Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO- FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
Il giorno 1° agosto 2002 in Roma, tra
- Unione Nazionale Comuni Comunità Xxxx Xxxxxxx (UNCEM) rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxx, dal suo Segretario generale Xxxxx
Xxxxxx,
da una delegazione composta dal Vice presidente nazionale responsabile
del settore forestazione Xxxxxxx Xxxxxx e da Xxxx Xxxxxx;
- Federazione Italiana Comunità Forestali (FEDERFORESTE) rappresentata dal
suo Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione del xxxx.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
- XXXX XXXXXXXX rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxx e dal
Responsabile della contrattazione collettiva ANCA-LEGACOOP Xxxxxx
Xxxxxxx, assistiti da Xxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Ufficio Relazioni
industriali di LEGACOOP e da una delegazione composta da Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
D'Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
- Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e
FEDERLAVORO e Servizi-CONFCOOPERATIVE rappresentate dai rispettivi
Presidenti Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx e dalle delegazioni
composte da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, assistite dal Servizio Relazioni sindacali
di CONFCOOPERATIVE nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- AGICA/AGCI rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx e da una
delegazione composta da Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx,
assistita dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni sindacali XXXX Xxxxxxx
Xxxx
e
- FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dai
Segretari nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxx dei
Dipartimenti nazionali, dai Segretari generali regionali e dai
componenti la delegazione trattante Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx X'Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Vajr, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario generale confederale Xxxxxx
Xxxxxxxxx e dal Vicesegretario Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- FAI/CISL rappresentata dal Segretario generale Xxxxxx Xxxxxx, dal
Segretario generale aggiunto Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari nazionali
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx; assistiti da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai
Segretari regionali Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,
nonché dai componenti la delegazione trattante sigg.: Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- UILA/UIL rappresentata dal Segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai
Segretari nazionali Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e dai componenti della
delegazione trattante Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx e Xxx Xxxxxx
si è rinnovato il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulico-agraria 16 luglio 1998 con le modifiche e le
integrazioni di seguito riportate.
PROTOCOLLO D'INTESA PRELIMINARE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI STIPULANTI
Le sottoscritte Parti stipulanti il CCNL 6.3.95, che si accingono al
negoziato per il suo rinnovo, convengono quanto appresso:
- il CCNL è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto patrimonio
esclusivo di tutte le Parti;
- in forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione
delle Parti di cui al CCNL o qualsiasi estensione pattuita ad altre
Parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il
consenso espresso di ciascuna delle Parti medesime. Ciascuna delle Parti
s'impegna altresì a non negoziare altro CCNL per le stesse attività;
- tale accordo ha validità per la vigenza contrattuale e si considererà
automaticamente rinnovato qualora non intervenga richiesta di revisione
da una delle Parti;
- in caso di inosservanza di quanto sopra pattuito il presente accordo si
considera immediatamente decaduto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, 10 dicembre 1997
Nota:
approvato dalla Giunta Esecutiva UNCEM nella riunione del 3.7.98.
PREMESSA
Stato e prospettive del sistema forestale nazionale.
Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un
fattore importante di sviluppo economico-sociale.
Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono
la necessità di superare la logica di interventi sporadici e
disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.
È anzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle
molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli
aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico
agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e
produttive.
Salvaguardia del territorio e dell'ambiente, uso plurimo e produttivo del
patrimonio boschivo, stabilità dell'occupazione e valorizzazione della
professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi
fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la program
mazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergie possibili
come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del
settore.
In questo contesto non si può prescindere dall'esame delle politiche di
settore, sia comunitarie che nazionali.
Con la riforma della PAC del 1992, e in particolare con i regolamenti nn.
2080 e 2078 del 1992 e in misura minore il regolamento n. 2593/93, nonché
con le proposte di "Agenda 2000", l'azione comunitaria in tema forestale
diviene parte integrante della politica agricola comunitaria.
Forti sono state e sono le carenze della politica forestale nazionale,
soprattutto per quanto concerne la piena attuazione di importanti
provvedimenti legislativi, su tutti la legge per la montagna del 31.1.94
n. 97. Il piano forestale nazionale, emanato 10 anni fa (GU n. 55 del
7.3.88), è stato disatteso quasi completamente.
Nella previsione più ottimistica, contro una media annua di 20 mila ettari
di nuovi rimboschimenti, figura un calo medio annuo di oltre 50 mila
ettari di bosco, a causa degli incendi, con una perdita secca di oltre 30
mila ettari di bosco per anno.
In questo contesto, le attività di rimboschimento dovranno orientarsi
all'insediamento di pregiate essenze forestali sfruttabili industrialmente
e alla riconversione del bosco ceduo per incrementare l'utilizzo da parte
dell'industria cartaria.
Il nostro Paese ha estremo bisogno di un aumento della superficie boscata
e di un piano ben coordinato tra Stato e Regioni per nuovi rimboschimenti,
che potrebbero assicurare oltre al consolidamento degli attuali livelli
occupazionali, anche un ulteriore incremento degli stessi.
Per questo le parti firmatarie del CCNL lavoratori forestali ritengono
necessaria la realizzazione di modifiche significative all'attuale sistema
di presenza istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse
finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della
frammentarietà della politica di settore.
Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le politiche
comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le
Regioni, tali modifiche dovrebbero riguardare:
(1) l'istituzione di un Osservatorio Nazionale con compiti di monitoraggio
e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali,
scientifici, imprenditoriali e sindacali;
(2) il rafforzamento del ruolo della Regione come sede primaria di
elaborazione della politica forestale nel quadro degli indirizzi
nazionali e comunitari e la conseguente valorizzazione del ruolo delle
Comunità montane;
(3) l'individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la
costituzione di strutture operative, anche a partecipazione mista,
previste dalla legislazione vigente (imprese forestali, consorzi,
ecc.);
(4) il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la
promozione di nuova imprenditorialità anche associata capace
di
cogliere e valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di
un
incremento dell'occupazione;
(5) la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare
tra
confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo
l'altro forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del
bosco
e aventi carattere di continuità.
Solo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavoro
basata sulla stabilità e sulla valorizzazione della professionalità degli
addetti.
Il perseguimento della stabilizzazione occupazionale deve altresì legarsi
ai processi di avanzamento e di crescita dell'intervento e strutturarsi in
modo flessibile, conquistando un arco annuo lavorativo complessivo nel
settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.
Su queste basi le parti firmatarie del CCNL forestali intendono avviare un
serrato ed approfondito confronto con la Conferenza Stato-Regioni per
individuare nuove linee di politica forestale in grado di rilanciare le
attività legate al sistema foresta-legno e foresta-albero, nell'interesse
dei soggetti interessati e, più in generale, del Paese.
Parte COMUNE
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro
fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i
Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con
finanziamento pubblico e in amministrazione diretta, o in affidamento se
cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- imboschimento e rimboschimento
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse
- difesa del suolo
- valorizzazione ambientale e paesaggistica
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo
d'intesa interconfederale 5.4.90.
Art. 2 - Struttura della contrattazione.
La contrattazione collettiva è strutturata su 2 livelli: nazionale e
regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le
condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro
rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è
coerente con i tassi d'inflazione programmati assunti come obiettivo
nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze
economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro
del settore.
In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà
inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel precedente biennio, xxxxx restando i riferi
menti economici di cui al precedente comma.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello
integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL
si fonda.
Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della
contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di
investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento
dell'occupazione del settore nel territorio.
In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa
opzione concordata in azienda tra datore di lavoro e Organizzazioni
sindacali, unitamente alla RSA, potranno essere sottoscritti accordi per
l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di
redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività aziendale.
Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di
variabilità e non determinabilità a priori e avranno i connotati utili al
particolare regime contributivo previsto dall'art. 2, legge 23.5.97 n.
135.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni
per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere defi
niti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente
erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle
opzioni concordate di cui al comma 8 del presente articolo dovrà essere
definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL.
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della
contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco
di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del CIRL nel tempo
indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere
presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle
trattative 2 mesi prima della stessa.
Per quanto riguarda l'arco di vigenza del presente CCNL, i contratti
integrativi non potranno decorrere prima dell'1.1.04. Il CIRL ha durata quadriennale.
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di
materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente
le seguenti:
(a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali
xxx non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
(b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto
dall'art. 3;
(c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e
21);
(d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche
svolte dai lavoratori e altre materie espressamente rinviate dall'art.
22;
(e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art.
56);
(f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal
CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
(g) mensa (art. 58);
(h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
(i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
(l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
(m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
(n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di
contrattazione dal testo del CCNL;
(o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale e
organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina
legislativa stabilita a livello regionale.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario
di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio
(art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi
(art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno
essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su
specifica indicazione dei CIRL.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste
dall'art. 54.
Norma transitoria.
Nelle Regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la
contrattazione territoriale esistente e il CCNL, le parti territoriali
s'incontreranno a tal fine entro il 30.6.99.
Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a
tutti gli effetti:
(a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
(b) il premio di produzione o analoghi premi di natura collettiva che, ove
ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati e OTI
e
riportati a paga oraria per gli OTD;
(c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che
saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi
integrativi costituiscono la base per la definizione del salario
integrativo regionale di cui all'art. 2 del CCNL.
Impegno tra le parti.
In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo
23.7.93 le parti firmatarie il presente CCNL procederanno alle conseguenti
armonizzazioni entro e non oltre 60 giorni dall'Intesa interconfederale
sulla modifica.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni.
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico
di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare
riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del
lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di
formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Nazionale
composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Comitato paritetico ha il compito di acquisire informazioni e dati su:
- le strutture promosse dalle Regioni in materia di forestazione;
- piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati,
nonché il loro stato di attuazione;
- flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
- dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2°
livello;
- fabbisogni o domanda di formazione professionale;
- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
- evoluzione delle tecnologie di processo.
Per particolari indagini il Comitato paritetico ha facoltà di stipulare
convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato paritetico nazionale è presieduto a turni biennali da un
rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra
le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL
con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Nazionale.
Le parti s'impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle
Regioni che investono significative risorse nella programmazione di
attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL affinché
il predetto comitato sia trasformato in Osservatorio regionale
relativamente al settore.
Del predetto Osservatorio, il cui coordinamento viene individuato nel
competente assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico
rappresentanti delle parti datoriali e rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali stipulanti.
Impegno a verbale.
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di
elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative
di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle
cooperative e dei consorzi agricoli, di cui le stesse parti sono, seppure
non tutte firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di
razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilatera
li, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste
negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere
maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, s'impegnano a
proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed
alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a
definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la
vigenza dell'art. 3.
Impegno tra le parti in relazione al mercato del lavoro.
Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti
in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica
riforma del mercato del lavoro, le Parti s'impegnano ad incontrarxx, anche
su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti
provvedimenti di legge per concordare gli aspetti demandati alla
contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le
modifiche e/o integrazioni necessarie.
Art. 4 - Diritti sindacali.
A) Riunioni in azienda.
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene
riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano
la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di
lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA con
ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione
aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA.
In sede di contrattazione integrativa regionale saranno individuati i
criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso
per la partecipazione alle assemblee di cui al comma 1.
B) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e
per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva
possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, RSA nell'ambito
dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le
Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al
fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per
ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino
a 50 lavoratori.
Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel
precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per
ciascuna Organizzazione sindacale.
La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere
comunicata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione
sindacale territoriale.
Il trasferimento dei dirigenti delle RSA di cui al precedente comma può
essere disposto solo previo 'nulla osta' delle Associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è xxxxxxx l'incarico.
C) Permessi sindacali.
Ciascun dirigente delle RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a
permessi retribuiti con le modalità di cui all'art. 23, legge n. 300/70,
nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore
mensili.
Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno
diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a 8 giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale di
norma 3 giorni prima, tramite le RSA.
Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi
nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per
l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni
lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti
provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni
consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali.
Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.
D) Contributi sindacali.
L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti
la quota di contribuzione sindacale da versare alle Organizzazioni
sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano mediante delega
debitamente scritta.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e indicare
l'importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e
l'Organizzazione sindacale cui è diretta. L'importo della trattenuta, sul
mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di
comunicazione dell'Organizzazione sindacale prescelta.
Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non
abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna
l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c
che le Organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare
da | |||||||
intendersi | con | cadenza | mensile, | salvo | diversi | specifici | accordi |
al | |||||||
riguardo. |
comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati. Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali.
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori
a tempo indeterminato con l'impegno che le designazioni non vengano
effettuate in quelle Regioni presso le quali siano già in atto, per intese
intervenute in sede territoriale, più distacchi sindacali per ogni
Organizzazione sindacale.
Il distacco diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data
di comunicazione della designazione da parte delle Organizzazioni
sindacali di cui al precedente comma.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a
carico del datore di lavoro, alla retribuzione annua di qualifica nella
stessa misura spettantegli nella ipotesi di effettivo espletamento del
servizio, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dalla effettiva
prestazione dell'attività lavorativa.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima
Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione
e il dipendente dovrà riprendere regolare servizio, presso il datore di
lavoro da cui dipende, dal mese successivo alla data della predetta
comunicazione.
Dichiarazione a verbale delle parti datoriali.
Le parti datoriali ritengono che la materia in oggetto debba essere
argomento di complessiva revisione nell'ambito della trattativa per il
nuovo CCNL, stante la necessità di tendere alla razionalizzazione e al
contenimento degli oneri derivanti dall'attuale applicazione di questo par
ticolare istituto.
Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni sindacali.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che i distacchi
sindacali definiti nel presente contratto rientrano nell'ambito del
complessivo costo del rinnovo e che, pertanto, essi non sono assimilabili
né in quantità né in qualità a quelli esistenti in altri settori della
Pubblica Amministrazione.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati e operai a
tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente
l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo
parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale
o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL
sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a
tempo pieno.
In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno
calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 12 del presente CCNL.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata
da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione
alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare,
nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro
concordati.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il
computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.
Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario per i lavoratori con
contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50
del presente CCNL.
I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12%
degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
Art. 7 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97, le cooperative agricole che
applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con
contratto di apprendistato.
Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione, nonché
da quanto previsto dal presente articolo.
L'assunzione con contratto di apprendistato è ammessa soltanto per i
livelli e per la durata massima sotto indicati:
- impiegati di livello 4, operai di livello 4 (specializzati) mesi 18
- impiegati di livello 5, operai di livello 5 (special super) mesi 36
Gli apprendisti sono inquadrati al livello corrispondente alle mansioni di
assunzione.
La retribuzione degli apprendisti è la seguente:
- 70% della retribuzione di livello (minimo contrattuale nazionale
conglobato) per la 1a metà del periodo di apprendistato;
- 90% della retribuzione di livello (minimo contrattuale nazionale
conglobato) per la 2a metà del periodo di apprendistato.
Indipendentemente dalla modalità di pagamento dei contributi, e pur
essendo il contratto di apprendistato a tempo determinato, agli
apprendisti devono essere applicate le norme proprie degli operai a tempo
indeterminato in materia di 13a, 14a, festività e ferie. Ad essi non viene
pertanto corrisposto il "terzo elemento" di cui all'art. 52, punto c) del
presente CCNL.
Xxxx apprendisti operai non si applicano le disposizioni di cui al comma
2, art. 52, nonché quelle relative agli operai a tempo indeterminato
dell'art. 46 del presente CCNL.
In applicazione della legge n. 196/97, art. 16, gli apprendisti dovranno
partecipare a corsi di formazione esterni alle imprese.
In attesa della definizione dei contenuti dell'attività formativa esterna
per gli apprendisti, che sarà concordata dalle parti con un accordo
nazionale entro il 31.12.98, le parti si danno atto che i contratti di
apprendistato possono comunque essere attivati nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa
corrispondente.
Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed
eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e il
trattamento economico della categoria cui appartiene.
Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce
il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al
trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo
aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta quali
fica, per un periodo di 2 mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o
40 discontinui nell'anno solare, se operaio.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica
superiore, assente per malattia, infortunio, xxxxx, permesso e richiamo
alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica
superiore ma gli dà solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per
tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta
qualifica superiore.
Art. 9 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5
giorni.
La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto
dall'art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari
di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità
quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato
monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo
a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello
contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e
successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano
applicazione i limiti di orario di cui al comma 1, restando tale materia
disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67
n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori con
siderati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una
riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo
rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5
ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre
diverse attività.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore
aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non
compete in quanto computata nel 3° elemento.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una
durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla
legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo set
timanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli
stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro
giorno della settimana.
Art. 11 - Festività.
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:
(1) 1° giorno dell'anno
(2) 6 gennaio (Epifania del Signore)
(3) 25 aprile (anniversario della Liberazione)
(4) lunedì dopo Pasqua
(5) 1° maggio (festa del Lavoro)
(6) 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica)
(7) 15 agosto (Assunzione della B.V. Xxxxx)
(8) 1° novembre (Ognissanti)
(9) 4 novembre (Unità nazionale) (*)
(10) 8 dicembre (Immacolata Concezione)
(11) 25 dicembre (Natale)
(12) 26 dicembre (X. Xxxxxxx)
(13) S. Patrono del luogo (**)
(*) La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica
successiva dalla legge 5.3.77 n. 54.
(**) Per il Comune di Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS.
Xxxxxx x Xxxxx).
Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in giorno
festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguen
te.
Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei
giorni di festività nazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni
di cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto, nella
ricorrenza delle feste nazionali e infrasettimanali di cui al presente
articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il
seguente trattamento:
(a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga
compreso ogni accessorio;
(b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente
punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto
dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato
anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di
legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime 2 settimane
della sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali
festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista
dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazio
ne di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui
all'art. 50.
A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni
festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per i
lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma
precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento
economico per le festività soppresse sarà il seguente:
(a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata
spostata alla 1a domenica di novembre, si applicherà
il
trattamento
previsto dalla legge 31.3.54 n. 90 per il caso di festività nazionale
coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata
lavorativa a tutti gli effetti;
(b) per le 4 festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini,
SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,
oltre alla retribuzione normalmente dovuta, 1 giornata di
paga
ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia
effettiva
prestazione lavorativa.
Le parti individuali possono altresì convenire:
(a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività soppresse possa essere compensata, invece che con
la
giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di
riposo
il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto
delle esigenze aziendali;
(b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto
la
retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
Art. 12 - Ferie.
Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per
ogni anno di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5
giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).
Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il
rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno
medesimo.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o
infortunio.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato
col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il
lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà,
compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni ecceziona
li il godimento delle ferie non avvenga durante l'anno di maturazione, le
xxxxx stesse dovranno essere completate non oltre i 6 mesi successivi.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito
dall'art. 52.
In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore
dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente
sostenute a causa del ritorno in sede.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione
normativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impiegati
4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi
art. 38)
Art. 13 - Aspettativa.
Nelle aziende con oltre 5 dipendenti può essere concessa al lavoratore,
non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò
non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di
aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi.
Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, né decorre l'anzianità
agli effetti degli scatti di anzianità e del TFR.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso
di accoglimento che di rigetto della richiesta.
Il datore di lavoro può assumere con richiesta nominativa, personale con
contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal
lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto (legge n. 300 del 20.5.70 e legge n. 230 del
18.4.62).
Nel contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della
sostituzione e il nome del lavoratore sostituito.
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla
corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla
retribuzione percepita nei mesi di dicembre e giugno.
Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13a mensilità deve essere
corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 30
giugno; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi
nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso, il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità
aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di
cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei 12simi di tale mensilità compete anche nel caso di
recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come un mese
intero.
Per i lavoratori operai con contratto a tempo determinato si fa
riferimento a quanto stabilito dall'art. 52.
Art. 15 - Mezzi di trasporto.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo
di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni
affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal
lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, a
un'indennità pan alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza
più bassa.
Un'indennità pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per
chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la
propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per
raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - parte
Operai).
Art. 16 - Missioni e trasferte.
Le spese per viaggio, vitto e alloggio, e altre comunque sostenute dal
lavoratore per ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate,
previa documentazione, entro 1 mese.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso
delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli
effetti.
L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà
remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro
straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga
durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o
aziendale.
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo indeterminato ha
diritto a un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.
Art. 18 - Diritto allo studio.
Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e non in prova che
partecipa presso istituti pubblici legalmente riconosciuti a corsi di
studio ha diritto a un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un
triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
I lavoratori che in ogni unità produttiva possono beneficiare
contemporaneamente dei permessi per partecipare a detti corsi non potranno
superare il 10% per unità produttive fino a 30 dipendenti e il 5% per la
quota di lavoratori eccedenti le 30 unità a tempo indeterminato.
Tale diritto è esteso ai lavoratori extracomunitari per la partecipazione
a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente riconosciuti,
per la scolarizzazione e per l'apprendimento della lingua italiana.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto
compatibili con le esigenze produttive e con la natura del rapporto,
saranno definite presso ogni ente o azienda esercenti l'attività
produttiva.
Art. 19 - Pari opportunità.
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della
Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in
tema di parità uomo-donna (leggi nn. 903/77 e 125/91), attività di studio
e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del
personale femminile.
A tal fine s'impegnano a costituire una Commissione nazionale paritetica
composta da 6 rappresentanti. Analoghe Commissioni potranno essere
costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa.
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati.
I lavoratori di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato
di tossicodipendenza o di etilismo i quali intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso strutture del Servizio sanitario
nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti
istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla
legge 26.6.90 n. 162, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 2 anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di tossicodipendente od etilista possono essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo qualora il relativo servizio
ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile
e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per
iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai Servizi sanitari
o dalle altre strutture sopra indicate.
I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai
servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a
tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza
rispetto agli altri lavoratori.
Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap
bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle
competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non
retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con
contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa
come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione
il motivo della sostituzione e il nome del lavoratore sostituito (legge n.
230 del 18.4.62).
Art. 21 - Contratto formazione e lavoro - formazione professionale.
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti e impegni
contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far
svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spet
ta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle
risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizio
ni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle impre
se, dall'altro alla tutela e alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua,
saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale
apposite commissioni consultive per una valutazione e individuazione dei
fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore forestale.
Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate
per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative
formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale
o direttamente alle Regioni.
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3, legge n. 863/84 e
successive modifiche e integrazioni mediante l'accordo quadro (allegato F)
che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione
dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo
prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di
qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la
situazione occupazionale regionale lo consente, l'ingresso di forze valide
nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e
la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro
qualificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate
all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di
quelli previsti dal Fondo sociale europeo, s'impegnano a promuovere
l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale
in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di
intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale
struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli
strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo
dell'occupazione giovanile.
Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza.
Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela
dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla
fragilità del territorio e al pericolo di incendi boschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazio
nali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei
lavoratori, nonché promuovendo ove necessario specifiche attività
formative.
Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed
eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere
ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità
dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.
MODALITÀ DI INTERVENTO SUI RISCHI
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:
A) Esposizione ai fattori di rischio.
1)
I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal
D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. In particolare si
richiama il dispositivo previsto dal D.lgs. n. 25/02 applicativo della
Direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
2)
Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze
dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione
del salario.
3)
I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a
quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e
quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio,
distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia
comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale,
alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'art. 17, D.lgs.
n. 626/94, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.
B) Dispositivi di protezione.
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di
questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i
lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro
l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate
condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione
possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere
tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso
fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.
C) Xxxxxx per l'apparato muscolo scheletrico.
1)
Fermo restando quanto disposto dal punto 4, art. 22, CCNL 1998-2001 per
quanto compatibile, le parti concordano di assumere il formale impegno di
applicare nelle aziende del settore le modalità previste dal manuale
europeo, pubblicato in Italia dall'ISPESL, in materia di procedure per la
riduzione dei rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
2)
Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti i RLS,
previa adeguata informazione sulle modalità d'uso dello strumento.
3)
Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei
materiali informativi sul manuale, le parti possono avvalersi della
collaborazione dei COOPFORM.
D) Rischio chimico.
Per tutto quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o
l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si venga a
contatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla
precedente lett. a), sottopunto 1).
Art. 23 - Servizio di leva.
Per il servizio di leva si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Per la chiamata e il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si
applicano le norme di legge vigenti in materia.
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e con
particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della
stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi
titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
(a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture sanitarie;
(b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto idoneo;
(c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che
risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà
anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente
con
il proprio coniuge del diritto di superficie;
(d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente
o in proprietà comune col proprio coniuge;
(e) congedo per la formazione ai sensi degli artt. 5 e 6, legge n. 53/00.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR.
La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo
deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle
competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno
essere presentati al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai
presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle
spese complementari essenziali.
La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale
xxxxxxx che il compratore o promittente compratore, non sia proprietario o
comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di
riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell'eventuale preliminare
di vendita con firma autenticata.
L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione
dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi
dall'accettazione della domanda.
La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà
essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il
richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di
abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-
popolare;
- da copia autenticata della licenza edilizia;
- dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un
professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di
abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente
articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma
precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di
richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente
articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento
accertato all'atto della domanda, compete:
(1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della
domanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dall'erogazione
stessa;
(2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo
e
integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui
la
stessa è stata erogata;
(3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una
perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto
all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e
la
conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa.
La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita
da un certificato di abitabilità.
Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni
dalla data della prima anticipazione.
Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con
raccomandata a/r entro il mese di febbraio di ogni anno e l'eventuale
graduatoria sarà redatta entro i 2 mesi successivi.
In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo
della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare,
qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione
definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno
dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano
stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà
restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione
dell'interesse legale.
L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si
effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno.
Ai fini della formazione dell'eventuale graduatoria si seguiranno,
nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
- acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di
sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare
con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati,
acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di
condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del
nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.
I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto
applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all'ipotesi di
ristrutturazione.
Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a
stabilire | ||||
l'ordine di priorità, | si terrà | conto | dell'ordine | cronologico |
delle | ||||
domande. |
Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi
xxxxxxxxxxxx, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione
di alcuna graduatoria.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00,
benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l'anticipazione
del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal Codice civile in
materia di anzianità di servizio ai fini dell'ammissibilità della domanda
di anticipazione.
Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del
legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si
ritiene di xxxxxxxsi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro
con Circolare n. 85/00, riferite alla causale lett. e), art. 24.
Art. 25 - Norme in materia disciplinare.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro
gravità e della loro recidività con:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e
d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge
20.5.70 n. 300.
Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei
casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione
nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi
precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore
gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la
multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della
sospensione il lavoratore:
(1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o
abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza
autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità
di
richiederla;
(2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
(3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo
esegua con negligenza;
(4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai
materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente
il
suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
(5) che sia trovato addormentato;
(6) che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;
(7) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di
lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio
uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o
di
costruzione di lieve rilevanza;
(8) che occulti materiale o scarti di lavorazione;
(9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta
qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene,
alla con alla
disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti
punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o abituale recidività dell'infrazione;
(10)che commetta infrazioni di analoga gravità.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto
alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere
aziendale o, in mancanza di queste, alle casse mutue integrative dei
lavoratori.
Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto
di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere
adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
(1) rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;
(2) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte
all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
(3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
(4) lavorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione
della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi
allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevante
entità;
(5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni
nei 12 mesi antecedenti;
(6) furto;
(7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano
o del custode dell'Azienda;
(8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
(9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi
antinfortunistici;
(10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda;
(11) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
(12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa
provocare (gravi incidenti alle persone o alle cose;
(13) insubordinazione grave verso i superiori.
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente art.
25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art.
3, legge 15.7.66 n. 604, i seguenti fatti:
(1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il
lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge
n.
54/82;
(2) cessazione dell'attività aziendale;
(3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che
del
impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e
con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi
preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase
esecutiva.
In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione
alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le
Organizzazioni sindacali.
Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso
i seguenti fatti:
(a) violenza e vie di fatto;
(b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della
stessa per oltre 3 mesi;
(c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali
pattuiti.
Art. 27 - Preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di
licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa,
deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra
parte a mezzo di raccomandata a/r.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della
comunicazione, sono così stabiliti:
- 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli
impiegati dei livelli 6 e 5;
- 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli
impiegati e per gli operai dei livelli 5 e 4;
- 2 mesi in caso di licenziamento e 1 mese in caso di dimissioni per tutti
gli altri lavoratori.
Per gli impiegati con anzianità di servizio superiore a 10 anni i termini
di preavviso, in caso di licenziamento, sono aumentati di 2 mesi.
In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è
dovuta dall'una all'altra parte un'indennità sostitutiva equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione
del rapporto per la morte del lavoratore.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati
permessi per la ricerca di altra occupazione.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta
l'indennità di mancato preavviso.
Art. 28 - Controversie. Individuali.
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in
dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata
alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15
giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di
composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto
alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ed
erronea applicazione dell'art. 8 del presente contratto, il tentativo di
amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di 2 esperti,
nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono e abbiano conferito
mandato il datore di lavoro e il lavoratore.
Collettive.
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni
contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie
collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di
legge, del CCNL e dei contratti integrativi.
Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale.
Anche in relazione a quanto previsto dal presente contratto in materia di
sistema di informazioni, osservatorio e relazioni sindacali sono istituiti
i contributi gestione CCNL e assistenza contrattuale nazionale.
a) Contributo assistenza contrattuale.
I datori di lavoro tratterranno dalla retribuzione spettante ai lavoratori
l'importo indicato nell'allegato regolamento e lo verseranno alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto.
Le Cooperative, i Consorzi forestali e Aziende speciali sono altresì
tenuti a versare, a loro carico, a favore delle rispettive Organizzazioni
nazionali stipulanti il presente CCNL un contributo allo stesso titolo cal
colato sull'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori
di lavoro.
b) Contributo gestione CCNL.
I datori di lavori sono tenuti a versare a loro carico un contributo
mensile per il Fondo di gestione del CCNL.
L'entità, nonché le modalità di esazione e di versamento dei contributi di
cui al presente articolo sono stabilite da apposito regolamento concordato
tra le parti e allegato al presente contratto di cui è parte essenziale e
integrante.
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
a) Decorrenza e durata.
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1°
gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 salvo le norme per le quali è
prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente
decorrenza dall'1.8.02 e dall'1.1.03 e scadenza il 31.12.03.
b) Procedure di rinnovo.
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r;
- invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata a/r;
- inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei 3 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si
apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo
alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui
al comma 3 del presente articolo, la norma di cui sopra avrà efficacia
limitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma
medesima.
Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di
cui alla lett. c) del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se
della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi
rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la
trattativa avrà inizio almeno 30 giorni antecedenti la sua scadenza.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato
di 1 anno e così di anno in anno.
c) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia
intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei
termini di cui al comma 3, qualora non sia intervenuto accordo di xxxxxxx,
sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una IVC pari al 30% del tasso
annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sul minimo retributivo
contrattuale nazionale conglobato vigente.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari
al 50% del tasso d'inflazione annuo programmato.
Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data
successiva alla scadenza del CCNL, la IVC decorrerà dall'inizio del 4°
mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, la IVC cessa di
essere erogata. Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito
e della lettera dell'Accordo interconfederale 23.7.93.
Impegno delle parti.
In caso di modifica della durata e delle articolazioni biennali del CCNL,
così come definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del
presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non
oltre 60 giorni dalle intese interconfederali sulle modifiche.
Art. 31 - Condizioni di miglior favore.
Fatto salvo quanto previsto in materia di armonizzazione della
contrattazione integrativa dal presente CCNL, esso non modifica le
condizioni di lavoro e il trattamento economico normativo complessivo di
miglior favore eventualmente in atto.
Art. 32 - Previdenza complementare.
È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita
e a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo
Pensione Nazionale denominato FILCOOP.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui
rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 16.7.98 e sue successive
modificazioni e integrazioni che siano stati assunti e abbiano superato
-
ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di
contratto individuale:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate
presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in
una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui
CCNL siano sottoscritti da almeno 2 delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori che stipulano il CCNL 16.7.98.
Per settori affini s'intendono pertanto quelli di seguito indicati:
(1) dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici;
(2) dipendenti di cooperative e consorzi agricoli;
(3) dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e
maricoltura.
L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata
con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL dei
settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese
cooperative di settore.
L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del
datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
- 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per
il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il
calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del
TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già
occupati al 28.4.93;
- 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori
qualificabili come di prima occupazione successiva al 28.4.93 e per
tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione
al Fondo.
Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio
dell'attività del Fondo.
Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR s'intende assolto col
versamento presso ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata
anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia,
nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per
maternità.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari
aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.
Le parti convengono di destinare, a copertura delle spese di costituzione
e di avvio del Fondo, la somma di E 2,58 a carico dei datori di lavoro
quale contributo 'una tantum' per ciascun dipendente assunto nel corso del
1998. Tali somme devono essere versate a decorrere dai 60 giorni dalla
data di costituzione del Fondo.
B) Fondi integrativi sanitari.
Le Parti concordano di istituire, a decorrere dall'1.1.03, una forma di
assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo "FILCOOP
Sanitario", a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato.
Tali lavoratori, se già in forza, saranno iscritti al FILCOOP Sanitario
qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.02.
Per i lavoratori a tempo indeterminato assunti posteriormente al 31.12.02
l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da
presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
L'azienda invierà al FILCOOP Sanitario la copia della comunicazione di
recesso del lavoratore.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di E 52,00 annua di
cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del
lavoratore.
Impegno delle parti. COMMISSIONE SU CLASSIFICAZIONE
In relazione all'evoluzione della organizzazione del lavoro e delle
professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti
concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze
connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo
CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula
del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione paritetica
con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori
idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della
professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle
imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da
assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese e i datori di
lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema d'inquadramento anche di
carattere unificato fra operai e impiegati, tenendo conto delle evoluzioni
del collocamento e della previdenza nel settore, e anche per aree
professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà
presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale,
s'incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per
riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito 6 mesi prima
della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per
lo schema d'inquadramento.
Parte IMPIEGATI
Art. 33 - Assunzione.
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno,
e, ove non diversamente stabilito dalle parti, s'intende a tempo
indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo
di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data
d'inizio del rapporto d'impiego, il livello d'inquadramento, l'eventuale
periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi
secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi.
Il contratto a termine deve essere giustificato dalla specialità del
rapporto che potrà aver luogo, ai sensi della legge n. 230/62 e successive
nei seguenti casi:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita;
- sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa prevista dal
presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea
documentazione.
L'assunzione con contratto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto
scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio e
di scadenza del rapporto di impiego, il livello d'inquadramento e la
retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata ad ENPAIA e INPS nelle
forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel
presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva,
ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto
scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in
cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto
effettivamente esecuzione.
Art. 34 - Periodo di prova.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo,
l'impiegato s'intende assunto, senza prova alle condizioni stabilite dal
presente contratto e dai contratti integrativi per il livello in cui
l'impiegato è inquadrato in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati dei livelli 6, 5
e 4 e in mesi 2 per gli impiegati dei livelli 3, 2 e 1.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto senza l'obbligo del preavviso; superato il periodo di prova,
l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il servizio
prestato deve computarsi agli effetti dell'anzianità dell'impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso,
l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenu
to il recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiun
tive e al TFR di cui agli artt. 12, 14, 42 del presente contratto.
Art. 35 - Classificazione.
Gli impiegati forestali si classificano in 6 livelli.
Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni
riportate nelle singole declaratorie. Livello 6 - par. 152.
Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri
e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il
dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla
organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa
dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere
di iniziativa.
Profili esemplificativi:
- direttori tecnici, amministrativi e altre figure con analoghe
caratteristiche e funzioni;
- analista CED o responsabile servizio CED;
- responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori.
Livello 5 - par. 133.
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive
del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di
iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di
parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi:
- programmatore CED
- responsabile ufficio tecnico e/o amministrativo
- responsabile tecnico o amministrativo di cantiere
- addetto alla progettazione
Livello 4 - par. 122.
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle
disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa,
esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla
loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi:
- contabili
- impiegati amministrativi
- disegnatori tecnici
- assistenti di progetto o di cantiere
- operatore CED
Livello 3 - par. 115.
Appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore
di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le
disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi:
- addetti ai servizi amministrativi e tecnici;
- terminalisti CED addetti all'inserimento dati;
- magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con
responsabilità delle merci e degli attrezzi.
Livello 2 - par. 108.
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni
esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o
amministrativa.
Profili esemplificativi:
- addetti a mansioni di segreteria
- stenografi
- dattilografi-terminalisti
- addetti alle spedizioni
Livello 1 - par. 100.
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni
esecutive proprie della qualifica. Profili esemplificativi:
- fattorini
- commessi
Art. 36 - Quadri.
a) Definizione.
In applicazione della legge 13.5.85 n. 190, sono considerati Quadri quei
lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti e
operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente,
svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi generali
dell'impresa, con discrezionalità d'iniziativa nella gestione e/o nel
coordinamento dell'attività aziendale o di significative unità
organizzative della stessa.
Rientrano inoltre nella categoria dei Quadri quegli impiegati che
esplicano funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, di
rappresentanza, progettualità e ricerca.
Ferma restando la non automaticità tra l'appartenenza al livello 6 e
l'attribuzione della qualifica di Quadro, appartengono alla categoria
Quadri quei lavoratori che, nell'ambito del predetto livello degli
impiegati, svolgono funzioni di coordinamento dell'attività aziendale, con
autonomia nei confronti del datore di lavoro, o funzioni specialistiche di
particolare rilievo.
b) Indennità di funzione.
Alla categoria dei Quadri come individuata nella precedente lett. a),
spetta un'indennità mensile pari ad E 77,47, da corrispondersi per tutte
le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul TFR.
A decorrere dall'1.8.02 l'indennità mensile è elevata ad E 103,00. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
c) Responsabilità civile verso terzi.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i
propri dipendenti nell'area Quadri contro i rischi di responsabilità
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni
svolte.
Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale
in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni svolte.
d) Aggiornamento professionale.
Ai Quadri potranno essere concessi permessi retribuiti per la
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o ad iniziative
aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.
e) Invenzioni, innovazioni e brevetti.
Fatti salvi i diritti per l'attestazione normativa di brevetti, le parti
direttamente interessate potranno definire le condizioni anche di
carattere economico per l'utilizzazione da parte dell'impresa sia delle
invenzioni che delle innovazioni di rilevante importanza per il processo
produttivo fatte dai Quadri, nei casi in cui le stesse non costituiscono
oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno. Si considera:
(a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale
giornaliero di lavoro (ved. art. 9);
(b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino
successivo;
(c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 11.
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12
settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari
esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e
autorizzazione.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della
retribuzione indicati al comma 3, art. 39, sono le seguenti:
(a) lavoro straordinario: | 30% |
(b) lavoro notturno: | 50% |
(c) lavoro festivo: | 50% |
(d) lavoro straordinario festivo: | 60% |
(e) lavoro festivo notturno: | 65% |
(f) lavoro supplementare: | 10% |
Xxxxx restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure
impiegatizie soggette a particolari modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa in determinati periodi dell'anno, potranno essere
superati i limiti di cui al comma 2 del presente articolo previo accordo a
livello aziendale (art. 2).
Art. 38 - Permessi straordinari.
L'impiegato ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a giorni 7,
per motivi familiari o personali.
Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, l'impiegato ha diritto a un permesso
retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge
o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile
convivenza risulti da certificazione anagrafica. Durante tali permessi
l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Art. 39 - Retribuzione.
A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, previsti
dal CCNL 6.3.95 per gli impiegati:
- minimo nazionale di stipendio base mensile;
- indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi
successivi
decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato
"minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamente mensile o
giornaliero o orario.
Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate
nell'allegata tabella A.
La retribuzione degli impiegati è pertanto così composta:
- minimo contrattuale nazionale conglobato
- stipendio integrativo
- aumenti periodici di anzianità
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la
quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per
26 e quella oraria per 169.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le
mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, eccetera, si dovrà
effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al comma 3 del
presente articolo.
Art. 40 - Indennità di cassa.
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con relativa
responsabilità, è riconosciuta un'indennità mensile nella misura di E
20,66.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in
via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre
purché, in questo caso, non si tratti di mansione occasionale ma
continuativa.
L'indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12
mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese.
L'impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di
denaro in contanti, deve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
Art. 41 - Scatti di anzianità.
L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa
azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, a un aumento
retributivo in cifra fissa.
A partire dall'1.1.91 l'importo degli aumenti periodici per anzianità è
fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio
nazionale, nelle seguenti misure:
liv. E
6 33,05
5 29,44
4 26,86
3 24,79
2 23,76
1 22,21
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di
12 e decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità.
L'impiegato, nel caso di passaggio a un livello superiore, conserverà il
numero degli scatti di anzianità già maturati e avrà diritto alla loro
rivalutazione.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà
utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il
TFR, previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
L'anzidetta disciplina si applica a partire dall'1.6.82, data di entrata
in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia di TFR
s'intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82, si applicano le
disposizioni all'epoca previste in merito all'indennità di anzianità dalla
contrattazione nazionale per gli impiegati agricoli.
Alla corresponsione del TFR provvede ENPAIA per le modalità e i limiti
stabiliti dal Regolamento del fondo per il TFR.
Impegno a verbale.
Le parti contraenti, al fine di favorire concretamente il diritto alle
anticipazioni del TFR a favore degli impiegati agricoli aventi titolo, di
cui all'art. 1, legge n. 297/82, s'impegnano a definire con ENPAIA
apposito Protocollo che stabilisca criteri e modalità operative per
agevolare l'applicazione della disciplina sulle anticipazioni, secondo gli
orientamenti concordati tra le parti in sede di rinnovo del presente CCNL.
Art. 43 - Trasferimenti.
Nel caso di trasferimento dell'impiegato, in via definitiva, da un'azienda
all'altra dello stesso datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al
rimborso, previa documentazione, delle spese sostenute per il
trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato a mezzo di lettera
raccomandata a/r con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato,
almeno 3 mesi prima.
L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconoscimento
dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del TFR.
Art. 44 - Malattia e infortunio.
Nei casi d'infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di
malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del
posto si protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di
procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha
diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di
preavviso e al TFR, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti a
norma del presente contratto.
Qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale
permanente al lavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di
qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso, non sarà
conservato il posto.
L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico per i periodi
previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché
alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso e
al TFR, nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 27 e 42.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere tempestivamente comunicata
al datore di lavoro e documentata secondo le vigenti norme di legge.
In
mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, e di
documentazione l'assenza sarà considerata ingiustificata.
A) Malattia.
L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento
economico:
anni corresponsione corresponsione
di anzianità stipendio mensile mezzo stipendio mensile presso l'azienda fino a mesi fino a mesi
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente,
i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano
nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i
periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12
mesi considerati.
B) Infortunio.
L'impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento
economico:
anni corresponsione corresponsione
di anzianità stipendio mensile mezzo stipendio mensile presso l'azienda fino a mesi fino a mesi
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente,
i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano
nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i
periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12
mesi considerati.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle
prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, a decorrere
dall'1.1.85 il trattamento economico spettante all'impiegato in stato di
infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
(1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l'onere dell'indennità giornaliera è
interamente a carico del datore di lavoro;
(2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è per l'80% a
carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore
di
lavoro;
(3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto
alla conservazione del posto, l'indennità giornaliera è interamente
a
carico del Fondo ENPAIA.
In base all'art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la misura
dell'indennità giornaliera si determina in ragione di 1/26 della
retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione
degli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e con l'aggiunta
dei ratei della 13a e 14a mensilità, nonché di ogni aumento derivante
dalla applicazione della contrattazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettante
all'impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipato dal
datore di lavoro.
L'impiegato, però non appena ottenuta l'indennità dal Fondo ENPAIA, è
obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da
questi anticipato.
Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari.
a) ENPAIA
I datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto sono tenuti,
ai sensi della legge 29.11.62 n. 1655, ad iscrivere gli impiegati
dipendenti ad ENPAIA che ha sede in Roma, viale Beethoven 48, per le
seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
(1) assicurazione contro gli infortuni professionali e extraprofessionali;
(2) fondo di previdenza:
(a) rischio morte
(b) quote a risparmio
(3) fondo di accantonamento del TFR.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di
prova, deve essere inviata all'ENPAIA entro 15 giorni dalla data d'inizio
del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete
dell'impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, il
livello attribuito, nonché la retribuzione lorda di cui all'art. 39 del
presente contratto.
Le variazioni che intervengono nell'inquadramento e nella retribuzione
devono essere denunciate dal datore di lavoro entro 1 mese.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all'ENPAIA i contributi stabiliti
dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico
degli impiegati, da trattenersi sulla retribuzione degli stessi.
I contributi sono calcolati dall'Ente in base alla retribuzione lorda anzi
detta e, comunque, in base a una retribuzione non inferiore a quella
minima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei
termini di cui alla legge sopra menzionata.
b) INPS
I datori di lavoro, in base alla legislazione vigente, devono altresì
procedere all'iscrizione all'INPS degli impiegati dipendenti per le forme
di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti.
Parte OPERAI
Art. 46 - Assunzione.
Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il
collocamento.
Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto,
per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in
operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato.
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con
contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per
l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per
sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve
risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni
contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e
integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle
prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e
mesi
previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12
precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo
stesso
datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine
con
garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181
giornate
lavorative.
Art. 47 - Periodo di prova.
L'assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata per un
periodo di prova, della durata massima di 6 giorni di effettivo lavoro,
durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza l'ob
xxxxx di preavviso né di diritto ad indennità.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non intervenga
determinazione del datore di lavoro o dell'operaio per il recesso dal
rapporto, l'assunzione diviene, alla scadenza della prova, definitiva e il
servizio prestato deve essere computato ad ogni effetto, nell'anzianità di
servizio.
Art. 48 - Riassunzione.
Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale
delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia
consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione
di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di
lavori.
Per l'avviamento di detti lavoratori i CIRL definiranno i criteri di prece
denza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzia
nità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore.
Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali
per l'impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare
attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale.
Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 in materia di flussi
occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato
annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di
convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo
determinato e sulla applicazione del turnover per quelli a tempo
indeterminato.
Art. 49 - Classificazione degli operai.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono
classificati nei seguenti livelli:
Livello 5 / specializzati super / parametro 123.
Per operai specializzati super s'intendono quegli operai che, in possesso
di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono,
con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche
con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante
specializzazione. Profili esemplificativi:
- responsabili di vivaio;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento- terra
o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche
e
gru a cavo;
- falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- autisti di autotreni ed autoarticolati.
Livello 4 / operai specializzati / parametro 116.
Per operai specializzati s'intendono quegli operai che, in possesso o non
di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze
tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e
professionalità. Profili esemplificativi:
- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e
l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni
idraulico-forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- reparatori e irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e
fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.
Livello 3 / operai qualificati super / parametro 111.
Per operai qualificati super s'intendono quegli operai in possesso delle
conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in
possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in
grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di
gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi:
- estrattori di sughero;
- vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
- conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno
(scorticatrici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, etc.);
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza
professionale;
- addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a
tecnologie di bioingegneria;
- allevatori e conduttori di animali da soma (cavalli, muli, etc.). Livello 2 / operai qualificati / parametro 108.
Per operai qualificati s'intendono quegli operai che, in possesso o non di
titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di
conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi
variabili.
Profili esemplificativi:
- conduttori di macchine e attrezzature agricole o forestali semplici e/o
semoventi;
- addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura
ed esbosco di piante forestali);
- selezionatori, preparatori e imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- conduttori di veicoli a trazione animale;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
- addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni,
recinzioni, manutenzione strade).
Livello 1 / operai comuni / parametro 100.
Per operai comuni s'intendono quegli operai che, non in possesso di
particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori gene
rici e semplici, nonché tutte le altre attività che non possono essere
ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi:
addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e
sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere
sussidiarie, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a
dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di
presidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da
automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.
Capo operaio.
Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del livello 4 che
coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità
operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta un'indennità
pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del
salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e
per 14 mensilità.
Capo squadra.
Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di CIRL sarà
individuato il livello nel quale verrà inquadrato il capo squadra.
Impegno a verbale.
Per il capo operaio e il capo squadra sono fatte salve le condizioni di
miglior favore eventualmente esistenti derivanti da accordi.
Norma transitoria.
Per gli operai qualificati super (livello 3), si concorda di effettuare il
relativo inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinnovi
contrattuali di 2° livello e, nel caso sussistano indennità di funzione o
di livello o in altro modo denominate derivanti da contrattazione
collettiva, queste verranno assorbite fino a concorrenza al momento della
acquisizione della nuova qualifica.
Nel caso si verifichi che tale nuovo inquadramento coinvolga oltre il 10%
degli operai qualificati, le parti titolari del 2° livello contrattuale
individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo
livello contrattuale.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti firmatarie del presente contratto, preso atto che il nuovo
sistema classificatorio individuato risponde in modo più adeguato alle
esigenze introdotte dall'evoluzione dei nuovi lavori nel settore, e
considerando che allo stato attuale non risulta opportuno individuare
ulteriori modifiche alla classificazione in riferimento alle alte
professionalità, si impegnano a valutare soluzioni idonee a tale problema,
da verificare all'atto del prossimo rinnovo quadriennale.
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma 1, art. 9, è considerato
lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
Per
lavoro notturno s'intende quello compiuto dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s'intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al
precedente art. 11.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e
festivo sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno 24%
lavoro festivo diurno 39%
lavoro festivo straordinario 50% lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici 27%
lavoro | notturno ordinario compreso in turni periodici | 8% |
lavoro lavoro | notturno straordinario festivo notturno | 38% |
escluso quello compreso in turni periodici | 46% | |
lavoro festivo notturno compreso in turni periodici | 15% | |
lavoro festivo notturno straordinario | 66% | |
lavoro supplementare | 10% |
Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale
conglobato e salario integrativo regionale.
Art. 51 - Permessi straordinari.
Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, l'operaio a tempo indeterminato ha
diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso
di decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente,
purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Il
permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Art. 52 - Retribuzione.
A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione degli
operai previsti dal CCNL 6.3.95:
- minimo nazionale di salario base;
- indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi
successivi decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo
denominato "minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamente
mensile, giornaliero o orario.
Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate
nell'allegata tabella A.
Operai a tempo indeterminato.
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
è costituita pertanto da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato
(b) salario integrativo regionale (art. 2)
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga
giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per
169.
Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti
con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle
sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e
per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto e ottenuto
dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salariale di
cui alla legge 8.8.72 n. 457 e successive modifiche e integrazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia e all'infor
tunio vale quanto disposto dall'art. 60.
Operai a tempo determinato.
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituita da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente
articolo);
(b) salario integrativo regionale;
(c) 3° elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli
operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità,
14a
mensilità,
11,
festività nazionali e infrasettimanali di cui al comma 3, art.
riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo
contrattuale
nazionale conglobato e su quello integrativo. La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%.
Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente:
ferie 8,85%
festività nazionali e infrasettimanali 4,81% tredicesima mensilità 8,85%
quattordicesima mensilità 8,85%
Trattamento di fine rapporto (TFR).
All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro
ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale
conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro
non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere
evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla
retribuzione dell'ultimo periodo di paga.
Il TFR non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene
conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per
13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per
frazione di mese inferiori a 15 giorni.
Struttura salariale.
Le due voci salariali, minimo contrattuale nazionale conglobato e salario
integrativo regionale, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle
tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti
economici contrattuali, quali ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento,
lavoro straordinario ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci
salariali.
Art. 53 - Indennità per lavori disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate
competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo
contrattuale | ||||
nazionale conglobato | e | salario | integrativo | regionale, le |
seguenti | ||||
indennità percentuali: |
(a) alta montagna:
8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per lavori eseguiti
oltre i 1.500 metri;
(b) lavori in acqua:
10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
(c) zona malarica:
5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al
30
settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle
vigenti
disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale.
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è
regolata dall'art. 57.
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto - rimborso chilometrico.
L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il
raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a km. 2
dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda,
d'intesa con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al
posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e
della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a
ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare
l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un
rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso
dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile
con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei
mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le parti
si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce
mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore
di lavoro.
Art. 55 - Indennità attrezzi.
L'azienda è tenuta a fornire gli attrezzi manuali di uso comune.
Qualora non vi provveda, al lavoratore compete un'indennità di E 0,15 per
ogni giornata di lavoro effettivo.
Art. 56 - Reperibilità.
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere
reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 4,5% del
minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo
regionale.
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali.
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far
fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno
diritto a una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo con
trattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabi
le con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti.
Art. 58 - Mensa.
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa
e ricovero.
Le modalità e i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché l'eventuale
istituzione e la misura dell'indennità sostitutiva sono demandate ai CIRL.
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore.
Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di
lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al
medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di 2 ore della
retribuzione giornaliera di livello.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione
abbia avuto una durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore e mezzo,
all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retri
buzione giornaliera di livello; se superiore a 3 ore e mezzo e fino a 5,
del 75% della retribuzione di livello; se superiore a 5 dell'intera
retribuzione giornaliera di livello.
Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52.
In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto
all'indennità chilometrica o di percorso.
Art. 60 - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni,
per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano
applicazione le norme di legge.
Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto
sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Dichiarazione a verbale.
Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite
nella contrattazione integrativa, i CIRL hanno facoltà di regolamentare
anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa
integrazione e di malattia.
Art. 61 - Integrazioni FIMIF.
Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento
corrisposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un'indennità
giornaliera per il numero di giornate, nell'importo e con le modalità
previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque
in quantità non superiore alla differenza tra l'80% della retribuzione
globale giornaliera e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli
Istituti previdenziali.
L'erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è
assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni
Forestali) istituito ai sensi dell'art. 36 CC su iniziativa delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro
deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,34% del minimo
contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo
le modalità previste all'allegato regolamento maggiorando l'importo lordo
della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,34%.
In alternativa l'obbligo dell'erogazione dei trattamenti integrativi di
cui al comma 2 del presente articolo è assolto mediante corresponsione
diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Art. 62 - Conservazione del posto.
L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Xxx trattasi d'infortunio sul lavoro, o malattia professionale
riconosciuti dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio dovrà
essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà
superare il periodo di 12 mesi dall'infortunio.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL LAVORO TEMPORANEO
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, il ricorso ai contratti di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via
sperimentale, alle cooperative e ai consorzi forestali e alle aziende
speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo
di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le
imprese di tale tipologia operano.
Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché
nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97
anche nei seguenti:
- attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non
ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con
l'organico in servizio;
- sostituzione di operai a tempo indeterminato, nonché di impiegati anche
se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei,
da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;
- sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di
cui all'art. 11 del presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario
di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni
di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n.
104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato
di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti),
legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino
e
speleologico);
- sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per
allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi;
- necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative
urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità
persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in
organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori.
La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche
comprese nei livelli 1 impiegati e 1 operai comuni.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per
un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno
giustificato.
I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro
utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo
indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui
tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la
possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori
temporanei.
Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione
alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OOSS territoriali stipulanti il
presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le
motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica
annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle
disposizioni contenute nella legge n. 196/97.
Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una
sperimentazione coerente con quanto disposto dalla legge n. 196/97 in
materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.
ALLEGATI
Allegato A
MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI
liv. dal dal 1.8.02 1.1.03
impiegati
6 | 1.374,27 | 1.400,41 |
5 | 1.196,85 | 1.219,61 |
4 | 1.101,15 | 1.122,09 |
3 | 1.034,57 | 1.054,25 |
2 | 975,78 | 994,33 |
1 | 902,22 | 919,37 |
operai a tempo indeterminato
5 spec. super | 1.111,93 | 1.133,08 |
4 specializzato | 1.046,62 | 1.066,52 |
3 qualif. super | 1.001,46 | 1.020,50 |
2 qualificato | 978,00 | 996,60 |
1 comune Allegato B | 902,22 | 919,37 |
OPERAI FORESTALI A TEMPO DETERMINATO
MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO ORARIO
liv. | minimo retrib. naz. | 3° elemento 31,36% | totale sal. naz. | TFR naz. 9,15% su min. ret. naz. |
dall'1.8.02 | ||||
5 spec. sup. | 6,58 | 2,06 | 8,64 | 0,60 |
4 spec. | 6,19 | 1,94 | 8,13 | 0,57 |
3 qual. sup. | 5,93 | 1,86 | 7,79 | 0,54 |
2 qual. | 5,79 | 1,82 | 7,61 | 0,53 |
1 com. | 5,34 | 1,67 | 7,01 | 0,49 |
dall'1.1.03
5 spec. | sup. | 6,70 | 2,10 | 8,80 | 0,61 |
4 spec. | 6,31 | 1,98 | 8,29 | 0,58 | |
3 qual. | sup. | 6,04 | 1,89 | 7,93 | 0,55 |
2 qual. | 5,90 | 1,85 | 7,75 | 0,54 | |
1 com. N.B. | 5,44 | 1,71 | 7,15 | 0,50 |
Il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale
conglobato e del salario integrativo regionale.
Allegato C
ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE (IVC)
Le parti stipulanti il CCNL per gli addetti ad attività di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria, viste le norme in materia di
procedure di rinnovo del CCNL e di IVC di cui all'art. 28, CCNL 6.3.95,
con le quali si è data concreta attuazione a quanto al riguardo previsto
dall'Accordo interconfederale 23.7.93 concordano
la decorrenza della IVC dall'1.4.98 nella misura dello 0,54% (30% del
tasso annuo d'inflazione 1998) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo
ulteriori mesi 3 da tale data, una IVC decorrente dall'1.7.98 commisurata
allo 0,90% (50% del tasso programmato d'inflazione 1998) sulla paga
conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza).
La predetta indennità sarà operante fino all'entrata in vigore
dell'accordo di rinnovo del CCNL.
La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a mensilità,
TFR, festività godute, ferie godute, indennità di preavviso). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Roma, 7 aprile 1998
Allegato C1
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
dal 1° aprile 1998 mensile
op. comune 8.626
op. qual. 9.351
op. spec. 10.007
op. spec. super 10.663
imp. 1a 8.626
imp. 2a 9.329
imp. 3a 9.891
imp. 4a 10.528
imp. 5a 11.443
imp. 6a 13.139
giornaliera
op. comune 331,77
op. qual. 359,65
op. spec. 384,88 op. spec. super 410,12
oraria
op. comune 51,04
op. qual. 55,33
op. spec. 59,21
op. spec. super 63,09
ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE
Le parti stipulanti il CCNL per gli addetti ad attività di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria, viste le norme in materia di
procedure di rinnovo del CCNL e di IVC di cui all'art. 30, CCNL 16.7.98,
con le quali si è data concreta attuazione a quanto al riguardo previsto
dall'Accordo interconfederale 23.7.93 concordano
la decorrenza della IVC dall'1.4.02 nella misura dello 0,51% (30% del
tasso annuo d'inflazione 2002) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo
ulteriori mesi 3 da tale data, una IVC decorrente dall'1.7.02 commisurata
allo 0,85% (50% del tasso programmato d'inflazione 2002) sulla paga
conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza).
La predetta indennità sarà operante fino alla entrata in vigore
dell'accordo di rinnovo del CCNL.
La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a mensilità,
TFR, festività godute, ferie godute, indennità di preavviso). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Roma, 2 maggio 2002
UNCEM
FEDERAZIONE NAZIONALE COMUNITÀ AGICA-AGCI
ANCA-LEGACOOP
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE FLAI-CGIL
FAI-CISL UILA-UIL
CALCOLO IVC
Calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC):
- dall'1.4.02 nella misura dello 0,51% (30% del tasso annuo d'inflazione
programmata 2002);
- dall'1.7.02 nella misura dello 0,85% (50% del tasso annuo d'inflazione
programmata 2002).
MINIMI
1.1.02 1.4.02 1.7.02
IVC mensile
operaio comune | 876,48 | 4,47 | 7,45 |
operaio qualificato | 950,10 | 4,85 | 8,08 |
operaio specializzato | 1.016,76 | 5,19 | 8,64 |
operaio spec. super | 1.080,21 | 5,51 | 9,18 |
impiegato liv. 1 | 876,48 | 4,47 | 7,45 |
impiegato liv. 2 | 947,94 | 4,83 | 8,06 |
impiegato liv. 3 | 1.005,06 | 5,13 | 8,54 |
impiegato liv. 4 | 1.069,74 | 5,46 | 9,09 |
impiegato liv. 5 | 1.162,71 | 5,93 | 9,88 |
impiegato liv. 6 | 1.335,07 | 6,81 | 11,35 |
IVC giornaliera
operaio comune | 876,48 | 0,17 | 0,29 |
operaio qualificato | 950,10 | 0,19 | 0,31 |
operaio specializzato | 1.016,76 | 0,20 | 0,33 |
operaio spec. super | 1.080,21 | 0,21 | 0,35 |
IVC | oraria | ||
operaio comune | 876,48 | 0,03 | 0,04 |
operaio qualificato | 950,10 | 0,03 | 0,05 |
operaio specializzato | 1.016,76 | 0,03 | 0,05 |
operaio spec. super | 1.080,21 | 0,03 | 0,05 |
NOTE: |
Lo 0,51% e lo 0,85% sono, rispettivamente, il 30% e il 50% di 1,7 (tasso
annuo d'inflazione programmata 2002); la IVC giornaliera e oraria è
ottenuta dividendo la IVC mensile, rispettivamente, per il divisore
giornaliero (26) e orario (169).
Allegato D
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento. Ambito ed iniziativa per la costituzione.
Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa
occupi più di 15 dipendenti, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito
di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo
di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad
iniziative delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93
e che siano firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le
associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali
ai sensi del punto 4, parte II, a condizione che abbiano comunque espresso
adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL
applicato.
In ogni caso le OOSS firmatarie del presente accordo o che comunque
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura
di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad
applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza
sindacale.
Per i successivi rinnovi, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla
RSU.
La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste
presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto
precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate
dalle sole FISBA, FLAI e UILA, firmatarie del CCNL e del presente accordo.
La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti
ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono
sia per quella riservata a FISBA, FLAI e UILA.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base
al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi
residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno
xxxxxx i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il
candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FISBA,
FLAI e UILA, in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA
s'impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione
paritetica di questa quota. Qualora una Organizzazione non superi il 10%
dei consensi espressi dagli/dalle elettori/xxxx non avrà diritto alla
designazione o elezione del proprio componente.
Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà
effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli
addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano
candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno
assegnati all'altra categoria giuridica.
Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale.
Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il
titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi
per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi
collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione
numerica della RSU è così definita:
nelle | unità | produttive | che | occupino | da | 16 | a |
nelle | unità | produttive | che | occupino | da | 81 | a |
nelle | unità | produttive | che | occupino | da | 121 | a |
nelle | unità | produttive | che | occupino | da | 201 | a |
nelle | unità | produttive | che | occupino | da | 301 | a |
- 3 rappresentanti
80
dipendenti;
- 4 rappresentanti
120
dipendenti;
- 5 rappresentanti
200
dipendenti;
- 6 rappresentanti
300
dipendenti;
- 9 rappresentanti
450
dipendenti;
- 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450
dipendenti.
A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell'orga
nigramma dell'impresa o dell'unità produttiva necessario ad assicurarne la
normale attività per la durata di attuazione del progetto o quantomeno per
un rilevante periodo di essa.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per
effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in
favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali
stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni
legislative e contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le Organizzazioni sindacali stipulanti il
CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (Diritto di
assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da
accordi collettivi di lavoro di diverso livello del CCNL.
Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle
disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU e le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente
accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le
modalità stabilite dal contratto. Xxxxxx e sostituzione nell'incarico.
La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono
prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono
essere rieletti.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni
sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle
modalità stabilite dal presente accordo.
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
- alla scadenza prevista;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte
dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al
50%.
Le firme dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o
designazione, da FISBA, FLAI e UILA, sarà sostituito mediante nuova
designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al
suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Funzionamento della RSU.
Le riunioni della RSU sono convocate dalla stessa o su richiesta di una o
più associazioni sindacali firmatarie del presente accordo o, qualora lo
richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso contenente l'ordine del
giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.
La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di 1/3
dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio
della riunione.
Elettorato attivo e passivo.
Sono elettori ed eleggibili tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri
non in prova che al momento della convocazione delle elezioni lavorano
nell'unità produttiva.
Delegati sindacali.
I rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL
per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare
i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.
Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'Accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL,
CISL, UIL 13.9.94 recepito da UNCEM e Federazione Aziende forestali e del
Protocollo 23.7.93, non modificate dal presente accordo, sono applicabili
anche se non espressamente richiamate.
Clausola finale.
L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo
sottoscrivono.
Esso comporta per FISBA, FLAI e UILA, e per coloro che comunque aderiscano
alla disciplina in esso contenuta, a non richiedere l'applicazione degli
articoli di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è
applicabile.
Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme
contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari
interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.
Parte II
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU
1) Modalità per indire le elezioni.
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU,
congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire
le elezioni mediante comunicazioni da affiggere nell'apposito albo che
l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione
aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza
si intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
2) Quorum per la validità delle elezioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei/delle lavoratori/rici alle
operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà
dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione
in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell'unità produttiva e stabiliranno le modalità
per una nuova eventuale consultazione.
3) Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
4) Presentazione delle liste.
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate
dalle:
(a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL
applicato nell'unità produttiva;
(b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e
atto costitutivo a condizione che:
(1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
(2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista e i
componenti della Commissione elettorale.
Ciascun/a candidato/a può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante
il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a
in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il/la
lavoratore/rice interessato/a ad optare per una delle liste.
Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superare di
oltre 1/3 il numero dei/delle componenti della RSU del Collegio.
5) Commissione elettorale.
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una
Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall'unità pro
duttiva, non candidato/a.
6) Compiti della Commissione.
La Commissione elettorale ha il compito di:
(a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa
alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal
presente
accordo;
(b) verificare la valida presentazione delle liste;
(c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della
attività aziendale;
(d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
(e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
(f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali
presentatrici delle liste.
7) Affissioni.
Le liste dei/delle candidati/e dovranno essere portate a conoscenza
dei/delle lavoratori/rici, a cura della Commissione elettorale, mediante
affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data
fissata per le elezioni.
8) Scrutatori/rici.
È in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di designare
uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scelto/a fra i/le
lavoratori/rici non candidati/e.
La designazione degli/lle scrutatori/rici deve essere effettuata non oltre
le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9) Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
lettera né per interposta persona.
10) Schede elettorali.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della
votazione dal/la Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11) Preferenze.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a della
lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore/rice mediante una
xxxxxxxx apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero
segnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell'apposito spazio della
scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di
liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti di preferenza.
12) Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da per
mettere a tutti/e gli/le aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il
numero dei/le votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti/e i/le lavoratori/rici mediante comunicazioni nell'albo
esistente | |||||
presso le | aziende, almeno | 8 giorni prima del | giorno | fissato | per |
le | |||||
votazioni. |
13) Composizione del seggio elettorale.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente
accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.
14) Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli/lle
elettori/rici aventi diritto al voto presso di esso.
15) Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
Gli/le elettori/rici, per essere ammessi/e al voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.
In
mancanza di documento personale essi/e dovranno essere riconosciuti/e da
almeno due degli/lle scrutatori/rici del seggio; di tale circostanza deve
essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16) Compiti del/Ila Presidente.
Il/la Presidente farà apporre all'elettore/rice, nell'elenco di cui
all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
17) Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del/la Presidente del seggio il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nei
proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un/a delegato/a della Commissione elettorale e di un/a
delegato/a della Direzione.
18) Ricorsi alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i/le componenti della
Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, | ||||
s'intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui | al | comma | 1 | e |
la | ||||
Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. |
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun/a rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni
di cui al comma precedente e notificata a mezzo raccomandata r/r, nel
termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla
Associazione datoriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comu
nicazione all'azienda.
19) Comitato dei/lle garanti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito Comitato dei/le garanti. Tale Comitato è composto, a
livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante dell'associazione datoriale locale di appartenenza,
ed è presieduto dal/la Direttore/rice dell'UPLMO o da un/a suo/a
delegato/a.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
20) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
alla direzione aziendale (Coop., Comunità Montane, ecc.) a cura delle
Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
21) Adempimenti dell'impresa.
L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco
dei/le dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e
quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
22) Clausola finale.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi. Roma, 12 dicembre 1996
Allegato E
ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS) AI SENSI DELL'ART. 18, D.lgs. n. 626/94
Il giorno 27 novembre 1996 presso la sede UNCEM, xxx Xxxxxxxx 00, xx Xxxx tra
- UNCEM
- Federazione Nazionale Consorzi forestali e collettività locali
- ANCA LEGA
- e | Federazione | Nazionale Cooperative | Agricole | e | Agroalimentari |
- | FEDERLAVORO AGICA ACGCI | e Servizi | |||
e | |||||
- - - | FLAI/CGIL FISBA/CISL UILA/UIL |
si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del RLS ai sensi
dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, in materia di salute e sicurezza sul
posto di lavoro.
Considerato che in base al comma 1, art. 18, del succitato Decreto "in
tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza" le parti convengono quanto segue: Art. 1 - Realtà lavorative.
Le parti convengono che il RLS viene eletto dai lavoratori all'interno di
ciascuna realtà lavorativa.
Per realtà lavorativa s'intende ciascun cantiere o impianto fisso.
È comunque demandato alle parti regionali delle Organizzazioni firmatarie
il presente accordo il compito di definire forme diverse, anche per più
realtà lavorative, di individuazione del rappresentante territoriale alla
sicurezza.
Art. 2 - Modalità di elezione.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla
funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche nell'ambito di più realtà lavorative e
coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.
La riunione è convocata dalle RSA o dalle RSU, ove esistenti,
congiuntamente alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La
durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nel
cantiere, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio al momento
dell'elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il
quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il
verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e
alle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni
nazionali firmatarie il presente accordo.
L'elezione dei RLS dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di apertura
dei cantieri.
Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene
nominato all'interno della stessa. In caso di elezione della RSU
successiva alla firma del presente accordo il RLS verrà espressamente
indicato tra i candidati sulle liste per l'elezione medesima.
Art. 3 - Permessi retribuiti.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19,
D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un
numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 30 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un
numero di giornate annue da 1.351 a 4.050;
- 40 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un
numero di giornate annue superiore a 4.050.
Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza spettano permessi
retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola unità produttiva
dovrebbe concedere; in tal caso le singole unità produttive concorreranno
alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo
modalità da concordare dalle parti regionali delle Organizzazioni
firmatarie il presente accordo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett.
b), c), d), g), i), l) non viene utilizzato il monte ore definito nel
presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli
effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti.
Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai RLS sono
assorbibili da quelle previste dal presente accordo.
Art. 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale e
contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti
procedure e indicazioni:
a)
il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto
delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste
dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da
questi incaricato.
b)
Nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di
lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro,
pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto
di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le
osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso conferma
l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c)
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso RLS ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi
previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro
deve fornire, anche su istanza del RLS, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso
strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
aziendale.
Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo
definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro,
di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la
sicurezza.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
s'intendono quelle riferite alla singola realtà lavorativa.
Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9),
D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle aziende, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20
ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli
obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione
del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il
presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei
rappresentanti territoriali alla sicurezza, nonché gli oneri relativi al
sostegno dell'attività formativa stessa.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Art. 6 - Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni delle condizioni di prevenzione. Della riunione viene redatto verbale.
Art. 7 - Comitato paritetico nazionale.
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, composto da un rappresentante effettivo e un supplente di ogni
Organizzazione firmataria il presente accordo. Tale comitato svolgerà
compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94,
in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee
guida per la formazione;
- elaborando dati e analizzando le problematiche rilevanti nelle aziende
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione
delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e
pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da
proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei
lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la
diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato
a
lavoratori e imprenditori;
- promuovendo indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di
sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori; eventuali altre attività
concordate tra i soggetti firmatari del presente accordo.
Il Comitato avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di
insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme
riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate (datore di lavoro,
lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla
commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove
possibile, una soluzione concordata.
Art. 8 - Comitato paritetico regionale.
È istituito, a livello, regionale, un Comitato paritetico per la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro, composto da 1 rappresentante effettivo e
1 supplente di ciascuna organizzazione firmataria il presente accordo.
Tale Comitato avrà i seguenti compiti: raccolta e tenuta degli elenchi dei
RLS; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in
materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori; eventuali altre
attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie
il presente accordo. Il Comitato regionale avrà inoltre il compito di
esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie
relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Dichiarazione a verbale.
I Comitati di cui agli artt. 7, 8 per l'espletamento delle loro funzioni
possono avvalersi della collaborazioni del COOP FORM, Ente bilaterale per
la formazione e l'ambiente.
Art. 9 - Uso di attrezzature munite di videoterminale.
Fermo restando quanto previsto al titolo VI, D.lgs. n. 626/94, il
lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo
sistematico e abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad
interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni 60 minuti di
applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono
riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione
dell'orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Art. 10 - Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto
riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche
e integrazioni.
Allegato F
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL)
1) Contrattazione.
1.1)
Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con
gli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le
parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di
attivare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire
l'inserimento dei giovani nelle attività produttive di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria. 1.2)
Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia
ai fini dello sviluppo della impresa che al fine di assicurare
occupazione, le parti discuteranno annualmente il quadro delle esigenze
formative del settore e i programmi di formazione teorica presentati da
attivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro
(CFL), di cui alla legge n. 863/84 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove
necessario, concordati con la Regione, potranno riguardare progetti
aziendali o territoriali interessanti più unità produttive del settore.
1.3)
A norma del DL n. 572/94 convertito in legge n. 451 del 19.7.94, fermo
restando il diritto dei datori di lavoro del settore di presentare i
progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego
territoriale competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del
lavoro, le imprese associate, tramite le proprie associazioni
presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle 3 Organizzazioni
sindacali regionali di settore, le quali esprimeranno su di essi il
proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla
data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti s'incontreranno a livello regionale per concordare le
modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più Regioni saranno
presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra,
dalle Organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle parti datoriali
stipulanti e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attua
zione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non
devono essere sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla
preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego o del
Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia
esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio le assunzioni avvenute.
1.4)
Le aziende associate s'impegnano a tenere in particolare considerazione
gli iscritti da almeno 1 anno alle liste di collocamento, nonché
l'inserimento lavorativo di invalidi e di portatori di handicap.
Nei
progetti di formazione-lavoro le aziende terranno conto dei livelli di
disoccupazione femminile nel territorio.
1.5)
Le parti confermano l'intendimento di finalizzare i CFL sia all'assunzione
a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni (in
quanto tali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto
dalla legge n. 230/62), sia alla creazione di nuove forme di lavoro
associato.
Le organizzazioni e gli enti datoriali del settore pubblicizzeranno con
modalità idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del
lavoro tramite il CFL.
Le parti convengono, altresì, che le aziende, entro 1 mese dalla scadenza
comunichino, tramite gli enti e le associazioni cui aderiscono, al
Comitato bilaterale o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali
stipulanti, il numero dei CFL trasformati a tempo indeterminato. Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione
l'azienda deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per
l'impiego.
1.6)
Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le
Organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale
delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello
nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti,
dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni 6 mesi.
1.7)
Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti agli enti o
associazioni stipulanti, scade il 31 dicembre 1997. Qualora non disdettato
3 mesi prima di tale termine, esso s'intende prorogato di anno in anno. Le parti s'incontreranno comunque entro tale termine per verificarne
comunque l'attuazione e le eventuali modifiche da apportare.
Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del
lavoro, ai competenti Uffici provinciali e regionali del lavoro, alle
Agenzie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale e alle
Commissioni regionali per l'impiego.
2) Progetto di formazione e lavoro.
2.1)
Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al
facsimile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter pro
fessionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i
contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2)
La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella
finale.
2.3)
Il CFL col quale possono essere aggiunti soggetti in età compresa tra i 16
e i 32 anni è definito secondo le seguenti tipologie:
(a) CFL di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
(1) acquisizione di professionalità intermedie (liv. 4 e 3 impiegati;
operai specializzati);
(2) acquisizione di professionalità elevate (liv. 6 e 5 impiegati;
specializzati super);
(b) CFL di durata non superiore ai 12 mesi, mirato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa
che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto
produttivo e organizzativo.
Il CFL dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive
esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1) e
2), comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente
almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una
formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle
indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di
lavoro e pertanto non retribuite.
Alla scadenza dei CFL di cui alle lett. a) e b), il datore di lavoro deve
inviare alla Circoscrizione territoriale per l'impiego idonea
certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Alla scadenza di quello di cui alla lett. b), il datore di lavoro rilascia
al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
2.4)
La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed
eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come
previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che
fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei
processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato,
nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene
e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il
programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di
moduli concernenti la conoscenza della realtà del settore e dei diritti e
del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle
associazioni stipulanti.
3) Altre disposizioni.
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e
lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del CCNL vigente
per il settore idraulico-forestale e idraulico-agrario.
Le disposizioni del citato CCNL si applicano ai CFL salvo quanto
esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con
CFL trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 5.
4) Periodo di prova.
La durata del periodo di prova sarà pari a: 4 settimane di prestazione
effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi; 2 mesi di prestazione
effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
5) Inquadramento e trattamento retributivo.
Ai giovani assunti con CFL verrà riconosciuto un trattamento retributivo
corrispondente ai minimi tabellari e ai valori dell'indennità di
contingenza (*) stabiliti dal CCNL per il livello d'inquadramento indicato
nel progetto di formazione e lavoro. Il livello d'inquadramento non potrà
essere inferiore, per più di un livello, al livello spettante, in
applicazione del CCNL, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato
che svolgono mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con
carattere di prevalenza, al giovane assunto con CFL.
Fermo restando il versamento della contribuzione a carico dell'azienda e
le trattenute a carico del lavoratore effettuate secondo le modalità
previste per gli operai a tempo determinato, gli istituti differenti (13a,
14a, ferie, permessi, festività) sono goduti e retribuiti con le stesse
modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Qualora il CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di
nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta
alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti:
1 mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza (*)
riferiti al livello d'inquadramento di cui al precedente comma del
presente punto per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti
di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto
e
verrà calcolato nella misura di 1/24 per ogni mese di durata
del
contratto;
- dalle aziende oltre 20 dipendenti:
2 mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza (*)
riferiti al livello d'inquadramento di cui al precedente comma del