ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990
TRA
ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990
ENTE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA
ELBA
E
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
E
CON
LA FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURA
per una ricerca avente il seguente oggetto:
T r a
Il , c.f. 82001510492, P.I. 00919910497 con
sede in Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in seguito indicato o dal
e
c. (o DST-UniFI),
rappresentato dal Xxxx. Xxxx Xxxxx, nato a Prato il 2 dicembre 1971 il, domiciliato per la sua carica c/o il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira n. 4, in qualità di Direttore del Dipartimento, nominato con Decreto n.116716 (859) del 17/08/2020 dal Rettore
Firenze; insieme a
fondazione - con sede in
Prato via di Galceti, 74, di seguito denominata Fondazione, CF n. 92041050482, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Prato (PO) il 11/06/1973 c.f. MRLMRC73H11G999A in qualità di Direttore,
PREMESSO
- che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che svolge attività di Pubblica Amministrazione;
- che il Dipartimento, per i propri fini istituzionali, così come previsto dal regolamento di Dipartimento, svolge le seguenti attività: promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il
interdisciplinari di propria competenza e che riguardano le Geoscienze nel loro complesso;
- che la Fondazione è un ente senza fine di lucro a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Prato il cui fine statutario è quello di svolgere attività di studio, ricerca didattica e scientifica di base e applicata, educazione e difesa ambientale e protezione civile, operando nei settori delle Scienze Naturali, Scienze della Terra, Museologia e Museografia, studio delle catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, pian
protezione civile e ambientale;
- che la Fondazione
di Geofisica e Vulcanologia per il quale svolge il ruolo di referente per la s ;
- che
origine ignota fonte di allarme e preoccupazione tra la popolazione;
- che è intenzione ocedere al monitoraggio sismico e acustico ambientale nel campo infrasonico
fenomeni avvalendosi della cooperazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e la Fondazione;
- che tale cooperazione è finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico quale la sicurezza ambientale e a promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca volte al miglioramento delle conoscenze del territorio elbano;
- che nti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/1990;
- che esistono sia presso il Dipartimento che presso la Fondazione le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle suddette attività di monitoraggio;
- che tanto il Dipartimento quanto la fondazione si dichiarano disponibili a
comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività istituzionali;
-che detta attività risulta inoltre compatibile, nei modi e nella misura, con le
;
- che il contributo previsto nel presente accordo non costituisce compenso
per il servizio effettuato;
O
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 = Oggetto Accordo
Con il presente Accord , il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione concordano di instaurare un rapporto di cooperazione scientifica delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto ecc.
Art. 2 = Responsabilità Scientifica
Responsabile del presente Accordo per il Responsabile
Modica Di Marco. Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento è il Prof./Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, mentre per la Fondazione sarà il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 3 = Programma delle attività
Le Parti svolgono in cooperazione gli studi e le attività necessarie al raggiungimento delle finalità del presente Accordo come di seguito indicate:
a) fornirà supporto logistico e amministrativo per quanto necessario a ttenimento dei permessi
b) Il Dipartimento e la Fondazione tramite il proprio settore geofisico denominato Istituto Geofisico Toscano forniranno la strumentazione per il
monitoraggio sismico e acustico in banda infrasonica e tutto quanto
il tutto come meglio precisato
integrante e sostanziale.
Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 4 = Durata, modifiche e integrazioni
La ricerca avrà la durata di sei mesi con decorrenza dalla data di stipula del
Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale tra le parti. E escluso il tacito rinnovo. Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle Parti tramite
di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.
Art. 5 = Oneri e Modalità di erogazione
cinquemila (5000/00) che non costituisce compenso per il servizio effettuato
ricerca.
Ente si impegna a trasferire il contributo di cui al punto precedente previa emissione da parte dei contraenti di specifiche richieste di pagamento. Il pagamento sarà suddiviso in parti uguali tra il Dipartimento e la
Fondazione. Le modalità di erogazione saranno le seguenti: per il dipartimento mediante giro fondo
speciale n.0036739 intestato Studi di Firenze (inserire
; per la Fondazione mediante bonifico sul c/c presso Banca Intesa San Paolo IBAN: XX00X0000000000000000000000. Il contributo sarà erogato:
- lecinquecento euro) a seguito della stipula del presente Accordo di cui 750,00 (settecentocinquanta/00) a favore del Dipartimento e 750,00 (settecentocinquanta/00) a favore della Fondazione.
- nclusione dello studio previa
trasmissione di una relazione e della rendicontazione sulle modalità di utilizzazione del contributo erogato, di cui 1.750 (millesettecentocinquanta/00) a favore del Dipartimento e 1.750 (millesettecentocinquanta/00) a favore della Fondazione.
Il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e, di conseguenza, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e successive
modificazioni.
Art. 6 = Mobilità del personale fra i contraenti
per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento e della Fondazione durante la permanenza presso i locali
possa derivare dal Dipartimento e dalla Fondazione nei confronti di xxxxx
dipendente del Dipartimento o della Fondazione.
da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare
Art. 7 = Assicurazione
Il personale delle parti è assicurato e coperto da assicurazione per il proprio
amministrazione, come da legge.
Art. 8 = Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati
Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.
congiunta delle Parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.
Le Parti potranno comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.
Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, esporli in convegni, seminari o simili. I Responsabili Scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico. Sono fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela di eventuali diritti di proprietà industriale. Qualsiasi
disciplinate dal presente contratto dovrà fare menzione esplicita del presente
accordo, nel cui ambito è stato realizzato. Le
.
Art. 9 = Controversie
presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
Art. 10 = Trattamento dei dati personali
Le parti bito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 11 = Disciplina delle controversie
presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice
104/10.
Art. 12 = Firma, Imposte e Tasse
Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le parti, nel rispetto dei termini e
.
D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Art. 13= Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella
L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Per l
Il P
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx
Per l
Dipartimento di Scienze della Terra Il Direttore Xxxx. Xxxx Xxxxx
Per la fondazione Parsec Parco delle Scienze e della Cultura Il Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
ART. 15 L. 241/1990 TRA
CIVILE E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
-
PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURA
tra Il
Comun , il Dipartimento di Scienze della terra degli Studi di Firenze e la fondazione Parsec
di alcuni fenomeni sismo acustici percepiti soprattutto nella p
un rumore improvviso molto forte e grave accompagnato dalla sensazione fisica di vibrazione. In molti casi sono stati de
dieci anni.
Considerata la natura prevalentemente acustica e la componente in bassa frequenza dei boati percepita dai testimoni si ritiene di poter indagare la cosa mediante un monitoraggio sismo acustico nel campo infrasonico.
sono diverse sorgenti che producono infrasuono e sono sia naturali che antropiche: vulcani, terremoti,
prodotta della stessa sorgente favorendone la propagazione per lunghe distanze. Spesso la sensazione che si percepisce è quella di di pressione accompagnata (quando percepito) da un suono grave e cupo, simile appunto ad un boato.
i specifici microfoni disposti con una determinata geometria (array) è possibile registrare il segnale ed elaborarlo al fine di identificare la direzione, la posizione della sorgente e la sua natura. La ricerca proposta sarà condotta dal settore della fondazione Parsec denominato Istituto
(DST/UNIFI), che ormai da anni si occupa di tecniche di monitoraggio con array infrasonici per studiare fenomeni naturali esplosivi, quali eruzione vulcaniche e non esplosivi, quali valanghe e debris flow.
STRUMENTAZIONE
geometria triangolare con una massima apertura (distanza tra due elementi) di 100m. I sensori saranno dei pressimetri PRS0025a, 0-25 Pa full scale, con una sensibilità di 2000mV/Pa nella banda di frequenza 0.01-
sensibilità alle variazioni di pressione.
(avvolti nella forassite). I segnali raccolti dai microfoni saranno digitalizzati usando un digitalizzatore Atlas della Lunitek con un passo di campionamento di 100Hz.
DST di Firenze in modo tale da elaborarli in real-time. Il tutto sarà alimentato da 4 batterie da 44Ah e da un pannello solare.
La Fondazione fornirà i dati sismici raccolti dalla stazione sismica di San Piero in Campo, la stazione è costituita da un sensore a larga banda Trillium 40 s e da un acquisitore digitalizzatore a 24 bit GAIA2, il tutto conforme agli standard della rete nazionale a cui la stazione appartiene. I dati vengono
Parsec dove si trova il centro locale di raccolta ed elaborazione dati.
Sia la Fondazione ch della strumentazione e al suo mantenimento in efficienza.
dimensioni minime di 100 m di lato con superficie piana e coperta da servizio 4G, qualora non fossero temporanea di aree private aventi le medesime caratteristiche.
DURATA DEL MONITORAGGIO
Il monitoraggio avrà una durata minima di 6 mesi, qualora in detto intervallo non dovessero essere registrati eventi significativi si potrà proseguire, di comune accordo tra le parti, fino alla durata massima di 12 mesi.
ELABORAZIONE DATI E PUBBLICAZIONE
I dati acquisiti verranno archiviati su supporto informatico ed elaborati in modo tale da discriminare gli eventuali boati dal rumore di fondo, inoltre valutando le differenze tra i vari microfoni oltre
infrasonica (BackAzimuth) e la sua velocità.
Per la determinazione della posizione esatta della sorgente si effettuerà anche una ricerca iterativa su griglia spaziale di lato xxxx con la ricerca del minor misfit tra tempi di ritardo teorici e reali fra
la maggior probabilità di essere il punto sorgente.
Per comunicare al pubblico i dati raccolti e i risultati delle elaborazioni sarà creato un sito web
Nel momento in cui si registrerà un evento esplosivo verrà redatto un rapporto sulla descrizione e
ere entro il giorno successivo al committente.
RIEPILOGO DEL PROGETTO
1) Installazione di un array infrasonico a 4 elementi;
2) messa a punto di un sistema di identificazione eventi in tempo reale;
3) creazione di un sito web dedicato per la visualizzazione in tempo reale dei dati e delle elaborazioni successive.
TEMPISTICA:
To + 1 mese: installazione array To + 2 mesi: sito web dedicato To +12 mesi: rimozione array To +13 mesi: relazione finale