BOZZA CONTRATTO QUADRO DI FRANCHISING
BOZZA CONTRATTO QUADRO DI FRANCHISING
Tra la Società L&S INVESTORS LTD, Succursale di Lugano, Insegna AziendaDelSole con Sede legale a Lugano in xxx Xxxxxxxxxxxx 00 iscritta presso l’Ufficio del registro n. CH-501.9.013.308-8/, nella persona del Legale rappresentante Sig. Natalino Lavaggi nato a Xxxxxx Xxxxxxx (XX) il 13 giugno 1961 e residente a Lugano Via Xxxxxxxx Xxxxxxx 2
[di seguito indicata come "FRANCHISOR AZIENDADELSOLE"]
Il Sig. Nome Cognome nato a Luogo di nascita il data di nascita e residente a CITTA e VIA
[di seguito indicata come "FRANCHISEE"]
Premesso
a) che il "FRANCHISOR" ha da tempo sviluppato esperienza e conoscenze specifiche nel settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici e dispone di una rete distributiva già presente sul mercato nazionale con n. 2 punti vendita operanti sotto l'insegna “AZIENDADELSOLE”;
b) che il "FRANCHISOR" è proprietario del Marchio e del logo "AZIENDADELSOLE", depositati in Svizzera rispettivamente con il n. _ ed il n. _ _, che contraddistinguono i servizi nel settore della vendita di impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici e tutti i relativi servizi accessori e collaterali al settore in oggetto;
e) che il "FRANCHISOR" ha creato e perfezionato una propria ed esclusiva metodologia operativa per la promozione la gestione e l'assistenza dell'attività nel settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici, metodologia che include un insieme di principi, procedure, tecniche commerciali, programmi di gestione della clientela e conoscenze specifiche che gli hanno fatto assumere una posizione di rilevante importanza nel settore, realizzati anche tramite un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa [KNOW-HOW];
d) che il "FRANCHISEE" ha manifestato interesse a concludere con il "FRANCHISOR" un contratto di affiliazione commerciale, inteso come forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di servizi, attraverso il quale il Sig. Lavaggi Natalino in qualità di "FRANCHISOR", concede al "FRANCHISEE" in qualità di Affiliato, l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (insieme di tecniche e conoscenze) ed i propri segni distintivi e di usufruire, inoltre, di altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire al "FRANCHISEE" la gestione della sua attività con la medesima immagine del "FRANCHISOR", impegnandosi ad osservare tutti gli obblighi imposti nel presente contratto al fine di garantire la identità e unicità di tutti i Punti Vendita appartamenti alla rete "AZIENDADELSOLE",
e) che le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto è caratterizzato dalla fiducia e dall’intuitus personae
posto nella persona del Sig Nome Cognome;
f) che l'Affiliante e l'Affiliato hanno ciascuno separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale.
Tutto ciò premesso, che costituisce pane integrante del presente accordo,
si conviene e si stipula quanto segue
1) OGGETTO DEL CONTRATTO E UBICAZIONE DEL PUNTO VENDITA
A) IL "FRANCISOR" affida al "FRANCHISEE", che accetta, una concessione per la vendita, in nome e per conto proprio, nel Punto Vendita situato in XXXXXX , via Cantonale [di seguito indicato come "Punto Vendita"] dei prodotti e servizi forniti dal "FRANCHISOR" e da terzi fornitori dallo stesso indicati, mediante contratto di affitto del locale, fornito dal "FRANCISOR" già completo di mobilio ed arredi.
B) al fine di completare l'oggetto del presente contratto e con modalità strettamente necessarie a tale scopo, il "FRANCISOR" concede al "FRANCHISEE", che accetta, un diritto ad utilizzare nei limiti sotto indicati:
a) il Marchio "AZIENDADELSOLE", il logo, le insegne e tutti gli altri elementi stilistico-pubblicitari caratterizzanti il Marchio suddetto, b) il KNOW HOW, inteso come insieme di principi, procedure, tecniche commerciali, programmi di gestione della clientela e conoscenze specifiche del settore.
2) OBBLIGHI DEL "FRANCHISEE"
a) Denominazione Punto Vendita ed esercizio dell'attività:
II "FRANCHISEE", tramite il Punto Vendita Autorizzato e con il Marchio "AZIENDADELSOLE", svolgerà esclusivamente attività di settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici, ivi comprese le attività connesse e/o funzionali ed incluse la e si impegna, inoltre, espressamente, salva preventiva autorizzazione scritta del "FRANCHISOR" stesso, a non utilizzare qualsivoglia altra
denominazione in connessione con l'attività esercitata.
L'apertura di ogni Punto Vendita successivo al primo è subordinato ai seguenti adempimenti: 1 ) richiesta scritta al "FRANCHISOR" da comunicare tramite lettera Raccomandata A/R;
2) autorizzazione scritta da parte del "FRANCHISOR" comunicata tramite lettera Raccomandata A/R.
L'eventuale trasferimento dei Punti Vendita del "FRANCHISEE" dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto dal "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" non potrà inoltre svolgere altra attività, anche se attraverso una diversa struttura, con l'utilizzo del Marchio "AZIENDADELSOLE" o con qualsiasi altro Marchio che contenga il nome "AZIENDADELSOLE" (o anche parte di esso) se non previa autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" non potrà, per tutta la durata del presente contratto, direttamente o indirettamente ed in qualsivoglia veste, svolgere attività nel settore della settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici, o possedere comunque partecipazioni dirette o indirette in società esercenti questo tipo di attività, se non previa autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
b) limiti all'utilizzo dei marchio:
II "FRANCHISEE" dovrà utilizzare il Marchio ed il logo "AZIENDADELSOLE" per tutti gli scopi connessi ed afferenti il presente accordo di affiliazione commerciale, incluso l'utilizzo su insegne interne ed esterne, pannelli pubblicitari e di richiamo, modulistica di qualsiasi genere utilizzata nello svolgimento dell'attività qui regolamentata, materiale di cancelleria, biglietti da visita e materiale pubblicitario.
II "FRANCHISEE" espressamente riconosce il diritto del "FRANCHISOR" di modificare il Marchio " AZIENDADELSOLE ", il logo, i colori, nonché ogni altro elemento estetico connotante la sua immagine e si impegna fin d'ora ad adeguarvisi.
Il "FRANCHISEE" si impegna ad utilizzare la propria denominazione esclusivamente in connessione con l'attività di settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici ; qualsiasi connessione con altre ulteriori attività dovrà essere autorizzata per iscritto dal "FRANCHISOR" a esclusiva discrezione del medesimo.
La licenza d'uso dei Marchio e Know How "AZIENDADELSOLE" non potrà essere ceduta, né rilasciata in sub- concessione a terzi senza autorizzazione scritta del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" riconosce espressamente che il Marchio "AZIENDADELSOLE" ed il Know How "AZIENDADELSOLE", nonché ogni altro materiale e/o informazione trasmessagli ai sensi del presente accordo sono di esclusiva proprietà del "FRANCHISOR" e che l'utilizzo degli stessi da parte del "FRANCHISEE" è consentito esclusivamente nell'ambito e per le finalità del presente accordo e sin tanto che il presente contratto rimanga agente ed efficace.
Il "FRANCHISEE" sarà responsabile del corretto utilizzo del Marchio "AZIENDADELSOLE" e del Metodo
"AZIENDADELSOLE".
Il "FRANCHISEE", in nessun caso, sia durante la vigenza del presente contratto, sia successivamente, potrà avanzare pretese in merito alla proprietà esclusiva del "FRANCHISOR" su quanto sopra indicato, né in alcun caso potrà avanzare contestazioni in merito alla validità e regolarità dei relativi diritti di privativa industriale.
Il "FRANCHISEE" si impegna, sia per il periodo di durata dei presente contratto, sia successivamente, a non utilizzare qualsiasi segno distintivo nell'esercizio dell'attività di settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici o di qualsivoglia altra attività suscettibile di ingenerare confusione con il Marchio "AZIENDADELSOLE".
Qualsiasi utilizzo grafico del Marchio e del logo "AZIENDADELSOLE" e qualsiasi configurazione grafica della denominazione del "FRANCHISEE", dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dal "FRANCHISOR".
Ulteriormente, il "FRANCHISEE" si impegna a fornire al "FRANCHISOR" tutta l'assistenza che gli venga richiesta in relazione a qualsiasi azione legale da essa o contro di essa iniziata con riferimento alla tutela ed alla difesa del Marchio "AZIENDADELSOLE" e del Metodo "AZIENDADELSOLE".
Su richiesta del "FRANCHISOR", il "FRANCHISEE" si impegna, inoltre, a promuovere azione giudiziaria contro terzi che utilizzino il Marchio ed il Metodo "AZIENDADELSOLE" o svolgano attività di concorrenza sleale al riguardo, avvalendosi di legali indicati dal "FRANCHISOR" ed a spese di quest'ultimo.
c) Comunicazione di reclami:
II "FRANCHISEE" si impegna a comunicare al "FRANCHISOR", entro 15 giorni dal suo ricevimento, qualsiasi reclamo o lamentela ricevuta da parte di clienti.
d) Ditta/società, compagine e amministratori:
Il "FRANCHISEE" si impegna a mantenere l'attuale tipo di società per tutta la durata del rapporto di affiliazione commerciale, anche nel caso di rinnovo, salvo autorizzazione scritta del "FRANCHISOR". Il presente contratto è stipulato nella contemplazione essenziale che:
1) che sia o permanga come responsabile il Sig. Nome Cognome.
Qualsiasi modificazione di uno dei punti precedenti dovrà essere autorizzata per iscritto dal "FRANCHISOR", sotto pena delle sanzioni di cui agli art. 6, 7 e 8 del presente contratto.
e) Requisiti per l'esercizio dell'attività:
II "FRANCHISEE" imprenditore individuale, o il legale rappresentante della società Affiliata firmataria del contratto ovvero il preposto identificato e/o autorizzato dovrà cooperare per tutta la durata del contratto con chi possiede i requisiti per svolgere l'attività di settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici, richiesti dalla legislazione vigente nel territorio nazionale e dovrà svolgere l'attività con impegno a tempo pieno.
f) Scritture contabili bilancio:
il "FRANCHISEE" si impegna a tenere e a mantenere aggiornate tutte le registrazioni contabili obbligatorie per legge, o che comunque il "FRANCHISOR" possa aver prescritto in relazione all'esecuzione del presente contratto;
il "FRANCHISEE" si impegna inoltre ad inviare al "FRANCHISOR" entro un rendiconto sull'attività svolta, per il tramite di appositi Rapporti Mensili.
Il "FRANCHISEE" si impegna altresì a formare ed approvare il bilancio nei termini di legge e a consegnarlo al "FRANCHISOR" entro i successivi 15 giorni dall'approvazione. Ove il "FRANCHISEE" sia ditta individuale o società di persone l'esercizio si intenderà relativo al periodo 1.1-31.12 ed il relativo bilancio dovrà essere predisposto ed inviato al "FRANCHISOR" entro la data del 31 maggio di ciascun anno.
g) Garanzia:
II "FRANCHISEE" si impegna a svolgere la propria attività nella osservanza delle disposizioni di legge, delle prescrizioni amministrative e dei principi di correttezza.
Il "FRANCHISEE" si impegna comunque a manlevare ed a tenere indenne il "FRANCHISOR" da qualsivoglia pretesa di terzi derivante dall'attività svolta in relazione al presente contratto.
h) Riservatezza e segretezza:
II "FRANCHISEE" riconosce che tutte le informazioni, di qualsiasi tipo, ricevute in base al presente contratto, rappresentano informazioni di carattere riservato e di esclusiva proprietà e pertinenza del "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" si impegna a mantenere tali informazioni riservate e a non divulgarle a terzi, salvo il normale espletamento dell'attività nei termini previsti dal presente accordo.
Fatte salve le maggiori sanzioni, in caso di inadempimento, il "FRANCHISEE" sarà tenuto al risarcimento dei danni a favore del "FRANCHISOR" ed al pagamento di una penale di €
i) Autonomia giuridica e patrimoniale:
II "FRANCHISEE" è dotato di propria completa autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale e di tanto il "FRANCHISEE" si impegna a dare informazione ai terzi con la necessaria evidenza.
Pertanto il "FRANCHISEE" si impegna ad esporre e mantenere nei propri Punti Vendita con la necessaria evidenziazione gli eventuali avvisi predisposti dal "FRANCHISOR".
m) Interazione con tutta la rete:
Nell'eventualità di collaborazione e interazione con altri Affiliati del "FRANCHISOR", il "FRANCHISEE" si obbliga ad osservare le prescrizioni dettate dal "FRANCHISOR".
Il "FRANCHISEE" si impegna inoltre a non svolgere attività alcuna che possa creare interferenze dannose, con l'attività di altri Affiliati: in caso di contrasto si impegna ad osservare le disposizioni impartite dal "FRANCHISOR" in merito.
Il "FRANCHISEE" si impegna, infine, ad esonerare espressamente il "FRANCHISOR" da qualsiasi responsabilità per eventuali atti illegittimi compiuti da altri Affiliati del "FRANCHISOR" nei confronti del "FRANCHISEE" medesimo.
n) Pubblicità:
E' facoltà del "FRANCHISEE" di promuovere nell'area di esclusiva il nome "AZIENDADELSOLE" nonché le proprie proposte commerciali tramite pubblicità su stampa quotidiana e periodica e/o tramite comunicati televisivi e radiofonici.
Il "FRANCHISEE" si asterrà da iniziative pubblicitarie non corrette o che possano contravvenire con qualsiasi norma volontaria o cogente o qualsiasi disposizione normativa in
materia di concorrenza sleale o di tutela dei consumatori
Il "FRANCHISEE" si obbliga al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal "FRANCHISOR" per individuare le varie forme di comunicazione pubblicitaria permesse.
p) Pubblicazioni commerciali "AZIENDADELSOLE";
II "FRANCHISEE" si obbliga a richiesta del "FRANCHISOR" a cooperare per la realizzazione di pubblicazioni di promozione commerciale di cui all'art. 3) lettera i) secondo le modalità e termini da concordare.
q) Software operativo:
II "FRANCHISEE" si impegna espressamente ad adottare il software operativo che gli verrà concesso in comodato dal "FRANCHISOR" per la gestione dell'attività commerciale nel campo della settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici, di cui
all'art. 3, lettera m), obbligandosi al rispetto del Decreto Legislativo 20/12/1992 n. 518 riguardante la tutela dei diritti di software.
Resterà a carico del "FRANCHISEE" ogni manutenzione del software in parola, comprese quelle dipendenti da esigenze di aggiornamento e modifiche richieste dal 'FRANCHISOR".
Al momento della cessazione del contratto per qualunque motivo, ivi compresa la risoluzione, il "FRANCHISEE" ha l'obbligo di restituire il Software al "FRANCHISOR", che provvederà a ritirarlo tramite suoi incaricati.
r) Allestimento del Punto Vendita:
II "FRANCHISEE" riconosce espressamente al "FRANCHISOR" il diritto di determinare unilateralmente gli elementi identificativi interni ed esterni del Punto Vendita (aspetto estetico, allestimenti interni, compresi stigliature ed arredi, ed esterni).
Il "FRANCHISEE" riconosce inoltre espressamente al "FRANCHISOR" il diritto di modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento tali elementi identificativi interni ed esterni del Punto Vendita e si obbliga fin d'ora ad adeguarsi prontamente a tali modifiche, che saranno apportate dal "FRANCHISOR" a seguito di comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La dotazione del mobilio e degli arredi del Punto Vendita verrà effettuata a cura e spese del "FRANCHISOR".
s) Insegna:
II "FRANCHISEE", per il primo punto vendita autorizzato o per i successivi, si obbliga a stipulare con il "FRANCHISOR" contratto di comodato gratuito avente ad oggetto l'Insegna.
L'installazione è effettuata a cura e spese del "FRANCHISOR" ed è inoltre subordinata al rilascio dello relative autorizzazioni che devono essere tempestivamente richieste dal "FRANCHISEE".
Il "FRANCHISEE" è obbligato a rispettare le modalità di installazione dell'insegna previste dal "FRANCHISOR".
Alla conclusione del contratto il "FRANCHISOR" provvederà tramite suoi incaricati al ritiro dell'insegna.. Il "FRANCHISOR" potrà provvedere al ritiro dell'insegna, anche in presenza di qualunque contestazione ed eccezione da parte del "FRANCHISEE".
3) OBBLIGHI DEL 'FRANCHISOR"
a) Corso di formazione iniziale:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire periodo di affiancamento onde propiziare il migliore inizio dell'attività da parte del "FRANCHISEE" fornendogli le cognizioni di base, i propri schemi operativi, nonché il materiale, didattico e formativo ritenuto utile per la conoscenza dell'attività.
b) Riserva dell'area del "FRANCHISEE":
Per tutta la durata del presente contratto, il "FRANCHISOR" si impegna a non stipulare contratti di affiliazione commerciale relativamente all'area di esclusiva assegnata al "FRANCHISEE .
e) Assistenza commerciale:
II "FRANCHISOR" metterà a disposizione e comunicherà al "FRANC1HSEE" i propri metodi o le proprie tecniche di produzione, promozione e commercializzazione di prodotti relativi al settore della settore della vendita impianti fotovoltaici collegati in rete e stand alone chiavi in mano e impianti solari termici e a fornire, a sua discrezione, al "FRANCHISEE ' l'assistenza necessaria all'utilizzo di tali metodi e tecniche operative.
Il "FRANCHISOR" avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, su richiesta del "FRANCHISEE", di realizzare, al di fuori dell'assistenza sopra prevista, interventi specifici presso le sedi ed i Punti Vendita autorizzati. Gli oneri e le spese di questi interventi, definiti di volta in volta, saranno di competenza del "FRANCHISEE".
d) Dotazione iniziale di modulistica commerciale e contrattuale:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire la dotazione iniziale minima di modelli commerciali e contrattuali relativi all'attività del "FRANCHISEE".
e) Corsi di aggiornamento:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire al "FRANCHISEE", nei tempi e con le modalità meglio ritenute, gli opportuni aggiornamenti mediante la tenuta di corsi.
I corsi, facoltativi per gli Affiliati, riguarderanno le tematiche fondamentali per una migliore realizzazione del proprio servizio alla clientela viste nell'ottica del Metodo "AZIENDADELSOLE" e si rivolgeranno al "FRANCHISEE" ed al suo personale e/o staff di vendita nei luoghi e con i costì che verranno comunicati volta per volta.
II "FRANCHISEE" che voglia seguire i corsi facoltativi in oggetto avrà l'obbligo di rispettare le date indicate dal "FRANCHISOR" ed avrà l'obbligo di corrispondere il contributo di partecipazione richiesto dal "FRANCHISOR" stesso.
f) Documentazione informativa e di aggiornamento:
II "FRANCHISOR" si impegna a fornire gratuitamente al "FRANCHISEE" attraverso l'invio di apposita documentazione un costante aggiornamento con riferimento alle nuove normative riguardanti l'attività esercitata.
g) Pubblicazioni commerciali "AZIENDADELSOLE ":
Al fine della promozione del Marchio, dei servizi offerti e della miglior riuscita della collaborazione con la rete degli Affiliati, il "FRANCHISOR" ha la facoltà di attivarsi per realizzare delle pubblicazioni periodiche di promozione commerciale: ciò nei tempi e modi ritenuti opportuni dal "FRANCHISOR" in relazione allo sviluppo della rete degli Affiliati, riservandosi in ogni caso la facoltà, a propria discrezione, di sospendere o sopprimere le pubblicazioni medesime in qualsiasi momento.
h) Notorietà del nome "AZIENDADELSOLE":
II "FRANCHISOR" si impegna a mantenere ed a sviluppare il livello di notorietà nazionale del proprio nome e della propria organizzazione attraverso l'attività di promozione ritenuta utile per la diffusione del nome "AZIENDADELSOLE".
i) Sistema informatico:
II "FRANCHISOR" fornirà a titolo di comodato, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, in relazione allo sviluppo della rete degli Affiliati, il proprio software operativo al "FRANCHISEE", il quale si impegna espressamente ad adottarlo, obbligandosi al rispetto delle legge riguardante la tutela dei diritti di software
4) CORRISPETTIVI
a) Fee d'ingresso:
II "FRANCHISEE" ha l'obbligo di corrispondere, a titolo di corrispettivo di affiliazione, al "FRANCHISOR" l'importo di Chf 536,00 comprensivo dell’Iva al 7,6%, una tantum
Tale corrispettivo è acquisito in via definitiva dal "FRANCHISOR" a fronte della consegna dell’espositore AziendaDelSole comprensivo di monitor per la visione degli spot pubblicitari
b) Corrispettivi per fornitura di beni e servizi:
Il “FRANCHISOR”, per la promozione del marchio “AZIENDADELSOLE”, riconosce al “FRANCHESEE” la percentuale del 40% sulla base del margine operativo lordo indicato nell’Allegato B Prezzo massimo Cliente Finale (e desunto dal rendiconto indicato nell’Allegato A Prezzo al Rivenditore)
5) CONTROLLI
II "FRANCHISOR" ha diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare il raggiungimento ed il successivo mantenimento da parte del "FRANCHISEE" di adeguati livelli di standard qualitativo del servizio prestato alla clientela.
6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
II presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 e.e., a insindacabile determinazione del
"FRANCHISOR" nei seguenti casi:
A) Inadempimento:
inadempimento del "FRANCHISEE" ad una delle obbligazioni previste dagli articoli:
2) lettera a) (divieto di apertura nuovo punto vendita);
lettera b) (violazione dei diritti di marchio e degli altri segni distintivi - limiti all'utilizzo del marchio - divieto di sub-concessione)
lettera e) (obbligo di utilizzo modulistica commerciale) lettera 1) (riservatezza e segretezza)
lettera n) (mantenimento della copertura assicurativa) lettera q) (divieto di pubblicità scorretta)
lettera r) (contributo pubblicitario)
lettera s) (obbligo di utilizzare il software operativo fornito dal "FRANCHISOR") lettera t) (obbligo di allestire il Punto Vendita secondo le direttive del "FRANCHISOR") lettera u) (modalità di installazione insegna - osservanza del comodato)
10) (patto di non concorrenza)
B) Altre cause di risoluzione:
a) mutamento del tipo di società del "FRANCHISEE", o dell'amministratore, o della compagine rispetto a quanto previsto all'ari 2 lett. e);
b) riduzione del patrimonio minimo di cui all'art. 2 lett. f) per più di giorni; e) mancanza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 2 lett. g);
d) in caso di protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute in
capo al "FRANCHISEE", fallimento o altra procedura concorsuale a suo carico, o concordato stragiudiziale, o dilazioni di pagamento dei propri debiti, nonché in caso di condanna a seguito di procedimenti penali per reati connessi all'esercizio dell'attività di ristorazione, condanne per reati tributari od omissioni contributive;
e) in caso di trasferimento del Punto Vendita o dei Punti Vendita autorizzati senza l'autorizzazione del "FRANCHISOR" o in caso di reiterata inosservanza del normale orario di lavoro per l'esercizio della attività;
f) in caso di sopravvenuto decesso o dichiarazione di interdizione o inabilitazione del "FRANCHISEE" o del Sig.7Sig.ri indicati all'art. 2 lett. e).
In tutti gli indicati casi di cui al punto A) e B) la risoluzione diverrà operante con gli effetti di cui al successivo art. 7, a seguito di comunicazione con la quale il "FRANCHISOR" porterà a conoscenza del "FRANCHISEE" la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
La comunicazione verrà portata a conoscenza del "FRANCHISEE" tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notificazione dell'Ufficiale giudiziario all'indirizzo previsto dal successivo art. 11.
E' comunque sempre riservata al "FRANCHISOR" la facoltà di non avvalersi della risoluzione e di chiedere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso il "FRANCHISEE" sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni nei confronti del "FRANCISOR".
7) EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E/O DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione o di cessazione del contratto, il "FRANCHISEE" dovrà cessare immediatamente l'utilizzazione dei diritti concessigli dal contratto medesimo. Dovrà altresì, provvedere immediatamente al versamento al "FRANCHISOR" di tutti gli importi dovuti o maturati.
Il "FRANCHISEE" dovrà inoltre cessare immediatamente l'utilizzo, del Marchio "AZIENDADELSOLE",
dell'insegna, nonché l'uso di qualsiasi materiale ove appaiono i segni distintivi di cui sopra.
Alla conclusione del contratto il "FRANCHISOR" provvederà tramite i suoi incaricati al ritiro dell'insegna e del software operativo.
Il "FRANCHISEE" provvederà a fornire prova scritta al "FRANCHISOR" della avvenuta modifica della ditta, ragione sociale o denominazione sociale ove queste incorporino riferimenti alla denominazione "AZIENDADELSOLE" e simili.
Il "FRANCHISEE" sarà altresì tenuto a manlevare il "FRANCHISOR" da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del presente contratto.
Il "FRANCHISEE" dovrà procedere alla restituzione al "FRANCHISOR" di ogni materiale pubblicitario, di servizio, di cancelleria in precedenza utilizzati o contenenti il Marchio "AZIENDADELSOLE".
Il "FRANCHISEE" dovrà cessare qualsiasi attività pubblicitaria evidenziante la sua qualifica di Affiliato al "FRANCHISOR" e nel contempo dovrà procedere ad eliminare, nei tempi tecnici necessari, qualsiasi riferimento alla qualifica di Affiliato al "FRANCHISOR" da ogni pubblicazione, ivi compreso l'elenco telefonico che contenga tale specifica. Qualora il "FRANCHISEE" non vi provveda personalmente entro giorni dalla cessazione o risoluzione del contratto, il "FRANCHISEE" conferisce fin d'ora mandato irrevocabile al "FRANCHISOR" con promessa di rato et valido per l'eliminazione da pubblicazioni ed elenchi di ogni riferimento al marchio "AZIENDADELSOLE" e simili. Resta espressamente convenuto che, in caso di mancata cessazione dell'utilizzo del Marchio "AZIENDADELSOLE", logo e/o carattere distintivo l'affiliazione al "FRANCHISOR", quest'ultima potrà comunque procedere a richiedere i provvedimenti d'urgenza consentiti dall'ordinamento giuridico.
Il "FRANCHISEE" sarà altresì tenuto a manlevare il "FRANCHISOR" da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del contratto.
8) PENALI
Nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 6 lettera A) del presente contratto si conviene a favore del "FRANCHISOR" ed a carico del "FRANCHISEE" una penale di Chf 150,00 ferma ogni altra azione ed il maggior danno. La penale sarà dovuta anche in caso di inadempimento relativo (ritardo ed inesatta esecuzione delle obbligazioni sopra indicate).
Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'ari 7 si conviene a favore del "FRANCHISOR" ed a carico del "FRANCHISEE" un'ulteriore penale, di Chf 80,00 ferma ogni altra azione ed il maggior danno.
La penale di cui al precedente comma sarà dovuta anche in caso di inadempimento relativo (ritardo od inesatta esecuzione).
Resta infine, confermata in aggiunta a quanto sopra la penale specificatamente prevista all'art. 2 lettera 1) per l'ipotesi di inadempimento ivi prevista.
9) DURATA E RINNOVO
La durata dei presento contratto sarà di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del 31 /05 /2010.
Qualora il "FRANCHISEE", alla scadenza del presente contratto, intenda rinnovare il contratto stesso, dovrà farne richiesta al "FRANCHISOR" a mezzo raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della naturale scadenza: II rinnovo avrà durata di 3 anni. La stessa procedura sarà seguita per le scadenze successive alla prima.
Qualora il "FRANCHISOR" intenda aderire al rinnovo, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. entro
60 giorni; diversamente, il contratto si estinguerà alla prima naturale scadenza.
10) PATTO DI NON CONCORRENZA
Successivamente alla cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa e per la durata di un anno, è fatto divieto al "FRANCHISEE" e ai soci di diventare franchisee e/o partecipare in qualità di soci e/o dipendenti di franchisee di imprese che svolgano attività in concorrenza a livello nazionale o regionale con quella del "FRANCHISOR".
Tale obbligo di non concorrenza è limitato geograficamente alla zona di esclusiva concordata.
11) COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione da effettuarsi al "FRANCHISEE" dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: Le comunicazioni al "FRANCHISOR" dovranno essere effettuato al seguente indirizzo:
Eventuali modifiche a tali indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto all'altra parte.
12) FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, il "FRANCHISOR" potrà scegliere alternativamente il Foro di Lugano, o quello del domicilio o sede del "FRANCHISEE".
Nel caso in cui il "FRANCHISOR" sia convenuta in giudizio sarà esclusivamente competente il Foro di Lugano.
Il "FRANCHISOR" II "FRANCHISEE"
II "FRANCHISEE" approva specificatamente, ai sensi o per gli effetti degli art. 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 1 (individuazione dell'ambito territoriale della concessione e facoltà del "FRANCHISEE" di esercizio dell'attività limitatamente alla tipologia prevista e divieti conseguenti)
art. 2 lett. a) (limitazione dell'attività aziendale del "FRANCHISEE")
leti, b) (facoltà del "FRANCHISOR" di modificare, marchi, logo ed elementi estetici) lett. f) (patrimonio netto minimo)
lett. i) (manleva)
lett. 1) (riservatezza e segretezza - risarcimento) lett. n) (mantenimento della copertura assicurativa) lett. q) (contributo pubblicitario)
lett. s) (software operativo) lett. v) (prezzo di vendita) art. 4 (Corrispettivo)
lett. a) (acquisizione definitiva del corrispettivo iniziale) art. 6 (risoluzione)
art. 7 (effetti della risoluzione e/o della cessazione del contratto) art. 8 (penali)
art. 10 (concorrenza sleale) art. 12 (foro competente)
II "FRANCHISEE"
Alla presente si allegano le seguenti dichiarazioni aggiuntive: