REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, ECC.
REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, ECC.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Comune di Castelforte
“Città per la pace”
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICIApprovato con delibera di C
CAPO I
NORME GENERALI
ART.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO
0.Xx presente regolamento disciplina, ai sensi delll-art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità per:
a)la concessione di sovvenzioni,
b)la concessione di contributi,
c)la concessione di sussidi ed ausili finanziari,
d)l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati
ART.2 -DEFINIZIONI
0.Xx soli fini del presente regolamento:
a) per "concessione di sovvenzioni", si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo predetto per iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
b) Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungi-mento di scopi sociali,culturali, sportivi ecc;
c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero svi-luppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
-per "sussidio” un intervento atto a concorrere, in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
-per “ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre ca-rattere straordinario,
d) per “attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un ser-vizio (trasporti,mensa,ecc.) senza corrispettivo.
Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.
CONCESSIONE SOVVENZIONI
ART.3 -SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "SOVVENZIONI"
1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):
a)le persone fisiche,
b)le persone giuridiche,
c)le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità
giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.
2.Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di proce-dimenti ostativi ai sensi della legge e sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
ART.4 -SCOPO DELLE "SOVVENZIONI"
1.Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2.Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni rela-tive ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Asso-ciazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, sempre ché interessanti -direttamente la popolazione amministrata.
ART.5 -CARATTERE DELLE “SOVVENZIONI”
1.Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi
con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
b)continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno
anche per gli esercizi futuri.
2.Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Con-siglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.
ART.6 -PROCEDURA PER L'ASSEGINAZIONE DELLE "SOVVENZIONI”
1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
ART.7-SOMMINISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"
1.Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di appo-sita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2.Con la richiesta di somministrazione di cui al comma preceden-te, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall’atto di concessione della sovvenzione, nonché
dei risultati conseguiti.
0.Xx somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differen-za costi - ricavi.
4.Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzio-nalmente ridotta, e in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
0.Xx Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli inte-ressati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
CONCESSIOINE DI “CONTRIBUTI”
ART.8 -SOGGETTI BENEFICIARI DEI”CONTRIBUTI"
1.Xxxxxxx usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, b):
a)le persone fisiche;
b)le persone giuridiche;
c)le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.,non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2.Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di proce-dimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
ART.9 -SCOPO DEI "CONTRIBUTI"
0.Xx concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2.Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attra-verso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.
ART.10 - CARATTERE DEI 'CONTRIBUTI"
1.Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono ave-re carattere:
a)straordinario:in caso di intervento l'una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
b)continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o tempo-raneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto be-neficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
ART.11 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI "CONTRIBUTI"
1.Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazio-ne motivata e/o correlata della necessaria documentazione. Per con-sentire la nazionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune.
ART.12 - EROGAZIONE DEI "CONTRIBUTI"
1.Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito richiesta degli inte-ressati.
2.Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli in-teressati dovranno fornire ogni atto utile a mostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato;
0.Xx somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4.Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmen-te ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
0.Xx Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interes-sati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzio-nati al grado di attuazione della iniziativa.
CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"
ART.13 –FINALITA’ DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"
1.Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dallo art.2,Comma 1, lettera o), l'amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2.Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
0.Xx stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.19, comma 1,n.16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.'
ART.14 -SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" -LIMITI
1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel,precedente articolo 2,comma 1,lettera c):
a)le persone residenti in questo comune;
b)le persone non residenti in questo comune, di passaggio,
2. Le persone di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.
ART. 15 - PROCEDURE PER L’ ASSEGNAZIONE DEI “SUSSIDI”
1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell’ Ufficio assistenza.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell’ atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull’ ufficio comunale l’ onere la persistenza dello stato di bisogno.
ART.16 - PROCEDURE PER L’ ASSEGNAZIONE DEGLI “AUSILI FINANZIARI”
1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati ( solo eccezionalmente su proposta dell’ ufficio comunale ) dalla Giunta Comunale.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell’ ufficio di economato.
3. Le
4. concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’ esercizio trovando applicazioni, per analogia, il disposto dell’ art. 23 commi 3 e 4 D.L. 2 marzo 1989, n. 66.
ATTRIBUZIONI DI “VANTAGGI ECONOMICI”
ART .17- SOGGETTI BENEFICIARI DI “VANTAGGI ECONOMICI”
1.Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, Comma 1 lettera d):
a) le persone fisiche,
b) le persone giuridiche,
c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc…, non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
ART . 18 - SCOPO DELLLA CONCESSIONE DI “ VANTAGGI ECONOMICI”
1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.
ART.19 –NATURA DEL “ VANTAGGIO ECONOMICO”
1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relativi:
a) Al godimento di un bene comunale mediante:
a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.
b) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
b.1 pubblico trasporto;
b.2 trasporto scolastica;
b.3 mensa;
b.4 attività sportive gestite dal Comune;
b.5 assistenza domiciliare.
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l’ uso dei beni comunali.
ART.20 –PROCEDURE PER OTTENERE IL “GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE”
1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l’ indicazione:
a) Dei motivi della richiesta;
b) Dell’ uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il momento del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
c) Per le persone giuridiche: l’ elenco degli amministratori;
d) Per le associazioni, gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l’ intervento e le attuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l’ uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spesevive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.
ART.21 –PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO
1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti
speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.
ART.22 –INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI
1. Quando l’ onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.
ART.23 –LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
a) Le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
b) Le leggi regionali;
e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
ART.24 –PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’ art.25 della legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
CAPO II
NORME SPECIALI ED INTEGRATIVE
ART.1
Il comune provvede nell’ ambito dell’ assistenza sociale e scolastica alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni economiche allo scopo di contribuire alla riduzione o al super mercato della condizione di emarginazione, abbandono e disagio economico, sociale, e culturale di singoli e di gruppi in conformità con la presente regolamentazione.
ART.2
I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti ai residenti nel comune, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
ART.3
Gli interventi socio-assistenziali attuati dal Comune devono uniformarsi ai seguenti principi:
supermercato dell’ assistenza per categorie di soggetti discriminati in base all’ età, allo stato civile, al sesso, alla situazione fisica e psichica, e attuazione di interventi differenziati unicamente in rapporto al bisogno e alla specificità delle esigenze;
eccezionalità e temporaneità di ogni intervento che si riduca a mera erogazione di sussidio economico;
attuazione del diritto del cittadino a non essere sradicato dalla propria famiglia e dall’ ambiente in cui è inserito, a meno che ciò non risulti indispensabile in rapporto a particolari esigenze;
priorità degli interventi volti ad impedire l’ insorgenza di fattori di disadattamento sociale e scolastico; inserimento dei soggetti disabili.
ART.4
Il consiglio Comunale formula annualmente, nell’ ambito della relazione programmatica al Bilancio di Previsione, un piano di intervento, determina i criteri di programmazione ed organizzazione dei servizi e gli interventi da attuarsi nell’ ambito delle tipologie previste dal presente Regolamento.
ART.5
Tutte le domande intese ad ottenere prestazioni assistenziali, compilate su apposito modello predisposto dall’ Amministrazione Comunale devono essere redatte in carta semplice, corredate da ogni eventuale documentazione utile a chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno (Stato di Famiglia, copia autentica della dichiarazione dei redditi, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, busta paga, certificati del datore di lavoro, libretto di pensione, certificato di disoccupazione, certificato medico).
Gli addetti agli Uffici Comunali sono tenuti ad aiutare i xxxxxx-denti nella compilazione della domanda di assistenza e - nella eventua-le richiesta ad altri Enti della documentazione necessaria per otte-nere le prestazioni assistenziali.
Le certificazioni da rilasciarsi dal Comune sono allegate d'Uf-ficio alla domanda, e pertanto sono esenti dal pagamento dei diritti di rilascio.
ART.6
Le domande di prestazioni assistenziali devono protocollarsi il giorno della presentazione, a cura dell'Ufficio amministrativo, e quindi trasmesse all'Ufficio Assistenza che, espleta l'istruttoria ed acquisiti altri elementi di integrazione e confronto, inoltra le domande corredate dalle dichiarazioni e documentazioni, alla Giunta Municipale, per i provvedimenti da adottarsi.
Sarà comunque garantito il segreto d'ufficio nella istruttoria delle domande.
ART.7
I provvedimenti di ammissione e non ammissione, o di revoca delle prestazioni assistenziali, debitamente motivati, vengono comunicati per iscritto agli interessati.
ART.8
La prestazione assistenziale cessa al momento dell'accertamento dell'avvenuto cambiamento della situazione iniziale che ha dato luo-go all'assistenza.
L'assistito è tenuto a comunicare ogni variazione del proprio stato economico, sociale e familiare.
Il Comune procede al recupero di eventuali somme indebitamente percepite.
ART.9
Avverso i provvedimenti in materia di.assistenza è ammesso ricorso al Sindaco.
TIPOLOGIA ASSISTENZIALE
ART . 10
In via ordinaria, e ispirandosi ai principi di cui ai precedenti artt., l'amministrazione Comunale assicura i seguenti interventi di assistenza sociale e scolastica:
1) assistenza economica di base,
2) interventi economici straordinari, in denaro e in natura,
3) assistenza domiciliare,
4) ricovero dell'anziano in istituto di assistenza o casa alloggio,
5) soggiorni di vacanza,
6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
0) xxxxxxxx xxx xxxxxx in un Istituto di assistenza,
8) disciplina degli interventi per il rientro degli emigrati,
9) disciplina del diritto allo studio,
10) biblioteca.
ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE ART.11
L'assistenza economica di base è erogata per assicurare ai citta-dini un minimo vitale che soddisfi i bisogni fondamentali di vita relativi all'alimentazione, abbigliamento, igiene della persona, affit-to e riscaldamento dell'abitazione.
ART.12
Per l'erogazione dell'assistenza economica, il Consiglio Comunale determina, annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un "minimo vitale" da assicurare alle persone indigenti e una quota aggiuntiva per ogni persona a carico.
L'assicurazione alla integrazione del "minimo vitale" può raggiungere la percentuale anche del 100%.
ART.13
Sono ammessi all'assistenza economica con deliberazione di G.M. le persone sole e le famiglie che si trovano in situazioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.
Si considerano famiglie, ai fini delle prestazioni di assistenza economica, anche le persone che di fatto convivono stabilmente e quelle viventi in Comunità di tipo familiare.
INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
ART.14
A favore dei cittadini in stato di bisogno eccezionale e/o improvviso, possono essere erogati interventi straordinari anche in aggiunta all'assistenza economica di base, in risposta a bisogni emergenti in particolari circostanze di vita.
Rientrano fra gli interventi eccezionali i sussidi per concorso di spese di viaggio particolarmente onerose e/o soggiorni in ospedale per terapie mediche, per casi di incidenti, per assistenza psichiatrica, per ricovero ospedaliero temporaneo con pernottamento.
Rientrano fra gli interventi da considerare eccezionali anche gli stati di malattia che fanno insorgere nei cittadini non abbienti stati di bisogno.
INTERVENTI IN NATURA
ART.15
Sono disposti interventi straordinari in,natura con distribuzione di effetti lettericci,di vestiario, ecc ... in favore di singoli bisognosi, di famiglie, specie in caso di pubbliche calamità.
ASSISTENZA DOMICILIARE
ART.16
Il Comune istituisce il servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed ai soggetti disabili, il servizio ha lo scopo di rendere l'anziano e tali soggetti ancora partecipi alla vita della comunità rimanendo inserito nel contesto sociale.
ART.17
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:il servizio è espletato da addetti il cui compito è il seguente: lavori di pulizia dell'assistito, degli ef-fetti personali, della biancheria e dell'ambiente, nonché eventuale preparazione di pasti, accompagnamento, assistenza scolastica.
ART.18
Beneficiari del servizio: del servizio usufruiranno quei cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) stato di malattia o di invalidità che comporti la perdita dell'auto sufficienza e quindi incapacità del medesimo di accudire a se stesso per un periodo di tempo più o meno lungo;
2) carenza di qualsiasi assistenza familiare dovuta sia allo stato di solitudine che al materiale impedimento dei familiari a prestar-la a causa della loro attività, di un concomitante stato di malattia o di altro giustificato motivo.
ART .19
MODALITA' PER L'ASSUZIONE DEL BENEFICIO: L'ammissione al beneficio delle prestazioni di assistenza domiciliare dovrà essere richiesta al Sindaco di questo Comune mediante la compilazione di domanda alla quale l'interessato dovrà allegare la certificazione attestante che trovasi nelle condizioni di cui al precedente articolo. Il Sindaco nell'istruttoria delle varie pratiche potrà richiedere documenti o certificazioni integrative.
Organo preposto alla valutazione finale della necessità assisten-ziale è la Giunta Municipale, mediante adozione di atto deliberativo.
ART.20
Per il servizio di assistenza domiciliare la Giunta Municipale su parere conforme della Commissione Consiliare permanente e dei Capi-gruppo determina annualmente n.2 fasce di reddito, per la prima il servizio è completamente gratuito, per la seconda l'assistito è tenuto alla corresponsione del 50% dei costi effettivi del servizio.Per coloro che non rientrano nelle condizioni per usufruire del servizio, limitatamente alle condizioni finanziarie, vengono ' ammessi al servizio con pagamento totale del costo del servizio che usufruiscono.
ART.21
RICOVERO DELL’ANZIANO IN UN ISTITUTO DI ASSISTENZA O CASA ALLOGGIO.
Il ricovero di un anziano presso un Istituto assistenziale è disposto in seguito di constatata inadeguatezza degli altri tipi di interventi.Alla scelta dell'istituto partecipa possibilmente la persona diret-tamente interessata o la famiglia.Verranno preferiti gli istituti di ricovero più vicini alla residenza abituale dei ricoverandi.
ART.22
Hanno diritto al ricovero coloro che, avuto riguardo alla normativa del settore lavorativo di appartenenza, hanno compiuto l'età stabilita dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia, oppure che hanno compiuto il 65° anno di età, e per le donne il 60° xxxx.Xx casi eccezionali può disporsi il ricovero in favore di adulti o inabili che si trovino in condizioni da non poter provvedere alla propria assistenza, prescindendo dai suddetti limiti di età.
ART.23
Il ricovero è disposto dalla Giunta Municipale presso Istituti assistenziali gestiti da Enti Pubblici o Associazioni private debitamente autorizzate che diano pieno affidamento.
ART . 24
La persona provvista di mezzi economici è tenuta a concordare al pa-gamento delle rette di ricovero per il 100%.
ART.25
SOGGIORNI DI VACANZA - Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente a minori ed anziani, occasioni e possibilità di recupe-ro fisico e psichico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali possono essere organizzati soggiorni di vacanze.
L'utente contribuisce alle spese di viaggio e di soggiorno in re-lazione a fasce di reddito.
ART.26
CENTRI SOCIALI - Il Comune dovrà istituire un centro sociale poli-valente che assicuri un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo.
ART.27
Con deliberazione istitutiva del centro, il Consiglio Comunale ap-prova anche il regolamento di funzionamento.
ART.28
RICOVERO DEL MINORE IN UN ISTITUTO - A seguito di constatata ina-deguatezza di ogni altro tipo di intervento assistenziale, il minore, inserito in un ambiente familiare inidoneo per motivi di carattere economico o per situazioni di crisi, può essere ricoverato in un Istituto di Assistenza o di istruzione gestito da un Ente Pubblico o da un'Associazione o di istituzione privata.
ART.29
Il ricovero è disposto dalla Giunta Municipale, previo accordo con gli esercenti la patria potestà, presso un Istituto debitamente autorizzato, che dia pieno affidamento, possibilmente vicino alla residenza abituale del minore.
ART.30
I genitori dei minori ricoverati, provvisti di mezzi economici, i familiari tenuti per legge agli alimenti, concorrono alla retta ricovero in base a fasce di reddito annualmente determinate dal Consiglio Comunale.
ART . 31
PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI - In relazione alla Legge Re-gionale n.48 del 2 4.11.1986 recante norme per gli interventi regiona-li per l'emigrazione, il Comune elabora annualmente un piano d'inter-vento, in sede di relazione
programmatica al bilancio, fissando la somma dovuta in proporzione alle spese sostenute per l'emigrante rientrato dai paesi europei o extraeuropei, fissando il limite d'in-tervento da parte del Comune in entrambi i casi.
ART.32
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - In materia di assistenza scolastica il Comune persegue le seguenti finalità:
1. assicurare la priorità degli interventi a favore della scuola materna e dell'obbligo;
2. garantire agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi la prosecuzione degli studi successivi all'adempimento dell'obbligo;
3. promuovere la gestione sociale dei servizi con la partecipazione degli organi collegiali della scuola;
4. assicurare la parità di trattamento tra istituzioni scolastiche pubbliche e scuole private, scuole materne statali e scuole materne non statali nonché tra allievi dei corsi di prima formazione professionale finanziati dalla Regione e studenti delle scuole superiori;
5. agevolare l'inserimento dei soggetti svantaggiati nelle normali strutture scolastiche e formative.
ART.33
I servizi da assicurare per la scuola materna e dell'obbligo sono:
1. mense scolastiche,
2. contributi per acquisto libri;
3. contributi per viaggi d'istruzione;
4. ogni altra iniziativa prevista dall'art.42 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 comunque volta a favorire il diritto allo studio;
5. trasporto alunni.
ART.34
Per gli alunni della scuola secondaria superiore il Comune può realizzare gli interventi tesi ad agevolare la frequenza della scuola più vicina al luogo di residenza mediante rimborso totale o parziale delle spese di viaggio. Lo stesso trattamento sarà indirizzato agli alunni frequentanti corsi finanziati dallo Stato o dalla Regione.
ART.35
Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizione di legge, gli utenti concorrono in relazione alle rispettive fasce di reddito.
ART.36
La gestione dei singoli servizi dì assistenza scolastica è assunta direttamente dal Comune oppure viene affidata in Convenzione ad Enti Pubblici, privati o cooperative, con l'assegnazione dei fondi necessari.
ART.37
L'inserimento nella scuola di invalidi, emarginati e portatori di handicap è favorito mediante la fornitura di strumenti didattici differenziati, utilizzando comunque ogni altro strumento idoneo a superare l'emarginazione e nel caso di non autosufficienti tramite assistenze individuali.
ART.38
NORME TRANSITORIE- In attesa della Legge di riforma dell’ assistenza tutte le funzioni socio- assistenziali attribuite dalla normativa statale e regionale alla competenza del Comune, vengono esercitate nelle forme e con le modalità prescritte dal presente regolamento. Per le norme d’intervento assistenziale non previste eventualmente dal presente regolamento, ma comunque di competenza comunale, il Comune si riserva l’adozione di apposito regolamento.