ACCORDO
Regione Abruzzo
ACCORDO
TRA IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E
LA REGIONE ABRUZZO
Roma,
ACCORDO TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxx,00 00000 Xxxx (codice fiscale 80188230587), rappresentata dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
E
La Regione Abruzzo con sede legale in L’Aquila, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0 (codice fiscale 80003170661) rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della Direzione “Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa”.
PREMESSO CHE
− l’articolo 10, comma 5, del Decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, prevede che al “fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l’anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati”;
− gli immobili di cui trattasi sono quelli situati nei comuni di cui all’articolo 1 del predetto Decreto legge, vale a dire esclusivamente i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n.3 emanato in data 16 aprile 2009;
− all’onere derivante dal comma 5 surrichiamato, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che ha previsto l’istituzione un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»;
CONSIDERATO CHE
− l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− la stipula dell’Accordo rappresenta la modalità più idonea per garantire la tempestiva assegnazione delle predette risorse alla Regione Abruzzo, disciplinare lo svolgimento delle attività e assicurare un costante monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti convengono quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. E’ trasferita alla Regione Abruzzo la somma pari a € 3 milioni, come previsto dall’articolo 10, comma 5, del Decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di restauro di immobili destinati a centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli eventi sismici.
2. Le risorse sono trasferite in un’unica soluzione a seguito della stipula del presente Accordo e alle condizioni in esso contenute. Con proprio decreto il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità autorizzerà il trasferimento della predetta somma in favore della Regione medesima.
Articolo 2
Competenze
1. La Regione Abruzzo si impegna ad effettuare con tempestività una ricognizione sullo stato degli immobili destinati a centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà situati nei comuni di cui all’articolo 1 del Decreto legge 28 aprile 2009, n.39.
2. A seguito della predetta ricognizione, la Regione Abruzzo elabora un Piano di attuazione che indichi il numero complessivo di interventi da realizzare con le risorse trasferite, la tipologia degli stessi (ricostruzione o restauro) nonché i comuni presso cui saranno realizzati. Il Piano contiene, altresì, un cronogramma delle attività e l’indicazione dei costi stimati.
3. Il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a comunicare alla Regione Abruzzo le modalità per il trasferimento, mediante supporto informatico, dei dati di monitoraggio necessari per l’analisi e la verifica sull’utilizzo delle risorse, senza che ciò comporti oneri finanziari per la Regione medesima.
4. Il Dipartimento per le Pari Opportunità informa periodicamente la Regione sugli esiti del monitoraggio, concordando le modalità per la loro diffusione.
Articolo 3
Referenti per l’attuazione dell’Accordo
1. Il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione Abruzzo individueranno nell’ambito delle strutture di propria competenza i referenti per l’attuazione del presente Accordo.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Dipartimento per le Pari opportunità e la Regione Abruzzo, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la Regione Abruzzo Per il Dipartimento per le Pari Opportunità
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx