CGIL, CISL, UIL
Accordo applicativo del Decreto Legislativo n. 626/94
tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 3 settembre 1996
CONFARTIGIANATO (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato); CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese); CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani);
CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane);
e
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro); CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori); UIL (Unione Italiana Lavoratori).
considerato che
il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese;
il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla lotta all'inquinamento, sia la condivisione che l'ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e sociale, nonché di opportunità di qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività;
le stesse problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità, il titolare dell'impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre più sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell'attività produttiva e dell'associazionismo sindacale e imprenditoriale;
le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli della politica dell'ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede istituzionale;
gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli stati e le parti sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto;
sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso alla bilateralità, di mutualità, così come sancito nell'Accordo Interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992.
Parte Prima
Organismi paritetici
1. Organismi paritetici territoriali (OPTA)
1.1 A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art.20 decreto legislativo n.626/94, specifici organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e nella lettera dell'Accordo 3 agosto-3 dicembre 1992.
1.2 A livello regionale, le parti definiscono l'ambito territoriale e le relative modalità di costituzione degli organismi paritetici. Questi ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di cui all'Accordo Interconfederale 21.7.1988, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.
1.3 Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento dell'attività degli organismi territoriali.
1.4 Tali organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
1.5 Gli organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.6 Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente accordo, applicativo del decreto legislativo n.626/94; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adottano gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.
Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7 Gli organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.8 In particolare, l'organismo paritetico territoriale riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili, e degli addetti (del servizio, della evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo l'OPTA si procurerà
l'elenco dei medici competenti dalla Regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.
1.9 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.
1.10 Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l'organismo paritetico riscontra la conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione e dalla qualificazione di tale servizio.
1.11 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione territoriale di appartenenza.
1.12 L'organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
2. Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
2.1 Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro due mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).
Il CPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la segreteria tecnica.
2.2 Tale organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli organismi bilaterali di cui sopra;
- raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere;
- promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato di cui al punto 3;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA (l'intera componente datoriale o sindacale) in merito all'applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di demandare.
2.3 Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
3. Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)
3.1 Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato Paritetico Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2 Il CPNA ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
3.3 Compiti del CPNA sono:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici, monitoraggio a coordinamento della loro attività;
- proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli organismi paritetici;
- raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute ed alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa ed alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro;
- collaborazione con organismi ed istituzioni comunitarie al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;
- promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro tramite l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'UE e di altri enti pubblici nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all'interno del sistema degli Enti Bilaterali;
- proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al Parlamento ed alle amministrazioni competenti;
- individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso l'apporto dei CPRA e degli osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;
- sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine di promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
- valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza del lavoro;
- attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
- effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati Paritetici Regionali;
- effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione delle presente intesa;
- indicare e valutare in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale la disponibilità di fondi pubblici in campo di igiene e sicurezza del lavoro e promuoverne l'utilizzo.
3.4 Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva ed adotta un proprio regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.
3.5 Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
Parte Seconda
Rappresentante per la sicurezza
4. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
4.1 Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle XX.XX. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti così come definito tra le parti, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell'A.I. 21.7.1988.
4.2 In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3 L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19, Decr. Lgs.vo n.626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
4.4 L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
4.5 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
4.6 Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all'art.19, comma b), Decr.Legisl.vo 626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
4.7 Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono trasmessi presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni, consultazione, formulazione dei
pareri, negli ambiti previsti dall'art.19, comma c) e seguenti, Decr. Legisl.vo 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.
4.8 I rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 4.12. Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
4.9 Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta delle XX.XX. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza. Gli eventuali oneri saranno comunque assunti in toto dal Fondo Regionale di cui al punto 4.11.
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10 Le XX.XX. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Xxxx xxxxxx in carica 3 anni.
4.11 In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a lire 10.000 annue per dipendente, di cui L. 8.000 per l'attività della rappresentanza di cui al punto 4.1.
4.12 A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento di cui al punto 7.6, le parti all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi dell'agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota (L. 2.000) tra formazione-informazione del rappresentante e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e l'organismo paritetico territoriale.
4.13 Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata, nell'ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui all'A.I. 21.7.1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX. Al fine di verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
A livello nazionale, le parti costituiranno, a loro volta, una Commissione alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche di controllo faranno pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l'effettiva destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
4.14 II fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.
4.15 II fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di appartenenza e per settore merceologico.
4.16 Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17 La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
4.18 Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30 giugno 1996, secondo modalità definite entro il 29 febbraio 1996 in apposita convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.1996, dovranno essere stabilite le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti.
NORMA TRANSITORIA
In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all'avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità stabilite dal presente accordo.
5. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1 Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.
5.2 Le modalità di elezione o designazione nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie. Entro il 30 aprile 1996 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le trattative qualora, almeno un mese prima, una delle parti categoriali nazionali ne abbia fatto richiesta.
6. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
6.3 Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle XX.XX, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4 Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D. Leg.vo 626/94 al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico- produttivo-organizzative dell'impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.19 del D. Leg.vo 626/94, lettere b), c), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
6.5 In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e) e f) del D.Leg.vo 626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.Lgs.vo 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6 In applicazione all'art. 11 del D.Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. II rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Parte Terza
Formazione
7. Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
7.1 Per i rappresentanti territoriali, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7, e 22, commi 4 e 7, del D.Lgs.vo 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, del versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale regionale ai sensi dell'A.I. 2.2.1993.
Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in collaborazione con il CPNA.
7.2 Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1 lett.
g) del D.Leg.vo 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3 Formazione dei lavoratori
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4 Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5 Formazione dei datori di lavoro
Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6 Finanziamento delle attività formative
Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si provvede attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo fabbisogni ed obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui all'A.I. 21.7.1988 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale regionale ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 2.2.1993.
Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata all'interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità formativa cui sono destinati.
Laddove il Fondo per la Formazione non sia stato ancora costituito, si procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate allo stesso CPRA ed agli OPTA.
La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal Fondo per la Formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle parti a livello regionale.
La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere realizzata nell'ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresì garantita, ove richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la sicurezza.
8. Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza
8.1 Nell'ambito degli OPTA sarà costituito l'Albo dei Rappresentanti Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno definite a livello regionale.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell'edilizia, nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.
NORMA TRANSITORIA
Il presente accordo, sino alla data di stipula dei C.C.N.L., si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
Durata e verifiche
Il presente accordo avrà validità fino al 31.12.1997 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di modifica del D.Leg.vo 626/94, entro un mese le parti si incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al presente accordo.
Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro la data del 30 novembre 1996 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
Roma, 3 settembre 1996
Nota a verbale all'accordo applicativo del D.Lvo n. 626/94 nel testo definitivo concordato in sede ministeriale
Il punto 5.2 dell'accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 commi l e 2 del D.Lvo 626/94.
La data indicata al secondo comma del punto 5.2 è posposta al 15 settembre 1996 e la richiesta delle organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non oltre il 10 settembre 1996.
Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente, la data del 30 aprile 1996, prevista al punto 4.18 è spostata al 31 ottobre 1996, termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote previste al punto 4.11.
La convenzione nazionale di cui al punto 4.18, che sarà definita entro il 30 settembre 1996, sarà utilizzata in quelle regioni nelle quali non sia stata definita specifica convenzione regionale.
CONFARTIGIANATO CNA
CASA CLAAI
CGIL CISL
UIL