CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
CITTA’ DI XXXXXX INFERIORE
PROVINCIA DI SALERNO
NUOVO REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con delibera di Commissario Straordinario n° 13 del 29.03.2011;
NUOVO REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 13 DEL 29.3.2011
TITOLO I- NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 1
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale,compresi quelli annessi ad Istituti Scolastici, nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di contratto per un periodo non superiore ad anni 10.
2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.
3. L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
L’uso degli impianti è garantito a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto è destinato sulla base dei seguenti criteri:
‒ Precedenza per associazioni con sede legale sul territori comunale;
‒ Precedenza per le società/associazioni con maggior numero di iscritti;
‒ Precedenza per associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.
4. L’Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di “sussidiarietà” di cui all’art. 3, comma 5, del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5 Viene quindi regolamentato:
5.1 l’affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;
5.3 la concessione in uso annuale delle palestre gestite dal Servizio Sport/tempo Libero del Comune;
5.3 la concessione in uso della pista di atletica leggera c/o Stadio Comunale “S. Xxxxxxxxx”.
ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La classificazione degli impianti sportivi comunali è riportata nello schema di cui all’allegato “A” del presente regolamento.
ART. 3 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
1. Per gestione dell’impianto si intende l’insieme delle operazione che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Qualora il Comune non gestisca direttamente gli impianti sportivi ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni di discipline sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ed a titolo gratuito solo alle Istituzioni Scolastiche.
ART. 4 RISERVA DI UTILIZZO
1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l’obbligo di restituzione nelle condizioni normali di utilizzo, previa comunicazione al gestore dell’impianto almeno quindici giorni prima dell’evento, fatta salva l’esigenza eccezionale dell’Ente concessionario.
TITOLO II – CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
ART. 5 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
1. Il Comune affida la gestione dei suddetti impianti sportivi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, disciplinando con proprio atto le condizioni della gestione.
2. Gli impianti sportivi potranno essere gestiti mediante affidamento diretto a:
2.1 Istituzioni
2.2 Aziende speciali, anche consortili
2.3 Società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile
ART. 6 CONDIZIONI DELLA GESTIONE
1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali è subordinato al rispetto delle seguenti:
1.1 garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
1.2 garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo alle società ed alle associazioni sportive che ne facciano richiesta all’affidatario;
1.3 mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
1.4 promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani ed ai portatori di handicap e soggetti in difficoltà e marginalità sociali;
1.5 promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
1.6 esperienza almeno triennale nella conduzione e gestione di impianti sportivi;
ART. 7 CONVENZIONI
1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene mediante convenzione indicante per ogni impianto:
1.1 oggetto della convenzione
1.2 descrizione dell’impianto
1.3 durata della gestione
1.4 attività di gestione e manutenzione ordinaria
1.5 manutenzione straordinaria
1.6 migliorie
1.7 responsabilità del gestore e garanzie
1.8 modalità di servizio di gestione
1.9 organizzazione dell’attività
1.10 utilizzo dell’impianto sportivo
1.11 sorveglianza e custodia
1.12 attività economiche collaterali
1.13 tariffe
1.14 rendiconto della gestione
1.15 verbale di consegna e riconsegna del complesso sportivo
1.16 spese contrattuali
1.17 controversie
1.18 decadenza, recesso, cessazione anticipata della concessione
1.19 divieto di subappalto
1.20 elezioni di domicilio
1.21 disposizioni finali
Alla convenzione sono allegati:
1) Classificazione impianto (allegato A) del regolamento;
2) Piano di utilizzo e piano di conduzione tecnica redatto dal Settore Tecnico;
1) Copia conforme all’originale degli atti relativi alle volture delle utenze;
2) Polizia Assicurativa di Responsabilità Civile a garanzia di eventuali danni agli impianti e arredi all’interno del complesso sportivo, nonché di eventuali danni a terzi (atleti, docenti e terzi estranei) o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
Le convenzioni, per l’affidamento della gestione, dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell’impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell’impianto stesso.
Dal presente regolamento è escluso l’affidamento dello “Stadio Comunale”, che seguirà forme e modalità appositamente disciplinate.
TITOLO III – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
ART. 8
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO
1. La programmazione delle attività e la concessione in uso delle palestre di cui al presente articolo compete al Dirigente del Settore su proposta del Servizio Sport/Tempo Libero del Comune, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, tenendo conto del criterio del massimo utilizzo, fatte salve le priorità per l’utilizzo delle stesse da parte delle Istituzioni Scolastiche per attività didattiche e di ampliamento dell’offerta formativa.
2. Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. Il Comune rilascia la concessione in uso delle palestre, ai seguenti soggetti:
3.1 Enti di promozione sportiva;
3.2 Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
3.3 Associazioni del tempo libero per l’affidamento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
3.4 Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive o del tempo libero.
4. In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, esso dovrà essere prioritariamente assegnato alle società ed alle società ed alle associazioni, secondo i criteri indicati al comma 3 dell’art. 1 del presente regolamento e dopo aver valutato complessivamente i seguenti requisiti:
4.1 società o associazioni che svolgono attività agonistica;
4.2 società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
4.3 società o associazioni che pratichino discipline diffuse in misura minore sul territorio.
5. Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l’utilizzo dell’impianto.
6. Le palestre costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per cui l’uso, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n° 517/1997 e 23/1996 e sulla base della specifica convenzione tra Comune/Istituto Scolastico/Concessionario.
ART. 9
CRITERI PER LA RICHIESTA
1. Le Società Sportive possono richiedere l’utilizzo delle palestre per le proprie attività istituzionali. Sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente Federale (e/o promozionale e/o di avviamento allo sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio statuto o, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.
2. I privati di cui all’art. 8, comma 3, possono chiedere l’utilizzo delle palestre solo per svolgervi le attività dichiarate nella domanda, senza possibilità di mutarla in corso d’anno.
ART. 10
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. Le palestre vengono assegnate ai diversi richiedenti tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport.
ART. 11 DOMANDA DI UTILIZZO
1. La domanda di utilizzo delle palestre per l’anno sportivo successivo deve essere presentata ogni anno entro il 30 settembre.
2. Entro il 30 ottobre il servizio sport comunica le ore assegnate ad ogni Società per l’anno sportivo successivo.
3. Dal 1° luglio sino al 30 settembre, le ore di palestra saranno assegnate su specifica richiesta dei singoli soggetti rispettando, indicativamente, gli orari e i giorni di utilizzo della stagione precedente.
4. La domanda di utilizzo, unitamente a tutti i dati richiesti, deve essere compilata, in ogni sua parte, su modulo appositamente predisposto dall’ufficio sport e tale da responsabilizzare pienamente il legale rappresentante.
5. E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda.
6. L’utilizzo delle palestre scolastiche in periodo di sospensione delle attività didattiche dovrà essere oggetto di richiesta specifica con conseguente autorizzazione comunale,
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE
1. Le ore di palestra assegnate non sono cedibili e possono venire utilizzate esclusivamente per le specifiche discipline per le quali sono state richieste.
2. Il mancato rispetto della presente norma comporta la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della palestra.
ART. 13 TARIFFE
1. Le tariffe di utilizzo delle palestre sono state individuate nell’allegato tariffario (Allegato “E1” e “E2”). Per gli anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento le stesse potranno essere rivalutate nell’ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.
2. Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in due rate da liquidarsi secondo lo schema di cui a seguire:
‒ 1^ rata: contestualmente alla sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo degli impianti sportivi;
‒ 2^ rata entro il 31 marzo dell’anno in cui ha termine l’attività di utilizzo degli impianti sportivi.
3. I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati agli utilizzatori dal Servizio Sport/Tempo Libero del Comune. Il mancato pagamento delle tariffe, entro 10 giorni dal ricevimento dell’apposito avviso, comporterà la revoca immediata della concessione.
4. In caso di utilizzo degli impianti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre, il pagamento delle competenze dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo degli impianti sportivi.
5. Il concessionario che, per motivi non imputabili al Comune e/o all’Istituzione Scolastica interessata, non utilizzerà l’impianto durante il periodo incluso nella prescritta convenzione, dovrà comunque versare le tariffe previste.
6. I soggetti inadempienti non saranno ammessi all’assegnazione di ore per le palestre dell’anno successivo.
ART. 14
SANZIONI IN CASO DI XXXXX
1. Coloro che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori, dovessero arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, saranno tenuti al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da una società ospite.
ART. 15
NORME DI ACCESSO AI LOCALI
1. Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato l’accesso al pubblico, potranno accedere all’interno dell’impianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori).
2. E’ consentito l’accesso al campo/palestra solo alle persone munite di scarpe ginniche adatte alla pavimentazione esistente.
3. Oltre alle normative vigenti in merito di divieti di attività varie in luoghi pubblici, è inoltre vietato introdurre animali, cicli e motocicli, ecc.
ART. 16
ONERI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE
1. Chi utilizza gli impianti di cui al presente regolamento è obbligato a farsi carico della pulizia, vigilanza, custodia e controllo dei locali e delle attrezzature. A tal fine dovrà provvedere a compiere, al termine di ogni periodo di utilizzo, tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. Per detti oneri deve avvalersi del personale ATA della scuola, in virtù del recepimento del Protocollo d’Intesa del 27.09.2000 tra MPI-ANCI-UPI-UNCEM. Tali oneri qualora la Scuola non aderisse saranno considerati in capo all’utilizzatore.
2. Il Comune potrà svolgere, senza obbligo di preavviso, attività di vigilanza e controllo diretto. In caso di inosservanza reiterata del presente obbligo, il Comune potrà revocare l’autorizzazione.
ART. 17 RESPONSABILITA’
1. Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell’attività del proprio sodalizio, pertanto le società sportive dovranno stipulare apposita polizza a favore del Comune di Xxxxxx Inferiore a garanzia della responsabilità civile verso terzi.
TITOLO IV – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
ART. 18
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
1. La concessione in uso della pista di atletica leggera c/o lo Stadio Comunale “S. Xxxxxxxxx” compete al Settore Socio Formativo e Ricreativo – Servizio Sport/Tempo Libero del Comune, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, tenendo conto del criterio del massimo utilizzo, fatte salve le priorità per l’utilizzo della stessa da parte della Società Calcistica gestore dell’Impianto principale.
2. Il Comune rilascia la concessione in uso della pista di atletica leggera, ai seguenti soggetti:
2.1 Enti di promozione sportiva;
2.2 Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
2.3 Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
2.4 Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive o del tempo libero;
2.5 Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato;
2.6 Singoli atleti
3. In caso di pluralità di richieste della pista per una medesima fascia oraria, essa dovrà essere prioritariamente assegnata dopo aver valutato complessivamente i seguenti requisiti:
3.1 società o associazioni o privati che svolgono attività agonistica;
3.2 società o associazioni o privati che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
3.3 società o associazioni o privati che pratichino discipline diffuse in misura minore sul territorio;
3.4 singoli atleti.
4. Per l’uso della pista di atletica è dovuto al Comune il pagamento delle quote nella misura e con le modalità stabilite nel tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, allegato al presente regolamento. Detto tariffario potrà essere rivalutato nell’ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.
5. Non potrà essere concesso l’uso della pista a società o associazioni o privati che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l’utilizzo della pista stessa.
6. Durante le ore di utilizzo potranno accedere all’interno dell’impianto sportivo solo le persone autorizzate (atleti, accompagnatori).
7. E’ consentito l’accesso alla pista solo alle persone munite di scarpe ginniche adatte alla pavimentazione esistente.
ART. 19
CRITERI PER LA RICHIESTA
1. La richiesta di utilizzo della pista di atletica deve essere fatta in forma scritta e pervenire al Servizio Sport/Tempo Libero del Comune, di norma almeno 7 (sette) giorni prima del previsto utilizzo. In tale richiesta, il cui modulo è appositamente predisposto dal Servizio Sport/Tempo Libero, dovranno essere specificati il periodo, i giorni, l’ora di inizio e termine dell’attività, le generalità complete del richiedente,con espressa clausola in cui lo stesso dichiara di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne le disposizioni.
2. La richiesta d’uso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale a concedere l’impianto.
3. L’utilizzo dell’impianto deve essere conforme alla concessione d’uso ottenuta.
4. La rinuncia all’uso della pista deve essere comunicata almeno 7 (sette) giorni prima dell’uso previsto e/o almeno 24 ore prima, in casi eccezionali, all’Amministrazione Comunale.
5. Il concessionario che, per motivi non imputabili al Comune, non utilizzerà la pista nei giorni e nelle ore autorizzate, dovrà versare le tariffe previste, salvo che per cause climatiche avverse, conservando il diritto al trasferimento del numero di giorni ad altre date, compatibilmente con la disponibilità della pista stessa.
6. Il concessionario è tenuto a sottoporsi a visita medica per l’idoneità sportiva ed a contrarre una forma di assicurazione per incidenti e danni conseguenti all’esercizio della pratica sportiva e, pertanto, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
TITOLO V – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono annullati e privi di efficacia tutti i regolamenti precedenti in materia.
ART. 21 NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto e/o regolamentato dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti norme del codice civile.
ALLEGATO “A”: classificazione degli impianti
ALLEGATO “B” : schema convenzione per la concessione in uso dell’impianto sportivo minore
ALLEGATO “C” : schema convenzione palestre comunali
ALLEGATO “D” : schema di autorizzazione utilizzo pista atletica leggera ALLEGATO “D1”: tariffario pista atletica leggera
ALLEGATO “E” : tariffario palestre comunali
ALLEGATO “A” CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI
a) CAMPO SPORTIVO LOCALITA’ PIEDIMONTE
b) PALESTRA VIA XXXXXX
c) STRUTTURA GEODETICA C/O STADIO SAN XXXXXXXXX
d) PISTA ATLETICA LEGGERA C/O STADIO SAN XXXXXXXXX
e) STRUTTURA SPORTIVA C/O VILLA XXXXX
f) PALESTRE ANNESSE A SCUOLE:
‒ VIA GRAMSCI
‒ VIA URBULANA
‒ VIA MARCONI
‒ VIA CICALESI
‒ VIA N.B. GRIMALDI
‒ VIA NOLA c/o Scuola Secondaria di I° Grado “SOLIMENA/DE XXXXXXX”
‒ XXX XXXXXX XXX XXXXXX x/x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xx Xxxxx “A. GENOVESI”
g) CAMPETTI POLIFUNZIONALI ANNESSI A SCUOLE:
‒ VIA NOLA adiacente Scuola Secondaria di I° “SOLIMENA/DE XXXXXXX”
‒ VIA STARZA SAN XXXXXX adiacente Scuola Secondaria di I° Grado “A. GENOVESI”
ALLEGATO “B”
CONVENZIONE
per concessione in uso dell’impianto sportivo
L’anno ……il giorno………del mese di ……….presso la sede del Comune di Xxxxxx Inferiore
TRA
Il COMUNE DI XXXXXX INFERIORE, (C.F. 0022188051), rappresentato dal Dirigente del Settore Socio-Formativo…………………………….(C.F. ………………….), che qui stipula in nome e per conto dell’Ente medesimo, ai sensi del Regolamento per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi, approvato con delibera del Commissario Straordinario n…….del , di seguito denominato “concedente”
E
Il/l’………………………sportiv…(C.F………………………….e/o P.IVA ),
con sede in ……………………………alla via , rappresentata dal
Presidente e/o Legale Rappresentante signor…………………………………..nato a……………….
il………………………, (C.F di seguito denominato “concessionario
Che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Ente Locale e Associazione Sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.
PREMESSO CHE:
‒ l’Amministrazione Comunale si è data, con deliberazione commissariale n°……del , un
regolamento per la disciplina della gestione e della concessione in uso degli impianti sportivi comunali;
‒ il Concedente dispone dell’impianto sportivo………………………….e che il concessionario ha richiesto la concessione in gestione del suddetto impianto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
Il concedente concede al concessionario, che accetta, la gestione dell’impianto sportivo sito in via
……………………….annesso all’Istituzione Scolastica di I° Grado………………………………..
per la realizzazione delle seguenti finalità di interesse pubblico
‒ concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività, sociali ed aggregative, consentite dai complessi sportivi;
‒ realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali enti sportivi, consorzi, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi “partecipata”;
‒ concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e concessione con i progetti del concedente e con le attività di altre associazioni;
‒ ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.
Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, intenti che altresì dichiara di condividere.
Art.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Costituisce oggetto della presente convenzione la gestione dell’impianto sportivo “ ”
sito in via annesso all’Istituzione Scolastica Secondaria di I° grado
“…………….”.
L’impianto sportivo comunale viene concesso in gestione per lo svolgimento di……………………
.......................................................................................E’ fatto divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto , di xxxxx, xxxxxx di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell’impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell’impianto stesso.
Di seguito vengono disciplinate tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione:
a. in attuazione delle finalità su esposte di realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi, l’attività di volontariato assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione;
b. il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente;
c. il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario;
d. il concessionario è tenuto a comunicare al concedente l’organizzazione delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;
e. i poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all’uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione;
f. il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente essere comunicate.
Art. 2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Per la descrizione dell’impianto si rimanda all’allegata planimetria e scheda tecnica redatta dl Settore Tecnico – Servizio Edilizia Sportiva.
Art. 3
DURATA DELLA GESTIONE
La gestione ha decorrenza dalla data della stipula ed ha una durata pari a x.xx anni. E’ escluso
ogni tacito rinnovo.
Art. 4
ATTIVITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
La gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati, secondo il piano di conduzione tecnica (manuale d’uso) redatto dal Settore Tecnico – Servizio Edilizia Sportiva. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
La concessione comprende, inoltre, ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all’impianto.
Saranno a cura del concessionario la voltura e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua).
Art. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria è a carico del concedente. Il concessionario ha l’obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente. Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse, inoltre, dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario. L’impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l’approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna contemporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
Art. 6 MIGLIORIE
Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
Art. 7 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell’intero complesso sportivo.
Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Il concessionario solleva, altresì, il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi (atleti, docenti e terzi estranei) o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, il concessionario è tenuto a stipulare relative ed adeguate polizze assicurative.
Art. 8
MODALITA’ DI SERVIZIO DI GESTIONE
Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un’efficiente assistenza quotidiana dell’organizzazione con:
‒ la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (squadre sportive, pubblico- spettatore, gruppi vari, scolaresche etc.)
‒ il controllo dell’effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
‒ la riscossione delle quote previste dal tariffario;
‒ l’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
‒ il rispetto del calendario delle attività programmate e dell’orario;
‒ l’approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
‒ la fornitura dell’assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
‒ il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, etc.);
‒ l’assolvimento, con specifico personale, di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, etc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
‒ l’esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmata di competenza.
Art. 9 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Per ogni singola attività il concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
L’organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore del pubblico servizio.
Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
Art. 10
UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
L’utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
L’accesso all’impianto è disciplinato nel rispetto del regolamento, per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi, approvato con delibera del Commissario Straordinario n°…..del ………….., secondo un calendario ed orario di fruizione, che sono stabiliti di comune accordo tra le parti.
Il concessionario ha l’obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del Regolamento su citato, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
Il concessionario prima di ammettere l’ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all’attività da svolgere. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
Resta inteso che:
Il concessionario dovrà consentire l’utilizzo gratuito dell’impianto da parte delle istituzioni scolastiche e/o di qualsiasi attività e/o manifestazione che il Comune intenderà effettuare nell’impianto. Per lo svolgimento di queste attività il concessionario dovrà sopportare l’onere della custodia e delle spese per energia elettrica per il funzionamento dell’impianto; altri oneri saranno a carico del Comune o del terzo autorizzato alla manifestazione.
Art. 11 SORVEGLIANZA E CUSTODIA
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario. Dell’attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
Art. 12
ATTIVITA’ ECONOMICHE COLLATERALI
Nell’ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:
a. esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
b. il diritto di esclusiva di pubblicità;
c. l’esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà, altresì, provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.
Art. 13 TARIFFE
Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
Le tariffe di cui al punto precedente possono essere determinate con provvedimenti del concedente in accordo con il concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per il tipo di utenza. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all’ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.
Art. 14 RENDICONTO DELLA GESTIONE
A prova dell’avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il concessionario deve rilasciare regolare quietanza – scontrino fiscale – nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
A fini notiziali entro il mese di DICEMBRE ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario precedente coincidente con l’anno solare.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.
Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.
Art. 15
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
L’impianto è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata, allegata alla presente per farne parte integrante.
L’atto di riconsegna la concedente dell’intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l’utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento dello stesso.
Nel caso di cessazione anticipata della concessione il concedente, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
Art. 16
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario. Sono, altresì, a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.
Art. 17 CONTROVERSIE
Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di XXXXXX INFERIORE.
Art. 18
DECADENZA, RECESSO E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto di seguito previsto.
La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b. per gravi motivi di ordine pubblico;
c. per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti incompatibili con il tipo di “gestione partecipata”, costituente una delle finalità della presente convenzione.
La concessione può essere risolta per inadempimenti a termine di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
c. rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
d. grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce, etc.;
e. gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
f. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima
Art. 19
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessari alla gestione stessa.
Art. 20 ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l’indirizzo indicato in epigrafe.
Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.
Xxxxxx Inferiore
IL CONCEDENTE
…………………………
IL CONCESSIONARIO
……………………………
ALLEGATO “C”
PREMESSO CHE, con regolamento per l’affidamento della gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera commissariale n°…..del………è stato disciplinata la programmazione delle attività e la concessione in uso delle palestre annesse alle Scuole del territorio di competenza comunale, tenendo conto del criterio del massimo utilizzo e fatte salve le priorità per l’attività sportiva effettuata dalle Istituzioni Scolastiche,
ACQUISITE le disponibilità delle palestre dai rispettivi Dirigenti Scolastici,
VISTO l’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n°…..del ,
VISTO il verbale di accoglimento delle istanze, approvato con determina dirigenziale n°………..del ,
Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione,
CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI XXXXXX INFERIORE L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
…………………………………….
E
L’ISTITUTO SCOLASTICO
………………………………..
PER L’USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL’ISTITUTO E DELLE ATTREZZATURE IN ESSA CONTENUTE
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Xxxxxx Inferiore concede all’Associazione , che accetta, l’utilizzo
della struttura sportiva sita nell’edificio scolastico di via…………della Scuola nelle
condizioni in cui si trova alla data del .
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatte risultare da un apposito verbale di consegna da redigere tra le parti, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo ed il concessionario prende materialmente possesso dell’impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale e saranno a carico dell’utilizzatore eventuali danni riscontrati. Tali verbali sono da allegare quale parte integrante e sostanziale della presente.
L’Associazione si impegna all’uso dell’impianto sportivo in oggetto per lo
svolgimento in orario extrascolastico dell’attività di nei giorni di:
a) ....................dalle ore………….alle ore……………..
b) ……………..dalle ore………….alle ore……………..
c) ……………..dalle ore………….alle ore…………….
d) per la durata della convenzione prevista per l’anno scolastico……………dal …………………
al ………………….
e) il fabbisogno presunto calcolato in ore di utilizzo effettivo extrascolastico della palestra per la durata annuale della convenzione è stimato in complessive ore , così preventivato:
ANNO SCOLASTICO ................/………… | X.XX ORE MENSILI ……………………… | X.XX ORE ANNUE ……………………. |
Art. 2
OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore dell’impianto è obbligato a farsi carico di quanto segue:
1. Manutenzione ordinaria dell’impianto. A tal fine l’Ente inviterà l’utilizzatore ad effettuare eventuali riparazioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Trascorso infruttuosamente tale termine, a seguito di nuova verifica, la struttura sarà interdetta ad ogni utente e gli interventi saranno effettuati direttamente dall’Ente Comune con addebito delle relative spese all’utilizzatore. Ove non si accerti la responsabilità diretta del danno, le Società che utilizzano la struttura si intendono consorziate ai fini della riparazione del danno in proporzione al numero di ore di utilizzo della stessa. Comunque, in caso di inadempienza reiterata, l’Amministrazione disporrà la revoca della convenzione.
2. Pulizia, vigilanza, custodia e controllo dei locali e delle attrezzature. A tal fine dovrà provvedere a compiere, al termine di ogni periodo di utilizzo, tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività.
Il servizio di pulizia, consiste in operazioni e prestazioni che di seguito si descrivono:
a. Lavaggio e pulizia di tutte le pavimentazioni con apposite attrezzature ed impiego di sostanze idonee;
b. Vuotatura dei cestini porta-carta e cestini porta-rifiuti;
c. Spolveratura dei locali e delle attrezzature;
d. Lavaggio e disinfezione con specifici prodotti dei WC, lavandini e docce.
Il servizio di vigilanza, custodia e controllo consiste nelle operazioni e prestazioni che di seguito si descrivono:
a. Controllo sull’afflusso e deflusso dell’utenza;
b. Apertura e chiusura dei locali;
c. Attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di altri di natura tecnica attinenti l’espletamento delle attività;
d. Predisposizione delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
e. Controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell’utenza secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale per l’uso degli Impianti Sportivi (delibera del Commissario Straordinario n°……del );
f. Verifica degli impegni relativi a gare, manifestazioni ed allenamenti che riguardano l’uso della palestra in orario extrascolastico da parte delle Associazioni:
g. Verifica danni che vengono apportati alle strutture ed alle attrezzature durante l’orario extrascolastico;
h. Collaborazione nel sollecitare il pronto intervento degli organi competenti in caso di incidenti o disordini.
Per gli oneri di cui al punto 2) l’utilizzatore deve avvalersi del personale ATA della scuola, in virtù del recepimento del Protocollo d’Intesa del 27.09.2000 tra MPI-ANCI-UPI-UNCEM. Tali oneri qualora la Scuola non aderisse saranno considerati in capo all’utilizzatore.
Il Comune potrà svolgere, senza obbligo di preavviso, attività di vigilanza e controllo diretto.
Art. 3
ONERI DELL’ENTE COMUNE
Il Comune di Xxxxxx Inferiore provvederà alle spese dei consumi di energia elettrica, acqua e gas che interessano i locali utilizzati. Alla sola manutenzione straordinaria dell’impianto ed alle modifiche strutturali ed impiantistiche dovute per il rilascio delle certificazioni di agibilità. Non potranno essere apportate innovazioni e/o modifiche all’impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione comunale. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Istituzione Scolastica del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.
L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà in ragione della gravità del fatto e/o del ripetersi di realizzazioni abusive di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della convenzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, con preavviso di giorni 90 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera, la facoltà di apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora, per l’esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l’impianto dovesse essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Istituzione Scolastica.
Art. 4
UTILIZZO DELL’IMPIANTO
L’Associazione ,nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di
utilizzo dell’impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:
a. L’utilizzo gratuito dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale per manifestazione sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di x.xx 15 giornate all’anno. A tale scopo l’Amministrazione Comunale provvederà, almeno 15 giorni prima, a dare comunicazione della sospensione all’utilizzatore, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) esclusivamente derivanti dall’attività ufficiale.
Fermo restando ogni impegno derivante dall’attività ufficiale dell’utilizzatore, l’Amministrazione Comunale può, altresì, riservarsi, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di concedere, l’impianto alle Società, Federazioni ed Enti di Promozione sportiva per l’espletamento di attività ufficiali previo pagamento del ticket previsto. Le spese di allestimento, sistemazione e ripristino dell’impianto per le manifestazioni di cui sopra sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Si intende, comunque, prioritario l’uso gratuito dell’impianto da parte degli Istituti Scolastici per finalità di promozione dello sport ed in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti Istituti;
b. L’iscrizione e la frequenza gratuita ad un numero di ragazzi, anziani e disabili pari al 10% dei propri iscritti, appartenenti a fasce di disagio socio-economico i cui nominativi saranno forniti dal Servizio Politiche Sociali dell’Ente;
c. Svolgimento dell’attività senza fini di lucro;
d. Dotazione ai propri iscritti di tesserino di riconoscimento e di polizza infortuni;
e. Ripristino e/o sostituzione di tutti gli arredi dell’impianto che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
f. Pagamento degli oneri, dei permessi e delle tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto;
g. Accesso all’impianto esclusivamente ai Funzionari del Comune per le prescritte verifiche e controlli.
L'impianto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, convegni, congressi, riunioni, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e previo parere favorevole del Dirigente Scolastico interessato e previa verifica dell'agibilità concessa dalla competente Commissione di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo. (verificare in relazione all'accesso al pubblico). in tal caso l'uso è subordinato a modalità e tariffe stabilite dall'apposito regolamento comunale, approvato con delibera del Commissario Straordinario n°........del..............
In ogni caso se le manifestazioni prevedono ingresso a pagamento, sarà dovuta al Comune una percentuale non inferiore al 10% dell'incasso.
Art. 5 TARIFFE
Il concessionario dell'impianto è soggetto al pagamento delle tariffe d'uso stabilite con apposito provvedimento dell'Ente, aggiornate annualmente. Le stesse saranno riscosse dall'Ente, tramite versamento all'Economato, secondo lo schema seguente:
‒ 1° rata: contestualmente alla sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi;
‒ 2° rata: entro il 31 marzo dell'anno in cui ha termine l'attività di utilizzo degli impianti sportivi.
Art. 6 GARANZIE ASSICURATIVE
L'utilizzatore esonera il Comune da ogni responsabilità, civile e penale, per danni alle persone ed alle cose, anche a terzi, che potessero, in qualsiasi modo e momento, derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. A tale scopo l'utilizzatore stipulerà apposita polizza di Responsabilità Civile per un massimale da 3.000.000,00 ad 5.000.000,00 di euro, per la copertura di tali rischi: danni all'impianto ed alle persone (atleti, docenti e terzi intervenuti), furto e incendio. Tale polizza copre, altresì, l'inadempienza e/o violazione, in tutto o in parte, degli obblighi e/o delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
Art. 7 CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune mediante propri funzionari, al fine di verificare il rispetto della finalità sociale di concessione nonché la corretta gestione dell'impianto, provvederà ad effettuare controlli periodici. A tal proposito l'utilizzatore è tenuto ad assicurare l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive e di controllo da parte dell'Ente che ad ogni buon fine verbalizzerà sul controllo.
Art. 8
DECADENZA, RECESSO E CESSAZIONE ANTICIPATA
Sia al Comune che all'Associazione è concessa la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione dandone preavviso, tramite raccomandata, con almeno 15 GIORNI di anticipo. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali.
Il Comune ha, altresì, diritto alla risoluzione della convenzione anche nei casi:
• Mancato pagamento delle tariffe, entro 10 GIORNI dal ricevimento dell'apposito avviso;
• Rilevanti motivi di pubblico interesse;
• Gravi motivi di ordine pubblico;
• Grave e reiterata mancanza di rispetto agli obblighi di cui ai patti convenzionali e/o alle disposizioni di legge e/o al regolamento relativo al servizio;
• Contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Associazione;
• Inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
• Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti la presente convenzione;
• Fallimento e/o frode;
• Sopraggiunte necessità, documentate, da parte della Scuola
Art. 9 CONTROVERSIE
Le controversie insorte, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al giudizio del Foro competente di Xxxxxx Inferiore.
Art. 10
OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
L'Associazione ha l'obbligo di osservare, oltre alla presente convenzione, anche ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che dovessero essere emanati durante la vigenza della convenzione, se ed in quanto applicabili, tanto in materia di sicurezza, di norme sportive, di contratti di lavoro e qualsiasi altro ambito, tecnico, gestionale, giuridico e di politica fiscale, economica e finanziaria.
LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO
Xxxxxx Inferiore
COMUNE
XXXXXX INFERIORE .............................................
Il Dirigente
ASSOCIAZIONE
.....................................
Il Presidente .............................................
.....................................
ISTITUZIONE SCOLASTICA
......................................................
Il Dirigente …………………………….
......................................................
TARIFFE PALESTREE
Con assolvimento degli oneri di cui all'art. 2 comma 2) della convenzione a cura dell’utilizzatore
ORARIO ATTIVITA' | TICKET |
ATTIVITA' DIURNA1 | Euro 7,00 |
ATTIVITA' SERALE2 | Euro 10,00 |
TARIFFE PALESTRE
Con assolvimento degli oneri di cui all'art. 2 comma 2) della convenzione a cura del personale ATA della Scuola
ORARIO ATTIVITA’ | TICKET |
ATTIVITA’ DIURNA3 | Euro 12.00 |
ATTIVITA’ SERALE4 | Euro 15.00 |
1 Nel periodo di ORA SOLARE fino alle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE fino alle ore 20.00
2 Nel periodo di ORA SOLARE dalle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE dalle ore 20.00
3 Nel periodo di ORA SOLARE fino alle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE fino alle ore 20.00
4 Nel periodo di ORA SOLARE dalle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE dalle ore 20.00
ALLEGATO “D”
COMUNE DI XXXXXX INFERIORE
(Provincia di Salerno) SETTORE SOCIO FORMATIVO
AREA ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO TURISMO E FINANZIAMENTI
Prot. n°…………. Del………………….
Egr. Sig……………………………………..
Presidente della ………………………………………………..
SEDE Via ………………………………………………………….
E p.c. Al Responsabile Edilizia Sportiva – Geom. Cuomo
OGGETTO: Autorizzazione uso pista atletica leggera c/o Stadio Comunale “S. Xxxxxxxxx”.
VISTA l’istanza inoltrata dal sig. ….......................................................................................
pervenuta a questo Comune in data …………………. Prot. n° nella sua qualità di
Privato/Presidente ………………………………………………intesa ad ottenere l’uso della pista di atletica leggera e delle relative attrezzature per lo svolgimento dell’attività di ……………………
Secondo il calendario che si riporta a piè del presente atto
VISTA la ricevuta di versamento x.xx …………..di € effettuato anche in
caso di rinuncia dell’autorizzazione, in data ………….. presso l’Ufficio Economato dell’Ente, ai sensi e per gli effetti della delibera del Commissario Straordinario n°………… del ……………..
AUTORIZZA
il sig. ……………………………………………………… nella sua qualità di Privato/Presidente
……………………………………………………… con sede in ……………………………………
alla via………………………………………………. all’utilizzo della pista di atletica leggera e delle relative attrezzature (con esclusione del manto erboso), secondo il calendario a piè riportato, per lo svolgimento dell’attività di ……………………………………………………………………..
Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel “Regolamento Comune per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con delibera del Commissario Straordinario n°…….. del …………….
PERIODO DAL …………………… AL ……………….
NEI GIORNI DI:
LUNEDI’ DALLE ORE …………………. ALLE ORE ……………………..
MARTEDI’ DALLE ORE …………………. ALLE ORE ……………………..
IL CAPO AREA
ALLEGATO “D1”
TARIFFE PISTA ATLETICA LEGGERA (SINGOLI ATLETI)
ORARIO ATTIVITA’ | TICKET |
ATTIVITA’ DIURNA1 | Euro 2.00 |
ATTIVITA’ SERALE2 | Euro 3.00 |
TARIFFE PISTA ATLETICA LEGGERA
(ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, GRUPPI SPORTIVI)
ORARIO ATTIVITA’ | TICKET |
ATTIVITA’ DIURNA3 | Euro 10.00 |
ATTIVITA’ SERALE4 | Euro 15.00 |
.
1 Nel periodo di ORA SOLARE fino alle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE fino alle ore 20.00 2 Nel periodo di ORA SOLARE dalle ore 18.00
Nel periodo di ORA LEGALE dalle ore 20.00
3 Nel periodo di ORA SOLARE fino alle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE fino alle ore 20.00
4 Nel periodo di ORA SOLARE dalle ore 18.00 Nel periodo di ORA LEGALE dalle ore 20.00