Stipulata tra
Lotto unico Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DANNI AGLI AEROMOBILI ASSICURAZIONE DELLE FRANCHIGIE
Stipulata tra
MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED IL
SOCCORSO TECNICO CENTRALE
Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx
CF 80219290584
e
[Nome Società]
Via...................... Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
Polizza n. ……………………………………….
Effetto: dalle ore 24.00 del 08/02/2021 Cessazione: alle ore 24.00 del 08/02/2024 Scadenza anniversaria: 08/02 di ogni anno
SOMMARIO
SOMMARIO 2
DEFINIZIONI 5
CONDIZIONI GENERALI 7
ART. 1 EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO 7
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 7
ART. 3 FACOLTA’ DI PROROGA 8
ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 8
ART. 5 STIPULAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI 8
ART. 6 ALIENAZIONE O LOCAZIONE DEGLI AEROMOBILI 8
ART. 7 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE 8
ART. 8 ESERCENZA 9
ART. 9 VARIAZIONE DEL RISCHIO 9
ART. 10 FACOLTÀ’ DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO 9
ART. 11 ESCLUSIONE DEI DANNI DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 9
ART. 12 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA 10
ART. 13 ONERI FISCALI 10
ART. 14 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX 00
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 10
ART. 16 COMPETENZA TERRITORIALE 10
ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 10
ART. 18 CLAUSOLA BROKER 10
ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 20 SCHEDA SINISTRI 11
ART. 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 22 RINUNCIA ALLA RIVALSA 12
ART. 23 ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI DI CUI ALL’US TERRORISM RISK INSURANCE PROGRAM REAUTHORIZATION ACT OF 2015 (TRIPRA) 12
ART. 24 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E ASSIMILATI 12
ART. 25 ESCLUSIONE DANNI DA RUMORE E INQUINAMENTO 13
ART. 26 LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA IN SEGUITO A EMBARGO E SANZIONI 13
ART. 27 DATA EVENT CLAUSE 13
ART. 28 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION 13
CONDIZIONI PARTICOLARI 15
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
ART. 2 ESCLUSIONI 15
ART. 3 DANNI NON INDENNIZZABILI - DANNI DA INGESTIONE 15
ART. 4 DOVERI DELLA CONTRAENTE 15
ART. 5 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI LIBRI E DOCUMENTI DELL’AEROMOBILE 16
ART. 6 DENUNCIA DEL SINISTRO 16
ART. 7 OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO 16
ART. 8 INTERVENTO DELLA SOCIETA’ PER LIMITARE IL DANNO 16
ART. 9 ACCERTAMENTO DEL DANNO 16
ART. 10 STIMA DETTAGLIATA DEL COSTO DELLE RIPARAZIONI E SCELTA DEL RIPARATORE E RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE 16
ART. 11 INDENNITÀ’ E SPESE RISARCIBILI 17
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ 17
ART. 13 SURROGAZIONE 17
ART. 14 DECADENZE 17
ART. 15 ESERCENTE DIVERSO DALL’ASSICURATO 18
ART. 16 STIMA ACCETTATA 18
ART. 17 CUMULO DI FRANCHIGIE 18
ART. 18 IMPUTAZIONE PROVVISORIA DEL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ IN XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX 00
ART. 19 VIOLAZIONI INTENZIONALI 18
ART. 20 FRANCHIGIE 18
CONDIZIONI SPECIALI 19
ART. 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA CONTRAENTE 19
ART. 2 AEROMOBILI ASSICURATI 19
ART. 3 SOMME ASSICURATE 19
ART. 4 LIMITE DI INDENNIZZO 19
ART. 5 INIZIO E TERMINE DELLE ASSICURAZIONI 19
ART. 6 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E RESTRIZIONI TERRITORIALI 20
ART. 7 ESTENSIONE DELLE ASSICURAZIONI DURANTE LAVORI EFFETTUATI PRESSO LE SOCIETÀ MANUTENTRICI 20
ART. 8 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI AEROMOBILI 20
ART. 9 COMUNICAZIONI 21
ART. 10 DELEGA E COASSICURAZIONE 21
ART. 11 RINIVIO ALLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA DANNI AEROMOBILI 21
ALLEGATI 22
Allegato a) AVN 38A AVIATION RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE (GENERAL) 22
Allegato b) AVN 46B NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE 23
Allegato c) AVN 48B WAR HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION) 23
Allegato d) XXX 0000 EXPLOSIVE NUCLEAR EXCLUSION CLAUSE 24
Allegato e) AVN 2000 DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE 24
Allegato f) AVN 2001 A DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE 24
Allegato g) AVN 2002 A DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE 25
Allegato h) LSW 617H KILN GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (09/07/15) 25
Allegato i) EURO CONTRACT CONTINUITY CLAUSE 26
Allegato l) AVN 111 SANCTIONS & EMBARGO 26
Allegato m) AVN 124 DATA EVENT CLAUSE 27
Allegato n) ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE 27
Allegato o) LMA5397 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION 28
ALLEGATO N. 1 29
ELENCO DEGLI AEROMOBILI ASSICURATI 29
CONTEGGIO DEL PREMIO 30
Nel testo che segue si intende per:
DEFINIZIONI
Aeromobile: ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e cose;
Aeroporto: l’area e le infrastrutture permanentemente adibite al movimento degli aeromobili, all’assistenza agli stessi ed ai passeggeri ed alla movimentazione e deposito delle merci e dei bagagli; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Beneficiario: il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
Broker: Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Contraente: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico Centrale;
Cose: tanto le cose materiali che gli animali;
Esercente: il Soggetto autorizzato all’Esercizio della Flotta Aerea;
Franchigia: la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico della Contraente;
Giacenza: il periodo in cui l’aeromobile non è né in volo né in rullaggio;
Indennità: la somma dovuta dalla Società alla Contraente o all’Assicurato in caso di sinistro; Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;
Infortunio professionale: l’infortunio avvenuto mentre l’Assicurato svolge attività lavorativa per conto della Contraente;
Inabilità temporanea: la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle sue occupazioni;
Invalidità permanente: la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro;
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Motore: il motore e tutte le sue parti componenti, incluse le eliche, il radiatore e tutte le altre parti necessarie al suo funzionamento ed alla sua protezione;
Parti di ricambio: tutte le parti, i componenti, gli equipaggiamenti e gli assiemi che sono destinati ad essere installati su di un aeromobile in sostituzione di altri al fine di permetterne il regolare funzionamento;
Passeggero: la persona trasportata a bordo degli aeromobili con il consenso del vettore o dell’esercente dell’aeromobile e diversa da membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio Pilota: il titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per la prestazione dell’assicurazione; Prodotto Aeronautico: l’aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono pertanto considerati prodotti aeronautici i missili, i satelliti, i veicoli spaziali, i relativi equipaggiamenti ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra e nello spazio;
Reclamo: la somma delle richieste di risarcimento avanzate da un unico soggetto terzo in relazione a tutti i danni dallo stesso sofferti in dipendenza di un sinistro;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell’aeromobile sulla superficie, comunque effettuata, escluse quelle definite come volo;
Scoperto: la percentuale di indennizzo che resta a carico della Contraente;
Sinistro: il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificate nei documenti di polizza
<INDICARE NOMI SOCIETA’>;
Volo: per i velivoli, il periodo che intercorre dall’inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio; per gli elicotteri, il periodo che intercorre dall’inizio all’arresto del movimento dei rotori.
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’ assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nella polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, e salvo diversa pattuizione, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando la decorrenza dell’assicurazione, la sua durata, nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
Il premio è unico e indivisibile per sua natura e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando, per comodità di pagamento, ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
L’intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima e le successive rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.
La Contraente è tenuta a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di rinnovo annuale di una mora di 45 giorni. Per la sola prima decorrenza di polizza prevista per l’8 Febbraio 2021 il periodo di mora si intende elevato a 60 giorni.
Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, l’assicurazione è risolta di diritto solo se e quando la Società dichiari alla Contraente, con lettera raccomandata, che intende avvalersi della risoluzione, fermo il diritto ai premi dovuti; ove non faccia tale dichiarazione la Società può chiedere giudizialmente l’adempimento del contratto.
Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere anticipato dalla Contraente in via provvisoria nell’importo indicato in polizza e regolato in base agli elementi stabiliti per il suo conteggio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i relativi dati.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della relativa richiesta.
Se la Contraente non comunica, nei termini previsti dalle Condizioni Speciali, i dati necessari per la regolazione del premio o non effettua il pagamento della differenza dovuta, la Società potrà fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso tale termine, sempreché la polizza non sia scaduta, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente avrà adempiuto ai propri obblighi, fermo quanto previsto dal quinto comma di questo articolo.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto è fissata in 36 mesi a far data dalle ore 24.00 dell’8 Febbraio 2021 e sino alle ore 24.00 dell’8 Febbraio 2024 fermo restando le disposizioni previste dal precedente art. 1 per il pagamento del premio.
Si conviene che le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata a/r da inviarsi con almeno 90(novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale (i.e. Recesso annuale).
E’ facoltà della Contraente richiedere la prosecuzione del servizio, alle condizioni e premi in corso, per un ulteriore periodo di durata pari a quella originaria (dalle ore 24 del 08 Febbraio 2024 alle ore 24 del 08 Febbraio 2027) o inferiore.
Tale facoltà dovrà essere esercitata dalla Contraente entro e non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza del 08 Febbraio 2024 tramite trasmissione di posta certificata all’attenzione della Società.
E’ facoltà della Società accettare o meno la richiesta della contraente.
La Società sempre a mezzo posta certificata dovrà riscontrare la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio dell’anzidetta facoltà da parte della Contraente, indicando l’accettazione o meno della richiesta anche per conto delle eventuali imprese coassicuratrici; diversamente in assenza di riscontro da parte della Società la prosecuzione del servizio si intenderà accettata in modo definitivo.
ART. 3 FACOLTA’ DI XXXXXXX
È facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza o cessazione, richiedere alla Società una proroga tecnica del presento contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, per un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni) decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Si precisa che sia nel caso di Recesso Annuale sia nel caso di Recesso a seguito di sinistro di cui all’Art. 10 rimane in ogni caso facoltà del contraente richiedere alla Società la proroga di cui al capoverso precedente.
Il relativo premio di proroga calcolato pro rata verrà corrisposto entro 15 giorni dall’inizio della proroga.
ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).
ART. 5 STIPULAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora la Contraente stipuli altre assicurazioni che concorrano con le presenti a garantire gli stessi rischi deve dare avviso scritto alla Società. In caso di inadempienza si applica l’Art. 1910 del Codice Civile.
ART. 6 ALIENAZIONE O LOCAZIONE DEGLI AEROMOBILI
La Contraente deve tempestivamente notificare alla Società l’alienazione o la locazione degli aeromobili. Salvo diverso accordo e salvo quanto previsto dall’Art. 1013 del Codice della Navigazione relativamente all’assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie, tutte le assicurazioni cessano, limitatamente agli aeromobili alienati o locati, dal momento del trasferimento della proprietà o dell’esercizio. Il premio da rimborsare alla Contraente viene calcolato secondo quanto disposto dalle Condizioni Speciali.
ART. 7 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE
Nel caso di fusione della Contraente con una o più altre società, l’assicurazione continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, l’assicurazione continua con la Contraente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione l’assicurazione continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto alla Società entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. La Società, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dall’assicurazione dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
ART. 8 ESERCENZA
Si prende e si dà atto tra le parti che l’esercenza deve intendersi affidata a:
- 19 Aeromobili CL415 alla Spettabile Xxxxxxx Mission Critical Services Italy
ai sensi degli atti di consegna depositati presso la Contraente, atti che la stessa si obbliga ad esibire a richiesta della Società.
Pertanto, le garanzie tutte di cui alla presente polizza si intendono prestate anche in nome e per conto di ognuna delle Società indicate nonché dei suoi piloti, tecnici e dipendenti, limitatamente a fatti ed atti personali compiuti in relazione a tutte le attività svolte per conto ed a favore della Contraente, così come disciplinate dagli Atti di Consegna sopramenzionati.
Gli Assicuratori, pertanto, rinunciano al diritto di rivalsa, escluso il caso di dolo, nei confronti dell’esercente , nonché dei suoi piloti, tecnici e dipendenti, per danni derivanti dalle suddette attività. Qualora, nel periodo di copertura, il contraente dovesse modificare la persona dell’esercente, in toto o in parte, la Compagnia si impegna a garantire la prosecuzione delle coperture tutte e ad estendere le stesse al nuovo esercente.
ART. 9 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c..
In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell’Assicurato, dell’Esercente o del Proprietario, il rischio viene trasformato o aggravato.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione, può recedere dall’assicurazione anche solo limitatamente agli aeromobili cui l’aggravamento si riferisce. Il recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo alla sua notificazione alla Contraente.
ART. 10 FACOLTÀ’ DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni.
In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Il premio da rimborsare alla Contraente viene calcolato a pro-rata temporis. Si precisa che rimane in ogni caso facoltà del contraente richiedere alla Società la proroga fino a 180 giorni come previsto dall’art. 3 Facoltà di proroga, che decorrerà dalla data di scadenza del preavviso di 90 giorni.
ART. 11 ESCLUSIONE DEI DANNI DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
La Società non risponde dei danni e delle spese derivanti da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, come da testi delle allegate clausole in lingua inglese AVN 00X (xxxxxxxx x) x XXX 0000 (allegato d).
ART. 12 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La Società non risponde dei danni derivanti o causati dal cambio di data come previsto dall’allegata clausola AVN 2000 (allegato e) e successive AVN 2001 A (allegato f) e AVN 2002 A (allegato g).
ART. 13 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
ART. 14 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI DANNI DA AMIANTO
La Società non risponde dei danni di qualsiasi tipo, direttamente od indirettamente connessi e/o derivanti e/o in conseguenza della presenza di asbesto come da testo dell'allegata clausola in lingua inglese (allegato n).
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker. A tale scopo si intendono valide le comunicazioni inviate a mezzo raccomandata, fax, telefax, e-mail, posta certificata.
ART. 16 COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.
ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
ART. 18 CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx S.p.A. con sede operativa in Xxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx x 00 Xxx. 00-000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società stessa. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alla Società.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
ART. 20 SCHEDA SINISTRI
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
- sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
- sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
- sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
ART. 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 22 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia ad esperire azione di rivalsa spettante a norma dell'art. 1916 c.c., allorché la responsabilità di un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, escluso il caso di dolo, sia imputabile:
a) a Società e/o Ente, azionista, controllata o collegata del Contraente;
b) ad amministratori, dirigenti, impiegati, operai, piloti, passeggeri e consulenti sia del Contraente sia delle Società e/o Enti di cui al punto che precede.
ART. 23 ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI DI CUI ALL’US TERRORISM RISK INSURANCE PROGRAM REAUTHORIZATION ACT OF 2015 (TRIPRA)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ “US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIPRA)” – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare le estensioni ai rischi guerra ed assimilati – la Contraente prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIPRA succitato.
ART. 24 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E ASSIMILATI
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell' Esercente o dell'Assicurato;
g) impego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario, dell’ Esercente o del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati. L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell’ Esercente o del Contraente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, all’Esercente o al Contraente in un aeroporto incluso entro i limiti geografici coperti dalla polizza e pienamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi.
Per la presente esclusione si applicano le disposizioni di cui all’allegata clausola in Inglese AVN 48B (Allegato c).
ART. 25 ESCLUSIONE DANNI DA RUMORE E INQUINAMENTO
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da rumore, vibrazione, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell’esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
Per la presente esclusione si applicano le disposizioni di cui alla clausola in Inglese AVN 46B di cui all’Allegato b.
ART. 26 LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA IN SEGUITO A EMBARGO E SANZIONI
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all’allegata clausola in Inglese AVN 111 (Allegato l).
ART. 27 DATA EVENT CLAUSE
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all’allegata clausola in Inglese AVN 124 (Allegato m).
ART. 28 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all’allegata clausola in Inglese LMA5397 (Allegato o)
LUOGO, DATA
FIRMA COMPAGNIA FIRMA CONTRAENTE
Altre Compagnie del riparto:
SOCIETA’ 1
SOCIETA’ 2
SOCIETA’ 3
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Compagnia di Assicurazioni dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’INDICAZIONE DELLE SUDDETTE CLAUSOLE È A CARICO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI AGGIUDICATARIA>
LUOGO, DATA
FIRMA COMPAGNIA FIRMA CONTRAENTE
Altre Compagnie del riparto: SOCIETA’ 1
SOCIETA’ 2
SOCIETA’ 3
CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Sono a carico della Società i danni materiali e le spese derivanti da sinistri che gli aeromobili assicurati subiscano a cagione di vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio e, in genere, per tutti gli accidenti della navigazione aerea.
Sono a carico della Società anche i danni e le spese derivanti da sinistri dovuti a vizio intrinseco occulto dell’aeromobile, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette dal vizio occulto. Sono altresì a carico della Società i danni e le spese derivanti da furto, anche tentato, dell’aeromobile o di pertinenze dello stesso, ma con esclusione degli oggetti di arredamento o di ornamento, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dalla Contraente o dalle persone di cui essa si avvale per l’esercizio della sua attività.
ART. 2 ESCLUSIONI
La Società non risponde dei danni e delle spese derivanti:
a) da movimenti tellurici;
b) da dolo o inosservanza o infrazioni a leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile alla Contraente, nonché da dolo o da violazioni intenzionali delle predette leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei Piloti o di altri membri dell’equipaggio, nonché di dipendenti o preposti della Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell’aeromobile;
c) dall’impiego dell’aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza, ovvero da manovre incompatibili con le caratteristiche dell’aeromobile stesso;
d) da trasporto di materie o liquidi esplosivi, corrosivi o infiammabili effettuato senza l’osservanza delle vigenti norme di sicurezza in materia;
e) dal fatto che l’aeromobile sia stato caricato oltre il limite stabilito nel Certificato di Navigabilità.
ART. 3 DANNI NON INDENNIZZABILI - DANNI DA INGESTIONE
La Società non risponde dei danni causati da:
a) usura, progressivo deterioramento, guasto o difetto di funzionamento di qualsiasi natura, compreso il vizio occulto scopribile con la dovuta diligenza, del corpo dell’aeromobile e di ogni sua parte, nonché del gruppo motopropulsore; resta inteso che il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e che, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell’interno di detto unico elemento sono esclusi dall’indennizzo;
b) ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione accidentale ed improvvisa, attribuibile ad un singolo evento individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l’immediata rimozione.
Tuttavia la Società risponde dei danni da guasto o difetto di funzionamento di cui al punto a), se detti danni sono diretta conseguenza di una causa esterna perturbatrice del normale funzionamento dell’aeromobile, fatto salvo quanto disposto al punto b). La Società risponde altresì dei danni che siano conseguenza di un sinistro determinato da uno degli eventi di cui al punto a).
ART. 4 DOVERI DELLA CONTRAENTE
La Contraente è tenuta a:
a) provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell’aeromobile assicurato, siano prese tutte le possibili misure di sicurezza previste dalla legge;
b) impedire che sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, qualsiasi riparazione dell’aeromobile sinistrato senza avere ottenuto l’autorizzazione dalla Società;
c) provvedere affinché, in caso di caduta dell’aeromobile assicurato entro il perimetro dell’aeroporto, la Società ne sia informata al più presto e il recupero dell’aeromobile sia compiuto entro il termine fissato dal competente direttore dell’aeroporto, in modo da evitare la rimozione d’ufficio;
d) disporre che, in caso di sinistro, sia curata sollecitamente la ricerca e, se possibile, il recupero dell’aeromobile.
ART. 5 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI LIBRI E DOCUMENTI DELL’AEROMOBILE
A richiesta della Società la Contraente esibirà i libri ed i documenti dell’aeromobile prescritti da leggi o da regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
ART. 6 DENUNCIA DEL SINISTRO
La Contraente deve denunciare immediatamente qualsiasi sinistro subito dagli aeromobili assicurati, specificando appena possibile i danni che ne sono derivati e segnalando il luogo del sinistro e lo stato di sicurezza in cui si trova l’aeromobile.
ART. 7 OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO
La Contraente e le persone di cui essa si avvale per l’esercizio della sua attività hanno l’obbligo di fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno derivante dal sinistro seguendo le eventuali istruzioni della Società.
ART. 8 INTERVENTO DELLA SOCIETA’ PER LIMITARE IL DANNO
La Società può intervenire direttamente per limitare il danno ed ha il diritto di chiedere alla Contraente, e questa ha l’obbligo di fornire, se ne dispone, i mezzi ed il personale occorrente allo scopo.
Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto o a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro, all’accertamento del danno ed alla stima del costo delle riparazioni, non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l’efficacia totale o parziale dell’assicurazione.
ART. 9 ACCERTAMENTO DEL DANNO
L’accertamento del danno sarà fatto dalla Società in contraddittorio con la Contraente nel luogo del sinistro o in altro luogo concordato.
Prima di detto accertamento non è consentita alcuna rimozione dell’aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso che l’accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l’aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell’intervento di un rappresentante della Società, la Contraente ha l’obbligo di fornire la documentazione fotografica dettagliata dell’aeromobile danneggiato e del luogo dell’incidente, ripresa prima della rimozione.
ART. 10 STIMA DETTAGLIATA DEL COSTO DELLE RIPARAZIONI E SCELTA DEL RIPARATORE E RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE
La stima in dettaglio del costo delle riparazioni e la scelta del riparatore saranno effettuate in accordo con la Società nel più breve tempo possibile. Le eventuali divergenze saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il collegio arbitrale, che sarà formato entro un mese dall’accertamento del danno, deciderà quale amichevole compositore e sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle due
parti e da un terzo nominato di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo sulla sua designazione, dal presidente del Registro Aeronautico Italiano. Ciascuna parte compenserà l’arbitro da essa designato, mentre il compenso dovuto al terzo sarà corrisposto in parti uguali da entrambe.
ART. 11 INDENNITÀ’ E SPESE RISARCIBILI
La Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, pagherà:
a) per la perdita totale, il valore reale dell’aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata, ovvero, in caso di stima accettata, la somma concordata;
b) per i danni parziali, le spese sostenute per le riparazioni fino a concorrenza della somma assicurata. Dalla valutazione del costo delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere relativamente a miglioramenti o perfezionamenti dell’aeromobile.
La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate sostenute non inconsideratamente dalla Contraente per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello dell’indennità, non superi la somma assicurata. Tra le spese risarcibili si intendono comprese quelle direttamente connesse ai danni come, indicativamente, le spese di trasporto dell’aeromobile danneggiato o dei suoi relitti dal luogo del sinistro a quello della riparazione; quelle di trasporto sul luogo del sinistro del materiale e del personale occorrenti per la riparazione, nonché quelle per la permanenza del personale medesimo nel luogo della riparazione, quelle di trasferimento in volo dell’aeromobile danneggiato, provvisoriamente riparato, dal luogo del sinistro a quello della riparazione definitiva, le spese per il collaudo dopo la riparazione, i premi pagati per eventuali assicurazioni dell’aeromobile o del motore avariato o di loro parti o pertinenze stipulate con il consenso della Società.
Nessun compenso è dovuto alla Contraente per l’assistenza ed il salvataggio dell’aeromobile assicurato, anche se effettuato a mezzo di altro aeromobile di sua proprietà o in sua esercenza.
La Società non risponde dell’eventuale riduzione di valore o di possibilità di impiego dell’aeromobile, né della perdita di utile commerciale derivante dalla inattività dovuta al sinistro.
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
L’indennità, tanto in caso di danno parziale che di perdita totale, verrà pagata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza.
In caso di contratto ripartito in coassicurazione ed a parziale deroga dell’art. 10 delle Condizioni Speciali, l’indennità stabilita verrà liquidata per intero unicamente dalla Compagnia Capogruppo/Delegataria al Contraente/Assicurato senza che lo stesso debba rivolgersi alle Imprese Coassicuratrici; tale prescrizione è valida per tutti i danni rimborsabili a termini di polizza.
In caso di perdita totale, la Società si riserva il diritto di assumere la proprietà dei relitti dell’aeromobile.
ART. 13 SURROGAZIONE
Con il pagamento dell’indennità la Società è surrogata, fino alla concorrenza di quanto pagato, nei diritti della Contraente verso i Terzi responsabili.
La Contraente dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società limitatamente all’interesse di questa.
La Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
ART. 14 DECADENZE
L’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi posti a carico della Contraente fa decadere la stessa dal diritto a ricevere l’indennità.
ART. 15 ESERCENTE DIVERSO DALL’ASSICURATO
Qualora l’esercizio dell’aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall’Assicurato, quest’ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico siano adempiuti, se necessario, dall’Esercente stesso.
ART. 16 STIMA ACCETTATA
I valori riportati nell’elenco degli aeromobili assicurati di cui all’Allegato 1 costituiscono stima accettata.
ART. 17 CUMULO DI FRANCHIGIE
Nel caso si verifichi un sinistro che determini l’applicazione di più di una franchigia tra quelle previste dagli articoli che seguono, si applicherà soltanto la franchigia più elevata, quale franchigia aggregata per tutti i sinistri riconducibili allo stesso avvenimento.
ART. 18 IMPUTAZIONE PROVVISORIA DEL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ IN CASO DI INCERTEZZA SULLA CAUSA DEL SINISTRO
Nel caso in cui non si possa stabilire entro 30 giorni dalla data del sinistro se la perdita o il danno siano risarcibili sulla base dell’assicurazione rischi ordinari o sulla base dell’assicurazione rischi guerra, la Società procederà alla liquidazione del danno ponendo a carico di ciascuna delle due assicurazioni, in via provvisoria, la metà dell’indennità dovuta. L’imputazione definitiva verrà effettuata a conclusione degli accertamenti sulle cause del sinistro.
ART. 19 VIOLAZIONI INTENZIONALI
L’assicurazione è estesa ai danni ed alle spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità da parte dei piloti o di altro membro dell’equipaggio, nonché di dipendenti della Contraente o dell’Esercente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell’aeromobile.
ART. 20 FRANCHIGIE
L’indennità sarà corrisposta al netto delle franchigie previste dalle condizioni speciali per ciascun aeromobile o per ciascun tipo di aeromobile.
CONDIZIONI SPECIALI
ART. 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA CONTRAENTE
La Contraente effettua con gli aeromobili assicurati attività di servizio antincendio, spargimento di sostanze e ricognizione . Effettua altresì voli di prova e ricognizione di rotte aeree, di istruzione e/o addestramento dei piloti, anche non dipendenti dell'esercente, voli dimostrativi, di esercitazione e per proprie esigenze, nonché voli per il trasporto di parti di ricambio meccaniche e non relative agli aeromobili stessi, nonché di persone, materiali e/o attrezzature nell’ambito delle attività di protezione civile e di soccorso pubblico. Sono inclusi infine i voli per il rinnovo e/o la riconvalida del Certificato di Navigabilità.
Si prende atto che tutti gli aeromobili potranno essere condotti da piloti, anche singoli, dipendenti dell’Amministrazione contraente o di altre Amministrazioni Pubbliche o Private, in possesso comunque delle prescritte licenze ed abilitazioni in corso di validità e da piloti in formazione e/o addestramento purché autorizzati dal Contraente.
ART. 2 AEROMOBILI ASSICURATI
Gli aeromobili assicurati sono quelli indicati nell’Allegato 1.
ART. 3 SOMME ASSICURATE
Premesso che:
a) la Contraente ha stipulato con la Società la polizza combinata n. <INSERIRE NUMERO POLIZZA COMBINATA>;
b) sotto la Sezione A della predetta polizza sona assicurati i danni agli aeromobili di cui all’articolo precedente;
c) la predetta polizza prevede nelle Condizioni Speciali delle assicurazioni Danni agli Aeromobili una franchigia in caso di danni parziali pari a € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) per ciascun sinistro e per ciascun aeromobile;
con la presente polizza si assicura, limitatamente ai soli danni parziali dei Xxxxxxxx XX000, la somma di:
€ 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) per ciascun sinistro e per ciascun aeromobile riducendo pertanto la franchigia a carico della Contraente ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sinistro e per ciascun aeromobile.
ART. 4 LIMITE DI INDENNIZZO
L’indennizzo dovuto dalla Società durante ciascun periodo assicurativo annuale non potrà eccedere la somma complessiva di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
ART. 5 INIZIO E TERMINE DELLE ASSICURAZIONI
Tutte le assicurazioni iniziano alle ore 24.00 delL’8 Febbraio 2021e terminano alle ore 24.00 dell’8 Febbraio 2024. Tuttavia, se alla scadenza delle assicurazioni l’aeromobile si trova in volo, queste sono prorogate fino al termine delle operazioni di atterraggio nei luoghi di destinazione e la Contraente è tenuta a pagare alla Società il premio per la proroga.
Se per qualunque motivo la polizza combinata n. <INSERIRE NUMERO POLIZZA COMBINATA> a cui questa polizza si intende collegata dovesse cessare, incluso il caso di Recesso Annuale o per sinistro, la presente polizza terminerà alla medesima scadenza della Polizza Combinata.
ART. 6 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E RESTRIZIONI TERRITORIALI
L'assicurazione è soggetta alle limitazioni ed alle restrizioni territoriali di cui all'allegata clausola in lingua inglese LSW 617H (allegato h).
Si precisa inoltre che la presente polizza esclude la prestazione di qualunque servizio assicurativo, copertura o qualunque beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:
a) Risultante da attività in Crimea, Repubblica Popolare Democratica di Xxxxx, Iran, Siria,
Venezuela, Cuba, Libia e Russia o nelle relative acque territoriali
b) Sostenuta dal governo di Crimea, Repubblica Popolare Democratica di Xxxxx, Iran, Siria, Venezuela, Cuba, Libia e Russia, da persone fisiche o giuridiche residenti o situate nei medesimi paesi o nelle loro acque territoriali
c) Derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Crimea, Repubblica Popolare Democratica di Xxxxx, Iran, Siria, Venezuela, Cuba, Libia e Russia o di persone fisiche o giuridiche residenti o situate nei medesimi paesi
Tale esclusione non si applica nel caso in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
ART. 7 ESTENSIONE DELLE ASSICURAZIONI DURANTE LAVORI EFFETTUATI PRESSO LE SOCIETÀ MANUTENTRICI
Le assicurazioni sono valide a parti condizioni anche quando gli aeromobili sono presso le società di manutenzione in Italia o all’estero, per effettuare lavori di revisione, riparazione, manutenzione e voli di collaudo. Spetta al Contraente comunicare preventivamente le società autorizzate alle manutenzioni di cui sopra.
ART. 8 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI AEROMOBILI
In accordo a quanto previsto dalla Polizza Combinata di cui all’Art 3, le assicurazioni sono automaticamente estese previa comunicazione da parte della Contraente, a condizione che gli aeromobili:
a) siano di proprietà della Contraente e/o eserciti dalla stessa o comunque in gestione alla stessa a qualsiasi titolo;
b) siano del medesimo tipo degli aeromobili già assicurati;
c) abbiano un valore assicurato non superiore a € 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00);
d) abbiano un numero di posti non superiore a quello degli aeromobili già assicurati.
Il premio dovuto per ciascuna inclusione sarà conteggiato a pro rata temporis a conclusione dell’anno assicurativo.
Le condizioni per l’estensione delle assicurazioni ad aeromobili di tipo diverso o dotati di un maggior numero di posti saranno invece definite volta per volta.
Gli aeromobili alienati e di cui la Contraente non abbia più l’esercizio saranno esclusi dalle assicurazioni e la Contraente avrà diritto ad una restituzione del premio calcolato a pro-rata temporis a condizione che gli stessi non abbiano causato danni risarcibili a termini di polizza.
L’avviso di inclusione di un aeromobile deve pervenire alla Società prima dell’entrata in rischio dello stesso.
L’avviso di esclusione di un aeromobile deve pervenire alla Società appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di esclusione, pena la decadenza della Contraente dal diritto alla restituzione del premio.
ART. 9 COMUNICAZIONI
La Società, tramite la Spett.le Marsh S.p.A. (Broker), ha l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico Centrale:
– l’importo dei premi dovuti alla Società;
– l’importo dello storno premi per giacenza;
– l’importo delle liquidazioni di eventuali sinistri;
– l’importo della partecipazione agli utili.
ART. 10 DELEGA E COASSICURAZIONE
Le garanzie di cui alla presente polizza sono ripartite, per la quota a ciascuna assegnata, fra le Società indicate nel riparto di coassicurazione, le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale.
Si conviene di affidare la delega del presente contratto alla Società Delegataria <INSERIRE NOME>. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la polizza (ivi comprese le comunicazioni relative alla Facoltà di prosecuzione del servizio di cui all’Art. 2 Durata del Contratto, alla facoltà di cui all’Art. 3 Facoltà di Xxxxxxx, al recesso e alla disdetta) devono essere trasmesse dall’una e dell’altra parte solo per tramite della Spettabile Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici, che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione di sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendone e tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto loro, esperti (periti, medici, consulenti, etc.).
ART. 11 RINIVIO ALLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA DANNI AEROMOBILI
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente polizza valgono in quanto applicabili le condizioni della polizza Polizza Combinata di cui all’Art 3 n. <INSERIRE NUMERO POLIZZA COMBINATA>.
Società del Riparto di Coassicurazione Quote espresse % SOCIETA’ 1
SOCIETA’ 2
SOCIETA’ 3 LUOGO, DATA
FIRMA COMPAGNIA FIRMA CONTRAENTE
Altre Compagnie del riparto: SOCIETA’ 1
SOCIETA’ 2
SOCIETA’ 3
ALLEGATI
Allegato a) AVN 38A AVIATION RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE (GENERAL)
1. This Policy does not cover
(a) loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom
(b) any legal liability of whatsoever nature
directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any source whatsoever.
2. Loss, destruction, damage, expense or legal liability which, but for the provisions of paragraph 1 of this Clause, would be covered by this policy, and is directly or indirectly caused or contributed to by or arises from ionising radiations or contamination by radioactivity from any radioactive materials in course of carriage as cargo under International Air Transport Association regulations, shall (subject to all the other provisions of this Policy) be covered, provided that:
(a) it shall be a condition precedent to the liability of the Insurers that the carriage of any radioactive materials shall in all respects comply with the current regulations issued by the International Air Transport Association relating to the carriage of restricted articles by air;
(b) this policy shall only apply to any claim made against the Insured arising out of any accident or incident occurring during the period of this insurance and any such claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured shall have been made within three years after the date of the occurrence giving rise to the claim;
(c) in the case of any claim by virtue of this paragraph 2 under the Hull section of this policy, the level of contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:-
(d) the cover afforded by this paragraph 2 may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.
AVN 38A 1.1.89
Allegato b) AVN 46B NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
1) This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
(i) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith;
(ii) pollution and contamination of any kind whatsoever;
(iii) electrical and electromagnetic interference;
(iv) interference with the use of property;
unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2) With respect to any provision in the Policy concerning any duty of the Company to investigate or defend claims, such provision shall not apply and the Company shall not be required to defend:
(i) claims excluded by Paragraph 1 or
(ii) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as “Combined Claims”).
3) In respect of any Combined Claims, Company shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
(i) damages awarded against the Insured and
(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
4) Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
Allegato c) AVN 48B WAR HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)
This Policy does not cover claims caused by
a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
d) Any act of one or more person, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
e) Any malicious act or act of sabotage.
f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.
Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils.
The aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).
Allegato d) XXX 0000 EXPLOSIVE NUCLEAR EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover
(a) Loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
(b) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.
Allegato e) AVN 2000 DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):
(a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with:
- the change of year from 1999 to 2000; and/or
- the change of date from 21 August 1999 to 22 August 1999; and/or
- any other change of year, date or time;
whether on or before or after such change of year, date or time;
(b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;
(c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;
and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.
Allegato f) AVN 2001 A DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE
Whereas the policy of which this Endorsement forms part includes the Data recognition Exclusion Clause (Clause AVN2000 A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000 A shall not apply:
1. to any accidental loss of or damage to an aircraft defined in the Policy Schedule ("Insured Aircraft")
2. to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:
a) accidental bodily injury, fatal or otherwise, to passengers caused by an accident to an Insured Aircraft;
and/or
b) loss of or damage to baggage and personal articles of passengers, mail and cargo caused by an accident to an Insured Aircraft; and/or
c) accidental bodily injury, fatal or otherwise, and accidental damage to property caused by an Insured Aircraft or by any person or object falling therefrom.
Provided that:
1. Coverage provided to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided
herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Policy.
2. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
a) in respect of grounding of any aircraft; and/or
b) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the policy
3. The Insured agrees that that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Policy period any material facts relating to the date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.
AVN 2001 A
21.03.01
Allegato g) AVN 2002 A DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE
Whereas the policy of which this Endorsement forms part includes the Data recognition Exclusion Clause (Clause AVN2000 A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000 A shall not apply:
1. to any accidental loss of or damage to an aircraft defined in the Policy Schedule ("Insured Aircraft")
2. to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:
a) accidental bodily injury, fatal or otherwise, to passengers caused by an accident to an Insured Aircraft;
and/or
b) loss of or damage to baggage and personal articles of passengers, mail and cargo caused by an accident to an Insured Aircraft;
and/or
c) accidental bodily injury, fatal or otherwise, and accidental damage to property caused by an Insured Aircraft or by any person or object falling therefrom.
Provided that:
3. Coverage provided to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Policy.
4. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
a) in respect of grounding of any aircraft; and/or
b) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the policy
5. The Insured agrees that that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Policy period any material facts relating to the date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.
AVN 2001 A
21.03.01
Allegato h) LSW 617H KILN GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (09/07/15)
1. Notwithstanding any provisions to the contrary and subject to clauses 2 and 3 below, this Policy excludes any loss, damage or expense howsoever occurring within the geographical limits of any of the following countries and regions:
(a) Algeria , Burundi, Far North Region of Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, The Republic of Sudan, South Sudan.
(b) Colombia, Peru.
(c) Afghanistan, Xxxxx & Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx
(x) Xxxxxxxx, Donetsk & Lugansk regions of Ukraine, Nagorno-Karabakh, North Caucasian Federal District, South Ossetia
(e) Iran, Iraq, Lebanon, Libya, North Sinai Province of Egypt (including Taba International Airport),
Syria, Yemen
(f) Any country where the operation of the insured Aircraft is in breach of United Nations sanctions.
2. However coverage pursuant to this Policy is granted:
(a) for the over flight of any excluded country where the flight is within an internationally recognized air corridor and is performed in accordance with I.C.A.O. recommendations; or
(b) in circumstances where an insured Aircraft has landed in an excluded country as a direct consequence and exclusively as a result of force majeure subject advice to Underwriters within 72 hours.
3. Any excluded country may be covered by underwriters at terms to be agreed by the Slip Leader only prior to flight.
09/07/15
LSW617H
Allegato i) EURO CONTRACT CONTINUITY CLAUSE
1) The occurrence of an event associated with economic and monetary union in the European Union shall not have the effect of:
i) terminating; or
ii) altering or invalidating any term of, or discharging or excusing performance under; or
iii) giving either party a unilateral right to alter or terminate; this Contract.
2) For the purposes of this Contract an “event associated with economic and monetary union in the European Union” includes without limitation each (and any combination) of the following events:
i) the withdrawal from legal tender of the Euro;
ii) the withdrawal from the European Union and/or from the Euro by one or more members of the European Union (Member State(s));
iii) the replacement of the Euro by any alternative single or unified currency by two or more
Member States (whether or not they remain members of the European Union) or the introduction of a new currency by a Member State (whether or not it remains a member of the European Union).
06/08/12
LSW1820
Allegato l) AVN 111 SANCTIONS & EMBARGO
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.
In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
Allegato m) AVN 124 DATA EVENT CLAUSE
This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event. Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.
Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person’s or organisation’s confidential, proprietary or personal information.
This exclusion does not apply to:
1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or
3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured’s aviation operations caused other than by an aircraft accident.
Within sub-paragraph 3:
i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, “bodily injury” shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and
ii. Data shall not be considered as tangible property.
4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).
Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
Allegato n) ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
This policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:
(1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
(2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.
However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) and (2) hereof.
LSW 2488 AGM 00000
Xxxxxxxx x) XXX0000 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION
1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.
LMA5397
29 April 2020
ALLEGATO N. 1
ELENCO DEGLI AEROMOBILI ASSICURATI
Si prende nota e si dà atto che a partire dalle ore 24.00 dell’8 Febbraio 2021 i seguenti aeromobili vengono assicurati per tutti i rischi presenti nella seguente polizza:
Modello | Marca | Sezione A – Danni agli aeromobili Valore assicurato Stima accettata Valuta Euro | |
1 | CL415 | I-DPCC | 18.000.000,00 |
2 | CL415 | I-DPCD | 16.000.000,00 |
3 | CL415 | I-DPCE | 16.000.000,00 |
4 | CL415 | I-DPCF | 18.000.000,00 |
5 | CL415 | I-DPCG | 18.000.000,00 |
6 | CL415 | I-DPCH | 18.000.000,00 |
7 | CL415 | I-DPCI | 18.000.000,00 |
8 | CL415 | I-DPCO | 16.000.000,00 |
9 | CL415 | I-DPCP | 12.000.000,00 |
10 | CL415 | I-DPCQ | 12.000.000,00 |
11 | CL415 | I-DPCT | 16.000.000,00 |
12 | CL415 | I-DPCU | 16.000.000,00 |
13 | CL415 | I-DPCV | 16.000.000,00 |
14 | CL415 | I-DPCW | 18.000.000,00 |
15 | CL415 | I-DPCY | 18.000.000,00 |
16 | CL415 | I-DPCZ | 18.000.000,00 |
17 | CL415 | I-DPCN | 20.000.000,00 |
18 | CL415 | I-DPCS | 20.000.000,00 |
19 | CL415 | I-DPCR | 19.800.000,00 |
CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio complessivo annuo della flotta è stato considerato sulla base di un totale di 19 Aeromobili CL415.
Per le assicurazioni di cui alla presente polizza, la Contraente deve un premio finito annuo di
<INSERIRE PREMIO> calcolato come segue:
Premio netto flat <INSERIRE PREMIO> Imposte <INSERIRE IMPOSTE>
Totale Premio Xxxxx Xxxxx <INSERIRE PREMIO>
LUOGO, DATA
FIRMA COMPAGNIA FIRMA CONTRAENTE
Altre Compagnie del riparto: SOCIETA’ 1
SOCIETA’ 2
SOCIETA’ 3