SEGRETERIA GENERALE UFFICIO AFFARI GENERALI
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SEGRETERIA GENERALE UFFICIO AFFARI GENERALI
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RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO
ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 29.05.2009.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO |
ALLEGATO B - deliberazione C.C. n. 85 del 29/5/2009
Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo
Regolamento per la concessione
di vantaggi economici
da parte del Comune di Arezzo
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 103/1996
modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 706/2000
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 85/2009
COMUNE DI AREZZO
Regolamento per la concessione di vantaggi economici
da parte del Comune di Arezzo
INDICE
Capitolo 1
NORME GENERALI
art. 1 - Oggetto del regolamento
art. 2 - Valorizzazione delle associazioni
Capitolo 2
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
art. 3 - Modalità di erogazione dei contributi
art. 4 - Contributi ad iniziativa del Comune – Bandi
art. 5 – Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti
art. 6 – Contributi per l’attività istituzionale delle associazioni
art. 7 – Procedura di erogazione
art. 8 – Patrocinio
Capitolo 3
Capo 1
CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI
art. 9 – Determinazione degli spazi e dei locali assegnabili
art. 10 – Criteri di concessione dei locali da destinarsi a sede sociale di Associazioni
art. 11 – Criteri di concessione dei locali, da destinarsi all’attuazione di progetti dell’Amministrazione
art. 12 – Procedura di assegnazione per uso locali in caso di manifestazioni e iniziative
art. 13 – Concessione temporanea a scuole e per formazione scolastica
art. 14 – Concessione in uso temporaneo delle sedi espositive
art. 15 – Concessione in uso dei locali sede dei centri di aggregazione sociale
art. 16 - Concessione in uso dei locali sede delle associazioni legate alla Giostra del Xxxxxxxx
Capo 2
CONCESSIONE DI BENI MOBILI
Art. 17 - Procedura di assegnazione in uso gratuito dei beni mobili
Capitolo 4
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
art. 18 – Concessione in gestione
art. 19 – Concessione in uso temporaneo
Capitolo 5
GESTIONE DEGLI ALLOGGI
art. 20 – Criteri di destinazione
Capitolo 6
SOVVENZIONI, SUSSIDI, ESONERI
art. 21 – Norme di rinvio
Capitolo 7
NORME FINALI
art. 22 – Entrata in vigore
CAPITOLO 1
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. I criteri, le procedure e le modalità di applicazione stabiliti dal presente regolamento sono applicati - in conformità all’art. 12 della legge 241/1990 e nel rispetto delle vigenti norme in materia di finanza pubblica - alla concessione da parte del Comune di vantaggi economici di qualsiasi tipo (contributi, sovvenzioni, agevolazioni, sussidi, esoneri, patrocini, beni e servizi) a soggetti pubblici o privati, singoli o associati.
2. Alle norme del presente regolamento uniformano la propria attività - per quanto di rispettiva competenza - gli organi comunali, i consigli di circoscrizione e gli uffici competenti.
3. Ogni concessione da parte del Comune o delle Circoscrizioni di vantaggi economici, agevolazioni o quant’altro deve essere corredata dalla quantificazione della eventuale minore entrata che ne deriva per l’ente, salvo quanto previsto per le associazioni al successivo articolo 12), in virtù dell’art. 31 della legge 383/2000.
4. Per contributi, o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
5. Non sono oggetto della presente regolamentazione le somme o le utilità che l’amministrazione comunale erogherà per l’espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente spettanti o comunque assunti, che per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale verranno affidati in gestione ad enti e soggetti esterni.
6. E’ vietata la concessione di contributi, sotto qualsiasi forma, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, secondo quanto previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i.
Art. 2
Valorizzazione delle associazioni
1. A norma dell’art. 11 del proprio Statuto, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che:
a) detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi;
b) operano senza scopo di lucro nei settori sociale, culturale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli;
c) operano direttamente o indirettamente, nell’ambito comunale o possano rappresentare il Comune di Arezzo in altre sedi;
d) sono regolate da statuti che garantiscano il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno ed il perseguimento di finalità sociali;
e) sono registrate negli albi istituiti a livello regionale e provinciale a norma di legge, o nell’elenco comunale delle libere forme associative.
2. L’iscrizione nell’elenco comunale delle libere forme associative è disposta a favore di quei soggetti che non risultano iscritti negli albi istituiti a livello provinciale e regionale a norma di legge. L’iscrizione è disposta con provvedimento del direttore dell’Ufficio Partecipazione e decentramento, previa richiesta da parte del soggetto, che nel caso di associazioni deve essere corredata da: atto costitutivo, statuto registrato, elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, indicazione del numero dei soci, relazione sulle attività svolte o in corso. Ove il soggetto richiedente ottenga l’iscrizione in uno degli albi sopra indicati, l’ufficio provvederà alla sua cancellazione dall’elenco comunale. L’iscrizione ha validità fino alla eventuale cancellazione, che potrà avvenire sia secondo quanto previsto a precedente capoverso, sia su richiesta del soggetto interessato.
3. Il Comune riconosce il valore sociale di tali soggetti e ne favorisce l'attività attraverso specifici interventi di sostegno. Tali interventi sono programmati ed attuati in base ai seguenti criteri:
a) rispetto della reciproca autonomia;
b) compatibilità con gli indirizzi generali dell’amministrazione;
c) capacità di intervento in settori nei quali l’attività della pubblica amministrazione risulti assente o suscettibile di incremento quantitativo o qualitativo;
d) valorizzazione delle risorse suscettibili di dare origine a sinergie tra l’attività pubblica e privata.
CAPITOLO 2
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
Art. 3
Modalità di erogazione dei contributi
1. Il Comune determina annualmente, con il bilancio annuale di previsione - sia a livello centrale che nelle circoscrizioni - l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare all’erogazione di contributi..
2. Nell’attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, il Comune opera secondo le seguenti modalità d’intervento: a) rileva i bisogni e gli ambiti che necessitano di intervento, e con appositi strumenti (bandi) sollecita i soggetti terzi e li invita a presentare proposte di iniziative e attività; b) accoglie le richieste che i soggetti di cui all’art. 1 presentano, per proprie iniziative, progetti o attività. |
3. In presenza di attività di particolare rilievo e interesse per la promozione della città, la Giunta comunale potrà disporre l’erogazione diretta di contributi e/o prestazioni collaborative anche a favore di soggetti privati, nei limiti degli importo previsti dal Regolamento comunitario “De minimis” di tempo in tempo vigente. In tali casi l’entità del concorso finanziario e gestionale assicurato dal Comune viene determinato dalla Giunta comunale, preventivamente all’iniziativa, sulla base di un progetto della stessa e del relativo preventivo economico da cui si evidenzi l’interesse pubblico rivestito e che il contributo non determini un utile al soggetto proponente. A tal fine il beneficiario dovrà presentare idonea autocertificazione attestante il non superamento del predetto limite. La liquidazione del contributo è disposta dal responsabile dell’Ufficio competente, dopo la conclusione dell’iniziativa e previa acquisizione del rendiconto economico dettagliato e debitamente documentato. L’Ufficio competente da’ comunicazione alla Commissione consiliare competente per i contributi erogati in base al presente comma. |
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Art. 4 Contributi ad iniziativa del Comune |
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1. Nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2, lettera a), il Comune e le Circoscrizioni , queste ultime limitatamente a sostegni economici di entità non superiore a 12.000,00 €, si attivano mediante un bando che dovrà contenere: la descrizione dell’esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, la tipologia di progetti che si intende promuovere, le modalità di valutazione, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico. 2. L’assegnazione dei contributi avviene secondo criteri comunicati preventivamente, pubblicati nel sito Internet del Comune, facenti riferimento alla specificità dei diversi settori interessati, all’interno di un quadro generale di indirizzo che dovrà dare priorità alla qualità progettuale ed alla capacità di attuazione autonoma dei progetti o delle attività da parte dei soggetti richiedenti. |
Art. 5 Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti |
1. Nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b), il Comune e le Circoscrizioni, previa determinazione dello stanziamento a disposizione, acquisiscono le richieste presentate dai soggetti di cui all’art. 1, tese ad ottenere un vantaggio economico per proprie iniziative, progetti o attività. Le richieste di contributo sono presentate all’Amministrazione comunale o ai Consigli di Circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, entro il mese di febbraio, aprile, settembre e novembre. 2. La richiesta di contributi di entità non superiore a 2.000,00 € potrà essere presentata in qualunque momento dell’anno. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta. L’accoglimento della domanda è subordinata alle risorse a disposizione e alla "rilevanza sociale" dell’iniziativa, intesa come capacità di risposta ad un interesse diffuso nel territorio. |
3. I soggetti che hanno ottenuto un contributo per aver partecipato ad un bando previsto dall’art. 4, non potranno accedere a contributi per il sostegno al medesimo tipo di iniziativa, nel corso dello stesso anno, per le iniziative previste dall’art. 5.
Art. 6
Contributi per l’attività istituzionale delle associazioni
1. In presenza di associazioni che stabilmente operano nella realtà locale e che abbiano assunto negli anni un ruolo fondamentale rispetto alla programmazione comunale negli ambiti di cui all’art. 2, l’Amministrazione comunale potrà erogare contributi per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tali contributi verranno annualmente stabiliti dall’Amministrazione comunale, previa richiesta documentata (da presentare di norma non oltre il mese di settembre) da parte dei soggetti proponenti, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione, e verranno allocati in specifici capitoli di bilancio.
Art. 7
Procedura di erogazione
1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 presentano una richiesta corredata di:
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risultino:
le finalità statutarie (qualora in possesso di statuto);
la composizione degli organi direttivi e numero degli associati;
che l’Associazione ha chiuso l’ultimo bilancio approvato in pareggio e che non ha utili di gestione;
che l’Associazione opera senza scopo di lucro nell’ambito comunale, e che è regolata da statuto che garantisce il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno;
che l’Associazione è registrata in uno degli albi di cui all’art. 2 comma 1 lettera e (da dichiarare quale);
che il richiedente non costituisce articolazione politico-amministrativa di alcun partito, come previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i;
b) relazione descrittiva, completa di previsione delle entrate e delle spese, dell’attività, della iniziativa o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo; modalità di svolgimento e determinazione dei destinatari;
c) indicazione dell’ammontare del contributo richiesto e degli ulteriori contributi o sponsorizzazioni eventualmente richiesti ad altri soggetti.
2. L’ammissione ai benefici di cui all’art. 4), erogati sia a livello centrale che a livello circoscrizionale, viene disposta con provvedimento del responsabile dell’Ufficio competente, sulla base della valutazione effettuata da apposita commissione, istituita allo scopo.
4. L’ammissione ai benefici di cui all’art. 5), erogati sia a livello centrale che a livello circoscrizionale, viene disposta dalla Giunta comunale o dal Consiglio di Circoscrizione, sulla base di un istruttoria del responsabile dell’ufficio competente o della segreteria della Circoscrizione.
5. L’assegnazione dei contributi avviene in base a criteri che, fatta salva la specificità dei diversi settori interessati, diano priorità alla qualità progettuale e alla capacità di attuazione autonoma dei progetti da parte dei soggetti richiedenti, tenuto conto di:
- rilevanza che l’iniziativa assume per la comunità locale,
- valutazione del programma e della quantità e rinomanza dei partecipanti, nonché della complessità dell’iniziativa
- valutazione delle attività precedentemente svolte nel territorio dal soggetto proponente,
- ulteriori risorse di cui i soggetti che richiedono il contributo dispongono per lo svolgimento dell’iniziativa.
6. L’ammontare del contributo concesso per ogni iniziativa deve risultare non superiore alla differenza tra le entrate e le spese, in modo da non determinare la creazione di utili da parte del richiedente.
7. La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del responsabile dell’ufficio competente, con le seguenti modalità:
a) immediatamente dopo l’esecutività della deliberazione di concessione se concernenti lo svolgimento dell’attività istituzionale dei richiedenti;
b)
dopo aver acquisito il rendiconto organizzativo e finanziario se
concernenti iniziative, o manifestazioni, o
progetti.
c) per stati di avanzamento, nel caso di progetti di particolare rilevanza anche economica e/o di svolgimento prolungato nel tempo.
Art. 8
Patrocinio
1. La concessione di patrocinio è stabilita - previa valutazione dell’interesse pubblico e dell’elevato livello della manifestazione - con deliberazione della giunta comunale o del consiglio di circoscrizione, a seconda della rilevanza dell’iniziativa e dell’ambito territoriale interessato.
2. Le richieste devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell’iniziativa.
3. La concessione del patrocinio determina, qualora richiesta, la concessione gratuita di beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dell’iniziativa o manifestazione, secondo le modalità previste al successivo art. 9, per quanto attiene alla concessione di beni immobili, e all’art. 17, per quanto attiene alla concessione gratuita di beni mobili comunali. L’Amministrazione comunale si riserva eventuali azioni nel caso di danneggiamento dei locali concessi in uso gratuito.
4. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politico-elettorale.
CAPITOLO 3
CAPO I
CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 9
Determinazione degli spazi e locali assegnabili
1. Il Comune periodicamente determina:
a) quali spazi e locali possono essere destinati su richiesta a sede sociale dei soggetti di cui all’art. 2: per l’utilizzo di tali spazi, verrà determinata una tariffa agevolata pari al 50% del prezzo di mercato, mentre sarà a carico del soggetto richiedente il pagamento delle utenze;
b) quali spazi o locali possono essere concessi in uso gratuito per la realizzazione di progetti promossi dall’amministrazione: anche in tal caso saranno comunque a carico del soggetto richiedente le somme relative alle utenze;
c) quali spazi o locali possono essere concessi in uso gratuito per manifestazioni, eventi etc. di breve durata, che abbiano il patrocinio del Comune o delle Circoscrizioni.
2. Per la concessione dei locali quale sede dei centri di aggregazione sociale e delle associazioni legate alla Giostra del Xxxxxxxx, vale quanto previsto agli articoli seguenti 15) e 16).
3. Nell’ipotesi di cui al punto a), fatto salvo il pagamento delle utenze, il Comune potrà, qualora il soggetto richiedente abbia contribuito in misura non inferiore al 50% alla costruzione della sede su terreno di proprietà comunale, e previa verifica dell’equilibrio economico finanziario di periodo, procedere a scomputare l’investimento effettuato dall’associazione. Tale scomputo avrà durata commisurata al valore dell’investimento effettuato dall’associazione, fatti salvi gli accordi già assunti dall’Amministrazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè durante il rapporto con l’amministrazione comunale il soggetto mantenga lo stesso scopo sociale ed i requisiti iniziali.
Art. 10
Criteri di concessione dei locali da destinarsi a sede sociale di Associazioni
1. La concessione di spazi e locali ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) (sede sociale) è effettuata, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) rilevanza del soggetto richiedente, desumibile dall’oggetto sociale, dal numero degli associati e dal grado di rappresentanza di interessi generali o diffusi tra la popolazione.
b) ambito territoriale di ricaduta dell’attività, valutato in riferimento alle aree territoriali coinvolte ed al livello di penetrazione delle attività nel tessuto sociale;
c) richiesta di utilizzo congiunto degli spazi o locali da parte di diversi soggetti con finalità similari;
d) possibilità di fruizione e coinvolgimento dei cittadini interessati nelle attività svolte;
e) radicamento del soggetto sul territorio, valutato in base al periodo di esistenza, dell’attività svolta negli anni precedenti e di eventuali precedenti rapporti con istituzioni pubbliche locali.
2. La concessione è disposta con provvedimento del responsabile dell’ufficio competente, che cura la conseguente stipula di contratto di concessione, previo parere dell’Ufficio Patrimonio.
3. La durata massima delle concessioni di cui al presente articolo è di anni cinque.
Art. 11
Criteri di concessione dei locali, da destinarsi all’attuazione di progetti dell’Amministrazione
1. Il Comune o le Circoscrizioni, sulla base dei bisogni accertati, stabiliscono e rendono nota, tramite bando pubblico, la disponibilità di spazi e locali, da destinarsi all’attuazione di propri progetti, le modalità di concessione ed i criteri analitici di valutazione delle richieste.
2. Entro il termine fissato dal bando, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta.
3. Le richieste pervenute sono istruite da parte di una commissione tecnica composta da tre membri, tra cui il responsabile dell’ufficio competente per il progetto, e un rappresentante dell’Ufficio Patrimonio. Il terzo componente è individuato dal responsabile dell’ufficio competente per il progetto in sede di nomina della commissione, tenuto conto delle esigenze e delle competenze professionali specifiche.
4. La concessione è disposta con provvedimento del responsabile dell’ufficio competente per il progetto, che cura la conseguente stipula di contratto di comodato.
5. La durata delle concessioni di cui al presente articolo corrisponde al periodo di attuazione del progetto.
Art. 12
Procedura di assegnazione per uso locali in caso di manifestazioni e iniziative
1. Nell’ambito dei locali individuati come concedibili a terzi per uso temporaneo, l’esenzione dal pagamento della tariffa sarà accordata in presenza di manifestazioni, iniziative, di breve durata, per il tempo necessario all’espletamento dell’iniziativa:
promosse dai soggetti di cui all’art. 1;
per manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione comunale o dalle Circoscrizioni;
a condizione che la concessione del local
enon determini un utile per il richiedente, nel contesto del piano economico relativo all’iniziativa.
3. Le richieste pervenute sono istruite da parte dell’ufficio comunale competente per materia.
4. La concessione è deliberata dalla Giunta comunale o dai Consigli di Circoscrizione, per quanto di competenza, nell’ambito della concessione di patrocinio.
5. L’Amministrazione comunale si riserva eventuali azioni nel caso di danneggiamento dei locali concessi in uso gratuito.
Art. 13
Concessione temporanea a scuole e per formazione scolastica
1. La concessione temporanea di spazi e locali per attività culturali e didattiche organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado è gratuita.
2. La concessione temporanea di spazi e locali scolastici per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione scolastica da parte dei soggetti di cui all’art. 2 è gratuita.
Art. 14
Concessione in uso temporaneo delle sedi espositive
1. Per la concessione in uso temporaneo delle sedi espositive e teatrali, si rimanda a quanto disciplinato dal consiglio comunale con apposito atto.
Art. 15
Concessione in uso dei locali sede dei Centri di aggregazione sociale
1. L’Amministrazione comunale riconosce nei Centri di aggregazione sociale organismi importanti per il raggiungimento delle finalità di interesse generale di tipo sociale, aggregativo, solidaristico, educativo e culturale e sostiene le iniziative dai medesimi adottate, come definito negli atti adottati in materia da parte del Consiglio comunale.
2. La concessione in uso dei locali comunali destinati a Centro di aggregazione sociale è effettuata dalla Circoscrizione competente per territorio (e per suo conto dal direttore dell’Ufficio Decentramento), previa deliberazione della Giunta comunale che assegna il locale alla Circoscrizione medesima per tale finalità. Il contratto di comodato gratuito ha durata di sei anni, e viene rinnovato alla scadenza previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del consiglio di Circoscrizione, che valuta se sussistono le condizioni per il rinnovo. L’eventuale mancato rinnovo dovrà essere deliberato dal Consiglio di Circoscrizione con un anticipo di almeno un anno rispetto alla naturale scadenza. Il pagamento delle utenze relative ai locali è a carico dell’associazione.
3. Per la disciplina di dettaglio sull’uso dei locali di cui al comma 2 , si rimanda agli atti adottati in materia dal Consiglio comunale.
Art. 16
Concessione in uso dei locali sede delle associazioni legate alla Giostra del Xxxxxxxx
1. L’Amministrazione Comunale riconosce nei Quartieri cittadini che gareggiano nell’ambito del torneo cavalleresco “Giostra del Xxxxxxxx” (Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Xxxxxx, Porta Santo Spirito) e nelle altre Associazioni che sono parte integrante della manifestazione (Musici della Giostra, Sbandieratori Città di Arezzo) soggetti fondamentali per il ruolo svolto nell’ambito della rievocazione storica e in tutte le altre manifestazioni ad essa collaterali, nonché per la costante attività a carattere culturale, educativo, sociale e aggregativo in genere svolta in ambito territoriale nell’interesse di carattere generale.
2. L’Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta Comunale, individua ed assegna con provvedimento del responsabile dell’Istituzione Giostra del Xxxxxxxx i locali comunali destinati a Sede dei Quartieri e delle altre associazioni di cui al comma precedente. La concessione in uso di detti locali viene effettuata dall’Ufficio Giostra del Xxxxxxxx, con atto del Direttore, mediante contratto di comodato gratuito con durata di sei anni. L’eventuale mancato rinnovo dovrà essere disposto dal responsabile con un anticipo di almeno un anno rispetto alla naturale scadenza.
3. Il pagamento delle utenze relative ai locali assegnati è a carico dei Quartieri e delle Associazioni assegnatarie.
CAPO II
CONCESSIONE DI BENI MOBILI
Art. 17
Procedura di assegnazione in uso gratuito dei beni mobili
1. La concessione in uso gratuito di beni mobili comunali, per manifestazioni di particolare rilevanza nell’ambito cittadino, aventi il patrocinio dell’Amministrazione comunale o delle Circoscrizioni, è disposta con proprio atto dal responsabile dell’Ufficio che ha in disponibilità di tali beni, nel rispetto di principi di trasparenza, rotazione nella fruizione e uguaglianza di trattamento, in particolare nel caso di più richieste concomitanti.
2. L’Amministrazione comunale si riserva eventuali azioni nel caso di danneggiamento dei beni mobili concessi a terzi in uso gratuito.
CAPITOLO 4
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art.18
Concessione in gestione
1. Sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi e dalla LR n. 6/2005, il Comune rende noto ogni anno tramite bando pubblico le strutture la cui gestione può essere concessa alle federazioni, enti, associazioni, gruppi e società che operano nel settore dello sport e del tempo libero per lo svolgimento delle rispettive attività.
Art. 19
Concessione in uso temporaneo
1. La concessione in uso occasionale, continuativo e non, degli impianti sportivi comunali è effettuata secondo i criteri e le modalità previste dal vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, conformemente alla legge regionale n.6/2005
CAPITOLO 5
GESTIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 20
Criteri di destinazione
1. Gli alloggi di proprietà comunale e tutti i locali compatibili con la funzione abitativa sono utilizzati ai sensi delle vigenti leggi per l’edilizia residenziale pubblica ed affidati alla gestione della società Arezzo Casa s.p.a.
2. Una quota di alloggi non superiore al 5% nell’ambito della percentuale di alloggi da assegnare, prevista dall’art. 17 comma 1 della legge regione Toscana n. 96 del 20/12/1996 e s.m.i., è utilizzata dai Servizi sociali per i casi di grave disagio socio-economico, ai sensi dell’art. 17, comma 8 della predetta legge regionale n. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con la disponibilità di alloggi di risulta che si libereranno e si renderanno utilizzabili per l’assegnazione definitiva ai sensi della graduatoria definitiva e.r.p. generale e speciale di cui all’art. 9 della predetta legge.
3. Il restante patrimonio abitativo comunale è assegnato sulla base delle graduatorie, generali e speciali, periodicamente elaborate dal Comune, in applicazioni delle norme vigenti, a seguito di bandi pubblici di concorso.
4. E’ facoltà del Comune, ai sensi della Legge 8.2.2001, del D.M. 27.12.2001 e successive norme di attuazione della Regione Toscana, edificare, acquistare ed assegnare nuovi alloggi stipulando i contratti pluriennali previsti dall’art. 2, comma 3, Legge 9.12.1998 n. 431 e s.m.i. ed applicando i relativi canoni concordati.
5. Le presenti disposizioni sono soggette a revisione, qualora incompatibili con le disposizioni regionali e nazionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
CAPITOLO 6
SOVVENZIONI, SUSSIDI, ESONERI
Art. 21
Norme di rinvio
1. Si rinvia alla normativa vigente per l’erogazione di sovvenzioni, sussidi ed esoneri ai seguenti soggetti:
a) cittadini indigenti esonerabili dal pagamento della spesa sociale;
b) scuole ed alunni destinatari di interventi per il diritto allo studio o degli interventi previsti dalla normativa in materia di nidi e scuole per l’infanzia;
c) persone o nuclei familiari o sociali destinatari di interventi atti a garantire il minimo vitale o di contributi economici straordinari ed occasionali.
CAPITOLO 7
NORME FINALI
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto la precedente regolamentazione in materia.
2. La deliberazione di adozione del presente regolamento diviene esecutiva a termini di legge. Il testo del medesimo viene quindi ripubblicato all’albo pretorio, a norma dell’art. 9 dello statuto comunale. Entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di ripubblicazione.