DEI COMUNI DI
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO; DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI; DELLE GESTIONI TECNICO PEDAGOGICHE INTEGRATE SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI E DEI PROGETTI
EDUCATIVI TERRITORIALI PER L’AMBITO DEL CASTANESE tra l’Azienda Speciale Azienda Sociale e n. 3 operatori economici, ai sensi dell’ART. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. mediante Piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Lotto n. 1 CIG 8773777DD0 Lotto n. 2 CIG 8773835DAD Lotto n. 3 CIG 8773857FD4
Sommario
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA 4
ART. 1 – Oggetto dell'accordo quadro 4
ART. 2 - Prestazioni principali 6
ART. 3 - Durata dell’Accordo Quadro 7
ART. 4 - Ammontare dell’accordo 8
ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici 9
ART. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti. 9
ART. 7 – Esecuzione delle prestazioni 9
ART. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda 10
ART. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale 10
ART. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro 11
ART. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni 11
ART. 13 – Prestazioni richieste 12
ART. 14 – Forniture a piè d’opera 12
ART. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni 12
ART. 16 – Espletamento delle prestazioni 12
ART. 17 – Responsabile di servizio 12
ART. 18 – Inizio delle prestazioni 13
ART. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni 13
ART. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 14
ART. 21 – Varianti in corso di esecuzione 15
ART. 22 – Pagamenti 15
ART. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento 15
ART. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 15
ART. 25 – Cessione del credito 16
ART. 26 – Revisione e adeguamento dei prezzi 16
ART. 27 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione 16
ART. 28 – Riservatezza 16
ART. 29 – Tutela del segreto professionale 16
ART. 30 – Privacy 16
ART. 31 – Riserve e reclami 17
ART. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti 17
ART. 33 – Obblighi a carico dell’impresa 18
ART. 34 – Sicurezza: Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i 18
ART. 35 – Anticipazione 20
ART. 36 – Assicurazioni a carico dell’impresa 20
ART. 37 – Xxxxx a cose e persone 22
ART. 38 – Imposte e oneri fiscali 22
ART. 39 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto 22
ART. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali 22
ART. 41 – Grave errore contrattuale 23
ART. 42 – Risoluzione dell’accordo quadro 24
ART. 43 - Recesso dal contratto 25
ART. 44 - Controversie 25
ART. 45 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici 25
ART. 46 – Trattamento dati personali 26
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE 27
ART. 1 – Oggetto dell’appalto 27
ART. 2 Titolarità dei servizi 27
ART. 3 - Riferimenti normativi 27
ART. 4 - Oneri a carico di Azienda Sociale e dell’impresa aggiudicataria 28
ART. 5 - Destinatari del servizio 28
ART. 6 - Caratteristiche dei servizi appaltati 28
ART. 7 - Luoghi e modalità di esecuzione del servizio 31
ART. 8 - Orari di svolgimento dei servizi 32
ART. 9 - Monitoraggio del servizio 32
ART. 10 - Debito informativo 33
ART. 11 - Formazione e supervisione tecnica 33
ART. 12 - Personale: requisiti specifici e funzioni 33
ART. 13 -Personale a carico di Azienda Sociale 35
ART. 14 -Personale: requisiti generali 35
ART. 15 - Personale: accertamento dei requisiti 36
ART. 16 - Personale: comportamento del personale 36
ART. 17 -Personale: condizioni contrattuali per il personale 36
ART. 18 -Personale: orario di lavoro 37
ART. 19 -Personale: turn over, sostituzioni 37
ART. 20 -Obblighi dell’impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio 37
ART. 21 -Modalità di collaborazione tra Azienda Sociale e impresa aggiudicataria 38
ART. 22 -Facoltà di controllo da parte di Azienda Sociale 38
ART. 23 - Disposizioni finali 38
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 – Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici per ciascun
lotto ai sensi dell’ART. 54, comma 3 del D.lgs..18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi di seguito specificati:
- interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES)
- servizi integrativi scolastici (pre e post scuole, assistenza scuolabus, ecc..)
- gestioni tecnico pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia)
- progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola, laboratori extrascolastici, centri estivi)
Le disposizioni riportate nel presente Capitolato valgono per tutti i servizi e per tutti i lotti, salvo diversa e espressa indicazione.
L’entità dei singoli e specifici servizi di cui al presente capitolato ha per Azienda Sociale valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. Le ditte esecutrici sono, pertanto, tenute ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l’Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà agli aggiudicatari per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L’effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell’Assemblea dei Soci di Azienda Sociale di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili
- la suddivisione in lotti ai sensi dell’ART. 51 D.lgs. 18.4.2016, n. 50,
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce per ciascun lotto (se non diversamente indicato) le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limitemassimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare
prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua dellatipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che inqualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
I prezzi per i servizi oggetto dell’accordo quadro si intendono comprensivi di:
• ore dirette;
• ore indirette (es. formazione, equipe, programmazione, predisposizione pei, supervisione, etc.);
• ore di coordinamento.
Ciò significa che la stazione appaltante riconoscerà solamente le ore dirette all’utenza dei servizi oggetto dei singoli appalti. Es. per Assistenza Educativa Scolastica le ore di servizio svolte con il minore o nel gruppo/classe. Non dovranno essere quindi rendicontate le ore relative alla predisposizione del pei e le ore del coordinatore del servizio in quanto attività già ricomprese nel prezzo contrattuale.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economicoequivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta impegna la stessa a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo.
ART. 2 - Prestazioni principali
Le prestazioni principali del presente accordo quadro consistono in:
L’ Assistenza Educativa Scolastica è un servizio educativo personalizzato in favore di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e si pone le seguenti finalità ed obiettivi:
a) favorire la crescita evolutiva del minore con disabilità, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità e le competenze di vita, nel percorso scolastico, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell’autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;
b) garantire al minore con disabilità la possibilità di integrazione nell’ambito della programmazione e dell’attività scolastica ed extrascolastica;
c) promuovere percorsi educativi integrativi nella classe di appartenenza e in piccoli gruppi al fine di facilitare gli apprendimenti e favorire la relazionalità;
d) Facilitare i percorsi di inclusione nel contesto scolastico e sociale, promuovendo cambiamenti e
approcci educativi specifici nell’ottica bio psico sociale.
e) Garantire la partecipazione attiva alla definizione dei P.E.I. e la condivisione della progettualità educativa con la scuola e con la famiglia.
L’affidamento prevede n. 3 lotti territoriali, comprensivi dei servizi oggetto del presente appalto e così
suddivisi:
Lotto n. 1 – Comuni di Castano Primo, Robecchetto con Induno, Turbigo e Nosate Lotto n. 2 – Comuni di Bernate Ticino, Cuggiono e Inveruno
Lotto n. 3 – Comuni di Arconate, Buscate, Magnago e Vanzaghello
I servizi integrativi scolastici
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pre e post scuola e l’assistenza scuolabus a favore di
minori frequentanti le scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie dei Comuni del territorio del Castanese.
I servizi integrativi scolastici consistono in attività di custodia, di intrattenimento e di animazione educativa
nel tempo antecedente e successivo l’attività curriculare (pre e post scuola).
Il servizio pre e post scuola deve essere concepito come opportunità educativa per chi lo frequenta,
svincolato da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento dell’anno scolastico.
Nello specifico, le attività di pre scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica. I servizi suddetti si configurano come proposte di supporto e di conciliazione per le famiglie.
Le attività di pre e post scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi che aiutino i bambini ad abbandonare logiche scolastiche ed a scaricare le pressioni della giornata.
In questo contesto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
• sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;
• sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere ...);
• sostegno all’autonomia e alla sicurezza emotiva
L’assistenza scuola-bus garantisce, durante il percorso dai vari punti di fermata a scuola e viceversa, l’assistenza all’utenza del trasporto scolastico nella salita sul mezzo e la cura, durante il tragitto, affinché i minori viaggino in condizioni di sicurezza e il percorso abbia sempre un valore educativo.
Le gestioni tecnico pedagogiche integrate servizi 0/6 anni
Si tratta di servizi educativi a supporto e integrazione tecnico- professionale finalizzate alle scuole dell’infanzia e dei nidi, attraverso la gestione tecnico pedagogica di parti dell’operatività dei servizi, tra le quali alcune sezioni e/o funzioni quali il coordinamento pedagogico.
La progettazione pedagogica e organizzativa di questo specifico servizio si declina sulla base della tipologia di affidamento, sul contesto educativo-didattico nel quale si andrà ad operare e sul gruppo di lavoro già esistente, integrando e sostenendone l’attività precipua.
I progetti educativi territoriali
Essi si configurano come servizi e/o interventi educativi specifici, in contesti educativi e scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati all’inclusione e alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva dei minori nonché al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle fragilità sociali e educative.
Sono compresi a titolo esemplificativo: il doposcuola, i laboratori educativi e ludico-espressivi, i centri estivi.
Nello specifico, tutti i servizi educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire opportunità educative, inclusione, promozione di autonomie e relazioni sociali, supporto all’apprendimento e valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, di tutti i minori destinatari degli interventi educativi, in particolare degli alunni minori con disabilità, anche sensoriale, o in situazione di fragilità, attraverso la progettazione e la programmazione di interventi specialistici, integrate e condivise con la rete coinvolta.
ART. 3 - Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha durata di 48 mesi con decorrenza presunta dal 1° settembre 2021 o comunque a
decorrere dalla firma dell’accordo stesso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. Al termine del periodo
contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in
mora.
Il rinnovo dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato e nel disciplinare di gara ed alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’impresa è obbligata ad accettare il rinnovo.
In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, Azienda Sociale si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.
Il termine decorre dalla data di avvio dell’esecuzione.
ART. 4 - Ammontare dell’accordo
Il valore dell’accordo quadro è stimato come di seguito indicato, al netto del ribasso praticato in sede di gara.
Numero Lotto | oggetto del lotto | Valore stimato complessivo | Oneri per la sicurezza aziendale non soggetti al ribasso |
1 | Servizi di Assistenza Educativa Scolastica – Servizi Integrativi Scolastici – Gestioni tecnico- pedagogiche Integrate servizi educativi 0-6 e Progetti Educativi Territoriali – Comuni di Castano Primo – Nosate – Robecchetto con Induno – Turbigo | € 4.484.408,72 | € 0,00 |
2 | Servizi di Assistenza Educativa Scolastica – Servizi Integrativi Scolastici – Gestioni tecnico- pedagogiche Integrate servizi educativi 0-6 e Progetti Educativi Territoriali – Comuni di Bernate Ticino – Cuggiono ed Inveruno | € 3.655.368,64 | € 0,00 |
3 | Servizi di Assistenza Educativa Scolastica – Servizi Integrativi Scolastici – Gestioni tecnico- pedagogiche Integrate servizi educativi 0-6 e Progetti Educativi Territoriali – Comuni Arconate – Buscate – Magnago - Vanzaghello | € 3.525.612,72 | € 0,00 |
Nell’importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto.
La base d’asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate, come specificato all’art. 6 del presente capitolato – parte prestazionale.
Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.
La base d’asta prevede l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e l’attuazione di tutte le
misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.
ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Ciascun lotto del presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell’ART. 95 del D.lgs. 50/2016.
ART. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Per ciascun lotto, Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’ART. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’ART. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
• le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori;
• il patto d'integrità.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’ART. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono
a carico dell’Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.
ART. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso potranno essere eseguite:
• presso le sedi dei servizi all’infanzia 0-6 comunali;
• di norma presso le scuole dei Comuni del Castanese, con possibilità di richiedere l’attivazione del
servizio anche presso scuole con sede in Comuni limitrofi, laddove risulti sostenibile la
raggiungibilità da parte dell’educatore in relazione a percorrenze/tempi d’intervento educativo;
• presso le sedi delle Scuole Secondarie II°, sempre valutando la raggiungibilità e sostenibilità;
• presso il domicilio dell’utente e/o nei luoghi limitrofi previsti in fase di progettazione (interventi
misti);
• in caso di Didattica Digitale Integrata: in base alla modalità condivisa con la scuola e la famiglia (in riferimento alla Linee Guida DDI e Educativa a distanza del Castanese);
• presso spazi messi a disposizione delle Amministrazioni comunali o dall’Ente gestore stesso (quest’ultima possibilità soprattutto per i progetti educativi territoriali);
L’aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all’attuazione piena delle attività previste nel progetto educativo (es. mediante acquisto beni e servizi, trasporti, pasti per gli educatori ecc.), facendosi carico dei relativi costi. Non fanno capo all’aggiudicataria, ma ai diretti interessati, i costi per acquisto di beni e servizi per gli utenti (es. ingresso a musei, impianti sportivi, teatri, biglietti trasporto pubblico locale, gite, ristoranti, ecc.).
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
ART. 8 – Subappalto
È previsto il subappalto, così come specificatamente indicato al punto n. 9 del disciplinare, al quale si rimanda.
ART. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’ART. 1406 e seguenti del codice civile e dell’ART. 106 del D.lgs.. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
ART. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale
Gli appaltatori devono eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
Gli appaltatori hanno l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima in ogni tempo possa indirizzare ordini e notificare atti.
Gli appaltatori devono altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Gli appaltatori devono depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
Gli appaltatori, tramite il referente aziendale assicurano l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve garantire la propria reperibilità durante tutti i giorni di apertura del servizio.
La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
ART. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate alle imprese che si saranno aggiudicate l’appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l’avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto, in esecuzione anticipata.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’ART. 30, c. 5, del D.lgs. 50/2016 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dagli appaltatori in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto, la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia
stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel
presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per gli appaltatori.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla
quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei
tempi previsti nel presente capitolato
ART. 13 – Prestazioni richieste
Il Capitolato Prestazionale individua le tipologie di attività e di azioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
ART. 14 – Forniture a piè d’opera
Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d’arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività e i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.
ART. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata. Le ditte appaltatrici devono, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Qualora gli appaltatori non provvedessero alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
ART. 16 – Espletamento delle prestazioni
Le ditte appaltatrici devono provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
ART. 17 – Responsabile di servizio
Ai sensi dell’ART. 101 del D.lgs. 50/2016 la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Responsabile di Servizio della stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
Le ditte appaltatrici sono tenute a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto
nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
ART. 18 – Inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’ART. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Responsabile di servizio indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il responsabile del servizio fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione delle stesse:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal responsabile di servizio;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal responsabile di servizio o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al
presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
ART. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile di servizio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal responsabile di servizio nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto l’azienda appaltatrice affinché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, la stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il responsabile di servizio compila il verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del responsabile di servizio e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto
non in contrasto con lo stesso, si applica quanto previsto dall’articolo 111 del D.lgs. 50/2016.
ART. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
ART. 21 – Varianti in corso di esecuzione
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante, in base alle vigenti norme civilistiche, si riserva la facoltà di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 30% in più rispetto all’importo contrattuale di ogni singolo lotto.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dalla stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del servizio abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
ART. 22 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili. La fattura dovrà essere corredata da una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle attività svolte suddivise per ciascun servizio.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i termini di legge.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato.
Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare
svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’ART. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
In relazione al Decreto Legislativo 148/2017 che prevede l’estensione delle disposizioni di cui all’articolo 7- ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti anche per le operazioni effettuate nei confronti delle Aziende Speciali Sovracomunali, tutte le Fatture emesse ad Azienda Sociale dovranno riportare la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’ART. 17-ter DPPR 633/72”
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate
bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
· omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
· DURC irregolare;
· mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’ART. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
ART. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le ditte aderenti all’accordo quadro assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ART. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le ditte aderenti all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegnano a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 25 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del Codice Civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’ART. 106, c. 13 del D.lgs..50/16.
ART. 26 – Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.
ART. 27 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica delle attività è svolta secondo quanto previsto al titolo II del presente capitolato.
ART. 28 – Riservatezza
Le imprese hanno l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
Le imprese sono inoltre tenute a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante.
ART. 29 – Tutela del segreto professionale
Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio; l’aggiudicataria si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.
ART. 30 – Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’ART. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dalla normativa compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno di Azienda Sociale; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati negli articoli 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 22 del
GDPR cui si rinvia;
f) Titolare del trattamento dei dati è Azienda Sociale, nella persona del Presidente del C.d.A. Xxxxxx Xxxxx;
g) Azienda Sociale ha nominato come Data Protection Officer (DPO) il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx contattabile inviando una mail a xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
h) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (ART. 6.1 lettera b) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli operatori economici concorrenti.
i) L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.
ART. 31 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.lgs. 50/2016.
ART. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
ART. 33 – Obblighi a carico dell’impresa
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.
Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano
compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di
sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
g. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
h. l’impresa si obbliga inoltre, visto il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19, ad adottare le misure di contenimento necessarie e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sulla base delle norme in vigore al momento di erogazione del servizio, senza oneri a carico della stazione appaltante.
ART. 34 – Sicurezza: Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’ART. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
Azienda Sociale ha predisposto il DUVRI PRELIMINARE, allegato al presente documento, per informare sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:
▪ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
▪ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
▪ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
▪ rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore, ove è previsto che debba operare l’appaltatore;
▪ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a
quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
▪ rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi
saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza
In base al comma 5 dell’ART. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari. I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.; sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni, in € 0,00, non essendo presenti interferenze con le attività di Azienda Sociale, Committente del presente appalto e referente tecnico per l’ambito territoriale.
Possono sussistere interferenze con gli enti e le strutture educative presso cui sono erogati i servizi oggetto
dell’appalto per sovrapposizione con lavoratori di altri operatori economici presso le sedi operative.
Stima dei costi per la sicurezza da interferenze con Committente | |
Totale Costi | 0,00€ |
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 56/2017.
All’atto dell’inizio del servizio e per ogni successiva variazione, l’aggiudicataria dovrà inoltre comunicare a Azienda Sociale:
- certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.
L’aggiudicataria è inoltre tenuta a:
- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze con gli enti ospitanti il servizio;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
L’aggiudicatario dovrà presentare le autocertificazioni, propedeutiche all'avvio dei servizi oggetto
dell'appalto:
- del possesso dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. 81/08),art 26, c. 1, lett. a), punti 1) e 2),
- dell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi D.lgs. 81/2008, art 15 “Misure generali di Tutela” e artt.36 e 37 “Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori”
-
ART. 35 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio
1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 36 – Assicurazioni a carico dell’impresa
Le ditte appaltatrici risponderanno direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia le ditte sono tenute a contrarre e presentare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa, debitamente quietanzata, con le seguenti caratteristiche:
Azienda Sociale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli
utenti durante l’esecuzione dei servizi.
Le aggiudicatarie assumeranno a proprio carico l’onere di garantire Azienda Sociale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente
accordo quadro;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona; la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
d) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;
e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
L’aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell’attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.
La polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto dell’appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL” e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente appalto.
Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata a Azienda Sociale al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto da Azienda Sociale.
Ogni anno l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.
La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente
lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.
Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
ART. 37 – Xxxxx a cose e persone
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta
appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati della ditta
appaltatrice.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto
dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
ART. 38 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
ART. 39 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ART. 108 del D.lgs. 50/16.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’ART. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’ART. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti
ART. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate alla Ditta Affidataria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Penale |
Mancata sostituzione del personale educativo assegnato entro i termini congrui | € 500,00 |
Sostituzione del Coordinatore non adeguatamente motivata | € 1.000,00 |
Assenza ingiustificata oltre il primo giorno (€ 200,00 per ogni giorno di assenza ingiustificata) | € 200,00 |
Mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato | € 500,00 |
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell’offerta tecnica presentata | € 1.000,00 |
Mancata produzione della documentazione richiesta (report andamento dei servizi o accessi) | € 500,00 |
Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato | € 1.000,00 |
Mancata comunicazione dell’organizzazione e della variazione dell’orario di servizio | € 500,00 |
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza | € 1.000,00 |
Qualora da sopralluoghi o controlli non si evinca uno standard qualitativo soddisfacente del servizio erogato | € 1.000,00 |
Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento.
L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio. Azienda Sociale procede all’applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Azienda Sociale avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.
ART. 41 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicata, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima
fattispecie) di cui all’ART. 44 durante la validità dell’accordo quadro
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’ART. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
ART. 42 – Risoluzione dell’accordo quadro
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la stessa ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
La stazione appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
h) in caso di mancato rispetto del Patto di Integrità di Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N° DGR XI/1751 del 17/06/2019;
l) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
m) In caso di subappalto non autorizzato;
n) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive;
o) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10%;
p) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
La stazione appaltante risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con posta elettronica
certificata o lettera raccomandata A/R.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
ART. 43 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’ART. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
ART. 44 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. È esclusa la clausola arbitrale.
ART. 45 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’ART. 76, c. 4, del D.lgs. n. 50/16, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i
legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è
stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
ART. 46 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso. La ditta appaltatrice dichiara:
• di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
• di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
• di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
• di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
• di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme
di sicurezza adottate
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori residenti nei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello, come di seguito specificati:
- interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES)
- servizi integrativi scolastici (pre e post scuola, assistenza scuolabus, ecc..);
- gestioni tecnico-pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia);
- progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola,
laboratori extrascolastici, centri estivi).
L’entità del servizio di cui al presente capitolato ha per Azienda Sociale valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l’Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all’aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. L’effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell’Assemblea dei Soci di Azienda Sociale di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.
ART. 2 Titolarità dei servizi
La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda Sociale, riconosciuta con specifici contratti di Servizio da parte dei Comuni del territorio del Castanese.
Azienda Sociale è interessata all’andamento e agli esiti quali-quantitativi del servizio appaltato, l’organizzazione interna adottata dal gestore per l’ottenimento di detto risultato è responsabilità dell’azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con Azienda Sociale.
Per la gestione dell’appalto Azienda Sociale ha individuato le seguenti figure:
• Il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell’Azienda durante l’appalto;
• Il Responsabile dell’Area Fragilità e Servizi Educativi, con funzioni di progettazione e di pianificazione condivisa, di raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.
ART. 3 - Riferimenti normativi
• Il Servizio oggetto dell’appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:
• Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
• Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
• Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”
• Legge 117/2015 e D.lgs.66/2017
• Decreto Interministeriale 182/2020
ART. 4 - Oneri a carico di Azienda Sociale e dell’impresa aggiudicataria
A carico di Azienda Sociale
Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda Sociale
A carico dell’Impresa aggiudicataria
All’impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.
ART. 5 - Destinatari del servizio
A.E.S.
Destinatari degli interventi educativi individualizzati e/o di piccolo gruppo sono gli alunni con disabilità certificata, anche disabilità sensoriale, dalle competenti autorità sanitarie, frequentanti gli asili nido e le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado residenti negli undici comuni del Castanese: Arconate Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
La certificazione richiesta per l’attivazione degli interventi:
• verbale di accertamento alunno in situazione di handicap rilasciato da ATS e diagnosi funzionale redatta da specialista (U.O.N.P.I.A. o Centri accreditati) che ha in carico il minore;
• eventuale certificazione L. 104/92;
• in caso di minori 0-3 anni è sufficiente la certificazione dello specialista di riferimento che attesti lo stato di disabilità in corso di accertamento e la necessità di attivare supporti educativi individualizzati.
• In casi particolari, se autorizzati dal Comune di residenza, la relazione dei servizi specialistici e/o dei servizi sociali di riferimento (per es. linee guida adozioni)
TUTTI GLI ALTRI SERVIZI, oggetto del presente Accordo Quadro
I destinatari sono definiti dalle Amministrazioni Comunali in base alla singola tipologia di servizio.
ART. 6 - Caratteristiche dei servizi appaltati
L’affidamento prevede n. 3 lotti territoriali, comprensivi dei servizi oggetto del presente appalto e così
suddivisi:
Lotto n. 1 – Comuni di Castano Primo, Robecchetto con Induno, Turbigo e Nosate Lotto n. 2 – Comuni di Bernate Ticino, Cuggiono e Inveruno
Lotto n. 3 – Comuni di Arconate, Buscate, Magnago e Vanzaghello
A.E.S.
Il servizio si realizza attraverso l’attivazione di interventi educativi in ambito scolastico ed extrascolastico. L’intervento è previsto nella certificazione specialistica del minore con disabilità e si inserisce nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) così come definito dalla normativa vigente
L’attivazione del servizio dovrà garantire un modello operativo che pur tenendo conto della specificità
del servizio al singolo minore sviluppi in sinergia con tutte le figure operanti nella scuola ( educatori e docenti) e in particolare per ogni singolo plesso scolastico la costruzione di equipe stabili che possano costruire percorsi progettuali fruibili da gruppi di bambini e nel contempo dare la possibilità agli educatori assegnati al plesso di lavorare in rete tra adulti e adulti e minori.
L’assistenza all’interno di contesto scolastico/servizi per l’infanzia, è un complesso di prestazioni
effettuate da personale avente la qualifica di educatore.
Le prestazioni principali del presente accordo quadro consistono in:
L’ Assistenza Educativa Scolastica è un servizio educativo personalizzato in favore di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e si pone le seguenti finalità ed obiettivi:
f) favorire la crescita evolutiva del minore con disabilità, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità e le competenze di vita, nel percorso scolastico, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell’autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;
g) garantire al minore con disabilità la possibilità di integrazione nell’ambito della programmazione e dell’attività scolastica ed extrascolastica;
h) promuovere percorsi educativi integrativi nella classe di appartenenza e in piccoli gruppi al fine di facilitare gli apprendimenti e favorire la relazionalità;
i) Facilitare i percorsi di inclusione nel contesto scolastico e sociale, promuovendo cambiamenti e
approcci educativi specifici nell’ottica bio-psico-sociale.
j) Garantire la partecipazione attiva alla definizione dei P.E.I. e la condivisione della progettualità educativa con la scuola e con la famiglia.
La progettualità socio-educativa a favore di minori con disabilità potrebbe prevedere l’intervento educativo individualizzato in contesto sia scolastico che domiciliare/territoriale, per cui si richiede la necessaria connessione progettuale educativa, effettuate da personale avente la qualifica di educatore. L’attività del servizio di assistenza educativa è programmata su anno scolastico (con segnalazione indicativamente entro 15 luglio) e l’individuazione da parte dell’operatore economico delle figure educative e della organizzazione del servizio entro il 30 luglio, a esito di un percorso di pianificazione condivisa con Azienda Sociale, i Comuni e le scuole.
Dopo la valutazione e la pianificazione condivisa, la richiesta del servizio viene presa in carico dall’operatore economico che provvede a attivare l’intervento, in stretta collaborazione con la scuola di riferimento.
L’operatore economico individua le figure educative cui far seguire le progettualità segnalate. Sarà inoltre compito dell’educatore partecipare alla progettazione e programmazione didattico-educativa per il singolo caso integrandosi con tutto il team scolastico..
I servizi integrativi scolastici
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pre e post scuola e l’assistenza scuolabus a favore di minori frequentanti le scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie dei Comuni del territorio del Castanese. I servizi integrativi scolastici consistono in attività di custodia, di intrattenimento e di animazione educativa nel tempo antecedente e successivo l’attività curriculare (pre e post scuola).
Il servizio pre e post scuola deve essere concepito come opportunità educativa per chi lo frequenta,
svincolato da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento dell’anno scolastico.
Nello specifico, le attività di pre scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica. I servizi suddetti si configurano come proposte di supporto e di conciliazione per le famiglie.
Le attività di pre e post scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi che aiutino i bambini ad abbandonare logiche scolastiche ed a scaricare le pressioni della giornata.
In questo contesto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
• sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;
• sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere ...);
• sostegno all’autonomia e alla sicurezza emotiva
L’assistenza scuola-bus garantisce, durante il percorso dai vari punti di fermata a scuola e viceversa, l’assistenza all’utenza del trasporto scolastico nella salita sul mezzo e la cura, durante il tragitto, affinché i minori viaggino in condizioni di sicurezza e il percorso abbia sempre un valore educativo.
Le gestioni tecnico pedagogiche integrate servizi 0/6 anni
Si tratta di servizi educativi a supporto e integrazione tecnico- professionale finalizzate alle scuole dell’infanzia e dei nidi, attraverso la gestione tecnico pedagogica di parti dell’operatività dei servizi, tra le quali alcune sezioni e/o funzioni quali il coordinamento pedagogico.
I progetti educativi territoriali
Essi si configurano come servizi e/o interventi educativi specifici, in contesti educativi e scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati all’inclusione e alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva dei minori nonché al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle fragilità sociali e educative.
Sono compresi a titolo esemplificativo: il doposcuola, i laboratori educativi e ludico-espressivi, i centri estivi.
Nello specifico, tutti i servizi educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire opportunità educative, inclusione, promozione di autonomie e relazioni sociali, supporto all’apprendimento e valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, di tutti i minori destinatari degli interventi educativi, in particolare degli alunni minori con disabilità, anche sensoriale, o in situazione di fragilità, attraverso la progettazione e la programmazione di interventi specialistici, integrate e condivise con la rete coinvolta.
Al fine di permettere di elaborare delle proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze, si riportano di seguito i volumi di attività del servizio oggetto del presente accordo quadro, per l’anno scolastico 2020/2021:
LOTTO 1 Castano Primo Turbigo Nosate e Robecchetto con Induno | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO MINORI SEGUITI (SOLO PER AES) |
Assistenza Educativa Scolastica | 29.240 | 128 |
Servizi Integrativi Scolastici | 13.137 | |
Gestioni Tenico-Pedagogiche Integrate | 6.798 | |
Progetti Educativi Territoriali | 2.500 |
LOTTO 2 Cuggiono Bernate Ticino e Inveruno | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO MINORI SEGUITI (SOLO PER AES) |
Assistenza Educativa Scolastica | 24.990 | 109 |
Gestione Tecnico Pedagogica Integrata | 5.453 | |
Progetti Educativi Territoriali | 9.016 | |
Servizi Integrativi Scolastici | 2.450 |
LOTTO 3 Arconate Buscate Magnago e Vanzaghello | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO MINORI SEGUITI (SOLO PER AES) |
Assistenza Educativa Scolastica | 27.574 | 120 |
Gestione Tecnico Pedagogica Integrata | 4.026 | |
Progetti Educativi Territoriali | 6.364 | |
Servizi Integrativi Scolastici | 2.400 |
ART. 7 - Luoghi e modalità di esecuzione del servizio
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati:
• presso le sedi dei servizi all’infanzia comunali;
• di norma presso le scuole dei Comuni del Castanese, con possibilità di richiedere l’attivazione del servizio anche presso scuole con sede in Comuni limitrofi, laddove risulti sostenibile la raggiungibilità da parte dell’educatore in relazione a percorrenze/tempi d’intervento educativo;
• presso le sedi delle Scuole Secondarie II°, sempre valutando la raggiungibilità e sostenibilità;
• in spazi diversi dell’ambiente scolastico, concordati con la scuola, (es. parchi, musei, biblioteche,
ecc.);
• presso il domicilio dell’utente e/o nei luoghi limitrofi previsti in fase di progettazione (interventi misti);
• in caso di Didattica Digitale Integrata: in base alla modalità condivisa con la scuola e la famiglia (in riferimento alla Linee Guida DDI e Educativa a distanza del Castanese);
• presso spazi messi a disposizione delle Amministrazioni comunali o dall’Ente gestore stesso
(quest’ultima possibilità soprattutto per i progetti educativi territoriali)
L’aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all’attuazione piena delle attività previste nel progetto educativo (es. mediante acquisto beni e servizi, trasporti, pasti per gli educatori ecc.), facendosi carico dei relativi costi. Non fanno capo all’aggiudicataria, ma ai diretti interessati, i costi per acquisto di beni e servizi per gli utenti (es. ingresso a musei, impianti sportivi, teatri, biglietti trasporto pubblico locale, gite, ristoranti, ecc.)
ART. 8 - Orari di svolgimento dei servizi
AES
L’assistenza educativa individualizzata (inclusa quella garantita presso contesti strutturati scuola/servizi all’infanzia comunali) si svolge ordinariamente dal lunedì al venerdì/sabato (qualora l’apertura della scuola lo preveda).
Tutti gli altri servizi, oggetto del presente Accordo Quadro
Gli orari e l’articolazione dei servizi saranno stabiliti sulla base delle indicazioni richieste dalle singole Amministrazioni Comunali.
ART. 9 - Monitoraggio del servizio
Le azioni di monitoraggio e di verifica dovranno essere declinate in modo specifico sui singoli servizi del presente accordo quadro come di seguito indicato.
Servizio di Educativa Scolastica
Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio: sempre incluso nel corrispettivo presentato in sede di offerta.
Monitoraggio servizio a cura del Coordinatore delle imprese aggiudicatarie:
• Equipe del servizio
• Coordinamenti mensili tra il Responsabile di Azienda Sociale e il/i Coordinatore/i dell’Ente Gestore (o al bisogno); tali spazi potranno essere condivisi con tutte le imprese aggiudicatarie dei servizi nei tre lotti.
• Incontri con Famiglie e Istituzioni Scolastiche (anche in riferimento alla nuova normativa dei P.E.I. In caso di situazioni che necessitano l'attivazione di educativa anche a domicilio, prima dell'avvio dell'intervento viene effettuato, presso la sede dei servizi sociali comunali, l’incontro preliminare con le famiglie, per la presentazione dell'educatore e degli obiettivi dell'intervento a domicilio.
A tale incontro partecipano l’Assistente Sociale di riferimento e l'educatore individuato.
Gli stessi soggetti garantiscono anche un incontro di verifica in corso d'anno con la famiglia.
Per tutti gli altri servizi, oggetto del presente Accordo Quadro
Ogni servizio dovrà avere una figura di referente/coordinatore che, tra le funzioni attribuite dal proprio ente dovrà seguire il monitoraggio dei servizi, individuando dispositivi specifici e ben declinati in base alla tipologia di servizio: equipe, gruppi tecnici all’uopo costituiti, reti con i soggetti coinvolti.
Anche per questi servizi si prevede un coordinamento mensile tra il Responsabile di Azienda Sociale e il/i
Coordinatore/i dell’Ente Gestore (o al bisogno).
I dispositivi sopra descritti sono sempre inclusi nel corrispettivo presentato in sede di offerta.
ART. 10 - Debito informativo
Oltre al coordinamento mensile, che garantisce una verifica costante dei servizi oggetto d’appalto, ogni anno entro il 15 luglio gli Aggiudicatari si impegnano a fornire ad Azienda Sociale relazione esplicativa sull'andamento dei singoli servizi affidati (sulla base di uno schema elaborato in modo condiviso con Azienda Sociale) evidenziando criticità e difficoltà, nonché suggerimenti e proposte utili alla ridefinizione degli stessi in vista del nuovo anno scolastico ed educativo.
Gli educatori per ogni singolo servizio in generale e, per ogni minore in carico nel caso dell’AES, compileranno una scheda progetto (la cui strutturazione sarà oggetto di valutazione nell’offerta tecnica) da inviare entro il mese di ottobre dell’anno scolastico in corso, o comunque prima dell’avvio degli altri servizi, con indicazione degli obiettivi, metodologie e particolari strategie; entro il 31 gennaio dovrà essere quindi presentata una relazione intermedia ed entro il 15 luglio una relazione finale.
Le ditte aggiudicatarie sono obbligate all’utilizzo degli strumenti informatici di rendicontazione e monitoraggio messi a disposizione dalla stazione appaltante.
ART. 11 - Formazione e supervisione tecnica
Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per almeno 20 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti dovranno essere concordati con Azienda Sociale, in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli educatori e dalle specifiche problematicità dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per Azienda Sociale.
Alcuni percorsi formativi potranno essere realizzati in modo condiviso e integrato con le scuole e con gli operatori sociali del territorio e saranno specificatamente declinati in riferimento al ruolo e all’area di intervento degli operatori coinvolti.
Il piano della formazione deve essere comunicato a Azienda Sociale con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d’appalto.
ART. 12 - Personale: requisiti specifici e funzioni
Le Imprese Aggiudicatarie dovranno impiegare personale adeguatamente formato e in possesso di specifiche competenze in merito ai servizi ai quali sono dedicati.
In particolare, per tutti i servizi oggetto d’appalto:
Coordinatore responsabile – con funzioni di direzione del Servizio, referente per Azienda Sociale
dell’attuazione/verifica dei servizi come da capitolato e da offerta tecnica.
Requisiti minimi richiesti:
a) Laurea magistrale (o quadriennale del V.O.) in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare);
oppure
b) Laurea magistrale in scienze psicologiche o Laurea in Psicologia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare).
Il Coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
a) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al progetto individualizzato sul minore/adolescente;
b) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio-sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, al fine di valorizzare le risorse presenti con l’obiettivo di sostenere il minore e la sua famiglia;
c) Capacità di progettazione educativa e inclusiva.
Personale educativo
A.E.S. - GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICO INTEGRATE – PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI
Gli Educatori con funzione di attuatori dell’intervento sui minori e nel gruppo di lavoro (gestioni tecnico- pedagogiche integrate e progetti educativi territoriali.
Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:
-accompagnamento all’integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa dell’alunno con disabilità
all’interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
- sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non
docente che opera nella scuola, con il personale educativo/ausiliario che lavora nel servizio all’infanzia;
- competenze specifiche di osservazione e di lavoro sul contesto nonché sulla progettazione di percorsi educativi inclusivi all’interno del gruppo classe e nella scuola;
- supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore con disabilità, anche durante i momenti scolastici particolari (intervallo, mensa, gite, uscite didattiche ecc.) adottando specifiche modalità a tutela di massima integrazione e sicurezza.
Requisiti richiesti:
Gli educatori dovranno essere in possesso del titolo di Educatore Professionale, oppure di Laurea in Scienze dell’educazione o in Pedagogia o dei requisiti previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1 comma 594 e seguenti.
Nelle fasi di inserimento nel servizio di nuovo personale educativo, gli Aggiudicatari si impegnano a garantire un periodo congruo di tutoring e affiancamento, anche in caso di sostituzioni temporanee.
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, quali il pre e post scuola e l’assistenza scuolabus, i titoli di studio, oltre a quelli già indicati sopra per l’A.E.S. e per le gestioni tecnico-pedagogiche integrate e i progetti educativi territoriali potranno anche essere i seguenti:
-Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico, preferibilmente con
un’esperienza annuale in servizi analoghi.
In generale, per tutti i servizi, si deve altresì garantire adeguata formazione, anche sul campo e eventuale esperienza annuale maturata in servizi analoghi.
Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.
L’operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall’ ART. 25 bis del Dpr 14/11/2002
n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell’appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l’intera durata del singolo appalto specifico, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.
Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in
deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.
L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
L’appaltante potrà richiedere alle ditte aggiudicatarie in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, previa valutazione della gravità e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.
Si precisa che l’elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio è riportato all’art.
24 del disciplinare di gara.
ART. 13 - Personale a carico di Azienda Sociale
È a carico di Azienda Sociale: il Responsabile del Servizio con compiti di programmazione monitoraggio, verifica e raccordo con le amministrazioni socie di Azienda Sociale e con le Scuole coinvolte.
ART. 14 - Personale: requisiti generali
L’aggiudicataria fornisce a Azienda Sociale i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.
L’aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.
L’aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l’organico.
L’aggiudicataria informerà Azienda Sociale delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.
In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all’appaltatore e, se nel caso, all’ispettorato del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.
L’appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.
ART. 15 - Personale: accertamento dei requisiti
L’aggiudicataria si impegna a trasmettere a Azienda Sociale prima dell’avvio dei singoli servizi (appalti specifici) l’elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare Azienda Sociale di ogni variazione riguardo il personale utilizzato.
Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato, deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.
Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure
relative al reperimento dello stesso resta in capo all’aggiudicataria.
Spetta in ogni caso alla direzione di Azienda Sociale l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all’aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell’unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.
Nel caso, l’aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo, a insindacabile giudizio di Azienda Sociale, potrà essere immediatamente rimosso dall’incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L’inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.
ART. 16 - Personale: comportamento del personale
Il personale dipendente dell’appaltatore nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere
un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.
Tale comportamento dovrà recepire anche eventuali regolamenti, protocolli e disposizioni in vigore nelle scuole.
ART. 17 - Personale: condizioni contrattuali per il personale
L’aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
Azienda Sociale richiede all’aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto “salario convenzionale”, e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia. Si ricorda che l’applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest’ultima e mai si configura come obbligo cogente. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.
L’aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l’adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l’incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.
L’aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
Azienda Sociale potrà richiedere all’aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Stazione Appaltante potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Azienda Sociale. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’IMPRESA aggiudicataria. In questo caso, Azienda Sociale interdirà la partecipazione dell’IMPRESA AGGIUDICATARIA a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, Azienda Sociale potrà interdire la partecipazione dell’aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.
ART. 18 - Personale: orario di lavoro
L’aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un’organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.
ART. 19 - Personale: turn over, sostituzioni
Al fine di garantire continuità nel servizio, elemento importante per tutti i servizi oggetto d’appalto, salvo cause di forza maggiore, l’aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l’adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell’ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L’aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l’elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti di Azienda Sociale.
ART. 20 - Obblighi dell’impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio
All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza
condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.
L’aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.
Azienda Sociale verificherà costantemente l’esattezza e la puntualità nell’esecuzione del servizio tramite il
Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi.
Ad Azienda Sociale spetta il compito di valutare l’entità dell’inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell’aggiudicataria.
L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere all’atto dell’aggiudicazione a fornire il nominativo di un referente dei servizi e un recapito telefonico attivo durante l’orario di esecuzione del servizio, anche per la gestione di eventuali emergenze. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti di Azienda Sociale che il proprio personale nell’espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro
e assumersi la responsabilità del proprio operato. All’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s’impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n.196/03 -come modificato dal D.Lgs. n.101/18- “Codice in materia di protezione dei dati personali”; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l’Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.
ART. 21 - Modalità di collaborazione tra Azienda Sociale e impresa aggiudicataria
All’atto dell’avvio dei servizi, gli Aggiudicatari sono tenuti a comunicare a Azienda Sociale il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio. Gli Aggiudicatari dovranno inoltre comunicare il nominativo del Coordinatore o dei Coordinatori dei Servizi quale interlocutore tecnico-operativo del servizio, sia per Azienda Sociale sia per le Scuole e i Comuni.
Azienda Sociale indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.
ART. 22 - Facoltà di controllo da parte di Azienda Sociale
È facoltà di Azienda Sociale richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso. A tale scopo il RUP predisporrà un piano di controllo durante la gestione contrattuale al fine di verificare il corretto andamento del servizio secondo gli standard qualitativi attesi.
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio di Azienda Sociale.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.
ART. 23 - Disposizioni finali
All’atto dell’assunzione del servizio all’aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità
con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato.
Azienda Sociale, da parte sua, notificherà all’aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che
potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.