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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10444/19. Subject Codes: PECHE 297. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal. Commission Document Number: COM(2019) 280 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 18 giugno 2019. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5317941633734366368_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en)
10444/19
PECHE 297
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 18 giugno 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2019) 280 final
Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 280 final.
All.: COM(2019) 280 final
10444/19 /ub
LIFE.2.A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.6.2019
COM(2019) 280 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal
{SWD(2019) 207 final} - {SWD(2019) 208 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE
• Motivi e obiettivi della proposta
La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal, che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e che sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il vigente accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il Senegal1 è stato firmato il 20 novembre 20142. L'attuale protocollo quinquennale dell'accordo di partenariato3 è entrato in vigore il 20 novembre 20144 e scadrà il 19 novembre 2019. Esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.
La contropartita finanziaria pubblica versata annualmente dall'UE al Senegal ammonta a 1 058 000 EUR per il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, il terzo e il quarto anno, e 918 000 EUR per il quinto anno per un quantitativo di riferimento totale di 14 000 t all'anno. A ciò si aggiunge, per cinque anni, un importo annuo di 750 000 EUR destinato al sostegno settoriale.
L'APPS con il Senegal prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'UE di due Stati membri (Spagna e Francia) e possibilità di pesca per le specie demersali per due navi (spagnole). L'Unione europea ha già sviluppato una rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nelle acque dell'Oceano Atlantico antistanti l'Africa occidentale, segnatamente con il Marocco, la Mauritania, la Gambia, la Guinea-Bissau, la Liberia e la Costa d'Avorio.
Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e fornendo finanziamenti per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale. Gli APPS rafforzano la posizione dell'UE all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: nel caso del Senegal in particolare all'interno Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)5. Essi, infine, si basano
1 GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3.
2 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=en
3 GU L 304 del 23.10.2014, pag. 9.
4 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- agreements/agreement/?id=2014056&DocLanguage=en
5 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/xx, organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.
sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo con il Senegal sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
Sebbene a livello locale, l'attività economica generata nel settore della pesca in Senegal contribuirà ad affrontare le cause della migrazione irregolare dal paese.
2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE
• Base giuridica
La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente, competenza esclusiva.
• Proporzionalità
La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.
• Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APPS con il Senegal e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione6.
Secondo le conclusioni della valutazione, i settori della pesca dell'UE (sia per i tonni che per le specie demersali) sono fortemente interessati ad operare nelle acque del Senegal e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una cooperazione settoriale con il Senegal quale attore di primo piano a livello subregionale. Inoltre l'importanza di Dakar, che
6 SWD(2019)208
costituisce uno dei principali porti di sbarco, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per l'industria della pesca nell'UE che per il paese partner. Per le autorità senegalesi l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Senegal. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.
• Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
• Valutazione d'impatto
Non pertinente.
• Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
• Diritti fondamentali
Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, il nuovo protocollo comprende il pagamento, alla Repubblica del Senegal, di una contropartita finanziaria che è compatibile con il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e in particolare con le dotazioni della linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per le proposte che non sono entrate in vigore all'inizio dell'anno7.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo trimestre del 2019.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La Commissione raccomanda che:
- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal;
7 Cfr. capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41) in linea con l'accordo interistituzionale sul quadro finanziario pluriennale (2013/C 373/01).
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Senegal per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con tale paese.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale che deve essere inserito dal Consiglio], sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente