ATI - D.B.B. DI BELLA BROKER S.R.L./MAG JLT S.P.A.
CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI TCM
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2020 |
I° rata dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2018 |
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni | 30 aprile |
ATI - D.B.B. DI XXXXX BROKER S.R.L./MAG JLT S.P.A.
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art.1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni |
Art.3 | Decorrenza e durata dell’assicurazione |
Art.4 | Ingresso e permanenza nell’assicurazione |
Art.5 | Rinuncia all’assicurazione |
Art.6 | Premi di assicurazione - Tariffa |
Art.7 | Documenti prodotti dalla Compagnia |
Art.8 | Sinistro che colpisca più teste |
Art.9 | Beneficiari |
Art. 10 | Pagamenti della Compagnia |
Art. 11 | Recesso in caso di sinistro |
Art. 12 | Modifiche all’assicurazione |
Art. 13 | Oneri fiscali |
Art. 14 | Forma delle comunicazioni |
Art. 15 | Foro competente |
Art. 16 | Clausola broker |
Art. 17 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 18 | Trattamento dei dati |
Art. 19 | Imposte |
Art. 20 | Condizioni che regolano il rischio di invalidità totale e permanente |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Beneficiario : | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso |
Ente : | L’Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | L’ATI DBB e MAGJLT quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all’Assicurato e/o agli aventi diritto. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO Art.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La temporanea di gruppo di cui al presente contratto è un’assicurazione collettiva che garantisce contro il rischio di morte o di invalidità totale e permanente i soggetti inseriti in copertura, semprechè l’evento avvenga prima della scadenza dell’assicurazione.
La presente polizza copre 24 ore al giorno gli Assicurati, per gli eventi ed i capitali sotto specificati.
Persone assicurate | Eventi assicurati | Capitali assicurati per singola persona |
Dirigenti | Morte o invalidità totale e permanente da qualunque causa, salvo quanto riportato agli art. 2 e 20 | 1° dirigente euro 220.000 2° dirigente euro 150.000 |
Art.2 ESCLUSIONI
Il rischio di morte è coperto con decorrenza immediata, qualunque possa esserne la causa, compreso il suicidio, senza limiti territoriali.
E' esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da:
1. dolo del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
3. uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
4. partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente;
5. incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
Art.3 DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - RINNOVO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Art.4 INGRESSO E PERMANENZA NELL’ASSICURAZIONE
Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo, aventi un'età non inferiore a 18 e non superiore a 75 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato i 75 anni di età.
Ai fini dell’entrata in vigore dell’assicurazione, prima della decorrenza del contratto di cui all’art. 3:
a) il Contraente fornisce alla Compagnia l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale.
b) la Compagnia fornisce al Contraente la modulistica che ciascun assicurando dovrà compilare e sottoscrivere, ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa.
c) la Compagnia si riserva comunque di richiedere, anche limitatamente a singole posizioni, particolari documentazioni o accertamenti sanitari.
Il rischio potrà essere accettato a condizioni normali o dietro il versamento di un sovrapremio sanitario.
Analogamente si procede nel caso di immissione di nuovi Assicurati nel corso dell’anno assicurativo. La copertura è efficace e valida ad ogni effetto dalle ore 24 del giorno indicato dal Contraente. Nella quantificazione del premio per il nuovo assicurato verrà applicata la tariffa della Compagnia di cui all’art. 6.
Eventuali errori ed omissioni riportati nella suddetta documentazione, senza dolo dell’Assicurato, sono privi di effetti dopo sei mesi dalla decorrenza della polizza stessa e, nel caso di nuovi Assicurati, dopo sei mesi dall’ingresso nell’assicurazione.
Art.5 RINUNCIA ALL’ASSICURAZIONE
L’Assicurato può rinunciare in ogni tempo all’assicurazione con apposita dichiarazione scritta. In tal caso il premio a lui relativo non verrà computato.
Nel caso di rinuncia in corso d’anno ne verrà computato solo il rateo effettivamente goduto fino alla data in cui perviene alla Compagnia la formale rinuncia, che procederà nel termine di 60 (sessanta giorni) al rimborso del rateo pagato e non goduto.
Le dimissioni dell’Assicurato, quando abbiano concluso il loro iter, sono parificate alla rinuncia.
Art.6 PREMI DI ASSICURAZIONE - TARIFFA
Il Contraente si impegna per ciascun assicurato e all’inizio di ciascun periodo assicurativo annuo a corrispondere il premio di assicurazione, in rate annuali.
Per il primo anno di validità dell’assicurazione il premio è calcolato con riferimento agli assicurandi che avranno compilato e sottoscritto la documentazione di cui all’art. 4 lett. b), salvo eventuali adesioni individuali alla copertura assicurativa espresse successivamente.
Per gli anni successivi, il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurato è determinato dal tasso di premio riportato in tariffa, con riferimento all'età raggiunta dall'Assicurato ed al capitale assicurato.
L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione alla durata della copertura.
Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti da rischio, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Compagnia.
Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo anticipato entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza di ciascuna annualità assicurativa, purché pervenga in tempo utile l’Appendice-distinta di cui al successivo art. 7. Durante tale periodo resta ferma l’efficacia della copertura assicurativa.
Art.7 DOCUMENTI PRODOTTI DALLA COMPAGNIA
Ai fini del pagamento del premio, la Compagnia rilascerà al Contraente, in occasione di ciascun versamento, una Appendice - distinta, nella quale saranno elencati gli assicurati e l’età di ciascuno di essi, i relativi capitali, i premi ed eventuali sovrapremi. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell’Appendice-distinta dovranno essere comunicati dal Contraente alla Compagnia entro venti giorni dalla data di ricevimento e riscontrati dalla stessa nei successivi dieci giorni. In tale periodo resta sospeso il termine di pagamento. In mancanza di rilievi, l’Appendice-distinta s’intenderà controllata e ritenuta esatta.
La quietanza sarà comprensiva degli eventuali diritti di polizza e delle imposte in vigore alla data dell'emissione.
Nel caso di immissione di nuovi Assicurati nel corso dell’anno assicurativo, la Compagnia provvederà all’emissione di un’appendice nominativa, contenente la data di decorrenza della copertura e il rateo di premio da saldare. Si applica quanto previsto dal presente articolo e dall’art. 6 circa i termini di pagamento.
Art.8 SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a sei volte il capitale assicurato per ogni testa.
Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro.
Art.9 BENEFICIARI
L'assicurato può designare, direttamente alla Compagnia e/o il Broker o tramite il Contraente, uno o più Beneficiari, ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile.
La designazione del Beneficiario può essere fatta dall'Assicurato al momento della stipulazione del contratto con dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento. La designazione è revocabile o modificabile con le stesse forme, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1921 del Codice Civile.
In caso di morte dell'assicurato, in mancanza di designazione o di testamento, i beneficiari sono gli eredi legittimi.
Art.10 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
In caso di morte dell’assicurato, per procedere al pagamento dell’indennizzo, debbono essere consegnati alla Compagnia, direttamente o tramite il Broker cui è assegnato il contratto, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e l’identità degli aventi diritto.
Gli aventi diritto dovranno presentare la richiesta di liquidazione dell’indennizzo, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, e consegnare la seguente documentazione:
1. certificato di morte;
2. relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo rilasciato dalla Compagnia, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Compagnia (cartelle cliniche, esami medici, ecc.);
3. eventuale atto notorio dal quale risulti se l'assicurato abbia lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi;
4. eventuale copia del testamento pubblicato;
5. per eventuali figli minorenni, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizza la riscossione delle quote dei minori ed esonera la Compagnia da ogni responsabilità in ordine all'eventuale reimpiego (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare dei luogo di residenza dei minore).
6. fotocopia di un documento di identità degli aventi diritto in corso di validità
Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta dalla Compagnia. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.
Art.11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 45 (quarantacinque) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art.12 MODIFICHE ALL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.13 ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le Parti (Contraente e Compagnia devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall’una all’altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall’una all’altra Parte e viceversa.
Art.15 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, ovvero ove ha sede l’Assicurato.
Art.16 CLAUSOLA BROKER
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società D.B.B. Di Xxxxx Xxxxxx, Viale Xxxxxx Xxxxxx 6 – 00192 ROMA, tel. x00 000000000, telefax x00 000000000 - iscritta al RUI al n.B000050588 (in seguito denominato anche Broker) capogruppo dell’ATI con la società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, nella misura del 2,9%.
o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alle Compagnie.
Art.17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010
n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
Art.18 Trattamento dei dati
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
Art.19 Imposte
Le imposte saranno applicate nelle misure previste dalle disposizioni di Xxxxx vigenti al momento delle liquidazioni delle prestazioni e sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art.20 Condizioni che regolano il rischio di invalidità totale e permanente
Per invalidità totale e permanente s'intende la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata e semprechè il grado d'invalidità risulti pari o superiore al 66%. In ogni caso l'invalidità deve essere causata da una malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile e indipendente dalla volontà dell'Assicurato.
· Per il calcolo del grado di invalidità dovuta ad infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al DPR 30/6/65 n. 1124.
L'assicurazione di invalidità totale e permanente non è valida se è causata da:
- Esiti di infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla data di stipulazione del contratto, sottaciuti alla Compagnia con dolo o colpa grave;
- Malattie mentali;
- Malattie preesistenti alla stipulazione del contratto;
- Malattie correlate al consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e all'abuso di alcool;
- Infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per il qualil'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall'uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall'Assicurato come pilota d'aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- Infortuni derivanti dall'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
- Infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare e relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di: raduni automobilistici e gare di regolarità pura, altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi sopraelencati, regate veliche o raduni cicloturistici;
- Infortuni dovuti a stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose e dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da copertura di infortuni conseguenti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- Infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche
- Infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Non possono essere inoltre assicurabili, indipendentemente dallo stato di
salute rilevato dal questionario o dagli accertamenti sanitari, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, farmaci), infezioni da HIV, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
La Compagnia provvederà a compiere gli accertamenti necessari per verificare lo stato di invalidità, dopodichè renderà nota all'Assicurato la propria decisione entro
180 giorni dall'invio della lettera, raccomandata, salvo il maggior termine eventualmente necessario per stabilire la gravità dell'invalidità permanente stessa. La Compagnia, una volta accertato lo stato dell'invalidità dell'Assicurato, prowederà a corrispondere il capitale assicurato entro il termine massimo di 30 giorni.
In caso di controversie sulla misura dell'indennizzabilità o sul grado di invalidità permanente di cui al punto a), le parti possono conferire mandato di decidere in merito ad un collegio di tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo tra le ' partio, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Irisultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi i doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
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