AREA AVVOCATURA
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Ufficio Assicurazioni
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Oggetto: CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Art. 1 – Oggetto e valore dell'appalto.
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Rovigo (qui di seguito denominato Ente), ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 con particolare riferimento al- l’attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.
L’espletamento dell’incarico sarà a titolo non oneroso per l’Ente e con i rischi ed oneri di attuazione a to- tale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Ente se non preventivamente autoriz- zato.
L’opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.
Ai soli fini dell'individuazione della disciplina da applicarsi in materia di appalti di servizi, il valore presunto del presente appalto è stato stimato in € 90.000,00 calcolando l'ammontare indicativo e complessivo del- le commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti di- versi dall'amministrazione, in relazione ai premi corrisposti dall'Ente.
Il servizio di cui al presente capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 non è soggetto a rischi derivanti da “interferenze” trattandosi di servizio di natura intellettuale per cui esso non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).
Art. 2 – Criteri per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006.
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. suddetto, valutata in base agli elementi indicati nella tabella allegata al presente capitolato e denominata “Criteri di valutazione delle offerte”. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio di merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteg- gio.
In ogni caso la media ponderata delle provvigioni annue offerte dal concorrente riferite ai rami di rischio oggetto delle coperture assicurative non potrà essere superiore al 16%, pena l'esclusione dalla gara.
Si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare i servizi, laddove ai sensi dell'art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, indeterminate, parziali, condizionate, in- complete.
Nessun compenso spetterà ai proponenti per i progetti presentati.
La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione appositamente nominata.
Art. 3– Prestazioni oggetto dell’incarico.
Il broker si impegna a fornire all’Ente supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le se- guenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
1) servizi di consulenza per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall’Amministrazione, compresa l’analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica at- tività dell’Ente finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative del medesimo;
2) analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed alle migliori condizioni praticate sul mercato assicurativo attuale;
3) assistenza nella redazione dei bandi di gara, capitolati speciali e/o altra documentazione xxxxxx- xxx, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte alla individuazione delle Compagnie contraenti;
4) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’Ente in conseguenza di evoluzioni legi- slative e/o regolamentari;
5) gestione tecnica ed amministrativa delle polizze per l’intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferi- mento dell’incarico), controllo sull’emissione delle polizze e appendici, la segnalazione delle scaden- ze di pagamento dei premi,
6) relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente con proposizione di eventuali ini- ziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
7) assistenza ai sinistri attivi dell’Ente al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di controversie, l’individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza dell’Ente.
8) assistenza e consulenza nei sinistri passivi previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice;
9) attività di formazione ed informazione (anche con la resa di pareri in forma scritta) del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con riferimento in particolare:
a) all’introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
b) all’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle pre- scrizioni del disciplinare d’incarico;
c) alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. 626/1994, in mate- ria di sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) alle problematiche relative alla riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
e) all’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’Ente con- venzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d’opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.
10) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
11) svolgimento dei servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara.
Il broker si impegna, altresì:
a) ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come individuato nel presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l’impegno a collaborare con il broker attualmente in- caricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il dispo- sto del codice deontologico e secondo di principi generali in materia. In particolare, il broker si impe- gnerà a gestire i sinistri pregressi e non ancora chiusi alla data di inizio dell’incarico affidato con il presente capitolato.
b) a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui al- l’art. 1176 C.C..
Art. 4 – Svolgimento dell’incarico.
L’Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di Assicurazione.
E’ esplicitamente convenuto che restano in capo all’Ente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titola- xxxx nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze,la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbli- ghi precedentemente assunti o integrativi.
L’Ente è in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rap- porti con qualsiasi Compagnia di assicurazione.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente, ne è in grado di impegnare in alcun modo l’Ente se non previa esplicita autorizzazione.
Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all’Ente efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché rilasciare all’Ente le polizze e le appendici e le ricevu- te emesse dalle Compagnie Assicurative, debitamente quietanzate.
Non sono imputabili all’Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie di assicu- razione. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento, entro il termine indicato nella rispettiva po- lizza, del premio alla Compagnia di Assicurazione sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 5 – Durata del contratto.
Il servizio avrà durata dal 01.11.2010 fino al 31.10.2015.
L'Ente si riserva di consegnare il servizio anche nelle more della stipula del contratto previa adozione del- la determinazione di aggiudicazione definitiva.
Alla scadenza naturale dell’incarico, il broker, su richiesta dell’Ente, si impegna ad assicurare la prosecu- zione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all’Ente.
L’incarico cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l’iscrizione al registro di cui all’art. 106, comma 2 lett.b), del D.Lgs. 209/2005.
Art. 6 Situazione assicurativa della Provincia di Rovigo.
Le polizze assicurative dell’Ente, attualmente in corso, sono le seguenti:
POLIZZE ASSICURATIVE | SCADENZA | PREMIO ANNUO (salvo regolazioni) | ANTICIPATO |
Polizza RCT/O | 31.12.2014 | € | 95.355,00 |
Polizza Incendio | 31.12.2014 | € | 22.425,98 |
Polizza RC Dirigenti e Amministr. | 31.12.2014 | € | 17.000,00 |
Polizza Elettronica | 31.12.2014 | € | 3.960,83 |
Polizza Furto | 31.12.2014 | € | 1.850,00 |
Polizza Corpi Natanti | 31.12.2014 | € | 1.407,15 |
Polizza kasko dip+amministr. | 30.06.2010 | € | 15.411,00 |
Polizza Infortuni | 31.12.2014 | € | 5.681,90 |
Polizza RCA-ARD | 31.03.2014 | € | 66.776,56 |
Polizza Trasporti | 31.12.2014 | € | 385,00 |
Polizza Tutela Legale | 31.12.2014 | € | 11.000,00 |
Art. 7 – Corrispettivo dell’incarico.
L’incarico di cui al presente capitolato non comporta per l’Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del broker sarà remunerata, come da consolidata con- suetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confer- mati i contratti assicurativi dell’Ente sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara per la quale è stato attribuito il punteggio.
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le Compagnie interessate all’appalto delle coper- ture assicurative, si stabilisce che l’entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall’Ente con l’assistenza del broker e, in ogni caso, detti compensi non potranno superare i limi- ti indicati nell’offerta presentata in sede di gara.
Non comporterà alcun corrispettivo l’analisi di nuovi rischi o l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.
Nessun compenso potrà, altresì, essere richiesto nel caso l’Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione con la Compagnia individuata dal broker o, nel caso di gara espletata dall'Ente medesimo, qualora non si addivenga all'aggiudicazione o alla stipula del contratto.
Il broker , nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con l’Ente secondo le previsioni contenu- te nel presente capitolato, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Le percentuali indicate in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per l’intera durata del contratto.
Art. 8 – Coperture assicurative.
Il broker, alla data di presentazione dell’offerta, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza relativa all’assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, prevista dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs 209/2005, con un massimale non inferiore a quelli stabiliti dall’ISVAP, e mantenuta in essere per tutto il periodo di validità del contratto. Il broker si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.
Art. 9 – Risoluzione.
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R., comunicherà all'affidatario i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un ter- mine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.
Qualora l'affidatario non giustifichi il proprio operato e, persistendo nell'inosservanza delle disposizioni impartite, non provveda all'intimato adempimento, il contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 CC., previa assunzione di motivato provvedimento di risoluzione.
Il contratto deve intendersi inoltre risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C. a tutto rischio e danno del broker in caso di cessione dell’azienda, cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo,di fallimento,atti di sequestro e pignoramento a carico del broker, cessione del contratto,su- bappalto,frode, venir meno dell’iscrizione del broker al registro di cui al D.Lgs. 209/05.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Ente di incamerare la cauzione.
L’Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a inadempienze, negligenze, errori ed omissioni del broker, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.
Art. 10 – Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti.
Il broker si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e all’Ente in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze delle prestazioni oggetto del presente capitola- to.
Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni le- gislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Broker si obbliga, inoltre, ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e re- tributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località dove si svolge il servizio nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed in genere, da ogni altro con- tratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
Esso si obbliga inoltre al rispetto delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di la- voro e di quelle in materia di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
Il Broker dovrà in ogni caso garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Art. 11 – Obblighi a carico dell’Ente.
L’Ente si impegna a:
a) citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consu- lenza del broker;
b) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
c) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il broker;
d) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e di documenti neces- sari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il servizio;
e) effettuare il pagamento dei premi al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
Art. 12 – Referente del broker
Il broker si impegna a designare, nell’istanza di partecipazione alla gara, un proprio incaricato in posses- so dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali pro- blematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il broker dovrà comunicare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e nei termini indicati dall'Ente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (n. telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
Art. 13 – Cessione del contratto
L’aggiudicatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essen- do espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
Verificandosi l'ipotesi indicata al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Il subappalto è ammesso ed autorizzato nei limiti dell'art. 118 del d.lgs.163/2006.
Art. 14 – Cauzione definitiva
L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire deposito cauzionale nella misura del 10% del valore presunto del contratto determinato calcolando l'ammontare indicativo delle commissio- ni per l'intera durata in rapporto all'imponibile dei premi corrisposti dall'ente ed in base alle percentuali of- ferte in sede di gara. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità ed i contenuti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento e cessa di avere effetto alla data di verifica della regolare ese- cuzione del servizio.
Art. 15 – Controversie
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie insorgenti in rapporto al contratto, il foro com- petente in via esclusiva è quello di Rovigo.
Art. 16 – Spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto di affidamento (imposta di bollo e di registro diritti di segreteria e di rogito) saranno a carico del broker. Ai fini della stipula il valore del contratto è da considerarsi quello individuato presuntivamente all'art. 14 del presente capitolato.
Art. 17 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente disciplinare d’incari- co.
Art. 18 – Norme finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.
La Provincia di Rovigo si riserva comunque la facoltà di sospendere, revocare, modificare, rinviare o an- nullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la procedura di gara e conseguentemente di non aggiudicare il servizio senza che i concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché quel- la di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Offerta tecnica: max punti 80
Criteri di attribuzione del punteggio | Punteggio voce | Punteggio sottovoce | |
A) Progetto di gestione del servizio, in relazio- ne alle prestazioni og- getto dell’incarico al fine di garantire l’eco- nomicità e l’efficacia del programma assicu- rativo. Il progetto sarà valuta- to in base alle seguenti sotto voci: | 40 | ||
A.1) strutture tecniche | Oggetto di valutazione saranno: a) l’assetto organizzativo della società di brokeraggio con specifico riferimento alle strutture tecnico-giuridiche messe a disposizione per l’assistenza e risolu- zione delle problematiche assicurative dell’ente, b) team di servizio: numero dei compo- nenti dello staff dedicato all’Ente, loro qualifica, formazione e professionalità. | 7 | |
A.2) modalità organiz- zative concretamente seguite per lo svolgi- mento dell’attività og- getto dell'incarico. | Oggetto di valutazione saranno a) la metodologia di analisi dei rischi in rapporto all'entità degli stessi ed alla conseguente esposizione dell’Ente; b) la metodologia di gestione dei sini- stri con specifico riguardo alla fase del- la denuncia ed a quella della liquida- zione. | 5 | |
A.3) modalità operative di gestione del servizio. | Saranno oggetto di valutazione: a) la reportistica; b) il supporto e l'assistenza agli uffici anche nelle fasi di gara e con eventua- le redazione di riepilogativi e/o vade- mecum; c) il monitoraggio del mercato assicu- rativo finalizzato all’individuazione del grado di affidabilità ed efficienza delle | 10 |
Voci di valutazione | Criteri di attribuzione del punteggio | Punteggio voce | Punteggio sottovoce |
compagnie di assicurazione; | |||
A.4) tempistiche di svolgimento delle pre- stazioni. | Saranno oggetto di valutazione: a) la pianificazione temporale (crono- programma) dei principali servizi og- getto dell'incarico; b) i tempi di risposta ed intervento an- che in caso di urgenze. | 8 | |
A.5) strumenti formativi per il personale dell’En- te. | Sarà oggetto di valutazione il piano di formazione e aggiornamento del per- sonale dell’Ente con specifico riguardo agli strumenti utilizzati, agli argomenti trattati, al numero delle ore annue pro- poste. | 4 | |
A.6)benefici prospettati per l’Ente. | Saranno oggetto di valutazione: a) il programma di verifica dei contratti assicurativi al fine di conseguire condi- zioni normative ed economiche miglio- rative per l’Ente; b) il pagamento dei premi assicurativi con riguardo specifico al richiamo alle relative scadenze, all’ottenimento di tempi di mora vantaggiosi, alle regola- zioni premio. | 6 | |
B) Eventuali servizi ag- giuntivi rispetto a quan- to previsto nel presente capitolato, aventi stret- ta correlazione ed utili- tà con il servizio o con le attività dell’Ente, da svolgere a titolo gratui- to. | Saranno oggetto di valutazione: a) l'utilità in concreto conseguibile dal- l'Ente sotto il profilo tecnico – operativo ed economico; b) la diversificazione dei servizi propo- sti in rapporto alle diverse tematiche e/o problematiche di interesse per l'En- te e connesse al servizio in questione; c) le modalità operative dirette a con- sentire l'agevole utilizzo dei servizi ag- giuntivi proposti. | 40 |
Per le sopra elencate voci e sottovoci di valutazione a ciascun concorrente è assegnato un voto da 0 a 10 con intervalli di 0,25 (per es. 4 → 4,25 → 4,50 → 5). Al fine del calcolo del peso pon- derale ai voti sarà applicata la seguente formula:
Vx = PV × (Px : Pmax)
dove:
Vx è il punteggio del concorrente x
PV è il punteggio previsto per la relativa voce o sottovoce Px è il voto assegnato al concorrente x
Pmax è il voto più alto fra tutti quelli assegnati.
*** *** ***
Offerta economica: max punti 20
Criteri di attribuzione del punteggio | |
C) Ammontare delle provvigioni riconosciu- te al broker per l’intermediazione nei rap- porti poste a carico delle compagnie assicu- rative sui premi imponibili | 20 |
Premesso che l’incidenza % sul totale premi per annualità Assicurativa di riferimento è il seguente:
RAMO* | |
Responsabilità Civile Auto / Ard | 30.00 |
Altre polizze non RCA | 70.00 |
Totale | 100,00 |
il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
20*
dove:
PEb = indica il Punteggio economico assegnato al concorrente relativo alle attività connesse ai servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa con troncamento alla terza cifra decimale sen- za arrotondamenti.
PEbbase è la media ponderata della commissione provvigionale annua posta a base d’asta pari al 16% (sedicipercento)
PEboff = è la media ponderata delle commissioni provvigionali annue offerte dal broker concor- rente.
Per l’attribuzione del punteggio verrà considerata la commissione provvigionale media ponderata calcolata secondo la seguente formula:
PEboff = (x1*30,000)+(x2*70,000)
100
dove:
PEboff = commissione provvigionale media ponderata attribuita all’offerta del broker tron- cata alla terza cifra decimale senza arrotondamento