APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DI LAMEZIA TERME E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE.
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APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DI LAMEZIA TERME E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE.
Disciplinare di gara
CUP J82F18000130007 - CIG 763656117F
SOMMARIO
1. PREMESSA- OGGETTO DELL’APPALTO 3
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’APPALTO 4
3. AUTORITA’ APPALTANTE 5
4. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 6
5. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 6
6. TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 8
7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 10
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 10
9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 12
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
11. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE 15
12. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI 16
13. REQUISITI SPECIALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 17
14. NORME DI QUALITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE ART. 87 D.LGS. 50/2016 20
15. ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI 21
16. AVVALIMENTO 24
17. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 25
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 26
19. CRITERI DI VALUTAZIONE 28
20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 29
21. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
22. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA 36
23. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA 38
24. CHIARIMENTI 40
25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 41
26. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 42
27. SOCCORSO ISTRUTTORIO 45
28. GARANZIE A CORREDO DELL’OFERTA 46
29. COMUNICAZIONI 47
30. SUBAPPALTO 48
31. DISPOSIZIONI RIEPILOGATIVE 50
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 50
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 50
1. PREMESSA- OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata anche SA), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale.
Nel prosieguo:
- per Codice si intende il X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.;
- per Regolamento si intende il D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore
- per SA o S.A. il Settore 8 Rifiuti della Regione Calabria.
La gara verrà espletata con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.
Il luogo di svolgimento dell’appalto è in località “San Xxxxxx Lametino” del Comune di Lamezia Terme (CZ). Le attività oggetto dell’appalto sono regolate da quanto contenuto negli elaborati del progetto del servizio e dei lavori posto a base di gara, denominati Capitolato Speciale d’Appalto Generalità, Capitolato tecnico dei Lavori e Disciplinare tecnico della Gestione. La documentazione dell’appalto comprende:
- Documentazione di gara, formata da:
o Bando di gara
o Disciplinare di gara (+ allegati)
Gli allegati al disciplinare di gara sono i seguenti:
Modello n. 1 – Domanda di partecipazione
Modello n. 2 – DGUE
Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni
Modello n. 4 - Atto di impegno di cui all'art. 48 D. Lgs 50_2016 (RTC)
Modello n. 5 - Dichiarazioni Reti di imprese
Modello n. 6 - Attestazione di sopralluogo
Modello n. 7 - Offerta economica
- Documentazione progettuale (progetto servizio di gestione + progettazione esecutiva dei lavori)
Alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi.
Data la preminenza economica e funzionale del servizio rispetto ai lavori, l’affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di servizi.
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.lgs 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di servizi, fermo restante che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per la prestazione del servizio che per la prestazione dei lavori.
Per tutto quanto sopra, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, possono formulare la propria offerta per l’affidamento dell’appalto.
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un lotto unico. L’amministrazione regionale non ha inteso effettuare la suddivisione in lotti in ragione del carattere unitario della prestazione e della conseguente volontà di ricondurre in capo ad un unico concorrente la responsabilità solidale per il complesso delle attività che caratterizzano la gestione del polo tecnologico.
La gestione di un polo tecnologico di trattamento dei rifiuti urbani consta infatti di un insieme di attività complesse finalizzate alla chiusura completa del ciclo di gestione dei rifiuti urbani in ingresso. L’integrazione verticale delle attività (trattamento in loco, trasporto, smaltimento degli scarti di lavorazione) è in linea con gli assetti normativi esistenti, sia nazionali che regionali, che promuovono il superamento della frammentazione gestionale, oltre a scoraggiare il ricorso alla discarica sulla base dell’implicito vantaggio, per l’affidatario, ad un maggiore controllo della produzione di scarti con limitazione dei costi gestionali per il trasporto e lo smaltimento in caso di riduzione della loro produzione e massimizzazione delle efficienze di trattamento.
Nel dettaglio l’appalto prevede l’affidamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara a procedura aperta per l’individuazione del gestore a livello di Ambito Territoriale Ottimale, da indire a cura della Comunità d’Ambito di Catanzaro, tempo stimabile in 24 mesi, di quanto segue:
- la conduzione del polo tecnologico (linea di trattamento del rifiuto tal quale e della frazione organica da RD), comprendente le fasi che vanno dall’accettazione dei RU e della FORSU conferiti dai Comuni al loro trattamento, secondo le specifiche individuate dall’autorizzazione all’esercizio vigente, dal capitolato speciale d’appalto
- generalità e dal disciplinare tecnico della gestione. La conduzione comprende altresì:
l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmata e di guasto), necessari ad assicurare la continuità del servizio richiesto per tutta la durata del contratto;
ogni attività materiale e immateriale necessaria per l’ottenimento/voltura di tutte le autorizzazioni e o certificazioni necessarie all’esercizio delle attività sopra elencate (AIA, VIA, CPI, PED ecc.) e di tutti i contratti di fornitura utenze e di vendita prodotti (rete elettrica, idrica, gas, fognaria, ecc.);
la gestione corretta e completa di qualsiasi altro rifiuto che verrà prodotto nell’impianto (per es. scarti, acque di prima pioggia, percolato, etc…);
il rispetto del piano di monitoraggio e controllo a corredo dell’Autorizzazione integrata ambientale e di tutte le condizioni contenute nella stessa autorizzazione, limitatamente, sino alla conclusione dei prescritti lavori, alle parti attuabili immediatamente;
Il trattamento dell’umido (compostaggio di tipo aerobico), ad avvenuto collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la linea di trattamento dell’organico, dovrà assicurare la produzione di ammendante compostato;
- il servizio di trasporto dei prodotti della lavorazione, comprendenti:
il trasporto del Combustibile da rifiuto (CER 191210) presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro;
il trasporto degli scarti di lavorazione (CER 191212; 190501 e/o 190503) presso impianti di trattamento da individuarsi a cura dell’affidatario;
- il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dei prodotti della lavorazione (CER 191212; 190501 e/o 190503), presso impianti di trattamento da individuarsi a cura dell’affidatario; l’esecuzione dei lavori di riefficientamento funzionale, sulla base del progetto esecutivo elaborato dalla S.A. ed integrato con le proposte migliorative formulate dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta.
Per l’esecuzione delle attività previste, l’affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto- Generalità, nel Capitolato Tecnico dei Lavori e nel Disciplinare Tecnico della Gestione, che individuano i criteri prestazionali minimi cui l’affidatario è obbligato ad ottemperare.
Pertanto nell’attività di gestione si intendono ricomprese e remunerate tutte le fasi del trattamento del rifiuto urbano in ingresso - flussi da raccolta differenziata RD umida e flussi del rifiuto urbano indifferenziato residuo RUr - nonché anche tutte le fasi a valle relative al trasporto e alla gestione degli scarti di lavorazione, che consiste nel loro conferimento1 presso idonei impianti di recupero e/o di smaltimento. In caso di ricorso allo smaltimento, è compreso anche il tributo speciale per il deposito in discarica (ecotassa). Nella gestione è altresì ricompresa l’attività di trasporto del CSS
1 Per conferimento si intende l’insieme delle attività di trattamento (recupero e/o smaltimento) cui il rifiuto è sottoposto nell’impianto di destinazione
all’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. Per la linea di trattamento della frazione umida da raccolta differenziata (FORD) si intendono ricomprese anche le attività di commercializzazione del compost prodotto: difatti, ad avvenuto collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la linea di trattamento dell’organico, la linea dovrà assicurare la produzione di ammendante compostato. È onere quindi dell’affidatario la commercializzazione del compost prodotto dal trattamento aerobico della frazione organica da RD, i cui eventuali ricavi resteranno nella sua disponibilità.
Durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto l’affidatario dovrà altresì garantire, pena la risoluzione del contratto, la realizzazione, con oneri e costi a proprio carico, di tutte le offerte migliorative presentate in sede di offerta tecnica, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione Calabria.
In particolare, nel periodo che intercorre tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, egli dovrà adeguare la documentazione progettuale, in tutte le parti relative al servizio e ai lavori, conformemente alle offerte migliorative presentate in sede di offerta tecnica. Se l’affidatario non adempie entro 15 gg dalla richiesta del Rup, non si procederà alla stipula del contratto e l’amministrazione procederà con l’affidamento al secondo classificato nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, la S.A. si riserva, altresì, l’affidamento dei seguenti lavori analoghi:
- poiché la S.A. ha in essere la progettazione, nell’ambito dell’area interessata dall’impianto in parola, di alcuni interventi volti ad aumentare l’area da adibirsi a maturazione della frazione organica da RD, così da consentire il trattamento del maggior quantitativo possibile di questa frazione di RU, l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dei predetti interventi di potenziamento della linea RD (lavori analoghi e/o complementari), per come espressamente indicati nel CSA e nel progetto definitivo allegato agli atti di gara. La consistenza di detti lavori è desumibile dal progetto definitivo dei lavori analoghi allegato alla documentazione di gara, composta da: Relazione tecnico-illustrativa; elenco prezzi unitari; computo metrico estimativo; capitolato speciale d’appalto; cronoprogramma, ulteriore documentazione tecnica e grafica.
Si specifica che:
1. durate il periodo di svolgimento della gara, l’attuale gestore potrebbe eseguire, al fine di assicurare continuità nel trattamento dei rifiuti, rispetto delle prescrizioni autorizzative ovvero esecuzione in sicurezza della gestione, alcune delle attività manutentive contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara. Conseguentemente in fase esecutiva il direttore dei lavori terrà in debita considerazione tali eventualità operando nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. parimenti, poiché occorre assicurare continuità nella gestione, potrà verificarsi che all’atto della consegna occorrerà svolgere talune lavorazioni impiantistiche ad oggi non preventivabili. Anche per tale circostanza si opererà in conformità all’art. 106.
3. AUTORITA’ APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
AUTORITA’ REGIONALE - Stazione Unica Appaltante S.U.A. – Regione Calabria - Cittadella Regionale, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro. Tel.: 0000 000000, (URL): xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
Responsabile della procedura di Gara: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Telefono: 0961/857319, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx .
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Telefono: 0961/857319, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
4. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel bando di gara, nei capitolati e nel contratto d’appalto, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che qui si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’aggiudicatario e dagli operatori economici che presentano l’offerta:
a) Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b) D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
c) Codice Civile – libro IV, Titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt.1655-1677 (nel prosieguo brevemente c.c.);
d) Normative tecniche comunitarie applicabili (UNI, EN, CEI, ISO);
e) d.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
f) Legge 30/03/2003 n. 196 (Tutela della privacy);
g) X.Xxx.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
i) X.Xxx.vo 6/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
L’aggiudicatario e gli operatori economici sono, comunque, tenuti al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi all’espletamento della gara e del conseguente appalto aggiudicato.
Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari, in particolare nei capitolati, potranno essere richiamate, altresì, leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.
5. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’importo presuntivo delle attività poste a base di gara è pari a € 22.695.550.91 oltre IVA, di cui € 5.065.603,40
oltre IVA quali oneri per la manodopera, secondo il seguente prospetto:
Individuazione costo manodopera | |
elemento | costo |
Conduzione linea RUr | 2.521.712,14 € |
Conduzione linea RD | 840.570,71 € |
Trasporti CSS scarti e fos | 1.430.603,83 € |
Smaltimento scarti e Fos | 222.716,71 € |
Lavori | 157.095,20 € |
Totale manodopera | 5.065.603,40 € |
Per i servizi e per i lavori non sussistono rischi interferenti e, pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00).
Per le attività di gestione dei poli tecnologici si è in particolare determinato:
- un prezzo di gestione della linea di trattamento TMB (conduzione, trasporto, smaltimento), pari a 141,28 €/t,
riferito ad un quantitativo convenzionale di rifiuti, pari a circa 60.000 t/a;
- un prezzo di gestione della linea di trattamento della frazione organica da RD (conduzione, trasporto, smaltimento), pari a 103,50 €/t riferito ad un quantitativo convenzionale di rifiuti urbani in ingresso, pari a circa
20.000 t/a.
Ai sensi dell’art 106 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la riformulazione dei predetti corrispettivi, allorquando i rifiuti in ingresso, per ciascuna linea, differiranno di una percentuale, positiva o negativa, superiore al 10%. La revisione del prezzo si applicherà solamente per la parte eccedente tale percentuale e sarà determinata adoperando il foglio di calcolo utilizzato dalla SA per l’elaborato “Analisi del costo di gestione” posto a base di gara, mediante la sola modifica della quantità dei rifiuti in ingresso. A detto nuovo prezzo, sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Per il servizio di gestione non sussistono rischi interferenti e pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00).
Per l’esecuzione dei lavori di riefficientamento è stato stimato un importo complessivo pari a € 1.602.370,91. Il tutto per come di seguito riepilogato.
ATTIVITA' DELL'APPALTO | Gara per l'affidamento del servizio di gestione polo tecnologico di Lamezia Terme | Contratto | prezzo a base di gara (€) o (€/t) | quantità stimata (t) | Importi | ||
Gestione impianto | A | Gestione linea di trattamento TMB | a misura | 141,28 | 120.000 | € 16.953.180,00 | |
B | Gestione linea di trattamento Umido | 103,50 | 40.000 | € 4.140.000,00 | |||
C | Totale gestione (A+B) | € 21.093.180,00 | |||||
E | Lavori - | a misura | € 1.602.370,91 | ||||
F | Totale lavori (D+E) | € 1.602.370,91 | |||||
G | Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso (C+F) | € 22.695.550,91 |
Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell’IVA.
Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l’offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell’appalto, nonché del costo degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e del costo del personale da sostenere per l’esecuzione dei lavori e del servizio.
Sono altresì compresi gli oneri di trasporto del combustibile da rifiuto (CSS/CDR) verso il termovalorizzatore di Gioia Tauro nonché gli oneri di trasporto e smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuto derivanti dai processi di trattamento, compreso lo svolgimento delle omologhe necessarie, l’eventuale pagamento dell’ecotassa regionale (istituita dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) nonché l’esecuzione di analisi e/o maggiori oneri per conferimenti non conformi.
L’affidatario dovrà altresì garantire la corretta gestione di ogni altro rifiuto prodotto in impianto, con tutti gli oneri consequenziali a suo completo carico.
Sono anche ricompresi i costi relativi ad attrezzature, macchinari, mezzi, prodotti, materiali, energia elettrica e combustibile, spese generali, utile d’impresa, e quanto necessario per la corretta gestione del polo tecnologico, per come prescritto nel capitolato generale, nel capitolato tecnico dei lavori e nel disciplinare tecnico della gestione e in tutti gli altri
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documenti progettuali e di quelli allegati all’autorizzazione all’esercizio (AIA).
L’affidatario, inoltre, dovrà aggiornare gli elaborati di progetto con le eventuali prescrizioni che saranno impartite dagli enti che interverranno nell’ambito del procedimento di voltura e/o di modifica non sostanziale. dell’AIA. È inoltre tenuto ad attuare tutte le eventuali prescrizioni del provvedimento di AIA, eventualmente non adempiute dall’attuale gestore.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto contratti dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Il contratto sarà stipulato a misura. Il servizio di gestione dell’impianto (linea RUr e linea organica) sarà compensato a misura, sulla base dei rifiuti conferiti in impianto ed effettivamente sottoposti a trattamento, in relazione al prezzo offerto in sede di gara espresso in €/t.
I lavori saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari predisposti dalla S.A. e posti a base di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Ai fini dell’aggiudicazione, si precisa che per la valutazione dell’elemento “prezzo”, verrà richiesta la formulazione di un unico ribasso percentuale riferito alla totalità delle prestazioni (servizi e lavori).
L’Amministrazione contraente, stante l’obbligo di servizio pubblico connesso all’erogazione del servizio di interesse generale, con implicazioni di natura sanitaria e ambientale, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo le disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del D.lg. 50/2016.
Per i dettagli delle lavorazioni previste, si rimanda alla documentazione tecnica e descrittiva a corredo del Progetto esecutivo.
Poiché nel progetto posto a base di gara sono stati stimati lavori analoghi e complementari per complessive € 1.501.565,14 l’operatore economico, selezionato con procedura di evidenza pubblica e qualificato già in sede di gara anche per eseguire i lavori analoghi potrà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, eseguire direttamente tali lavorazioni.
Nell’affidamento dei servizi e lavori analoghi si applicherà all’importo stimato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario nella presente procedura di gara, relativamente ai lavori di riefficientamento.
Ai sensi degli artt. 35 comma 4 e dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto è pari, al netto dell’IVA, € 24.197.116,05 comprensivo dei lavori analoghi
Il contratto avrà una durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, nelle more dell’operatività della Comunità d’Ambito di cui alla L.R. 14/2014. I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo di 90 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla loro consegna.
L’amministrazione regionale si riserva l’applicazione del comma 11 dell’art. 106 del dlgs. 50/2016 e s.m.i.
Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l’appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Generalità e riepilogate nel Cronoprogramma.
6. TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Categoria del servizio
Ai fini della possibilità di costituire dei raggruppamenti di tipo verticale, il servizio si compone di una prestazione principale riconducibile al CPV 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi” per un importo pari a EURO 9.440.000,00 e di due prestazioni secondarie, rispettivamente riconducibili al CPV 90512000-9
“Servizi di trasporto di rifiuti” per un importo pari a EURO 4.634.420,00 e al CPV 90513100-7 “Servizi di smaltimento di rifiuti domestici” per un importo pari a EURO 7.018.760,00.
Per ciascuna di esse nel prosieguo del presente disciplinare sono richiesti specifici requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione, cui seguiranno le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione, che il concorrente potrà liberamente definire. Si rammenta comunque la necessità che ciascun operatore economico sia qualificato per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.
Categoria e importo dei lavori
Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/20164, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all’art. 216 comma 14 per cui “..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all’art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell’Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016. Il citato decreto, attuativo del d.lgs. 50/2016, ha definito l’elenco delle categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) per le quali, ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere. Il progettista ha proceduto, per come stabilito all’art. 32 comma 7 del DPR 207/20105, all’aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all’individuazione:
- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
- di quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS introdotte al comma 11 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed elencate nel Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016);
- delle SIOS individuate che eventualmente superano il 10% dell’importo dei lavori e per le quali, ai sensi del comma 11 dell’art. 89 non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 30% del relativo importo, per come stabilito dal comma 5 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto si riporta l’elenco delle categorie con la relativa classifica conforme alle previsioni del comma 4 dell’art. 61 del DPR 207/2010.
Categoria | Declaratoria | Importo | Qualif. obbl. | note | CPV |
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti | € 930.678,66 | SI | Categoria Principale | CPV 45222100 “Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti” |
OG3 | Strade, autostrade | € 671.692,25 | SI | Categoria scorporata | CPV 45233120-6 “Lavori di costruzione di strade” |
7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO
La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono pubblicati sul profilo Committente della Stazione Unica Appaltante, raggiungibile dal link xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/, alla sezione Bandi e Avvisi di Gara, ovvero direttamente (CTRL+clic) all’indirizzo:
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx Tutti gli elaborati progettuali inerenti la presente procedura di gara, sono altresì posti in visione e disponibili presso il Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 8 Rifiuti – Regione Calabria, Cittadella Regionale Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, tel. 0000000000; pec: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx dalle ore 10:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi ed ai lavori è obbligatorio. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare nell’immobile oggetto dell’intervento un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dell’impianto e dei materiali che lo compongono. L’amministrazione Contraente, dopo la pubblicazione del bando, metterà a disposizione dei partecipanti l’accessibilità nell’immobile oggetto dell’intervento.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare il Modello 6 - Attestazione di avvenuto sopralluogo, debitamente compilato che, al termine del sopralluogo, sarà vistato dal delegato dell’Amministrazione contraente e dovrà essere inserito nella documentazione richiesta nei successivi paragrafi (busta “A – Documentazione Amministrativa”).
In caso di RTI, anche se non costituito, il sopralluogo è obbligatorio per la mandataria. Qualora le mandanti non partecipino al sopralluogo, dovranno rendere la dichiarazione di “…. aver delegato la mandataria all’effettuazione del sopralluogo, di cui all’Attestazione di avvenuto sopralluogo – mod. 6 - in data e di essere edotta delle obbligazioni discendenti e di conformarsi ad esse, sottoscrivendolo in ogni sua parte”. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i e inserita nella busta A “Documentazione amministrativa”.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare, non oltre i 15 (quindici) giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs 50/2016, definiti nelle forme di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli. In particolare rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
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deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f)le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
Ai sensi dell’art. 48 comma 7:
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui alle lettere b) e c) sopra richiamate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Per come specificato dall’ANAC nelle FAQ pubblicate relative alla gestione del transitorio successivo all’emanazione del nuovo codice, “i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi e, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice”, per cui:
‐ I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
‐ Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 8:
a) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) sopra richiamate, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti;
Ai sensi dell’art. 48 comma 4, nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In particolare per il servizio dovranno essere indicate le quote di esecuzione relative a tutte le prestazioni di cui esso si compone (gestione pura, trasporto, smaltimento), analogamente per i lavori dovranno essere indicate le quote di esecuzione di ciascuna delle categorie individuate.
Per le imprese cooptate si applica l’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono nell’ambito di un eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, qualora sussistano:
►le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80, del D.Lgs. 50/16 e smi;
►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
►Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
►Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata comminata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso X.Xxx. n. 198/06;
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;
Ulteriori divieti di partecipazione:
► Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in più di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in GEIE; in tal caso, saranno esclusi dalla gara tutti i soggetti offerenti in forma individuale e in forma raggruppata temporaneamente che si troveranno in tali situazioni, e si provvederà a comunicare la notizia di ipotesi di reato all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del codice penale “Turbata libertà degli incanti”, nonché si provvederà a comunicare i fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici;
►Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale “Turbata libertà degli incanti” a tali soggetti, nonché si provvederà a comunicare i fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici. E’ ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 45 lettere b) e c) del D.lgs 50/16, non hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere;
►Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza;
►è altresì causa d’esclusione l’incorre in una delle ipotesi prescritte dall’art. 89 comma 7 del D.lgs. 50/16.
Nota bene
Ai sensi dell’art. 80 comma 14 del D.lgs. 50/16, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Dlgs. 50/16.
I soggetti di cui all’art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/16 (terna dei subappaltatori da indicare in sede di offerta) devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 alla data di pubblicazione del bando di gara;
Ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/19, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
Ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o si trovi nelle situazioni di cui al comma 5 del D.lgs. 50/16, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.lgs. 50/16, la stazione appaltante valuta se le misure indicate dall’operatore economico siano sufficienti e, in tal caso, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa, in caso di esclusione, ne viene data motivata comunicazione all’operatore economico. Ai sensi del comma 9 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
Ai sensi dell’art. 80 comma 10 del D.lgs. 50/2016, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Ai sensi dell’art. 80 comma 11 del D.lgs. 50/16, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5 lettera c) dell’art. 80 consistente nel “grave illecito professionale” si farà riferimento alle Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260. L’ipotesi di esclusione per “grave illecito professionale”, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), richiede infatti che la sussistenza del presupposto in presenza del quale deve essere disposta l’esclusione debba essere valutato dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità. Difatti se l’esclusione per grave illecito professionale costituisce atto vincolato, l’accertamento del relativo presupposto necessita di una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante.
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
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11. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/16, l’offerente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell’appalto (lavori/attività di trattamento dei rifiuti/trasporto rifiuti); le cooperative e le società di cooperative devono essere iscritte all’Albo regionale o nazionale delle cooperative.
Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Regole per le forme associative.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete: tutti gli operatori economici dovranno possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all’attività svolta nell’ambito del RTI;
b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - classe b) o superiore;
Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire originale o copia conforme dei certificati di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.
Regole per le forme associative
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: il requisito dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale: il requisito dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto dai soli operatori economici che nell’ambito del raggruppamento svolgeranno le attività di trasporto dei rifiuti.
Nei raggruppamenti di tipo orizzontale (di primo o di secondo livello) tutti gli operatori economici, fermo restante il possesso della categoria per ciascuno degli operatori economici, il requisito della classe è frazionabile tra gli stessi, purché ciascuno di essi partecipi nella misura minima del 20 per cento. La mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Ai fini dell’esecuzione dell’attività di trasporto, poiché il range di variabilità della classe non rende automatica la valutazione del frazionamento, al fine di ovviare a tale possibile incertezza, si specifica che il concorrente dovrà indicare la percentuale di esecuzione, senza obbligo di
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corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione
N.B. Per entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e smi (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio, fermo restando che in caso di consorzi stabili ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici deve esserne in possesso, ciascuna in relazione alla parte di attività che andrà ad eseguire.
12. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI
Ai fini dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, la selezione dell’operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell’emanazione delle linee guida dell’ANAC ivi previste, si applica l’art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) e il comma 2 dell’art. 12 della Legge 80/20142.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria | Declaratoria | Xxxxx.xx | Qualif. obbl. | note | CPV |
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti | IIIbis3 | SI | Categoria Principale | CPV 45222100 “Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti” |
OG3 | Strade, autostrade | III | SI | Categoria scorporata | CPV 45233120-6 “Lavori di costruzione di strade” |
Per i lavori della categoria prevalente OS14, rientrando tra le SIOS, opera il divieto di avvalimento di cui al comma 11 dell’art. 89 del codice e il limite del 30% del subappalto dell’art. 105 comma 5. Pertanto il concorrente dovrà essere qualificato in proprio e, ai soli fini dell’esecuzione potrà scegliere di subappaltare una quota non superiore al 30%. Per la categoria OG3, superiore ai 150.000 euro, il concorrente dovrà possedere la relativa qualificazione. Se sprovvisto, il concorrente potrà ricorrere al subappalto qualificante sino al 100% dell’importo della categoria o all’istituto dell’avvalimento. Nel caso di ricorso al subappalto qualificante il concorrente dovrà “coprire” la corrispondente quota subappaltata con l’attestazione nella categoria prevalente.
Per il subappalto si richiama il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto stabilito all’art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
2 L’art. 217 del D.lgs. 50/2016 non prevede l’abrogazione di tale comma
3 La qualificazione richiesta corrisponde all’importo dei lavori analoghi
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Si fa presente che la quota di subappalto che eventualmente sarà stabilita per la categoria OS 14 (SIOS del comma 11 dell’art. 89 del Codice) non concorre al suddetto limite.
La comprova del requisito è fornita dalla attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.)
per le categorie e classifiche sopra indicate.
Regole per le forme associative ai fini dell’esecuzione dei lavori
I lavori possono essere eseguiti nelle forme consentite di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016. All’interno della prestazione principale (lavori) la relativa qualificazione può essere dimostrata attraverso sub- raggruppamenti di tipo verticale ovvero di tipo orizzontale ovvero di tipo misto. Ai sensi dell’art. 48 comma 4, nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di sub-raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti richiesti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori della categoria scorporata il mandante deve possedere il requisito previsto per tale categoria e per il relativo importo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fermo restando che i requisiti richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Quanto sopra è applicabile anche nei riguardi dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere f) e g) di tipo orizzontale.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi dell’art. 92 comma 4 del DPR 207/2010, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 45 comma 1, si applicano le disposizioni del concorrente singolo e di raggruppamento di tipo orizzontale.
Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di queste imprese, sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 92 del DPR 207/2010, le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
13. REQUISITI SPECIALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico che dovrà eseguire la prestazione del servizio, la selezione dell’operatore economico avverrà secondo i seguenti criteri di selezione:
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a) Capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, lettere b) del D.lgs 50/2016: ai fini della dimostrazione del requisito, è richiesto che l’operatore economico possegga un fatturato annuo minimo, nel settore oggetto della gara, di importo pari a 1,5 volte l’importo annuale del servizio posto a base di gara, ossia pari ad almeno € 15.819.885,00 (l’importo posto a base di gara da prendere in considerazione per la dimostrazione del requisito richiesto è pari a € 10.546.590,00 N.B.: Per settore del servizio oggetto della gara si intendono sia le attività riconducibili alla prestazione principale, sia quelle relative alle prestazioni secondarie (trasporto e smaltimento) per un anno. Ai fini della dimostrazione del presente requisito, l’operatore economico potrà far riferimento ad attività svolte, in conto proprio, per conto terzi o in convenzione riconducibili ad attività di “trattamento”.
Per “trattamento” si intende la definizione normativa di cui al comma 1 lettera s) dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (che comprende la prestazione principale e quella secondaria relativa allo smaltimento). A tal fine si può fare riferimento ad attività in impianti regolarmente autorizzati ad eseguire operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i, tenendo conto che tale elencazione non è esaustiva.
Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri devono obbligatoriamente indicare l’operazione di trattamento svolta, regolarmente autorizzata ai sensi delle norme vigenti nel Paese di appartenenza, riconducibile ad una delle attività sopra elencate.
Si fa presente inoltre che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito richiesto, non rileva la natura (pericolosa o non pericolosa) e l’origine del rifiuto trattato (urbano o speciale).
Per il trasporto, le attività che concorrono alla dimostrazione del fatturato, dovranno essere riconducibili a quelle per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Per la comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del codice e per come previsto nella parte I dell’Allegato XVII al Dlgs 50/2016, dovrà essere resa una dichiarazione concernente il fatturato annuo specifico nel settore oggetto della gara, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
N.B. Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si precisa che la Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato minimo globale nel settore oggetto dell’appalto, per selezionare un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio oggetto dell’affidamento e alla peculiarità del settore, caratterizzato dall’obbligo di servizio pubblico e dalla necessità di garantire in ogni circostanza la continuità dell’erogazione del servizio. Assume quindi fondamentale importanza la necessità di selezionare operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico e finanziarie, idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato livello qualitativo del servizio. In considerazione della rilevanza e delicatezza dell’ambito di riferimento, i servizi da affidarsi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità e, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale, la congruità della capacità produttiva dell’impresa selezionata è a garanzia della prestazione richiesta. Il requisito del fatturato annuo minimo richiesto nel settore oggetto dell’appalto, garantisce comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara. Di fatti, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, in caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI, non è richiesto alle mandanti il possesso di percentuali minime del requisito del fatturato specifico in questione. Si richiede però alla mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria.
b) Capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un elevato standard di qualità, è richiesto che l’operatore economico abbia eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in conto proprio, per conto terzi o in convenzione le attività di cui ai punti 1 2 e 3 di seguito dettagliati:
1. Attività di gestione di impianti di trattamento rifiuti, per una potenzialità autorizzata di trattamento di
almeno 60.000 tonnellate/annue.
Il concorrente dovrà dimostrare di avere svolto per conto proprio, in conto terzi o in convenzione presso impianti in possesso di regolare autorizzazione le seguenti operazioni sui rifiuti (a titolo esemplificativo: operazioni di recupero, riciclaggio, compreso il trattamento meccanico biologico, l’incenerimento con o senza recupero di energia):
- operazioni riconducibili a quelle elencate nell’allegato B alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i, afferenti alle attività individuate come D8 e D10;
- operazioni riconducibili a quelle elencate nell’allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i, afferenti alle attività individuate come R1, R3, R4 e R12 ;
N.B.: le attività dovranno essere regolarmente eseguite, senza che i relativi contratti/convenzioni/autorizzazioni siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali.
L’offerente dovrà indicare, il destinatario delle attività (soggetto pubblico o privato) la descrizione della tipologia di attività, le date e gli importi.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), si applica l’art. 47 del D.lgs. 50/2016.
2. n. 1 (uno) attività di gestione di impianto di compostaggio di rifiuti urbani, per una potenzialità di almeno
20.000 t/annue.
Il concorrente dovrà dimostrare di avere svolto per conto proprio, in conto terzi o in convenzione, presso impianti in possesso di regolare autorizzazione, attività di compostaggio sui rifiuti urbani riconducibili all’operazioni elencate nell’allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
N.B.: l’attività di gestione deve essere regolarmente eseguita senza che il relativo contratto/convenzione/autorizzazione sia stato risolto/revocato per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali.
L’offerente dovrà indicare, il destinatario delle attività (soggetto pubblico o privato) la descrizione della tipologia di attività, le date e gli importi.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito non è frazionabile.
N.B: il requisito è aggiuntivo rispetto a quello del punto 1
3. n. 1 (uno) attività di gestione di impianto di smaltimento di rifiuti, per una potenzialità autorizzata di trattamento di almeno 150.000 tonnellate/annue.
Il concorrente dovrà dimostrare di avere svolto per conto proprio, in conto terzi o in convenzione, presso impianti in possesso di regolare autorizzazione, attività di smaltimento sui rifiuti urbani riconducibile all’operazione D1 e D5 dell’Allegato B alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
N.B.: l’attività di gestione deve essere regolarmente eseguita senza che il relativo contratto/convenzione/autorizzazione sia stato risolto/revocato per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali.
L’offerente dovrà indicare, il destinatario delle attività (soggetto pubblico o privato) la descrizione della tipologia di attività, le date e gli importi.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito non è frazionabile .
N.B: il requisito è aggiuntivo rispetto a quello del punto 1 e al punto 2
Al fine di garantire il possesso della capacità tecnica necessaria ad assicurare le attività di smaltimento degli scarti di lavorazione l’operatore economico dovrà inoltre possedere il seguente requisito:
4. gestire almeno un impianto di smaltimento in grado di assicurare il ricevimento degli scarti di lavorazione prodotti per tutta la durata dell’appalto, per un quantitativo almeno pari a 95.000 t di rifiuti, suddiviso nei seguenti codici CER: 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03
N.B.: l’attività di gestione dovrà essere con autorizzazione in corso di vigenza.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito può essere dimostrato da uno o più dei partecipanti al raggruppamento.
Quale mezzo di prova dei criteri di selezione della capacità tecnica per come previsto nella parte I dell’Allegato XVII al Dlgs 50/2016, dovrà essere presentato:
‐ per attività prestata presso la pubblica amministrazione e enti pubblici: originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di conformità rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto del servizio reso, dell’importo del contratto, delle date relative ai periodi di esecuzione contrattuali, dei quantitativi di rifiuti trattati e della tipologia di trattamento effettuata;
‐ per attività prestate a favore di committenti privati: originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di conformità rilasciati dal soggetto privato, con l’indicazione dell’oggetto del servizio reso, dell’importo del contratto, delle date relative ai periodi di esecuzione contrattuali, dei quantitativi di rifiuti trattati e della tipologia di trattamento effettuata.
Si precisa che, per ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE. Per gli appalti pluriennali verrà computata la sola quota parte svolta in detto triennio.
Infine, per la capacità tecnica relativa al trattamento degli scarti di lavorazione in impianti di smaltimento (requisito n. 4) si accetta quale mezzo di prova l’originale o copia conforme dell’atto autorizzativo in corso di vigenza.
14. NORME DI QUALITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE ART. 87 D.LGS. 50/2016
Considerato il carattere rilevante del settore oggetto dell’appalto e le implicazioni di natura ambientale, gestionale ed organizzativa, si richiede che il concorrente, a pena esclusione, sia altresì in possesso dei seguenti requisiti
a) Requisito ex art. 87 comma 1 Dlgs. 50/2016
Il concorrente dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nella quale lo scopo della certificazione dovrà riguardare il trattamento dei rifiuti e i processi riportati nel certificato dovranno essere specificatamente riferiti ad attività di gestione dei rifiuti.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
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certificato richiesto, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Sono altresì ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzie della qualità, qualora l’operatore economico non avesse la possibilità di ottenere tali certificazioni entro la data di indizione della procedura di gara, per motivi non imputabili agli stessi operatori. Spetta all’operatore economico la dimostrazione che tali proposte soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste.
b) Requisito ex art. 87 comma 2 Dlgs. 50/2016:
Il concorrente dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma ISO 14001, nella quale lo scopo della certificazione dovrà riguardare il trattamento dei rifiuti e i processi riportati nel certificato dovranno essere specificatamente riferiti ad attività di gestione dei rifiuti.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Sono altresì ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzie della qualità, qualora l’operatore economico non avesse la possibilità di ottenere tali certificazioni entro la data di indizione della procedura di gara, per motivi non imputabili agli stessi operatori. Spetta all’operatore economico la dimostrazione che tali proposte soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste.
N.B. Le certificazioni richieste sono volte a garantire che i processi di realizzazione del servizio siano sotto controllo e condotti con sistematicità, e affinché vengano adottati provvedimenti che ne migliorino le prestazioni. In particolare, la certificazione regolata dalle norme quadro della ISO 9000, assicura la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, mentre quella regolata dalla ISO 14001 garantisce la capacità di un’organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti. Viceversa, qualora la forma plurisoggettiva sia di tipo verticale il requisito deve essere posseduto dai componenti che si qualificano per la prestazione del servizio indicata come principale e per la prestazione secondaria relativa allo smaltimento.
15. ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI
L’operatore economico concorrente dovrà dichiarare ed accettare le condizioni ed impegni di seguito elencati, da rendere sotto forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto, deve:
1. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
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2. dichiarare di non essere stato destinatario, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, dei provvedimenti previsti dall’art. 44 comma 11 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3. dichiarare di non essere incorso, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nella sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso X.Xxx. n. 198/06;
4. dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Per i consorzi stabili, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
5. dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto conto per la sua formulazione:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio ed eseguiti i lavori;
b) delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dall’ottemperanza alle normative di settore che regolano il servizio, nonché di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
6. accettare la clausola sociale di cui all’art. 12 bis della legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26 anche con specifico riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto- Generalità all’allegato n. 3 “Elenco personale”;
7. impegnarsi a nominare una figura professionale di “Responsabile” dell’impianto di San Xxxxxx lametino, sito in Lamezia terme (CZ).
Tale “Responsabile” dovrà essere in possesso di un’esperienza di almeno 1 (uno) anno per ciascuna delle linee di trattamento oggetto della presente procedura. Il nominativo dovrà essere comunicato all’amministrazione contraente, entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
8. impegnarsi ad accettare l’eventuale avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, nelle more della stipulazione del contratto;
9. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei capitolati, nei Disciplinari tecnici della gestione, nello Schema di contratto e nei documenti allegati alla procedura di gara, ivi compresi eventuali chiarimenti resi, prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano la procedura di gara nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
10. qualora l’amministrazione contraente si avvalga della facoltà di affidamento dei servizi e/o dei lavori analoghi previsti nella presente procedura, si impegna già da subito, senza condizioni o riserva alcuna, ad accettarne l’esecuzione;
11. dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali del progetto esecutivo posto a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del contratto e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari per la formulazione del prezzo offerto e di avere giudicato i lavori realizzabili, i prezzi dell’appalto remunerativi tali da consentire il ribasso offerto; di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di personale, attrezzature e mezzi
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adeguati per la realizzazione degli interventi, nonché per la corretta gestione dell’impianto, in tutte le fasi gestionali individuate;
12. di impegnarsi ad assicurare, per tutta la durata dell’appalto, il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione, garantendo la disponibilità dell’impianto di smaltimento per come dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
13. impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all’Amministrazione contraente entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, in adempimento alla previsione di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 20164.
14. dichiarare di essere a conoscenza che, ai fini della stipula del Contratto deve presentare apposita polizza di assicurazione per responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori;
15. accettare le clausole del “Patto di integrità” (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) approvato con
D.G.R. n. 368 del 29 settembre 2014 e aggiornato con la D.G.R. n. 261 del 20/06/2017, allegato alla documentazione di gara;
Per gli operatori economici fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui alla l. 190/2012
16. dichiarare di essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
17. dichiarare di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
18. dichiarare l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
19. indicare il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
20. autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
4 Nel decreto MIT del 2 dicembre 2016, emanato in ottemperanza all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016, è confermata, per le gare sopra soglia comunitari, l’obbligo di pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, confermando altresì all’art. 5 l’onere, da parte dell’aggiudicatario, del rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani. Il decreto prevede che le stazioni appaltanti pubblichino i bandi di gara secondo le modalità di cui all’art. 72 e 73 del codice, stabilendo anche che, nelle more dell’operatività della piattaforma ANAC, i bandi di gara siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione nella GURI viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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21. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267
22. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
23. dichiarare di usufruire dei benefici di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, e quindi di avere diritto alla riduzione della garanzia di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.
Tali dichiarazioni devono essere rese, compilando preferibilmente il Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni (messo a disposizione da questa Stazione Appaltante):
‐ dall’operatore economico che partecipa singolarmente;
‐ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
‐ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
‐ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
16. AVVALIMENTO
È fatto salvo l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, nel pieno rispetto delle modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per la categoria prevalente dei lavori OS14, in quanto rientrante nell’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS) definito dal Decreto MIT n. 248/2016 e superiore al 10% dell’importo dei lavori, per come stabilito dal comma 11 dell’art. 89, non è ammesso l’avvalimento (si può solo subappaltare nei limiti del 30%).
Il comma 1 dell’art. 89 fa espresso riferimento alla possibilità di applicare l’istituto ai requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) e c), ossia ai requisiti di capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali. È esclusa quindi la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il requisito di idoneità professionale richiesto nella presente procedura relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Parimenti è esclusa la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il requisito richiesto di cui all’art. 87 relativo alle norme di qualità e di gestione ambientale, in quanto, come quelli di carattere generale di cui all’art. 80 del codice, sono requisiti strettamente personali, connotati da un’intrinseca natura “soggettiva”, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso5
5 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 2191 del 30.04.2015; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 4505 del 29.09.2015; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 5595 del 5.11.2012; Tar Calabria – Catanzaro, sentenza n. 1703 del 24.10.2014; Tar Sicilia - Catania, sentenza n. 2503 del 24.10.2013; Tar Lazio sez. II, sentenza n. 10080 del 22.12.2011; Anac, determinazione n. 2 del 01.08.2012.
Cfr. Xxxx, pareri n. 254 del 10.12.2008, n. 64 del 20.05.2009, n. 80 del 5.05.2011, n. 97 del 19.05.2011, n. 115 del 22.06.2011, n. 16 dell'8.02.2012, n.
47 del 21.03.2012; cfr. anche determinazione n. 2 del 01.08.2012.
Infine, per come esplicitamente previsto dal comma 10, l’istituto dell’avvalimento non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
Ai sensi del comma 1, l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Nella dichiarazione dovrà essere fatto esplicito riferimento disporrà dei mezzi necessari con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, mettendo a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente allega, altresì, originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara (art. 89 comma 5). E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto (art. 89 comma 6). Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89 comma 7).
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 8 D.lgs. 50/2016).
In caso di avvalimento per la categoria scorporata il concorrente dovrà allegare anche l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (art. 89 comma 1).
17. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per l’importo di cui alla Deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016 n. 1377 e di seguito riportato, scegliendo tra le modalità previste nella suddetta deliberazione, secondo le istruzioni operative fornite dalla suddetta Autorità, queste ultime da verificare sotto la responsabilità dei concorrenti, riportate sul sito dell’autorità anticorruzione.
La ricevuta di pagamento, da allegare in originale all’offerta, dovrà contenere il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il contributo a carico del partecipante è di € 500 (eurocinquecento/00).
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto base sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettivi inerenti aspetti qualitativi e ambientali connessi all’oggetto dell’appalto e indicati nel prosieguo del presente disciplinare di gara.
Ai sensi del comma 10 bis dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 30% del punteggio complessivo.
Gli elementi, i criteri ed i punteggi di seguito elencati sommano complessivamente punti 100. Il predetto punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi di seguito elencati. Le offerte verranno valutate di elementi di natura qualitativa e quantitativa a cui sono stati cumulativamente assegnati i relativi punteggi massimi di seguito descritti.
elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica – criteri discrezionali) – Punteggio cumulativo massimo 61/100
elementi di natura quantitativa (Offerta tecnica – criteri assoluti) – Punteggio massimo 9/100
elementi di natura quantitativa (Ribasso unico) – Punteggio massimo 30/100:
Ai sensi del comma 14 dell’art. 95 del codice, non sono ammesse varianti al progetto esecutivo posto a base di gara6.
Saranno oggetto di valutazione ai fini dell’apprezzamento del pregio tecnico e dell’attribuzione del relativo punteggio le soluzioni tecniche migliorative che il concorrente esporrà in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo del presente disciplinare di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione e l’alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richiesta.
Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell’offerta economica.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando il metodo aggregativo - compensatore. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
C(a) =
dove:
n
i1 [ Wi *V(a) i ]
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo, elencati nella tabella del paragrafo successivo, denominata “Criteri di valutazione”.
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
6 Le varianti consistono in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 95 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e l’individuazione dei relativi requisiti minimi (punto b della citata disposizione), che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione, pur tuttavia consentito.
26
n
i1 = sommatoria.
I coefficienti V(a)i da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio di natura qualitativa sono determinati come di seguito indicato:
a) mediante l’attribuzione discrezionale, da parte di ogni commissario, del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali riportati nella tabella riportata di seguito, denominata “Descrittori livello prestazione”;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
N:B: non è prevista la doppia riparametrazione. Si procederà a riparametrare il punteggio al criterio.
DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE* | VALORI |
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 1,00 |
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,80 |
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,60 |
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,40 |
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,20 |
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti. | 0,00 |
* Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all’interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.
I coefficienti V(a)i da assegnare al criterio natura quantitativa (ribasso unico) è determinato in base alla formula come di seguito indicata:
V(a)i = R (a) i / R max
Dove
V(a)i = R (a) i = ribasso unico percentuale (di cui all’offerta economica ), offerto dall’iesimo concorrente;
Rmax = ribasso unico percentuale (di cui all’offerta economica), massimo offerto.
Il coefficiente V(a)i sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore.
Per il criterio di valutazione relativo al possesso delle certificazioni (criterio D della tabella successiva, suddiviso in n. 3 sub-criteri) che determina l’attribuzione di un punteggio assoluto sarà la presenza o assenza della qualità richiesta che concorrerà a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente. In questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio deterministico stabilito dalla Stazione Appaltante al concorrente che presente il requisito richiesto.
19. CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell’offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto.
Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri, con i relativi punteggi e sub-punteggi.
CRITERI QUALITATIVI | SUB CRITERI QUALITATIVI | SUB-PESI PONDERALI | PESI |
A. - ASPETTI QUALIFICANTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI | A.1 - Sostenibilità ambientale dell’opera - Migliorie afferenti la riduzione delle emissioni e la mitigazione degli impatti ambientali in fase di esercizio dell’opera | 2 | 21 |
A.2 - Sostenibilità ambientale dell’opera - Migliorie volte al risparmio e all'efficientamento energetico, riduzione delle emissioni di CO2 | 4 | ||
A.3 - Esecuzione delle lavorazioni - Miglioramento della qualità dei materiali da destinare all’esecuzione dei lavori | 3 | ||
A.4 - Esecuzione delle lavorazioni - Armonizzazione delle lavorazioni previste finalizzata ad evitare interruzioni del servizio di trattamento ed aridurre eventuali fermo- impianto. Proposte migliorative dei livelli di sicurezza ed accessibilità in fase di esecuzione dei lavori. | 5 | ||
A.5 - Durabilità ed efficienza - Migliorie afferenti l’incremento dell’efficienza delle prestazioni e dei processi e la durabilità dell’opera | 4 | ||
A.6 - Durabilità ed efficienza - Migliorie per la riduzione dei costi di manutenzione | 3 | ||
B. - ASPETTI QUALIFICANTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO | B.1 - Sistemi di controllo e presidi ambientali - Introduzione di nuovi sistemi di controllo e/o migliorie del sistema di monitoraggio e controllo e riportistica a favore della S.A/Enti di controllo dei presidi ambientali e delle performance impiantistiche ulteriori rispetto al piano di monitoraggio e controllo approvato a corredo dell’AIA | 7 | 33 |
B.2 - Fase gestionale dell’impianto - Ottimizzazione dell’impatto ambientale mediante soluzioni migliorative del sistema di abbattimento dei rumori e degli odori. | 2 | ||
B.3 - Fase gestionale dell’impianto - Soluzioni migliorative nella conduzione dell'impianto sia nelle fasi transitoria di esecuzione dei lavori, sia nella fase a regime | 3 | ||
B.4 - Fase gestionale dell’impianto - Soluzioni migliorative riguardanti la sicurezza degli operatori addetti alla gestione dell'impianto. | 2 | ||
B.5 - Fase gestionale dell’impianto - Soluzioni migliorative sulla tracciabilità del compost in uscita dall’impianto finalizzato alla massima distribuzione e commercializzazione del prodotto. | 4 | ||
B.6 - Fase gestionale dell’impianto - Soluzioni migliorative comprendenti interventi finalizzati a migliorare la qualità del della f.o.r.d. in ingresso e del compost in uscita. | 8 | ||
B.7 - Fase gestionale dell’impianto - Soluzioni migliorative della produzione e gestione degli scarti di lavorazione | 7 |
C. - CLASSI PARCO VEICOLARE TRASPORTO SCARTI DI LAVORAZIONE | C.1 - Parco veicolare messo a disposizione della Regione Calabria - Mezzi aventi classe inferiore ad Euro 5 | 1 | 7 |
C.2 - Parco veicolare messi a disposizione della Regione Calabria - Mezzi aventi classe uguale ad Euro 5 | 2 | ||
C.3 - Parco veicolare messi a disposizione della Regione Calabria - Mezzi aventi classe superiore ad Euro 5 | 4 | ||
Totale punteggio criteri qualitativi | 61 | ||
CRITERI QUANTITATIVI | SUB CRITERI QUANTITATIVI | SUB PESI PONDERALI | PESI |
D. POSSESSO CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAL SOGGETTO GESTORE DELLE LINEE RSU E FORD | D.1 - Possesso certificazione Serie ISO 18000 | 2 | 9 |
D.2 - Possesso certificazione Serie EMAS | 2 | ||
D.3 - Possesso certificazione Consorzio Italiano Compostatori | 5 | ||
E. OFFERTA ECONOMICA | E.1 - Ribasso unico percentuale derivante dall’offerta a prezzi unitari sui lavori | 30 | 30 |
Totale punteggio criteri quantitativi | 39 | ||
TOTALE PUNTEGGIO | 100 |
La descrizione dei sub-criteri e delle modalità di rappresentazione nell’ambito dell’offerta tecnica sono dettagliate nel prosieguo del presente disciplinare.
20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico, contenente all’interno le buste della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con auto prestazione ex art. 8 D. Lgs. 261/1999, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno del mese di
dell’anno 2018, esclusivamente al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Generale– REGIONE CALABRIA – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx
Xx precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, allo stesso indirizzo sopra riportato nei seguenti orari (lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
La consegna del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi la SA esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile od in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che precede. L’Amministrazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: “Gara per l’affidamento del serivizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località San Xxxxxx Lametino del comune di
Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale. Codice CIG: Codice CUP:
”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta tecnica”; “C - Offerta economica”. Tutte le buste devono indicare i dati identificativi dell’offerente. Si procederà all’esclusione dalla gara anche nei seguenti casi:
qualora il plico di gara pervenga oltre il termine perentorio sopra specificato;
qualora il plico di gara non risulti chiuso e idoneamente sigillato o presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
qualora il plico di gara non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente;
qualora risultino mancanti una o più buste interne;
quando le buste interne non risultino chiuse e idoneamente sigillate.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nella documentazione tecnica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
21. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (Modello n. 1 - Domanda di partecipazione) sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale chiede di partecipare alla gara, indicando gli estremi anagrafici e fiscali e qualificandosi ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena esclusione, originale o copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che:
o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (dovranno rendere le dichiarazione di cui al
Modello n. 5 - Dichiarazioni Reti di imprese):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2. Documento di gara unico europeo in formato elettronico, consistente nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente:
a) tutte le informazioni richieste quali il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, ecc.;
b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80, del D.Lgs. 50/16 e smi;
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) di soddisfare i criteri di selezione di cui all’art. 83 del Dlgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto stabilito nel presente disciplinare di gara;
e) di soddisfare i criteri di selezione relativi di cui all’art. 87 D.lgs. 50/2016
f) in caso di ricorso al subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dichiara che intende avvalersi del subappalto, ferme restando la propria responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, e indica i lavori o le parti di opere ovvero le parti del servizio oggetto dell’appalto che intende subappaltare, indicandone le rispettive percentuali rispetto all’importo delle singole prestazioni e rispetto all’ammontare rispetto all’importo contrattuale. Indica inoltre, ai sensi del comma 6 del D.lgs. 50/2016, la terna dei subappaltatori, e dichiara che essi non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80.
31
N.B.: In sede di offerta il concorrente dovrà dichiarare di voler ricorrere al subappalto indicando una terna per ciascuna delle prestazioni omogenee che intende subappaltare anche nel caso di attività a rischio - riconducibili all’elenco, di cui al comma 53, dell’art.1 della legge 6.11.2012, n. 190 – che presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti. La terna di subappaltatori va quindi indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea per la quale si intende ricorrere al subappalto. Per i lavori si intendono le due categorie individuate, per il servizio si intendono la prestazione principale e le due prestazioni secondarie.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici che concorrono alla selezione ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016, da tutti i consorziati facenti parte del consorzio stabile o del consorzio di cooperative. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Dlgs l’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e il possesso dei pertinenti criteri di selezione oggetto di avvalimento. I requisiti di cui all’art. 80 devono essere dichiarati anche dalla terna dei subappaltatori. Se si ricorre al subappalto qualificante il subappaltatore deve rendere anche le dichiarazioni inerenti il possesso della qualificazione ad eseguire i lavori pubblici per la categoria scorporata oggetto del subappalto.
In particolare, il concorrente compila il DGUE, preferibilmente, secondo il Modello n. 2 - DGUE, (messo a disposizione da questa Stazione Appaltante) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Informazioni già inserite dalla Stazione Appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ed inoltre compila la sezione A per dichiarare il possesso dell’attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) relativo alla idoneità professionale di cui par. 11.2 del presente disciplinare.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15, compilando il Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria;
N.B.: in caso di avvalimento occorre allegare originale o copia autentica conforme del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. A pena di nullità, il contratto deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15, compilando il Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni;
PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare di Gara (Sez. A-B- C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare.
e. Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- dall’operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Dlgs. 50/2016 possono essere rese personalmente da ciascuno dai seguenti soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, ossia:
per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici;
per le società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
altro tipo di società o consorzio:
‐ membri del consiglio di amministrazione ivi compresi institori e procuratori generali;
‐ membri degli organi con poteri di direzione e/o di vigilanza;
‐ soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e/o di controllo;
società con meno di quattro soci: direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza; In tutti i casi:
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
N.B.: non si dispone l’esclusione di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80, e quindi non si applica il divieto, quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna medesima.
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 85, co. 1, del Codice. Pertanto poiché questa Stazione appaltante non dispone di un proprio
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servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, è fatto obbligo agli operatori economici, nei documenti di gara, di trasmettere il documento in formato elettronico (di seguito, per brevità, “file”), su supporto informatico all’interno all’interno della Busta A - Documentazione amministrativa secondo una delle seguenti modalità:
1. file formato in origine come documento digitale, con estensione “.pdf” di tipo “pdf/A 1”o altro formato che produca un documento informatico statico, sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente (avente i poteri per sottoscrivere il documento) con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. N. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
2. file formato da scansione digitale di un documento redatto in origine come documento cartaceo sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa concorrente (avente i poteri per sottoscrivere il documento), con estensione “.pdf” di tipo “pdf/A 1” o altro formato che produca un documento informatico statico, sottoscritto con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. N. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità dallo stesso soggetto sottoscrittore del documento di origine;
3. file formato da scansione digitale di un documento redatto in origine come documento cartaceo, sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa concorrente (avente i poteri per sottoscrivere il documento), unitamente ad un documento di identità valido, con estensione “.pdf” di tipo “pdf/A 1”o altro formato che produca un documento informatico statico.
3. dichiarazione sostitutiva contenete le dichiarazioni di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare, redatta preferibilmente, secondo il Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti, non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena esclusione accetta tutti gli impegni di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare; Nel caso di concorrente sotto forma plurisoggettiva - RTI, GEIE, Consorzio ex art. 45 comma 2 lettera e) d.lgs. 50/2016- tale dichiarazione dovranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i componenti;
4. a pena esclusione, garanzia a corredo dell’offerta, di importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, ossia pari a 453.911,02 euro, costituita secondo le forme di cui all’art. 93 del Codice.
N.B.: nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, a pena esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso delle certificazioni possedute per usufruire delle riduzioni, specificando, con riferimento preciso le tipologie delle certificazioni possedute, il valore delle riduzioni (in alternativa può anche essere allegata la copia conforma all’originale delle certificazioni possedute.
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.
6. PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera;
7. Attestazione di avvenuto sopralluogo (Modello n. 6 - Attestazione di sopralluogo);
8. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica/conforme, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
9. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, a pena esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
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10. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, a pena esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica/conforme, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
11. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, a pena esclusione, indica (Modello n. 4 - Atto di impegno di cui all’art. 48 D. Lgs 50_2016 (RTC)), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione, l’operatore economico al quale sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario; quest’ultimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, impegnandosi in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; indica la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi; si impegna a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile; indica le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
12. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, indica (Modello n. 5 - Dichiarazioni Reti di imprese) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, a pena di esclusione:
o copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
o dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 a pena esclusione:
- copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, a pena esclusione
- copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(oppure)
- copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le
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dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
o le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
22. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta Tecnica” deve essere conforme, a pena d’esclusione, alle forme e modalità indicate nel prosieguo del presente disciplinare. Nella busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, a pena di esclusione.
Il pregio tecnico verrà valutato sulla base degli elementi di seguito dettagliati inerenti l’oggetto dell’appalto con specifico riferimento all’attività di progettazione, di realizzazione dell’opera e di gestione della stessa.
In linea generale si fa presente che, laddove il criterio riguarda la proposizione di soluzioni migliorative, le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni ovvero non dovranno comportare la necessità di modificare le autorizzazioni già ottenute. Le migliorie proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza che si configurino come varianti
La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.
Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini quali- quantitativi ovvero l’introduzione di una lavorazione nuova.
Per quanto riguarda l’eventuale modifica quantitativa, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara e che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ciò in ossequio al principio introdotto dal comma 14 bis dell’art. 95 del codice. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nei capitolati posti a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.
La soluzione migliorativa proposta potrà quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell’offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzo, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative).
L’offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi riportati in maniera esaustiva nell’articolo “Criterio di aggiudicazione”.
La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.
Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell’adeguatezza della miglioria proposta.
Il concorrente dovrà produrre anche uno specifico elaborato contenente le voci di elenco prezzo delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle migliorie prodotte.
Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente,
anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l’opera compiutamente eseguita. Non dovrà essere indicato il prezzo, ma solo l’unità di misura.
Il concorrente dovrà produrre, per ogni sub-criterio, uno specifico elaborato nel quale dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative proposte.
Ciascuna relazione prodotta dovrà essere costituita da un massimo di 10 pagine in formato A4 (utilizzare il Times New Roman 10). Il numero complessivo di elaborati grafici massimo ammissibile, per ciascun sub-criterio, non dovrà essere superiore a 50.
In particolare per ogni criterio di valutazione si precisa quanto segue.
A. aspetti qualificanti l’esecuzione dei lavori A.1-2 - Sostenibilità ambientale dell’opera
Obiettivo: riduzione degli impatti ambientali e alla ricerca di soluzioni improntate alla sostenibilità ambientale, attraverso la proposizione di soluzioni migliorative i cui effetti si esplichino nella fase di esercizio dell’opera, con effetti misurabili, evidenti e duraturi.
A.3-4 – Esecuzione delle lavorazioni
Obiettivo: migliore qualità dei materiali previsti nel CSA e armonizzazione delle lavorazioni previste al fine di assicurare la continuità dell’esercizio dell’impianto e la riduzione degli impatti ambientali. Il concorrente dovrà produrre, per ogni sub-criterio, uno specifico elaborato nel quale dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative proposte
A.5-6Durabilità ed efficienza
Obiettivo: inserire elementi migliorativi dell’efficienza dei processi di trattamento e della durabilità dell’opera, anche in relazione alla riduzione dei costi di manutenzione.
B. ASPETTI QUALIFICANTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO
B.1 - Sistemi di controllo e presidi ambientali
Obiettivo: introdurre migliorie nella fase di monitoraggio e controllo e per i presidi ambientali e della capacità di reporting dei dati qualitativi di gestione dell’impianto. Le migliorie proposte dovranno essere aggiuntive rispetto ai controlli imposti nell’AIA.
B.2-3-4-5-6 Fase gestionale dell’impianto
Obiettivo: introdurre migliorie nella fase di gestione ed erogazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani
C. CLASSI PARCO VEICOLARE
C.1-2-3 Parco veicolare
Obiettivo: abbattere l’impatto ambientale dei trasporti con l’uso di mezzi ecologici
D. POSSESSO DI CERTIFICAZIONI
D.1-2-3 Possesso certificazioni
Obiettivo: garantire una migliore qualità dei processi di gestione impiantistica, di esecuzione dei lavori e di performace ambientale basati su:
- l'applicazione volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti;
- la promozione di miglioramenti continui delle prestazioni ambientali dell’organizzazione anche mediante l'introduzione e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale nonché l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale;
- a migliore qualificazione ed esperienza specifica nel recupero della F.O.R.D con produzione finale di materiali compostati, con particolare riferimento a quelli di alta qualità e di qualità controllata da parte del gestore.
Tutta la documentazione, in duplice copia, dovrà essere inserita in un unico fascicolo e quella relativa a ciascun sub- criterio deve essere immediatamente riconoscibile. È richiesta altresì la triplice copia su supporto digitale (CD). Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
In aggiunta alla predisposizione della documentazione inerente i criteri qualitativi, l’offerta tecnica dovrà essere corredata da una dichiarazione sotto forma di autocertificazione contenente l’impegno a mettere in esecuzione le varianti migliorative offerte, assumendosi ogni responsabilità e ogni onere.
In particolare, per le lavorazioni “aggiuntive” il concorrente si impegna a realizzarle senza oneri per l’amministrazione, per quelle in “sostituzione” si impegna a realizzarle senza oneri aggiuntivi rispetto a quella derivante dal ribasso offerto in sede di gara. Per le migliorie offerte per il servizio di gestione, il concorrente si impegna altresì a realizzarle senza alcun effetto sull’offerta economica.
Si precisa che le proposte dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e riferire le normative di settore applicabili.
Tutti la documentazione prodotta dovrà riportare timbro e firma di tutti i componenti del/i concorrente/i (titolare, legale rappresentante, ecc).
N.B.: tutti gli elaborati costituenti l’Offerta tecnica devono essere sottoscritti dal concorrente; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina e sulla prima di copertina; lo stesso dicasi per gli eventuali elaborati grafici.
A pena di esclusione i concorrenti non devono operare alcuna anticipazione di elementi di tipo quantitativo (elemento prezzo) che possano rilevare ai fini dell’individuazione dell’offerta contenuta nella Busta C.
In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l’esclusione del costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda.
Resta inteso che, in caso di discordanza/incongruenza tra gli elaborati presentati di in sede di offerta e gli elementi della progettazione definitiva posta a base di gara, verrà valutata e presa in considerazione la soluzione più vantaggiosa per l’Amministrazione e l’impresa ne è tenuta a rendere congruente la proposta offerta con il progetto esecutivo e conseguentemente con l’esecuzione dell’opera senza nulla pretendere e allo stesso prezzo “a corpo” offerto per l’esecuzione dei lavori.
23. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA
La Busta “C – Offerta economica” dovrà contenere, a pena esclusione, l’offerta economica, in bollo, predisposta secondo il Modello n. 7 - Offerta economica, con la quale il concorrente dovrà indicare il ribasso unico percentuale offerto, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara, ad esclusione dell’IVA per legge.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello offerto in lettere, prevarrà quello in lettere.
Il concorrente inoltre, a pena di esclusione, dovrà indicare per ogni attività indicata:
1. in relazione alle attività dei servizi da contabilizzare a misura, la tariffa (prezzo offerto) ed il relativo importo complessivo;
2. in relazione alle attività dei lavori, il ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
Tutti gli importi si intendono IVA esclusi. La Stazione Appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e comunque prima della stipula del contratto, alla verifica dei conteggi presentati nell’offerta economica, considerando valido ed immutabile il ribasso unico di aggiudicazione.
In caso di discordanza fra l’importo complessivo di cui ai precedenti punti 1 e 2, risultante da tale verifica, e quello dipendente dal ribasso unico percentuale offerto, tutte le tariffe ed il ribasso offerto per i lavori saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Le tariffe, così corrette, costituiscono l’elenco dei prezzi contrattuali per il servizio. Il nuovo importo dei lavori comporterà la correzione, in modo costante in base alla percentuale di discordanza, dei prezzi unitari offerti con la compilazione della lista delle lavorazioni e forniture. Detti nuovi prezzi unitari costituiscono l’elenco dei prezzi contrattuali per i lavori a misura.
Per i lavori ha valore negoziale l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo.
Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell’offerta economica un computo metrico estimativo dell’offerta migliorativa indicante i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative.
Per le soluzioni migliorative presentate in sede di offerta tecnica e afferenti al servizio di gestione, il concorrente dovrà corredare l’offerta economica di un elaborato con l’indicazione delle specifiche qualitative, quantitative e dei prezzi unitari applicati.
L’offerta economica dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione del concorrente di impegno ad eseguire tutte le migliorie della gestione presentate in sede di offerta tecnica e quantizzate dal punto di vista economico nell’offerta economica. Gli oneri economici rivenienti dalle migliorie offerte sono a carico del concorrente e trovano quindi compensazione, all’interno dell’offerta economica presentata. Esse sono da considerarsi come “opere da eseguirsi a corpo” che rimangono ad esclusivo carico dell’impresa concorrente.
In caso di aggiudicazione le soluzioni migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, fermo restante che gli eventuali perfezionamenti non avranno alcun effetto sull’offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.
L’accettazione solo di alcune migliorie non avrà alcun effetto sull’offerta economica e l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto di base per la parte ritenuta non migliorativa.
Per quanto concerne le offerte migliorative dei lavori, l’affidatario, prima della stipula del contratto dovrà redigere il computo metrico estimativo con l’aggiunta delle offerte migliorative, per come previsto dall’art. 41 del DPR 207/2010. Esso verrà redatto sulla base dell’elenco prezzi unitari posti a base di gara, al netto del ribasso unico percentuale offerto per i lavori, con gli ulteriori prezzi delle offerte migliorative accettate dalla commissione giudicatrice. In particolare, nella redazione del computo metrico, le nuove voci di elenco prezzi proposte dall’affidatario in aggiunta a quelle di progetto, saranno aggiunte con quantità pari ad uno ed importo pari a zero, mentre quelle in sostituzione con le medesime quantità e importo posti a base di gara.
Per come stabilito nell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nell’offerta economica, a pena di esclusione, l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera, e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (sono escluse le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale).
L’offerta economica deve contenere la dichiarazione di inequivocabile presa d’atto con la quale l’offerente confermi che i prezzi del servizio di gestione (euro/t) e delle relative quantità di rifiuto, determinate dall’amministrazione contraente e poste a base d’asta, non avranno effetto sull’offerta fatta dal concorrente che, comprensiva delle soluzioni migliorative presentate in sede di gara, concorre a determinare il prezzo della gestione offerto (euro/t), che resterà fisso e invariabile.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere e fino la terza cifra decimale; qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore.
Tutte le indicazioni non dovranno contenere abrasioni o cancellature e qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima.
Si procederà all’esclusione dalla gara anche nei seguenti casi qualora l’offerta economica:
- non sia separata dalla restante documentazione (documentazione amministrativa e offerta tecnica);
- risulti mancante, in ogni singola pagina compilata, della sottoscrizione del concorrente, nella persona del legale rappresentante o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, qualora l’offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, qualora l’offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge dell’operatore economico mandatario;
- non rechi l’indicazione dell’offerta, oppure rechi l’offerta in aumento, e/o rechi l’indicazione in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, in ordine a tutti gli elementi costituenti l’offerta economica.
I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo richiesta di xxxxxxx.
Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.
24. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx fino a 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esplicitando in oggetto la dicitura “Quesito
concernente la gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale. Codice CIG: Codice CUP: ”. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, con l’indicazione della ragione sociale, del nome del rappresentante legale dell’operatore economico interessato alla procedura di gara.
Le risposte a tutti i quesiti, posti in tempo utile, verranno fornite entro 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo l’oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine. Si applica comunque l’art.74 del D.Lgs. 50/2016.
Le risposte ai chiarimenti saranno rilasciate dal Responsabile della procedura di gara, e pubblicate per il tramite dello stesso, in forma anonima, sul profilo Committente del Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 8 Rifiuti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx alla sezione Bandi ed avvisi di gara, anche in un’unica soluzione.
Sul predetto sito saranno altresì pubblicate eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, pertanto si invitano gli operatori economici interessati all’appalto a voler verificare periodicamente la presenza degli aggiornamenti sul sito indicato.
25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Esse potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, l’originale o copia conforme della relativa procura.
Devono inoltre essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli sopra riportati, predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
S.A. disponibili sul profilo Committente del Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 8 Rifiuti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx alla sezione Bandi ed avvisi di gara.
La Stazione Appaltante della Regione Calabria, non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su siti internet diversi da quelli ufficiali indicati nel bando, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. Si precisa che la suddetta modulistica dovrà essere adattata dal concorrente in relazione alle proprie condizioni specifiche e a quanto richiesto dal presente disciplinare e dal bando di gara.
26. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La valutazione delle offerte è demandata a due apposite Commissioni nominate con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte.
La Commissione (Seggio di gara) di natura accertativa, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale e vincolata alle prescrizioni di gara, che procederà all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed alla relativa ammissione degli stessi alle fasi successive della gara.
La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016, è presieduta da un dirigente ed è composta da un numero dispari di componenti, esperti nelle materie attinenti l’appalto in oggetto che Essa procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, con successive sedute riservate, alla valutazione tecnica delle offerte ed all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnico-qualitativi nonché all’ apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio, fino alla proposta di aggiudicazione (artt. 32 e 33 Dlgs 50/2016).
La prima seduta di gara avrà luogo presso gli uffici dell’Ufficio Rifiuti, Dipartimento Ambiente e Territorio sito presso la Cittadella Regionale – Loc. Germaneto di Catanzaro, V Piano lato Libeccio, alle ore 10:00 del giorno 05 del mese di Dicembre dell’anno 2018.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx. Le Commissioni possono sospendere la seduta qualora le attività non possano proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissano la data e l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In prima seduta il Seggio di gara procederà, previa verifica dell’ammissibilità secondo quanto stabilito nel presente disciplinare, all’apertura dei plichi, esaminando prioritariamente il contenuto della Busta “A -Documentazione amministrativa” e della documentazione in essa prevista.
Il Seggio di gara provvede a definire l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, indicando, per questi ultimi, le relative motivazioni.
La Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, procederà a comunicare l’esito delle verifiche, quindi per ogni concorrente ammesso, procederà all’apertura delle Buste “B – Offerta Tecnica” ed alla verifica della presenza dei documenti in essa contenuti e richiesti dal presente disciplinare.
La Commissione, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle Offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, previa verifica dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione a quanto previsto dal presente disciplinare.
In successiva seduta pubblica, cui saranno invitati tutti i concorrenti mezzo fax/posta elettronica certificata, la Commissione comunica i punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e procede all’apertura delle buste “C – Offerta Economica” presentate da tutti i concorrenti non esclusi dalla gara.
La Commissione di aggiudicazione, quindi, provvede:
- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, dispone l’esclusione dell’offerente;
- a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso unico e delle altre dichiarazioni richieste nel presente disciplinare;
- alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- all’attribuzione dei relativi punteggi.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento, indeterminate, condizionate, plurime, parziali.
Il presidente della Commissione di aggiudicazione procede ad apporre in calce all’offerta la propria firma, e far apporre la firma a tutti i componenti della Commissione.
Sulla base del risultato ottenuto con l’assegnazione di tali punteggi, verrà redatta una graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, e viene determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In caso di offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell’art. 97, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
Ai sensi del comma 5 dell’art. 97 la Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
La stazione appaltante procede comunque alla richiesta di spiegazioni, quando l’offerta appaia anormalmente bassa in relazione a (art. 97, comma 5, Dlgs. 50/2016):
- non rispetto degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 D.lgs. 50/2016 (“nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X”);
- non rispetto degli obblighi di cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 (subappalto);
- oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 che non appaiono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 dell’art. 50/2016.
Per come disciplinato dal comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 97, la stazione appaltante, qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante che esclude un’offerta in tali circostanze deve informare la Commissione europea.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo capoverso comma 6 art. 97 D.lgs. 50/2016).
Per l’analisi delle spiegazioni pervenute a seguito delle richieste fatte dalla stazione appaltante, quest’ultima può essere supportata dalla stessa commissione di aggiudicazione ovvero nominare degli esperti, in relazione ad aspetti specifici dell’anomalia riscontrata.
A valle della conclusione della procedura di verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse, la Commissione di aggiudicazione perviene alla proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio.
Tutte le operazioni sono verbalizzate. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ed i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni.
Il soggetto che presiede la Commissione/Seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.
Espletato il procedimento di gara, la SA, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della l.r. 26/2007, trasmette il verbale di proposta di aggiudicazione all’amministrazione contraente, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni nel termine previsto dal succitato articolo.
Successivamente, la SA, con Decreto Dirigenziale procederà all’aggiudicazione con approvazione delle risultanze di gara, tenendo conto delle eventuali osservazioni dell’Amministrazione contraente.
Il decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6 co. 6 della l.r. 26/2007, costituisce adempimento di attività di delegazione per effetto del quale la competenza di tutti i provvedimenti consequenziali e del procedimento stesso, ritornano nella sfera di competenza dell’Amministrazione contraente.
La SUA, pertanto, rimette all’Amministrazione contraente copia della documentazione presentata dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, per la verifica dei requisiti.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 83, fermo restante la verifica della qualificazione per eseguire i lavori pubblici attraverso la presentazione, in originale o copia resa conforme all’originale, dell’attestazione SOA, nonché la verifica documentale attraverso le indicazioni dell’operatore economico fornite all’interno del DGUE, lo stesso operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti attraverso i mezzi di prova di cui all’art. 86 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione nel termine di trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
Per come stabilito dal comma 6, art. 32 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino ai successivi 60 giorni dall’intervenuta efficacia.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (comma 7, art. 32, dlgs. 50/2016).
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara (art. 59, comma 3, D.lgs. 50/2016).
Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4, Dlgs. 50/2016):
a. che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara;
b. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d. che non hanno la qualificazione necessaria;
e. il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016.
27. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
28. GARANZIE A CORREDO DELL’OFERTA
Garanzia provvisoria (art. 93 D.lgs 50/2016)
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La causale dovrà riportare la seguente causale: “Affidamento del servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località San Xxxxxx Lametino del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale. Codice CUP J82F18000130007, CIG 763656117F”..
Nel caso di prestazione di cauzione, essa può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 103, la garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Inoltre l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi del comma 8, art. 93, Dlgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. Tale svincolo dovrà avvenire comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
Sono applicabili le riduzioni previsti al comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. A tal fine, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà allegare, a pena esclusione, dichiarazione sostitutiva, con la quale attesta il possesso della/e certificazione/i con indicazione specifica delle tipologie delle certificazioni possedute e della conseguente riduzione (in alternativa può anche essere allegata la copia conforma all’originale delle certificazioni possedute).
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
a) Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
29. COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nell’articolo del presente disciplinare relativo ai chiarimenti, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dagli operatori economici in sede di offerta.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per le comunicazioni inerenti le date di svolgimento delle sedute pubbliche di gara si rimanda al paragrafo "Svolgimento della procedura di gara" del presente disciplinare.
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30. SUBAPPALTO
Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio e i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di seguito riportate.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento da applicare all’importo complessivo del contratto.
In sede di offerta il concorrente dovrà però dichiarare di voler ricorrere al subappalto e indicare le parti dei lavori (con riferimento alla categoria prevalente e a quella scorporata) e del servizio (con riferimento alla prestazione principale e alle prestazioni secondarie) che intenderà subappaltare. Ai sensi del comma 5 dell’art. 105 del codice, per la categoria OS14 il subappalto non può superare il 30% del relativo importo. Ai sensi del comma 6 dell’art. 105, D.lgs. 50/2016, in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori, per ciascuna delle prestazioni che intende subappaltare. In caso di ricorso a subappalto qualificante, il subappaltatore dovrà dichiarare già in sede di gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, anche quello relativo alle qualificazioni per l’esecuzione dei lavori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Nel caso si ricorra al subappalto per più di una prestazione (lavori/servizi), il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
Il subappalto è comunque concesso previa autorizzazione della stazione appaltante. In sede di autorizzazione la stazione appaltante verifica, in capo ai subappaltatori, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs. 50/2016.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per la parte contrattuale relativa ai lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante rilascerà il certificato finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori potranno richiedere alla stazione appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
31. DISPOSIZIONI RIEPILOGATIVE
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, a pena esclusione, devono essere convertiti in euro;
Tutti gli importi citati negli atti di gara si intendono IVA ESCLUSA;
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 e 33 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti nonché, con riferimento ai servizi, all’iscrizione alla “white list” della Prefettura in cui ha sede l’operatore economico per come previsto dall’art. 1, commi da 52 a 57, del D.Lgs. 190/2012, e dal successivo D.P.C.M. di attuazione del 18 aprile 2013.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e x.x.x.xx caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
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