AUTOSERVICE BOX ASSIMOCO
AUTOSERVICE BOX ASSIMOCO Ed. 10/2018
Polizza di Responsabilità Civile
da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
Autovetture dotate
di dispositivo Slim Box.
Linea Protezione
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa sulla privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
AUTOSERVICE BOX ASSIMOCO
Protetto sempre: dentro e fuori dalla tua auto
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
AUTOVETTURE
dotate di dispositivo Slim Box
NORME DI ASSICURAZIONE Ed. 10/2018
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni Contrattuali
- Informativa sulla privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INDICE
Nota Informativa | Pag. | 1/8 |
Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie) | Pag. | 1/25 |
Sezione Responsabilità Civile da circolazione • Condizioni Generali (sempre operanti) • Condizioni Aggiuntive (valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati) Sezioni Garanzie accessorie alla R.C. | Pag. | 2/25 |
• Garanzia Incendio • Garanzia Furto e Rapina | Pag. Pag. | 9/25 9/25 |
• Guasti Accidentali o Garanzia Kasko o Garanzia Collisione – Valore Intero o Garanzia Collisione – Primo Rischio Assoluto • Garanzie Aggiuntive o Garanzia A – Cristalli o Garanzia B - Eventi Naturali o Garanzia D – Eventi Sociopolitici • Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Guasti Accidentali e Garanzie Aggiuntive • Tutela Legale • Infortuni del Conducente • Assistenza • Pedalo Sicuro | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 10/25 10/25 10/25 10/25 11/25 11/25 11/25 13/25 16/25 19/25 23/25 |
Informativa sulla privacy | Pag. | 1/10 |
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Prodotto RC da circolazione e altri rischi per AUTOVETTURE dotate di dispositivo Slim Box
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva
approvazione dell’ISVAP ora IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.
Il cliente può richiedere presso i punti vendita Assimoco o può elaborare autonomamente collegandosi al sito internet della compagnia www.assimoco.it un preventivo personalizzato per la propria autovettura formulato sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in forma bonus/malus in corso.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali:
a) Assimoco S.P.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG ed è
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A..;
b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale “Milano Oltre” - Palazzo Giotto, 20090 - SEGRATE (MI) Italia;
c) tel. 02/269621 - fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.it; indirizzo di posta elettronica certificata: assimoco@legalmail.it;
d) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 11 giugno 1979
- Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all’Albo Imprese ISVAP ora IVASS al n.1.00051. Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all’Albo Gruppi IVASS con n. 051.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Patrimonio netto | Capitale Sociale sottoscritto | Capitale versato | Riserve Patrimoniali |
€ 162.348.852,92 | € 107.000.000,00 | € 107.000.000,00 | € 28.072.293,71 |
Indice di Solvibilità: 264% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il prodotto AutoService Box prevede l’accettazione da parte dell’Intestatario del veicolo dell’installazione del dispositivo fornito dal Gestore. Ai fini dell’operatività delle garanzie in polizza è necessario che il cliente provveda alla corretta installazione sulla propria autovettura del dispositivo telematico previsto secondo le indicazioni riportate nel contratto di servizio con il Gestore e all’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte: La garanzia di Responsabilità Civile da Circolazione è prestata nella forma Bonus Malus che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo. Le garanzie relative all’autovettura (Incendio, Furto e Guasti accidentali) sono prestate a valore intero sulla base del veicolo assicurato. La garanzia Collisione P.R.A. e le garanzie Infortuni del conducente e Tutela legale sono prestate a Primo Rischio Assoluto entro il limite del massimale pattuito.
Le tipologie di rischio sono le seguenti:
GARANZIE ASSICURABILI | Rinvio alle Condizioni che regolano le garanzie | Rinvio alle Condizioni che regolano le limitazioni |
R.C. da Circolazione | Dall’art. 11 all’art. 29 | Artt. 13 e 15 |
Incendio | Art.30 | Art. 40 |
Furto e Rapina | Art. 30bis | Art. 40 |
Guasti Accidentali | Dall’art. 31 all’art. 34 | Artt. 33 e 40 |
Garanzie Aggiuntive | Dall’art. 35 all’art. 38 | Art. 40 |
Tutela Legale | Dall’art. 52 all’art. 63 | Art. 58 |
Infortuni del Conducente | Dall’art. 64 all’art. 73 | Art. 66 |
Assistenza | Dall’art. 74 all’art. 107 | Art. 107 |
Pedalo Sicuro | Dall’art. 108 all’art. 120 | Art. 109 |
AVVERTENZE:
- il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo.
- il contratto prevede la presenza di condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- per la garanzia di Responsabilità Civile da Circolazione sono previsti casi di esclusione della copertura assicurativa che non possono essere fatti valere nei confronti del terzo danneggiato. In questi casi Assimoco agirà in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, del Contraente o del Proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della suddetta inopponibilità. Per gli aspetti di dettaglio e per le eventuali rinunce alla rivalsa si rimanda agli Articoli 13 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- le garanzie previste dal contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del massimale prescelto dall’Assicurato o del valore del veicolo; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e/o scoperti a carico dell’assicurato come indicato nella tabella riepilogativa riportata al termine del presente documento.
Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato:
FRANCHIGIA: La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato o del Beneficiario. Esempio su garanzia Cristalli:
Valore assicurato | Danno riconosciuto | Franchigia | Indennizzo liquidabile |
€ 700,00 | € 500,00 | € 150,00 | € 350,00 |
SCOPERTO: Percentuale di danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. È quindi un importo che si può conoscere
solo dopo la quantificazione dell’evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.
Esempio su Garanzia Eventi Naturali (danni al veicolo):
Valore assicurato | Danno riconosciuto | Scoperto | Indennizzo liquidabile (senza presenza di minimo) | Indennizzo liquidabile (con presenza di minimo – es.€ 260,00 ) |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 10% | € 1.800,00 | € 1.740,00 |
MASSIMALE: Il massimale è la somma massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia. Esempio su garanzia Responsabilità civile da Circolazione:
Valore assicurato | Danno riconosciuto | Indennizzo liquidabile per sinistro |
€ 7.290.000,00 | € 7.500.000,00 | € 7.290.000,00 |
IL CONTRATTO HA DURATA ANNUALE ED E’ STIPULATO SENZA TACITO RINNOVO. PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RIMANDA ALL’ART. 5 DELLE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
3.1 Estensioni della copertura: Con riferimento alla garanzia R.C. da Circolazione, sono previste alcune estensioni come indicato all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia: La garanzia R.C. da Circolazione non opera nei confronti di alcuni soggetti. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda
all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità:
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi: Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la rateazione semestrale con incremento del premio annuo del 3%. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SDD e Vaglia Postale). Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Assimoco all’Intermediario.
AVVERTENZA: il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di cessazione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Artt. 16, 18, 19 e 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Polizza collegata a finanziamento: Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2017.
Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto: 23,9% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari: 51,8%.
Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell’esercizio 2017, risulta:
Premio medio raccolto | Costi medi a carico del Contraente | Parte percepita dagli intermediari |
€ 350,60 | € 87,40 | € 45,30 |
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa a favore del nuovo beneficiario designato – per trasferimento del finanziamento – o dell’Assicurato stesso – per estinzione del finanziamento.
7. Informativa in corso di contratto: Non oltre 30 giorni prima della scadenza della polizza Assimoco invierà al contraente l’avviso di scadenza del contratto unitamente alle indicazioni circa le modalità attraverso cui procedere all’eventuale rinnovo. Sulla stessa sono anche indicate le modalità per procedere al riscatto di eventuali sinistri, liquidati totalmente nel corso del periodo di osservazione, che abbiano determinato l’evoluzione in malus della classe di merito. I sinistri considerati ai fini di tale evoluzione sono quelli per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità principale o quelli i quali sia stata riconosciuta la responsabilità paritaria che abbiano concorso, assieme ad altri precedenti, al superamento del 50%. Al fine del conteggio del cumulo fra sinistri paritari viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
Sulla medesima informativa viene indicata altresì la possibilità di reperire informazioni relative al premio di rinnovo presso un intermediario o tramite il sito internet della Compagnia www.assimoco.it. Assimoco si obbliga a comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito: Assimoco invia per via telematica le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell’annualità assicurativa e l’evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, come indicati al precedente punto 7, alla banca dati stabilita da IVASS con regolamento. 9/2015. Tali informazioni sono le uniche a cui le compagnie potranno attingere per la stipulazione di un nuovo contratto.
Assimoco altresì consegna al Contraente ed agli altri aventi diritto per via telematica le medesime informazioni, attraverso la messa a disposizione in Area Riservata
Il Contraente e gli altri aventi diritto hanno la possibilità di richiedere presso gli intermediari la stampa dell’attestazione sullo lo stato del rischio,.
Il Contraente e gli Altri aventi diritto hanno altresì la possibilità di richiedere presso gli intermediari, ai soli fini informativi, l’invio dell’attestazione
sullo stato del rischio via e-mail.
Tali documenti hanno una finalità esclusivamente informativa e non possono essere utilizzati per la stipulazione di un nuovo contratto.
Le informazioni relative all’Attestazione sullo stato del rischio hanno validità cinque anni, a condizione che risultino essere le ultime conseguite.
La classe di Conversione Universale maturata attraverso l’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita può essere utilizzata dal medesimo proprietario dell’autovettura a cui la stessa si riferisce, o da un componente del suo nucleo familiare con lui convivente, per assicurare un’ulteriore nuova autovettura. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 28 – punto 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La classe di Conversione Universale, che rappresenta uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. da circolazione di
ciascuna compagnia, si evolve secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del Regolamento 4 dell’ISVAP ora IVASS.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto: Con il termine “prescrizione” si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell’Assicurato.
La tassazione prevista è:
Garanzia | Aliquote | Note |
Responsabilità Civile da Circolazione | 12,50% | Variabile fino a 3,5 punti in aumento o diminuzione in funzione della scelta delle singole provincie (oltre al 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale) |
Incendio/Furto | 13,50% | |
Guasti Accidentali | 13,50% | |
Garanzie Aggiuntive | 13,50% | |
Tutela Legale | 12,50% | |
Infortuni del Conducente | 2,50% | |
Assistenza | 10,00% | |
Pedalo Sicuro - RC Generale | 21,35% |
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Procedure per il risarcimento del danno: In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente può avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto attraverso la quale il risarcimento del danno verrà gestito direttamente da Assimoco anziché dalla Compagnia di Controparte. Per gli aspetti di dettaglio riguardanti i casi in cui la procedura di Indennizzo diretto sia o meno applicabile, si rimanda al disposto degli Artt. 141, 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dell’Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Attraverso la sottoscrizione del prodotto AutoService Box l’Intestatario del veicolo accetta di aderire al Risarcimento in Forma Specifica di cui agli artt.22.1 e 50.1. A fronte di tale accettazione è riconosciuta una riduzione tariffaria rispetto alla tariffa standard Assimoco in misura pari al 5% sulla garanzia RCA.
AVVERTENZE:
- la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d.
Modulo Blu) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
- nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione, la denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- in caso di sinistro relativo alle garanzie Furto, Incendio, Guasti Accidentali, Garanzie Aggiuntive e Infortuni del Conducente, la denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 43 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- per la garanzia “Assimoco Assistance” la gestione dei sinistri è affidata a: Europ Assistance S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano. Per la garanzia Tutela Legale la gestione dei sinistri è affidata a: D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle relative sezioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’elenco ed i recapiti dei Centri di Liquidazione dei sinistri sono reperibili nell’apposita sezione del sito www.assimoco.it.
Nel caso di procedura di indennizzo diretto, successivamente al ricevimento della documentazione completa, Assimoco procederà alla comunicazione dell’offerta di risarcimento o dei motivi che impediscono di formulare tale offerta, entro:
GIORNI | 90 | 60 | 30 |
IN CASO DI: | Lesioni | Danni riguardanti solo i veicoli o le cose | Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro |
12. Incidenti stradali con controparti estere: Per sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati all’estero si applicano gli artt. Da 151 a 155 del Codice delle Assicurazioni. In questo caso il sinistro sarà gestito dalla Compagnia del Danneggiante. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, la richiesta per l’indennizzo dovrà essere indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada Istituito presso la CONSAP – Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
13. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro: E’ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio, oppure di fruire delle riduzioni di premio, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste per la forma tariffaria Bonus Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati relativi ai sinistri definiti nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale offerta deve essere presentata ad Assimoco o a CONSAP – Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. -, direttamente o tramite l’Intermediario Assimoco e all’atto del rinnovo della copertura assicurativa.
14. Accesso agli atti dell’Impresa: Il Contraente e l’Assicurato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il termine per procedere alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui Assimoco ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle revisioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro. La norma primaria contenuta nell’art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l’esclusione dal diritto di accesso in presenza di “indizi o prove di comportamenti fraudolenti” e la sospensione del diritto stesso “in pendenza di controversia giudiziaria”. La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso qualsiasi ufficio Assimoco. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all’ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l’ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all’Ufficio Gestione Operativa presso l’Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: e-mail: gestione.sinistri@assimoco.it; fax: 02.26962405.
Il contenuto dell’istanza deve indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, evidenziando l’interesse concreto e personale dell’istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque “specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire ad Assimoco l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti”. È altresì necessario procedere all’identificazione dell’istante (con copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d’identità dell’istante, copia della delega ovvero, se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti). Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, Assimoco è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a comunicare al soggetto istante l’accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell’ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti.
L’interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia. Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In caso quest’ultima sia incompleta o irregolare Assimoco è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, gli elementi non corretti o mancanti. I termini vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere anch’essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con l’indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte accolto. Il rifiuto o la limitazione del diritto di accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l’interessato a rivolgersi all’IVASS per la tutela del proprio diritto. Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
15. Reclami: Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.
Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto – Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.
Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
a. il numero di polizza o il numero di sinistro;
b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.
Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A..
Spetta, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.
E’ possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall’intermediario all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo; ivass@pec.ivass.it.
Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:
il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente
può utilizzare.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Rientrano tra i sistemi alternativi:
1. La Negoziazione assistita
E’ un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi
obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
Questo invita l’impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Una volta comunicato l’invito, l’impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.
a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.
b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non
inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia.
i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.
ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.
2. la Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto
E’ una procedura che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000,00 di risolvere la vertenza con
la Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni.
La Conciliazione Paritetica può essere attivata qualora la richiesta di risarcimento danni RC Auto non sia stata riscontrata nei termini previsti dalla legge, oppure sia stata respinta, oppure la somma ricevuta a titolo di offerta non sia ritenuta soddisfacente.
È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni di Consumatori aderenti all’accordo ANIA (l’elenco è reperibile nel sito www.ania.it) e presentare alle stesse il modulo di conferimento del mandato compilato (reperibile nel sito internet delle Associazioni). La procedura di Conciliazione è gratuita e si conclude entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto la domanda da parte dell’Associazione dei Consumatori. In caso di esito positivo della conciliazione le due parti redigono un verbale che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato immediatamente al danneggiato.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link presente nella homepage del sito Assimoco (www.assimoco.it), oppure il sito www.ania.it alla sezione Servizi – La procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto, oppure il sito www.ivass.it alla sezione Per il Consumatore – Conciliazione paritetica.
3. La Mediazione
Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/indexen.htm.
Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Martin Beste
Amministratore Delegato ASSIMOCO S.P.A.
GLOSSARIO
ACCESSORI: le installazioni stabilmente fissate al veicolo:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fono-audiovisivi;
- aggiuntive/optional se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; aggiuntive/altre se sono fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e sono installate sul veicolo successivamente all’acquisto.
APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI: radio, radiotelefoni, lettori C.D., mangianastri, registratori, impianti vivavoce, televisori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco (elettrico o elettromagnetico o meccanico).
APPROPRIAZIONE INDEBITA: l’impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 646 del Codice Penale.
ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: l’insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.
AUTOSERVICE BOX: dispositivo elettronico GPS di proprietà di Viasat S.p.A., dotato di SIM CARD GSM, SPRS, o UMTS, descritto nel manuale d’uso.
CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
CARTA VERDE: il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
CENTRALE: centro di rilevazione e gestione delle comunicazioni dell’AutoService Box attraverso Centrale di Telesorveglianza e di Teleassistenza
attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
CLASSE DI MERITO INTERNA: classe di merito Assimoco assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.
CLASSE DI MERITO C.U.: classe di conversione universale (C.U.) così come stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015 e risultante
dall’Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da Assimoco in occasione di ogni scadenza annuale.
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione e che si assume l’onere del pagamento del premio.
DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DEGRADO: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza,
imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
DELITTO DOLOSO: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto. FATTO ILLECITO: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato o del Beneficiario. GESTORE: Viasat S.p.A., società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Viasat Group S.p.A. – Venaria Reale (TO), sede legale via Tiburtina 1180 – 00156 Roma
GUASTO (Assistenza): qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. Non sono considerati Guasto: l’esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura, gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che
provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’: somma che Assimoco eroga all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
INSORGENZA (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e coincide con:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la
data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (garanzia che decorre trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto): il giorno in cui una delle parti ha iniziato a violare norme contrattuali.
INVALIDITA’ PERMANENTE: la perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione esercitata.
LESIONI PERSONALI COLPOSE: commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (Art. 590 C.P.). OMICIDIO COLPOSO: commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona (Art. 589 C.P.). PERIODO DI OSSERVAZIONE: il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’annotazione dei sinistri provocati nell’Attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Per le annualità successive inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
POLIZZA: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad Assimoco.
PRESTAZIONE: l’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Assimoco, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
PROFESSIONE: ha diritto alla agevolazioni tariffarie previste dalla tariffa in vigore l’Intestatario del veicolo assicurato che eserciti una delle seguenti professioni:
• DIPENDENTE BCC: Dipendente in servizio attivo od in quiescenza di Banca di Credito Cooperativo o di Cassa Rurale e Artigiana;
• DIPENDENTE AMMINISTRATIVO/ AMMINISTRATORE COOPERATIVA: Dipendente amministrativo o Amministratore di Cooperativa
• AMMINISTRATORE BCC: Amministratore di Banca di Credito Cooperativo o di Cassa Rurale e Artigiana.
• DIPENDENTE CONFCOOPERATIVE: Dipendente in servizio attivo od in quiescenza di Confcooperative
REATO: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse,
detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento
psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RIVALSA: il diritto che Assimoco ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell’interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.
SCOPERTO: percentuale di danno che l’Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.
SIM CARD: scheda telefonica GSM, GPRS, o UMTS, di proprietà di Viasat S.p.A. e ad essa intestata, inserita all’interno dell’AutoService Box e utilizzata per la comunicazione tecnica tra la Centrale ed il dispositivo stesso.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., quale risulta indicata al punto 11 della Nota Informativa che precede, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell’Impresa al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
SURROGAZIONE: il diritto che Assimoco ha, in virtù dell’art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in
conseguenza dell’evento dannoso.
TIPO GUIDA LIBERA/GUIDA ESPERTA: all’atto della stipulazione del contratto, e quando sia intestatario del veicolo una persona fisica, il Contraente dovrà dichiarare se nel nucleo familiare dell’Intestatario del veicolo assicurato sono presenti possibili conducenti, ad eccezione dell’Intestatario stesso, di età inferiore ai 26 anni. In caso positivo, in polizza sarà contenuta l’indicazione “Guida Libera”; in caso contrario, l’indicazione “Guida Esperta”. Il nucleo familiare è quello risultante da Certificato anagrafico di Stato di Famiglia. Assimoco, ai soli fini di tale dichiarazione, accetta la dichiarazione del Contraente/Intestatario quale autocertificazione senza necessità di presentazione del certificato.
TIPOLOGIA CLIENTE: l’indicazione della “Tipologia Cliente”, che fa riferimento allo stato dell’Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all’emissione del contratto. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all’avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la “Tipologia Cliente” dichiarata, Assimoco, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.
Le tipologie previste sono:
- BANCA: Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari). All’atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all’assegnazione a tale tipologia di cliente.
- COOPERAZIONE: Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all’assegnazione a tale tipologia di cliente.
- TERZI: Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.
Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.
TRANSAZIONE: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VALORE COMMERCIALE: il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fono-audiovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.
VALORE A NUOVO: prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.
VALORE QUATTRORUOTE: per i veicoli nuovi il valore del veicolo indicato da “Quattroruote”, per i veicoli usati il valore del veicolo quotato da “Quattroruote”.
VEICOLO (Assistenza): autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo; roulotte, camper o autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, e altezza non superiore a 2,80 metri, motocicli e quadricicli ad uso proprio, regolarmente assicurati con Assimoco per i quali sia stato pagato il premio per la garanzia Assistenza.
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
****
SEZIONE | ART. | GARANZIA | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITAZIONI |
INCENDIO | 30 | Incendio | Valore veicolo | ||
30/A | Soccorso vittime della strada | € 260,00/evento | |||
30/B | Ricorso terzi e rischio locativo | € 200.000,00 | |||
30/C | Indennità giornaliera in caso di incendio | € 26,00/giorno – max 30 giorni | |||
30/D | Spese di immatricolazione | € 260,00/sinistro | |||
30/F | Collisione con animali selvatici | € 300,00 | 10% | Valore veicolo | |
30/F | Danni da morsicature | € 100,00 | € 1.000,00 | ||
30/G | Collisione con veicoli non assicurati | € 3.000,00 | |||
FURTO E RAPINA | 30bis | Furto | Valori variabili in funzione del veicolo | Valore veicolo | |
30bis/A | Indennità giornaliera in caso di furto totale | € 26,00/giorno – max 30 giorni | |||
30bis/B | Spese di rimozione e parcheggio | € 520,00/anno | |||
30bis/C | Spese di immatricolazione | € 260,00/sinistro | |||
GUASTI ACCIDENTALI | 31 | Kasko | Valori variabili in funzione del veicolo | Età/Valore veicolo | |
31bis | Collisione – Valore Intero | € 250,00 | 10% | Età/Valore veicolo | |
32 | Collisione – Primo Rischio Assoluto | € 250,00/sinistro | Età veicolo/ € 5,000,00 | ||
GARANZIE AGGIUNTIVE | 35 | Rottura/scheggiatura cristalli | € 150,00/sinistro Nessuna con strutture convenzionate | Massimale indicato in polizza /anno assicurativo | |
37 | Eventi naturali | € 300,00 | 10% | Età/Valore veicolo |
37 | Danni da grandine | € 300,00 Nessuna con strutture convenzionate | 10% Nessuno con strutture convenzionate | Età/Valore veicolo | |
38 | Eventi sociopolitici | € 500,00 | 10% | Età/Valore veicolo | |
TUTELA LEGALE | 52 | Assistenza giudiziale e stragiudiziale | Massimale indicato in polizza/sinistro | ||
Assistenza di un interprete | 10 ore lavorative | ||||
Spese per traduzioni di verbali/atti | € 1.000,00 | ||||
Anticipo cauzione | € 10.000,00 | ||||
54 | Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti | € 500,00 | |||
Esame di idoneità tecnica revisione patente | € 1.000,00 | ||||
INFORTUNI CONDUCENTE | 69 | Invalidità permanente da infortuni | Vedasi tabella allegata | ||
ASSISTENZA AL VEICOLO, AL CONDUCENTE E AGLI EVENTUALI TERZI TRASPORTATI | 75 | Invio officina mobile in Italia | € 150,00/sinistro | ||
76 | Recupero del veicolo fuori sede stradale | € 200,00/sinistro | |||
84 | Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | € 3.000,00/sinistro | |||
85 | Rientro passeggeri/Prosecuzione viaggio | € 400,00/sinistro in Italia € 600,00/ sinistro all'estero | |||
86 | Spese d'albergo | Pernottamento e prima colazione - max € 100,00/persona al giorno, € 600,00/sinistro | |||
89 | Anticipo cauzioni penale e civile | € 6.000,00/sinistro | |||
90 | Interprete a disposizione | 8 ore lavorative/sinistro | |||
91 | Anticipo spese legali | € 600,00/sinistro | |||
ASSISTENZA ALLA PERSONA | 94 | Invio di un’autoambulanza in Italia | Importo per compiere 200 km di percorso complessivo (A/R) | ||
100 | Invio di un infermiere a domicilio | € 100,00/sinistro | |||
101 | Interprete a disposizione all’estero | 8 ore lavorative/sinistro | |||
102 | Anticipo spese prima necessità | € 600,00/sinistro | |||
104 | Prolungamento del soggiorno | Pernottamento e prima colazione - max € 120,00/sinistro | |||
105 | Rientro salma | € 3.000,00/sinistro | |||
PEDALO SICURO | 110 | RC Generale | € 500.000 | ||
112 | Danni materiali | € 150,00 | € 1.500,00 per danni a veicoli a motore | ||
113 | Infortuni ciclista | Stessi limiti previsti per Infortuni Conducente Auto | |||
115 | Rientro Assicurato/Prosecuzione viaggio | € 50,00/sinistro e Assicurato | |||
118 | Invio di un fisioterapista in Italia | € 300,00/sinistro | |||
120 | Viaggio di un familiare | Pernottamento e prima colazione - max € 400,00/sinistro |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(valide per tutte le garanzie)
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI: Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto ad Assimoco l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 3 – STIPULA DELLA POLIZZA, PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA:
Art. 3.1 Stipula della polizza. La polizza è stipulata sul presupposto che il Contraente si impegni ad installare autonomamente ed in modo corretto o a far installare, recandosi presso un centro autorizzato, l’AutoService Box sull’autovettura assicurata entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dello stesso.
Qualora l’istallazione dell’AutoService box non avvenga entro il termine di cui al precedente capoverso il contraente perderà il beneficio tariffario derivante dall’istallazione stessa ed Assimoco avrà il diritto di agire per il recupero della relativa differenza di premio come meglio specificato al successivo art. 13, ultimo comma.
L’AutoService Box viene concessa in comodato d’uso gratuito ed il Contraente si impegna a mantenere il sistema efficiente e regolarmente funzionante per lo stesso periodo. Il Contraente si assume ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio del dispositivo o da interventi svolti da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 9 delle Condizioni Generali di servizio del Gestore.
Il Contraente è tenuto ad indicare i propri recapiti telefonici e telematici al momento della sottoscrizione della polizza e del contratto di abbonamento ai servizi del Gestore e comunicare qualsiasi successivo cambiamento. Al momento della sottoscrizione della polizza viene rilasciata al cliente, oltre alla documentazione relativa al contratto di assicurazioni Assimoco, anche la documentazione relativa al Contratto di abbonamento ai Servizi del Gestore. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al Contratto di abbonamento ai Servizi del Gestore, sottoscritto dal contraente contestualmente alla polizza.
Art. 3.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Assimoco che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore. L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE: L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Serbia, della Croazia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Svizzera e Liechtenstein. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. Assimoco è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, comma 2 del Codice Civile, Assimoco risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato alla immediata distruzione della stessa; Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall’art. 1 e dall’art. 13. Per la garanzia “Infortuni del Conducente” l’assicurazione vale nel mondo intero.
Per la garanzia Assistenza, la Struttura Organizzativa interverrà in modo diretto, o tramite società convenzionate, per gli interventi nei seguenti territori: Stati dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea). Per gli interventi nei restanti territori, sempre previo contatto con la Struttura Organizzativa, il cliente potrà usufruire del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste ed entro limiti nelle stesse indicati.
ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora Assimoco intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a diposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.
Assimoco manterrà operanti le garanzie attivate sul contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.
Laddove il cliente paghi il premio di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza ed il giorno di pagamento del premio di rinnovo non saranno indennizzabili.
Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.
ART. 6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO (NON VALIDA PER LA GARANZIA - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI): Qualora,
nel corso del contratto, si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad Assimoco indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad Assimoco, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente può optare per la cessione del contratto all'acquirente o per la cessazione del contratto stesso. In caso di cessazione del contratto il Contraente avrà diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del c.c. (Artt. 1897 - 1898).
ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.
ART. 8 - ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.
ART. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Assimoco assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia del veicolo indicato in polizza. L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad esclusione delle aree aeroportuali e dal traino di “carrelli appendice” destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
Assimoco inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive. ART. 12 - ESTENSIONI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI): L’assicurazione è operante per i seguenti rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza che, tuttavia, è destinato anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, solo per la parte eventualmente non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:
a) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
b) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi pur se sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore;
c) la Responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
ART. 13 – ESCLUSIONI, RIVALSA E RECUPERO DIFFERENZA DI PREMIO: L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
d) in caso di veicolo intestato a persona fisica quando al momento del sinistro vi sia alla guida un conducente di età inferiore a 26 anni, familiare convivente dell'intestatario del veicolo assicurato e sulla polizza sia riportata il tipo guida “Esperta”.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per i casi di cui ai punti c) e d) Assimoco limita l'esercizio della rivalsa sino ad un massimo di 500,00 Euro.
La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Inoltre Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, con il massimo di € 5.000,00, per i
sinistri avvenuti:
- oltre i termini descritti dall’art 3.1 qualora il Contraente o l’intestatario/i al PRA dell’autovettura non abbia provveduto all’installazione del
dispositivo AutoService Box oppure questo non risulti installato correttamente.
- qualora il dispositivo AutoService Box risulti disinstallato dall’autovettura o non installato correttamente per accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente (esclusi i casi previsti ai successivi artt. 16, 17, 19).
Assimoco si riserva altresì il diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contraente per la differenza di premio derivante dall’applicazione della tariffa RCA standard al momento della stipula del contratto, qualora questi non provveda all’installazione del dispositivo AutoService Box nei termini contrattualmente stabiliti e riportati all’art. 3.1 oppure lo stesso non sia stato correttamente installato.
ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA: A parziale deroga di quanto sopra indicato, Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:
a) in conseguenza dell’inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, scaduta da non più di sei mesi, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
b) in conseguenza dell’inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, abbia superato con esito favorevole l’esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l’ufficio provinciale della Direzione Generale della M.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio;
c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è intestato a persona giuridica qualora al momento del sinistro, il conducente del veicolo in garanzia si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sia stato sottoposto alle sanzioni previste dagli artt. 186 o 187 del Codice della Strada e successive modifiche. La deroga non opera se l’ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale stato dato in uso il veicolo;
e) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore nonché, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. La presente deroga è esclusivamente operante nei confronti della sola società proprietaria o locataria di veicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali. La deroga non opera nel caso in cui la società proprietaria o locataria sia a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
ART. 15 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, I’usufruttuario, I’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO: Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente, salvo che l’alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo alienato, sia mantenuto valido per altro veicolo di sua proprietà, o che venga risolto. Assimoco provvederà a:
a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro veicolo di proprietà dell’alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l’altro veicolo, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all’eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento.
Il Contraente è tenuto:
- non oltre 10 giorni prima della data di effetto della variazione contrattuale, alla disinstallazione di AutoService Box dall’autovettura che sarà
sostituita;
- entro 10 giorni successivi alla data di effetto della variazione contrattuale, all’installazione sulla nuova autovettura di AutoService Box, laddove intenda proseguire la copertura col dispositivo.
Qualora il Contraente non provveda entro i termini indicati ad effettuare le operazioni sopra descritte, Assimoco agirà per il recupero della differenza di premio con le modalità di cui al precedente art. 13.
Laddove il Contraente non intenda proseguire la copertura col dispositivo AutoService Box sul nuovo veicolo, è obbligato a restituire al
Gestore il dispositivo entro 15 giorni dall’avvenuta disinstallazione. La mancata restituzione del dispositivo comporta l’applicazione della penale di cui all’ art. 9 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore. Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt.9, 17 e 18 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, ammessa nel solo caso in cui il nuovo Proprietario decida di mantenere attiva la copertura con il dispositivo AutoService Box, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. L’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Assimoco non rilascerà l’Attestazione sullo stato del rischio a favore del cessionario.
Il Contraente che cede il contratto deve informare il nuovo Proprietario dell’autovettura della presenza del dispositivo AutoService Box.
Il nuovo Proprietario dovrà sottoscrivere il contratto di abbonamento previsto dal Gestore, pena l’applicazione delle rivalse e dell’azione di
recupero premio di cui al precedente art.13;
c) nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, Assimoco rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto. In questo caso quest’ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte,
in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento.
Il Contraente è tenuto all’immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde.
Per i contratti con frazionamento del premio Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Il Contraente è obbligato a restituire al Gestore il dispositivo AutoService Box entro 15 giorni dall’annullamento. La mancata restituzione del dispositivo comporta l’applicazione della penale di cui all’ art. 9 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore. Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt.9, 17 e 18 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
ART. 17 – MUTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO: Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturate.
ART. 18 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di cessazione di
rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Assimoco presentando attestazione del
P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione. Nel caso di cessazione
di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Assimoco presentando copia del certificato di cui all’art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione e l’assunzione, da parte del Gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.. In ogni caso il Contraente è altresì tenuto all’immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e Assimoco restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento.
Il Contraente è obbligato a restituire al Gestore il dispositivo AutoService Box entro 15 giorni dall’annullamento. La mancata restituzione del dispositivo, salva l’impossibilità di procedere a causa di evento accidentale, incendio, danneggiamento del veicolo per qualsiasi causa intervenuta, comporta l’applicazione della penale di cui all’ art. 9 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
Qualora il contratto relativo al veicolo demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell’intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, Assimoco procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento.
Nel caso di sostituzione con altro veicolo, il Contraente è tenuto:
- non oltre 10 giorni prima della data di effetto della variazione contrattuale, alla disinstallazione di AutoService Box dall’autovettura che sarà
sostituita;
- entro 10 giorni successivi alla data di effetto della variazione contrattuale, all’installazione sulla nuova autovettura di AutoService Box, laddove intenda proseguire la copertura col dispositivo.
Qualora il Contraente non provveda entro i termini indicati ad effettuare le operazioni sopra descritte, Assimoco agirà per il recupero della differenza di premio con le modalità di cui al precedente art. 13.
Laddove il Contraente non intenda proseguire la copertura col dispositivo AutoService Box sul nuovo veicolo, è obbligato a restituire al Gestore
il dispositivo entro 15 giorni dall’avvenuta disinstallazione. La mancata restituzione del dispositivo comporta l’applicazione della penale di cui all’ art. 9 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore. Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt.9, 17 e 19 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
ART. 19 - DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000 e di carta di circolazione aggiornata con i nominativi degli stessi, possono richiedere la cessazione del Contratto. Il Contraente, se diverso dal Proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento. Qualora gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata il contratto si risolverà alla Sua naturale scadenza.
Il dispositivo AutoService Box dovrà essere restituito al Gestore entro 15 giorni dall’annullamento. La mancata restituzione del dispositivo
comporta l’applicazione della penale di cui all’ art. 9 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO: La sospensione di contratto non è ammessa.
ART. 21 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto Assimoco si impegna a mettere a
disposizione dell’avente diritto l’attestazione sullo stato del rischio in Area riservata.
Assimoco altresì, sempre entro trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto invia le informazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio alla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.
L’avente diritto può richiedere presso il suo intermediario la stampa o l’invio tramite e-mail dell’attestazione sullo stato del rischio. In questi casi il
documento rilasciato ha funzionalità puramente informative e non può essere utilizzato per la stipulazione di un nuovo contratto.
Ove non si sia concluso il periodo di osservazione Assimoco non rilascia l’Attestazione nel caso di:
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale.
All’atto della stipulazione del contratto proveniente da altra compagnia Assimoco rileva le informazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio rilasciate dal precedente assicuratore prelevandole direttamente dalla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
ART. 22 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA E PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI: La denuncia del sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Assimoco ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:
a)risarcimento diretto da parte dell’Impresa in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria - fatta eccezione per i ciclomotori non immatricolati a norma del D.P.R. 153/2006 e per le macchine agricole, per i quali non è prevista l’applicazione della procedura del risarcimento diretto - per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni – regolamentato al successivo punto b).
Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:
nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata ad Assimoco mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, Assimoco indica, alternativamente:
- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:
GIORNI | 90 | 60 | 30 |
IN CASO DI: | Lesioni | Danni riguardanti solo i veicoli o le cose | Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro |
b) risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 140 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l’eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l’assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e indicando:
1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il
“modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il
“modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.
ART.22.1 – RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: L’Assicurato, a fronte di una riduzione del premio della garanzia RCA, si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta dell’autovettura secondo le modalità di seguito elencate:
- effettuare la riparazione dell’autovettura assicurata presso una delle Carrozzerie Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Intermediario o consultando il sito internet di Assimoco, alla voce Servizi Convenzionati
- consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, copia della polizza e l’eventuale ulteriore documentazione
richiesta.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell’Assicurato questi dovrà corrispondere alla Carrozzeria la parte di costi a suo carico.
In caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata non sarà applicato il risarcimento in forma specifica e l’indennizzo avverrà previa detrazione di una somma pari al 20% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 200 ed il massimo di € 5.000,00 ad eccezione del caso in cui il veicolo necessiti di traino per raggiungere la carrozzeria e non siano presenti strutture convenzionate nel raggio di 50 Km dal comune di residenza o domicilio dell’assicurato (se diverso dalla residenza) o ancora dal luogo in cui si trova l’auto sinistrata (se diverso dai primi due).
La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente
(Art. 149 D. Legislativo 209/2005 “Codice delle Assicurazioni”).
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO: In caso di furto, rapina o
appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte, in ragione di 1/365 per giorno dal giorno di risoluzione del contratto a norma di quanto descritto nel presente articolo previa tempestiva presentazione ad Assimoco di copia della denuncia alle Autorità.
Contestualmente alla presentazione ad Assimoco della denuncia di cui al primo comma del presente articolo il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde se non riportato in denuncia la presenza di tali documenti sul veicolo. Assimoco si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo
intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna ad Assimoco della copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
Il Contraente è obbligato altresì a dare tempestiva comunicazione al Gestore e a produrre relativa documentazione probatoria, così come
previsto dall’ art. 19 delle Condizioni Generali di Servizio stipulate con il Gestore.
ART. 24 - PASSAGGIO DI TARIFFA: Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.
ART. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE: Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Assimoco non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 26 - RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: in caso di
cessazione anticipata di contratto, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa, ove la stessa sia avvenuta dopo terminato il periodo di osservazione Assimoco rilascia l’Attestazione sullo stato del rischio.
ART. 27 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Su richiesta del Contraente, Assimoco rilascerà il duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui sia stato sottratto, smarrito o distrutto, previa presentazione da parte del Contraente stesso di idonea dichiarazione attestante l'evento accaduto. Nel caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione del documento deteriorato.
ART. 28 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.): L’individuazione della classe di merito di
conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:
1) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o derivanti da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U.:
- al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall’Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo. Diversamente, al contratto da stipulare viene applicata la classe di merito C.U. 14, salva l’applicazione delle caratteristiche sotto riportate.
- al nuovo contratto da stipulare, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare, viene riconosciuta la medesima classe di merito C.U. risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
2) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U. si procede all’assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:
a) In caso di rischio proveniente da tariffa Franchigia viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
b) Nel caso di rischio proveniente da tariffa Fissa verrà assegnata la classe di merito 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.
ART. 29 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):
PREMESSA: L’assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
A) BONUS/MALUS:
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel “Periodo di osservazione”, e si articola in 22 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1E alla 18 a parità di altri parametri di tariffa.
2) La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da altra Compagnia sarà fatta utilizzando la sottoriportata tabella di corrispondenza fra le classi di merito interne applicate da Assimoco S.p.A. in funzione della classe di merito di C.U. risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall’altra Compagnia. In caso di mancata indicazione della classe di merito C.U. sull’Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, si procede alla determinazione della classe di merito C.U. di pertinenza per il veicolo da assicurare sulla base di quanto indicato all’Art. 28 e, conseguentemente, alla determinazione della classe interna Assimoco sulla base della tabella di seguito riportata.
Classe di assegnazione su attestato di rischio | Classe di assegnazione Assimoco | Classe di assegnazione su attestato di rischio | Classe di assegnazione Assimoco |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 11 | 11 |
3 | 3 | 12 | 12 |
4 | 4 | 13 | 13 |
5 | 5 | 14 | 14 |
6 | 6 | 15 | 15 |
7 | 7 | 16 | 16 |
8 | 8 | 17 | 17 |
9 | 9 | 18 | 18 |
La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da Assimoco, invece, sarà fatta riconoscendo la medesima classe di assegnazione interna Assimoco indicata sull'Attestazione sullo Stato del Rischio, qualora non vi sia stata successiva copertura con altra Compagnia.
3) In caso di mancanza dell’Attestazione sullo stato del rischio sulla banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, Assimoco considererà le informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio relativo all’annualità precedente che verrà completata con le dichiarazioni del contraente. Assimoco provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente. In caso di assoluta mancanza di informazioni Assimoco potrà valutare l’assunzione del rischio sulla base della documentazione che il cliente sia in grado di produrre; Assimoco si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.
In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe più sfavorevole.
4) In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo soggetto o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, già titolare di polizza assicurativa, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima classe di merito C.U. del veicolo già assicurato. La classe di merito interna Assimoco viene determinata in base alla tabella di cui al precedente punto 2. In caso di ulteriore veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo soggetto già assicurato presso Assimoco, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima Classe di merito interna Assimoco.
5) A parziale deroga di quanto indicato all’art. 28, nel caso in cui il veicolo risulti intestato al P.R.A. a persona fisica o giuridica che abbia in corso con Assimoco altra copertura assicurativa a suo nome, o a quello di un suo familiare come risultante dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia, per vettura appartenente al Settore I ed esclusivamente destinata all’uso privato, promiscuo e fuoristrada, il contratto è assegnato alla classe di merito interna 8, ferma restando l’attribuzione alla classe di merito C.U. 14. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore.
6) Per la stipulazione di contratti di prima assicurazione relativi a veicoli di prima immatricolazione o volturati al PRA, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (sia interna che C.U.).
7) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria “Bonus/Malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a tale classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi si applica la disposizione del punto 3. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di “franchigia fissa ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al punto 2 ed il contratto è assegnato a questa classe.
8) La disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri in tutto il periodo assicurativo precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
10) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che Assimoco abbia o meno effettuato, nel corso del periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. I sinistri, ai fini della tabella di regole evolutive di seguito riportata, verranno considerati nel modo seguente:
a) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo sinistro;
b) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come singolo sinistro.
In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Le stesse regole saranno applicate per l’evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale riportata nell’Allegato 2 al Regolamento 4/2006 dell’ISVAP ora IVASS.
Classe di Merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
Interna Assimoco | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + |
1E | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1E | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
12) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 10, restituendo ad Assimoco o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), direttamente o tramite l’Intermediario Assimoco, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In tal caso, Assimoco rilascerà, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.
13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.
Quanto sopra indicato si applica anche nel caso di variazione della titolarità del veicolo assicurato in polizza per le seguenti casistiche: trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili; successione per decesso; passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi.
14) In caso di furto del veicolo assicurato, o di sua consegna in conto vendita, o di altro evento di cui all’art. 26, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita.
15) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore.
B) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON NON PIU’ DI 9 POSTI: La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di
salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C. SEZIONI - INCENDIO FURTO E RAPINA
ART. 30 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - GARANZIA INCENDIO: Assimoco si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
Sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Altre Garanzie
A) Soccorso vittime della strada: Assimoco risponde, fino alla concorrenza di 260,00 Euro per evento, per i danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.
B) Ricorso terzi e rischio locativo: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall’incendio del veicolo assicurato. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni. Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato stesso. Assimoco, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino a concorrenza di 200.000,00 Euro.
C) Indennità giornaliera in caso di incendio: Assimoco rimborsa il danno derivante all’Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio indennizzabile ai termini di polizza, mettendo a disposizione dell’Assicurato un’indennità giornaliera fissa di 26,00 Euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale indennità, che può avere una durata massima di 30 giorni, decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha denunciato l’incendio ad Assimoco e termina il giorno in cui il veicolo risulti nuovamente disponibile a seguito delle riparazioni.
D) Spese di immatricolazione: In caso di incendio, Assimoco rimborsa le spese sostenute per l’immatricolazione al momento dell’acquisto dell’autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.
E) Imposta di proprietà: In caso di incendio, Assimoco rimborsa un importo pari alla quota dell’imposta di proprietà che decorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza dell’imposta pagata.
F) Animali selvatici: Assimoco si obbliga altresì, entro i limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso, in conseguenza di collisione con animali selvatici, purché attestata da denuncia rilasciata presso l’Autorità competente. In caso di sinistro, Assimoco corrisponde all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di € 300,00. Assimoco si obbliga altresì, entro il limite di € 1.000,00 e con l’applicazione di una franchigia di € 100,00, ad indennizzare i danni provocati al veicolo, ad esclusione degli pneumatici, da morsicature effettuate da martore o da piccoli roditori.
G) Collisione con veicoli non assicurati: Assimoco rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2054 Codice Civile, con il limite di 3.000,00 Euro. Quanto sopra purché il danno non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore commerciale al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
ART. 30 bis - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – FURTO E RAPINA: Assimoco si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.
DANNI DA SCASSO: Assimoco S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo a seguito di furto, o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
In virtù dell’installazione del dispositivo AutoService Box, Assimoco presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il dispositivo AutoService Box sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto sottoscritto con il Gestore;
b)la Centrale Operativa sia in grado di rilevare, anche a distanza, gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del dispositivo AutoService Box;
c)il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia il dispositivo AutoService Box attivo e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura del segnale G.P.S./G.S.M./G.P.R.S./UMTS .
La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete G.P.S./G.S.M./G.P.R.S./UMTS. L'Assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà ad Assimoco di assumere dalla Centrale Operativa del Gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il Contraente deve darne comunicazione ad Assimoco. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, considerate essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, Assimoco gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina, se il sinistro si verifica in concomitanza di uno dei seguenti eventi:
- almeno una delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- l’assicurato sia stato messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema di antifurto o di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni del Gestore relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino; Assimoco applicherà uno scoperto del 25%. Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventualmente previsto.
Esclusioni:
La copertura dei rischi furto e rapina non è operante per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di polizza.
Altre Garanzie
A) Indennità giornaliera in caso di furto totale: Assimoco rimborsa il danno derivante all’Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza del furto totale indennizzabile ai termini di polizza, mettendo a disposizione dell’Assicurato un’indennità giornaliera fissa di 26,00 Euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale indennità, che può avere una durata massima di 30 giorni, decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha denunciato il furto ad Assimoco e termina il giorno del ritrovamento.
B) Spese di rimozione e parcheggio: In caso di furto del veicolo identificato in polizza, Assimoco rimborsa, fino a concorrenza di 520,00 Euro per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
C) Spese di immatricolazione: In caso di furto totale, Assimoco rimborsa le spese sostenute per l’immatricolazione al momento dell’acquisto dell’autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.
D) Imposta di proprietà: In caso di furto totale, Assimoco rimborsa un importo pari alla quota dell’imposta di proprietà che decorre dal mese
successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza dell’imposta pagata.
SEZIONE - GUASTI ACCIDENTALI
ART. 31 - GARANZIA KASKO: Assimoco si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta. ART. 31 bis – GARANZIA COLLISIONE – VALORE INTERO (V.I.): Assimoco si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti e nelle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio
e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa, o altro dato di immatricolazione,
verificatasi durante la circolazione qualora la responsabilità dell’evento sia da attribuire, in tutto o in parte, al conducente del veicolo assicurato.
La misura dell’indennizzo corrisponderà pertanto alla quota di responsabilità, nel sinistro, del conducente del veicolo assicurato.
Assimoco rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo assicurato.
Per la validità della presente garanzia la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art.
143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu).
ART. 32 - GARANZIA COLLISIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): Assimoco si obbliga, nei limiti e nelle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa, o altro dato di immatricolazione, verificatasi durante la circolazione qualora la responsabilità dell’evento sia da attribuire, in tutto o in parte, al conducente del veicolo assicurato.
La presente garanzia opera con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di 250,00 Euro per sinistro e senza applicazione del disposto di cui all’art. 45 - lettera A), fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza o, se inferiore, del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Tale importo è da intendersi come limite per sinistro e per annualità assicurativa.
La garanzia è prestata nella forma “Primo Rischio Assoluto” e pertanto non si applica il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Ai fini della presente garanzia sono operative le sole esclusioni riportate all’art.33 - lettere f), g).
Assimoco rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo assicurato.
Per la validità della presente garanzia la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art.
143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu).
ART. 33 - ESCLUSIONI: L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la
sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
d) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
e) verificatisi a causa di circolazione al di fuori della sede stradale;
f) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d’aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
ART. 34 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE: Assimoco rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, e delle persone con quest’ultimo coabitanti, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
SEZIONE - GARANZIE AGGIUNTIVE
ART. 35 - CRISTALLI:
Assimoco rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura o scheggiatura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con l’applicazione della franchigia di 150,00 Euro per evento. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Inoltre, a parziale deroga del successivo art. 40 - Esclusioni generali, sono da intendersi inclusi i danni ai cristalli in conseguenza di trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.
È data facoltà all’Assicurato di rivolgersi presso una delle seguenti strutture convenzionate per la riparazione o, nel caso il danno non lo permetta, per la sostituzione dei cristalli:
CARGLASS - Numero Verde: 800.36.00.36 DOCTOR GLASS - Numero Verde: 800.10.10.10 VETROCAR & BUS – Numero Verde 800.00.80.80
Rivolgendosi presso una di queste strutture la franchigia prevista in polizza non sarà applicata.
L’Assicurato può rivolgersi direttamente presso una struttura convenzionata o contattare il Numero Verde per fissare un appuntamento.
In entrambi i casi l’Assicurato dovrà comunicare il numero di polizza per la verifica della validità della copertura assicurativa. Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:
- far compilare e sottoscrivere all’Assicurato la denuncia di sinistro, comprensiva di delega all’incasso;
- effettuare la riparazione o la sostituzione necessaria;
- emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all’Assicurato unitamente alla copia della denuncia del sinistro e della delega all’incasso.
Nel caso di riparazione della scheggiatura senza necessità di sostituzione del parabrezza l’intervento non sarà conteggiato a riduzione del massimale annuo indicato, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse esaurito. Sono consentiti al massimo tre interventi per anno.
La garanzia non è valida per rigature, abrasioni e simili.
ART. 36 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO: Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, fermo il limite di cui al precedente art. 35. Rimane comunque a carico dell’Assicurato la somma eccedente il limite annuale di cui al precedente art. 35.
ART. 37 - EVENTI NATURALI: A parziale deroga del successivo art. 40 - Esclusioni generali, Assimoco si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso in conseguenza di trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.
Con riferimento ai sinistri da grandine è data facoltà all’Assicurato, previa denuncia di sinistro da far pervenire alla propria agenzia, di rivolgersi ad una delle seguenti strutture convenzionate:
GENIAL SYSTEM - competente per la regione Lombardia
numero verde 800.97.31.16
MAESTRI DELLA GRANDINE - competente per tutte le restanti regioni ad esclusione della provincia di Bolzano
numero verde 800.17.09.63
Rivolgendosi presso una di queste strutture la franchigia prevista in polizza non sarà applicata.
In entrambi i casi l’Assicurato dovrà comunicare il numero di polizza per la verifica della validità della copertura assicurativa. Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:
- far compilare e sottoscrivere all’Assicurato la denuncia di sinistro, comprensiva di delega all’incasso;
- effettuare la riparazione;
- emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all’Assicurato unitamente alla copia della denuncia del
sinistro e della delega all’incasso.
ART. 38 - EVENTI SOCIOPOLITICI: A parziale deroga del successivo Art. 40 - Esclusioni generali, Assimoco si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati in esso, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistro, Assimoco corrisponde all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione dello scoperto e del minimo indicati in polizza.
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA,GUASTI ACCIDENTALI E GARANZIE AGGIUNTIVE
ART. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE: La medesima prevista all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato quale si ricava delle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
ART. 40 - ESCLUSIONI GENERALI: L’assicurazione non comprende i danni:
a)verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b)verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
c)determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle
persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
d)verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI - ADEGUAMENTO DEI VALORI E DEL PREMIO
ART. 41 - VALORE ASSICURATO: L’assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza,
corrispondente:
- se non sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), all’ultima quotazione “Automobili nuove” di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
- se sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), all’ultima quotazione “Automobili usate” di
Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto.
Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 47.
ART. 42 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO: Ad ogni scadenza anniversaria, sempre che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, Assimoco riduce automaticamente il valore base del dell’ultima quotazione di Quattroruote anteriore alla data di stipulazione del contratto o della precedente scadenza anniversaria. Se il valore base del veicolo così determinato risulta inferiore alla quotazione di Quattroruote, quest’ultima viene assunta quale nuovo valore. I valori degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, sono adeguati seguendo la regola indicata nel precedente paragrafo. Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
ART. 43 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO: Il sinistro deve essere denunciato per iscritto ad Assimoco entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni. Alla denuncia, a richiesta di Assimoco, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato. Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando ad Assimoco copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere fatta sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana.
ART. 44 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE: Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Assimoco, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Assimoco ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine sopra citato.
ART. 45 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO: Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
A)In caso di danno parziale:
l’importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. In deroga a quanto sopra, la riduzione per degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all’estero), fermo il limite del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. L'esclusione del degrado dai 12 mesi ai 5 anni si applica solo sulle parti non soggette ad usura. Per gli accessori e gli apparecchi fono- audiovisivi, non di serie, la riduzione per degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.
B)In caso di danno totale:
- l’importo indennizzabile si determina in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro indicato sull’ultima pubblicazione
“Automobili usate” di Quattroruote al netto del valore residuo;
- qualora il valore del veicolo non sia stato determinato sulla base della quotazione Quattroruote, l’importo indennizzabile si determina in base alla quotazione, alla data del sinistro, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita) o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del valore commerciale degli accessori e degli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie, se assicurati
In deroga a quanto sopra se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all’estero) l’importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente art. 41.
ART. 46 - LIMITI DI INDENNIZZO: L’indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
ART. 47 - REGOLA PROPORZIONALE: Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori ed apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all’art. 41, sono superiori a quelli assicurati, Assimoco risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.
ART. 48 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI: La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Assimoco e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 43 e 44;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di Assimoco e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 49 - SCOPERTO E FRANCHIGIA: In caso di sinistro, Assimoco corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione, se indicati sulla polizza o nelle specifiche Sezioni, della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi. Tale deduzione non si applica ai sinistri da Incendio.
A seguito di sinistro che colpisca le garanzie Furto, Collisione, Kasko, Eventi Naturali o Sociopolitici, che determinino danni parziali ed indennizzabili al veicolo assicurato il cliente è tenuto a servirsi, per la riparazione dei danni stessi, di una carrozzeria convenzionata con Assimoco. La Compagnia provvederà a calcolare l’indennizzo spettante applicando gli scoperti e le franchigie previste in misura pari a quanto indicato all’art 50.1.
Nel caso in cui il cliente ricorra ad una carrozzeria non convenzionata Assimoco applicherà lo scoperto e il minimo indicati sul simplo di polizza. Laddove a seguito di sinistro il veicolo necessiti il traino e non sia raggiungibile una carrozzeria convenzionata nel raggio di 50 km dal luogo dell’evento, il cliente potrà recarsi presso altra carrozzeria con applicazione comunque degli scoperti e minimi indicati all’art. 50.1.
Le carrozzerie convenzionate presso cui il cliente può rivolgersi in caso di sinistro sono reperibili sul sito www.assimoco.it, ricercando i Servizi Convenzionati.
ART. 50 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO: Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, Assimoco provvederà al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta di Assimoco, abbia prodotto:
1) copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
2) l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso;
3) certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato o in alternativa la denuncia di furto o di smarrimento di detti documenti;
4) procura a vendere a favore di Assimoco S.p.A. autenticata da notaio;
5) chiave Master, seconda chiave e code card.
ART. 50.1 – RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: L’Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta dell’autovettura secondo le modalità di seguito elencate:
- effettuare la riparazione dell’autovettura assicurata presso una delle Carrozzerie Convenzionate che gli verrà comunicata contattando
l’Intermediario o consultando il sito internet di Assimoco, alla voce Servizi Convenzionati.
- consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole (ove presente per il tipo di sinistro), copia della polizza e
l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Il risarcimento in forma specifica sarà effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 5% (salvo indicazioni di scoperti di valore inferiore presenti in contratto e ad eccezione dei sinistri da incendio) che resta a carico dell’Assicurato.
In caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata non sarà applicato il risarcimento in forma specifica e l’indennizzo sarà effettuato con la detrazione degli scoperti e franchigie indicati sul simplo di polizza ad eccezione del caso in cui il veicolo necessiti di traino per raggiungere la carrozzeria e non siano presenti strutture convenzionate nel raggio di 50 Km dal comune di residenza o domicilio dell’assicurato (se diverso dalla residenza) o ancora dal luogo in cui si trova l’auto sinistrata (se diverso dai primi due).
ART. 51 - RECUPERI: L’Assicurato è tenuto ad informare Assimoco non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire ad Assimoco stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzando Assimoco a trattenerne il ricavato; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
SEZIONE - TUTELA LEGALE
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, Assimoco S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, Numero Verde: 800.849090, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S..
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
ART. 52 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Assimoco assume a proprio carico, nei limiti del massimale per sinistro indicato nella Scheda di polizza, illimitato per anno, e alle condizioni di seguito previste, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti a una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, purché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, nel limite dei primi due tentativi;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Assimoco assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di 1.000 Euro;
- l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato
da DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione.
ART. 53 - OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale). Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
c) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. ART. 54 - OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale). Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
c) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro;
Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su
qualunque mezzo.
f) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del
sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e se l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 euro. Assimoco provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.
g) debbano presentare reclamo / ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Assimoco provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.
h) Inoltre Assimoco riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:
1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti,
organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Assimoco garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.
ART. 55 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: Ad integrazione delle garanzie, Assimoco garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800-849090.L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere consulenza legale, chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti, consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
ART. 56 - ESTENSIONE TERRITORIALE: Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nell’ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative, per le indennità recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 57 - PERSONE ASSICURATE: La garanzia è operante a favore dei seguenti soggetti:
- nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo;
- nel caso di vertenze di natura contrattuale: il proprietario del veicolo;
- relativamente all’ Art. 54 lettera f): il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.
In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata a norma di quanto sopra, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.
ART. 58 - ESCLUSIONI: La garanzia non vale:
- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per materia fiscale/tributaria ed amministrativa, salvo quanto previsto all’ Art. 54 lettera f), g), h);
- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti necessari alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
ART. 59 - INSORGENZA DEL SINISTRO: Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
Inoltre:
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con Assimoco per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
ART. 60 - DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE: Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS contattando il numero verde 800849090; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto, secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non
abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
ART. 61 - GESTIONE DEL SINISTRO: Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a, del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 60.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
- l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la
decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
Assimoco e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
ART. 62 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO: In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 63 - RECUPERO DI SOMME: Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SEZIONE - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ART. 64 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: L’assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. Fermo quanto sopra esposto, l’assicurazione si intende operante dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono equiparati ad infortunio:
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l’annegamento a seguito di incidente.
ART. 65 - VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE: L’assicurazione è valida esclusivamente se il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in
vigore.
ART. 66 - RISCHI ESCLUSI: Sono esclusi dall’assicurazione:
- gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- gli infortuni sofferti dall’Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione volontaria ad imprese temerarie, a tumulti popolari, aggressioni e atti violenti;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, le rotture sottocutanee dei tendini, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.
ART. 67 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE: Assimoco rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che le compete per l’art. 1916 del Codice Civile verso terzi responsabili dell’infortunio.
ART. 68 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI MORTE: Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Assimoco liquida la somma assicurata per il caso di “Morte” agli eredi in parti uguali.
ART. 69 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE: L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri elencati nella tabella sottostante.
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA’ PERMANENTE | ||
Descrizione | Percentuali | |
Dx | Sx |
Sordità completa di un orecchio | 15 | 15 |
Sordità completa bilaterale | 60 | 60 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | 35 |
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | 40 |
Altre menomazioni della facoltà visiva | (vedasi relativa tabella) | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 08 | 08 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | 18 |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | 11 |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | 30 |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | 25 |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | 15 |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | = | = |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 05 | 05 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | 12 |
Perdita totale dell’anulare | 08 | 08 |
Perdita totale del mignolo | 12 | 12 |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 07 | 06 |
Perdita della falange ungueale del medio | 05 | 05 |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 03 | 03 |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 05 | 05 |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 09 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 08 | 08 |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 06 | 06 |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 08 | 08 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 35 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | 45 |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | 80 |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | 70 |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | 65 |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 50 | 50 |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | 50 |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | 30 |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | 16 |
Perdita totale del solo alluce | 07 | 07 |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il | 03 | 03 |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | 35 |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | 20 |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 | 11 |
N.B.: in caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono
applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE DELL’ACUTEZZA VISIVA | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore % | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore % |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0/10 | 35% | 65% |
Note:
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
con visus corretto di 7/10 | 18% |
con visus corretto di 6/10 | 21% |
con visus corretto di 5/10 | 24% |
con visus corretto di 4/10 | 28% |
con visus corretto di 3/10 | 32% |
con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle
menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o organo già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva riduzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Criteri di liquidazione: In caso di sinistro, l’indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, sarà liquidato in funzione alla percentuale di invalidità accertata, convertita secondo lo schema della tabella di seguito riportata nella colonna “percentuale invalidità da liquidare”:
% invalidità accertata | % invalidità da liquidare |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
Da 11 a 70 | Da 11 a 70 |
oltre 70 | 100 |
ART. 70 - DENUNCIA DEL SINISTRO: Fermo quanto disposto all’art.43, la denuncia dell’infortunio deve essere corredata di certificato medico. L’Assicurato dovrà ricorrere alle cure di un medico, seguire le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di Assimoco, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso ad Assimoco. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici di Assimoco e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
ART. 71 - CONTROVERSIA SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI: In caso di controversia sulla natura dell’evento o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sulla misura delle indennità, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere se sia dovuta l’indennità ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
È data facoltà al Collegio Medico, qualora ravvisi l’opportunità di rinviare la definitiva valutazione del danno, di liquidare all’Assicurato un anticipo sull’indennità, fermo restando che l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dovrà avvenire comunque entro tre anni. ART. 72 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITA’: Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Assimoco liquida l’indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità verrà corrisposta in Italia, in Euro.
ART. 73 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE: La presente assicurazione è stipulata tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.
SEZIONE - ASSIMOCO ASSISTANCE
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita da Europ Assistance in funzione 24 ore su 24:
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
dall’Italia al numero: 800.257.114
dall’estero al numero:
+39.02.26962.499
Oppure inviare un fax al numero:
+39.02.58477.201
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
ASSISTENZA AL VEICOLO, AL CONDUCENTE ED AGLI EVENTUALI TRASPORTATI
ART. 74 - TRAINO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice oppure all’officina indicata dall’Assicurato, purché si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura di uno o più pneumatici, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi
autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance o, in alternativa, al più vicino centro di assistenza in grado di sostituire lo o gli pneumatici.
Assimoco terrà a proprio carico il costo relativo al traino mentre resta a carico dell’Assicurato il costo relativo alla sostituzione dello o degli pneumatici. Sono altresì a carico dell’Assicurato le spese per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Nel solo caso in cui l’Assicurato non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad
esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), Assimoco, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a rimborsare le spese sostenute per il traino dal cliente, con il limiti di kilometraggio sopraindicati e comunque con il limite di 200,00 Euro per sinistro.
ART. 75 - INVIO OFFICINA MOBILE IN ITALIA: Qualora a seguito di guasto e/o foratura, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l’intervento di dépannage anche in caso di montaggio di catene. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla
precedente prestazione “Traino”. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 150,00 Euro per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
ART. 76 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI SEDE STRADALE: Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 Euro per sinistro. Rimangono a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza nonché le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
ART. 77 - SOS INCIDENTE – SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE MODULI C.A.I.:
Qualora il veicolo rimanga coinvolto in un incidente, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere:
- Assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell’incidente stesso;
- indicazione dei recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica, anche con riferimento alle procedure di dissequestro del veicolo all’estero
- informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo in Italia.
ART. 78 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA: Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103;D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
In originale: libretto di circolazione; foglio complementare/certificato di proprietà; targhe autoveicolo
(NB. In caso di assenza di uno o più documenti di cui al precedente elenco, l’Assicurato dovrà produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);
In fotocopia: codice fiscale; documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (carta d’identità o equivalente); documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. Assimoco terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
ART. 79 - AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA: Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:
• tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;
• sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio e\o furto parziale;
In conseguenza di incendio, furto o rapina totale, per i quali il cliente abbia denunciato il fatto presso le forze dell’ordine e provveduto all’annullamento della polizza di responsabilità civile da circolazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di 30 giorni.
Assimoco terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);
La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso e non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
ART. 80 - AUTO IN SOSTITUZIONE SUL POSTO IN ITALIA: La seguente prestazione è operante solo se richiesta contestualmente alla prestazione di traino. Al momento della richiesta di Assistenza l’Assicurato ne deve fare immediata ed esplicita richiesta. La prestazione è valida solo in Italia e senza limiti chilometrici.
Qualora in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato venga erogata la prestazione “Traino”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24 e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
• consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
• messa a disposizione di un’autovettura presso la stazione di noleggio convenzionata indicato dalla Struttura Organizzativa.
ASSIMOCO rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere la stazione di noleggio fino al limite massimo di 100,00 Euro per sinistro.
ASSIMOCO terrà a proprio carico ci costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi.
Durante il periodo di fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali di giorni erogati si attiverà la prestazione di cui al precedente art. 79 “AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA”.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. ART. 81 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta di estratto cronologico e/o perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le istruzioni necessarie. Assimoco terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato:
ART. 82 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO: Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Assimoco.
ART. 83 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero:
ART. 84 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE : Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Assimoco fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
ART. 85 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO: Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un veicolo ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore come indicato all’art. 79 che precede. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di 400,00 Euro se accaduto in Italia e di 600,00 Euro se accaduto all’estero.
ART. 86 - SPESE D’ALBERGO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo. Assimoco terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 600,00 Euro per sinistro.
ART. 87 - INVIO DI UN AUTISTA: Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure a seguito di ritiro o smarrimento della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. Assimoco terrà a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
ART. 88 - RIENTRO SANITARIO: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Assimoco, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. Assimoco, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero:
ART. 89 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
ART. 90 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE: Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo. Assimoco terrà a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 lavorative per sinistro.
ART. 91 - ANTICIPO SPESE LEGALI: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 600,00 Euro per sinistro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOLAZIONE SUL VEICOLO ASSICURATO
ART. 92 - CONSULENZA MEDICA: Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
ART. 93 - INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA: Qualora, a seguito di infortunio l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese di Assimoco uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via
sostitutiva, il trasferimento dell’assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
ART. 94 - INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA IN ITALIA: Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza. Assimoco terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
ART. 95 - TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO: Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la
patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario, aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno prima classe e, occorrendo, vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso; la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in un paese Europeo;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Assimoco inclusa l’assistenza medica ed infermieristica
durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
ART. 96 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO: Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto 5 che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell’assicurato: aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno, prima classe, occorrendo, vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Assimoco inclusa l’assistenza medica ed infermieristica
durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico
che l’ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
ART. 97 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE: Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo.
ART. 98 - INDIVIDUAZIONE DI MEDICINALI EQUIVALENTI: Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare e comunicare all’Assicurato i medicinali equivalenti reperibili sul luogo.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.
ART. 99 - RIENTRO ANTICIPATO: Qualora l’Assicurato debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di uno dei seguenti familiari in Italia: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio in treno, prima classe, o in aereo di linea, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Tali informazioni saranno documentate successivamente a richiesta della Struttura Organizzativa.
ART. 100 - INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO: Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio abbia, bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata. Assimoco assumerà l’onorario fino ad un massimo di € 100,00 complessivi per sinistro.
ART. 101 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO: Qualora l’Assicurato in caso di ricovero in ospedale per infortunio trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete. Assimoco assumerà i costi per un massimo di 8 ore lavorative. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
ART. 102 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’: Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per sinistro.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato:
ART. 103 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI: Qualora l’Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché assicurati, si trovi
nell’impossibilità di occuparsi di loro a seguito di infortunio, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
ART. 104 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato in viaggio, su prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà a prenotare un albergo per l’Assicurato. Assimoco terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di € 120,00 per sinistro. L’Assicurato al suo rientro dovrà presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.
ART. 105 - RIENTRO SALMA: Qualora, a seguito di incidente, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Assimoco terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
ART. 106 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI: La Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell’Assicurato che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.
ART. 107 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI: Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) tutte le prestazioni sono fornite, per ciascuna Polizza, per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
b) la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60
giorni;
c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
d) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Assimoco non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
f) ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione
in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Codice Civile;
g) il diritto alle assistenze fornite da Assimoco decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del
sinistro;
h) l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
i) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
l) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente Assimoco nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
SEZIONE – PEDALO SICURO
Il presente pacchetto di garanzie prevede la copertura per i rischi di Responsabilità Civile, Infortuni e Assistenza, come meglio delineati negli articoli che seguono, per gli eventi che siano collegati alla proprietà o all’uso del velocipede a pedalata normale o assistita.
La copertura è operante a favore dell’intestatario dell’autoveicolo identificato in polizza, nonché i bambini di età inferiore a 5 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.
Per velocipede si intende: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente
denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede:
- i risciò,
- i tandem,
- i monopattini.
Le garanzie hanno effetto per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi esteri confinanti con il territorio Nazionale (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia).
RESPONSABILITÀ CIVILE CICLISTA
ART. 108 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Assimoco si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o all’uso di velocipede a pedalata normale o assistita.
Ai fini della presente garanzia per Assicurato si intende esclusivamente l’intestatario dell’autoveicolo identificato, nonché i bambini di età inferiore a 5 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati; non sono inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’Assicurato e con lui conviventi e di cui l’Assicurato debba rispondere.
ART. 109 - ESCLUSIONI: Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi l’Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare con lui residenti.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da fatto doloso dell’Assicurato e dei suoi Familiari;
b) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
c) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
d) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
e) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
f) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
g) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni competitive ciclistiche organizzate ed alle relative prove causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico o dilettantistico;
h) derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
i) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
ART. 110 - MASSIMO RISARCIMENTO: Assimoco non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT con
l’applicazione dei limiti indicati nella tabella riepilogativa contenuta nella Nota Informativa.
ART. 111 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE: I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
ART. 112 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SOLO DANNI MATERIALI: L’assicurazione è prestata, limitatamente ai danni materiali, con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.
Per danni a veicoli a motore si applica un limite di risarcimento di € 1.500.
INFORTUNI CICLISTA
ART. 113 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: L’assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità permanente dell’intestatario persona fisica del veicolo identificato in polizza, verificatisi in occasione dell’uso di velocipede a pedalata normale o assistita.
In estensione a quanto sopraindicato l’assicurazione si intende operante a favore dei figli di età non superiore ai 5 anni trasportati su apposito seggiolino omologato e con indosso caschetto omologato.
La somma assicurata, in caso di evento che coinvolga tanto il soggetto Assicurato quanto i figli minori anzidetti, si intende comunque unica e da dividere per il numero degli infortunati.
Fermo quanto sopra esposto, l’assicurazione si intende operante dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
È equiparato ad infortunio l’annegamento a seguito di evento collegato alla circolazione con il velocipede.
Si applicano alla garanzia gli articoli da 66 a 73 del presente fascicolo informativo.
ASSISTENZA CICLISTA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita da Europ Assistance in funzione 24 ore su 24:
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
dall’Italia al numero: 800.257.114
dall’estero al numero:
+39.02.26962.499
Oppure inviare un fax al numero:
+39.02.58477.201
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa dell’autovettura assicurata
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
ART. 114 - TRASPORTO BICICLETTA: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell’Assicurato stesso.
Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada),
l’Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso. Assimoco terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 30 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell’Assicurato.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
ART. 115 - RIENTRO DELL’ ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell’Assicurato (compreso il veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.
Assimoco terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro e per Assicurato.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione.
ART. 116 - CONSULENZA MEDICA: Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessitasse di
valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle
informazioni acquisite dall’Assicurato.
ART. 117 - INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA: Qualora, successivamente ad una “Consulenza Medica”, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Assimoco, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Assimoco.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 Km di percorrenza.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
ART. 118 - INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA: Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un fisioterapista.
Assimoco terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la
diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista.
ART. 119 - RIENTRO SANITARIO: La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l’Assicurato ha il
proprio domicilio.
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Assimoco, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Assimoco avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Assimoco terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.
Assimoco terrà a proprio carico le spese per il rientro. Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono
all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
ART. 120 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE: La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l’Assicurato
ha il proprio domicilio.
Se l'Assicurato, in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Assimoco fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.
La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato. Assimoco terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”)
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Assimoco S.p.A. ed Assimoco Vita S.p.A. (di seguito “Società”, anche al singolare) in qualità di “Titolari” del trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali1.
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative2
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi servizi e prodotti connessi, come al fine di procedere all’attività di liquidazione dei sinistri, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti3 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge4 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati (“dati sensibili”)5 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati giudiziari”)6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.
Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. lettera b. di nota 7 nonché nota 10).
Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”7. In tal caso, l’attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. –– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese 224, 20090 Segrate (MI)8.
Natura di fornitura di dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento7 oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. lettera b. di nota 7 nonché nota 10). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.
B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività di marketing diretto e promozionali di servizi e/o
prodotti propri o di terzi, manifestazioni a premi contattandola attraverso canali automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: email, SMS, MMS, fax, social) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale).
C) Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore
Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell’operatore incaricato dall’intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.
D) Comunicazione a terzi per finalità accessorie a quelle assicurative – Al fine di migliorare l’esecuzione del rapporto intercorrente con la Società ovvero per agevolare l’accesso a servizi strumentali e accessori a quelli assicurativi, i Suoi dati personali non rientranti nelle categorie di dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti terzi che, nell’erogazione dei servizi connessi alle predette finalità, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati, ma avrà effetto solo sui servizi accessori. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. L’elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Assimoco
S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. –– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese 224, 20090 Segrate (MI).
E) Categorie di dati trattati
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati anagrafici;
- dati economici;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.
F) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati9 dalla nostra Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e
attività promozionali, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa10, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. –– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese 224, 20090 Segrate (MI), ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
G) Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.
H) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari11. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. –– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese 224, 20090 Segrate (MI)12. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.
I) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento dei dati personali sono Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A con sede legale in Segrate (MI) Via Cassanese 224 –– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto, email privacy@assimoco.it
J) Data Protection Officer
L’Azienda si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection
Officer “DPO”).
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@assimoco.it
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” - apponendo la Sua firma.
NOTE
1 Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati.
2 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g ).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
- Assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi
- Assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
- Assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
- Assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1
- Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- Assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d’Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese
assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007, concernente la prevenzione e l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Autorità ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (Via del Quirinale 21 - Roma) e Banca d’Italia (Via Nazionale, 91 – Roma), Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Titolare del Trattamento.
g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).
11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.
12 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.