FRA
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, FARMACI EQUIVALENTI E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI
Lotto CIG:
L'anno 2019 e questo dì [•] xx Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0 presso la Sede di Confservizi Cispel Toscana
FRA
(d’ora in avanti “Impresa”) con sede in
- C.F. e P. IVA , iscritta al
REA di al n. , rappresentata dal , nato a
il / / , e residente in , via , n. ,
C.F. , ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la
medesima
E
Confservizi Cispel Toscana con sede in Xxx X.Xxxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx - C.F. 94011160481, in nome proprio e per conto delle Aziende ed Enti ad essa associati come specificato nel prosieguo delle premesse, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx De Xxxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Presidente, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Confservizi Cispel Toscana medesima, dall'altra parte,
PREMESSO CHE
- Cispel Toscana, fra i servizi offerti alle proprie Aziende Associate, promuove da molti anni l’attività di acquisto collettivo di prodotti e servizi al fine di garantire il raggiungimento di appropriati target finalizzati ad ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle singolarmente ottenibili dalle medesime Aziende;
- le Aziende Associate a Cispel Toscana, qui di seguito indicate, hanno conferito mandato alla stessa per la fornitura di specialità medicinali, farmaci equivalenti e prodotti parafarmaceutici;
- con bando integrale inviato alla GUCE in data XX.XX.XXXX e pubblicato sulla Gazzetta Serie S XX del XX.XX.XXXX, pubblicato sulla GURI X° Serie Speciale n° X in data XX.XX.XXXX e per estratto sui quotidiani “ ” del XX.XX.XXXX e “ ” del
XX.XX.XXXX e il “ ” del XX.XX.XXXX e “ ” del XX.XX.XXXX, è stata bandita la gara di appalto a procedura aperta, per conto delle Aziende Associate a Cispel Toscana che le hanno conferito mandato, per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati a Confservizi Cispel Toscana, di seguito elencati:
INSERIRE LA TABELLA CON I NOMI DELLE AZIENDE / ENTI
- l’Impresa ha rimesso la propria offerta economica nella procedura di cui sopra;
- durante la seduta del XXXXXX la Commissione, appositamente nominata da Cispel Toscana, ha individuato quale aggiudicataria provvisoria l’Impresa;
- Cispel Toscana ha preso atto delle procedure svolte e del loro esito e le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente al Impresa l’affidamento della fornitura per conto delle imprese associate che le hanno conferito mandato, come di seguito specificato negli articoli del presente atto.
- l’Impresa, in sede di offerta, ha dichiarato di accettare senza riserva alcuna quanto riportato nel capitolato speciale posto a base della procedura aperta;
- l’Impresa ha costituito deposito cauzionale definitivo mediante polizza fideiussoria assicurativa n°
di € [•] (euro [•]) complessivi;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto di seguito indicato.
ART. 1 – PREMESSE
Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 FONTI, CONFLITTI E LACUNE
Il Contratto è disciplinato, oltre che dal presente testo negoziale, anche dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale.
In caso di conflitto tra una disposizione del presente Contratto quadro ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà la prima.
In caso di conflitto tra una disposizione del presente Contratto quadro e eventuali condizioni generali delle singole Aziende Mandanti, prevarrà la prima.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dei suoi decreti attuativi, e s.m.i, nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di servizi. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.
ART. 3 - OGGETTO E CAUSA DEL CONTRATTO
Confservizi Cispel Toscana, in nome proprio e per conto delle Aziende ed Enti associati indicati in premessa, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari per le quantità indicate nelle Tabelle A, B e C lotto (60% oppure 40%) del capitolato speciale d'appalto.
Ai fini della successiva verifica, tali importi indicativi si intendono comunque comprensivi dei prodotti ordinati e risultati mancanti presso il Fornitore.
Detti quantitativi di fatturato sono la base su cui il Fornitore ha formulato la propria offerta e che il medesimo dichiara di conoscere ed accettare indipendentemente dalla composizione dei prodotti all’interno delle singole tipologie. Le Aziende ed Enti aderenti potranno eccedere i limiti di target indicati in capitolato senza che ciò possa determinare rivendicazioni di sorta da parte del Fornitore. Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle parti nell’interesse all’erogazione presso tutte le Aziende mandanti, secondo ottimali standards di efficienza. Il mantenimento globale dei predetti standards integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Affidatario, che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili, o comunque opportune, per la realizzazione dell’interesse delle Aziende mandanti, anche se non esplicitamente indicate nel presente Contratto. Dette attività rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto, anche quando siano richieste soltanto per una o più Aziende Mandanti.
Le Parti stabiliscono fin d'ora che, anche nel corso del rapporto, potranno accedere al presente accordo Aziende ed Enti ubicati nel territorio regionale, aderenti alla Confservizi Cispel Toscana, con ciò impegnandosi il Fornitore ad assicurare la fornitura dei relativi fabbisogni alle medesime condizioni stabilite nel presente atto. In ogni caso le condizioni economiche e contrattuali contenute nel presente atto dovranno essere applicate esclusivamente alle aziende ed enti aderenti a Confservizi Cispel Toscana. Eventuali estensioni ad altre aziende ed enti associati dovranno essere preventivamente autorizzate da Confservizi Cispel Toscana medesima.
Particolari regolamentazioni emanate dalle competenti Autorità o cause di forza maggiore che non consentissero al Fornitore di poter adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi di fornitura derivanti dal presente accordo, dovranno essere documentati e comunicati tempestivamente alla Confservizi Cispel Toscana.
ART.4 - TIPOLOGIE DI PRODOTTI
I prodotti ed i relativi importi presunti (espressi in prezzo al pubblico netto IVA) oggetto della fornitura come indicato al precedente art. 1, che dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche previste dalle norme nazionali in materia, sono i seguenti:
A) Specialità medicinali: in tale categoria sono compresi i seguenti prodotti: specialità medicinali (di classe A e C), e specialità veterinarie;
B) Farmaci equivalenti di classe A e C;
C) Parafarmaci: in tale categoria sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo all’interno della banca dati Federfarma, inclusi dietetici, alimenti speciali, integratori alimentari, ogni altro prodotto ad uso veterinario non ricompreso nella categoria A, rimedi omeopatici (con la sola esclusione dei medicinali appartenenti alle categorie SOP e OTC).
Sono espressamente escluse dalla fornitura in appalto le specialità medicinali SOP e OTC: per tali prodotti il fornitore fornirà on line, ad ogni punto di consegna sopraindicato, un listino dei prezzi di cessione unitari.
Resta inteso tra le parti che gli acquisti dei suddetti prodotti realizzati da ciascun punto di consegna concorreranno alla definizione del fatturato imponibile raggiunto, anche ai fini di quanto previsto al successivo comma.
Le Aziende ed Enti associati a Confservizi Cispel Toscana si impegnano a rispettare il vincolo del target di fornitura da ciascuno indicato nel capitolato di gara, concedendo sullo stesso diritto di esclusiva in favore del Fornitore.
ART. 5 – ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna comunque a fornire alle Aziende ed Enti associati a Confservizi Cispel Toscana tutti i prodotti che, nel corso della durata del presente contratto, potranno subire per effetto di norme o di mutamenti nelle condizioni del mercato modifiche e variazioni, oltre alle nuove tipologie, alle stesse condizioni stabilite nel presente atto a seconda della relativa appartenenza alle categorie di cui al precedente articolo.
[Per il Lotto (60%) : Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti riconducibili ai presidi di assistenza integrativa e protesica minore, alle tariffe di cui alla delibera di G.R. Toscana n. 647 del 4 agosto 2008. Tali prodotti dovranno essere resi disponibili a video durante la procedura d’ordine e fatturati alle condizioni di cui sopra. Qualora nel corso dell’appalto la G.R.T. dovesse modificare o integrare detto elenco, il Fornitore dovrà adeguare i listini alle nuove disposizioni.
Il fornitore s’impegna a fornire secondo le modalità previste dalla Regione Toscana nelle deliberazioni DGR del 18/11/2002, n. 1263 e DGR del 21/02/2005, n. 299 e s.m.i. e secondo modalità organizzative che verranno concordate, tutti i medicinali che le farmacie distribuiscono per conto delle Aziende Sanitarie Locali. Il margine spettante viene stabilito nel 25% della quota corrisposta alle farmacie convenzionate per i medicinali distribuiti da ciascuna Aziende od Ente mandante per conto della ASL di pertinenza. Le singole Amministrazioni potranno, a proprio insindacabile giudizio, dispensare il Fornitore dall’effettuazione di tale servizio.]
Oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati o ordinati, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del capitolato speciale d'appalto, dovrà essere anche concordato, almeno una volta l'anno (salvo casi particolari e/o imprevisti) il ritiro, previa richiesta ed a fronte di regolare fatturazione, dei prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia.
Di tale facoltà le singole farmacie comunali dipendenti dalle Aziende ed Enti mandanti, potranno avvalersi fino ad un massimo del 2‰ (due per mille) del rispettivo fatturato espresso in prezzo al pubblico netto IVA.
Dovrà inoltre essere garantito il ritiro dei prodotti oggetto della presente fornitura a qualunque titolo non più vendibili al pubblico, in particolare a causa di provvedimenti delle Autorità competenti o delle ditte produttrici.
Dette procedure e modalità di reso saranno suscettibili di definizione di accordi specifici successivi all'aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì:
- rendere disponibile a video presso ciascun punto vendita servito, il prezzo di cessione valido in tempo reale delle specialità medicinali SOP ed OTC, e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati;
- inviare mensilmente a richiesta dell’azienda, le fatture ed i DDT in formato elettronico PDF per adempiere a quanto previsto dalla normativa relativa alla archiviazione elettronica;
- inviare tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale;
- attivare un “numero verde”, un indirizzo di posta elettronica ed un numero fax dedicati a tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo quadro, questi dati in caso di variazione dovranno essere tempestivamente aggiornati.
ART. 6-VERIFICHE PERIODICHE
Mensilmente, dall'inizio del rapporto contrattuale ed entro il giorno 10 di ciascun mese, il Fornitore dovrà inviare a ciascuna Azienda o Ente cliente apposito prospetto riportante i seguenti dati:
- target di fornitura posto a base del contratto;
- quantitativi ordinati e consegnati ripartiti per le due categorie merceologiche di cui all’articolo 1, suddivisi per farmacia o aziende servite;
- eventuali scostamenti.
Tali dati saranno forniti su supporto cartaceo o informatico e saranno forniti anche a Confservizi Cispel Toscana trimestralmente (entro il giorno 10 del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio).
Le Ditte aggiudicatarie dovranno inoltre fornire alle Aziende ed Enti associati a Confservizi Cispel Toscana che lo richiedano, il supporto informatico per il controllo automatico dei DDT, delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del fornitore, ciò al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture, con gli aggiornamenti dei prodotti censiti e consentire la verifica dello sconto medio mensile praticato.
ART. 7 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
Gli sconti offerti e riportati all'ultimo comma del presente articolo si intendono riferiti ai listini di riferimento reperibili nell’archivio Federfarma al netto dell’IVA ed al netto dello sconto AIFA.
Per tutti i prodotti che non siano indicati nelle banche dati con prezzo di vendita al pubblico, gli sconti che il Fornitore applicherà s'intendono riferiti al listino che verrà dal medesimo fornito periodicamente.
Gli aggiornamenti dei prezzi di cessione di tali prodotti dovranno essere effettuati dal Fornitore trimestralmente, inviando 15 giorni prima della scadenza il documento cartaceo, il formato elettronico idoneo all’inserimento nei gestionali ed il formato Excel.
Per le specialità medicinali (di classe A e di classe C) e per i farmaci equivalenti le quotazioni relative all’incremento di sconto, da sommare algebricamente a quello stabilito ex lege, si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e comprensive di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento della fornitura nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio e quindi indipendentemente da qualsiasi eventualità per aumento del costo della manodopera, perdite o altro e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art.1664 C.C..
Qualora nel corso del rapporto contrattuale intervenissero modificazioni imposte dalle norme all'attuale regime di scontistica per le specialità medicinali, le Parti, qualora dette modifiche siano suscettibili di apportare variazioni allo sconto complessivo concordato in sede di gara che oltrepassino lo 0,25%, si impegnano a negoziare l'eventuale ripartizione degli oneri e/o dei vantaggi derivanti dall’eccedenza rispetto a detta variazione.
Ove invece nel corso del rapporto contrattuale intervenissero modifiche in aumento in ordine al margine di legge per i farmaci equivalenti, il maggior margine sarà interamente riversato a favore delle Aziende ed Enti clienti.
Gli incrementi di sconto offerti dal Fornitore rispetto agli sconti minimi saranno differenziati a seconda delle fasce di fatturato imponibile di cui all’ultimo comma del presente articolo e saranno sommati algebricamente al fine del calcolo dello sconto spettante per ciascun target di fornitura.
Al raggiungimento dei diversi livelli di fatturato imponibile verrà applicata la relativa condizione di sconto sul totale del fatturato imponibile prodotto.
Entro il giorno 15 di ciascun mese il Fornitore effettuerà una verifica dei dati relativi al fatturato imponibile prodotto fino al termine del mese precedente da ciascuna azienda e al raggiungimento della fascia di fatturato imponibile prefissato adempirà secondo le modalità seguenti:
- entro il giorno 30 dello stesso mese emetterà nota di credito relativa al premio maturato, in ragione della nuova condizione di sconto, sul target di fatturato imponibile svolto fino al termine del mese precedente. Il premio sarà uguale all’incremento di sconto da applicarsi all’intero fatturato espresso in prezzo pubblico netto IVA della categoria di competenza su tutto il fatturato relativo maturato fino a quel momento. Relativamente al periodo da considerare ai fini del superamento della soglia di fatturato si terrà conto dei dodici mesi di calendario a partire dall’inizio della fornitura prevista per il 1° aprile 2014.
- dal mese stesso adeguerà la scontistica applicando la condizione di sconto relativa al target di fornitura raggiunto.
In caso il Fornitore non adempisse nei termini previsti, l’Azienda o Ente ha diritto di emettere fattura per interessi di mora alle condizioni finanziarie correnti, sanzionando il periodo di ritardo intercorrente tra i termini previsti e la effettiva emissione della nota di credito o adeguamento della scontistica.
Per gli ordini e le consegne dei prodotti, fermo restando il rispetto di quanto indicato all’art. 2 del capitolato, le singole Aziende ed Enti Associati a Confservizi Cispel Toscana contatteranno esclusivamente gli uffici commerciali del Fornitore.
ART. 8 – CORRISPETTIVO
Il Fornitore applicherà sui prodotti forniti i seguenti sconti:
INESERIRE LA TABELLA
[●] il presente articolo verrà completato una volta recepiti i valori dell’offerta che risulterà aggiudicataria definitiva.
ART. 9 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE - PAGAMENTI
I pagamenti si intendono effettuati a 60 giorni fine mese, data ricevimento fattura.
L’Azienda o Ente potrà optare per un pagamento a 30 giorni fine mese, data ricevimento fattura, comunicandolo per iscritto al Fornitore.
Nel caso di Aziende e/o Enti che scegliessero il pagamento a trenta giorni fine mese, data ricevimento fattura, lo sconto applicato sarà pari allo sconto previsto per il pagamento a sessanta giorni aumentato dello 0,20% (zerovirgolaventipercento).
Sulla base delle norme vigenti la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà avvenire separatamente.
Ogni eventuale inadempimento da parte del Fornitore e/o delle Aziende ed Enti di cui al presente contratto, dovrà essere tempestivamente notificato anche a Confservizi Cispel Toscana mediante raccomandata AR.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Mandante mediante bonifico bancario, rimessa diretta a mezzo banca o c/c postale, salvo diverse pattuizioni che potranno intervenire di comune accordo fra le parti.
Il pagamento verrà eseguito sul conto corrente dedicato fornito dall’Impresa e previa verifica da parte dell’Azienda Mandante della regolare esecuzione della prestazione ovvero che l’Impresa, nel
corso delle stesse, sia incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l’applicazione delle penalità contrattuali.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.
Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all’effettuazione dei pagamenti e dà titolo alle Aziende Mandanti per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
ART. 10 –RAPPRESENTANTE PER L’IMPRESA
Per la gestione di tutti i servizi a supporto della Fornitura, l’Impresa, all’atto della stipula del presente Contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:
- garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- darne tempestivamente comunicazione in caso di sua sostituzione.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell’atto di cessione.
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. All’aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l’impresa è affidataria.
L’importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all’affidatario e non al subappaltatore. L’Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.
L’autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.
L’appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto quadro e nel Capitolato tecnico.
ART. 12 – TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Impresa aggiudicataria stessa, quanto delle Aziende Mandanti che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Impresa aggiudicataria potrà essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, priva di franchigia, per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato e al Disciplinare di Gara e alle richieste di approvvigionamento.
La copertura assicurativa deve prevedere:
a. la responsabilità civile verso terzi;
b. che ciascuna Azienda Mandante è, singolarmente, beneficiaria della Polizza;
c. i danni che l’Affidatario deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorchè
non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
d. i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone delle Aziende Mandanti occasionalmente o saltuariamente presenti nei locali lavorativi, compresi consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante;
L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell’aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante. Copia della polizza potrà essere allegata al presente Contratto quadro.
L’Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
ART. 13– TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezze da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Impresa ha presentato dichiarazione di impegno a costituire regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo pari al 2% dell'importo di aggiudicazione riferito all’intero lotto, determinato sulla base dei prezzi offerti e dei quantitativi indicati e per il periodo di validità dell’affidamento della fornitura, nel termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto pena la risoluzione in danno dell’Impresa stessa del rapporto contrattuale.
La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all’art. 17 del Disciplinare.
La dichiarazione di impegno di cui sopra è allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 5).
ART. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore.
L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Stazione Appaltante o le Aziende Mandanti comunicheranno al momento dell’ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di un Contratto/CIG.
ART. 16- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
3) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalle Aziende Mandanti;
4) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale;
5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
Le ipotesi di cui ai punti 2, 5, 6 determineranno la risoluzione contrattuale in relazione a tutte le Aziende mandanti; negli altri casi, è riconosciuta alle singole Aziende la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.
La decisione di ciascuna Azienda mandante di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c.
In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 14.
ART. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ciascuna Azienda mandante (eventualmente anche per conto di altra Azienda mandante) contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opererà con riferimento allo specifico rapporto contrattuale esistente con la/e Azienda/e mandante/i interessata/e
Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda mandante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell’Impresa.
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L’Affidatario potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora, il cessionario sia una banca o intermediario finanziario, anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.
La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:
- dovrà essere formalmente notificata per scritto alle Aziende Xxxxxxxx;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
■ ufficiale giudiziario;
■ lettera raccomandata o pec;
■ deposito presso l’Ufficio Protocollo di ciascuna Azienda mandante.
In difetto, l’Azienda Mandante non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.
Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l’opponibilità all’Azienda Mandante dell’avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.
L’Affidatario è edotto che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere all’Azienda Mandante Spa l’applicazione dell’istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l’accertamento dell’inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire all’Azienda di effettuare la verifica di morosità prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.
In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell’art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.
L’Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore dell’Azienda Mandante:
• di indicare il C.I.G., nell’atto di cessione del credito e atti consequenziali;
• di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.
Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, l’Azienda mandante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell’Affidatario/cedente.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo dove ha sede legale l’Azienda mandante parte del contenzioso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Firenze,
p. Confservizi Cispel Toscana (Xxxxxxx De Xxxxxxxx Xxxxxx)
p. Impresa
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 1,2,3,6,7,9,11,14,16,17,18,19,20 del presente Contratto.
p. Impresa ( )
Si allegano i seguenti documenti che, nei modi sopra previsti, diventano parte integrante e inscindibile del presente accordo:
1) disciplinare di gara;
2) capitolato speciale;
3) offerta del Fornitore;
4) elenco associate Confservizi Cispel Toscana e target di fornitura;
5) copia della polizza fideiussoria di deposito cauzionale definitivo / impegno a costituire il deposito cauzionale definitivo.