POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK STRUMENTI MUSICALI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISK STRUMENTI MUSICALI
La presente polizza è stipulata tra
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Xxx Xxx xx Xxx Xxxxx xxx |
00000 XXXXXXXX (XX) |
P.I. 00156220923 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto anni uno frazionamento semestrale
Dalle ore 24.00 del: | 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del: | 31.12.2019 |
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
Descrizione dei beni assicurati1
Ubicazione 1
Denominazione | ||
Indirizzo | ||
Valore beni assicurati (elenco beni allegato alla presente polizza – Allegato A) | € 2.149.920,00 | |
Base di valutazione: | stima accettata SI valore dichiarato NO | |
1 Vedi Allegato A
Sezione 1. Norme che regolano il contratto in generale
Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione | |||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza | |||||||||
Assicurato: | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici | |||||||||
Broker: | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società | |||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio: | La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne | |||||||||
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa | |||||||||
Deprezzamento: | La diminuzione del valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro | |||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro | |||||||||
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico | |||||||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Stima accettata: | Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo tra le Parti | |||||||||
Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro | |||||||||
Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato | |||||||||
Terrorismo: | Tutti quegli atti, incluso l’uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo | |||||||||
Oggetti di piccole dimensioni: | Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza. | |||||||||
Strumenti Musicali : | Sono detti anche enti assicurati o beni assicurati | |||||||||
Custodia: | contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso. |
Sezione 2. Norme che regolano il contratto in generale
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio –Aggravamento del rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’articolo 1897 di cui sopra.
Art. 2. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3. Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Si conviene che è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
È comunque facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata a/R o PEC (posta elettronica certificata) inviata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Il Contraente, a seguiti di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 xx.xx. e ii), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5. Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all’indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 6. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9. Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art. 10. Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di Xxxxxxxx però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 13. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento,
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15. Contiguità e vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 16. Coassicurazione e delega
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
Art. 17. Clausola Broker
Alla Spett.le AON SpA quale mandataria incaricata dal Contraente, in A.T.I. con GBA Srl, è affidata la gestione e l’esecuzione della presente polizza, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra parte.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente contratto con un’aliquota provigionale del 11 % (undici per cento) da applicarsi al premio imponibile di polizza.
Art. 18. Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 19. Tracciabilità dei flussi
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..
Art. 20. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 21. Variazione dell’assicurato
Nel caso in cui l’Assicurato fosse una Società e che tale Società procedesse alla fusione con una o più altre, come pure nel caso di scioglimento o messa in liquidazione, l’assicurazione s’intende automaticamente cessata, dalle ore 24,00 del giorno in cui la variazione avviene, e ciò salvo patto speciale con la Società, che dovrà risultare da apposita appendice alla presente polizza.
Qualora l’assicurazione venisse definitivamente sospesa, in relazione a quanto sopra indicato, la Società rimborsa il rateo di premio, al netto delle imposte di legge, pagato e non goduto
Art. 22. Assicurazione parziale.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più strumenti, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per gli strumenti stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuno strumento relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri strumenti.
Sezione 3. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni
Art. 1. Oggetto dell’Assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dai beni assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola “Esclusioni” della presente sezione.
L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.
Art. 2. Estensione Territoriale
La presente assicurazione vale nei territori dell'Europa geografica, esclusi i paesi ex U.R.S.S. (salvo i Paesi Baltici) ed i paesi ex Jugoslavia (salvo la Slovenia e la Croazia). Fatta eccezione per le attività istituzionali in occasione delle quali la garanzia viene prestata in tutto il mondo ad eccezione dei paesi di seguito riportati: Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambogia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Xxxxxxxx, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakhstan, Kyrgysistan, Laos, Lebanon, Macedonia, Malesia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nepal, Nicaragua, Nord Xxxxx, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Romania, Serbia, Sri Lanka, Suriname, Siria, Tajikistan, Tailandia, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Ad integrazione di quanto sopra si precisa che la Società non è obbligata alla copertura ed a pagare alcun danno o fornire alcun beneficio qualora espongano la Società a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.
Per i paesi: California, Giappone sono comunque esclusi dalla garanzia i catastrofali; garanzie che dovranno essere richieste ad approvate.
Per i paesi: Israele e per la città di New York il terrorismo dovrà se richiesto essere approvato.
Art. 3. Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
d) danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
f) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico, su veicoli, a meno che questi non siano ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti all’art 3.2. Sistemi di Sicurezza, o riposti in locali disabitati da oltre 30 giorni consecutivi;
J) i trasporti via nave; i trasporti comunque effettuati in eccesso a N° 2 tournée per anno assicurativo;
k) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
l) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell’Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;
n) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
o) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
p) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maree e fenomeni di acqua alta;
q) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
r) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
s) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.
Art. 4. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.
Il Contraente deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 5. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 6. Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4 della presente Sezione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7. Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Societa' corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Non si tiene conto nella determinazione del valore e dell'indennizzo di deprezzamento, valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.
L’assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dell’elencazione degli strumenti musicali così come prodotti dall’Ente assicurato, ed allegato al presente capitolato
Art. 8. Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Per “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Art. 9. Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art. 10. Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla presente sezione 2 art. 6 alla clausola “Mandato dei Periti”.
Si precisa inoltre che la liquidazioni dei sinistri nascenti dal presente contratto saranno a beneficio unico del Teatro Lirico di Cagliari.
Art. 11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 12. Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società.
Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di Xxxxxxxx. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 13. Colpa Grave
Sono comprese nell’Assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Art. 14. Variazioni Climatiche
La garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell’aria. L’indennizzo è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo dello strumento con il massimo di € 2.500,00=, restando sempre escluso il deprezzamento dello strumento medesimo
Art. 15. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di:
⮚ Contraente, suoi dipendenti
A condizione che l’Assicurato stesso non eserciti tale facoltà.
Art. 16. Garanzia Giacenza Garanzia sempre operante
L’Assicurazione vale per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate “descrizione ubicazioni dei beni assicurati”. L’assicurazione vale anche le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all’interno dell' ubicazione.
Art. 17. Altre Ubicazioni
Gli strumenti musicali assicurati con il presente contratto, possono essere collocati ed ivi s’intendono garantiti, in immobili o porzioni di immobili, diversi da quello descritto “descrizione ubicazioni dei beni assicurati”, a condizione che gli stessi siano protetti da:
ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo e/o da ripiani accessibili dall'esterno munita, per tutta la sua estensione, di robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature di sicurezza a più mandate, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure dotata di inferriate con luci impraticabili.
Art. 18. Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione.
La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione.
Per strumenti di valore superiore ad € 100.000,00=, oltre a quanto sopra premesso è condizione essenziale ai fini dell’operatività della garanzia la presenza di un idoneo sistema di allarme antintrusione, che deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone. In caso di xxxxxx, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema d'allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. E' tuttavia ammesso il non inserimento del sistema d'allarme per brevi assenze temporanee che si verifichino tra le ore 7 e le ore 21 a condizione che ogni assenza si protragga per un massimo di 2 ore.
Durante i soggiorni in albergo la garanzia è operante a condizione che lo strumento musicale sia custodito nella stanza quando nella stessa sia presente il Professore o persona di sua fiducia, oppure sia custodito in cassaforte, in caso contrario lo strumento musicale deve essere affidato all'Albergatore.
Art. 19. Furto commesso dai dipendenti
La garanzia furto di cui alla Sezione 2 alla clausola “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
⮚ che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
⮚ che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali
Art. 20. Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione all’evento stesso.
Art. 21. Estorsione
A parziale deroga dell’art. Esclusione lettera o) l’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 22. Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 23. Scoperti - franchigie
fatto salvo quanto disposto dall’art 22 si intenderanno operanti:
A) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore inferiore ad € 10.000,00=
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di €50,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
B) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore da € 10,000,01= ad € 20.000,00=
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di
€100,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
C) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore da € 20,000,01= ad € 50.000,00= In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 200,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
D) FRANCHIGIA ASSOLUTA per strumenti che hanno valore superiore ad € 50,000,01=
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 1,00 % delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 500,00 complessivamente, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Art. 23. Terremoto
Agli effetti della presente garanzia:
- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per rischi situati all’estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata, comunque non inferiore a € 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.
Art. 24. Inondazioni ed Alluvioni
La Società risponde - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per rischi situati all’estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata, comunque non inferiore a € 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.
Art. 25. Scioperi, Tumulti, Atti Vandalici
La garanzia è estesa alle perdite e i danni derivanti da scioperi, sommosse, atti di vandalismo.
La garanzia comprende anche i danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
Art. 26. Atti di terrorismo
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa
Art. 27. Inclusione ed esclusione di strumenti musicali
La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione alla Società mediante mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa fino alla concorrenza di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), diversamente se fornita la documentazione di autenticità comprovante il valore del bene da assicurare, la Società si impegna a rilasciare la stima accettata.
La Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto,
Nel caso in cui non vi sia incremento di premio (pari a zero), non sarà emessa nessuna appendice.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente il premio.
Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società trascorsi i quali la garanzia dovrà intendersi sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio verrà corrisposto.
Art. 28. Estensione garanzia personale aggiunto
E’ facoltà del Contraente disporre e la Società si rende disponibile ad estendere la garanzia automaticamente, su base di “valore dichiarato”, fino alla concorrenza di Euro 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) sopra:
• Strumenti musicali di proprietà di professori d’orchestra assunti temporaneamente;
• Strumenti musicali i cui proprietari prendono parte, a qualsiasi titolo, alle attività istituzionali.
In caso di sinistro occorso durante l’annualità assicurativa, la Contraente si impegna ad esibire alla Compagnia regolare contratto di assunzione temporanea o analoga documentazione con la descrizione e certificazione dello strumento riportante il relativo valore.
Per effetto di quanto sopra la Società non sarà tenuta, qualunque sia l’esito del sinistro, a liquidare per singolo strumento somma maggiore di Euro 35.000,00.
Art. 29. Clausola Custodie
sono comprese dalla presente garanzia i danni alle custodie, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00(cinquantamila/00) aggregato annuo per sinistro/serie di sinistri/annualità
Per effetto di quanto sopra la Società non sarà tenuta, qualunque sia l’esito del sinistro, a liquidare per singola custodia somma maggiore di Euro 2.000,00.
Restano comunque esclusi i danni derivati da: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere.
Art. 30. Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici
Fermo restando quanto previsto dal punto II che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer , sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
Art. 31. Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
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Sezione 4. Garanzia Trasporto
In caso di trasporto/spedizione, dei beni assicurati devono essere chiusi in contenitori adeguati alla loro natura od essere imballati a regola d'arte.
Per i trasporti con veicoli lo strumento deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste (presso parcheggi sorvegliati) e curando che il bene assicurato non risulti visibile dall’esterno del veicolo stesso.
Le spedizioni aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Durante i viaggi aerei gli strumenti devono essere caricati in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.
Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:
a. il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
b. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento medesimo;
c. il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento medesimo;
d. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).
L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata della movimentazione/trasporto a mano.
Riparto di Coassicurazione
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le Compagnie secondo le quote indicate nelle seguente tabella
Compagnia | Quota | Agenzia | |
Delegataria | |||
Coass. | |||
Coass. | |||
Coass. |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
……………………… …………………………………………….
LE COASSICURATRICI
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Scomposizione del premio
Scomposizione del premio prima annualità : 31.12.2018 – 31.12.2019 Frazionamento del contratto : rate semestrali
Prima rata : 31.12.2018 – 30.06.2019
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
⮚ Norme che regolano l’Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
⮚ Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, Recesso a seguito di sinistro
⮚ Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di sinistro, Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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