CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 1 Affidamento del servizio.
Il Servizio di Tesoreria viene assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato nonché dall’apposita convenzione di cui all’art. 210, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n.385 che presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dall’apposita convenzione e dal presente capitolato, l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, basata sugli elementi comparativi precisati ed elencati nell’apposito allegato prospetto “Criteri di valutazione per il servizio di tesoreria comunale”.
Art. 2 Requisiti di ammissione.
Gli Istituti di credito partecipanti alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto;
Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso disposte secondo le formalità di legge, nonché la conservazione di titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi.
L’esazione è pura e semplice e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l’incasso.
Esulano dall’ambito del presente accordo la riscossione delle entrate attribuite per legge o per disposizione regolamentare ad altri soggetti.
Ai sensi di legge, ogni deposito dell’Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo saranno costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti.
I rapporti tra il Comune di Latina ed il proprio Tesoriere saranno disciplinati, oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali, anche dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’ente, nel regolamento generale per la disciplina delle entrate, dal presente capitolato e dall’apposita convenzione che vincola ad ogni effetto il Tesoriere all’atto della sua sottoscrizione, nonché dalle disposizioni legislative che verranno emanate durante la vigenza del contratto.
Come previsto dallo schema di convenzione di cui alla D.C. 92/2014 del 22/12/2014:
• la Tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere.
• il Tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente per tutta la durata del servizio, pena la revoca del contratto di affidamento e subentro del concorrente immediatamente seguente nella graduatoria di gara.
La gestione del Servizio di Tesoreria deve avvenire con l’utilizzo di tecnologie e criteri informatici tali da consentire l’interscambio, tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, dei dati relativi alla gestione del Servizio stesso. Conseguentemente il Tesoriere si impegna a rendere operativo il collegamento di cui sopra e l’interscambio dei flussi informatici con l’Ente, adeguandosi al software in uso presso l’Ente, entro sei mesi dall’avvio del Servizio, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie.
Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.L.vo N. 267/2000, potranno essere apportati i perfezionamenti
metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un miglior funzionamento del medesimo.
Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.
L’acquisizione dei versamenti e dei pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati da terzi, oltre che con le normali procedure bancarie, dovrà avvenire anche con l’utilizzo di sistemi telematici, home banking, internet, bancomat, carte di credito, Pos, Mav, Rid e qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico alle condizioni indicate nell’offerta, sui conti del Tesoriere e su tutti quelli del circuito bancario.
In particolare, sotto la propria responsabilità, il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e tutti i registri dei documenti di cassa.
Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite e possibili.
Art. 4 Ubicazione ed organizzazione del servizio.
L’ufficio di tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere. Sarà eventualmente facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere che il servizio venga svolto in locali messi a disposizione della stessa.
Il relativo servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Il Tesoriere dovrà in ogni caso assicurare l’apertura mattutina nelle ore comprese tra le 8,30 e le 13,30.
L’orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
Il Tesoriere assicurerà il funzionamento di almeno uno sportello destinato esclusivamente all’espletamento delle operazioni richieste dall’Ente.
Il personale incaricato dello svolgimento del servizio dovrà essere di provata esperienza e possibilmente rivestire tale incarico con carattere di continuità durante l’arco di vigenza del contratto.
Il Tesoriere s’impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese per tutto quanto concerne l’organizzazione e lo svolgimento del servizio.
Art. 5 Durata e stipula della convenzione.
La durata della convenzione è di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/2016 e comunque dalla data di consegna del servizio e successiva stipula del contratto; Decorso il secondo anno dall’aggiudicazione, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo.
Si precisa che l’aggiudicatario dovrà iniziare l’espletamento del servizio de quo successivamente alla stipulazione del contratto di affidamento in concessione dei servizi oggetto di gara, salva eventuale applicazione dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le parti potranno in ogni caso procedere all’inoltro della disdetta, prima della scadenza di ciascun anno di durata del presente contratto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrare almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno.
La convenzione dovrà essere stipulata sulla base dell’apposito schema approvato dal Consiglio Comunale a norma dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 al quale si fa rinvio per quanto concerne l’intera gestione del servizio.
Art. 6 Garanzie.
Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.L.vo N. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto del Comune di Latina, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.
Art.7 Cessazione dal servizio.
In caso di definitiva cessazione del servizio il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l’eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.
Art. 8 Controversie e domicilio delle parti
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio:
per l’Ente: Il Comune nella sede municipale di Latina, Piazza del Popolo n.1;
il Tesoriere: presso la propria sede centrale in ...........................................................
Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro competente è quello di Latina.