ACCORDO
ACCORDO
tra
SCF – Società Consortile Fonografici per Azioni, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx XXXX
x. 00, capitale sociale pari a Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in
persona del suo Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (nel seguito “SCF”) e
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI E TURISMO, con sede
in Xxx Xxxxxxx 0, Xxxx, Codice Fiscale 80091930588, in persona del suo Presidente Xxxxxxx Xxxxx (nel seguito “FEDERALBERGHI”)
PREMESSO
• che in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (nel seguito “L.d.A.”) il diritto di utilizzazione dei Fonogrammi previsto dall’articolo 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un Equo Compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori, nonché previo ottenimento da terzi di ogni altra necessaria licenza;
• che FEDERALBERGHI è l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria degli esercizi ricettivi;
• che SCF è il consorzio maggiormente rappresentativo dei produttori discografici costituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi;
• che è intenzione delle parti quantificare in via negoziale l’Equo Compenso dovuto dalle strutture ricettive, tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle tipologie di attività e delle modalità di utilizzo dei Fonogrammi;
• che XXXXXXXXXXXXX si impegna ad informare le imprese ricettive sugli obblighi conseguenti l’utilizzo di Fonogrammi all’interno delle strutture, richiamando l’attenzione delle stesse sulla necessità di verificare la regolare posizione di eventuali realizzatori e fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. Music Provider), e promuovendo iniziative volte a contrastare i fenomeni di abusiva riproduzione e utilizzazione di supporti fonografici;
• che SCF si obbliga a manlevare le imprese ricettive che aderiranno al presente Accordo, dalle eventuali richieste avanzate da terzi di compensi relativi ad analoghi diritti;
• che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che SCF dovesse concedere, posteriormente alla stipula del presente Accordo, ad altre organizzazioni di categoria o a singole imprese ricettive sarà esteso, previa richiesta, a FEDERALBERGHI;
SI CONVIENE
di addivenire ad un accordo tra la SCF e la FEDERALBERGHI per la definizione dell’Equo Compenso del “diritto connesso” ex art. 73 bis L.d.A. relativamente alle tipologie di utilizzo dei Fonogrammi di seguito indicate.
La Premessa fa parte integrante del presente Accordo.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'ACCORDO
L'accordo ha per oggetto la definizione dell’Equo Compenso del “diritto connesso” ex art. 73 bis L.d.A. relativamente alle seguenti tipologie di utilizzo:
• utilizzazioni di Fonogrammi (per tali intendendosi qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, compact disc, musicassette ed altri supporti per la registrazione del suono attuali e futuri) per la diffusione occasionale e gratuita di musica nelle strutture ricettive (musica d’ambiente);
• utilizzazioni di Fonogrammi in occasione di trattenimenti e manifestazioni musicali gratuiti organizzati all'interno delle strutture ricettive. Si considerano gratuiti i trattenimenti e le manifestazioni musicali per i quali non si richiede per la partecipazione agli stessi nessuna forma di pagamento specifico, diretto o indiretto, anche sotto forma di obbligo di consumazioni, e che non siano pubblicizzati all'esterno;
• diffusione di Fonogrammi inseriti in programmi radiofonici e/o televisivi;
• comunicazione al pubblico di Fonogrammi mediante collegamento via satellite, anche attraverso fornitore di palinsesti musicali (c.d. Music Provider);
• altre utilizzazioni riconducibili alle tipologie di utilizzo previste all’articolo 73 bis della
L.d.A. (non a scopo di lucro).
ARTICOLO 2
ADESIONE ALL’ACCORDO
Le Imprese ricettive che intendano ottenere la concessione in licenza del diritto di utilizzazione dei Fonogrammi di cui all’articolo 1, beneficiando dell’applicazione delle condizioni previste dal presente Accordo, devono stipulare apposito Abbonamento con SCF, utilizzando il modello di Certificato di cui in Allegato, ed effettuando il pagamento dei compensi secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
Con la stipula dell’Abbonamento ed il contestuale pagamento dei compensi l’Impresa acquista la concessione in licenza del diritto predetto, assumendo i relativi diritti ed obblighi.
ARTICOLO 3
ESTENSIONE DELL’ABBONAMENTO AL DIRITTO DI RIPRODUZIONE
Le Imprese ricettive che intendano ottenere la concessione in licenza del diritto di riprodurre (“diritto di copia”) i Fonogrammi, ai sensi dell’art. 72 lett. a) L.d.A., all’esclusivo scopo di diffondere musica all’interno dei loro esercizi, dovranno farne specifica richiesta all’interno del Certificato, ovvero farne richiesta successivamente direttamente a SCF.
ARTICOLO 4
COMPENSI
Diritto di utilizzazione
In forza delle intese raggiunte da SCF e FEDERALBERGHI, l’Equo Compenso per anno solare, dovuto ad SCF dalle Imprese ricettive a fronte della concessione in licenza del diritto di utilizzazione dei Fonogrammi (art. 73 bis L.d.A.), come specificato nell’articolo 1, è così determinato:
Camere | fino a 25 | fino a 50 | fino a 100 | fino a 250 | oltre 250 per ogni 100 camere in più |
1 stella | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 5,00 |
2 stelle | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 15,00 |
3 stelle | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 25,00 |
4 stelle | € 130,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 35,00 |
5 stelle | € 200,00 | € 230,00 | € 270,00 | € 310,00 | € 45,00 |
Per le attività stagionali, aperte complessivamente per non più di 8 mesi nell’arco dell’anno, è possibile ottenere una licenza periodica versando un compenso pari al 70% del compenso annuale.
Diritto di copia
A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di riprodurre i Fonogrammi (diritto di copia), ai sensi dell’articolo 72 lett. a) L.d.A, le Imprese ricettive, che ne facciano espressa richiesta, versano un Compenso annuo di riproduzione pari al 50% di quanto dovuto a titolo di compenso per il diritto di utilizzazione dei Fonogrammi.
ARTICOLO 5
RIDUZIONI
In relazione alla significativa rappresentatività di FEDERALBERGHI e a fronte delle attività di diffusione dell’informazione sui diritti dei Produttori Fonografici da essa svolta, SCF
accorda alle Imprese ricettive, che stipulano apposito Abbonamento avvalendosi del Certificato di cui in Allegato, la riduzione del 15% da calcolarsi sull’Equo Compenso.
ARTICOLO 6
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le Imprese ricettive, per ottenere le riduzioni previste dall’Accordo, devono versare l’Equo Compenso nei seguenti termini:
• entro il 28 febbraio, per l’Abbonamento annuale;
• entro il primo mese di apertura, per l’Abbonamento stagionale.
Eventuali diversi termini di pagamento possono essere concordati da SCF e FEDERALBERGHI, in relazione a particolari esigenze.
Le modalità di pagamento sono stabilite da SCF, previa verifica di fattibilità con FEDERALBERGHI e con i mandatari per la riscossione, e sono comunicate da FEDERALBERGHI alle Imprese ricettive contestualmente all’invio del Certificato di Abbonamento.
ARTICOLO 7
NORMA TRANSITORIA
Per l’anno in corso, il pagamento dell’Abbonamento annuale potrà avvenire decorsi 90 giorni dalla stipula del presente Accordo, salvo differimento concordato tra le parti.
Resta inteso che SCF riterrà soddisfatta in via transattiva per il passato ogni propria pretesa inerente l’utilizzo dei Fonogrammi ai sensi dell’art. 73 bis L.d.A., e rinuncerà pertanto ad ogni azione, anche stragiudiziale, nonché ad ogni eventuale richiesta a tale titolo.
ARTICOLO 8
AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI
I compensi di cui all’articolo 4 del presente Accordo verranno aggiornati, previa verifica tra le parti, di anno in anno tenuto conto della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 9
COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
In caso di controversie nell’applicazione del presente Accordo tra SCF e le singole Imprese ricettive, SCF e FEDERALBERGHI si impegnano a collaborare per la soluzione delle stesse, fatto salvo il diritto di SCF di agire direttamente nei confronti dell’Impresa presso ogni opportuna sede.
Le parti si danno reciprocamente atto che le utilizzazioni a scopo di lucro di cui all’articolo 73 L.d.A. non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo e che le stesse saranno oggetto di una specifica disciplina contrattuale.
Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
In caso di permanenza del disaccordo resta esclusivamente competente il Foro di Milano.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E GARANZIE DELLE IMPRESE RICETTIVE
L’Impresa ricettiva, a seguito dell’adesione a questo Accordo, si obbliga a:
• utilizzare i Fonogrammi nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l’integrità ed il valore artistico - culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti;
• ottenere le necessarie autorizzazioni SIAE di cui alle vigenti norme in materia di diritto d’autore.
SCF garantisce alle Imprese ricettive, che aderiscono all’Accordo, che l’Equo Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori, da versare ad IMAIE ai sensi delle leggi attualmente vigenti. SCF manleva tali Imprese da ogni eventuale pretesa di IMAIE a tale titolo.
SCF manleva inoltre le Imprese ricettive che aderiscono al presente Accordo da ogni altra richiesta di compensi avanzata da terzi relativamente ai diritti regolamentati dal presente Accordo, rilevando anche le eventuali spese giudiziarie sostenute dalle Imprese per difendersi da tali richieste.
ARTICOLO 11
DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO
Il presente Accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2007, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente a tale data, l'Accordo si intenderà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo disdetta da notificare nei termini di cui al precedente comma.
Milano, 22 Giugno 2005
IL PRESIDENTE DI SCF IL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI
(Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxx)