ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2022
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2022
(art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92)
L’anno 2022, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Ge- nerale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria “Stabilimento termale di Arta Terme di Terme FVG” S.r.l. – di seguito Struttura - con sede legale in Codroipo Via X.Xxxxxxxx, 62, e sede operativa sita in Arta Terme (UD), Via Nazionale, 1, C.F./P.I. 01294690324, in persona del legale rappresentante p.t.;
PREMESSO:
1. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei co- sti, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies del medesimo D.Lgs. prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia so- speso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2. che l’art. 65, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assi- stenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che
la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3. che con L.R. 17 dicembre 2018, n. 27 avente ad oggetto “Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” è stata istituita l’Azienda Sanitaria Uni- versitaria Friuli Centrale, ASU FC, di seguito Azienda, legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far data dal 1 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'Azienda per l'as- sistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
4. che con la DGR n. 1763 del 18/10/2019 avente ad oggetto “X.Xxx. 502/1992, art.8 quater – LR 17/2014, art. 49. Determinazione del fabbisogno di assistenza ai fini dell’accreditamento istituzionale”, la Regione ha identificato gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di offerta, di tempi d’attesa e conseguente- mente di flussi di mobilità intra ed extraregionale, al fine di orientare le domande di accreditamento da parte delle strutture private;
5. che la DGR n. 1037 del 02/07/2021 – con cui è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di presta- zioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse econo- miche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regio- nali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 di- cembre 2019, n. 157;
6. che con la citata DGR 1037/2021, la Regione definisce:
− un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento;
− una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzato all’erogazione di specifiche prestazioni a fronte di un fondo aggiuntivo destinato alle singole strutture private accreditate;
− che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve ri- spettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011;
− che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfeziona- mento degli stessi Accordi;
7. che con decreto n. 100 del 28/01/2022, nelle more della stipula degli accordi annuali, l’Azienda ha adottato le prime determinazioni per l’anno 2022 relative alla liquidazione delle fatture di acconto sul corrispettivo da riconoscere mensilmente alle strutture pri- vate accreditate in base a quanto disposto negli Accordi regionali di cui alla sopra citata DGR 1037/2021;
8. che, per dare esecuzione a quanto previsto dall’articolo 8 (Tariffe e meccanismo di flessibilità) degli Accordi regionali, l’Azienda:
- solo successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, può determi- nare gli importi eccedenti il bud-get 2021 nel limite del 5% nonché i sottoutilizzi del budget 2021 inferiori al 5%, basandosi su dati contabili da quantificare oggettivamente
in fase di definizione della chiusura dell’esercizio 2021 dell’Azienda;
- sulla base della determinazione di cui sopra provvede tempestivamente a co- municare alla Struttura gli importi a conguaglio;
9. che la Struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con autorizzazione prot.
053194 del 15.11.2019, rilasciata dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”;
10. che la Struttura è accreditata a pieno titolo con decreto n. 2838/SPS del 20.12.2019 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità (di seguito Direzione Cen- trale Salute) per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, nella se- guente branca specialistica:
- medicina fisica e riabilitativa;
11. che il Decreto del Ministero della Salute del 09/12/2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, definisce le presta- zioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del servizio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, dia- gnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrit- tore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
12. che il DPCM 12/01/2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
13. che la DGR 22/09/2017 n. 1783 nel recepire quanto disposto dal DPCM 12/01/2017, delibera l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
14. che le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR n.
1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati;
15. che la DGR n. 2034 del 16/10/2015 e la DGR n. 1815 del 25/10/2019 definiscono rispettivamente l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di speciali- stica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di spe- cialistica ambulatoriale;
16. che con il decreto ASUFC n. 366 del 05.04.2022 è stato approvato il Piano Attua- tivo aziendale 2022, che riporta al suo interno il Programma aziendale per il governo delle liste di attesa;
17. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta oppor- tuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed ero- gati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo;
18. che la Struttura ha dichiarato:
− di confermare il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività nonché di concessione dell’accreditamento;
− di essere in regola con quanto previsto dalla L 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
− di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva previsti dalla normativa vigente (DM lavoro e politiche sociali 30/01/2015 art. 2, comma 2, lett. a));
− di essere adempiente con l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (DPR 602/1973 art. 48-bis);
19. che con Decreto 260 del 04/03/2022 l’Azienda ha adottato lo schema tipo di Ac- cordo Annuale con le Case di Cura e strutture ambulatoriali private accreditate.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente con- tratto, redatto tenuto conto dello schema tipo di cui al decreto della Direzione Centrale Salute n. 65/ASAO del 31/01/2014, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di pre- stazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assi- stiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione, opportunamente aggiornato.
Articolo 1
Oggetto del contratto
1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizza- zione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accredi- tamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:
- medicina fisica e riabilitativa;
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Con il presente Accordo viene assegnato alla Struttura una quota del budget ordinario corrispondente al 95% dell’importo di cui alla DGR 1037/2021 pari a € 9.500,00. Gli importi a conguaglio, nei limiti del 5% riferiti alle prestazioni rese a valere sul budget 2021, in esecuzione all’Accordo sottoscritto tra le parti per l’annualità 2021, verranno comunicati dall’Azienda una volta concluso l’iter di definizione della chiusura del relativo esercizio dell’Azienda. La comunicazione verrà trasmessa con le modalità
di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”.
2. Si precisa che, in coerenza con quanto definito dalla DGR 1037/2021, even- tuali prestazioni eccedenti il budget 2022 saranno riconosciute fino a un massimo del
5% da detrarsi dal budget dell’anno successivo; ulteriori prestazioni non verranno rico- nosciute. Parimenti, verranno riassegnati per l’anno successivo sottoutilizzi di budget entro e non oltre il 5% del budget stesso.
3. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si
impegna a realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e codici tariffari | Volumi attesi 2022 |
Esercizio assistito in acqua individuale (93.31.1) | 100 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice; per seduta di 45 minuti (93.11.2) | 100 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice; per seduta di 30 minuti (93.11.4) | 100 |
4. La Struttura si impegna all’erogazione di interventi riabilitativi per i seguenti quadri clinici (in ordine di priorità):
− Riabilitazione post artroprotesi di anca e ginocchio
− Riabilitazione post traumi recenti
− Riabilitazione post distorsione di ginocchio e caviglia
− Riabilitazione post distorsione del rachide cervicale senza segni neurologici
− Riabilitazione post intervento per lesioni meniscali
− Riabilitazione per tendinopatie e/o sindromi dolorose miofasciali segmentarie o plurisegmentarie
− Riabilitazione post intervento per tumore mammella, per trattamento dopo i primi 6 mesi
− Riabilitazione per cervicoalgie e lombalgie semplici
− Riabilitazione per esiti stabilizzati di patologie neurologiche.
5. Per i primi cinque quadri clinici, la Struttura si impegna a prendere in carico il paziente entro 10 giorni dalla data di contatto (prenotazione).
6. Al fine di monitorare e valutare quanto sopra disposto, la Struttura si impegna a produrre un report, secondo uno schema fornito dall’Azienda, relativo ai pazienti presi in carico e dal quale si evidenzi la tipologia di quadro clinico, le date di contatto e presa in carico e le prestazioni erogate.
7. La Struttura si impegna prioritariamente all’erogazione di prestazioni di:
93.11.2 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE, SEMPLICE Per seduta di 45 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.11.4 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.39.2 | MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO Per seduta (30 minuti ciascuna) Escluso: linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo |
93.56.4 | BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO |
99.99.1 | LASERTERAPIA ANTALGICA Per seduta |
93.39.5 | ELETTROTERAPIA ANTALGICA Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.31.1 | ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA INDIVIDUALE, 30 minuti |
8. Ai sensi della DGR 22/09/2017 n. 1783 “DPCM 12.01.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (EXTRA LEA)”, alcune prestazioni (laserterapia antalgica, elettro- terapia antalgica, ultrasuonoterapia) sono erogabili esclusivamente per le indicazioni
cliniche specificate nell’allegato 2 della precedente DGR 2747/2002 e solamente a re- sidenti regionali (EXTRA LEA FVG).
9. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire
la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
10. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, ap- provato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati, al netto del ticket.
Articolo 3
Prestazioni erogate a residenti extra regione
1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011.
2. Considerato che la Struttura è stata accreditata nel 2019, non è possibile de- terminare un budget di spesa per attrazione extraregionale, salvo diverse disposizioni da parte della Regione.
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 4
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed orga- nizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle presta- zioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta im-
piegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situa- zioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Dire- zione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del pre- sente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accredita- mento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 5
Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario S.S.N. o altro specia- lista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di
trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, pre- vedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenota- zione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esen- zioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfanu- merico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere ac- cettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esen- zione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell’anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di preno- tazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e alla Dire- zione Centrale Salute, secondo i criteri generali della DGR 1815/2019 - Piano regio- nale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla citata DGR 1815/2019, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni. L’offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore di- sponibilità per posti con priorità B e D.
Articolo 6
Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle per- sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad osservare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
3. La Struttura è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e declinato nel Contratto di designazione, sottoscritto annual- mente dalle parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.
Articolo 7
Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica norma- tiva di settore.
3. L’Azienda in particolare si riserva la possibilità di effettuare controlli anche me- diante accertamenti diretti che potranno vertere in:
a) Controlli in applicazione della DGR n. 182 del 02.02.2018 (Revisione del do-
cumento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appro- priatezza delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. 208/2014 e alla D.G.R. 1321/2014);
b) Controlli amministrativo-contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle re- gole amministrative concernenti la corretta attribuzione delle prestazioni secondo le in- dicazioni del tariffario regionale;
c) Controlli sui volumi di attività erogata.
4. Impregiudicata la facoltà dell’Azienda di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 del Codice Civile, ogni richiesta avanzata dall’Azienda ai sensi dei commi precedenti deve essere riscontrata dalla Struttura entro e non oltre quaranta- cinque giorni dalla sua notifica secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle co- municazioni”.
Articolo 8
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengono escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget asse- gnato.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, per utenti extraregionali e stranieri.
3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ricevi- mento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal rice- vimento.
4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2022 saranno trasmesse entro e non oltre il 15 marzo 2023.
5. L’Azienda provvede a richiedere l’emissione di una nota di credito, che deve essere emessa entro il mese di fatturazione successivo, nel caso in cui, in esito alle operazioni di controllo e previo contraddittorio, venissero riscontrate contestazioni su prestazioni già erogate. In caso di mancata emissione della nota di credito entro il pre- detto termine, l’Azienda si riserva la facoltà di trattenere le somme dovute dalla prima liquidazione utile.
Articolo 9
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pa- gamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Articolo 10
Decorrenza e durata
1. Conformemente a quanto previsto dall’Accordo adottato con DGR n.
1037/2021, nel rispetto della programmazione annuale aziendale, il presente contratto ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, produ- cendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 1 gennaio 2023, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato.
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statali o regionali.
4. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presup- posti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
5. Il presente contratto è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Sa- lute.
Articolo 11
Risoluzione anticipata del contratto
1. Fatta salva la risoluzione del contratto in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività nonché revoca dell’accreditamento, e ferma restando l’imme- diata interruzione delle prestazioni in caso di mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati, il presente contratto si risolve di diritto in caso di grave inadempimento,
notificato dall’Azienda secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunica- zioni”, qualora quest’ultima si renda responsabile:
a) dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documenta- zione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
b) dell’inosservanza di disposizioni normative di settore o di clausole contrattuali per le quali è prevista la risoluzione del contratto;
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1454 del Codice Civile a seguito di diffida ad adempiere:
a) per mancato adempimento o impedimento a svolgere quanto previsto dall’ar- ticolo “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
b) circostanziato inadempimento che impedisca la regolare e corretta prosecu- zione del rapporto contrattuale.
3. Nel caso di risoluzione la Struttura ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La Struttura in ogni caso è tenuta a risarcire l’Azienda e la Regione di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e conseguente risoluzione del presente contratto.
Articolo 12
Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/91 e articolo 1, della legge n. 662/96.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale
di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni interve- nute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la se- gnalazione alla Direzione Centrale Salute per l’adozione delle determinazioni conse- guenti.
Articolo 13
Disposizioni antimafia
1. La Struttura prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è su- bordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. La Struttura si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni modi- ficazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. L’Azienda si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo alla Struttura
4. L’Azienda si avvale della facoltà, prevista all’articolo 92, comma 3 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in as- senza dell’informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefet- tura competente risultino positivi, il presente contratto è risolto immediatamente e au- tomaticamente.
Articolo 14
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasfe- rimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento nonché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la DGR n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 15
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con onere a carico di chi vi ricorre.
3. Sono a carico della Struttura tutti gli altri oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relativi alla stipula del presente accordo, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
4. Fermo restando che l’articolo 8 del DPR 642/1972 nei rapporti con la pubblica am- ministrazione pone a carico dei soggetti privati l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Azienda si avvale della facoltà di assolvere tale imposta in modo virtuale, chiedendo alla Struttura il rimborso del relativo importo.
Articolo 16
Forma delle comunicazioni
1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni aventi un effetto giuri- dico tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC ai rispettivi recapiti.
Articolo 17
Foro competente
1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal pre- sente contratto è competente il foro di Udine.
Articolo 18
Norma di rinvio
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Il legale rappresentante p.t.
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
O = non presente C = IT