Contract
IL FACTORING
Il factoring è il contratto per mezzo del quale un soggetto, detto factor, acquista da un’impresa, che accorda dilazioni di pagamento alla sua clientela, la globalità o una parte dei suoi crediti commerciali. Nel factoring sono quindi coinvolte tre categorie di SOGGETTI :
a. il creditore-cedente, ossia l’impresa che cede i propri crediti;
b. il factor che acquista i crediti dall’impresa, solitamente dopo aver fissato un limite di fido;
c. la clientela dell’impresa che, venuta a conoscenza della cessione, è obbligata a pagare direttamente ed esclusivamente al factor.
Tecnicamente il factoring può assumere diverse CONFIGURAZIONI :
o Factoring con accredito anticipato (conventional factoring): il factor oltre a garantire un servizio di gestione crediti anticipa al cedente paro a circa l’80% del controvalore dei crediti ceduti, trattenendo la differenza per possibili resi, abbuoni o contestazioni.
o Factoring con accredito a scadenza (maturity factoring): il factor svolge essenzialmente un servizio di gestione crediti, il cui importo sarà accreditato al cliente solo dopo la data di scadenza degli stessi.
o Factoring indiretto: l’impostazione del factoring tradizionale è rovesciata in quanto cliente del factor è lo stesso debitore, e la funzione del factor è quella di garantire la solvibilità del debitore.
La fattorizzazione dei crediti può avvenire con le seguenti MODALITA’ :
o pro-solvendo: se il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cedente nel caso di mancato pagamento da parte del debitore;
o pro-soluto: se il factor acquisisce i crediti in via definitiva, ossia senza diritto di rivalsa in caso di inadempimento del debitore.
Il factor, che può essere la banca (se Banca Universale) o una società di factoring (facente parte o meno di una Banca Polifunzionale) può svolgere i seguenti SERVIZI:
o un servizio finanziario (che si concretizza nella opportunità di smobilizzare anticipatamente i crediti);
o un servizio di garanzia quando il factoring è pro-soluto.
La stipulazione di un contratto di factoring consente all’impresa di ottenere i seguenti
VANTAGGI :
• riduzione dei costi, dato che la commissione di factoring è spesso inferiore al costo che l’impresa dovrebbe sostenere internamente se gestisse personalmente i propri crediti;
• semplificazione della gestione commerciale e snellimento delle operazioni di contabilità (l’impresa può disporre in via anticipata dei ricavi, come se vendesse per contanti);
• trasferimento del rischio di perdite per insolvenza, nel caso di cessione pro- soluto;
• riduzione delle perdite su crediti grazie alla migliore informazione sulla clientela fornita dal factor;
• smobilitazione pressochè totale del portafoglio clienti;
• possibilità di aumentare il proprio volume d’affari potendo concedere più facilmente dilazioni di pagamento;
• miglioramento della situazione finanziaria che implica un aumento delle disponibilità liquide per eventuali reinvestimenti immediati e un minore ricorso a fonti esterne di finanziamento.
ASPETTI TECNICO-OPERATIVI
I principali passaggi connessi alla stipulazione del contratto di factoring ed alla sua esecuzione possono essere identificati nei seguenti punti.
1. Presentazione di una richiesta al factor da parte del cliente, ossia compilazione di un modulo prestampato contenente tutti i dati concernenti la situazione economico-finanziaria dell’impresa.
2. Nel caso in cui la domanda venga accettata, viene stipulato il contratto di factoring.
3. Definite le condizioni contrattuali, l’impresa prima di poter cedere i propri crediti deve chiedere l’approvazione del factor. Questi valuterà: importi, condizioni, solvibilità del debitore, ecc., in relazione ad ognuno dei crediti proposti. Effettuato l’esame il factor stabilirà quali crediti accettare con clausola pro-soluto, quali con clausola pro-solvendo e quali rifiutare.
4. I crediti accolti sono ceduti al factor con contemporanea notifica al debitore, il quale, a scadenza, sarà tenuto a pagare direttamente al factor. Le partite a credito e a debito vengono annotate in due appositi conti tenuti dal factor: il conto cessioni e il conto liquidazione.
5. Il contratto di factoring può essere a tempo determinato o indeterminato (in questo caso il contratto ha di norma una scadenza annuale tacitamente rinnovabile). Le parti possono comunque risolvere il contratto in qualunque momento, ed il factor può addirittura recedere da singole cessioni di crediti.
LA NORMATIVA
COME VIENE REGOLATO IL RAPPORTO DI FACTORING
Il factoring è un contratto con cui l’imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.
L’istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Artt. 1260-1267).
La legge 52, 21 febbraio 1991, è il principale strumento normativo dell’attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:
• La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
• La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell’esercizio di un’impresa.
• La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
• La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
• L’ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure
NORMATIVA DAL CODICE CIVILE
Libro quarto delle obbligazioni Titolo I
Delle obbligazioni in generale Capo V Della cessione dei crediti Art. 1260 - Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del
debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1262 - Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Art. 1263 - Accessori del credito
Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cliente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Art. 1265 - Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Art. 1266 - Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.
Art. 1267 - Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere anche gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia a sopportare per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52 DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a. il cedente è un imprenditore;
b. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
c. il cessionario è una società o un ente pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l’oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti di
impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.
2. Resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 2 Albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti
3. E’ istituito presso la Banca d’Italia un albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l’impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.
4. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l’iscrizione all’albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.
5. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all’osservanza dell’obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.
Art. 3 Cessione di crediti futuri e di crediti in massa
1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.
Art. 4 Garanzia e solvenza
1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
Art. 5 Efficacia della cessione nei confronti dei terzi
1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
a. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c. al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1.
2. E’ fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
3. E’ fatta salva l’efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.
Art. 6 Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto
1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E’ fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall’articolo 4.
Nota all’art. 6
L’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. n. 267/1942, è il seguente:
Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:
1. gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3. i pegni, le antieresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4. i pegni, le antieresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il procuratore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli altri a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 7 Fallimento del cedente
1. L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
PRODOTTI FACTORING PRO SOLVENDO
È la formula più tradizionale tra i servizi di factoring. All’atto della cessione dei crediti il Factor effettua l’anticipazione finanziaria di una quota concordata (di norma fino all’80%) del loro valore nominale e provvede alla loro gestione amministrativa, dall’emissione dei mezzi di pagamento fino all’incasso.
Il prodotto si rivolge in prevalenza:
• alle aziende con una significativa crescita di fatturato e, quindi, con maggiori necessità di finanziare il circolante;
• alle aziende con necessità di esternalizzare la gestione dei crediti commerciali;
• alle aziende operanti con enti pubblici in genere o con aziende dell’ex comparto pubblico, caratterizzato da tempi di pagamento lunghi e da operatività particolari.
Il Factor provvede:
• ad anticipare, prima della loro scadenza, i crediti oggetto di cessione. L’anticipazione è generalmente fino all’80% del valore nominale dei crediti comprensivi di IVA, dedotte le eventuali note di credito;
• all’emissione dei mezzi di pagamento (Rid, Riba, ecc.);
• a gestire i crediti ceduti, contattando i debitori e provvedendo al sollecito dei pagamenti in caso di ritardo.
Il factoring pro solvendo consente:
• di disporre di un volano finanziario aggiuntivo in affiancamento alla linea di credito rilasciata dalla Banca;
• di snellire le attività interne all’azienda connesse alla gestione dei crediti;
FACTORING PRO SOLUTO CON NOTIFICA
È il prodotto che permette alle aziende di ottenere una tutela dal rischio di insolvenza dei debitori, ottimizzando e contenendo i costi delle attività amministrative interne relative agli aspetti gestionali. Prevede inoltre la possibilità di godere di anticipazioni finanziare sull’ammontare dei crediti ceduti.
Il Factor provvede:
• a valutare e ad assegnare a ogni debitore ceduto un plafond di garanzia;
• a emettere per conto dell’azienda cedente i mezzi di pagamento (Riba, Rid, Mav, ecc.) previsti nel rapporto di fornitura;
• a gestire i crediti xxxxxx, sollecitando i debitori in ritardo con i pagamenti;
• a pagare l’azienda cedente, di norma entro 150 giorni dalla data di scadenza del credito, in caso di mancato pagamento da parte del debitore;
• ad erogare, se convenuto, eventuali anticipazioni finanziarie secondo percentuali concordate.
Il factoring pro soluto con notifica consente:
• di avere una valutazione preventiva sulla solvibilità ed un continuo monitoraggio nel tempo della nuova clientela;
• di trasferire sul Factor il rischio di insolvenza finanziaria dei debitori, riducendo o abbattendo l’incidenza delle perdite per crediti inesigibili;
• di snellire le attività interne all’azienda connesse alla gestione ed all’incasso dei crediti;
FACTORING PRO SOLUTO SENZA NOTIFICA
È un prodotto rivolto alle aziende che desiderano tutelarsi dal rischio di insolvenza dei propri clienti, senza delegare al Factor l’attività di gestione e incasso dei crediti.
Il prodotto si caratterizza per i seguenti aspetti:
• la cessione del credito avviene senza effettuare la notifica ai debitori ceduti, che non vengono pertanto informati dell’esistenza del rapporto di cessione del credito tra la Società di Factor ed il loro fornitore, in modo da non interferire nella relazione commerciale;
• la valutazione di ogni debitore ceduto, al fine di assegnargli un plafond di garanzia;
• il fornitore cedente continua a gestire i crediti ed i relativi incassi finché il debitore si dimostra regolare nei pagamenti;
• i debitori ricevono la notifica di avvenuta cessione al Factor solo in caso di mancato pagamento. Da tale momento la gestione e l’eventuale recupero del credito viene svolta dal Factor, che pagherà il fornitore cedente ad una data stabilita contrattualmente al netto di eventuali franchigie.
Il factoring pro soluto senza notifica consente alle aziende cedenti:
• di avere una valutazione preventiva e, in seguito, il monitoraggio sulla solvibilità della propria clientela;
• di avere la garanzia sul buon fine dei crediti ceduti, trasferendo sulla Società di Factor il rischio di insolvenza e riducendo l’incidenza delle perdite per crediti inesigibili;
• di mantenere al proprio interno la completa gestione del rapporto con i propri clienti.
IMPORT FACTORING
È l’insieme dei servizi di factoring rivolti a società estere che esportano i loro prodotti in Italia.
• Copertura del Rischio di Credito - Possibilità di annullare i rischi di insolvenza commerciale salvaguardando l’opportunità di ingresso del fornitore sul mercato italiano a condizioni vantaggiose rispetto ad una normale assicurazione crediti (copertura al 100% e tempi di indennizzo più rapidi).
• Anticipazione del pagamento - Possibilità di smobilizzare i crediti ceduti previo riconoscimento della cessione e di ogni singolo credito da parte del debitore ceduto.
Potenziali utilizzatori
• Aziende estere che esportano in Italia, appartenenti a diversi settori merceologici ad esclusione di quelli che prevedono forniture in conto vendita, pagamenti a stato avanzamento lavori, vendita di impianti con condizioni di pagamento a lungo termine e legati a fasi di collaudo o sperimentazione.
• Aziende che intendono modificare le proprie condizioni di vendita offrendo ai propri clienti condizioni dilazionate (max. 120/150 gg.), senza rinunciare alla componente assicurativa sul buon fine delle operazioni.
• Aziende importatrici italiane che desiderano passare dal pagamento delle forniture con L/C ad open terms.
• Aziende importatrici italiane che necessitano di fidi aggiuntivi per l’importazione.
Benefici per il fornitore
• Riduzione dei rischi di insolvenza commerciale su debitori non conosciuti.
• Pagamento anticipato dei crediti.
• Possibilità di aumentare la propria quota di mercato grazie alle condizioni vantaggiose offerte ai clienti acquisiti.
Benefici per l’importatore
Possibilità di trasformare i pagamenti con Lettera di Credito o Fideiussioni in Rimessa Diretta, salvaguardando i flussi monetari diretti verso la banca di fiducia.
EXPORT FACTORING
È l’insieme di servizi rivolti a società italiane che esportano i loro prodotti all’estero.
• Copertura del Rischio di Credito - Garanzia sulla solvibilità del debitore. Di norma l’export factoring prevede la cessione globale delle vendite realizzate nel Paese considerato (eventuali esclusioni possono essere concordate) e, in via obbligatoria, la cessione globale dei crediti vantati nei confronti di ciascun debitore ceduto. In presenza di insolvenza sia di fatto che di diritto il plafond, rilasciato su singolo nominativo sotto forma di fido rotativo o di ordine singolo, copre di norma il 100% del valore nominale della fattura approvata. Eventuali contestazioni sulla fornitura sospendono la validità della copertura sulla singola fattura.
• La Copertura del Rischio di Credito può avvenire anche Senza Notifica. In questo caso la gestione e l’incasso dei crediti viene derogata al fornitore cedente che, solo in caso di insoluto, è tenuto a notificare al debitore l’avvenuta cessione del credito a favore della Società di Factoring entro un limite temporale stabilito (45/60 gg.). In assenza di notifica della cessione i crediti vengono automaticamente scaricati dall’estratto conto.
• Anticipazione del pagamento - Può affiancare il servizio di gestione e garanzia. Di norma viene erogata nella misura massima dell’80% dei crediti ceduti, costituendo un "polmone" aggiuntivo alla linea di credito offerta dalla banca proponente.
Potenziali utilizzatori
• Aziende italiane che esportano a società appartenenti a diversi settori merceologici ad esclusione di quelle che prevedono forniture in conto vendita, pagamenti a stato avanzamento lavori, vendita di impianti con condizioni di pagamento a lungo termine e legati a fasi di collaudo o sperimentazione.
• Aziende non ancora dotate di una struttura idonea per gestire i crediti o che non dispongono di una rete commerciale diretta nei paesi esteri.
• Aziende che si accingono a entrare in nuovi mercati e vogliono acquisire nuovi segmenti di clientela, coprendosi dal rischio di insolvenza potenziale.
• Aziende che intendono modificare le proprie condizioni di vendita, proponendo ai clienti condizioni dilazionate (max. 120/150 gg.).
• Aziende che necessitano di fidi aggiuntivi.
Benefici per l’esportatore
• Informazioni commerciali e valutazioni di solvibilità su clienti e mercati esteri sempre aggiornate.
• Servizi amministrativi per la gestione del credito erogati da aziende qualificate.
• Riduzione dei costi fissi di struttura relativi alle vendite estere.
• Riduzione dei rischi di insolvenza commerciale.
• Possibilità di concedere condizioni di pagamento meglio rispondenti alle richieste del mercato.
• Possibilità di ottenere fonti di finanziamento aggiuntive