Contract
PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA REGIONE PUGLIA
ALL. 7
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO
Procedura aperta in 6 lotti geografici per la conclusione di Accordi Quadro con un operatore economico per ogni lotto ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di lavori e/o appalto integrato per l’attuazione del Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Puglia.
ALL. 7. Schema di contratto di Appalto Specifico
Indice
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO 1
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO 5
ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 6
ARTICOLO 2 - OGGETTO E IMPORTO 6
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO 7
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
................................................................................................................................... 7
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 8
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE 10
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 11
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELL’APPALTATORE 11
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 11
ARTICOLO 17 - CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO 12
ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 12
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE 12
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE 13
ARTICOLO 22 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 X.X 00
XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX
LOTTO GEOGRAFICO | CIG | |
[n] | [denominazione] | [...] |
[LAVORI/APPALTO INTEGRATO]
TRA
Il Direttore Generale dell’“Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro” (di seguito “ARPAL”), per l'attuazione e il coordinamento degli interventi di riorganizzazione dei centri per l’impiego della Regione Puglia, nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Rappresentante Legale ai sensi dell’art.4 dello Statuto approvato con DGR n.91 del 22.01.2019, con sede in BARI, Viale Xxxxx Xxxxxxxxxx n.1 Z.I., C.F. 80017210727,
E
La società (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in
, C.F. e partita IVA iscritta nel Registro delle Imprese di
, al n° , rappresentata da nato a
il , in qualità di legale rappresentante/procuratore (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico.
PREMESSO
a)Il DG ha dato avvio alla “Procedura aperta in 6 lotti geografici per la conclusione di accordi quadro con un operatore economico per ogni lotto ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs 50/2016 per l’affidamento di lavori e/o appalto integrato per l’attuazione del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” della Regione Puglia;
b) che è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. , per l’esecuzione dei soli Lavori ovvero dell’Appalto integrato, relativi agli interventi previsti al Piano di potenziamento (di seguito, “Accordo Quadro”);
c) che
il Lotto Geografico di cui al punto precedente corrisponde alla/e province di ;
d) che l’intervento per il quale si richiede l’attivazione dell’Accordo Quadro è “Intervento n. -
(di seguito “Intervento”);
e)che l’ARPAL con Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 27/01/2022 ha nominato xxx. Xxxxxx Xxxxx e 'xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, quali RUP rispettivamente per n. 3 lotti di lavori distribuiti nell'area nord (province di Foggia, BAT e Città Metropolitana di Bari) e n. 3 lotti di lavori nell'area sud (province di Taranto, Brindisi e Lecce);
g) che il quadro economico dell’Intervento è quello riportato nell’ODA (Ordine di Attivazione);
h) che l’ARPAL ha emesso l’ODA (Ordine di Attivazione) in conformità a quanto prescritto dalle Condizioni Generali previste dall’Accordo Quadro;
i) Che l’ARPAL ha provveduto a redigere l’ipotesi di parcella per il suddetto intervento, sulla base
degli importi dei lavori previsti nel Quadro Economico e che tali importi saranno rideterminati sulla base degli importi effettivi dei lavori;
j) che l’Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di Garanzia fideiussoria bancaria;
l) che qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all’art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all’art. 92 comma 3 del predetto Decreto;
m) l’Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nelle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto dell’appalto e consentono di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto/appalto specifico. Convengono, altresì, che l’Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati.
2.L'esecuzione dell’appalto oggetto del rapporto contrattuale è regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per i centri per l’impiego, di cui l’Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’ Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
5. L’Appaltatore elegge domicilio legale in . Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini o comunicazioni dipendenti dal contratto dovranno essere effettuate alla PEC
ARTICOLO 2 - OGGETTO E IMPORTO
1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l’affidamento delle attività previste
dall’Accordo Quadro relativamente ai lavori e/o appalto integrato.
2. Con il presente contratto l’Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’ARPAL ad eseguire i servizi/lavori relativi a così come dettagliatamente descritti nel Disciplinare unico di gara, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico onnicomprensivo pari ad Euro
( ). Di cui Euro (
) per la progettazione esecutiva ed Euro ( ) per l’esecuzione dei lavori.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Operatore Economico in sede di gara e con un ribasso pari al xx%. .
4. Il presente appalto specifico è stipulato a corpo. Il corrispettivo determinato a corpo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla corretta esecuzione dell’appalto.
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO
0.Xx servizio ha inizio con la data del Verbale di avvio.
2. Il termine per le ultimazioni dell’oggetto del presente contratto è stabilito in giorni naturali e consecutivi. Di cui giorni per la redazione del progetto esecutivo e per l’esecuzione dei lavori a partire dalla data del verbale di consegna.
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. l’ARPAL si riserva la facoltà di attivare, eventualmente con successivi contratti, una o più delle ulteriori prestazioni riguardanti i servizi di ingegneria dell’appalto integrato, così come elencate nelle premesse, a suo insindacabile giudizio e necessità e ai medesimi patti e condizioni previsti. L’Operatore Economico si impegna fin d’ora a svolgere le predette attività nel rispetto di quanto disciplinato dalle condizioni generali e speciali.
2. L’Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni stabilite, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto;
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l’Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ARPAL assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.
5. L’Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ARPAL da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L’Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ARPAL e da terzi autorizzati.
7. L’Operatore Economico si obbliga a consentire all’ARPAL di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. E’ facoltà dell’ARPAL accertare in ogni tempo l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere in caso di inidoneità tutti i conseguenti provvedimenti.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. L’Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite negli atti presentati dall’Operatore Economico in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L’Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ARPAL.
1. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Operatore Economico dall’ARPAL per l’affidamento di cui trattasi sono determinati sulla base dell’offerta presentata in fase di gara
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all’Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’ARPAL.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il compenso spettante per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sarà corrisposto, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, con le modalità di pagamento di seguito specificate:
I termini di pagamento sono 30gg. dalla fatturazione nei termini di legge.
Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all’art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
3. Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ARPAL e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. L’Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’ARPAL al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all’Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L’Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente.
6. Rimane inteso che l’ARPAL, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione.
7. L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note
le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ARPAL e dovuti a da tale interruzione.
ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’Operatore Economico si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2.Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono quelli risultanti dalla dichiarazione rilasciata dall’Operatore Economico e conservata in atti.
3. L’Operatore Economico si obbliga a comunicare all’ARPAL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
1.L’Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente appalto specifico rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’ARPAL, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l’Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest’ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’ARPAL non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell’Operatore Economico .
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente Appalto Specifico per l'avvio dell’esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell'importo dello stesso. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli Appalti Specifici, si rinvia a quanto previsto dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.
Per ogni prestazione resa non conformemente alle prescrizioni contrattuali o dell’offerta tecnica si applicherà una penale pari a Euro 1.000,00;
3. L’ARPAL potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell’ARPAL cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria (o bancaria) n. con la quale la istituto di credito si costituisce fideiussione a favore dell’Amministrazione nell’interesse dell’Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro .
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Operatore Economico.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ARPAL ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l’Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’ARPAL ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
6. L’Operatore Economico ha, altresì, prodotto la polizza assicurativa RCP N. della compagnia
per un massimale pari € e la polizza assicurativa RCT/RCO N. della compagnia per un massimale pari €
prevista dal Disciplinare di gara.
1. L’Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione dell’appalto.
3.L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4.L’Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Operatore Economico stesso a gare e appalti.
7. L’Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’ARPAL procederà alla risoluzione del contratto nei casi contemplati dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dall’Accordo Quadro;
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. L’ARPAL procederà alla risoluzione del contratto nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all’Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente Appalto Specifico in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELL’APPALTATORE
Con la stipula del presente Contratto l’Operatore Economico individua in il Responsabile della commessa, ai sensi dell’art. 8 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio e al controllo della spesa dell’ARPAL. In ogni caso l’ARPAL aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell’Operatore Economico
dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall’Operatore Economico all’ARPAL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
ARTICOLO 17 - CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti è fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’ARPAL, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ARPAL ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l’Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’ARPAL per legge.
2. L’Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l’Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
1.Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Operatore Economico e l’ARPAL, è competente in via esclusiva il Tribunale di Bari.
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso l’Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara;
ARTICOLO 22 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C.
0.Xx sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 comma codice civile, il legale rappresentante dott.
, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nell’Accordo Quadro e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali.
Letto approvato e sottoscritto, luogo, data
L’OPERATORE ECONOMICO
IL SOGGETTO ATTUATORE
ARPAL
Il Legale Rappresentante