AGAT – Torino 5 maggio 2016
AGAT – Torino 5 maggio 2016
“Il patto di non concorrenza nel contratto di lavoro subordinato e parasubordinato: casi pratici e giurisprudenziali”
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
Studio Legale Avv. X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Ass.
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ART. 2105 cod. civ.
«Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio»
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IN PERMANENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO L’ART. 2105 FORNISCE UNA TUTELA AL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE A POSSIBILI COMPORTAMENTI SCORRETTI DEL DIPENDENTE
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Art. 2125 cod. civ.
«1. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e di luogo.
2. La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata»
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ATTRAVERSO IL PATTO DI NON CONCORRENZA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE SUBORDINATO POSSONO ESTENDERE L’OBBLIGO DI NON CONCORRENZA AD UN PERIODO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL MEDESIMO
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PATTO DI NON CONCORRENZA - natura
IL PATTO DI NON CONCORRENZA E’ UN CONTRATTO A TITOLO ONEROSO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (…) CHE TROVA LA SUA CAUSA NELLO SCAMBIO TRA L’OBBLIGAZIONE DI DARE (EROGARE) IL CORRISPETTIVO E L’OBBLIGAZIONE DI NON FARE (ESERCITARE) LA CONCORRENZA IN DANNO DELL’EX
DATORE DI LAVORO (Patto di non concorrenza, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - natura
Finalità? Protezione della capacità concorrenziale dell'impresa
Come? Impedendo al lavoratore di utilizzare e sfruttare il complesso delle conoscenze tecniche e commerciali, acquisite grazie al rapporto lavorativo, a favore di un potenziale concorrente
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PATTO DI NON CONCORRENZA
«Le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi ed i processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti» (Cass. 24662/2014)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - natura
SI TRATTA DI UN’OBBLIGAZIONE AD EFFETTI DIFFERITI
IL VINCOLO NEGOZIALE SI PERFEZIONA CON LA PATTUIZIONE
L’EFFETTO FINALE SI REALIZZA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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PATTO DI NON CONCORRENZA - natura
COSTITUISCE UNA FATTISPECIE NEGOZIALE AUTONOMA, DOTATA DI DISTINTA CAUSA, DIVERSA DA QUELLA DEL CONTRATTO DI LAVORO A CUI AFFERISCE (CAL TO – 148/08 Pres. Milani)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - natura
In tale pronuncia la CAL di Torino ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva in origine stipulato un patto di non concorrenza con il suo primo datore di lavoro ed il cui contratto di lavoro è stato poi ceduto ex art. 1406 c.c..
La Corte ha escluso – contrariamente a quanto richiesto dal lavoratore ed affermato dal Giudice di primo grado – l’automatica «traslazione» del patto di non concorrenza non avendo lo stesso patto formato oggetto di cessione
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PATTO DI NON CONCORRENZA - limiti
FORMA
SCRITTA
OGGETTO
COMPENSO
LUOGO
DURATA
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PATTO DI NON CONCORRENZA - limiti
L’art. 2125 c.c. è una norma aperta in quanto, fatta eccezione per la durata, viene demandata alla libertà contrattuale delle parti la determinazione del compenso,
dell’oggetto e del territorio
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PATTO DI NON CONCORRENZA
limiti soggettivi
NON VI SONO LIMITI SOGGETTIVI ALLA STIPULAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
(ad esempio ai quei soli lavoratori che si collocano al vertice della scala gerarchica dell’impresa)
LA GIURISPRUDENZA HA RICONOSCIUTO LA VALIDITA’ DEL PATTO STIPULATO CON LAVORATORI COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA AL PUBBLICO
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PATTO DI NON CONCORRENZA – limiti soggettivi
«Nell’attuale situazione di mercato, caratterizzata da agguerrita concorrenza tra imprenditori, anche il commesso addetto alle vendite può risultare portatore di elementi di conoscenza ed esperienza tali da influire sulle scelte dei consumatori, e pertanto è ammissibile (e non è nullo per difetto di causa giustificatrice) il patto di non concorrenza che ne limiti, in termini ragionevoli, l’attività per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita nel settore abbigliamento, calzature e profumeria)»
(Cass. 19/4/2002, n. 5691, in Lav. nella Giur., 2003, 29; conf. Trib. Mantova 776/2003 in Lav. nella Giur., 2003, 1077)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – OGGETTO
«Il patto …… è nullo …… se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto…..»
L’art. 2125 non fornisce indicazioni sulla estensione di tali vincoli di oggetto
limiti intrinseci alla libertà negoziale delle parti:
- TIPO DI ATTIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO
- POSIZIONE del lavoratore, nel senso che a quest’ultimo deve restare un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia (Xxxx. 24662/2014)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – OGGETTO
AL FINE DI STABILIRE L’ESTENSIONE DELLA OBBLIGAZIONE DI NON FACERE POSTA A CARICO DEL LAVORATORE OCCORRE IN PRIMO LUOGO AVERE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA CAPACITA’ CONCORRENZIALE DELL’IMPRESA IN CONNESSIONE CON LA POSSIBILITA’ DEL LAVORATORE DI UTILIZZARE E SFRUTTARE LE CONOSCENZE TECNICHE E COMMERCIALI ACQUISITE GRAZIE AL RAPPORTO LAVORATIVO PER INCIDERE NEGATIVAMENTE SU TALE CAPACITA’ CONCORRENZIALE
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Si è così affermato che l'oggetto è delimitato dalla attività del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda, ovvero al "mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato" (cfr. Cass. 24662/2014; Cass. 988/2004; Cass. 7141/2013).
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
L’attività oggetto patto di concorrenza deve quindi essere potenzialmente idonea a pregiudicare la capacità concorrenziale dell’azienda.
E’ stato considerato nullo perché indeterminato nell’oggetto il patto che escluda qualsiasi attività nel settore merceologico proprio dell’impresa datrice di lavoro oppure esteso ad attività che non rientrano nell’oggetto sociale dell’impresa.
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Trib. Xxxxxx ha affermato che per aversi violazione del patto «non sia necessario una assoluta sovrapponibilità delle attività svolte presso i due datori di lavoro, né che i prodotti realizzati siano assolutamente identici, essendo sufficiente che tra le due attività vi sia una contiguità, tale da consentire comunque l’utilizzo delle specifiche competenze e della professionalità acquisite dal dipendente presso il precedente datore di lavoro» (Trib. Torino, 16/1/2006, Est. Rigoletti)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
La giurisprudenza ha ritenuto invalido un patto di non concorrenza che prevedeva il divieto di svolgere attività anche a favore di imprese clienti/utilizzatrici dei beni commercializzati dal datore di lavoro in quanto realizzerebbe «un’asimmetria rispetto alla ratio dell’art. 2125 c.c. … dovendo essere il patto funzionale alla protezione del datore di lavoro dalla concorrenza di altri concorrenti sul mercato» (Trib. Milano, 12/7/2007, Est. Frattin)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
MANSIONI CHE POSSONO ESSERE PRECLUSE
La giurisprudenza consolidata ritiene che il patto può riguardare qualsiasi attività lavorativa suscettibile di competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
La nullità del patto è ravvisabile solo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale, considerata la sua complessiva esperienza lavorativa
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Caso di ex venditore con patto limitato a «prodotti tissue»
CAL To ha ritenuto validità del patto in quanto: «la professionalità dei venditori non può certo essere identificata dal tipo di prodotto venduto essendo evidente che la stessa si sostanzia nelle tecniche di vendita specie nei casi in cui il potenziale acquirente non è il consumatore finale bensì la grande rete distributiva» (CAL TO, sent. 504/03)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Aggiunge la Corte:
«Nella specie la professionalità degli appellanti non deve essere posta in relazione al settore merceologico «tissue» bensì all’acquisita esperienza di strategie di mercato, gestione e promozione delle reti di vendita, capacità professionale evidentemente utilizzabile presso qualunque altra azienda che commercializzasse altri prodotti»
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Ex direttore commerciale con patto limitato a
«qualsiasi attività affine o concorrente a quella del
nastro adesivo».
CAL TO ha ritenuto validità del patto «…considerata l’oggettiva limitatezza del settore merceologico considerato dal patto, restava al lavoratore la possibilità di svolgere qualsiasi attività, e di utilizzare la propria professionalità, nell’ambito dei molteplici settori merceologici non coperti dal patto» (CAL TO, 1016/04, Rel. Xxxxxxx)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
Ingegnere meccanico con patto limitato «all’oggetto sociale».
CAL TO ha ritenuto validità del patto in quanto
«…l’azienda opera in una nicchia di mercato molto specifica (fabbricazione e commercio di anelli di tenuta e di guarnizioni industriali per motori automobilistici) che lascia scoperte innumerevoli possibilità di reimpiego per un ingegnere meccanico» (CAL TO, 160/11, Rel. Xxxxxx)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
La CAL TO ha inoltre osservato che essendo stato il lavoratore impiegato anche in attività commerciale
«rilevano soprattutto le relazioni interpersonali, nonché la conoscenza del mercato e dell’indotto industriale in cui opera il datore di lavoro….il lavoratore ha quindi acquisito sicuramente una professionalità ampiamente spendibile a beneficio di un’ampia gamma di aziende operanti nel settore dei componenti per automobili»
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PATTO DI NON CONCORRENZA - OGGETTO
CAL Bologna ha affermato che in caso di aziende che operano nello stesso settore merceologico: «la circostanza che i rispettivi prodotti si diversifichino per tipologia e prezzo non può certo valere ad escludere il rapporto concorrenziale, rapporto che sussiste anche quando i prodotti non sono identici ma soltanto affini e destinati a soddisfare bisogni analoghi o complementari» (CAL BO, 20/5/2008)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
«Il patto …… è nullo …… se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di luogo…..»
Anche in questo caso la norma lascia libertà alle parti sulla delimitazione territoriale del patto
Il principio cardine rimane sempre quello di non compromettere al lavoratore la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
Il limite territoriale deve quindi essere valutato nel caso concreto in connessione con gli altri requisiti dell’oggetto e del corrispettivo
Un’ampia estensione geografica del vincolo può essere infatti compensata da una minore limitazione di attività e da un adeguato corrispettivo
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
La Cassazione ha precisato che l’individuazione di limiti territoriali deve essere intesa come divieto dello svolgimento dell'attività lavorativa nell’ambito del territorio delimitato e non come esclusione della prestazione della suddetta attività per società aventi la propria sede nell'indicato ambito territoriale ovunque il lavoratore si fosse trovato in quanto, tale ultima interpretazione, avrebbe comportato la nullità del patto stesso (Cass. 5477/2000; CAL TO, 1016/04, cit.)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
E’ stato ad esempio ritenuto valido dalla CAL di TO – anche congiuntamente ai limiti di oggetto – un patto che copriva diversi paesi europei ma ne lasciava fuori altri (es. Austria, Portogallo, Svizzera, Scozia, Paesi Bassi, paesi dell’est europeo) e non riguardava nessun paese extraeuropeo (si tratta del caso del direttore commerciale di azienda operante nel settore del «nastro adesivo», cfr. CAL TO 1016/04)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
Il Tribunale di Milano ha ritenuto valido un patto di non concorrenza della durata di due anni esteso all’intero territorio della Comunità Europea a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al 15% dell’importo totale delle retribuzioni corrisposte al lavoratore negli ultimi due anni precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro (Trib. MI 22/10/2003, Est. Di Xxxxxx)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
Sempre il Tribunale di Milano ha affermato: «Appare chiaro che nella odierna dimensione globalizzata dell'economia, un patto di non concorrenza non possa quasi mai utilmente limitarsi al territorio nazionale, ma debba investire almeno la dimensione europea» (Trib. MI 3/5/2005, Est. Frattin, Orient. Giur. Lav., 2005, 315)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
Di contro, la Corte di Appello di Milano ha affermato che: «L’assenza di limiti territoriali non determina per ciò solo la nullità del patto» allorquando l’area in cui il lavoratore non può occuparsi sia ridotta e l’elevato livello di professionalità raggiunto non comprometta la sua capacità redditizia in modo significativo (CAL MI 31/7/2002, Rel. Xxxx-Xxxxxxxxxxxx)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TERRITORIO
Il Trib. di Bari ha ritenuto nullo un patto in cui l'impegno assunto dal lavoratore era esteso all'intero di tre continenti, "Europa, Asia e Americhe", in riferimento alle attività di designer di divani, mobili e prodotti di arredamento, ritenendo che una simile estensione vietava al lavoratore interessato, nell’ambito di quella specifica professionalità, di svolgere una qualsivoglia attività che potesse essere fonte di reddito, in quasi tutto il pianeta (Trib. Bari, 18/6/2014)
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
Facoltà di risoluzione del patto rimessa al datore
«La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Ciò per evitare, da un lato, che al datore di lavoro sia attribuito il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, sì da vanificare la previsione della fissazione di un termine certo e, dall'altro lato, che l'attribuzione patrimoniale pattuita a favore del lavoratore in merito all'obbligo di non concorrenza possa venire meno solo in virtù della volontà del datore di lavoro». (Cass. 212/2013)
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
«Nel caso di specie l'obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nella specie finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo» (Cass. 212/2013; conf. Trib. Bari 18/6/2014)
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
Possibilità di recesso e/o di accettazione opzione
durante il rapporto?
La giurisprudenza maggioritaria è sempre parsa favorevole purché fosse previsto un termine che rendesse definitivo il patto anteriormente alla cessazione del rapporto
PROB: in corso di rapporto il lavoratore è privato della piena libertà di recedere mentre il datore beneficia della fidelizzazione del dipendente senza alcuna controprestazione
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
In questo caso si porrebbe quindi un problema di
complessivo bilanciamento di interessi tra le parti
«E’ nulla la clausola che consente alla società datrice di lavoro di recedere dal patto di non concorrenza fino all’ultimo giorno di durata del rapporto di lavoro poiché tale clausola, se azionata, consentirebbe all’azienda di ottenere tutti i benefici del patto senza pagarne il corrispettivo, poiché il lavoratore sarebbe costretto a decidere della propria carriera presupponendo il vigore del patto salvo poi trovarselo – a cose fatte – annullato» (Trib. Milano 3/5/2005, cit.)
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
La CAL Bologna pare avere risolto la questione nel
senso della nullità di tale facoltà
«Non assume rilevanza il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto nel caso in esame in costanza di rapporto di lavoro, perché, come sopra evidenziato, i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto» (CAL BO 13/1/2015)
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
Nel caso di specie la CAL di Bologna ha altresì
escluso, sulla base del principio della conservazione dei negozi giuridici, che la nullità della clausola si estenda all’intero patto affermando che:
«La società avrebbe dovuto allegare e provare che entrambi i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità»
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PATTO DI NON CONCORRENZA
clausole accessorie
Al fine di garantire validità ad una risoluzione anticipata del patto di non concorrenza ritengo sia in ogni caso consigliabile sottoscrivere uno specifico accordo di risoluzione consensuale nelle sedi protette previste dall’art. 2113 c.c.
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
La violazione del patto di non concorrenza si può verificare
- dal lato del datore di lavoro a fronte della omessa erogazione del corrispettivo
- dal lato del lavoratore ogniqualvolta quest’ultimo ponga in essere un’attività vietata dal patto
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
Trattandosi di un contratto a titolo oneroso le azioni esperibili sono quelle classiche:
Dal lato del datore
- Richiesta di adempimento + inibitoria
- Richiesta di risoluzione del patto ex art. 1453 c.c.
+ restituzione importi già corrisposti ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. in quanto privi di causa
- In ogni caso: risarcimento danni (anche per mezzo di previsione di una penale)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
Dal lato del lavoratore
- Azione di nullità del patto
- In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito: richiesta di adempimento o di risoluzione
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx danni subiti (per perdita di
chanches, o lesione immagine, ecc.)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
E’ comune, e consigliabile, per il datore di lavoro la previsione di una penale in caso di accertata violazione del patto.
In questo caso, ferma l’eventuale dimostrazione di ulteriori danni (se convenuti ex art. 1382 c.c), il datore di lavoro dovrà provare in giudizio esclusivamente la violazione del patto e non l’esistenza dei danni
La penale può essere ridotta dal giudice ove ritenuta eccessivamente onerosa ma esclusivamente su istanza di parte (non è sufficiente dedurre di non dovere nulla a titolo di penale, Cass. 19/4/2002, n. 5691)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
AZIONE INIBITORIA
«Quando, in conseguenza della violazione da parte del lavoratore di un patto di non concorrenza valido ed efficace, l’ex datore di lavoro sia esposto al rischio di un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio ordinario, questi può esperire l’azione cautelare tendente ad ottenere un provvedimento che inibisca al lavoratore lo svolgimento dell’attività concorrenziale illegittima» (Trib. MI, 12/2/2002, Est. Di Xxxxxx, RIDL, 2002, II, 353)
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
In tale caso il Tribunale di Milano ha ritenuto che configurasse periculum in mora di un irreparabile pregiudizio anche solo la «potenzialità lesiva» dell’attività concorrente della nuova società datrice di lavoro del lavoratore vincolato dal patto.
La potenzialità lesiva è ravvisabile nel rischio di sviamento della clientela o nella diffusione di informazioni di notevole importanza relative all’organizzazione del lavoro della prima impresa
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
Come ha sottolineato autorevole dottrina (Xxxxxx Xxxxxx in commento alla sentenza citata) è prassi sempre più diffusa l’offerta da parte del nuovo datore di lavoro al lavoratore di rifusione di quanto questi abbia a perdere in conseguenza del patto di non concorrenza stipulato con il datore di lavoro precedente.
L’inibitoria giudiziale costituisce quindi un deterrente efficacissimo in quanto il lavoratore rischia di trovarsi senza lavoro o avere efficacia dissuasiva
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29/1/2002 (in Lav. nella Giur., 12/2003, 1153) si è spinto ancora oltre accogliendo la domanda dell’ex datore di lavoro di ordinare al lavoratore di cessare dal rapporto di lavoro subordinato in essere, ponendo a carico di quest’ultimo, in caso di non ottemperanza, la corresponsione di una somma (nel caso di specie €. 516,46) per ogni mese di inadempimento del suddetto ordine.
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
La nullità del patto determina la ripetizione delle somme erogate in esecuzione del patto stesso ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. in quanto prive di causa giustificatrice (Trib. MI, 2/2/2015, Est. Dossi).
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PATTO DI NON CONCORRENZA - TUTELE
COMPETENZA GIUDICE DEL LAVORO
«La competenza del giudice del lavoro si estende a tutte le pretese che hanno fondamento nel rapporto di lavoro, anche se relative a fatti verificatisi dopo la sua cessazione, quali i comportamenti del lavoratore che integrino la violazione di un patto di non concorrenza» (Cass. 10/7/2008 n. 19001, in Lav. nella giur. 2009, 81)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
1. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
2. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai rapporti di lavoro parasubordinato (xx.xx.xx o ex xx.xx.xxx.) è applicabile la disciplina di cui all’art. 2596 c.c. e non quella dell’art. 2125 c.c..
Il Tribunale di Torino con sentenze 9/12/2005 (Est. Xxxxx) e 20/1/2011 (Est. Xxxxxx) ha sostenuto invece l’applicazione in via analogica anche ai rapporti parasubordinati dell’art. 2125 c.c..
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
La Corte ha affermato che la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
«va correlata al peculiare regime di autonomia che connota l'attività svolta dal collaboratore cui non è perciò riconducibile, direttamente, il disposto dell'art. 2125 c.c., introdotto per il lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto (…) ma rientra nella previsione dell’art. 2596 c.c.» (Cass. 21/3/2013, n. 7141)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
FORMA
L’art. 2596 c.c., a differenza dell’art. 2125 c.c., prevede la forma scritta ad probationem
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
LIMITE DI DURATA
La mancanza di una esplicita previsione o l’indicazione di un termine superiore al quinquennio determina l’automatico adeguamento del termine al limite legale fissato in 5 anni.
La durata non inizia a decorrere prima della cessazione del contratto «in quanto durante lo svolgimento di questo rapporto l’obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio» (Cass. 23/7/2008, n. 20312)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
OGGETTO E TERRITORIO
«è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività»
I limiti di spazio e di attività sono concorrenti o alternativi?
L’utilizzo della particella disgiuntiva «o» fa propendere per l’alternatività dei presupposti come confermato dalla giurisprudenza prevalente che considera necessario e sufficiente o il limite spaziale o il limite di attività in senso alternativo (in dottrina, cfr. Xxxxxxxxxxxx; conf. Cass. 7141/2013)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
OGGETTO E TERRITORIO
«La portata della delimitazione di oggetto e di territorio posto nella clausola varia a seconda dell'attività svolta, spettando al giudice verificare, nel caso concreto, se il patto di non concorrenza arrivi a precludere in assoluto al contraente la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, circostanza che inficia la validità della clausola» (Trib. Firenze, 28/1/2014)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
OGGETTO E TERRITORIO
Nel caso di specie il Tribunale di Firenze, richiamando la sentenza 16026/2001 resa sul 2125 c.c., ha ritenuto che «il patto di non concorrenza stipulato tra le parti in giudizio finisce per impedire al ricorrente l'esercizio su tutto il territorio nazionale dell'attività (per la quale peraltro egli è iscritto dal 1992 ad un albo professionale), ponendolo in concreto nell'impossibilità di operare nel settore di riferimento» statuendo quindi la nullità del suddetto patto.
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
OGGETTO E TERRITORIO
«E’ nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento)» (Cass., n. 16026/2001)
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 2596 cc
CORRISPETTIVO
La norma in questione non prevede alcuna sanzione per la mancata previsione di un corrispettivo per chi si sottopone a limitazioni concorrenziali
Parte della dottrina (Xxxx, in RIDL, 2003, I, 473) ritiene che gli accordi ai sensi dell’art. 2596 c.c. devono comunque trovare una qualche contropartita e limiti ragionevoli tali da non ledere i diritti fondamentali al lavoro e alla libertà professionale
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 1751-bis
Nel contratto di agenzia l’art. 1751-bis c.c. predetermina in maniera precisa i limiti del patto
- Obbligo forma scritta
- Deve riguardare medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia
- Durata massima: due anni
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PATTO DI NON CONCORRENZA – Art. 1751-bis
- Corrispettivo stabilito da AEC o in difetto in via equitativa dal giudice sulla base di criteri predeterminati
La disposizione in esame, si applica esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
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GRAZIE!
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