CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA USL DI MODENA E
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO SOLIDARIETA’ ANZIANI ROVERETO ODV”
PER ATTIVITA’ DI TRASPORTO E CONSEGNA FARMACI E RISME DI CARTA, NONCHE’ DI PUNTO INFORMATVO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI NOVI – SEDE DI ROVERETO.
L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Xxxxxxxx del Cantone,
23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 13/05/2019, nato a Cologno Monzese (MI) il 26/12/1954 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda;
E
L’Ente del Terzo Settore Associazione di Volontariato “CENTRO SOLIDARIETA’ ANZIANI ROVERETO ODV” (di seguito denominato ETS) con sede legale in Novi di Modena, frazione. Rovereto s/Secchia, Via 4 Novembre n.37, C.F.: 90007790364, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 21/05/1993 con DGR n. 600, rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena (MO) il 12/08/1951 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante
PREMESSO CHE
• gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
• con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda;
• l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021);
• l’ETS ha partecipato all’avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di Associazioni ed Enti del Terzo Settore, qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale, presentando un progetto per lo svolgimento delle attività di trasporto e consegna farmaci, nonché di punto informativo presso la Casa della Salute di Novi – sede di Rovereto;
• l’Azienda, all’esito del procedimento di evidenza pubblica indetto dal suddetto Avviso Pubblico, verificati i requisiti previsti dal CTS e dal Regolamento, ha individuato l’Associazione di Volontariato “CENTRO SOLIDARIETA’ ANZIANI ROVERETO ODV”, per la stipula della presente Convenzione;
• l’art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti […];
• la Legge delega n. 106/2016, all’articolo 5, ha previsto la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione si inserisce nell’ambito delle attività di trasporto e consegna dei farmaci e delle risme di carta, nonché di accoglienza ed informazione sui servizi socio-sanitari erogati ai cittadini di Rovereto, in relazione alle esigenze rappresentate dal Distretto di Carpi, articolazione organizzativa dell’Azienda USL di Modena e compatibilmente con la disponibilità dei propri aderenti e della propria organizzazione, presso la Casa della salute di novi – sede di Rovereto.
ART.3 - Impegni dell’ETS
L’ETS si impegna, mediante la procedura in allegato A) al presente accordo, a ritirare e consegnare i farmaci:
− a pazienti affetti da patologie di particolare complessità clinica e gestionale al domicilio dello stesso anziano solo e con difficoltà di spostamento e di pazienti con altre motivazioni di seria impossibilità valutata dai MMG o Pediatri di Libera Scelta (PLS);
− a pazienti dializzati, trapiantati, oncologici e/o in terapia con farmaci del gruppo L (antireneoplastici, ciclosporina e immunosoppressori), seguiti dalle Unità di Valutazione Alzheimer, in terapia con farmaci antiepilettici, farmaci per il Morbo di Parkinson, in terapia con insulina o in terapia mista con insulina ed antidiabetici orali (nota del Direttore Sanitario prot. n. 71062/13 del 23/09/2013);
L’ETS si impegna altresì, mediante la procedura in allegato B) al presente accordo, a ritirare e consegnare le risme di carta A4 ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera Scelta all’interno della Casa della Salute del Comune di Rovereto;
L’ETS si impegna infine, indicativamente un giorno a settimana, ad accogliere ed informare gli utenti relativamente ai servizi sanitari e socio-sanitari a disposizione nel territorio del Distretto e nella Casa della Salute; in dettaglio questa attività può essere svolta dai volontari, sia singolarmente che in collaborazione con il personale messo a disposizione dall’AUSL e/o dal Comune. Per l’attività di Punto Informativo, l’AUSL mette a disposizione dell’ETS, esclusivamente nei giorni concordati, il locale ex CUP;
Tali attività saranno esperibili mediante coinvolgimento di volontari dotati della necessaria esperienza;
Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in modo continuativo, l’ETS si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Nei limiti previsti dal CTS (articoli 33 e. 36) occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività svolta, l’ETS potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura;
Gli ETS si impegnano a fornire adeguata formazione e aggiornamento continuo ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l’Azienda, nonché alla formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro base al D. Lgs 81/2008, in quanto applicabile e compatibile.
Art. 4 - Impegni dell’Azienda
L’Azienda si impegna a facilitare e rendere agevole l’accesso dei volontari/altri soggetti afferenti all’ETS, diffonde e illustra le finalità di quest’ultima mediante i propri operatori, nell’intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi;
Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari/altri soggetti dell’ETS ed operatori dell’Azienda, nell’ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e del rispetto della privacy;
L’Azienda USL – Distretto di Carpi- si impegna a predisporre il programma delle attività, a supportare con ogni informazione necessaria il personale volontario impegnato nelle attività. Inoltre, tramite i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, si impegna a valutare i pazienti che potranno usufruire di tale servizio secondo criteri di selezione individuali, valutati direttamente dal curante, quest’ultimo dovrà redigere una ricetta bianca intestata al paziente con la terapia disponibile presso la Farmacia Ospedaliera;
L’Azienda USL – Distretto di Carpi-, si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggiore efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell’Azienda, nell’ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico, comportamentale e della privacy;
L’Azienda USL – Distretto di Carpi- si impegna a organizzare momenti formativi dedicati ai volontari dell’ETS ed a supportare, con ogni informazione necessaria, il personale volontario impegnato nelle attività del Punto Informativo. Si Impegna, infine, affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di migliore efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell’Azienda, nell’ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme comportamentali.
Art 5 – Svolgimento, coordinamento e programmazione dell’attività di volontariato
All'inizio delle attività i referenti della gestione del progetto individuati, rispettivamente, nel referente aziendale Direttore del Distretto e nel referente coordinatore dell’ETS, in qualità di Presidente, concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell’attività e predispongono il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente dell’ETS il compito di coordinare l’opera dei Volontari, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 12/2005;
I Volontari/altri soggetti afferenti all’ETS impegnati presso le strutture dell’Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:
− a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell’ETS, dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O/Servizio/struttura di riferimento;
− ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;
− ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all’attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l’igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività;
La presenza dei Volontari presso le strutture dell'Azienda è accertata mediante l’apposito Registro di Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda;
Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente di progetto aziendale l’elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla presente convenzione e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai Volontari recante il nome dell'ETS e la dicitura “Volontario”, nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario;
In corso d’opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di rimodulare l’attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un adeguamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l’ETS;
In nessun caso le prestazioni dei volontari o degli altri soggetti afferenti all’ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l’Azienda;
L’Ente vigila sull’osservanza, da parte dei Volontari/altri soggetti, delle prescrizioni del Regolamento e della presente convenzione, pena l’allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la risoluzione della presente Convenzione.
Art. 6 - Sicurezza
L’ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetto ad esso afferenti ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l’ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione;
In particolare l’ETS si impegna a garantire:
− l’adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità del volontario ai sensi del D.lgs 81/08 e, in particolare, l’idoneità al rischio biologico, ai fini dell’espletamento dell’attività;
− l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
− la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici;
L’Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività;
L’Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell’ambito della medesima struttura, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.
ART. 7- Copertura e oneri assicurativi
L’ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari/altri soggetti afferenti all’ETS che prestano attività presso le strutture dell’Azienda e nell’ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione, i cui estremi sono di seguito riportati:
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - Polizza n° 1/2106/119/183275306;
Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall’ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico. L’eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall’Azienda.
ART. 8 – Rimborsi
L’Azienda si impegna a rimborsare all’ETS fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (cinquecento/00) annui per spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione di cui
2.000 per trasporto farmaci con valorizzazione a 0,77 euro a km, previa presentazione di documentata rendicontazione, fatture, ricevute fiscali e altra apposita documentazione giustificativa, da produrre alla
Azienda, a liquidazione) con cadenza semestrale;
(indicare Direttore Struttura Aziendale di riferimento per la
Vista l’attività prestata, a titolo di rimborso saranno considerati i seguenti costi:
− oneri assicurativi;
− rimborsi km relativi agli spostamenti dei volontari;
− rimborso spese di gestione e funzionamento delle attività prima specificate;
Eventuali spese oggettivamente non documentabili potranno essere rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione di responsabilità firmata dal Presidente/legale rappresentante dell’ETS; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata;
Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso.
ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. , dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento di identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato;
L’inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 10 – Incompatibilità
Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all’interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità;
Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d’anno dovesse intervenire, l’elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell’ETS medesimo;
L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell’esecuzione della convenzione.
ART. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento
L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale;
Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usl di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione;
In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.
ART. 12 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività
L’Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee. L’ETS si impegna a redigere un sintetico report dell’attività svolta, ogni dodici mesi, in concomitanza con l’eventuale richiesta di rimborso e della presentazione delle note giustificative di cui all’art. 8.
ART. 13 – Durata, recesso e risoluzione
La presente convenzione ha una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/01/2022;
Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, su espressa richiesta scritta dell’ETS, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell’Azienda. E’ escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta;
La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
Nel caso di eventuale cancellazione dall’Elenco dell’Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall’Avviso pubblico, il rappresentante dell’Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato;
Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:
a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;
b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell’Ente;
c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni.
ART. 14 -Sede dell’Ente ed utilizzo degli spazi aziendali
Fermo restando il principio che la sede legale dell’Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell’Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell’Ente stesso, previa richiesta di quest’ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall’art. 13 del Regolamento;
In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell’Associazione ai sensi dell’art. 46 del Codice Civile.
ART. 15 – Agevolazioni fiscali
Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 5, del CTS;
Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 266/1991;
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
ART.16 Controversie
Per eventuali controversie relative all’interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interpella il rappresentante dell’Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale;
Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.
ART.17 Norma finale
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
L’AZIENDA USL DI MODENA L’ASSOCIAZIONE
Il Direttore Generale o suo delegato Il Legale Rappresentante
Allegato A) della Convenzione
RITIRO E COSEGNA FARMACI – MODALITA’ OPERATIVA
Casa della Salute di Rovereto:
1. L’operatore volontario dell’Associazione si reca alla Casa della Salute di Rovereto e ritira le prescrizioni dei farmaci effettuate da Medici di Medicina Generale che hanno acquisito il consenso dei pazienti informati della procedura, inserite in buste chiuse indirizzate alla farmacia dell’Ospedale;
2. Il Medico di Medicina Generale, acquisito il consenso del paziente informato della procedura nei casi urgenti può procedere con l’invio della richiesta via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. I farmaci potranno essere consegnati ai volontari solo a fronte della consegna della prescrizione in originale (in busta chiusa) al momento del ritiro dei farmaci;
3. L’operatore volontario consegna la busta chiusa alla Farmacia dell’Ospedale nei giorni deputati al ritiro dei farmaci – la consegna avverrà nel primo giorno utile;
4. L’accesso dell’operatore volontario alla Farmacia si effettua nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
5. Al momento del ritiro dei farmaci/DM, il farmacista compila il modulo su cui occorre indicare: data di consegna, nome e cognome dei pazienti, nome e cognome e firma dell’operatore volontario che ritira, timbro e firma del farmacista. Una copia di tale modulo viene consegnata all’operatore volontario, una copia viene archiviata in Farmacia;
6. L’operatore volontario recapita in farmaci ai Medici della Casa della Salute di Rovereto che si faranno carico della consegna ai pazienti;
7. Il medico attesta l’avvenuta consegna dei farmaci con data, timbro e firma su apposito modulo consegnato e ritirato dall’Associazione.
8. I percorsi sono estesi anche ai medici Pediatri di Libera Scelta che ne facciano richiesta.
Allegato B) della Convenzione
RITIRO E COSEGNA RISME DI CARTA – MODALITA’ OPERATIVE
Casa della Salute di Rovereto:
1. I medici inoltrano via e-mail/fax la richiesta di risme al Distretto di Carpi, all’Ufficio preposto;
2. L’operatore volontario ritira le risme di carta che consegnerà ai Medici presentando modulo di consegna;
3. Il Medico controfirma il modulo con riportate le indicazioni di data e numero risme ricevute;
4. Il volontario successivamente riconsegna il modulo controfirmato dal Medico dell’Ufficio preposto del Distretto di Carpi;
5. Il ritiro delle risme e la consegna presso gli ambulatori indicati si svolgerà al mattino, salvo casi eccezionali da concordare;
6. I Medici inoltrano via e-mail/fax la richiesta di risme al Distretto di Carpi, all’Ufficio preposto;
7. L’operatore volontario ritira le risme di carta che consegnerà ai Medici presentando modulo di consegna;
8. Il Medico controfirma il modulo con riportate le indicazioni di data e numero risme ricevute;
9. Il volontario successivamente riconsegna il modulo controfirmato dal Medico dell’Ufficio preposto del Distretto di Carpi;
10. Il ritiro delle risme e la consegna presso gli ambulatori indicati si svolgerà al mattino, salvo casi eccezionali da concordare.