CONTRATTO DI SERVIZIO ATTUATIVO DELLA
CONTRATTO DI SERVIZIO ATTUATIVO DELLA
“CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AUSILIARI DELLA REGIONE SICILIANA ALLA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI SERVIZI AUSILIARI SICILIA” TRA
La REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione C.F. 80012000826, (d'ora in avanti "Ragioneria Generale") rappresentata dal Ragioniere Generale Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Palermo il 06/08/1957, C.F. BSSBGI57M06G273C, domiciliato per la carica in Palermo, in Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00;
La REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale dell’Ambiente
C.F. 80012000826, (d'ora in avanti "Committente") rappresentata dal Dirigente Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Cammarata (Ag) il 19.09.1953, C.F. 80012000826 partita IVA 02711070827, domiciliato per la carica in Palermo, XxX Xxx Xx Xxxxx x. 000 - Xxxxxxx;
E
La Società SAS – SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni con sede in Palermo, via Libertà n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04567910825, iscritta all'Ufficio de Registro delle Imprese di Palermo e presso la CCIAA di Palermo al REA n. PA - 204568, (d'ora in avanti "Società"), in persona del Legale rappresentante della società, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Palermo il 25/03/1963 C.F. DSTGPP63C25G273W, domiciliato presso la sede sociale in ragione della
carica ed agli effetti del presente atto;
PREMESSO
- che l’art. 20 della Legge 12 maggio 2010 n. 11 – Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione – come integrato dalla
L.R. prevede che “Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione”;
- che il successivo 2° comma del succitato articolo, ha individuato tra le aree strategiche della Regione quella dei servizi ausiliari;
- che il sopra citato articolo 20 comma 6 prevede che “ Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del
processo di riordino. E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad
evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge”;
- che con il decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, come integrato dal successivo D.A. 2333 del 23/11/2011, l’Assessore all’Economia ha fissato le necessarie iniziative da porre in essere per la definizione del processo di riordino;
- che in data 14 settembre 2012 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra la Società, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ed il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, per l’affidamento in regime di “in house providing” dei servizi
ausiliari e di supporto agli Enti soci committenti ai sensi della legge Regionale n. 26 del 4/4/1995, del Decreto del Presidente della regione Siciliana n. 13 del 7/2/1996, della legge 95/95, del Decreto legge 180/96 e della L.R. 10/2011.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto appresso in articoli progressivi che formano un unico contesto:
ART. 1 - OGGETTO
Il presente contratto disciplina i rapporti tra la Società ed il Committente relativamente all’affidamento in regime di “in house providing” dei servizi ausiliari e di supporto al medesimo Committente di cui alla predetta Convenzione quadro con specifico riferimento all’utilità di fornire servizi ausiliari strumentali per la gestione di: servizi di progettazione, manutenzione, rinaturalizzazione e conservazione delle aree naturali protette.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI
La Società si impegna a fornire i servizi ausiliari, di cui al precedente art. 1,
nei parchi, nelle riserve, nelle oasi e nelle aree protette della Regione Siciliana, utilizzando un organico di personale per complessive 45 unità.
In particolare sono previste le seguenti tipologie di servizi:
- Servizi di manutenzione;
- Servizi di pulizie;
- Servizi di magazzino;
- Servizi di manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- Servizi di manutenzione, rinaturalizzazione e conservazione delle aree naturali protette;
- Servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientali degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali.
Sono escluse dalla fornitura dei servizi le attività istituzionali del Committente che comportano l’atto del valutare e/o dell’eseguire atti amministrativi e di pertinenza delle Amministrazioni Committenti.
Nella Specifica di Servizio (SDS) di cui all’Allegato “A” del presente contratto vengono riportate:
- la descrizione delle caratteristiche dei servizi da fornire;
- le unità di personale assegnate;
- le norme tecniche a cui rispondono i servizi;
- modalità di espletamento dei servizi.
Il Committente, in relazione ad eventuali mutate e motivate esigenze, potrà richiedere una rimodulazione dei servizi di cui al presente contratto, compatibile con le professionalità presenti e disponibili in Società.
Le eventuali richieste di modifica dei servizi dovranno essere formalizzate dal
Committente alla Società e per conoscenza al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.
La Società, dopo aver valutato la fattibilità delle modifiche dei servizi, appronterà la revisione della Specifica dei Servizi allegato “A” che dovrà essere approvata dal Committente e, per la verifica dei costi, previa disponibilità finanziaria, dovrà essere approvata dal Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.
Resta inteso tra le parti che le eventuali modifiche e/o rimodulazioni dei servizi non potranno in nessun caso comportare la riduzione delle unità di personale indicate nel presente contratto di servizio, di cui, in ogni caso, ne dovrà essere garantita la copertura dei costi complessivi dal Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro.
ART. 3 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti prestazionali di cui alla Specifica di Servizio allegato al presente contratto di servizio allegato “A”, il Committente, in condivisione con l’Ente Gestore delle aree naturali protette (beneficiario finale degli interventi), dovrà predisporre un “Programma degli
Interventi” da realizzare all’interno delle aree protette, per il periodo di validità del presente contratto, correlato alle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 7.
Per ogni intervento inserito nel “Programma degli Interventi” la Società dovrà predisporre apposito progetto esecutivo.
Il “Programma degli interventi” dovrà prevedere le seguenti fasi di attuazione:
• Predisposizione lettera di invito del Dipartimento Regionale dell’Ambiente agli Enti Gestori a formulare proposte sugli interventi
da effettuare nelle aree protette;
• Ricezione e classificazione degli interventi proposti;
• Predisposizione del “Programma degli interventi” da sottoporre alla condivisione e firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con conseguente individuazione degli interventi da realizzare in funzione di priorità a maggiore rilevanza ambientale;
• Comunicazione, alla Società, agli Enti Gestori, del “Programma degli
interventi” approvato;
La realizzazione degli interventi, da parte della Società, includerà: la progettazione esecutiva, l’individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) individuato nell’ambito della Società, la direzione dei lavori, la validazione del progetto e la cantierabilità del progetto da parte del RUP, in conformità alla normativa vigente.
Il progetto esecutivo comprenderà:
la relazione tecnica;
- il computo metrico;
- i materiali di consumo, le attrezzature/apparecchiature/automezzi, noli da utilizzare e servizi da acquisire;
- l’elenco ed analisi dei prezzi;
- la documentazione fotografica, planimetrie, cartografie, tavole e particolari costruttivi;
- il numero delle risorse di personale da impiegare, con le relative mansioni, ivi incluso il coordinatore del progetto nell’ambito della Società;
La Società avrà cura di realizzare il processo di erogazione dei servizi mantenendo sotto controllo le attività e le operazioni da effettuare.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La Società si obbliga a realizzare i servizi affidati previa predisposizione di apposito progetto esecutivo, nel rigoroso rispetto delle modalità e termini indicati nel presente contratto e nel rispetto della normativa di settore.
Nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività ad essa demandate, la Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l’espletamento dei servizi ad essa affidati.
La Società, in relazione ai servizi/interventi da erogare nelle aree protette della Sicilia dovrà altresì:
• pianificare le attività e l'assegnazione del personale per la
realizzazione dei servizi/interventi;
• programmare i turni/orari di lavoro;
• fornire i materiali di consumo, le attrezzature, apparecchiature, automezzi, noli da utilizzare;
• Acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni i N.O. necessari per la realizzazione dei progetti esecutivi;
• trasmettere all’Ente Gestore interessato dal singolo intervento, l’elenco del personale in servizio che opererà all’interno della riserva e le eventuali variazioni.
Poiché tra il Committente e gli Enti Gestori vigono apposite convenzioni per la gestione delle aree protette ad essi affidate, nessuna attività aggiuntiva, non
prevista in convenzione, potrà essere posta in capo agli stessi da parte della Società se non preventivamente autorizzata dal Committente.
La Società si impegna a provvedere ad idonea formazione del personale al fine di migliorare la professionalità del lavoratore ed il livello qualitativo dei servizi erogati.
Le attività inerenti la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro dovranno essere coordinate da un Responsabile per la prevenzione, protezione e Sicurezza nei luoghi di lavoro individuato nell’ambito della Società.
Nel documento della sicurezza, redatto dalla Società, dovranno essere definite le prescrizioni aziendali per uno svolgimento sicuro e salubre delle attività; il personale dovrà essere informato in merito alle prescrizioni aziendali in tema di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.
Il personale impegnato dalla Società dovrà indossare apposita divisa (se prevista) con i relativi dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per la mansione svolta.
La Società provvederà a dotare, a propria cura e spese, le unità lavorative di quanto suddetto.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il Committente si obbliga a collaborare per favorire ed agevolare l’esecuzione dei compiti affidati alla Società e si impegna a predisporre tempestivamente e correttamente gli atti amministrativi necessari.
Il Committente si obbliga ad assentire preventivamente il “Programma degli Interventi” da effettuarsi nelle aree protette in conformità al presente contratto di servizio.
Il Programma degli interventi dovrà contenere solo i servizi/interventi di cui
alla relativa Specifica del Servizio (All. A) – Descrizione del Servizio.
Al fine di razionalizzare i costi della Società, limitando al minimo i costi di missione, trasferta e soggiorno del personale da utilizzare per la realizzazione degli interventi nelle aree protette della Sicilia, i servizi previsti nel Programma degli Interventi dovranno essere concentrati per almeno il 50% all’interno della Provincia di Palermo.
Gli interventi previsti e approvati nel Programma degli Interventi dovranno essere diversificati e programmati in modo tale da poter essere in linea di massima espletati durante tutto il periodo della vigenza del presente contratto. Il Committente si impegna, altresì, ad adottare tempestivamente ogni eventuale relativo provvedimento rientrante nella sfera delle proprie competenze istituzionali.
ART. 6 - RISORSE FINANZIARIE
Le somme necessarie per la copertura finanziaria per l’intera durata del presente contratto di servizio sono poste a carico del Bilancio Regionale in apposito capitolo di spesa istituito presso l’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale dell’Economia e finalizzato alle spese di cui al presente contratto di servizio.
ART. 7 – CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI
Per le finalità del presente contratto il corrispettivo per i servizi da erogarsi in favore del Committente di cui al precedente art. 2 è desumibile dal bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2013-2015 pari ad €. 2.391.000,00 (euro duemilionitrecentonovantunomila/00) (esente iva ex art. 10, 2 comma, DPR 633/72).
Si concorda espressamente che non possono essere addebitati al Committente
eventuali maggiori costi di gestione della Società, stante la distinta posizione giuridica del Socio con il suo rapporto di committenza. La presente previsione integra e specifica i contenuti dell’art. 8 della convenzione quadro sottoscritta in data 14.09.12 tra la Regione Siciliana e la S.A.S..
Nessuna responsabilità amministrativo-contabile potrà essere imputabile al Committente e/o all’Ente Gestore, per servizi non resi o resi solo in parte dalla Società, per cause o motivi ostativi rispetto alla sfera delle competenze rientranti nelle specifiche attività istituzionali e amministrative.
Resta inteso tra le parti che i servizi si considereranno espletati al raggiungimento dei risultati quali-quantitativi concordati nella Specifica di Servizio allegato “A”.
ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, anticiperà, alla Società, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto (in prima applicazione) ed entro il giorno 20 del primo mese dell’anno, mediante accredito sul conto corrente che sarà comunicato dalla Società, una somma equivalente a tre mesi di fatturazione presunta, sulla base dei servizi espletabili, salvo conguaglio nei successivi mesi.
I successivi pagamenti saranno erogati dal Dipartimento Regionale dell’Economia su presentazione fatture, da parte della Società, sulla base di stati di avanzamento lavori unitamente alla certificazione resa dall’Ente Gestore inerente il regolare espletamento dei servizi resi.
Il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione si obbliga al pagamento dei servizi forniti entro trenta giorni
dalla data di acquisizione della fattura corredata dall’attestazione suddetta. L’acconto trimestrale verrà decurtato dalla Società nella fatturazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del rispettivo anno di competenza.
Nessuna responsabilità amministrativo-contabile potrà essere imputabile al Committente, per servizi non resi o resi solo in parte dalla Società, per cause o motivi ostativi rispetto alla sfera delle competenze rientranti nelle specifiche attività istituzionali e amministrative.
ART. 9 - VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI E CONTROLLI
DELLA SOCIETÀ
La Società dovrà effettuare specifici controlli interni al fine di consentire la verifica di ciascun processo del servizio per assicurare che lo stesso effettivamente risponda alla Specifica di Servizio allegato “A” e soddisfi il Committente.
Nel caso di non conformità riscontrate durante tali controlli, dovrà definire ed attuare le azioni immediate (nei limiti della propria autonomia) per la loro risoluzione.
I controlli da parte della Società devono essere mirati alla verifica delle caratteristiche prestazionali del servizio, in relazione alle caratteristiche definite nella Specifica del Servizio allegato “A” e nel progetto esecutivo.
Alla Società dovranno essere demandati tali controlli continui e periodici, attraverso interventi specifici di verifica sui posti di lavoro.
ART. 10 - CONTROLLI DEL COMMITTENTE
Il Committente tramite l’Ente Gestore potrà effettuare i controlli sui servizi resi presso qualunque sede di erogazione, al fine di verificarne la corretta rispondenza rispetto a quanto previsto nel presente contratto.
In occasione delle verifiche di cui sopra, il Committente, tramite l’Ente Gestore, potrà acquisire tutti dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso.
La Società presterà la massima collaborazione per un efficace espletamento delle attività di controllo.
Se durante i controlli sull’erogazione dei servizi si riscontrano elementi di non conformità ai servizi/interventi richiesti, l’Ente Gestore, deve inoltrare con la massima tempestività e comunque entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci), specifica nota di contestazione alla Società richiedendo apposita valutazione in contraddittorio delle criticità emerse e ciò al fine di definire gli opportuni provvedimenti che la Società dovrà adottare per la relativa risoluzione.
La suddetta contestazione dovrà essere inoltrata mediante apposito rapporto “Segnalazione Cliente” (Allegato I) per la gestione della non conformità.
Decorso il sopra indicato termine nessuna contestazione potrà essere più operata nei confronti della Società circa la regolarità del servizio e conseguentemente non potrà essere operata alcuna sospensione, riduzione o ritardo nel pagamento del corrispettivo maturato.
Gli eventuali servizi oggetto di contestazioni non definiti entro 15 giorni dalla data di invio dell’Allegato “I” sono esclusi dalla fatturazione fino alla definizione del contraddittorio, da concludere entro e non oltre 30 giorni dalla data di inoltro del suddetto allegato .
ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati venuti a conoscenza
dal personale della Società o da chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D. LGS. 196/2003
Ai sensi di quanto previsto dal D. LGS n. 196/2003 resta tra le parti inteso che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto dell’Ente committente, titolare del trattamento resta il Committente medesimo, e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.
ART. 13 - COMPONIMENTO BONARIO
In tutti quei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione del presente del contratto di servizio stipulato con la Società, le parti potranno esperire tentativi di componimento bonario del disaccordo insorto.
A tale scopo, sulla base di specifiche richieste avanzate dalle parti, le controversie saranno sottoposte all'esame di apposita commissione che, con il coordinamento del competente Servizio della Ragioneria Generale, secondo le direttive impartite dall’Assessore dell’Economia giusta D.A. n. 1720 del 2011.
ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente contratto decorre dal …………01.11. 2012
(……………….) sino al 31 dicembre 2013 (trentuno dicembre duemilatredici) e inoltre , ai sensi dell’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, così come ribadito con Delibera di Giunta n. 247 del 13.07.12 non potrà formare oggetto di rinnovo.
ART. 15 - RESPONSABILITA’
La Società provvederà a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dotare, a propria cura e spese, le unità lavorative di indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati al lavoro da svolgere, e di quanto necessario per l’apertura del cantiere.
La Società si farà carico di effettuare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti ai sensi del D.Legs. 81/08 e ss.mm.ii., le visite mediche mediante i propri medici competenti, che avranno cura di rilasciandone l’idoneità alla mansione specifica presso il luogo di lavoro a cui saranno destinati.
La Società si farà carico altresì di effettuare l’informazione e la formazione specifica così come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per l’avvio al lavoro del personale impiegato.
La Società è tenuta a rispondere degli eventuali danni che il proprio personale, nello svolgimento del servizio, dovesse cagionare a strutture storico- architettoniche, paesaggistiche, etno-antropoliche, persone, animali e cose. Al tal riguardo la Società provvederà a stipulare una polizza assicurativa.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto integra e specifica i contenuti della Convenzione quadro sottoscritta in data 14.09.12 tra la Regione Siciliana e la S.A.S..
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e alle norme di contabilità generale dello Stato.
ART. 17 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le spese relative saranno a carico del soggetto che provvede alla registrazione.
Il presente contratto di servizio viene letto, condiviso e sottoscritto
Palermo, addì 31.10.12
Per la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx firmato
Per il Dipartimento Regionale dell’Ambiente – il Dirigente Generale
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx firmato
Per la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.
Avv. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx firmato