REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO E SVILUPPO DEI CONTENUTI DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA CAPITALE E DI UNIONCAMERE LAZIO
CONTRATTO DI APPALTO N. / 2015 SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO E SVILUPPO DEI CONTENUTI DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA CAPITALE E DI UNIONCAMERE LAZIO
ALL’INTERNO DI
PALAZZO ITALIA - PADIGLIONE ITALIA - EXPO 2015 TRA
la Sviluppo Lazio S.p.A. (in seguito indicata come “Sviluppo Lazio”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 22 – 00198, e partita IVA n. 05950941004, nella persona del suo …., dott. ……,
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE …………………… (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in …………………… , codice fiscale n.
……………………….., in persona del suo rappresentante legale
………………………………….. ;
PREMESSO CHE
- il Bureau International des Expositions (di seguito, BIE), con sede a Parigi, con propria decisione del 31 marzo 2008 ha assegnato alla città di Milano la realizzazione dell’Esposizione Universale che avrà luogo nel 2015 (per brevità, “Expo Milano 2015”), con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” (“Feeding the Planet, Energy for Life”), per promuovere tradizione, creatività e innovazione nell’alimentazione e nello sviluppo sostenibile, in
continuità con i temi trattati anche nelle edizioni precedenti;
- l’Esposizione Universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 è – per sua natura – un evento internazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi partecipanti previsti, del grande flusso e della diversa provenienza dei visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali che verranno sviluppati, della consistenza dei progetti di cooperazione che saranno attivati, degli scambi culturali e di capitale umano che da tale evento si genereranno, della natura e del carattere globale del tema scelto;
- la Regione Lazio, ammessa a partecipare al Padiglione Italia nell’ambito di EXPO 2015, con la Deliberazione Giunta Regionale n. 278 del 20/05/2014:
a. ha approvato uno schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale e Unioncamere Lazio per il governo del sistema delle eccellenze regionali e la definizione di attività condivise a supporto della manifestazione EXPO 2015;
b. ha stabilito che per la realizzazione delle azioni e delle iniziative oggetto del Protocollo di Intesa si avvarrà dell’attività della società in house providing Sviluppo Lazio s.p.a.;
- la Regione Lazio ha sottoscritto in data 02/07/2014 con Roma Capitale e Unioncamere Lazio il Protocollo di Intesa di cui al punto precedente;
- in data 11/11/2014 è stato sottoscritto il contratto di partecipazione tra il Commissario generale di sezione per il “Padiglione Italia”, la società “EXPO 2015 s.p.a.” e la società “Sviluppo Lazio s.p.a.” (Regione Lazio), con il quale il Padiglione Italia concede alla Sviluppo Lazio di partecipare alla Mostra
sull’Italia delle Regioni che sarà allestita all’interno di Palazzo Italia e che consisterà nella esibizione del meglio di ogni Regione con riferimento a cultura, colture, paesaggio e innovazione;
- il predetto contratto di partecipazione prevede che il Padiglione Italia concede alla Sviluppo Lazio l’utilizzo esclusivo per tutto il semestre espositivo di uno spazio collocato al piano mezzanino del Palazzo Italia, come individuato all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del contratto di partecipazione;
- Sviluppo Lazio intende affidare il servizio di “Ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015”;
- il Prestatore incaricato dovrà predisporre e consegnare alla Sviluppo Lazio, entro il 13.02.2015, un cronoprogramma definitivo di attuazione delle attività di allestimento comprendente tutte le fasi che vanno dall’approntamento delle strutture in stabilimento, al trasporto, al montaggio e allo smontaggio in loco;
- l’affidamento dell’appalto per il servizio di “Ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015” è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG 6012096A8F) ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) e del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo,
Regolamento);
- il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea
n.
del
2014, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del
2014, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
dal 2014;
il 2014
“Servizio Contratti Pubblici” Sviluppo Lazio
e sul sito informatico di
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di
…./100, con un’offerta economica (importo complessivo a corpo), di Euro
………, oltre IVA nella misura di legge, oltre a complessivi € 10.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso, che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente contratto;
- le modalità di esecuzione dei servizi e delle forniture sono riportate nel Capitolato tecnico e allegati, che si allega sub lettera “B”, e nella offerta tecnica del Prestatore, che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante del presente contratto.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 (Definizioni)
1.1 Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Sviluppo Lazio e il Prestatore quando indicate congiuntamente;
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o capitolato tecnico e allegati;
o offerta economica del Prestatore;
o offerta tecnica del Prestatore;
o tutti gli atti della procedura di gara.
Articolo 2
(Valore delle premesse e degli allegati)
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Capitolato tecnico e allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Articolo 3
(Oggetto e finalità del contratto)
3.1 Forma oggetto del presente contratto l’appalto per l’affidamento del servizio di “Ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015”, che si svolgerà in Milano dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015, secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e allegati e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente
riportati e trascritti.
3.2 Tutte le riunioni che coinvolgono personale della Sviluppo Lazio si svolgeranno presso la sede della Sviluppo Lazio, in via Xxxxx Xxxxxxx 26/A
- via Capo d’Africa 29/A in Roma. La Sviluppo Lazio si riserva anche di chiedere supporto per eventuali riunioni da tenersi con esponenti di altre Istituzioni o Enti che potrebbero svolgersi in sedi differenti.
3.3 In particolare, il Prestatore dovrà provvedere alla realizzazione dei seguenti servizi e forniture (appalto misto servizi e forniture, con prevalenza servizi di cui all’Allegato II B al Codice):
a) il servizio di strategia di comunicazione e l’ideazione di uno spazio espositivo rappresentativo del territorio;
b) il servizio di progettazione esecutiva dell’allestimento e dei contenuti del relativo spazio espositivo;
c) la fornitura delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, dello spazio espositivo all’interno di Palazzo Italia, comprensivo di materiale, trasporto, montaggio in loco, assistenza e manutenzione durante la manifestazione, smontaggio e smaltimento;
d) il servizio di realizzazione dei contenuti progettati, compresa la fornitura delle tecnologie hardware e software.
3.4 Il perfezionamento del progetto esecutivo, dopo le indicazioni della Sviluppo Lazio su eventuali modifiche al progetto esecutivo presentato in gara, dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno 13.02.2015. Sono previste verifiche intermedie in base a un cronoprogramma da concordarsi
tra le Parti, al fine di assicurare la consistenza e la coerenza dei contenuti e delle iniziative proposte dal Prestatore con le tematiche di Expo Milano 2015 e con il concept di Padiglione Italia, nonché la fattibilità tecnica e costruttiva di tali allestimenti all’interno dello spazio espositivo.
3.5 Resta, pertanto, in facoltà di Sviluppo Lazio, anche su indicazioni di Padiglione Italia e di Expo 2015, impartire direttive, linee guida ed indicazioni o di richiedere adeguamenti del progetto, con espresso impegno del Prestatore ad osservarne ed applicarne i contenuti, sia prima che dopo l’approvazione. Resta ferma la responsabilità esclusiva del Prestatore, anche ai fini risarcitori, per eventuali contenuti o modalità realizzative ed esecutive che non siano in linea o siano soltanto parzialmente in linea rispetto a quanto concordato.
Articolo 4
(Norme regolatrici dell’appalto)
4.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
- dal presente contratto,
- dalle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico e allegati,
- dalle norme del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – di seguito Codice), ove richiamate,
- dalle norme del d.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti – di seguito Regolamento), ove richiamate,
- dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla
contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni,
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali),
- dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici,
- dal Regolamento Generale Expo 2015 e da tutti i Regolamenti Speciali di Expo 2015, nonché dalla disciplina normativa e regolamentare a qualunque titolo applicabile all’Evento ed al sito espositivo Expo Milano 2015,
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Articolo 5 (Condizioni di esecuzione)
5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi e delle forniture in opera.
5.2 E’ a carico del Prestatore anche il trasporto dei rifiuti solidi da imballaggi, posa in opera e smontaggio al posto di raccolta della nettezza urbana nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei
rifiuti.
5.3 Resta inteso che il Padiglione Italia metterà a disposizione lo spazio espositivo, garantendone la conformità alla normativa vigente anche sotto i profili di agibilità e di sicurezza, due mesi prima dell’inizio dell’Evento. Si precisa che lo spazio espositivo sarà messo a disposizione con le caratteristiche descritte nell’Allegato 2 del contratto di partecipazione citato in premessa e che eventuali minimi adeguamenti degli spazi volti alla realizzazione degli allestimenti espositivi saranno valutati autonomamente e discrezionalmente dalla Direzione Lavori di Padiglione Italia.
Articolo 6
(Durata dell’appalto)
6.1 L’appalto avrà la durata di circa 10 (dieci) mesi, a decorrere dalla “data di inizio attività”, presumibilmente entro il mese di gennaio 2015, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e scadenza entro il mese di novembre 2015.
6.2 Resta inteso che lo spazio espositivo dovrà essere operativo per tutto il periodo della manifestazione EXPO 2015, a partire dalle ore 8.00 del giorno 01.05.2015 fino alle ore 24 del giorno 31.10.2015.
Articolo 7 (Prezzo dell’appalto)
7.1 L’importo complessivo a corpo, delle attività sopra indicate, è pari ad €
…………..,00 ( /00), IVA ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi.
7.2 Inoltre, saranno riconosciuti per tutto il periodo contrattuale € 10.000,00 (diecimila/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
7.3 Pertanto, l’importo complessivo del presente contratto è di Euro
……………. , oltre IVA nella misura di legge.
7.4 Il prezzo a corpo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Prestatore dovrà sostenere per l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti)
8.1 I pagamenti per l’allestimento dello spazio espositivo saranno disposti sulla base di fatture posticipate, sulla base delle attività effettivamente rese e previa verifica della conformità delle prestazioni e delle forniture stesse, che dovranno essere inviate a:
Sviluppo Lazio S.p.a., Ufficio acquisti, via Xxxxx Xxxxxxx 26/A - via Capo d’Africa 29/A, Roma – 00198 o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da Sviluppo Lazio – C.F e P.IVA 05950941004.
8.2 I pagamenti saranno liquidati al Prestatore, in relazione all’importo di aggiudicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, con le seguenti modalità:
- il 30% al perfezionamento del progetto esecutivo, dopo le indicazioni della Sviluppo Lazio su eventuali modifiche al progetto esecutivo presentato in gara;
- il 25% all’avvio degli allestimenti nello spazio espositivo;
- il 30% a regolare inizio della manifestazione (1° maggio), previo rilascio
del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di Sviluppo Lazio, dopo che avrà effettuato i necessari accertamenti di conformità e sicurezza degli impianti e delle attrezzature in opera;
- il 10% in 2 rate trimestrali posticipate (1° agosto e 1° novembre), fino a conclusione della manifestazione e previo rilascio dei certificati di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di Sviluppo Lazio dopo che avrà effettuato i necessari accertamenti sul servizio di assistenza e manutenzione;
- il restante 5% al termine delle operazioni di smontaggio degli allestimenti nello spazio espositivo e previo rilascio del certificato di verifica di conformità definitiva da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di Sviluppo Lazio dopo che avrà effettuato i necessari accertamenti presso l’Ente EXPO 2015 circa la corretta operazione di smontaggio.
8.3 Ciascuna delle sei fatture dovrà contenere anche l’importo nella corrispondente percentuale del corrispettivo dovuto per gli oneri di sicurezza (euro 3.000; 2.500; 3.000; 500; 500; 500 rispettivamente - IVA esclusa).
8.4 Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente contratto ed il CIG 6012096A8F, dovrà essere intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano a Sviluppo Lazio.
8.5 In caso di R.T.I., le fatture, distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea, saranno vistate e trasmesse alla Sviluppo Lazio dalla Mandataria del Prestatore, nei confronti della quale verranno
effettuati i pagamenti.
8.6 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Sviluppo Lazio, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
8.7 Resta inteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento, sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Sviluppo Lazio del certificato di verifica di conformità definitiva, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
9.1 Con riferimento al presente contratto esecutivo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.
9.2 Il Prestatore deve comunicare a Sviluppo Lazio gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente
autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Sviluppo Lazio. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Sviluppo Lazio per pagamenti a persone non autorizzate dal Prestatore a riscuotere.
9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Sviluppo Lazio verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
9.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Sviluppo Lazio e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 10 (Cauzione definitiva)
10.1 Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto il Prestatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del Codice, mediante polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria n. emessa da
in data pari ad euro (10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del Codice, eventualmente ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
10.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Articolo 11
(Personale addetto all’allestimento, servizi connessi e smontaggio dello spazio espositivo)
11.1 Il Prestatore dovrà eseguire tutte le attività e le prestazioni con personale idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma organizzativo facente parte del progetto esecutivo presentato in gara. Il Prestatore dovrà assicurare la presenza continua di proprio personale di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati. E’ comunque richiesta la presenza di un unico referente responsabile dell’organizzazione complessiva, ove non specificamente previsto in progetto. Il Prestatore dovrà impiegare il personale indicato in fase di gara; in caso di sostituzione, dovrà comunicare alla Sviluppo Lazio i nuovi nominativi che dovranno essere in possesso di un profilo professionale pari o superiore.
Tutto il personale addetto ai servizi e alle forniture dovrà essere di
gradimento della Sviluppo Lazio, che potrà richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuto a rispondere delle conseguenze, l’allontanamento di qualsiasi addetto utilizzato nell’espletamento dei servizi e delle forniture oggetto del presente Capitolato.
11.2 Il Prestatore dovrà, altresì, indicare il nominativo del proprio incaricato Responsabile del servizio, presente sul posto, a cui il Direttore dell’esecuzione potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione dell’appalto. Spetta a Sviluppo Lazio la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
11.3 Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al successivo art. 14.
11.4 Le persone impiegate nella fase di allestimento, servizi connessi e smontaggio dello spazio espositivo dovranno indossare, durante le attività, indumenti da lavoro come previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed essere muniti di distintivo indicante la denominazione del Prestatore ed il nominativo del lavoratore.
11.5 Il Prestatore è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, previdenziali e della sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 12 (Modalità)
12.1 Tutte le attività di allestimento, servizi connessi e smontaggio dello spazio espositivo dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni
dell’Ente EXPO 2015 e sotto la supervisione Direttore dell’esecuzione.
12.2 Tutti i servizi e le forniture del presente appalto dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato dal Prestatore.
12.3 Il Prestatore potrà accedere 60 minuti prima dell’orario di apertura al pubblico del sito espositivo e dovranno lasciare gli spazi espositivi entro 60 minuti dopo la chiusura. La disciplina degli ingressi per il Prestatore sarà concordata preventivamente tra Sviluppo Lazio e il Padiglione Italia.
12.4 La consegna del progetto esecutivo perfezionato, dopo le indicazioni della Sviluppo Lazio su eventuali modifiche al progetto esecutivo presentato in gara, che saranno comunicate entro il 31 gennaio 2015, dovrà essere effettuata entro il 13.02.2015.
12.5 Resta inteso che le strutture e i componenti degli allestimenti e delle scenografie nello spazio espositivo oggetto del presente contratto dovranno essere curati e realizzati dal Prestatore a regola d’arte ed in perfetta conformità con il Regolamento Generale e Speciali di Expo 2015, con le norme di legge vigenti, con le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di Padiglione Italia relativamente alle attività di cantiere.
Articolo 13
(Vigilanza e Verifica di conformità)
13.1 Nell’esecuzione dei servizi e delle forniture contemplati nel presente contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore
dell’esecuzione del contratto della Sviluppo Lazio.
13.2 Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’esecuzione verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza delle attività.
13.3 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni e delle attività (in particolare la verifica riguarderà: 1. il perfezionamento del progetto esecutivo, 2. l’avvio delle operazioni di montaggio, 3. la regolare apertura dello spazio espositivo, 4. la regolare prestazione dei servizi di assistenza e manutenzione nel primo semestre, 5. la regolare prestazione dei servizi di assistenza e manutenzione nel secondo semestre, 6. la regolare conclusione delle attività di smontaggio).
Articolo 14 (Inadempienze e penali)
14.1 Sviluppo Lazio si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso e dei beni forniti, alle modalità di esecuzione e al personale impiegato.
14.2 Nei casi di ritardo, inadempimento o inesatto e parziale adempimento nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto imputabili a fatto del Prestatore, salva la riserva di Sviluppo Lazio di richiedere i
maggiori ed ulteriori danni verificatisi, saranno applicate le seguenti penali: per ritardo o inadempimento non imputabile a Sviluppo Lazio oppure a
Padiglione Italia ed Expo 2015, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data concordata per la consegna del progetto esecutivo perfezionato, dopo le indicazioni della Sviluppo Lazio su eventuali modifiche al progetto esecutivo presentato in gara, rispetto ai termini contrattuali (13.02.2015), il Prestatore corrisponderà a Sviluppo Lazio una penale pari all’0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni;
per ritardo nella consegna dell’allestimento dello spazio espositivo prima dell’inaugurazione, rispetto ai termini contrattuali (ore 9 del 15.04.2015), verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo complessivo del contratto, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni;
per ritardo nella consegna dell’allestimento dello spazio espositivo al
m omento dell’inaugurazione dell’evento (01.05.2015), trattandosi di
termine essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., Sviluppo Lazio procederà automaticamente alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori diritti e l’eventuale risarcimento del danno ulteriore;
per ogni giorno in cui il Prestatore esegua inesattamente le prestazioni, ovvero, con modalità parzialmente difformi rispetto alle condizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati, non imputabile a Padiglione Italia, Expo 2015 e Sviluppo Lazio, né a forza maggiore o a caso
fortuito, il Prestatore verserà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singolo giorno;
per ritardo nelle prestazioni a chiamata per manutenzioni o assistenza tecnica, non effettuate entro le successive 2 ore dalla chiamata verrà applicata una penale pari a € 100 (cento/00) per ogni ora di ritardo;
per il ritardo nella riconsegna, o riconsegna con danni, dei locali all’Ente EXPO 2015, verrà addebitato al Prestatore il totale dei costi che l’Ente stesso reclamerà a Sviluppo Lazio, che comunque dovrà essere saldato prima della scadenza contrattuale.
14.3 In ogni caso la Sviluppo Lazio si riserva il diritto al risarcimento, da parte del Prestatore, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi possano derivare anche nei confronti degli Enti espositori.
14.4 Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute Sviluppo Lazio si riserva la facoltà, previa intimazione scritta al Prestatore, di chiedere la risoluzione del presente contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Prestatore, incamerando la cauzione.
14.5 Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.
14.6 In ognuna delle ipotesi sopra previste, Sviluppo Lazio non compenserà le prestazioni non eseguite.
14.7 In nessun caso l’ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell’importo complessivo del presente contratto.
Articolo 15
(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
15.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Sviluppo Lazio che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
15.2 Il Prestatore ha stipulato apposita assicurazione n. del
/ / con la Compagnia ……………. per la copertura dei seguenti rischi:
polizza per RCT con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, a garanzia di tutte le attività e/o i servizi connessi all’espletamento del presente appalto nulla escluso né eccettuato;
polizza per RCO con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.
15.3 Il Prestatore assume, altresì, l’onere di manlevare Sviluppo Lazio da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Sviluppo Lazio per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
15.4 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
15.5 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative
e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
15.6 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
15.7 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
15.8 Sviluppo Lazio nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
15.9 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Sviluppo Lazio e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Articolo 16
(Codice Etico Sviluppo Lazio)
16.1 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico adottato da Sviluppo Lazio e di cui ha preso visione sul profilo internet
aziendale.
Articolo 17 (Dichiarazioni di garanzia)
17.1 Il Prestatore si impegna:
• a tenere sollevata ed indenne Sviluppo Lazio da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
17.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi le attività e di quelle che comunque vi possono influire.
Articolo 18 (Efficacia del contratto)
18.1 Il presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati da Sviluppo Lazio.
Articolo 19 (Riservatezza)
19.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione,
delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e la fornitura dei beni e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..
19.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
19.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente contratto.
Articolo 20
(Subappalto e divieto di cessione del contratto)
20.1 Durante l’esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte delle attività oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 118 del Codice.
20.2 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
20.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Sviluppo Lazio almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
20.4 Sviluppo Lazio provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Sviluppo Lazio la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
20.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
20.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Sviluppo
Lazio copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
20.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
20.8 Sviluppo Lazio provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio sono ridotti della metà.
20.9 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20.10 E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Sviluppo Lazio, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto dell’attività affidata.
20.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Sviluppo Lazio per qualsiasi attività subappaltata.
20.12 In base a quanto disposto dal citato art. 118 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia
effettuata la cessione.
20.13 In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Sviluppo Lazio di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 21 (Domicilio legale)
21.1 A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in …… .
Articolo 22
(Clausola compromissoria - Foro competente)
22.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito in Roma e composto da tre membri dei quali due nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri di parte.
22.2 La parte che intenderà promuovere l’arbitrato dovrà comunicarlo all’altra tramite lettera raccomandata A.R. nella quale indicherà i quesiti ed il nome dell'arbitro da essa nominato.
22.3 La controparte, nei 20 giorni successivi alla predetta comunicazione, provvederà, con analoga forma, a nominare il proprio arbitro ed a formulare i quesiti e le controdeduzioni.
22.4 Gli arbitri così nominati, entro il termine di 30 giorni dall’ultima nomina, nomineranno di comune accordo il Presidente del Collegio.
22.5 In mancanza della nomina dell’arbitro di parte, e/o in mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro con funzioni di Presidente, su istanza della parte più diligente la/le nomina/e verrà/anno richiesta/e al Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 810 c.p.c..
22.6 Il Collegio Arbitrale così formato deciderà secondo diritto e pronuncerà il lodo nei termini di legge.
22.7 In pendenza di giudizio arbitrale, le Parti dovranno comunque dare esecuzione agli obblighi previsti nel presente contratto, restando inteso che, qualora il Prestatore si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi a suo carico previsti dal presente contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da Sviluppo Lazio mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con a.r..
22.8 Per ogni controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, non devoluta al giudizio del Collegio Arbitrale è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 23 (Recesso)
23.1 E’ facoltà di Sviluppo Lazio, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r..
23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
23.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Sviluppo Lazio al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente contratto sino alla data di recesso.
Articolo 24 (Risoluzione)
24.1 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché all’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Sviluppo Lazio potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r..
24.2 Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore di Sviluppo Lazio.
24.3 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi:
- applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
- grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa do forza maggiore;
- concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
Articolo 25
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
25.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
25.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad
I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 26 (Clausola risolutiva)
26.1 Il Prestatore dà atto che Sviluppo Lazio ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
26.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Sviluppo Lazio ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 27
(Trattamento dei dati – Consenso al trattamento)
27.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
27.2 In particolare Sviluppo Lazio garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Sviluppo Lazio, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché le attività vengano svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
27.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/2003 è Sviluppo Lazio. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Sviluppo Lazio.
27.4 Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto.
27.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
27.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
27.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
27.8 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 28 (Varie)
28.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e
l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
28.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
28.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente contratto, dovrà essere effettuata mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se al Prestatore:
Via /Piazza Se alla Sviluppo Lazio:
via Xxxxx Xxxxxxx 26/A - via Capo d’Africa 29/A 00184 Roma. Letto, firmato e sottoscritto
Roma, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Per Sviluppo Lazio Per il Prestatore
………………………………….. …………………………………
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: 2. (Valore delle premesse e degli allegati);
3. (Oggetto e finalità del contratto); 4. (Norme regolatrici dell’appalto); 5. (Condizioni di esecuzione); 6. (Durata dell’appalto); 8. (Fatturazione e pagamenti); 9. (Tracciabilità dei flussi finanziari); 10. (Cauzione definitiva);
11. (Personale addetto all’allestimento, servizi connessi e smontaggio dello spazio espositivo); 12. (Modalità); 13. (Vigilanza e Verifica di conformità);
14. (Inadempienze e penali); 15. (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Dichiarazioni di garanzia); 18. (Efficacia del contratto); 19. (Riservatezza); 20. (Subappalto e divieto di cessione del contratto); 22. (Clausola compromissoria - Foro competente); 23. (Recesso); 24. (Risoluzione); 25. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 26. (Clausola risolutiva); 27. (Trattamento dati - Consenso al trattamento); 28. (Varie).
Roma, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Per il Prestatore ……………………………………..