INFORTUNI A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
POLIZZA n°00067152
INFORTUNI A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Associato
Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.
Beneficiario
L' Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell' Assicurato.
Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo
La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica dell' Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.
Istituto di cura
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all ' Assicuratore.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Tesserato
Ogni singolo soggetto tesserato al Movimento Sportivo Popolare Italia.
Massimale
L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.
Scoperto
L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell' Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali M.S.P. ITALIA abbia ufficialmente aderito.
Art. 2. Nuovi Tesserati
La Contraente e l’Impresa prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi su base annua anche se l’iscrizione al M.S.P. ITALIA risulti successiva alla data di inizio annuale della Convenzione.
L’Impresa rende noto di essere a conoscenza che la campagna di tesseramento potrà avvenire tanto su base anno solare (dal 31/12 al 31/12 anno successivo) che per annualità sportiva (31/08 – 31/08 anno successivo). Pertanto, in caso di sinistro , la validità della copertura assicurativa sarà subordinata, indipendentemente dal tipo di tesseramento (anno solare
- annualità sportiva), al possesso da parte dell’infortunato della Tessera MSP Italia in regolare corso di validità (art.1 della Convenzione “Titoli che danno diritto all’assicurazione”).
Art. 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).
L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all' Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L 'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della precedente Sezione, e cessa alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del titolo anzidetto.
I premi devono essere pagati all'Assicuratore per il tramite del Broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l' assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 , ferme restando le scadenze convenute indicate ai commi successivi che verranno pagate dal Contraente al Broker .
Tipologia Tessera | Numero |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “A1” - “Violet Card” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “A2” - “Orange Card” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “A2 P” - “Orange Card Polisportive” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “A3” - “Green Card 1° Opzione” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera - “Soccer Card” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “Card Arti Marziali” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano Sport Motoristici Titolari di tessera “Card Motori Base” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano l’Equitazione titolari di tessera “Card – Equitazione Base” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “EXTREME Card” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera - “SPECIAL Card” | |
🞎 Titolari di tessera “B” : - Presidenti e/o Responsabili Legali Titolari di tessera “Blue Card”; - Dirigenti, funzionari, medici, direttori sportivi, Titolari di tessera “Red Card” - Tecnici/istruttori, allenatori, , giudici/arbitri, cronometristi Titolari di tessera “Grey Card” |
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ALLEGATO N. 2 alla polizza IAHE000096
🞎 Soci/Atleti, Dirigenti, funzionari, medici, direttori sportivi, Tecnici, allenatori, istruttori, giudici/arbitri, cronometristi Titolari di tessera “Green Card 2° Opzione” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano il Calcio Titolari di tessera “Soccer Card Integrativa” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano le Arti Marziali Titolari di tessera “Arti Marziali Card Integrativa” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano Sport Motoristici Titolari di tessera “Card Motori Integrativa” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano l’Equitazione Titolari di tessera “Card Equitazione Integrativa” | |
🞎 Soci/Atleti titolari di tessera “EXTREME Card Integrativa” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano il Sport Motoristici Titolari di tessera “Card Motori Integrativa Completa” | |
🞎 Soci/Atleti che praticano l’Equitazione Titolari di tessera “Card Equitazione Integrativa Completa” | |
🞎 Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxx/Atleti titolari Tessera Young Card | |
🞎 Tutela Giovani - Soci/Atleti - Titolari di tessera Young Card – Calcio e Arti Marziali | |
🞎 Tutela Giovani - Soci/Atleti - Titolari di tessera Young Card – Sport Motoristici/Equestri | |
🞎 Copertura giornaliera | |
🞎 Copertura giornaliera attività Motoristica /Equitazione |
In caso di infortunio dell’assicurato, l’Impresa provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del Versamento del premio da parte dell’Ente , fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo indennizzato.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di regolamento, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, l’Impresa esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l' eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi di Legge dello Statuto e dei Regolamenti dell’ ENTE, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dall’ENTE stesso, e concerne esclusivamente l'attività organizzata/autorizzata/ controllata/promossa/riconosciuta dalla organizzazione dell’ENTE.
Art. 5. Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6. Estensione territoriale
L 'assicurazione vale per il Mondo intero. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 7. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 8. Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 9. Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell' Assicurato.
Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, l’Ente, l’Impresa e l’Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territori
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. l. Soggetti Assicurati
L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati al Movimento Sportivo Popolare Italia.
Precisamente:
• GRUPPO “A1”: Soci/Atleti titolari di tessera “ Violet Card ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, salvo le pratiche sportive coperte con tessera specifica e salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “A2”: Soci/Atleti titolari di tessera “ Orange Card ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, salvo le pratiche sportive coperte con tessera specifica e salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni.
• GRUPPO “A2 P”: Soci/Atleti titolari di tessera “ Orange Card Polisportiva”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, salvo gli Sport Motoristici / Equestri e salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni.
• GRUPPO “A3”: Soci/Atleti titolari di tessera “ Green Card -First option ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo le pratiche sportive coperte con tessera specifica e salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni.
• GRUPPO : Soci/Atleti titolari di tessera “Soccer Card”, durante la pratica del gioco calcio in tutte le sue forme effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO : Soci/Atleti titolari di tessera “Card Arti Marziali”, durante la pratica di qualsiasi Arte Marziale effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “Tesserati Sport motoristici ”, titolari di tessera “ Card Motori “ durante la pratica delle attività sportive del Motociclismo e dell’Automobilismo in genere , tutte esercitate in forma dilettantistica ed effettuata nel rispetto delle Norme di legge , dei Regolamenti MSP Italia , comunque autorizzate e svolte sotto l’egida del Contraente , salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “Tesserati Equitazione ”, titolari di tessera “Card Equitazione“ durante la pratica delle attività sportive/ricreative dell’Equitazione in tutte le sue forme , tutte esercitate in forma dilettantistica ed effettuate nel rispetto delle Norme di legge , dei Regolamenti MSP Italia , comunque autorizzate e svolte sotto l’egida del Contraente , salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “Tesserati Sport Estremi ”, titolari di tessera “ Extreme Card “ durante la pratica delle attività sportive del Surf, Kitesurf, Bodyboard, Windsurf, Rugby, Pallagrossa, Calcio Fiorentino, Snowboard, Skateboard, Rafting, Hydrospeed, Parkour , Attività subacquea con autorespiratore , tutte esercitate in forma dilettantistica , salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO : Soci/Atleti Under 16 , titolari di tessera “Young Card” durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO : Soci/Atleti Disabili titolari di tessera “SPECIAL Card” durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l’egida del Contraente, salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “B”: Tesserati titolari di tessera “ Blue Card , Red Card e Grey Card “ così suddivisi per qualifica:
❑ Blue Card – Presidenti e/o Responsabili Legali
❑ Red Card – Dirigenti, funzionari, medici, direttori sportivi
❑ Grey Card – Tecnici/istruttori, allenatori, , giudici/arbitri, cronometristi
limitata al solo ruolo ricoperto e all’attività svolta nell'ambito e per contro del Contraente, salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni
• GRUPPO “C”: Tesserati titolari di tessera “ Xxxxxx Xxxx – Copertura Giornaliera” per i Partecipanti alle manifestazioni giornaliere indette e organizzate dal Contraente o da altre associazioni a cui il Contraente è collegato o convenzionato e che lo stesso Contraente abbia precedentemente comunicato.
Il Contraente dovrà comunicare all’Impresa, entro le 48 ore successive alla data di inizio della manifestazione i seguenti dati:
• Denominazione della manifestazione da assicurare;
• Elenco e numero dei partecipanti (non tesserati);
• Decorrenza e durata della manifestazione
Art. 2. Limiti di età
L’assicurazione viene prestata senza limiti di età.
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Art. 3. Oggetto del rischio
L 'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano:
- la morte
- invalidità permanente
- spese di cura
- ricovero
- applicazione di gessatura
L’Assicurazione , nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente , a titolo esemplificativo e non limitativo :
🞎 in occasione di assemblee, riunioni organizzative, gare, allenamenti, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi del Movimento Sportivo Popolare Italia e/o per il funzionamento dei suoi organi,
🞎 in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida del Movimento Sportivo Popolare Italia, gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento , durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida del Movimento Sportivo Popolare Italia per tutte le attività e discipline riconosciute.
🞎 durante l'espletamento del mandato sportivo, anche in occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l' egida della M.S.P. ITALIA , riunioni organizzative, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi della Movimento Sportivo Popolare Italia;
🞎 durante l’espletamento delle attività di volontariato di protezione Civile inclusi gli addestramenti .
🞎 durante la pratica di tutte le attività formative , culturali, turistiche , di volontariato e del tempo libero, previste fra le finalità statutarie dell’ENTE svolte anche attraverso accordi e Convenzioni con altri soggetti Pubblici o Privati.
Art. 4. Equiparazione ad infortunio -Estensioni di garanzia
x. Xxxx equiparati ad infortunio le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l' evento traumatico;
b. determinati da lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distaccamento retina.
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
x. xxxxxxxx in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti).
d. causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
e. derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
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Art. 5. Esclusioni
L' assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a. uso e guida di natanti a motore e mezzi di locomozione subacquea;
b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
x. xxxxx e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art.11 ;
d. azioni delittuose dell' assicurato;
e. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
x. xxxxxx e insurrezione , salvo per i primi 14 giorni qualora l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace; ;
g. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h. da detenzione od impiego di esplosivi.
i. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
j. da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
k. Infarto;
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:
l. Caccia, Speleologia - guidoslitta – alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera
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m. salto dal trampolino con sci e idroscì ;
n. paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere (non è esclusa la pratica del Kite Surf) ;
A parziale deroga / integrazione della lettera “l “ l’assicurazione si intende operante per gli Infortuni derivanti dalla pratica della seguenti attività purché svolte alla presenza di Istruttori qualificati :
Arrampicata Sportiva con Assicurazione vale a dire con l’utilizzo di misure e dispositivi di sicurezza che l’arrampicatore deve utilizzare per arrestare l’eventuale caduta durante la salita di una parete , come ad esempio : Corda, imbracatura , moschettoni, rinvii, freno,e punto di ancoraggio, Fix e Fittoni.
Si intende espressamente esclusa l’arrampicata senza assicurazione, compiuta in assenza di dispositivi di sicurezza.
Art. 6. Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti ai momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 7. Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità permanente, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 8. Rinuncia alla rivalsa
L' Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 9. Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, dalle seguenti infermità mentali: schizzofrenia, sindromi organiche -celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
L' assicurazione cessa con il manifestarsi dì una delle predette condizioni.
In deroga a quanto sopra riportato , la copertura deve intendersi valida a tutti gli effetti per tutte le attività svolta dai titolari della tessera “SPECIAL” anche se affetti dalle patologia sopra descritte.
Art.10 Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Per i soli titolari della tessera “Special” in caso di invalidità/Lesioni preesistenti l'Impresa corrisponde l’indennizzo senza tener conto dell'influenza che queste possano aver avuto sull'infortunio, quantificando l'esito dell'invalidità/lesione prodotte dall'infortunio in base alla tabella Lesioni (allegato “A”)
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Art. 11. Rischio volo
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.
La garanzia vale dal momento in cui l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:
-Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte
-Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale
-Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea
e complessivamente, per aeromobile, di:
-Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte
-Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale
-Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
La garanzia inizia dal momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui scende.
Art. 12. Prestazioni
A. Caso Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.
L 'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, l' Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l' indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ. . Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
B. Caso Invalidità Permanente
L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione.
Per le sole lesioni corporali che non trovano riscontro nella tabella Lesione– allegato” A” , l'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri indicati nel DPR 30giugno 1965 n.1124.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 10.
Per i soli titolari della tessera “Special” l'Impresa corrisponde l’indennizzo senza tener conto di invalidità/Lesioni preesistenti e dell'influenza che queste possano aver avuto sull'infortunio, quantificando l'esito dell'invalidità/lesione prodotte dall'infortunio in base alla tabella Lesioni (allegato “A”)
Precisazioni:
o Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
o Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
o Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
o Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato)
o Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne una duplicazione ne una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
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o Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
o I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
o Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
o Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
o Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
o Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
o Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l' assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".
In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
L' indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
o Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi ( esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Franchigia
Non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al la percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria nell'ambito della tabella di cui alla sezione "Somme assicurate"
Per invalidità permanente superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente.
Indennità privilegiata per invalidità permanente grave
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado non inferiore al 50%, l’indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
Invalidità permanente – anticipo indennizzo
Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, l’Impresa – quando richiesta - corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
C. Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio
In caso di Infortunio indennizzabile, l’Impresa rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per:
1. Prestazioni sanitarie relative al ricovero, ad intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Xxxxxxx, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.):
a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento );
b) onorari dei medici, assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici ;
c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
2. prestazioni sanitarie sostenute nei 120 giorni successivi al ricovero o all’intervento chirurgico o all’infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:
a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
b) Cure mediche, fisioterapiche anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato;
c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici ,rieducativi , riabilitativi;
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d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
3. Il trasporto dell'Assicurato con Ambulanza o qualsiasi altro mezzo adibito al trasporto di feriti dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso. La garanzia viene prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo € 50,00.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per evento.
Per la sola categoria Socio/Atleta titolare della tessera “Integrativa Extreme “il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per evento.
Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.000,00 per anno e per persona.
Relativamente alle spese per cure/ trattamenti fisioterapici, rieducativi, riabilitativi la garanzia si intende prestata con il limite di € 1.500,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
D. Diaria da ricovero e/o gesso
In caso di infortunio che renda necessario:
❑ ricovero in Istituto di Cura
❑ l’applicazione di gessatura
l’Impresa corrisponde un’indennità per ogni giorno di ricovero e/o gessatura.
Si intende per gessatura anche l’applicazione di ogni tipo di apparecchio immobilizzante (fisso o rimovibile), , escluso il collare Schanz, effettuata da personale medico o paramedico in relazione a frattura e/o lussazione radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc.)
E’ parificato a gessatura il periodo di immobilità dovuta a frattura accertata delle ossa del bacino e della colonna vertebrale, con prescrizione di riposo a letto certificata dal medico curante o da un medico specialista.
Il giorno di ricovero o di applicazione della gessatura e quello di dimissione o della rimozione, ai fini della definizione del periodo di indennizzo, viene considerato un giorno unico.
La diaria verrà corrisposta a decorrere dal 6° giorno successivo a quello del ricovero/immobilizzazione con un massimo di 30 giorni per Infortunio. In presenza di ricovero e immobilizzazione viene applicata una sola franchigia di 5 giorni .
Per la Categoria Socio/Atleta titolare della tessera Calcio e Arti Marziali in caso di Infortunio che interessi
contemporaneamente le garanzie C. Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio e D. Diaria da ricovero e/o gesso, l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad euro 600,00.
Nelle Coperture Integrative in caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie C. Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio e D. Diaria da ricovero e/o gesso, l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad euro 6.000,00.
Nella Copertura Tutela Giovani in caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie C. Rimborso spese Mediche a seguito di infortunio e D. Diaria da ricovero e/o gesso, l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad euro 10.000,00.
Art. 13. Estensioni speciali
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni
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ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto il 20% dell’indennizzo erogato per lesioni.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, l’Impresa, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Nel caso di nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00.
Avvelenamenti
Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Nel di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00
Danno estetico
Si conviene che l’Impresa rimborserà fino ad massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni .
Art. 14. Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità , le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 15. Denuncia degli infortuni obblighi relativi
La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto utilizzando i modelli di “Denuncia Infortunio “ predisposti dal MSP Italia ed inviata alla Sede Nazionale di MSP Italia, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'evento stesso e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto, la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile.
La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l' identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente ( clinica, casa di cura etc. ).
L 'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro per un valore equivalente.
L' Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell ‘assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l' Assicurato stesso.
Art. 16. Denuncia della morte e obblighi relativi
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità , deve essere fatta per iscritto ed inviata Sede Nazionale
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di MSP Italia , Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000, 00000 Xxxx, entro 30 giorni dall'evento stesso e/o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile.
Art.17. Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente garanzia infortuni non potranno superare l'importo di Euro 5.000.000,00.
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L‘Impresa s’impegna a fornire mensilmente al Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
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SEZIONE
SOMME ASSICURATE- 2018
A1- Categoria Socio/Atleta titolare della tessera Violet Card
Garanzie | Massimali | ||||
Morte | Euro | 80.000,00 | |||
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 9% | Euro | 80.000,00 | - Tabella | Allegato | “A” |
A2 - Categoria Socio/Atleta titolare della tessera Orange Card
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 100.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | € 560,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
A2 P - Categoria Socio/Atleta titolare della tessera Orange Card Polisportiva
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 100.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | € 560,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
A3 - Categoria Socio/Atleta titolare della tessera Green Card -First option
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 120.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 120.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | € 3.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
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Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - Soccer Card
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 100.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 560,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 20,00 Diaria da Ricovero € 10,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 600,00. |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera – Card Arti Marziali
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 100.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 560,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 20,00 Diaria da Ricovero € 10,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 600,00. |
Categorie Socio/Atleta che pratica sport motoristici titolare di tessera
Card Motori Base
Garanzie | Massimali | ||||
Morte | Euro | 80.000,00 | |||
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 9% | Euro | 80.000,00- | - Tabella | Allegato | “A” |
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Categorie Socio/Atleta che pratica l’Equitazione titolare di tessera
Card Equitazione Base
Garanzie | Massimali | ||||
Morte | Euro | 80.000,00 | |||
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 9% | Euro | 80.000,00- | - Tabella | Allegato | “A” |
Categorie Socio/Atleta i titolare di tessera
EXTREME Card
Garanzie | Massimali | ||||
Morte | Euro | 80.000,00 | |||
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 9% | Euro | 80.000,00- | - Tabella | Allegato | “A” |
Categoria B -
titolare della tessera : Red Card , Blue Card e Grey Card
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 100.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | € 1.200,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
Categoria titolare della tessera Green Card -Second option
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 150.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 150.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 6.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 30,00 Diaria da Ricovero € 15,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. |
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Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - Soccer Card Integrativa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 120.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 120.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 6.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 30,00 Diaria da Ricovero € 15,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - Card Arti Marziali Integrativa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 120.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 120.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 6.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 30,00 Diaria da Ricovero € 15,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - Card Motori Integrativa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 90.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 90.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | 1.200,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
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Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - Card Equitazione Integrativa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 90.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 90.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | 1.200,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera - EXTREME Card Integrativa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 90.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 90.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | 1.000,00 Scoperto 20% con un minimo di € 250,00 |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera -
Card Motori Integrativa Completa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 120.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 120.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 6.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 30,00 Diaria da Ricovero € 15,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. |
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Categoria Socio/Atleta titolare della tessera –
Card Equitazione Integrativa Completa
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 120.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 120.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | € 6.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | € 30,00 Diaria da Ricovero € 15,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 6.000,00. |
Copertura “TUTELA GIOVANI” YOUNG CARD
(per Under 16)
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 150.000,00 | |
Invalidità permanente franchigia assoluta 3% (35%=100%) | Euro | 180.000,00 | Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche * | Euro 10.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 | ||
Diaria da ricovero e/o gesso* | Euro 30,00 Diaria da ricovero Euro 30,00 Diaria da Gesso franchigia 5 gg massimo 30 | ||
* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 10.000,00. |
Categoria Socio/Atleta titolare della tessera – SPECIAL Card
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 1000.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia assoluta 5% | Euro | 100.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Rimborso spese Mediche | 2.000,00 Scoperto 10% con un minimo di € 50,00 |
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Categoria C
PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI GIORNALIERE
Violet Card – Copertura Giornaliera
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 80.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 80.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
Categoria C
PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE /EQUESTRI GIORNALIERE
Violet Card – Copertura Giornaliera
Garanzie | Massimali | ||
Morte | Euro | 80.000,00 | |
Invalidità Permanente franchigia Assoluta 5% | Euro | 80.000,00 | - Tabella Allegato “A” |
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Allegato “A” - Polizza 0000067152
Xxxxxxx Xxxxxxx - Decreto Ministeriale 3 novembre 2010
TIPOLOGIA DI LESIONE
LESIONI APPARATO SCHELETRICO
CRANIO
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% |
FRATTURA SFENOIDE | 5,00% |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% |
FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00% |
XXXXXXXX XXXXXX XX O III (non cumulabili tra loro né con XXXXXX I) | 7,00% |
FRATTURA ETMOIDE | 3,00% |
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 2,00% |
FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00% |
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% |
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 8,00% |
COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO o PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA
10,00%
TRATTO DORSALE
FRATTURA DEL CORPO DALLA l ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% |
FRATTURA DEL CORPO XlI VERTEBRA | 8,00% |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XlI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
TRATTO LOMBARE
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) 8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l ALLA V VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00%
OSSO SACRO
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI 4,00%
COCCIGE
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE 4,00%
BACINO
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE 3,00%
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) 6,00%
TORACE
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 4,00% |
FRATTURA STERNO | 2,00% |
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | 0,50% |
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | 1,50% |
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | 3,00% |
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | 6,00% |
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 10,00% |
ARTO SUPERIORE (DX o Sn)
BRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE 3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) 6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) 6,00%
AVAMBRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | 2,00% |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 4,00% |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 4,00% |
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | 2,00% |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 4,00% |
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00% |
POLSO E MANO | |
FRATTURA SCAFOIDE | 5,00% |
FRATTURA SEMILUNARE | 3,00% |
FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00% |
FRATTURA PISIFORME | 1,00% |
FRATTURA TRAPEZIO | 2,00% |
FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00% |
FRATTURA CAPITATO | 2,00% |
FRATTURA UNCINATO | 2,00% |
FRATTURA l METACARPALE | 6,00% |
FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE | 3,00% |
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
POLLICE | 4,00% |
INDICE | 3,00% |
MEDIO | 3,00% |
ANULARE | 2,00% |
MIGNOLO | 3,00% |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
POLLICE | 3,00% |
INDICE | 2,50% |
MEDIO | 2,00% |
ANULARE | 1,00% |
MIGNOLO | 2,00% |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
INDICE | 2,00% |
MEDIO | 1,00% |
ANULARE | 1,00% |
MIGNOLO ARTO INFERIORE (DX o Sx) | 2,00% |
FRATTURA FEMORE
DIAFISARIA 6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico) 10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)
10,00%
FRATTURA ROTULA 4,00%
FRATTURA TIBIA
DIAFISARIA 3,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) 5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) 5,00%
FRATTURA PERONE
DIAFISARIA 2,00%
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) 3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% |
PIEDE | |
TARSO | |
FRATTURA ASTRAGALO | 6,00% |
FRATTURA CALCAGNO | 7,00% |
FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% |
FRATTURA CUSOIDE | 4,00% |
FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% |
METATARSI | |
FRATTURA l METATARSALE | 4,00% |
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 2,00% |
FALANGI | |
FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) | 2,50% |
FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |
LESIONI DENTARIE | |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% |
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% |
LESIONI PARTICOLARI | |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00% |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% |
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% |
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | 20,00% |
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- | 40,00% |
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00% |
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00% |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00% |
COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00% |
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% |
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% |
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +) | 4,00% |
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- | 50,00% |
ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 3,00% |
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% |
PNEUMONECTOMIA | 30,00% |
PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% |
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% |
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% |
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00% |
SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00% |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | 30,00% |
CORDECTOMIA | 15,00% |
EMILARINGECTOMIA | 25,00% |
LARINGECTOMIA | 50,00% |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% |
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima - trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% |
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00% |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% |
PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% |
ISTERECTOMIA (non cumulabile) | 20,00% |
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% |
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% |
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% |
PTOSI PALPEBRALE | 5,00% |
EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00% |
PERDITA DEL PENE | 35,00% |
IMPOSSIBILITÀ ALL'EREZIONE | 25,00% |
CASTRAZIONE | 25,00% |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 9,00% |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 3,00% |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 6,00% |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 3,00% |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile- | 5,00% |
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito- | 2,50% |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 8,00% |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2,50% |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 6,00% |
LUSSAZIONE ULNO CARPICA | 3,00% |
LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% |
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA | 6,00% |
LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% |
AMPUTAZIONI
ARTO SUPERIORE
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00% |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% |
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% |
AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'INDICE | 10,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MEDIO | 8,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'ANULARE | 6,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% |
ARTO INFERIORE | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 70,00% |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 65,00% |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 65,00% |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% |
PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% |
PERDITA DELL'ALLUCE | 6,00% |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00% |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)
ARTO SUPERIORE
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% |
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 | 45,00% |
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 45,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% |
PARALISI BASSA NERVO RADIALE | 25,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00%
ARTO INFERIORE
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 | 35,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | 30,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | 45,00% |
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | 38,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 20,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 22,00% |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE 15,00% EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI 30,00% PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00% MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI DELLA MANO 40,00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO
35,00%
USTIONI
CAPO
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 3,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 10,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO | 14,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 18,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 5,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 10,00% |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00%