Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394, TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LA SIMEST S.P.A.
TRA
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (“Ministero”), codice fiscale n. 80213330584 rappresentato dall’Amb. Xxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale per la promozione del sistema Paese,
E
la Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A. (“SIMEST” o “Gestore”), codice fiscale e partita IVA n. 04102891001 - società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A. con sede in Roma, codice fiscale e partiva IVA n. 05804521002 - rappresentata dal proprio Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede sociale in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, n. 323,
premesso che
- il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (“Fondo 394/81” o “Fondo”);
- la legge 24 aprile 1990, n. 100, e s.m.i., recante “Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all’estero, ha istituito la SIMEST e ne disciplina l’operatività;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero all'articolo 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario) ha disposto e disciplinato l'attribuzione alla SIMEST, a decorrere dal 1° gennaio 1999, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui anche al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, emanata in attuazione dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ha disposto il trasferimento da Mediocredito Centrale Spa alla SIMEST di 118 unità di personale operativo e di supporto impiegato per la gestione dei suddetti interventi;
- per la gestione degli interventi del Fondo di cui alla legge n. 394/81 sono state stipulate convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e la SIMEST, ai sensi del previgente articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
- in data 31 dicembre 2019 è scaduta la convenzione stipulata in data 28 marzo 2014 (“Convenzione 2014”);
- l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da ultimo modificato dall’articolo 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e dall’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, disciplina gli interventi agevolativi a valere sul Fondo 394/81 anche nei Paesi dell’Unione europea;
- l'articolo 23-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha disposto il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della quota del capitale di SIMEST detenuta dal Ministero dello sviluppo economico e contestualmente, al comma 5, ha stabilito che: "SIMEST
S.p.A. continua a svolgere le attività già affidatele sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti” e che “SIMEST, nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all' internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento";
- il Decreto 7 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81”, definisce termini, modalità e condizioni degli interventi a valere sul Fondo 394/81 (“Decreto 7 settembre 2016”);
- con effetto dal 30 settembre 2016 è intervenuto il conferimento in natura della partecipazione detenuta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in SIMEST a SACE S.p.A., e successiva sottoposizione di SIMEST ad attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A.;
- il Decreto 8 aprile 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, recante “Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”, disciplina due ulteriori strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81 (“Decreto 8 aprile 2019”);
- per le finalità di cui al Decreto 7 settembre 2016 e al Decreto 8 aprile 2019 vengono, pertanto, utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/81 nonché, nei termini e con le modalità ivi previste, le risorse di cui all’articolo 1 del Decreto 7 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico recante “Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell’inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni.”;
- l’amministrazione del Fondo 394/81 è affidata al Comitato agevolazioni, di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni (“Comitato”) - che si riunisce presso SIMEST che ne cura l’attività di segreteria - i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e successivamente integrati con Decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 e 30 agosto 2019 e con Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 5 novembre 2019;
- il Comitato, le competenze e il funzionamento del quale sono stati da ultimo disciplinati con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2019, ha - nella riunione del 25 luglio 2019 - adottato un proprio regolamento interno; ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, eventuali modifiche alle competenze e il funzionamento del Comitato dovranno essere disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
- l’articolo 18-bis del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, estende l’operatività del Fondo 394/81 nei Paesi dell’Unione europea e apporta aggiornamenti agli interventi agevolati a valere sulle risorse del Fondo stesso. In attuazione del suddetto articolo 18-bis del decreto-legge n. 34/2019, è in corso di emanazione un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Modifiche al Decreto 7 settembre 2016 e al Decreto 8 aprile 2019 in materia di strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese”;
- l’articolo 2, comma 11-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 ha modificato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inclusa la disposizione dell’articolo 25, comma 2, attribuendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza a stipulare convenzioni per la gestione degli interventi di cui al decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in precedenza attribuita al Ministero dello sviluppo economico;
- l’articolo 2, comma 10-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, ha apportato modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, il cui articolo 1, comma 2, lettera h-quinquies), pertanto, dispone che SIMEST “provvede in particolare in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143”;
- l’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificata dall’articolo 48 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto-legge n. 18/2020”), prevede che le disponibilità del “Fondo per la promozione integrata”, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano utilizzate per la “concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni, di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;
- il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 aprile 2020 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito “Decreto 9
aprile 2020”) destina uno stanziamento di euro 70.000.000,00 (settanta milioni di euro), a valere sulle disponibilità del Fondo per la promozione integrata, per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 e prevede la stipula di apposita convenzione tra SIMEST e il Ministero per disciplinare le modalità di trasferimento delle predette risorse e le modalità di gestione e monitoraggio nonché di restituzione delle eventuali economie delle somme non utilizzate al Fondo per la promozione integrata;
- lo stanziamento di settanta milioni di euro, di cui alla premessa precedente, potrà essere suscettibile di eventuali variazioni, in rapporto a quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), che ha incrementato di 250 milioni il citato “Fondo per la promozione integrata”;
- in data 26 giugno 2020, il Ministero e la SIMEST, anche ai sensi del Decreto 9 aprile 2020, hanno stipulato una convenzione avente a oggetto la regolamentazione, le modalità di trasferimento della quota di risorse del Fondo per la promozione integrata e le modalità di gestione e monitoraggio nonché di restituzione, a vario titolo, da parte delle imprese beneficiarie delle somme rientranti o delle eventuali economie delle somme non utilizzate al Fondo per la promozione integrata (“Convenzione FPI”);
- le risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per la promozione integrata di cui all’alinea precedente (“Risorse FPI”) confluiranno sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato n. 22044, intestato a “SIMEST - Fondo ex Lege 394/81” - IBAN XX00X0000000000000000000000;
- l’Articolo 5 (Compensi spettanti al Gestore e oneri) della Convenzione FPI stabilisce che “I compensi annuali da liquidare alla SIMEST derivanti dall'applicazione della Convenzione FPI, a far data dalla stipula di quest’ultima, saranno pari al totale dei costi diretti e indiretti, sostenuti dalla SIMEST per la gestione delle Risorse FPI: tali compensi, tenuto conto della predetta accessorietà delle Risorse FPI rispetto al Fondo 394, sono imputati a valere sulle disponibilità del Fondo 394 stesso e liquidati come ivi previsto”;
- in data 31 dicembre 2019 è scaduta la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 (“Convenzione 2014”);
- tenuto conto del preminente interesse pubblico ad assicurare la continuità del complesso delle attività di gestione del Fondo per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi a favore delle imprese nazionali anche successivamente al termine del 31 dicembre 2019, in data 24 gennaio 2020, la Convenzione 2014 è stata prorogata, sino al 30 giugno 2020 (“Convenzione di Proroga”);
- ritenuto di dover procedere al rinnovo della Convenzione 2014, le Parti intendono stipulare la presente Convenzione per la gestione del Fondo da parte di SIMEST per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 (“Convenzione”);
- la SIMEST, previa approvazione del Comitato, trasmetterà al Ministero il preventivo dei costi diretti e indiretti per la gestione del Fondo 394/81 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020che farà parte integrante della presente Convenzione, che includerà
anche il preventivo relativo al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 di cui alla Convenzione di Proroga;
- il Comitato ha espresso il parere preventivo favorevole sul testo della presente Convenzione per la gestione degli interventi del Fondo 394 decorrente dal 1° luglio 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2024.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
Art. 1
(Validità della Convenzione)
1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. I rapporti fra il Ministero e la SIMEST per la gestione del Fondo sono regolati dalla presente Convenzione.
Art. 2 (Amministrazione del Fondo)
1. L'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato.
2. Alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti del Collegio sindacale della SIMEST nonché i dipendenti della SIMEST autorizzati dal Comitato.
Art. 3 (Gestione del Fondo)
1. La SIMEST gestisce il Fondo con contabilità separata, così denominata "Fondo rotativo ex legge 29 luglio 1981, n. 394 - Operazioni, ai sensi dell'articolo 6, Comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e s.m.i.”.
2. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e le modalità di gestione degli interventi di cui al Fondo, la SIMEST si attiene alle disposizioni emanate dal Comitato, il quale potrà altresì rilasciare in suo favore deleghe, procure, attestazioni e qualsiasi altro atto nell’interesse del Fondo.
3. Nell'ambito dell'attività di gestione del Fondo, la SIMEST svolge altresì in via accessoria e strumentale le seguenti funzioni:
a) cura la Segreteria del Comitato;
b) propone al Comitato le circolari operative e ne cura la diffusione;
c) predispone il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l’anno successivo da sottoporre all'approvazione del Comitato;
d) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico e le relative proposte. Procede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Comitato, tra cui la stipula dei contratti, l'erogazione dei finanziamenti agevolati e dell’eventuale quota a fondo perduto, la cura dei rientri, della contabilizzazione e della fase pre- contenziosa e contenziosa;
e) propone al Comitato le modifiche, le revoche, le rinunce e le archiviazioni relative alle operazioni approvate;
f) propone la misura e le tipologie delle garanzie ammissibili a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori dei finanziamenti agevolati presentati al Comitato;
g) entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Ministero la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, preventivamente approvato dal Comitato, nonché il rendiconto di gestione presentato dal Gestore (“Rendiconto”);
h) sottopone al Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo, anche ai fini della successiva comunicazione della stessa alla Corte dei Conti;
i) invia al Ministero i dati disponibili disaggregati per le operazioni del Fondo, secondo le specifiche e la periodicità previamente concordate con il Ministero, resi in formato tale da consentire rielaborazioni ed aggregazioni e, su base semestrale, una sintetica descrizione per Paese delle operazioni finanziate, volta ad evidenziare in particolare i settori e la provenienza geografica delle PMI italiane coinvolte;
j) sottopone al Comitato con la periodicità o le scadenze stabilite dal Comitato stesso, il portafoglio degli impieghi, anche al fine di consentire al Comitato di deliberare eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Fondo o, in caso di insufficienti risorse a deliberare la sospensione dell’operatività del Fondo;
k) sottopone al Comitato questioni di carattere generale e specifiche concernenti gli interventi agevolativi e a fondo perduto e formula eventuali proposte organizzative ed operative per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
l) sottopone al Comitato i testi delle convenzioni e dei loro rinnovi tra il Ministero e il Gestore per il relativo esame e parere preventivo per i profili che comportano un impatto finanziario sulle disponibilità del Fondo;
m) provvede agli adempimenti relativi al Fondo concordati con il Ministero e il Comitato in attuazione delle disposizioni normative vigenti tempo per tempo per quanto applicabili;
n) presenta al Comitato annualmente per l’approvazione un piano di attività di promozione del Fondo.
4. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SIMEST. La SIMEST quale gestore del Fondo, ne ha la rappresentanza negoziale e giudiziale e provvede alla gestione del Fondo con propria idonea struttura tecnico-organizzativa e con la diligenza professionale del mandatario.
Art. 4
(Facoltà del Ministero e controlli)
1. Al fine di accertare l'effettiva realizzazione dei progetti - approvati o ancora da approvare dal Comitato - e di verificare la veridicità delle informazioni fornite dalle imprese richiedenti i finanziamenti e/o dalle loro controparti estere, il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, con sistematicità, controlli in loco, avvalendosi della sua rete diplomatico-consolare e delle sedi all’estero dell’ICE/Agenzia, nonché del supporto tecnico del Gestore. Di tali controlli il Ministero fornirà riscontro alla SIMEST e al Comitato.
2. Il Ministero, informandone il Gestore, può effettuare, attraverso questionari da far pervenire alle aziende italiane beneficiarie delle agevolazioni, valutazioni sulle attività svolte da SIMEST, quale Gestore del Fondo.
Art. 5
(Compensi spettanti al Gestore)
1. L'ammontare dei compensi annuali da liquidare alla SIMEST a carico del Fondo, derivante dall'applicazione della presente Convenzione, a far data dal 1° luglio 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sarà pari al totale dei costi diretti e indiretti, come da bilancio civilistico sostenuti dalla SIMEST per la gestione del Fondo. Il totale dei costi è comprensivo degli eventuali accantonamenti al fondo rischi imputati alla gestione del Fondo; le relative risorse sono destinate esclusivamente alla copertura dei rischi derivanti alla SIMEST quale Gestore del Fondo e non possono essere utilizzati per altre finalità se non per quelle previste dal Fondo rischi.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la SIMEST presenta al Ministero il preventivo approvato dal Comitato con criteri di contabilità analitica del totale dei costi diretti e indiretti per la gestione del Fondo per l’anno successivo, per gli adempimenti di cui al successivo comma 3.
3. La liquidazione dei compensi approvati dal Comitato avviene in due tranche, su preventiva autorizzazione del Ministero al prelievo delle risorse dal Fondo:
- il 50% dell’importo del preventivo, entro il 30 giugno (e, limitatamente al periodo 1°luglio 2020 – 31 dicembre 2020, entro il 31 luglio 2020), previa presentazione da parte di SIMEST di una relazione sull'operatività del Fondo;
- il saldo, comprensivo dei compensi aggiuntivi di cui al successivo comma 4, entro 60 giorni dalla presentazione da parte di SIMEST del Rendiconto corredato della relazione della società incaricata alla revisione legale dei
conti in merito alla verifica del totale dei costi diretti e indiretti che la SIMEST ha sostenuto per la gestione del Fondo stesso.
Qualora i costi diretti e indiretti sostenuti da SIMEST per la gestione del Fondo, di cui al Rendiconto, si discostino dal preventivo approvato, la SIMEST provvederà a fornire adeguate motivazioni.
Il Rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione sull'operatività del Fondo, evidenziando in particolare i risultati in termini di totale delle operazioni deliberate e contrattualizzate e relativo importo, suddivise per Paesi, settori e Regioni di provenienza delle imprese richiedenti.
Per il periodo 1°luglio 2020 – 31 dicembre 2020, il Rendiconto, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Proroga, sarà comprensivo anche dei dati relativi al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.
4. Viene altresì riconosciuto al Gestore un compenso aggiuntivo sulla base del raggiungimento di obiettivi annuali concordati, di norma entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tra il Ministero e la SIMEST sulla base di priorità definite con direttive del Ministero, riportate in appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
Per l’anno 2020, verrà concordato tra il Ministero e la SIMEST un compenso aggiuntivo complessivo che sarà determinato sulla base del raggiungimento degli obiettivi concordati.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata dal Ministero, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del confronto con i dati relativi all'esercizio precedente. A tal fine SIMEST invierà idonea documentazione al Ministero, che potrà in ogni caso, richiedere chiarimenti o l’acquisizione di ulteriore documentazione.
5. Per gli eventuali futuri interventi a valere sul Fondo, disposti da nuove leggi o decreti, i relativi compensi saranno definiti con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
6. Sono a carico del Fondo tutte le spese legali e tutti gli oneri passati, presenti e futuri, derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, nonché dalle eventuali verifiche, che si rendessero necessarie, afferenti le operazioni effettuate per conto del Fondo medesimo o, comunque, direttamente dipendenti dalla gestione, anche pregressa, del Fondo stesso. Sono altresì a carico del Fondo i costi di funzionamento del Comitato.
7. La misura dei predetti compensi potrà essere rivista annualmente, d'intesa tra le parti contraenti, in dipendenza dei costi complessivi diretti e indiretti sostenuti dalla SIMEST per il Fondo e dei volumi di attività. Le variazioni dei compensi saranno apportate con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
8. Tenuto conto della natura meramente accessoria rispetto al Fondo 394 e la conseguente assenza di autonomia funzionale delle Risorse FPI, tutti i compensi dovuti a SIMEST derivanti dalla gestione delle Risorse FPI devono essere imputati al Fondo 394. Tali compensi, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione FPI, sono disciplinati - unitariamente ai costi e ai compensi di cui ai Paragrafi precedenti - dalle norme del presente Articolo 5 (Compensi
spettanti al Gestore) e decorrono a far data dal giorno della stipula della Convenzione FPI.
Art. 6
(Attività di promozione del Fondo)
1. Il Ministero e la SIMEST cooperano per accrescere il livello di conoscenza degli interventi agevolativi finanziati a valere sul Fondo, da parte delle PMI italiane. A tal fine, SIMEST è chiamata a realizzare con sistematicità campagne di comunicazione sul funzionamento del Fondo, sulle opportunità e sui vantaggi che possono derivare per il sistema delle imprese dall’accesso ai predetti interventi.
2. Allo scopo di verificare gli effetti dell’azione di comunicazione svolta, SIMEST dovrà, altresì predisporre adeguate forme di misurazione dell’incremento del numero delle imprese ammesse ai finanziamenti del Fondo.
Art. 7
(Disponibilità finanziarie del Fondo)
1. Le disponibilità finanziarie del Fondo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, sono tenute sul conto infruttifero n. 22044, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato: "SIMEST - Fondo ex Lege 000/00"- XXXX XX00X0000000000000000000000.
2. Alle disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono i futuri stanziamenti disposti in forza di leggi e provvedimenti amministrativi nonché i rimborsi, i recuperi di qualsiasi natura ed i rientri per capitale ed interessi dei crediti provenienti dalla gestione anche pregressa del Fondo.
3. La SIMEST, al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzata a trasferire e detenere presso primarie banche le somme tenute nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato di cui sopra, entro i limiti e con le modalità fissati dal Decreto n. 246739 del 4 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e s.m.i..
4. I proventi da interessi sulle disponibilità detenute presso banche di cui al precedente comma 3 sono portati ad incremento delle disponibilità delle gestioni cui rispettivamente si riferiscono.
Art. 8
(Gestione del contenzioso)
1. La SIMEST deve promuovere e curare il contenzioso, in ogni stato e grado di giudizio, nell'interesse del Ministero per vicende connesse alla gestione del Fondo, assumendo la rappresentanza giudiziale del Fondo.
2. Prima di avviare azioni giudiziarie o formalizzare ipotesi transattive connesse a contenziosi in essere e/o potenziali, la SIMEST, fornendo dettagliate ed utili
informazioni e documentazione di supporto, dovrà informare tempestivamente il Comitato. La SIMEST, inoltre, dovrà tempestivamente informare il Comitato in merito alle azioni già intraprese quale Gestore in via di urgenza, al fine di assicurare la migliore tutela del Fondo. Tali informative saranno rese secondo le prassi o le delibere adottate in materia dal Comitato.
3. Le spese legali restano a carico del Fondo. La SIMEST gestisce il contenzioso
- ove possibile - con la propria struttura Affari Legali e Societari ricorrendo a Studi legali esterni e/o a società del Gruppo CDP, ai quali potrà pertanto conferire apposito mandato e rilasciare le relative procure.
Art. 9
(Cessazione della Convenzione)
1. Le parti si danno atto che al cessare della presente Convenzione vengono definite di comune accordo le conseguenze che ne derivano, ivi compresa la destinazione del fondo rischi limitatamente alla quota che le parti ritengono non più necessaria.
Art.10
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
2. La presente Convenzione, redatta in due originali, è vincolante per SIMEST
S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2020 e per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito della registrazione del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
Art.11 (Controversie)
Ogni controversia sull'interpretazione, sulla validità o sull'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta di comune accordo alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 12
(Codice di Comportamento e Codice Etico)
Il Ministero e la SIMEST dichiarano di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto impegnandosi a rispettarne i dettami, rispettivamente, del Codice di comportamento del Ministero e del “ Codice etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società sottoposte a direzione e coordinamento" nonché del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 della SIMEST, resi disponibili dal Ministero e dalla SIMEST sui rispettivi siti internet.
Roma, lì 26 giugno 2020
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Xxxx Xxxxxxxx
SIMEST S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese
L’Amministratore Delegato
Firmato da: XXXXXXX XXXXX
Motivo:
Data: 26/06/2020 17:56:03