CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
NEL PROCEDIMENTO RG 6460/2016 INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO- OMISSIS- CONTRO COMUNE DI SALERNO+ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE + ALTRI
L’anno 2018 il giorno del mese di , presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sita in Napoli piazzale Xxxxxxxx.- Porto di Napoli- CAP 80133
TRA
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (C.F. 95255720633) in persona del Legale rappresentante p.t. Prof. Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Maddaloni (CE) il 20.4.1962 (C.F. SPRPTR62D20E791I)) di seguito denominata AdSP-MTC;
E
Il Prof. Xxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX (Professore Ordinario di Geotecnica dell’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”) con sede in Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxx x. 0, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base CF: -omissis- ed ivi domiciliato per il presenta atto(“Professionista”)
PREMESSO CHE
1) Con ordinanza-ingiunzione prot. n. 84104 del 18/05/2016 il Comune di Salerno – Settore Avvocatura –Recupero crediti ha richiesto ai ricorrenti il pagamento dell’importo di € 83.598,93 e con ordinanza-ingiunzione prot. n. 84107 del 18/05/2016 il pagamento dell’importo di € 248.099,50, quali rimborso di spese per lavori eseguiti in danno ai medesimi, al fine di verifica e disgaggio di parti instabili del costone scosceso, sovrastante la ex SS. 18 – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx dall’Ente Locale di proprietà dei Sigg.ri –omissis-;
2) Questi ultimi con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex R.D. N. 639/1910 e art. 32 D.Lgs. n. 150/2011, notificato in data 01/03/2017 ed acquisita al protocollo dell’Autorità Portuale di Salerno n. 02328 del 03/03/2017, tuttavia, non solo eccepiscono di non essere i proprietari dell’area oggetto dei lavori di verifica e disgaggio, ma sostengono che la causa dei crolli debba ascriversi ai lavori di traforo nell’ambito dell’intervento “Salerno Porta Ovest”, di cui sarebbe diretta responsabile l’AdSP-MTC, quale Committente;
In particolare con il prefato Ricorso i sigg.ri –omissis- rassegnano le seguenti
conclusioni nel merito:
- dichiarare la nullità le ordinanze-ingiunzione per violazione degli artt. 1219 e 1308 c.c. per omessa notifica della lettera di intimazione e messa in mora a ciascun comproprietario;
- annullare i provvedimenti impugnati ed, in particolare, le ordinanze-ingiunzione prot. n. 84104 del 18.05.2016 e prot. n. 84107 del 18.05.2016 per carenza dei presupposti di cui all'invocato R.D. n. 639/1910;
- disapplicare, ove occorra e per quanto di interesse, le delibere di G.C. n. 218 del 01.08.2014 e n. 61 del 05.03.2014 nella parte in cui attengono alla posizione dei ricorrenti;
- accertare e dichiarare che i ricorrenti nulla devono al Comune di Salerno in relazione ai "lavori di somma urgenza in danno- via X. Xxxxx- frana del 21.02.2014" per difetto assoluto di legittimazione passiva;
- accertare e dichiarare che le cause dei crolli e/o frane del costone roccioso che sovrasta via X. Xxxxx sono riconducibili ai lavori di escavazione per la realizzazione del progetto "Porta Ovest” dell'Autorità Portuale di Salerno.”
3) L’Xxx.xx G.I. Dr.ssa X. Xxxxxxx con proprio decreto in calce al ricorso notificato ha differito l’udienza di comparizione al 11/07/2017 ore di rito autorizzando i ricorrenti a chiamare in causa l’Autorità Portuale di Salerno.
4) in data 01/03/2017 veniva notificato all’Autorità Portuale di Salerno Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex R.D. n.639/1910 e art. 32 D. Lgs. n. 150/2011 con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo, acquisito al protocollo n. 02328 del 03/03/2017;
5) L’Autorità Portuale di Salerno in data 15/06/2017 si costituiva in giudizio, contestando ed opponendosi alle avverse domande e chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa altri soggetti terzi, mediante comparsa di costituzione e risposta con richiesta di differimento della prima udienza per la chiamata dei terzi ai sensi degli articoli 106, 167, III comma e 269 cpc;
6) all’udienza del 11/07/2018 il G.I. autorizzava l’Ente alla chiamata in causa e rinviava al 01/12/2017;
7) in data 26/07/2017 l’Ente notificava la citazione ai seguenti soggetti terzi condebitori:
- Tecnis.p.a., Salerno Porta Ovest S.c.a.r.l., Generali Italia S.P.A., Unipolsai Assicurazioni S.P.A. Già Fondiaria-Sai S.P.A..
8) in data 16/10/2018 il Giudice istruttore nominava CTU xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, che giurava in data 30/10/2018, autorizzando la nomina di CTP fino
all’inizio delle operazioni peritali, fissato per il 19/11/2018 ore 9.30;
9) l’ordinanza del Giudice Istruttore del 16/10/2018, con cui si ammette CTU verte solo su specifici quesiti attinenti l’accertamento dell’esatta particella di costone roccioso, interessata dal franamento, e, pertanto, dell’effettiva titolarità in capo ai ricorrenti, chiamati a ristorare il Comune di Salerno dei costi di rispristino;
10) le richieste dei ricorrenti, allo stato non accolte, sono volte a dimostrare che il franamento del costone roccioso sovrastante via Xxxxxxxxx Xxxxx in Salerno sia dipeso dai lavori di Salerno Porta Ovest, estendendo il thema decidendum ai seguenti quesiti: a) accerti il CTU quale sia l’effettiva provenienza dei massi che si sono distaccati dal costone roccioso oggetto di causa; b) accerti il CTU le cause del distaccamento; c) accerti il CTU l’eventuale ripartizione di responsabilità tra gli Enti a vario titolo coinvolti.
11) il GOT all’udienza del 30/10/2018 non ha escluso un successivo supplemento istruttorio nel senso richiesto dai ricorrenti;
- con Delibera presidenziale n. 355 del 16/11/2018, l’Ente ha conferito, al Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’incarico di consulente tecnico di parte ed ha disposto di regolare i rapporti tra l’Ente medesimo ed il suddetto professionista con la presente convenzione;
- con atto prot. n. del l’ Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx autorizzava il professore Xxxxxxxxx a sottoscrivere la presente convenzione;
TANTO PREMESSO
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) Premessa.
0.Xx premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art. 2) Affidamento dell’incarico.
1.L’ADSP-MTC, come sopra rappresentata, affida, in virtù di delibera presidenziale n. 355 del 16/11/2018, al xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che accetta ai patti ed alle condizioni contenute nei successivi articoli, l’incarico professionale per una consulenza tecnica di parte nella causa RG 6460/2016 innanzi al Tribunale Civile di Salerno per rendere consulenza e relazioni scritte e quanto dovesse occorrere a fini integrativi e chiarificatori delle stesse e corso di causa ordinaria e fino alla completa definizione della stessa in primo grado.
Art. 3) Durata e modalità di espletamento.
1. Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico di CTP, al fine di valutare tecnicamente, dedurre e, ove occorra, controdedurre alla CTU nell’interesse esclusivo dell’AdSP-MTC e di
ogni suo buon diritto per il periodo cha va dalla firma del presente atto fino al deposito di tute le relazioni richieste dalla fase processuale istruttoria, con impegno a rendere in corso di causa ordinaria le precisazioni ed i chiarimenti, ovvero le integrazioni istruttorie che dovessero eventualmente rendersi necessarie a completamento degli elaborati resi nella fase istruttoria.
2. Quanto ai suoi contenuti e ambiti, l’incarico si intende riferito ai quesiti ed alle questioni poste in tutti gli atti di causa sia di parte attrice sia di parte convenuta, che il professionista si impegna a conoscere integralmente.
3. Il Consulente si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l’Ente circa l’attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all’adempimento dell’incarico professionale. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il consulente assicura la propria presenza presso i luoghi da periziare, nella sede dell’Ente e presso le sedi giudiziarie per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale.
4. Il contratto, anche in assenza di specifiche comunicazioni, non si rinnova automaticamente, salvo formale accordo in tal senso. L’incarico cessa con la definizione dell’attività per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali conferimenti, l’Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
5. Ai sensi dell’art. l’art. 3 del DL 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e dell’art. 5 c.1 L. 137/2012, il professionista rende noti i seguenti estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale: .Il professionista si impegna a depositare presso l’Ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente copia conforme della propria polizza di responsabilità professionale eventualmente corredata da appendice specificatamente riferita al presente incarico per un massimale riferito al valore della causa come dichiarato in atto di citazione.
6. Dichiara, altresì, il seguente conto corrente dedicato
Art. 4) Compenso.
1. Vista la Delibera presidenziale n. 355 del 16/11/2018, il compenso per la prestazione professionale viene determinato liberamente e consensualmente in € 1.000,00 comprensivo di oneri accessori oltre INPS (contributo INPS pari a 2/3 del 24% del compenso) nel caso la consulenza si limiti ai quesiti disposti dal Giudice; il professionista avrà diritto all’integrazione del compenso di ulteriori € 9.000,00 comprensivi di oneri accessori oltre INPS (contributo INPS pari a 2/3 del 24% del compenso)
nell’eventualità che la stessa debba riguardare quesiti integrativi attinenti le cause del franamento.
2. Il professionista accetta senza riserve il prefato compenso ritenendolo congruo e satisfattivo delle attività connesse al primo grado di giudizio, rinunciando sin d’ora ad ulteriori richieste economiche per lo stesso. Nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.
3. Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione della relazione peritale corredata dai relativi documenti. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
4. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 40 % del totale del compenso sopra determinato.
Art. 5) Revoca, risoluzione e recesso
1. Con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara di non avere in xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
2. Il professionista dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (già l’Autorità Portuale di Napoli), anche a titolo personale, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutto la durata dell’incarico conferito.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1453 e ss. del codice civile.
4. A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l’Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
5. L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al professionista nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in
tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all’attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all’importo massimo stabilito. Il CTP può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all’Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all’attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all’importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l’Ente.
6. Il professionista si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all’Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all’esecuzione dell’incarico.
7. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, l’Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
8. Il reiterato inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal presente contratto, come anche il reiterato mancato rispetto dei tempi e dei termini decadenziali imposti dal processo comporta con valutazione insindacabile dell’ADSP-MTC la risoluzione ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento di eventuali danni.
9. La sottoscrizione digitale del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al codice civile ed alle leggi vigenti.
10. L’incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l’Ente.
Art.6) Nomina del responsabile del trattamento (D.lgs. 196/2003).
0.Xx conformità alle previsioni del D.lgs. 196/2003, il professionista incaricato è nominato, Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’incarico in premessa.
Art.7) Registrazione.
0.Xx presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
D.P.R. 131/1986, a carico della parte richiedente.
2.Le spese di bolli sono a carico della parte richiedente.
Art.8) Controversie.
Qualunque controversia, insorta tra le parti in ragione della presente convenzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà devoluta al giudice competente del foro di Salerno.
Art.9) Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute nel Codice Civile.
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Allegati:
1) copia documento di identità del legale rappresentante Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
2) copia documento di identità del professionista
IL PROFESSIONSITA IL PRESIDENTE
ADSP-MTC
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 2,3,4,5,6,8.
IL PROFESSIONSITA IL PRESIDENTE
ADSP-MTC