PROCEDURA IN MATERIA DI MARKET ABUSE
PROCEDURA IN MATERIA DI MARKET ABUSE
Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2016 e successi- vamente modificata in data 2 marzo 2020
Indice
1. Ambito di applicazione della Procedura 1
SEZIONE I – PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 3
3. Individuazione delle Informazioni Privilegiate 3
5. Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate 5
7. Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate 7
9. Il Registro delle Persone Informate 9
10. Modalità di tenuta del Registro delle Persone Informate 9
SEZIONE II – PROCEDURA DI INTERNAL DEALING 10
11. Finalità della disciplina di cui alla Sezione II della Procedura 10
12. Individuazione dei soggetti obbligati e delle Operazioni Rilevanti 10
13. Modalità e termini di comunicazione delle Operazioni Rilevanti 12
14. Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti 12
15. Attività del Soggetto Preposto 13
16. Divieti al compimento di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti
Rilevanti (“black-out period”) 13
17. Aggiornamento della Procedura 14
1. Ambito di applicazione della Procedura
1.1 La presente proceduta in materia di trattamento delle informazioni privilegiate e di internal dealing (la “Procedura”) è stata adottata da Cairo Communication
S.p.A. (“Cairo Communication” o la “Società”) in conformità alle disposi- zioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) e ai relativi regola- menti comunitari di esecuzione e di attuazione, nonché della ulteriore normati- va di tempo in tempo applicabile.
1.2 La Procedura è diretta a disciplinare:
(A) la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di se- guito definite) riguardanti la Società - direttamente o indirettamente per il tramite di Società Controllate (come di seguito definite) - nonché la comunicazione e la diffusione al mercato di tali Informazioni Privilegia- te;
(B) l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle Persone In- formate (come di seguito definito);
(C) l’operatività sulle Azioni (come di seguito definite) e sugli Altri Stru- menti Finanziari (come di seguito definiti) da parte dei Soggetti Rilevan- ti (come di seguito definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come di seguito definite); e
(D) i periodi in cui i Soggetti Rilevanti non possono effettuare operazioni sulle Azioni (come di seguito definite) e sugli Altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) (c.d. black-out period).
2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Pro- cedura, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
2.1.1 Altri Strumenti Finanziari: gli strumenti di debito emessi dalla Socie- tà, nonché gli strumenti derivati o gli altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) a essi collegati.
2.1.2 Azioni: le azioni emesse da Cairo Communication.
2.1.3 Cairo Communication o la Società: Cairo Communication S.p.A..
2.1.4 Informazione Privilegiata: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Cairo Communication o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa
pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Stru- menti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati
2.1.5 MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.
2.1.6 Operazioni Rilevanti: qualunque operazione compiuta da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, avente a oggetto Azioni o Altri Strumenti Finanziari.
2.1.7 Persone Strettamente Legate: rispetto a un Soggetto Rilevante, indi- ca:
(i) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e, se con- viventi da almeno un anno dalla data dell’operazione rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i “Familiari Ri- levanti”);
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare delle responsabilità di direzione;
(iii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust controllati di- rettamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;
(iv) le persone giuridiche, le società di persone e i trust i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Sog- getto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
(v) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rile- vanti.
2.1.8 Registro delle Persone Informate: il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate disciplinato dalla presente Procedura e istituito da Cairo Communication in conformità all’art. 18 del MAR e delle disposizioni del Regolamento (UE) 347/2016.
2.1.9 Società Controllate: le società direttamente o indirettamente controlla- te da Cairo Communication, intendendosi per “controllo” quanto defi- nito dall’art. 93 del TUF.
2.1.10 Soggetti Rilevanti: (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società; (ii) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al punto (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.
2.1.11 Soggetto Preposto: il soggetto preposto all’attuazione della presente Procedura, così come individuato dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication.
2.1.12 Sondaggio di Mercato: la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fi- ne di valutare l’interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni: (i) aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d’opzione; (ii) emissioni obbligazionarie; (iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse;
(iv) offerte pubbliche di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni che riguardino la Società a condizione che: (a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari inte- ressati dalla potenziale operazione di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari; (b) la volontà dei tito- lari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevol- mente necessaria per la decisione di promuovere l’offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.
2.1.13 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato A e
(a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissio- ne su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una si- stema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Stru- menti Finanziari le Azioni e le obbligazioni emesse dalla Società che ri- spettino le condizioni sub (a)-(c).
2.1.14 TUF: il D. Lgs. n. 58/1998.
SEZIONE I – PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE IN- FORMAZIONI PRIVILEGIATE
3. Individuazione delle Informazioni Privilegiate
3.1 La Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società direttamente o indirettamente per il trami- te di Società Controllate.
3.2 Per Informazione Privilegiata si intende un’informazione:
(i) avente un carattere preciso;
(ii) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;
(iii) che non è stata resa pubblica, e
(iv) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di ta- li Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
3.3 Un’informazione si considera di carattere preciso se “fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale infor- mazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del rela- tivo strumento finanziario derivato [...]” (1).
3.4 Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti fi- nanziari derivati, si intende “un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento” (2).
3.5 Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determi- na, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3.6 Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché la tappa inter- media di un processo prolungato possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se:
(i) concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari;
(ii) non sono stati resi pubblici, e
(iii) se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati .
3.7 A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di cir- costanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato pos- sono riguardare :
(i) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
(ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
(iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
(iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
(v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.
(1) Art. 7, paragrafo 2, del MAR.
(2) Art. 7, paragrafo 4, del MAR.
4.1 I soggetti con i quali sussiste un rapporto di collaborazione professionale e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privi- legiate (le “Persone Informate”) sono tenuti a mantenere la riservatezza in me- rito alle Informazioni Privilegiate. Le suddette Informazioni Privilegiate do- vranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa cir- colazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riser- vato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comu- nicate al mercato.
4.2 È fatto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma della presente Procedura.
4.3 Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l’accesso alle Infor- mazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi. In particolare ottengono, gesti- scono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le re- gole della diligenza professionale richieste tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza.
4.4 La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui esistono a carico della controparte impegni di riservatezza in relazione al- la gestione delle Informazioni Privilegiate.
4.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono responsabili per la segretezza della documentazione loro consegnata in preparazione o in occasione delle sedute del consiglio di amministrazione della Società. I consi- glieri, in ogni caso, devono assicurare la riservatezza delle Informazioni Privile- giate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.
4.6 Il Presidente dl Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari affinché i dirigenti e gli altri dipendenti del gruppo Cairo Communication non comunichino Informazioni Privilegiate a terzi se non ai sensi di legge o di rego- lamento e nel rispetto della migliore prassi di mercato ed affinché venga assicu- rata la riservatezza delle Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.
4.7 Qualora sia imposto a un consigliere, per ordine dell’autorità giudiziaria o am- ministrativa, di rivelare un’Informazione Privilegiate, il consigliere, salvo diversa disposizione di legge o provvedimento della relativa autorità, ne dà comunica- zione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate
5.1 La gestione delle Informazioni Privilegiate è rimessa, in via esclusiva, al Presi- dente del Consiglio di Amministrazione della Società, se del caso coadiuvato da soggetti all’uopo incaricati e individuati nelle strutture della Società. In partico- lare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le modalità di gestione
delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti della Società con gli investitori istituzionali e la stampa.
5.2 Gli obblighi di comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate sono adempiuti tramite la diffusione al mercato di comunicati stampa, preventiva- mente approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da redigersi in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari nonché, nei casi in cui sia previsto da disposizioni di legge o regolamentari, attraverso la messa a disposizione di relazioni e documenti informativi.
5.3 I comunicati stampa sono diffusi, a cura dell’Investor Relator, secondo le modalità previste dalla normativa anche regolamentare applicabile, tempestivamente e, comunque, entro l’apertura del mercato borsistico del giorno successivo a quel- lo della diffusione e sono altresì pubblicati tempestivamente sul sito internet della Società.
5.4 La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni le Informazioni Privilegiate che ha comunicato al pubblico.
5.5 I consigli di amministrazione delle Società Controllate, per il tramite dell’amministratore a ciò delegato, ovvero delle rispettive strutture interne, co- municano senza indugio al Soggetto Preposto ogni informazione che riguardi tale società e/o altre società del gruppo che - secondo un ragionevole apprez- zamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - si ritenga possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata.
5.6 Un responsabile di funzione che ritenga sussistere in capo alla Società l’obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio - se del caso, per il tramite di uno degli amministratori delle So- cietà Controllate - tale circostanza al Soggetto Preposto e all’Investor Relator. Il Soggetto Preposto e l’Investor Relator informano senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della segnalazione ricevuta.
6.1 Qualora la Società, o un soggetto che agisca in suo nome e per suo conto, co- munichi un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, Cairo Communication ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale Infor- mazione Privilegiata,
(i) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale;
(ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.
6.2 Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, di natura legislativa, regola- mentare, statutaria o contrattuale.
6.3 Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 7.7 per l’ipotesi in cui, in ca- so di differimento della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, non sia più garantita la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
7. Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate
(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
(b) il ritardo nella comunicazione non avrebbe l’effetto di fuorviare il pub- blico; e
(c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Pri- vilegiate.
7.2 Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determi- na, una particolare circostanza o un particolare evento, qualora tale futura circo- stanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro, costituiscano Informazioni Privilegiate, Cairo Communica- tion può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle condizioni e della procedura descritta.
7.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta il ricorrere delle condi- zioni indicate al presente paragrafo per ritardare, sotto la responsabilità della Società, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.
7.4 La decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è ri- portata in un documento scritto (verbale del Consiglio di Amministrazione, de- terminazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), che deve essere conservato per almeno cinque anni e che deve riportare le seguenti informazio- ni:
(a) la data e l’ora in cui (i) l’Informazione Privilegiata è venuta a esistenza;
(ii) è stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata; (iii) si prevede che l’Informazione Privi- legiata possa essere probabilmente diffusa al pubblico;
(b) il soggetto o l’organo responsabile: (i) dell’assunzione della decisione di ritardare la comunicazione e della decisione che stabilisce l’inizio del pe- riodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) di assicurare il costante ri- spetto delle condizioni richieste dalla normativa applicabile per il ritardo nella comunicazione dell’Informazione Privilegiata; (iii) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata;
(iv) di fornire alla Consob le informazioni successivamente indicate in merito al ritardo, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico
dell’Informazione Privilegiata ovvero su richiesta di Consob, in con- formità a quanto prescritto dalla disciplina nazionale applicabile;
(c) la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall’articolo 7.1 per il ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e di qualsiasi modifica sopravvenuta al riguardo durante il periodo di ritardo, tra cui (i) le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle medesime da parte di soggetti diversi da coloro che, pres- so la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria atti- vità professionale o della propria funzione; (ii) le modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate, non appena non ne sia più garantita la riservatezza; e
(d) le motivazioni sulla base delle quali è stata assunta la decisione di ritar- dare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata.
7.5 Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del presente pa- ragrafo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata, ovvero su richiesta di Consob, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale applicabile, informa Xxxxxx, con le modalità indicate dall’autorità, del fatto che la comuni- cazione è stata ritardata e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate al presente paragrafo.
7.6 La comunicazione inviata a Consob deve contenere le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 (3).
Il Soggetto Preposto - coadiuvato dalle strutture della Società e, se del caso, da consulenti terzi - cura che la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni di legge in materia.
9. Il Registro delle Persone Informate
9.1 In conformità alle applicabili disposizione di legge, Cairo Communication ha istituito il Registro delle Persone Informate.
9.2 Il Registro delle Persone Informate è composto da:
(i) le Sezioni Principali, in cui - con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata - sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informa- zione;
(ii) la Sezione Permanente, in cui sono iscritte le persone che hanno, o - in ragione della funzione rivestita nell’organizzazione sociale - è ragio- nevole ritenere possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.
9.3 E’ aggiunta una nuova Sezione Principale al Registro delle Persone Informate ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata. Per i sog- getti iscritti nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati nelle altre Sezioni Principali.
10. Modalità di tenuta del Registro delle Persone Informate
10.1 Il Registro delle Persone Informate è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in ogni momento: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso al Registro delle Persone Informate sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Cairo Communication, devono ac- cedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro delle Persone Informate; e (iii) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro delle Persone Informate.
10.2 La Società inserisce nel Registro delle Persone Informate i dati e le informazioni richiesti dalla legge. I dati inseriti nel Registro delle Persone Informate sono: (a) basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all’inserimento o all’aggiornamento degli stessi nel Registro delle Persone In- formate.
10.3 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro delle Persone Informate, indicando la data dell’aggiornamento, quando:
(i) interviene una variazione dei motivi dell’inserimento di una persona già presente nel Registro delle Persone Informate;
(ii) deve essere inserita una nuova persona avente accesso ad Informazioni Privilegiate;
(iii) una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.
10.4 I soggetti iscritti nel Registro delle Persone Informate vengono informati per iscritto dalla Società (usando il modello di cui all’Allegato B) in merito a: (a) l’iscrizione nel Registro delle Persone Informate, agli obblighi di legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di co-
municazione illecita delle stesse; (b) l’aggiornamento o la modifica dei dati inse- riti nel Registro delle Persone Informate; (c) la cancellazione dal Registro delle Persone Informate o la chiusura di una Sezione Principale. Ciascun soggetto in- teressato deve comunicare alla Società di aver preso atto di quanto comunicato. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della presente Procedura e di tutto quanto so- pra.
10.5 Il Registro delle Persone Informate è tenuto a cura del Soggetto Preposto, il quale provvede a:
(a) iscrivere senza indugio le Persone Informate, informando altresì tempe- stivamente le Persone Informate della loro iscrizione;
(b) mantenere costantemente aggiornato il Registro delle Persone Informa- te;
(c) cancellare dal Registro le Persone Informate che non abbiano più ac- cesso a Informazioni Privilegiate, informando altresì quest’ultime dell’avvenuta cancellazione; e
(d) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste rice- vute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti.
10.6 I membri degli organi di amministrazione e di controllo di Cairo Communica- tion, nonché i dirigenti e l’Investor Relator assicurano la piena collaborazione e la tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto dei nominativi delle persone da iscrivere nel Registro delle Persone Informate.
SEZIONE II – PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
11. Finalità della disciplina di cui alla Sezione II della Procedura
La Sezione II della Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, della Consob e del pub- blico, in relazione alle Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute, in conformità alle rilevanti disposizioni normative.
12. Individuazione dei soggetti obbligati e delle Operazioni Rilevanti
12.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 13, le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute aventi a oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finan- ziari. Per un elenco esemplificativo delle Operazioni Rilevanti, si veda l’art. 10, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/522 (4).
(4) A fini esemplificativi, il Regolamento 2016/522 individua le seguenti tipologie di Operazio- ni Rilevanti: (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
(b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in
12.2 I “Soggetti Rilevanti” definiti all’art. 152-sexies del Regolamento Emittenti (i.e. chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118, Regola- mento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società) sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 114, comma 7 TUF e 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti. Ai fini di cui all’art. 152-octies del Regolamento Emittenti, il soggetto incaricato del ri- cevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni previste dal Tito- lo VII del Regolamento emittenti è il Soggetto Preposto, i cui recapiti sono in- dicati al successivo articolo 13.1(a).
12.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna un elenco nominativo dei Soggetti Rile- vanti e delle Persone Strettamente Legate.
12.4 Non sono soggette all’obbligo di notifica le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00) in un anno sola- re, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le opera- zioni relative alle azioni e agli Altri Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Stretta- mente Legate, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell’ultima operazione.
12.5 Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di co- municazione tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate nel medesimo anno solare.
quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con re- golamento in contanti; (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finan- ziario dell'emittente interessato; (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le op- zioni put e opzioni call, e di warrant; (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; (i) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni, fermo rsetando che in tal caso l’obbligo di notifica sorge solo quando si siano verificate le condizioni di efficacia dell’operazione; (j) la conversione automatica o non auto- matica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di ob- bligazioni convertibili in azioni; (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati; (m) le operazioni effet- tuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; (n) le ope- razioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante; (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante; (p) l'assunzione o la concessione in prestito o in garanzia di azioni o titoli di credito dell'emittente o strumenti deriva- ti o altri strumenti finanziari a essi collegati; (q) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Stret- tamente Legata ad un Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
12.6 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all’adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e alla legge.
13. Modalità e termini di comunicazione delle Operazioni Rilevanti
13.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare alla Società e a Consob le Operazioni Rilevanti, mediante mezzi elettronici uti- lizzando il modello di notifica di cui al Regolamento (UE) 2016/523 accluso al- la presente Procedura sub Allegato C, secondo le seguenti modalità:
(a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data dell’Operazione Rilevan- te, mediante invio dell’apposito modello di notifica sopra indicato tra- mite fax al n. 00 00000000 oppure tramite e-mail all’indirizzo x.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
(b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’Operazione Rilevante.
13.2 Cairo Communication rende pubbliche tempestivamente, e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’Operazione Rilevante, le informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 13.1(a), in modo tale da consentire un rapido ac- cesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
14. Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rile- vanti
14.1 L’avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di internal dealing, sono portati a cono- scenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto mediante comunica- zione scritta, conforme all’Allegato D.
14.2 All’atto di accettazione della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti
(a) sottoscrivono la comunicazione ricevuta ai sensi del precedente articolo
14.1 per presa visione e accettazione e la restituiscono alla Società, fer- mo restando che in mancanza di tale accettazione il Soggetto Rilevante si considererà comunque edotto degli obblighi di internal dealing a suo carico;
(b) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Per- sone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili; e
(c) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate, sulla base del modello di cui all’Allegato E, gli obblighi di comunicazione delle Ope- razioni Rilevanti ad essi spettanti, conservando copia della relativa lette- ra di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inte- so che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno ap-
plicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.
14.3 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 14.2, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Legate.
15. Attività del Soggetto Preposto
15.1 Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. In particolare, il Soggetto Pre- posto provvede a:
(a) redigere e aggiornare l’elenco nominativo (i) dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed aderito alla Procedura, conservando copia delle rela- tive dichiarazioni di conoscenza e accettazione; e (ii) delle Persone Strettamente Legate a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obbli- ghi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti a essi spettanti, con- servando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibi- li;
(b) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione al mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma della presente Procedura e sulla base della normativa di volta in volta applicabile, la Società sia chiamata.
16. Divieti al compimento di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Ri- levanti (“black-out period”)
16.1 I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni e/o agli Altri Strumenti Finanziari nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente all’annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge (di seguito, ciascuno un “Black-Out Period”).
16.2 Un Soggetto Rilevante può compiere un’Operazione Rilevante durante un
Black-Out Period a condizione che sia rispettato quanto segue:
(a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
(i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; oppure
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o as-
segnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
(b) il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l’Operazione Rile- vante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.
16.3 Nei casi indicati al precedente punto (a) (i):
(a) il Soggetto Rilevante può compiere l’Operazione Rilevante durante il Black-Out Period solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Amministrazione qualora la decisione sia rimessa a quest’ultimo dal Presidente, per la quale deve inviare motivata richiesta scritta prima della data prevista per l’esecuzione dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell’Operazione Rilevate e una spiegazione, ragione- volmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessa- ria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la ven- dita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui necessita;
(b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se del caso, il Consi- glio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso e auto- rizza la vendita immediata delle Azioni durante il Black-Out Period sol- tanto qualora sussistano circostanze eccezionali, ossia in presenza di si- tuazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal Soggetto Rilevante nella sua richiesta scritta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta, ad esempio, se: (i) il Soggetto Rilevante debba adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ivi compresi gli obblighi fiscali; (ii) la circostanza che determina l’obbligazione di pagamento è sorta prima dell’inizio del Black-Out Period; (iii) il Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere l’obbligazione di pagamento se non attraverso la vendita immediata delle Azioni;
(c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima riunione utile successiva.
17. Aggiornamento della Procedura
17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società introduce nella presente Procedura e nei relativi Allegati le modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune anche alla luce di intervenute modifiche nella normati- va applicabile, riferendo in merito a ogni modifica al Consiglio di Amministra- zione della Società alla prima riunione utile successiva.
* * *
Allegato A Strumenti Finanziari
(1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri sog- getti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che com- porti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per
«certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipen- dentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su stru- menti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o at- traverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che de- termini la risoluzione).
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono esse- re regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negozia- zione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema orga- nizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti de- rivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o al- tre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attra- verso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a di- screzione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altri- menti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti fi- nanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato re- golamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
Allegato B
Format informativa agli iscritti nel Registro delle Persone Informate
Oggetto: iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso ad informa- zioni privilegiate istituito da Cairo Communication ex art. 18 del Re- golamento (UE) 596/2014 (il “MAR”)
Xxxx.xx/x [•],
in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 del MAR, nonché nella procedura in materia di market abuse, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication (la “Procedura”), La informiamo che:
□ Lei è stato iscritto nella Sezione Principale del Registro delle Persone Informate relativa a OPPURE nella Sezione Permanente del Registro delle Persone Informate;
□ le informazioni che la riguardano e inserite nella Sezione Principale del Registro delle Persone Informate relativa a OPPURE nella Sezione Per- manente del Registro delle Persone Informate sono state modificate in conseguenza di
□ Lei è stato cancellato dalla Sezione Principale del Registro delle Persone Infor- mate relativa a OPPURE dalla Sezione Permanente del Registro delle Persone Informate] in quanto .
Le ricordo, inoltre, che
− i possessori di informazioni privilegiate inerenti a Cairo Communication, ai fini del trattamento e della diffusione delle stesse, debbono attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate e alle prescrizioni contenute nella Sezione I (Trattamento delle Informazioni Privilegiate) della Procedura (allegato 1);
− Lei è tenuto alla più completa riservatezza in merito alle informazioni privilegiate alle quali abbia accesso o delle quali venga comunque a conoscenza;
− l’inosservanza delle disposizioni relative al trattamento delle informazioni privilegia- te configura gli illeciti penali e amministrativi identificati dalla normativa applicabile.
Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.
Cairo Communication S.p.A.
Per presa d’atto
Allegato:
- Procedura
***
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) UE679/2016
Egregio Sig. / Xxxx.xx Sig.ra
ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), Cairo Communication S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza).
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato ai soli fini: (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana e ad eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società in applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente.
I dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali so- no stati raccolti.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità in precedenza esposti, sono la Consob, Borsa Italiana, il mercato ed eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I Suoi dati personali saranno trattati da Cairo Communications S.p.A. all’interno del territorio dell’Unione Eu- ropea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate Binding Rules.
L’acquisizione dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura è facoltativa ma necessaria e il mancato conferimento di tali dati, anche parziale, comporterà l’impossibilità per Cairo Communication S.p.A. di adem- piere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Resta, tuttavia, inteso che Lei sarà soggetto alle disposizioni di cui alla Procedura indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comu- nicazione.
Il titolare del trattamento è Cairo Communication S.p.A.
Cairo Communication S.p.A. ha individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del GDPR un Data Protection Officer per la gestione delle richieste inerenti alla privacy dei propri utenti e clienti. Per l’esercizio dei diritti a Lei garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:
- Ufficio Data Protection Officer c/o Cairo Communication S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx;
- oppure indirizzando una email all’indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La informiamo inoltre che gli artt. 15-20 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile del trattamento c/o Cairo Communication S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx o via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Lei potrà ottenere gratuitamente l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la cancellazione, il blocco o la portabilità dei Suoi dati. Inoltre, Xxx ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx o mediante il sito xxxx://xxx.xxxx.xx.
Allegato C
MODELLO DI COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
1) | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di con- trollo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2) | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore dele- gato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del parte- cipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che eserci- ta funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica inizia- le/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corret- to con la presente notifica.] |
3) | Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emis- sioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell’entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4) | Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di stru- mento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanzia- rio, tipo di strumen- to Codice di identifi- cazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno stru- mento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quan- |
to riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
b) | Natura dell’operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, pa- ragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i e volu- me/i | Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette ope- razioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazio- ne sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
d) | Informazioni ag- gregate | — Volume aggregato — Prezzo [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali opera- zioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regola- mento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar- da le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle ope- razioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del |
regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un’unica operazione, il prezzo della singola opera- zione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se ne- cessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar- da le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle ope- razioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
e) | Data dell’operazione | [Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell’operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione in cui l’operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissio- ne che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regola- mentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l’operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, ripor- tare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
Allegato D
Format per la comunicazione ai Soggetti Rilevanti
Xxxx.xx/x [•],
Oggetto: Procedura market abuse di Cairo Communication S.p.A.- Inseri- mento nell’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate
Xxxx.xx/x [•],
ai sensi della procedura in materia di market abuse adottata da Cairo Communication
S.p.A. (la “Procedura”), La informiamo che Lei è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui alla Procedura in materia di in- ternal dealing.
Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della Procedura (qui allegata per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili re- golati, tra l’altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 58/1998.
Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto le Persone Strettamen- te Legate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di internal dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.
Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i se- guenti dati:
(a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
(b) indirizzo di residenza;
(c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei, che Cairo Communication
S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
(d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.
Cordiali saluti.
Cairo Communication S.p.A.
Per presa d’atto
Allegati:
- Procedura in materia di market abuse.
- Format per comunicazione alle Persone Strettamente Legate.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), Cairo Communication S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali (il “Trattamento”).
Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento, per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di ope- razioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati per- sonali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distru- zione;”
Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato ai soli fini: (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana e ad eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società in applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale di Cairo Communication S.p.A.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario e per le finalità per le quali sono stati raccolti.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità in precedenza esposti, sono la Consob, Borsa Italiana, il mercato [ed eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I Suoi dati personali saranno trattati da Cairo Communications S.p.A. all’interno del territorio dell’Unione Eu- ropea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate Binding Rules.
L’acquisizione dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura ha natura facoltativa ma necessaria e il mancato conferimento di tali dati, anche parziale, comporterà l’impossibilità per Cairo Communication S.p.A. di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Resta, tuttavia, inteso che Lei sarà soggetto alle disposizioni di cui alla Procedura indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione.
Il titolare del trattamento è Cairo Communication S.p.A.
Cairo Communication S.p.A. ha individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del GDPR un Data Protection Officer per la gestione delle richieste inerenti alla privacy dei propri utenti e clienti. Per l’esercizio dei diritti a Lei garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:
- Ufficio Data Protection Officer c/o Cairo Communication S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx;
- oppure indirizzando una email all’indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La informiamo inoltre che gli artt. 15-20 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile del trattamento c/o Cairo Communication S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx o via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Lei potrà ottenere gratuitamente l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la cancellazione, il blocco o la portabilità dei Suoi dati. Inoltre, Xxx ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx o mediante il sito xxxx://xxx.xxxx.xx.
(Data e luogo) (Firma)
ALLEGATO E
Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Legate
[DA UTILIZZARE PER LE PERSONE FISICHE]
Egregio Sig./ra [•]
[•]
[•]
Per conoscenza
Spettabile
Cairo Communication S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, x. 00 Xxxxxx
Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)
Il sottoscritto/La sottoscritta nato/a a
il , in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi dell’art. 19 del MAR, in conformità all’art. 19, comma 5, del MAR, con la presente
comunica
− che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell’art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: [specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i];
− che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Cairo Communication S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, se- condo le modalità e i termini definiti dall’art. 19 del MAR e dell’art. 10 del Re- golamento delegato (UE) 522/2016 (il cui testo è allegato alla presente comuni- cazione);
− che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
− che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà tra- smessa dal/lla sottoscritto/a a Cairo Communication S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
(Data e luogo) (Firma)
Per presa visione e accettazione:
(Data e luogo) (Firma)
Riferimenti normativi
Articolo 19 del Regolamento MAR
1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, non- ché le persone a loro strettamente associate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concer- nenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le opera- zioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia rag- giunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
2. (omissis)
3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempesti- vamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di in- formazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle infor- mazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficial- mente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa dif- fondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negozia- zione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. (omissis)
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica- no per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissio- ni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indi- cando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono al- tresì:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente le- gata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di ammini- strazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investi- mento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finan- ziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non in- combe alcun obbligo di notifica.
8
. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiun- to un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, non- ché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, pri- ma della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori so- glia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità compe- tenti per giustificare tali valori soglia.
Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522
1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle opera- zioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che eser- citano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente asso- ciate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di dire- zione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i pro- dotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. 2.
2. Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della re- tribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazio- ni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, com- presi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e stru- menti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i cre- dit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le ere- dità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indiciz- zati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazio- ni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che eser- cita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa stret- tamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita fun- zioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'e- mittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
[DA UTILIZZARE PER LE PERSONE GIURIDICHE]
Spettabile [•]
[•]
[•]
Per conoscenza
Spettabile
Cairo Communication S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, x. 00 Xxxxxx
Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)
Il sottoscritto/La sottoscritta nato/a a
il , in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi dell’art. 19 del MAR, in conformità all’art. 19, comma 5, del MAR, con la presente
comunica
− che la Vostra Società è stata individuata quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell’art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: [specificare il legame inter- corrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i];
− che, pertanto, la Vostra Società è soggetta agli obblighi di notifica delle opera- zioni rilevanti aventi a oggetto azioni o titoli di credito emessi da Cairo Com- munication S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall’art. 19 del MAR e dell’art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016 (il cui testo è allegato alla presente comunicazione);
− che la Vostra Società è conseguentemente soggetta alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
− che copia della presente lettera, sottoscritta dalla Vostra Società per accettazio- ne, sarà trasmessa dal/lla sottoscritto/a a Cairo Communication S.p.A. la quale inserirà il nominativo della Vostra Società in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
(Data e luogo) (Firma)
Per presa visione e accettazione:
(Data e luogo) (Firma)
Riferimenti normativi
Articolo 19 del Regolamento MAR
1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, non- ché le persone a loro strettamente associate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concer- nenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le opera- zioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia rag- giunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
2. (omissis)
3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempesti- vamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di in- formazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle infor- mazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficial- mente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa dif- fondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negozia- zione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. (omissis)
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica- no per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissio-
ni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indi- cando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono al- tresì:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente le- gata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di ammini- strazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investi- mento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finan- ziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non in- combe alcun obbligo di notifica.
8
. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiun- to un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, non- ché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, pri- ma della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori so- glia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità compe- tenti per giustificare tali valori soglia.
Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522
1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle opera- zioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che eser- citano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente asso- ciate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di dire- zione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i pro- dotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. 2.
2. Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della re- tribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazio- ni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, com- presi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e stru- menti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i cre- dit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le ere- dità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indiciz- zati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazio- ni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che eser- cita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa stret- tamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita fun- zioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'e- mittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.