LINEE GUIDA PER L’INGRESSO DEI RICERCATORI EXTRA-UE PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA
LINEE GUIDA PER L’INGRESSO DEI RICERCATORI EXTRA-UE
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA
Il decreto legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008, in attuazione della Direttiva UE 2005/71, ha definito le condizioni per facilitare l'ingresso e il soggiorno di ricercatori provenienti da paesi terzi in Italia per periodi superiori a tre mesi, al fine di sviluppare e / o prendere parte a progetti di ricerca. L’Università “Parthenope” è iscritta nell’elenco MIUR delle istituzioni ospitanti, pubbliche e private (l’elenco è disponibile al seguente link): xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx. Pertanto, l’Università "Parthenope" è abilitata alla stipula di Convenzione di Accoglienza con i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea, non residenti nell’Unione ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.
FASI DELLA PROCEDURA
L'Università Ufficio Progetti di Ricerca Comunitaria e Internazionale chiede la documentazione al ricercatore quali copia passaporto e del titolo di studio, (per la dichiarazione di valore dei titoli, leggere box grigio);
L'Università e il ricercatore firmano la Convenzione di Accoglienza (vedi box blu) e un CONTRATTO;
L’Ufficio Progetti compila l’istanza online per la richiesta di NULLA OSTA ai sensi del 27 ter D.Lgs 25.07.1988, n. 286 e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive modifiche per l'ammissione di ricercatori provenienti da paesi terzi inserendo i dati e l’identificativo di una marca da bollo di 16,00 Euro ( modello FR);
L'Ufficio Progetti riceve una e-mail di convocazione da parte del SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione di Questura) con l'indicazione della documentazione che il delegato di Ateneo dovrà esibire;
La Questura esegue un controllo incrociato della documentazione per il rilascio del NULLA OSTA;
La Questura invia il nulla osta all'Università (che lo trasmette al ricercatore) e alle autorità consolari nel paese di residenza del ricercatore;
Dopo aver ricevuto il NULLA OSTA, il ricercatore può contattare le autorità consolari italiane nel suo paese di residenza e chiedere il Visto.
Il ricercatore comunica la data di ingresso all'Università e al SUI (almeno 8 giorni prima dell'ingresso).
Il ricercatore al suo arrivo in Italia:
Entro otto giorni dall'ingresso, il ricercatore deve recarsi presso il SUI e completare la richiesta per il PERMESSO DI SOGGIORNO;
Durante l'appuntamento per la richiesta del PERMESSO DI SOGGIORNO, il ricercatore porta la copia originale della Convenzione di Accoglienza (Hosting Agreement), ottiene il Visto e riceve il modulo per la richiesta del PERMESSO (Modello 209).
Riceve anche il CODICE FISCALE e un bollettino di versamento postale da pagare e portare all'UFFICIO POSTALE (SPORTELLO AMICO) xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx;
Il ricercatore si reca all'UFFICIO POSTALE per avviare la procedura per il PERMESSO DI SOGGIORNO (documentazione necessaria indicata nel box verde);
L'Università attiva anche l'assicurazione sanitaria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
I MPORTANTE: All’arrivo in Italia, il ricercatore può chiedere assistenza all’Università registrandosi sul portale dedicato all’accoglienza: xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxx-xxxxxxxx
Box di approfondimento blu: focus CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
Box di approfondimento verde: focus “SPORTELLO AMICO” - ufficio postale.
Box di approfondimento grigio: focus "DICHIARAZIONE DI VALORE" dei titoli di studio.
Box di approfondimento arancione: focus “RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE”.
CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA |
La Convenzione di Accoglienza deve essere redatto secondo il modulo MIUR (allegato qui) e deve includere: |
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PRESSO L'UFFICIO POSTALE “SPORTELLO AMICO” PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO |
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Il ricercatore, dopo aver ottenuto il Visto presso il SUI, si reca all'UFFICIO POSTALE e avvia la procedura per il PERMESSO DI SOGGIORNO, dove produrrà la seguente documentazione: |
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Il KIT POSTALE ricevuto durante l'appuntamento presso il SUI (modello 209 e bollettino postale di 130,46 Euro, a spese del ricercatore); |
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Una marca da bollo di 16,00 Euro (da allegare al Modello 209), a spese del ricercatore; |
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La fotocopia di tutte le pagine (anche quelle bianche) del passaporto; |
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Il Passaporto in originale; |
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Un certificato di idoneità alloggiativa che, in relazione al numero degli occupanti, si è dimostrato conforme agli standard minimi stabiliti dalla Legge Regionale sugli edifici pubblici residenziali, da documentare con un certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale o certificato di idoneità sanitaria da parte dell'ASL territoriale |
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Un bollettino postale di 30,00 Euro a copertura delle spese di spedizione del Modello 209. |
L’Ufficio postale consegnerà al ricercatore:
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I MPORTANTE: La richiesta di Xxxxx deve essere inviata alle autorità consolari italiane indicando che lo stesso è destinato alla ricerca scientifica (ai sensi dell'articolo 27-ter.). In mancanza di tale specifica (e la successiva firma e presentazione del permesso di soggiorno), il ricercatore non sarà autorizzato a lavorare ed essere remunerato dall'Università. Dopo aver avviato tali procedure, la Questura rilascerà il PERMESSO DI SOGGIORNO entro 45 giorni dall'invio della documentazione tramite l'ufficio postale. Il PERMESSO DI SOGGIORNO ha la stessa durata del progetto e della Convenzione di Accoglienza e può essere prorogato, in caso di estensione della durata del progetto e/o Contratto di lavoro.
LA DICHIARAZIONE DI VALORE DEI TITOLI |
La "Dichiarazione di valore" è un documento che certifica il valore di una laurea ottenuta in un sistema educativo non italiano. È redatto in italiano e rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) "competenti per area", ovvero la più vicina alla città in cui si trova l'istituto che ha rilasciato la qualifica straniera. |
Se il paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), la cosiddetta "Nota dell'Aia", deve essere apposta sul titolo prima di richiedere la Dichiarazione di valore. La dichiarazione di valore può essere richiesta per le seguenti motivazioni: |
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I titoli di studio o professionali conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, quindi non hanno valore legale. Pertanto, la Dichiarazione di valore deve essere sottoposta alle autorità italiane competenti allo scopo di attestare il valore del titolo conseguito nel paese di origine e/o, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli, oppure nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o per la pratica di professioni regolamentate. Le autorità italiane competenti sono: |
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Per ulteriori informazioni, xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx |
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE |
Ai familiari viene rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo. |
Il diritto al ricongiungimento, tuttavia, non riguarda indiscriminatamente qualsiasi parente del ricercatore ma solo i seguenti familiari: |
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; |
- figli di età inferiore ai 18 anni (al momento della presentazione della domanda), anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non sposati, a condizione che l'altro genitore, se del caso, abbia dato il proprio consenso; figli adottivi, affidati e minori protetti; |
- figli adulti a carico che non possono provvedere ai propri bisogni fondamentali a causa del loro stato di salute che implica una disabilità totale; |
- genitori dipendenti dal richiedente (ma non dal coniuge) se non hanno altri figli nel proprio paese o genitori con più di sessantacinque anni, se gli altri figli non sono in grado di sostenerli per gravi motivi di salute documentati. |
OPZIONI PER LA RICHIESTA DEL RICONGIUNGIMENTO: |
La richiesta di autorizzazione al ricongiungimento familiare deve essere presentata dal Ricercatore al SUI solo elettronicamente attraverso il sito web del Ministero dell’Interno. Una volta ricevuta la domanda, il SUI convoca il richiedente per un appuntamento per la presentazione e l'approvazione della documentazione attestante il possesso dei cosiddetti requisiti oggettivi: permesso di soggiorno, disponibilità di alloggio e reddito minimo. Se, entro 180 giorni dalla richiesta di autorizzazione, il SUI non ha comunicato alcuna decisione, i familiari del lavoratore possono chiedere un Visto alla rappresentanza consolare italiana all'estero, mostrando una copia dei documenti presentati al SUI dal ricercatore con la data di presentazione della domanda. Le autorità consolari verificano l'idoneità e rilasciano un Visto al/ai parente/i. Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, il/i parente/i deve/devono rivolgersi al SUI e richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, seguendo la stessa procedura avviata precedentemente dal ricercatore (ufficio postale, ecc ...) |
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