che da uno o più specifici numeri di telefono cellulare, preventivamente indicati in un’apposita sezione delle PAGINE DEL SERVIZIO MITO, è stata effettuata una telefonata ad uno specifico numero telefonico del gestore del SERVIZIO MITO.
17. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di sicurezza passivi può attivare l’invio di e-mail o di messaggi SMS sul telefono cellulare che verranno inviati in caso di accesso al SERVIZIO MITO e/o di disposizione di pagamento
impartita tramite il SERVIZIO MITO.
Art.E.6. - Mezzi di comunicazione
1. E’ facoltà della BANCA, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE, nuovi strumenti operativi e/o interrogativi di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al CLIENTE mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
Art.E.7. - Conferimento degli ORDINI
1. Attraverso il SERVIZIO MITO il CLIENTE può conferire gli ORDINI alla BANCA previa digitazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN.
2. Il CLIENTE è consapevole che l’utilizzo del telefono per impartire ORDINI alla BANCA, attinenti ai SERVIZI, ovvero per ricevere dalla stessa dati ed informazioni relativi ai CONTRATTI BASE, è subordinato alla comunicazione alla BANCA medesima, sia dei richiamati codici di identificazione (CODICE UTENTE e CODICE PIN), sia di informazioni personali aggiuntive, comunque inerenti ai dati contenuti nei CONTRATTI BASE sottoscritti dal CLIENTE.
3. La BANCA invierà per posta elettronica o per posta ordinaria la documentazione prevista dai CONTRATTI BASE, relativa agli ORDINI ricevuti ed alle loro caratteristiche.
4. Prima che l’ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. C.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del precedente art. E.7.1. può essere revocato attraverso specifica revoca dell’ordine tramite l’apposita funzione del SERVIZIO MITO o con comunicazione scritta alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto e fino al momento in cui l’ordine impartito non sia stato eseguito.
5. La data di ricezione dell’ordine coincide con il movimento in cui l’ordine perviene alla Sede o alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto.
6. Le disposizioni devono essere ricevute dalla BANCA, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30. Per i giorni di chiusura anticipata (semifestivi) vale a dire il 24 ed il 31 dicembre, il 14 agosto ed il giorno del Santo Patrono del Comune della Filiale dove è incardinato il rapporto, l’orario limite è stabilito nelle ore 11,30.
7. Gli ORDINI disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Art.E.8. - Limiti operativi
1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che la liquidità ed i titoli che possono essere dallo stesso utilizzati e movimentati sono, rispettivamente il SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ e il SALDO DISPONIBILE TITOLI.
2. Per motivi di sicurezza, il CLIENTE può effettuare singole disposizioni per un importo massimo di Euro 10.000.
3. Il CLIENTE è consapevole che la BANCA ha predisposto adeguati filtri operativi, visualizzabili sul sito internet, a tutela di eventuali errori di digitazione degli ORDINI e che pertanto l’esecuzione degli ORDINI medesimi potrà essere ritardata o sospesa in ragione del mancato rispetto da parte del CLIENTE medesimo delle procedure operative predisposta dalla BANCA per l’utilizzo del SERVIZIO MITO.
4. Qualora proceda al blocco del SERVIZIO MITO ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD, la BANCA comunica tale circostanza al CLIENTE attraverso la posta elettronica all’indirizzo indicato nell’intestazione del contratto relativo al SERVIZIO MITO o successivamente modificato dal CLIENTE nel apposita sezione del SERVIZIO oppure attraverso un contatto telefonico.
Art.E.9. - Obblighi della BANCA
1. La BANCA si impegna a:
- rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni potranno essere comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
- fare in modo che il CLIENTE abbia accesso al SERVIZIO MITO mediante attivazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS;
- assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del CONTRATTO, erogato e gestito nel pieno rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Art.E.10. – Obblighi del CLIENTE
1. Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il SERVIZIO MITO solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale e quelle per le quali sia facoltizzato e per conferire gli ORDINI oggetto dei SERVIZI. Il CLIENTE è consapevole ed accetta il divieto di avvalersi del SERVIZIO MITO e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il SERVIZIO MITO e/o i dati trasmessi.
2. Il CLIENTE sarà responsabile dell’uso illecito dei dati da parte sua e/o dei terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all’uso degli stessi.
3. Nel caso in cui il CLIENTE abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE si impegna a darne tempestiva comunicazione alla BANCA, che si impegna a disabilitare le precedenti credenziali ed a sospendere temporaneamente l’operatività del SERVIZIO MITO, sino a che non vengano attribuite al CLIENTE un nuovo CODICE UTENTE, un nuovo CODICE DI ATTIVAZIONE, una nuova PASSWORD ed un nuovo CODICE PIN.
4. In caso di risoluzione o scioglimento del CONTRATTO, anche in conseguenza della risoluzione o scioglimento dei CONTRATTI BASE, il CLIENTE dovrà:
(i) cessare immediatamente l’utilizzo del SERVIZIO MITO;
(ii) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del CONTRATTO.
5. Il CLIENTE si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione dalla BANCA. La
mancata attivazione dei servizi da parte del CLIENTE costituirà esimente di responsabilità della BANCA per eventuali utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.
Art.E.11. - Garanzie e responsabilità
1. Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi.
2. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA.
3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.
Art.E.12. - Obblighi di riservatezza
1. La BANCA adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del SERVIZIO MITO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il SERVIZIO MITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della BANCA.
Art.E.13. - Obblighi di custodia
1. Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla BANCA, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
3. Le spese sostenute da parte della BANCA per la riemissione del CODICE UTENTE, del CODICE DI IDENTIFICAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN sono a carico del CLIENTE.
Art.E.14. - Corrispettivi - Spese
1. A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA tramite il SERVIZIO MITO, il CLIENTE pagherà a quest’ultima:
- i costi e le spese del SERVIZIO MITO, così come indicati nel DOCUMENTO DI SINTESI che costituisce parte integrante e frontespizio del CONTRATTO;
- l’importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
- qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
- ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
2. Restano altresì a carico del CLIENTE le spese telefoniche richieste dal gestore di telefonia per il collegamento, i
costi delle attrezzature e quant’altro necessario per accedere alle reti o ai canali di diffusione/ricezione delle informazioni.
3. I costi, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell’operazione. Il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto corrente del CLIENTE e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la BANCA riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.
Art.E.15. - Sospensione del SERVIZIO MITO
1. Il CLIENTE prende espressamente atto e riconosce che la BANCA, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. E.5.12, E.5.14, E.5.15, E.8.1, E.10.1, E.10.3, E.11.3, E.11.9, E.13.1, E.13.2, E.13.3 e E.14.1 assunte con la sottoscrizione del CONTRATTO, avrà la facoltà di sospendere il SERVIZIO MITO, decorso 1 (uno) giorno dall’invio di apposita comunicazione mediante raccomandata a.r., telefax o posta elettronica al CLIENTE ove vengono rese note le violazioni dalla stesso compiute.
2. Resta inteso che il CLIENTE, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all’uso del SERVIZIO MITO.
3. Il CLIENTE potrà nuovamente usufruire del SERVIZIO MITO solo a seguito dell’adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.
4. Il CLIENTE prende espressamente atto che la BANCA, in caso di richiesta di prelievo, avrà facoltà di sospendere immediatamente la possibilità di usufruire del SERVIZIO MITO per un periodo non superiore ad 1 (uno) giorno lavorativo. In tal caso la BANCA comunicherà, mediante telefono, telefax o posta elettronica, al CLIENTE l’esercizio e la durata della sospensione.
5. Il CLIENTE prende espressamente atto che il SERVIZIO MITO viene disabilitato in automatico in caso di mancata attivazione delle PASSWORD o mancato accesso al SERVIZIO per il periodo di 90 (novanta) giorni.
6. Il SERVIZIO MITO potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza senza alcuna responsabilità per la BANCA per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate.
Art.E.16. - Comunicazioni mediante impiego della posta elettronica
1. Il CLIENTE espressamente autorizza la BANCA ad utilizzare, salvo che il CONTRATTO richieda una modalità specifica, per l’invio di ogni comunicazione la posta elettronica all’indirizzo indicato nell’intestazione del presente CONTRATTO o successivamente indicata nell’apposita sezione del SERVIZIO MITO.
2. Parimenti il CLIENTE può inviare ogni comunicazione alla BANCA comprese quelle previste dal Contratto Quadro PSD, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente CONTRATTO, salvo che lo stesso richieda una modalità specifica.
3. L’indirizzo di posta elettronica rispettivamente indicato dalle PARTI potrà in ogni momento essere modificato, dandone immediata notizia all’altra parte mediante raccomandata a.r. o nell’apposita sezione del SERVIZIO MITO. Sono fatte salve le comunicazioni che a delle PARTI ha inviato all’indirizzo conosciuto prima che la comunicazione relativa alla nuova casella di posta elettronica sia stata ricevuta.
Art.E.17. – Durata e recesso
1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato.
2. La BANCA può recedere dal CONTRATTO mediante comunicazione al CLIENTE con preavviso di almeno 60 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso alcuno. Il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO ed è tenuto in tal caso a restituire immediatamente alla BANCA gli strumenti di sicurezza in suo possesso nonché ogni materiale in precedenza consegnato.
3. La risoluzione e lo scioglimento per qualsiasi causa e/o a qualsiasi titolo di tutti i CONTRATTI BASE determina la risoluzione automatica o scioglimento del CONTRATTO.
Art.E.18. – Comunicazione su operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il CLIENTE venisse a conoscenza dell’esecuzione di ORDINI non autorizzati o eseguiti in modo inesatto, il CLIENTE medesimo deve informare prontamente la BANCA mediante comunicazione scritta alla sede o alla filiale dove è incardinato il rapporto.
Art.E.19. - Modifiche unilaterali al CONTRATTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 e dell’art. 126-sexies del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del CONTRATTO. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla BANCA mediante lettera semplice al CLIENTE o per posta elettronica, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il CLIENTE ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il CLIENTE non abbia comunicato alla BANCA il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
2. Le modifiche dovute a cambiamenti di legge o a qualsiasi altro provvedimenti di fatto applicabile, troveranno immediata applicazione ed avranno effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art.E.20. – Legge applicabile
1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
Art.E.21. – Foro competente
1. Le PARTI convengono che per qualsiasi controversia derivante da, o in connessione con, la validità, l’efficacia,
l’interpretazione, o l’esecuzione del CONTRATTO sarà esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Milano. Ove si tratti di contratti conclusi con consumatori ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Art.E.22. – Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La BANCA osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui Testo Unico Bancario (d. lgs. 1 settembre 1993,
n. 385) e le relative disposizioni di attuazione. Nel caso in cui sorga una controversia tra il CLIENTE e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente CONTRATTO, il CLIENTE, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
2. Il CLIENTE può presentazione un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Invest Banca S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX), indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, fax 0000 0000000, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. Se il CLIENTE non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere presso le filiali della BANCA.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI XXXX@XXX
Art.E.23. – Adesione – Oggetto del servizio “Post@Web”
1. Il Servizio “Post@Web” consente al CLIENTE che abbia aderito al servizio MITO “Multichannel Internet trading on line” di ricevere le comunicazioni oggetto del SERVIZIO stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della BANCA.
2. Il CLIENTE deve utilizzare il CODICE UTENTE e la PASSWORD forniti all’atto dell’adesione al SERVIZIO MITO.
3. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per il periodo minimo di sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. E.28 e E.29.
4. Il CLIENTE dà atto che l’utilizzo dei codici identificativi per l’adesione al SERVIZIO tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all’efficacia probatoria.
5. Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni e documenti contabili dalla BANCA al CLIENTE. La tipologia di documenti contabili inviati al CLIENTE può essere oggetto di aggiornamento ed implementazione da parte della BANCA.
Art.E.24. – Decorrenza dell’adesione
1. L’adesione ha efficacia immediata, fermo restando l’invio in formato cartaceo in corso di elaborazione al momento di adesione.
Art.E.25. – Efficacia delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO
2. E’ onere del CLIENTE provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO; la BANCA invia alla casella di posta elettronica indicata dall’utente nella sezione “Gestione Profilo” del SERVIZIO MITO un avviso di presenza di nuovi documenti da consultare.
Art.E.26. – Rapporti cointestati
1. Il servizio è attivabile anche sui rapporti cointestati; in tal senso, se l’adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest’ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
a. di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del SERVIZIO, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del SERVIZIO MITO di accedere alle comunicazioni oggetto del SERVIZIO;
b. di aver ottenuto dagli stessi l’incondizionato consenso a procedere all’adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro.
2. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.
Art.E.27. - Condizioni economiche
1. L’adesione al servizio Xxxx@xxx comporta l’addebito delle commissioni indicate nel Documento di Sintesi.
Art.E.28. – Revoca
1. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’adesione al Servizio “Post@Web”. La revoca ha efficacia immediata, fermo l’invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all’adesione e l’applicazione delle condizioni economiche relative all’invio di comunicazioni cartacee concordate nell’ambito del rapporto, come vigenti al momento dell’efficacia della revoca.
2. In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il cointestatario che dispone la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Art.E.29. - Scioglimento del contratto relativo al SERVIZIO MITO – Scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio.
1. Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio Mito e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche lo scioglimento del presente Servizio e l’impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto per il quale è stata chiesta l’adesione al servizio, la Banca ripristina l’invio cartaceo per le comunicazioni connesse allo scioglimento stesso.
Art.E.30. - Modifica dell’elenco delle comunicazioni
1. La Banca potrà estendere d’iniziativa il Servizio ad altre tipologie di documenti e stampe, rispetto a quelle in essere al momento della conclusione del Contratto.
INFORMATIVA SULLA TRASFERIBILITA’ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
Che cosa è il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento
Il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento, introdotto dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, permette ai clienti consumatori di trasferire con maggiore facilità i servizi di pagamento regolati sul conto corrente (o di pagamento) aperto presso una banca (di seguito “Banca Originaria”) ad un altro conto corrente (o di pagamento) aperto presso una diversa banca (di seguito: “Banca di Destinazione”). La richiesta può avere ad oggetto anche il trasferimento del saldo del conto corrente e prevedere la chiusura o meno del conto corrente (o di pagamento) precedentemente utilizzato.
L’oggetto della richiesta
La richiesta di trasferimento può avere ad oggetto:
- tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico (o sepa credit transfer);
- tutti o alcuni addebiti diretti (o sepa direct debit) (ossia gli addebiti effettuati sul conto del richiedente in virtù di disposizioni del beneficiario previo ottenimento del consenso del pagatore) ricorrenti;
- tutti o alcuni bonifici (o sepa credit transfer) in entrata ricorrenti;
- l'eventuale saldo positivo del conto corrente;
e contenere o meno anche la richiesta di chiusura del conto corrente dal quale i servizi di pagamento o il saldo del conto verranno trasferiti.
Il destinatario della richiesta
Il cliente consumatore può rivolgere la propria richiesta direttamente alla Banca di Destinazione.
Condizioni per l’esecuzione della richiesta
I due conti correnti (o di pagamento) interessati dal trasferimento devono avere il medesimo intestatario ed essere espressi nella medesima valuta.
In caso di conti cointestati è inoltre necessaria l’autorizzazione di tutti i cointestatari. La richiesta dovrà contenere:
(i) il consenso a eseguire le operazioni di trasferimento e identificare specificamente i servizi da trasferire;
(ii) la data a partire dalla quale i servizi devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto corrente (o di pagamento) di destinazione (che non potrà essere precedente a tredici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta e dei documenti necessari per eseguirla).
Tempi di trasferimento
La Banca di Destinazione ha dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del cliente consumatore per eseguire il trasferimento.
Spese
Il servizio di trasferimento non ha costi.
Informazioni
La Banca Originaria fornisce al consumatore, per un periodo di sei mesi, le informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del trasferimento.
Tempi analitici di esecuzione delle attività a carico delle banche coinvolte
1) Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta la Banca di Destinazione chiede alla Banca Originaria di eseguire le seguenti operazioni, su richiesta del cliente consumatore, al fine di permettere il rispetto delle istruzioni relative alla data di efficacia del trasferimento:
di trasmetterle l’elenco degli ordini permanenti di bonifico attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto da trasferire;
di trasmetterle le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti eseguiti sul conto aperto presso la Banca Originaria nei precedenti 13 mesi;
di annullare gli ordini permanenti di bonifico attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria;
di trasferire il saldo sul conto aperto presso la Banca Originaria;
di chiudere il conto aperto presso la Banca Originaria;
2) La Banca Originaria, ricevuta la richiesta dalla Banca di Destinazione, esegue le seguenti operazioni:
entro cinque giorni lavorativi trasmette alla Banca di Destinazione le informazioni riguardanti gli ordini permanenti di bonifico, gli ordini di addebito diretto e i bonifici ricorrenti in entrata da trasferire;
annulla gli ordini permanenti di bonifico sul conto aperto presso la Banca Originaria;
trasferisce il saldo dal conto aperto presso la Banca Originaria al conto aperto presso la Banca di Destinazione;
chiude il conto aperto presso la Banca Originaria nel rispetto della data di efficacia, salvo che il cliente consumatore abbia obblighi pendenti che siano ostativi alla chiusura o che possono determinare un ritardo nei tempi di chiusura informando il cliente consumatore di tali impedimenti o ritardi.
3) Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni fornite dalla Banca Originaria, la Banca di Destinazione esegue le seguenti operazioni:
predispone quanto necessario per consentire l’esecuzione del trasferimento entro la data di efficacia;
comunica le coordinate del conto aperto presso la Banca di Destinazione ai soggetti che dispongono bonifici
ricorrenti a favore conto aperto presso la Banca Originaria di cui il cliente consumatore ha chiesto il trasferimento;
comunica le coordinate del conto aperto presso la Banca di Destinazione ai beneficiari di addebiti diretti attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria di cui il Cliente ha chiesto il trasferimento e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti conto aperto presso la Banca di Destinazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendicon to. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 0000, X. 000
Xx Codice di materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice”), stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso del Cliente (nel prosieguo “Interessato”), il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Banca Le fornisce l’informativa richiesta dal Xxxxxx e Le chiede di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con le operazioni e i servizi da Lei richiesti.
L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze, il cui elenco è disponibile presso la sede legale della Banca, che prestano i servizi finanziari o emettono i prodotti finanziari, Bancari o assicurativi offerti dalla Banca e da Lei acquistati ovvero pubblicizzano, promuovono o collocano i prodotti e servizi emessi o offerti dalla Banca stessa (di seguito, “Società Terze”).
1) Finalità e modalità del trattamento
A. I dati personali forniti dall’Interessato o raccolti da terzi sono trattati dalla Banca e dalle Società Terze per finalità correlate alla instaurazione ed alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e/o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (organi di vigilanza e di controllo).
Ad esempio, tali dati personali ricomprendono nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale.
Il conferimento di tali dati personali ha carattere obbligatorio ed il loro trattamento, connesso a tale finalità, non richiede il consenso da parte dell’interessato.
B. La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela ed all'ottimale svolgimento della sua attività.
Ad esempio, tali dati personali ricomprendono la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Interessato.
Il conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto a fornirli può pregiudicare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l’ottimale esecuzione delle nostre prestazioni. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso da parte dell’interessato.
C. La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato con l’Interessato ed ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l’offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori. Tali finalità sono, comunque funzionali all’ attività della Banca e delle Società Terze, e ricomprendono:
controlli sull’andamento delle relazioni con la clientela;
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.;
finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari ed assicurativi effettuate attraverso lettere promozionali, telefono, materiale pubblicitario, etc.;
finalità di marketing, quali l’elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Tra i dati personali trattati per le finalità testé elencate vi sono anche dati quali la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Interessato, nonché notizie inerenti alle operazioni di investimento effettuate o disposte dall’Interessato. Tali dati potranno anche essere utilizzati dalla Banca e dalle Società Terze, con il consenso dell’interessato, per la creazione di profili dell’Interessato in modo da facilitare e migliorare il perseguimento delle finalità sopra elencate nonché per consentire alle Società Terze di svolgere in modo più efficiente nei confronti dell’Interessato attività di promozione e collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi dalla stesse offerti anche per tramite dei relativi consulenti finanziari. Il conferimento dei dati personali relativi al perseguimento di tali finalità ha carattere facoltativo; tuttavia, la mancata prestazione del consenso al trattamento dei medesimi non consentirà di monitorare il livello qualitativo dei servizi prestati. In relazione a specifiche operazioni da richieste dall’Interessato, è possibile che la Banca e le Società Terze vengano in possesso di dati "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice (sono tali i dati personali idonei a rivelare, tra l’altro, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute); il consenso che viene richiesto non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione richiesta dall’Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato "sensibile".
I suddetti trattamenti vengono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Senza i dati dell’Interessato, la Banca e le Società Terze non potranno fornire i servizi richiesti, in tutto o in parte.
Alcuni dati devono essere comunicati dall’Interessato o da terzi in forza di specifici obblighi di legge o di regolamento: così prevede, ad esempio, la normativa contro il fenomeno del riciclaggio (l. n. 197/1991).
2) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
A. I dati personali raccolti potranno essere comunicati senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'interessato, in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.
B. I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività della Banca o delle Società Terze o essere dai medesimi soggetti conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla Banca o dalle Società Terze:
imprese di assicurazione;
società od enti che prestano servizi bancari e finanziari;
intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
società od enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
società od enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
società od enti che curano l’effettuazione di data entry e la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa ai sevizi prestati o altri servizi in outsourcing;
società od enti che svolgono l’organizzazione e la prestazione di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni.;
consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.
C. I dati personali potranno essere comunicati, con il consenso dell’Interessato, a società che hanno concluso accordi commerciali con la Banca o con le Società Terze, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.
I soggetti di cui al presente paragrafo saranno comunque e sempre indicati in un elenco, costantemente aggiornato, a disposizione degli interessati rispettivamente, per quanto di competenza, presso la sede della Banca o delle Società Terze ed utilizzeranno i dati loro comunicati, in qualità di titolari ai sensi del Codice, in piena autonomia. Al riguardo, l’Interessato potrà in ogni momento richiedere alla Banca o alle Società Terze di conoscere l'identità, la ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti, cui la Banca comunica i dati personali che lo riguardino.
Ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali ed altre autorità nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
D. Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, potranno accedere ai dati personali dell’interessato ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Banca e le Società Terze hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati, i propri dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, addetti all’ufficio di amministrazione, addetti all’ufficio commerciale), nonché i propri consulenti finanziari. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Banca e dalle Società Terze quali responsabili del trattamento.
E. I dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della Banca e delle Società Terze per le medesime finalità sopra specificate.
F. I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione.
3) Diritti dell'interessato
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere gli stremi identificativi del Titolare e dei Responsabili eventualmente incaricati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, ancorché pertinente allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei propri dati al fine dell’invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati presentando un’istanza, rispettivamente, all’indirizzo della sede legale della Banca ovvero all’indirizzo della sede legale della singola Società Terza.
4) Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è:
Invest Banca S.p.A., con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Titolari del trattamento sono altresì le singole Società Terze.
L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla BANCA e dalle singole Società Terze è disponibile presso le sedi delle società.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Comunicazione prevista dall’Allegato 4 alla Delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario:
deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del presente regolamento. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b. la situazione finanziaria;
c. gli obiettivi di investimento;
e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
bb) ordini di bonifico e documenti similari aventi come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.
INVEST BANCA S.p.A.
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