CCNL Pubblici esercizi, Turismo (Confcommercio): testo contrattuale del 8 febbraio 2018
CCNL Pubblici esercizi, Turismo (Confcommercio): testo contrattuale del 8 febbraio 2018
premessa
Costituzione Delle Parti
Addì 8 febbraio 2018 in Roma, presso l’hotel Xxxxxxx X’Xxxxxxx, Via Cavour, si sono incontrati:
– FIPE;
– ANGEM
– LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI;
– FEDERLAVORO e Servizi Confcooperative;
– AGCI Servizi;
– le XX.XX. di:
– FILCAMS CGIL
– FISASCAT CISL, aderente alla FIST CISL
– UILTUCS UIL unitamente alle strutture territoriali e RSA/RSU.
Le Parti convengono di stipulare il presente CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO:
Decorrenza E Durata
(1) Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2018 e sarà valido sino al 31 dicembre 2021.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
(3) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Decorrenza E Durata – Procedure Per Il Rinnovo Del Ccnl
(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
(2) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
(3) Durante ì sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Decorrenza E Durata – Clausola Di Raccordo
(1) Nell’ottica di dotare i Settori di uno strumento contrattuale che fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le parti condividono che, il presente C.C.N.L., produca effetti dal 1° gennaio 2018, sia per la Parte normativa che per quella economica. Il presente CCNL sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010 riguardanti le medesime categorie elencate nella sfera di applicazione del presente CCNL, fatti salvi i richiami espressamente previsti.
(2) Le parti stabiliscono che per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017, resta valido il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
PAR 2 art. 148
Parte Economica – Titolo Vi Trattamento Economico. Capo I Elementi Della Retribuzione – Elementi Della Retribuzione
(1) Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all’art. 152 comprensiva dell’indennità di caro pane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. […].
(2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste all’art. […].
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992, è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla L. 13 luglio 1990 n. 91.
(4) Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli.
Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
PAR 2 art. 149
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo I Elementi Della Retribuzione –
Competenza Della Contrattazione Collettiva
(1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alla contrattazione territoriale o alla contrattazione integrativa aziendale.
PAR 2 art. 150
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo I Elementi Della Retribuzione –
Determinazione Della Retribuzione Giornaliera
(1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
(2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
PAR 2 art. 151
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo I Elementi Della Retribuzione –
Determinazione Della Retribuzione Oraria
(1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
– 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
– 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
PAR 2 art. 152
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Ii Paga Base Nazionale – Paga Base Nazionale
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 dicembre 2021 con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.
2) Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti all’art. […].
(2) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall’art. […] del presente contratto.
(3) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
– all’art. 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti Pubblici Esercizi;
– all’art. 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
– indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
– elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.
(5) La paga base di cui al primo comma, è incrementata al 4° livello, riparametrata ai vari livelli, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
€ 25,00: 1° gennaio 2018;
€ 20,00: 1° gennaio 2019;
€ 20,00: 1° febbraio 2020;
€ 15,00: 1° marzo 2021;
€ 20,00: 1° dicembre 2021.
PAR 2 art. 152 bis
PARTE ECONOMICA -PARTE ECONOMICA. TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO. CAPO II PAGA BASE NAZIONALE – PAGA BASE NAZIONALE AZIENDE MINORI
(2) Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, i valori di paga base nazionale verranno ridotti dei seguenti importi:
livelli euro
A 5,68
B 5,16
1 | 5,16 |
2 | 4,39 |
3 | 3,87 |
4 | 3,36 |
5 | 3,10 |
6s | 2,84 |
6 | 2,84 |
7 | 2,58 |
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell’intento di agevolare la comprensione del testo contrattuale, in sede di stesura definitiva del CCNL procederanno a determinare il valore della paga base conglobata (paga base più indennità di contingenza), in modo da avere un unico valore di riferimento quale minimo retributivo per ogni livello, fatta salva l’invarianza della retribuzione definita nel precedenti articoli.
PAR 2 art. 154
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Iii Contingenza – Indennita’ Di Contingenza
(1) L’indennità dì contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua
corresponsione, salvo quanto diversamente previsto all’art. […], è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al CCNL 6 ottobre 1994 e dal 1° febbraio 1986 dalla L. 26 febbraio 1986 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di contingenza prevista per la generalità delle aziende e per le aziende minori di III e IV categoria.
livelli tabella generale aziende minori (pubblici esercizi, stabilimenti balneari) A 542,70 542,19
B 537,59 537,12
1 536,71 536,24
2 531,59 531,20
3 528,26 527,91
4 524,94 524,64
5 522,37 522,09
6s 520,64 520,38
6 520,51 520,25
7 518,45 518,22
PAR 2 art. 306
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Iv Trattamenti Salariali Integrativi – Terzi Elementi
(1) Costituisce trattamento salariale integrativo di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 148 l’eventuale terzo
elemento provinciale e/o l’eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’art. 55 del CCNL 19 ottobre 1973 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’art. 79 del CCNL 10 aprile 1979.
(2) Il comma precedente non si applica al comparto degli alberghi diurni e degli stabilimenti balneari per cui si rimanda alla speciale disciplina dei presente Contratto.
PAR 2 art. 308
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo VI Trattamento Economico Dei Percentualisti – Indennita’ Di Contingenza
(1) L’indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.
PAR 2 art. 310
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo VI Trattamento Economico Dei Percentualisti – Percentuale Di Servizio Ristoranti E Similari
(1) Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III lettera a) dell’art. 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
b) negli esercizi di prima classe dall’11 al 13 per cento;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall’11 al 12 per cento;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.
(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.
(3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sarà del 15 per cento.
PAR 2 art. 311
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo VI Trattamento Economico Dei Percentualisti – Percentuale Di Servizio Bar Caffè E Similari
(1) Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III lettera a) dell’art. 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 per cento;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 per cento;
d) negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.
(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.
(3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sarà del 15 per cento.
PAR 2 art. 312
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo VI Trattamento Economico Dei Percentualisti – Percentuale Di Servizio Banchetti E Servizi Affini
(1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 per cento.
(2) E’ consentita l’assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dei Contratti integrativi territoriali.
PAR 2 art. 313
PARTE ECONOMICA -PARTE ECONOMICA. TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO. CAPO VI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI – SISTEMI DI CALCOLO PERCENTUALE
(1) La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:
a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l’importo della percentuale di servizio.
(2) In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull’incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Xxxxxxx Xxxxx che garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente;
% sul netto
nel sistema addizionale % sul lordo nel sistema globale
10% | corrisponde al | 9,10% |
11% | corrisponde al | 9,99% |
12% | corrisponde al | 10,72% |
13% | corrisponde al | 11,51% |
14% | corrisponde al | 12,29% |
15% | corrisponde al | 13,05% |
16% | corrisponde al | 13,80% |
17% | corrisponde al | 14,53% |
18% | corrisponde al | 15,27% |
19% | corrisponde al | 15,97% |
20% | corrisponde al | 16,67% |
21% | corrisponde al | 17,36% |
22% | corrisponde al | 18,03% |
(3) Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.
PAR 2 art. 314
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Disposizioni Varie
(1) La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sud importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.
(2) La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.
(3) Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall’art. 155.
(4) E’ abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
PAR 2 art. 315
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Percentuale Per Familiari Datore Xx Xxxxxx
(1) Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d’opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell’altro personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.
PAR 2 art. 316
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Percentuali Di Servizio Accordi Provinciali
(1) Xxxxxxx intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31 ottobre 1973.
PAR 2 art. 317
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Trattamento Economico Maitres E Capi Camerieri Percentualisti
(1) Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
(2) La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede
territoriale sia dove esiste l’uso della percentuale globale, sia dove esiste l’uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5 per cento ne più del 20 per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
(3) I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima classe.
(4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro camerieri o meno di sei camerieri è ammesso un maitre o capo cameriere.
(5) In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.
PAR 2 art. 318
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Facolta’ Di Opzione Per Il Personale Percentualista Tavoleggiante
(1) Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.
(2) Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all’art. 152, all’indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente Contratto e dai Contratti Integrativi Territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
(3) L’opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.
(4) Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.
(5) L’opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.
PAR 2 art. 319
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Sistemi Dì Retribuzione. Disposizioni Varie
(1) I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente Contratto stabiliti con Accordi Integrativi Provinciali in vigore 30 aprile 1973 in base agli artt. 71 e seguenti del CCNL 13 marzo 1970 sono da considerarsi congelati, ferma restando la facoltà delle Associazioni Territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza.
PAR 2 art. 320
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Mensilita’ Supplementari
(1) Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte le tredicesima mensilità
nell’intera misura e la quattordicesima mensilità nella misura del 70 per cento con le modalità di cui all’art. 321.
PAR 2 art. 321
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Liquidazione Trattamenti Normativi Ai Percentualisti
(1) La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).
(2) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 188 verrà calcolata in base all’art. 2121 c.c. nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge
n. 297 del 1982 per i periodi di servizio prestato dal 1° giugno 1982, e in base all’art. 2121 c.c. nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31 maggio 1982.
(3) Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui all’art. 321 e con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa dagli artt. 196 e 325 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.
PAR 2 art. 155
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Vi Trattamento Economico Dei Percentualisti – Retribuzione Dei Lavoratori Extra E Di Surroga
(1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.
PAR 2 art. 156
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Iv Corresponsione Della Retribuzione – Corresponsione Della Retribuzione
(1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
(2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
(3) Ai sensi della L. 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gii altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
PAR 2 art. 157
Parte Economica -parte Economica. Titolo Vi Trattamento Economico. Capo Assorbimenti – Assorbimenti
(1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’art. … non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
PAR 3
Rol – Riduzione Dell’orario
(1) Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’art. […], viene concordata una riduzione dell’orario annuale per pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni pari a 104 ore.
(2) Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell’orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell’art. 52 del CCNL Turismo 8 luglio 1982.
(3 bis) Per tutti i lavoratori delle aziende di cui al comma 1 e 2, assunti dopo il 1° gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall’assunzione, ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall’assunzione ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
(3 ter) La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad
esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all’art. 82 e dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 83.
(3 quater) Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 3 bis per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l’anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e
mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall’art. […], in presenza di esigenze aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a settantadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz’ora.
(5 bis) La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA, ove esistenti.
(5 ter) Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente Contratto.
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL Turismo 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
(7) I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell’anno successivo a quello dì maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al comma 2, 3 e 5, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta.
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l’anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto all’art. …
PAR 4 art. 115
Orario Multiperiodale – Distribuzione Multi Periodale Dell’orario Di Lavoro
(1) In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l’adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 38, 39 nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell’impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione
prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
PAR 4 art. 115 bis
Orario Multiperiodale – Orario Multiperiodale – Part Time E Orario Multi Periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l’estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell’orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.
par 5
Trattenuta Pasto – All. E. Convenzione Per La Somministrazione Del Vitto Per I Pubblici Esercizi Del 21 Ottobre 1973
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui l’azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed una bevanda/acqua. Il pasto deve essere sano ed in quantità sufficiente.
2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro entro un limite massimo di 150 lire a pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto a verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
Nota a verbale
A partire dal 1° giugno 1986 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dal 3 maggio 1990 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 100.
A partire dal 1° luglio 1996 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dal 1° gennaio 1999, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,09 a pasto.
A decorrere dal 1° agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,20 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di euro 0,10 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto per l’anno successivo dovrà comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre dell’anno che precede.
Per il solo anno 2018 la predetta richiesta dovrà avvenire entro il 31 marzo 2018.
In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto.
par 6
SCATTI DI ANZIANITA’
A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della
ristorazione collettiva dal capo … del titolo ….
NORMA TRANSITORIA: gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
(3 bis) Dal 1° gennaio 2018, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale.
(3 ter) Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui al comma tre, come previsto dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
(4) Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
livelli | euro |
A | 40,80 |
B | 39,25 |
1 | 37,70 |
2 | 36,15 |
3 | 34,86 |
4 | 33,05 |
5 | 32,54 |
6s | 31,25 |
6 | 30,99 |
7 | 30,47 |
(5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
(6) Nel caso in cui nel corso del triennio, o quadriennio come previsto dal comma 3 bis, intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti
saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
(7) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra sono definite nell’Allegato H (Pubblici esercizi e Ristorazione Collettiva) del presente CCNL.
par 7 art. 161
Sterilizzazioni – Quattordicesima Mensilita’
(1) Salvo quanto diversamente previsto all’art. […], a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
(2) La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.
(6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo.
par 7
Sterilizzazioni. Capo V – Trattamento Di Fine Rapporto
(1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
(2) Il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla L. 29 maggio 1982 n. 297.
Fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
(4) Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
(4 bis) Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. 29 maggio 1982 n. 297, è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’importo degli scatti di anzianità, dalla data del 1° gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2021.
(5) Per quant’altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della L. 29 maggio 1982 n. 297.
par 7 art. 197
Sterilizzazioni. Capo V Trattamento Di Fine Rapporto – Modalita’ Di Corresponsione Del Trattamento Di Fine Rapporto
(1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all’atto della cessazione dal servizio.
(2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.
(4) Il nuovo proprietario è esonerato dall’obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
(5) In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
(6) In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
par 8
Cumulo Maggiorazioni
La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
par 9 art. 13
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA – EFFETTIVITA’ DELLA DIFFUSIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto all’articolo precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
A, B € 279,00 1, 2, 3 € 237,00
4, 5 € 210,00
6S, 6, 7 € 168,00
(3) L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei
sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel LUL (libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L’azienda
calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
(9) L’accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si
discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non sarà tenuta all’erogazione del premio.
(10) Qualora nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
A, B € 186,00 1, 2, 3 € 158
4, 5 € 140,00
6S, 6, 7 € 112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le
aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 9.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui al comma 9, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
art. 163
Assistenza Sanitaria Integrativa. Capo Ix Assistenza Sanitaria Integrativa – Assistenza Sanitaria Integrativa
(1) Fipe, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare
contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).
(2) Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.
(3) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 144 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
(4) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 144 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.
(5) A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’Assistenza sanitaria di categoria.
(7) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso.
(8) E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata
iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed
autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
(9) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
(10) Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma (5), nonché la quota di iscrizione di cui ai commi (3) e (4), sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
(11) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
(12) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. …, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non
esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire ai lavoratore le prestazioni sanitarie.
1
Allegati
Sono, altresì, allegati al presente CCNL:
1) Premessa al CCNL;
2) Parte generale;
3) Validità e sfera di applicazione;
4) Relazioni sindacali;
5) Classificazione del personale;
6) Mercato del lavoro;
7) Rapporto di lavoro;
8) Mensilità supplementari;
9) Sospensione del rapporto di lavoro;
10) Risoluzione del rapporto di lavoro.
a) aumenti salariali riparametrati
A)
AUMENTI SALARIALI RIPARAMETRATI
Livello Paga base gennaio 2018 gennaio 2019 febbraio 2020 marzo 2021 dicembre 2021 aumento totalepaga base
dicembre 2021
Qa | 1.542,04 | 41,11 | 32,89 | 32,89 | 24,67 | 32,89 | 164,44 1.706,48 |
Qb | 1.392,49 | 37,12 | 29,70 | 29,70 | 22,27 | 29,70 | 148,49 1.540,98 |
1 | 1.261,54 | 33,63 | 26,91 | 26,91 | 20,18 | 26,91 | 134,53 1.396,07 |
2 | 1.112,00 | 29,65 | 23,72 | 23,72 | 17,79 | 23,72 | 111,58 1.230,58 |
3 | 1.021,85 | 27,24 | 21,79 | 21,79 | 16,35 | 21,79 | 108,97 1.130,82 |
4 | 937,75 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 100 | 1.037,75 |
5 | 849,38 22,64 | 18,12 | 18,12 | 13,59 | 18,12 | 90,58 | 939,96 |
6S | 798,37 21,28 | 17,03 | 17,03 | 12,77 | 17,03 | 85,14 | 883,51 |
6 | 779,81 20,79 | 16,63 | 16,63 | 12,47 | 16,63 | 83,16 | 862,97 |
7 | 700,05 18,66 | 14,93 | 14,93 | 11,20 | 14,93 | 74,65 | 774,70 |
… |
Premessa Al Ccnl
Il presente Accordo istituisce il CCNL per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo e di ogni altra attività individuata nella Sfera di applicazione.
Le Parti, riconoscendosi le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del Settore, sono concordi nel manifestare soddisfazione nell’aver fornito allo stesso, che vede coinvolte numerose imprese e circa un milione di lavoratori, un nuovo strumento contrattuale aderente alle necessità sia dei lavoratori sia delle imprese e che sia coerente e valorizzi la funzione sociale del turismo e della ristorazione.
La situazione economica e finanziaria del Settore del Turismo e della Ristorazione negli ultimi anni è peggiorata per il deterioramento del contesto macroeconomico, normativo e istituzionale e ha pesantemente penalizzato i lavoratori e le imprese del Settore generando la diminuzione dei livelli occupazionali e condizionando negativamente i bilanci delle imprese.
Per queste motivazioni è apparsa indifferibile la ripresa di un dialogo costruttivo tra le Parti teso a iniziare, ognuno per l’ambito di competenza, un percorso virtuoso che, permettendo ai lavoratori ed alle imprese di superare la crisi, possa nel futuro far ripartire lo sviluppo occupazionale e nel contempo dare al Settore la giusta collocazione e visibilità nell’economia del Paese.
Le Parti propongono un assetto contrattuale specifico che definisca la disciplina dei rapporti di lavoro in modo coerente con le dinamiche operative del Settore, impostato sui concetti di flessibilità, produttività, tutela e crescita delle professionalità.
Le Parti inoltre ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del Settore.
In particolare, le Parti richiedono al Governo e alle altre Istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
Le Parti stipulanti il presente CCNL ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie. nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative nel Settore ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Le Parti ritengono di affidare al presente CCNL una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel Settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
APPALTI
Le Parti, considerato:
– il Protocollo di intesa sugli appalti di cui all’art. … e successivi del presente CCNL;
– il lavoro svolto a livello europeo nel corso del Dialogo Sociale con la definizione da parte di E.F.F.A.T. (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini. e Food Service Europe (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta
economicamente più vantaggiosa” e delle azioni a livello europeo in corso di definizione per l’aggiornamento della “Guida” stessa;
– i contenuti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
– che il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel Settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
– che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino operatori economici in grado di offrire un servizio rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali;
chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) che venga inserito nei bandi di gara, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza, il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore della Ristorazione Collettiva a livello nazionale e
territoriale, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
b) che sia emanato in base al presente CCNL da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto sulla determinazione del costo della manodopera utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito. Le Parti al riguardo sollecitano codesto Ministero ad aggiornare le tabelle allineando le valutazioni alla situazione attuale che prevede una media di tre scatti di anzianità rispetto ai due attualmente considerati.
c) che nel rispetto del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sia garantita in via
esclusiva per gli appalti di ristorazione collettiva sanitaria, assistenziale e scolastica l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità, prezzo evitando criteri che amplifichino l’effetto di aggiudicazione con la predominanza del criterio basato sul prezzo.
RITARDATI PAGAMENTI
Le Parti, considerato:
– che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende, società ed operatori economici in generale fornitori dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno rilevante che costituisce un elemento di difficoltà gestionale;
– che, in periodi di crisi economica, tali eventi aggravano la situazione delle imprese del Xxxxxxx, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
convengono di attivarsi congiuntamente nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all’aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
art. 1
Titolo 1 – Validita’ E Sfera Di Applicazione – Sfera Di Applicazione
(1) Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate:
I. AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavolo calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte
integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II. COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
– piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
– caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. 25.8.1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
– chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
– gelaterie, cremerie;
– negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
– posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
– aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
– aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili. e servizi sostitutivi di mensa.
– spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
III bis) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
a) Aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) Aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa.
III ter) RISTORAZIONE COMMERCIALE
Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI. IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR E NETWORK DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII. PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
(2) Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all’attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del
presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’art. 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (xxxx xxxxx).
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche – esempio: commerciali – svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Alberghi” ci si è intesi riferire alle “Aziende alberghiere” di cui al punto I dell’art. 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termino “Pubblici Esercizi” ci si è intesi riferire alle “Aziende Pubblici Esercizi” di cui al punto III dell’art. 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Agenzie di viaggio” ci si è intesi riferire alle “Imprese di viaggi e turismo” di cui al punto VI dell’art. 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Campeggi” ci si è intesi riferire ai “Complessi turistico – ricettivi dell’aria aperta” di cui al punto II dell’art. 1.
Chiarimento a verbale
L’applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’esercizio
dell’attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso dello prescritte autorizzazioni legali.
art. 2
Titolo 1 – Validita’ E Sfera Di Applicazione – Inscindibilita’. Norme Contrattuali
(1) Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese dei Settori dei Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, Ristorazione commerciale e Turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente CCNL, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, è un complesso unitario e inscindibile e
costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e
contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. …, …, … e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce
condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi Nazionali ed Accordi Speciali che hanno regolato il Settore, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
art. 3
Titolo 1 – Validita’ E Sfera Di Applicazione – Servizi In Comune
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
art. 4
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo I – Diritti Di Informazione – Livello Nazionale
(1). Le Parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie
dell’imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) Annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali comunicheranno alle organizzazioni sindacali nazionali – in quanto Parti stipulanti il presente CCNL – dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del Settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
(4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali dei settori di Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, Ristorazione commerciale e Turismo, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
(5) Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del Settore ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presento Contratto, convengono sull’opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e
paesaggistici – l’impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell’occupazione.
art. 5
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo I – Diritti Di Informazione – Livello Territoriale
(1) Annualmente, a richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi di carattere generale
sull’andamento settoriale, dell’occupazione, relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, anche articolati per comparti omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le dinamiche strutturali, i processi di sviluppo e di ristrutturazione potranno avere sull’andamento globale
dell’occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le “Imprese di Viaggi e Turismo” si precisa che per “livello territoriale” ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
art. 6
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo I – Diritti Di Informazione – Livello Aziendale
(1) Le imprese di particolare importanza nell’ambito del Settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel Settore in cui operano, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e competenti ai vari livelli (nazionali, regionali o territoriali., di norma annualmente in un
apposito incontro, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali
problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
art. 7
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Ii – Pari Opportunita’, Politica Attiva Del Lavoro – Pari Opportunita’
(1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale. a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel Settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento, reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla L. 8 marzo 2000 n. 53;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle R.S.A. copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006.
(3) L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la
conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 31 dicembre 2021 2019 l’analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel Settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione – nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali – potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo Fast, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
art. 8
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Ii – Pari Opportunita’, Politica Attiva Del Lavoro – Contrasto Alle Molestie Sessuali E Violenza Nei Luoghi Di Lavoro
Art. 8 – Utilizzo degli impianti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti noi periodi di cosiddetta “bassa stagiono” in collegamento con lo iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dallo Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi
particolarmente nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali e svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana,ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente e con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. e a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni e gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze e svolgano preciso attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Xxxxxxxxx forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l’Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento introdotto con la legge di bilancio 2018 e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell’arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
art. 9
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Ii – Pari Opportunita’, Politica Attiva Del Lavoro – Politiche Attive Del Lavoro
(1) Le Parti, tenuto conto delle continue evoluzioni e dei cambiamenti delle leggi che presiedono
all’incontro domanda-offerta di lavoro, si impegnano a definire attraverso specifici accordi, di norma a livello regionale:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere iniziative verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) c) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo art. 136;
b) d) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
(3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del Settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) (2) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) (3) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del Settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
art. 10
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Contrattazione Integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
– a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
– a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
– a livello provinciale territoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le Parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le Parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le Parti convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° settembre 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle Parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le Parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma – o dalla scadenza del contratto in essere se successiva – senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle Parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente Contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
art. 12
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Indicatori
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti opereranno prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le Parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le Parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
Aziende alberghiere
– capacità ricettiva (I.S.T.A.T., Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– presenze turistiche (I.S.T.A.T., Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– dipendenti (INPS, I.S.T.A.T.)
– giornate lavorate (INPS)
Complessi turistico ricettivi dell’aria aperta
– capacità ricettiva (I.S.T.A.T., Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– presenze turistiche (I.S.T.A.T., Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– dipendenti (INPS, I.S.T.A.T.)
– giornate lavorate (INPS)
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari
– produttività nazionale P.E. (I.S.T.A.T.) o territoriale
– prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere.
– consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori.
– flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il Settore Turismo)
– dipendenti (INPS, I.S.T.A.T.)
Ristorazione collettiva
– produttività, da intendersi come pasti prodotti,distribuiti per ogni ora di lavoro retribuita
– tasso di presenza, da intendersi come numero di ore lavorate rispetto alle ore retribuite
– qualità del servizio
Imprese viaggi e turismo
– composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (I.S.T.A.T.)
– vendita biglietteria aerea (I.A.T.A.,B.S.P.)
– vendita biglietteria ferroviaria
– dipendenti (INPS, I.S.T.A.T.)
(3) Le Parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
art
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo III – Secondo Livello Di Contrattazione – Effettività Della Diffusione Della Contrattazione Di Secondo Livello
(1) Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto.
(1) Per la pratica attuazione di quanto previsto all’articolo precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi
Livello A, B 1, 2, 3
4, 5
6S, 6, 7
(eliminare)
(2) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi territoriali.
(3) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei contratti integrativi territoriali, che risultino iscritti nel L.U.L. (libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L’azienda
calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
(4) Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
(5) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(6) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo
aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al “. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
(8) L’accordo integrativo di cui all’art. 11 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non sarà tenuta all’erogazione del premio.
(9) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 30 settembre 2018, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2018, i seguenti importi:
Livello A, B 1, 2, 3
4, 5
6s, 6, 7
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
(eliminare)
Norma transitoria
Tenuto conto dell’evoluzione contrattuale intervenuta, le Parti convengono – in via sperimentale per la vigenza del presente Contratto – di realizzare il confronto ai fini di quanto previsto all’art. 11 (Premio di risultato) a livello regionale.
In occasione del successivo rinnovo del presento CCNL, le Parti valuteranno gli esiti dell’impostazione assunta in materia di contrattazione integrativa, al fine di concordare eventuali correttivi.
art. 14
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Materie Della Contrattazione
(1) Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell’attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell’art. 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione C.E.E. n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.Lgs. n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’art. 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai
lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 89;
f) interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 108, 116 e 361);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 119);
h) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 299 e 378);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
l) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’art. 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’art. 118;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’art. 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 141);
s) premio di risultato di cui all’art. 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 21, quarto comma, L. 28 febbraio 1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall’art. 95 volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’art. 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’art. 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant’altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall’art. 155;
i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 312);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 327);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 341);
m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 317);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 314);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (artt. 295, 358 e 374);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 309);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall’art. 366;
s) clausole di uscita (art. 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (art. 209, 256, 260 e 293);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (art. 16);
x) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (artt. 213, 264, 294, 373);
y. funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 248, 286 e 419);
z) costituzione dei Centri di servizio di cui all’art. 22;
aa) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
a) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) premio di risultato di cui all’art. 11;
f) clausole di uscita (art. 15);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell’unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione C.E.E., n. 635 del 13 dicembre 1984 del D.Lgs. n. 198 del 2006, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo …;
e) intervallo per la consumazione dei pasti (art. …);
d) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (art. … );
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
h) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo …;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. … reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j. il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’art. …;
k. diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’art. …;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. …);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
art. 15
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Derogabilita’
1. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non compresi nell’obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
(2) Xx predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL; salvo successiva proroga concordata dalle stesse Parti.
Le Parti si riservano di riformulare diversamente il testo alla luce di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 24 novembre 2016.
art. 354
Accordi Di Comparto
Capo XVI – Accordi settoriali
1 Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale
art. 14 bis
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Accordi Servizi Di Ristorazione Sulle Piattaforme Petrolifere
(1) Le Parti si danno atto che – a seguito dell’inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere – sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
art. 16
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Retribuzione Onnicomprensiva
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all’art. 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l’eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’art. 6 del R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636 e dell’art. 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
art. 17
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iii – Secondo Livello Di Contrattazione – Archivio Dei Contratti
(1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l’archivio dei contratti istituito presso l’ente bilaterale nazionale del Settore Turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
cap 4
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Enti Bilaterali
Le Parti si impegnano ad istituire un gruppo di lavoro tecnico per effettuare una riflessione approfondita sugli strumenti della bilateralità al fine di poterli adattare alle specificità del Settore.
Le Parti convengono inoltre che l’attività del presente Gruppo di lavoro riveste carattere di urgenza e pertanto sarà avviata entro il mese di maggio 2018.
Premessa
Le Parti stipulanti il presente Contratto, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di disciplinare
come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le Parti affidano all’EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel Settore.
art. 18
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Ente Bilaterale Nazionale Unitario Del Settore Turismo
(1) Le Parti aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L’EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del Settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del Settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del Settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
(3) Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
art. 19
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Sostegno A Reddito
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, previo accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall’Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell’Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di
sospensione dell’attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un’unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del Settore Turismo.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le Parti si incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell’esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall’EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
– il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo;
– il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all’art. 18, comma 2, del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a verificare – entro il 31 marzo 2010 – la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle sommo contrattualmente dovuto agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che lo attività di sostegno al reddito siano finanziato unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell’aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell’effettiva cogenza di tale
soluzione e dell’invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si rivolgeranno al Ministero dell’Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presento contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all’art. 51, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
art. 20
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Enti Bilaterali Territoriali (e.b.t.)
(1) L’Ente Bilaterale è costituito, di norma a livello regionale, ed è sera strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e
Regolamento. In caso di mancato accordo, l’EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L’E.B.T. istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza
trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza
trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione di Xxxxxxxxx nell’ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell’Ente Bilaterale territoriale è regolata da accordi diretti tra la Fipe e Federreti.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del Settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dall”1 gennaio 1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell’art. 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all’armonizzazione ed unificazione dagli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
art. 21
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Statuto Tipo
(1) È allegato al presente Contratto il nuovo statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del Settore Turismo.
(2). Gli enti bilaterali già costituiti alla data del 27 luglio 2007 stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
(3) Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le Parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l’adozione.
art. 22
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Centri Di Servizio
(1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio – che potrà avvenire per l’intero Settore o per singoli comparti – si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente
Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’E.B.T., le Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
– cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 85 e 93;
– assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo
comma dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’art. 93 del presente Contratto;
– può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
– tra le Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20 e dal
chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’art. 20 del presente Contratto;
– per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le Parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale.
Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla F.I.A.V.E.T. nazionale.
art. 23
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Finanziamento
(1) Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto
dell’obbligatorietà del contributi di cui al precedente comma 1. Confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) Conseguentemente l’azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. ” e la stessa azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle
prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale, competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 20 del presente Contratto per il sostegno al reddito.
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le Parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008.
Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL del Settore 20 febbraio 2010.
(10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
art. 24
Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Analisi Del Funzionamento
(1) Le Parti convengono sull’opportunità di svolgere un’analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli Enti Bilaterali territoriali dell’EBNT.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le Parti si avvarranno dell’assistenza tecnica dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle Parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 1° gennaio 2020 30 giugno 2010.
art. 25
Titolo Ii- Relazioni Sindacali – Capo Iv – Enti Bilaterali – Conciliazione Delle Controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle Parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 29 del presente CCNL.
art. 26
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo V – Formazione – Formazione Professionale
(1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del Settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del Settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del Settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(6) Il sistema dell’Ente Bilaterale Nazionale Turismo (EBNT), nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi.
(7) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l’ingresso e la permanenza nel Settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando
negli enti bilaterali la sede idonea per l’esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(8) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
– sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
– riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
– consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
(9) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali dell’Ente bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) Settore Turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al Settore, con particolare riferimento all’attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(10) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(11) Le Parti ritengono necessaria l’attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore Turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
art. 27
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo V – Formazione – Formazione Continua
(1) Le Parti, considerato che ai sensi dell’art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le Parti;
visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione o monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del Settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del
progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”;
– vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel Settore
dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation ofFood, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the EuropeanUnion and European Economie Area;
– reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
(2) Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento prevalentemente ai fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.).
(3) Le Parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del Settore Turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
art. 28
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo V – Formazione – Sicurezza Sul Lavoro
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà – anche avvalendosi del supporto dell’EBNT – i compiti affidati alle Parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
(2) In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – la cui durata, contenuti
minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome – sono affidate alla competenza dell’EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende.
(3) All’atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – o determinato di durata superiore ai tre mesi – i datori di lavoro rilasciano al dipendente un’autocertificazione dell’attività formativa svolta presso l’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
art. 29
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Composizione Della Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche e sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da 6 rappresentanti delle Associazioni Datoriali.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
art. 30
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Compiti Della Commissione Paritetica Nazionale
(1) La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente CCNL e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L’Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le Parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del Lavoro.
art. 31
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Commissioni Paritetiche Territoriali
(1) Le Organizzazioni Sindacali. locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della
Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
art. 32
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Procedure Per La Composizione Delle Controversie Collettive
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti
l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalie Parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le Parti – senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d’azione – si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le Parti non procederanno ad azioni dirette.
La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di
ciascuna Organizzazione locale delle organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti dell’Associazioni locali imprenditoriali.
(7) La Commissione è convocata dall’Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della Parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l’intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle Parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui ai successivo art. 33. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell’andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior
funzionamento dell’attività conciliativa.
art. 33
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Procedure Per La Conciliazione Delle Vertenze Individuali
(1) Ai sensi degli artt. 409 e seguenti c.p.c., le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione dei presente Contratto ed il relativo personale
dipendente potranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della Associazione imprenditoriale locale alla quale l’Azienda aderisce e/o conferisce mandato e da un rappresentante della Organizzazione Sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato, in quanto Parti stipulanti il presente CCNL.
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le Parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà alla Parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le Parti concordano.
(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della Parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 c.p.c. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle Parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, né degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell’accordo dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo per l’inclusione nell’archivio dei contratti.
art. 34
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Collegio Arbitrale
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. … del presente Contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire
l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle Parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, è istituito a livello territoriale a cura delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L’istanza della Parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso
l’organizzazione cui la Parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla
conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria
eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le Parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
(4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle patti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse Parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle Parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle Parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’art. 33.
(11) Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della L. 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater c.p.c.
art. 35
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo VI – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Procedure Di Conciliazione Ed Arbitrato Relative Alle Sanzioni Disciplinari
(1) Ferme restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L’elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
art. 36
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vi – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Procedure Di Conciliazione Ed Arbitrato Relative Ai Licenziamenti Individuali
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all’art. 33, per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 15 luglio 1966 n. 604 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 5 della L. 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dai comma 1 dell’art. 6 della L. 15 luglio 1966 n. 604 per l’impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all’esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
(4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca, ciascuna delle Parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l’Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
(5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966 n. 604 e dalla L. 11 maggio 1990, n.
108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
(6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l’anzidetto termine di tre giorni senza che l’azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l’indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(7) L’importo dell’indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell’ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle Parti.
(8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
art. 37
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo VI – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio allo specifiche normative previste di seguito, per ciascun comparto nella parte speciale. Al Titolo XII Pubblici Esercizi, Capo XV Funzionamento delle commissioni paritetiche, al Titolo XIII-Stabilimenti balneari, Capo IX Funzionamento delle commissioni paritetiche e al Titolo XIV Alberghi diurni, Capo VIII Funzionamento delle commissioni paritetiche del CCNL Turismo 2010. (1) Le disposizioni dettate dal presente capo non
modificano gli accordi territoriali in materia. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione
Nazionale di cui all’art. 29 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all’art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la Parte di propria competenza.
art. 348
Funzionamento
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 29 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all’art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
art. 349
Finanziamento Attivita’
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’art. 348 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato XX.XX.X.XX. – P.E. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni Nazionali stipulanti, di cui all’Accordo Nazionale stipulato in data 30 gennaio 1970, modificato con accordi 19 ottobre 1973 e 3 maggio 1974.
(2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle organizzazioni sindacali stipulanti.
art. 350
Convenzione
(1) Tale contributo sarà riscosso tramite l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS – in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi della L. 4 giugno 1973, n. 311.
art. 351
Aliquota
(1) Il contributo di cui all’art. 349 dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l’aliquota del contributo XX.XX.X.XX. – P.E. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi è compresa nei contributi integrativi A.S.C.O.M.;
b) l’aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10 per cento.
art. 352
Modalita’ Di Riscossione
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente titolo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente successivo all’assunzione.
(3) Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà da questi trasmessa alla Commissione Nazionale per le Vertenze di Lavoro presso la F.I.P.E.
(4) Le norme di cui ai precedenti artt. 349, 350 e 351 fanno parte integrante del presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il Contratto stesso si applica.
art. 353
Modalità Di Versamento
(1) Secondo quanto convenuto tra l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente Contratto con apposito Accordo, l’ammontare dei contributi previsti dall’art. 351 sarà versato dai datori di lavoro all’Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello DM 10 – M3 F24 alla voce “Contributo A.S.C.O.M.” per la quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce “Contributo XX.XX.X.XX.” per la quota a carico dei lavoratori.
art. 38
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Delegato Aziendale
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di
intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
art. 39
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Dirigenti Sindacali
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 e del 24 novembre 2016 (allegato P)
(2) L’elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all’articolo … e di dirigente sindacale di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle R.S.U. i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle R.S.U., gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’art. 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 e del 24novembre 2016 (allegato …).
art. 40
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Permessi Sindacali Retribuiti
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi e congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
(3) I componenti delle rappresentanti sindacali aziendali unitarie di cui alle lett. b) e alla lett. c) dell’art. 39 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(4) Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
(5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano allo R.S.A. parametri di cui all’art. 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991. Mettere in allegato
(6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma 4, i permessi saranno di un’ora all’anno per ciascun dipendente.
(7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive organizzazioni sindacali.
Chiarimento a verbale
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
art. 40 bis
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – R.s.a.
(1) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri riportati ai commi successivi.
(2) I componenti delle R.S.A. di cui alla lett. b) dell’art. 39 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(3) Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a duecento dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni trecento o frazioni di trecento dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a tremila dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni cinquecento o frazioni di cinquecento dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lett. b).
(4) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di
un’ora all’anno per ciascun dipendente.
(5) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive organizzazioni sindacali.
art. 41
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – – Permessi Sindacali Non Retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all’anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive organizzazioni sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
art. 42
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Diritto Di Affissione
(1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.
art. 43
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Assemblea
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle organizzazioni sindacali singolarmente o
congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
art. 44
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Referendum
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
art. 45
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Norme Generali
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla L. 20 maggio 1970, n. 300 ed all’accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P)
Dichiarazione a verbale
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica con l’incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l’istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
art. 46
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Norma Transitoria
(1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme riportate nell’allegato (…).
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che, così come stabilito dall’art. 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 e Protocollo 24 novembre 2016, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano ad avviare il confronto in tema di rappresentanza e rappresentatività, sulla base dei Protocolli Interconfederali sottoscritti alla data odierna.
art. 47
Titolo 2 – Relazioni Sindacali – Capo Vii – Attivita’ Sindacale – Contributi Associativi
(1) L’Azienda provvedere alla trattenuta del contributo associativo sindacale. Tale contributo non sarà
inferiore all’1% della paga base e contingenza in atto al primo gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità e sarà trattenuta ai dipendenti che ne facciano faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere, le modalità e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarle.
(2) L’azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le organizzazioni sindacali di appartenenza del lavoratore, l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza; al contempo, su richiesta della medesima Organizzazione Sindacale, trasmetterà a quest’ultima l’elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa trattenuta ad ognuno di essi.
(3) L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
(2) La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’azienda dovrà attenersi.
(3) L’azienda trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
art. 48
Titolo 3 – Classificazione Del Personale – Classificazione Del Personale
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
AREA QUADRI
Ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
QUADRO A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la
definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– capo area (compreso capo area di catena di esercizi);
– direttore;
– capo servizi amministrativi catering
QUADRO B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
– vice Direttore;
– responsabile area mense;
– capo del personale;
– economo responsabile del Settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
– responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
– capo zona manutenzione.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un Settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda.
– superintendente catering;
– capo servizio catering;
– ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena d’esercizi);
– assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni e comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
– direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
– capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
– capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull’impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
– responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
– primo maitre o capo servizio sala;
– ispettore mensa;
– responsabile impianti tecnici:
– capo cuoco ristorazione collettiva;
– capo contabile;
– operatore o procuratore doganale catering;
– capo ufficio catering;
– supervisore catering;
– primo barman p.e.;
– capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco – bar;
– capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l’addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
– magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l’attività di altri magazzinieri comuni;
– cassiere centrale catering;
– capo c.e.d.;
– analista – programmatore c.e.d.;
– assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
– controllo amministrativo;
– barman unico;
– sotto capo cuoco;
– cuoco unico;
– primo pasticciere;
– capo operaio;
– capo mensa surgelati e/o precotti;
– capo reparto catering;
– assistente o vice o aiuto supervisore catering;
– operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico – specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
– maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
– dietologo;
– sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
– programmatore c.e.d.
– responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
– segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
– cuoco capo partita;
– cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
– gastronomo;
– cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
– barman;
– chef de rang di ristorante;
– cameriere di ristorante;
– secondo pasticcere;
– capo gruppo mensa;
– gelatiere;
– pizzaiolo;
– stenodattilografa con funzioni di segretaria;
– altri impiegati d’ordine;
– centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
– conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
– operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
– operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
– operatore c.e.d. – consollista;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
– tablettista e marchiere;
– cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
– cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
– telescriventista;
– magazziniere comune;
– centralinista;
– cellista surgelati o precotti;
– terzo pasticcere;
– dattilografo;
– altri impiegati d’ordine;
– dispensiere;
– cantiniere;
– banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
– banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
– operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
– sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
– addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
– addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
– controllo merci;
– cameriere bar, tavola calda, self-service;
– demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
– barista;
– guardarobiera non consegnataria;
– allestitore catering;
– autista di pista catering;
– secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all’approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
– operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
– guardia giurata;
– conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
– operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
– commis di cucina, xxxx e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
– addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel Settore;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
– confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
– secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
– commis di bar (ex aiuto xxxxxxx), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all’uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
– stiratrice;
– lavandaia;
– guardiano notturno;
– addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel Settore;
– caffettiere non barista;
– caricatore catering;
– aiutante pista catering;
– preparatore catering;
– addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
– guardarobiera clienti (vestiarista);
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
– personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
– lavatore catering;
– conducente di motocicli;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
(2) Le Parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto inquadramento delle seguenti qualifiche:
– dietista
– operatore pluriservizio
– addetto di cucina di ristorazione a catena.
(3) Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le Parti verificheranno se analoghe qualifiche degli altri comparti del Settore Turismo siano rapportabili o meno alle funzioni espletate.
(4) La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2004.
art. 49
Titolo 3 – Classificazione Del Personale – Valorizzazione Della Professionalita’
Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla
classificazione del personale, con particolare riferimento all’esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell’Unione europea e dell’area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle Parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle Parti stipulanti il CCNL sei mesi prima della scadenza.
art. 291
Disposizioni Applicative
(1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:
– pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
– pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.
art. 50
Titolo 3 – Classificazione Del Personale – Inquadramento
(1) L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali di cui all’art. 48 e secondo quanto previsto nelle parte speciali del presente Contratto.