PROTOCOLLO DI AZIONE
PROTOCOLLO DI AZIONE
VIGILANZA COLLABORATIVA CON AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI ARU 2019
PREMESSO CHE:
- L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito co
modificazioni dalla
. 11 agosto
2014, n.
114, ha ridefinito le funzioni
dell’Autorità Nazionale Anticorruzion
(ANAC)
stabilendo, tra l’altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le
funzioni svolti dall’Autorità di igilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l’art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) dispone che l’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- l’art. 213, comma 3, lett. h) del Codice
prevede che per affidamenti di
particolare interesse,
l’Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa
con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l’art. 4
del Regolamento in
materia
di attività
di vigilanza e di
accertamenti ispettivi
dell’Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre
2014, dispone che le
stazioni appaltanti
possono chiedere all’Autorità di svolgere
un’attività di vigilanza, anche
preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di
gara alla
normativa
di settore,
all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto;
- il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l’attivazione della
vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
CONSIDERATO CHE
- In data 7.9.2016, l’Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019 (di seguito anche ARU 2019) ha inoltrato all’ANAC richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa;
- La richiesta è motivata dall’esigenza di improntare l’attività dell’Agenzia al massimo perseguimento di obiettivi di trasparenza, legalità, correttezza e prevenzione di qualsiasi tentativo di corruzione, anche in considerazione dell’importanza dell’evento e delle cospicue risorse pubbliche allo stesso destinate;
- La richiesta dell’ARU 2019 rientra nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 2 del già citato Regolamento soprattutto sotto il profilo del rilevante impatto economico, strategico e sociale dell’appalto, l’Autorità ritiene, pertanto, di avviare un’attività di vigilanza collaborativa.
TUTTO QUANTO PREMESSO
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ‘l’Autorità’), nella persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
L’Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019, nella persona del Presidente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO DI AZIONE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.
2. Ai fini dell’efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all’interno di aree considerate particolarmente critiche, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l’attività prevista dall’art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.
Articolo 3
(Oggetto)
1. L’attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l’Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà effettuata limitatamente a due procedure di affidamento, esclusivamente per il periodo compreso tra il momento iniziale della predisposizione del bando di gara e quello dell’aggiudicazione definitiva del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal richiamato articolo del Codice dei Contratti.
Articolo 4
(Procedimento di verifica )
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
a) determinazione a contrarre;
b) atti della procedura di affidamento:
• bandi di gara o lettere di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;
• disciplinari di gara;
• capitolati;
• schemi di contratto;
• provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
• elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
• verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
• provvedimenti di aggiudicazione.
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.
Articolo 5
(Ulteriori forme di collaborazione)
1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ARU 2019, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
2. L’ARU 2019 si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“L’ARU 2019 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx
xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp”.
3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Azione, l’ARU 2019 invia all’Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
Articolo 6
(Procedimento di vigilanza collaborativa)
1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte dell’ARU 2019;
II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette all’ARU 2019.
In tale ipotesi, l’ARU 2019:
a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
Articolo 7
(Durata)
1. Il presente Protocollo ha durata di mesi dodici (12) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Articolo 8
(Verifica intermedia)
1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l’Autorità e l’ARU 2019 procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
Articolo 9
(Prerogative dell’ARU 2019)
1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di ARU 2019, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.
2. Qualora l’ARU 2019 avesse necessità dell’attività consultiva di ANAC anche sul quadro normativo di riferimento a base della propria attività, potrà presentare, al di fuori del Protocollo, richieste di parere ai competenti Uffici ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ANAC del 14 gennaio 2015.
Roma, 30 maggio 2017
Il Presidente dell’Autorità Il Presidente
Nazionale Anticorruzione dell’Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx