Regolamento in materia di servizi alla persona per l’accesso, l’erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate
Regolamento in materia di servizi alla persona per l’accesso, l’erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate
Approvato con delibera di CC n. 83 del 15/12/2015
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l’accesso, l’erogazione e la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate, della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, delle prestazioni educative e di supporto scolastico assicurate dai Comuni e dall’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese.
2. Per servizi alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi sociali, educativi e di supporto scolastico gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni dell’Ambito determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi alla persona sulla base dei propri bisogni e di quelli dell’Ambito territoriale nel suo complesso.
5. L’obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all’esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.
6. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del DPCM n. 159/2013, nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la DGR. N. 3230 del 6.3.2015.
Articolo 2 - Destinatari degli interventi, dei servizi e priorità
1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea residenti nel Comune;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio, i Comuni dell’Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l’assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.
3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse
o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
Articolo 3 – Informazione
1. Attraverso il servizio di segretariato sociale e il personale sociale e amministrativo, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione ai servizi, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.
TITOLO II - LA RETE DEI SERVIZI E L’ACCESSO
Articolo 4 – La rete dei servizi
1. La rete dei servizi alla persona è costituita dall’insieme integrato dei servizi sociali, educativi e di supporto scolastico, delle prestazioni anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali, di seguito elencati:
A1 - Servizi sociali e sociosanitari
1) Segretariato sociale professionale
2) Presa in carico del servizio sociale
3) Interventi di sostegno economico
4) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
5) Pasti a domicilio
6) Servizio di trasporto sociale
7) Teleassistenza
8) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)
9) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
10) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)
11) Contributi per affido familiare
12) Comunità semi- residenziali per minori
13) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori
14) Servizio di inserimento lavorativo
15) Tirocini risocializzanti
16) Centri Diurni per Disabili (C.S.E, C.D.D., S.F.A.)
17) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d’offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili
18) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)
A2 – Servizi educativi e di supporto scolastico
19) Xxxxx Xxxx
20) Centri per l’Infanzia
21) Scuole comunali paritarie dell’infanzia
22) Refezione scolastica
23) Pre - Post scuola
24) Trasporto scolastico
25) Centri ricreativi diurni (CRD)
26) Assistenza educativa scolastica disabili
2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi alla persona è contenuta nelle schede relative a ciascun servizio di cui all’Allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
4. I Comuni appartenenti all’Ambito territoriale e l’Ambito stesso possono promuovere la sperimentazione e l’attivazione di nuovi servizi ed interventi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che saranno definiti in specifiche schede di servizio approvate dall’Assemblea dei Sindaci ad integrazione di quanto già previsto nell’Allegato A).
Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona
A) Accesso alla rete dei servizi sociali:
1. L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari può avvenire su richiesta dell’utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale ove si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto pregiudizievole per l’utente.
3. Il procedimento amministrativo per l’ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell’istanza di parte o con l’attivazione della procedura d’ufficio.
4. L’ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
B) Accesso alla rete dei servizi educativi e di supporto scolastico
1. L’accesso ai servizi educativi avviene mediante la presentazione della domanda agli uffici competenti da parte del genitore o tutore del minore che ne usufruirà, così come meglio specificato nelle schede analitiche di ciascun servizio allegate al presente regolamento.
Art. 6 - Gli interventi ed i servizi di Ambito
Le prestazioni, gli interventi ed i servizi di Ambito sono quelli previsti all’interno della programmazione territoriale e finanziati con fondi nazionali e/o regionali specifici.
1. Gli interventi ed i servizi di Ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni direttamente o in gestione associata, possono essere:
a) Integrativi agli interventi erogati dal Comune, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
b) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
c) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi di Ambito vengono approvati dall’Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito.
3. Gli interventi ed i servizi di Ambito, in base alla tipologia ed alla finalità, possono essere erogati con le seguenti modalità prevalenti:
a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
b) con richieste a sportello: le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell’anno. L’accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall’intervento, anche dalla disponibilità di fondi.
L’Ufficio di Piano e ogni Comune si impegnano a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall’Ambito Territoriale.
Articolo 7 - Segretariato Sociale
1. L’accesso alla rete dei servizi alla persona è facilitato dal servizio di “Segretariato Sociale” erogato in tutti i Comuni dell’Ambito.
2. Il Segretariato Sociale garantisce all’utenza un ascolto, un orientamento e un supporto professionale e imparziale. Si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dell’utenza, accogliere e sostenere in modo competente la ricerca e l’accesso ai servizi.
3. A tal fine, l’operatore del Segretariato sociale interagisce altresì con gli altri enti territoriali e le realtà locali del terzo settore presenti nell’Ambito Territoriale, al fine di dare risposte sulle opportunità e risorse del territorio.
Articolo 8 - Priorità di accesso alla rete dei servizi sociali
1. Accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali e sociosanitari le persone che versano in uno stato di bisogno accertato; indicativamente quindi costituiscono criteri di priorità:
- l’incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- la condizione di povertà o comunque di reddito insufficiente in rapporto alle esigenze basilari del nucleo familiare;
- la sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
- la minore età, in particolare quando il minore è inserito in un contesto socio-familiare inadeguato alla propria condizione;
- la disabilità, in particolare quella grave, quando la persona disabile non è adeguatamente sostenuta dal contesto sociale e familiare di riferimento;
- l'anzianità/vecchiaia, in particolare quando si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita;
- lo stato di gravidanza, se esso si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita e a quelle del nascituro;
- la mancanza di fissa dimora dettata da un disagio psico-sociale che rende la persona incapace di provvedere al meglio a sé stessa;
- altre situazioni simili, socialmente rilevanti.
2. L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni socio-economiche oggettive e soggettive della persona e/o della rete familiare, da eseguirsi a cura del Servizio Sociale.
3. L’accertamento valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione riguardo all’attivazione di un eventuale intervento.
4. Sono esclusi dalle priorità tutti i cittadini che, all’esito dell’indagine sociale, possiedano le potenzialità per gestire autonomamente le proprie difficoltà personali e familiari; a questi ultimi sono comunque offerte le prestazioni di segretariato sociale e di accoglienza e orientamento da parte del Segretariato Sociale.
Articolo 9 - Lista di attesa
1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d’attesa graduata ai fini dell’accesso all’intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
- rischio sociale elevato;
- assenza di rete familiare ed amicale;
- famiglie monogenitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all’evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all’ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.
Articolo 10 - Il Progetto assistenziale personalizzato
1. Di norma la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, non autosufficiente e gravemente disabile, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000 e dell’art. 7 della l.r. n. 3/2008, avviene mediante la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato.
2. Il progetto personalizzato e globale comprende, oltre alla valutazione socio-assistenziale, le eventuali prestazioni di cura a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
3. Nel progetto personalizzato sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
4. Tale strumento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e interventi specifici erogati dai diversi soggetti territoriali.
5. Nel progetto sono indicate:
a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno
b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e prestazioni, anche sperimentali, messe in campo
c) le risorse territoriali, umane ed economiche
d) la durata degli interventi
e) l’eventuale erogazione di benefici o compartecipazione al costo da parte dell’utente.
7. Il progetto personalizzato, predisposto con il coinvolgimento della persona, viene sottoscritto dalla stessa o da chi ne ha la rappresentanza (genitore, tutore, amministratore di sostegno).
Articolo 11 - Valutazione multidisciplinare sociosanitaria e sociale
In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidisciplinare di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo le intese di collaborazione esistenti con l’Azienda sanitaria locale e le disposizioni regionali di riferimento.
TITOLO III - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 12 - Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa
1. Le prestazioni sociali, educative e di supporto scolastico, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l’accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
b) dalla normativa regionale in materia;
c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini dell’accesso alle condizioni agevolate e della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, si utilizza l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) che differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. n. 159/2013.
4. E’ facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), fatto salvi i casi di rateizzazione della compartecipazione, ove ricorre dalla rata successiva.
5. Ove resti inadempiuto da parte del cittadino l’obbligo di compartecipazione di cui al comma 1, il Comune può agire nei modi più opportuni, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
6. In caso di morosità è possibile procedere all’interruzione delle prestazioni erogate o all’esclusione dall’accesso ad ulteriori prestazioni, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.
Articolo 13 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi
1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, si utilizzano i seguenti metodi:
- il metodo della progressione lineare
- le fasce differenziate e progressive delle quote di compartecipazione.
Per il calcolo della quota di compartecipazione dell’utenza, applicando il metodo della progressione lineare, si utilizza la seguente formula matematica:
(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima
_ _ (I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)
I differenti metodi di calcolo della compartecipazione di cui al comma 1 sono declinati a seconda della tipologia di servizio nel documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi”, annualmente approvato dall’Assemblea dei Sindaci.
2. Ai fini del calcolo per la definizione della compartecipazione dell’utenza, si intende per:
- compartecipazione utenza: percentuale o quota di costo del servizio a carico dell’utenza;
- ISEE utenza: è il valore dell’ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
- ISEE iniziale: è il valore dell’ISEE al di sotto del quale l’utenza è soggetta ad una compartecipazione minima o esentata dalla compartecipazione al costo del servizio;
- ISEE finale: è il valore dell’ISEE oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione al costo del servizio;
- quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore economico massimo di compartecipazione al costo del servizio a carico dell’utenza.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell’Ambito, nel rispetto della normativa, l’Assemblea dei Sindaci, al fine del perseguimento e mantenimento dell’omogeneità territoriale, in uno specifico documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” approva la struttura della compartecipazione (per quota da progressione lineare ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione) e provvede a definire e/o aggiornare:
a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative xxxxxx XXXX di accesso;
b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell’utenza: l’ISEE iniziale, l’ISEE finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa.
4. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione e le soglie di accesso per il sostegno economico di cui al precedente comma 3 punti a) e b) sulla base delle indicazioni zonali approvate dall’Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” di cui al comma precedente.
5. Gli interventi e i servizi vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalle Amministrazioni Comunali. L’applicazione di quanto previsto al comma 4) del presente articolo dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economico-finanziari dei rispettivi Bilanci e gli orientamenti dei programmi di mandato.
6. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall’Assemblea entro il termine di scadenza del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017.
7. Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero/riduzione della quota a carico dell’utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l’intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
8. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l’ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall’Amministrazione comunale e risultanti a carico dell’utenza.
9. Le tariffe dei servizi sono comunicate all’utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e la quota di compartecipazione viene comunicata, comunque, prima dell’avvio dell’intervento.
Articolo 14 - Dichiarazioni Sostitutive Uniche – Decorrenza e controlli
1. Come previsto dall’art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.
2. A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
3. A norma dell’art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
4. L’ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
5. In particolare, il Comune attiva tre tipologie di controlli:
a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato, in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell’attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall’Anagrafe dell’Ente;
b) controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l’INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un’attestazione ISEE per la quali l’INPS abbia rilevato elementi di omissioni o difformità;
c) controllo a campione: la misura controlli a campione è definita dal dirigente competente, che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l’Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all’attività di controllo.
6. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui al precedente art. 5 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell’Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare
7. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell’errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’autorità giudiziaria.
Articolo 15 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell’accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall’art. 6
comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall’art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
c) ad esplicitare l’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità. L’istruttoria si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 - Competenze dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito
1. L’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell’Ambito, assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l’offerta, l’accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle cittadini.
2. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l’Assemblea dei Sindaci di Ambito approva la struttura della compartecipazione come previsto all’art. 13 c. 3 del presente regolamento e la aggiorna annualmente.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.
Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza raccolti per l’applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme vigenti in materia e tali dati sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
2. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
3. Sono comunque garantiti all’utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.
Articolo 18 – Abrogazioni
A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.
Articolo 19 – Regolamentazione di servizi
Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell’anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.
Articolo 21 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
Allegato A)
LA RETE DEI SERVIZI E L’ACCESSO
A1 - Servizi sociali e sociosanitari
27) Segretariato sociale professionale
28) Presa in carico del servizio sociale
29) Interventi di sostegno economico
30) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
31) Pasti a domicilio
32) Servizio di trasporto sociale
33) Teleassistenza
34) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)
35) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
36) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)
37) Contributi per affido familiare
38) Comunità semi- residenziali per minori
39) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori
40) Servizio di inserimento lavorativo
41) Tirocini risocializzanti
42) Centri Diurni per Disabili (C.S.E, C.D.D., S.F.A.)
43) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d’offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili
44) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)
A2 – Servizi educativi e di supporto scolastico
45) Xxxxx Xxxx
46) Centri per l’Infanzia
47) Scuole comunali paritarie dell’infanzia
48) Refezione scolastica
49) Pre - Post scuola
50) Trasporto scolastico
51) Centri ricreativi diurni (CRD)
52) Assistenza educativa scolastica disabili
A1 - Servizi sociali e sociosanitari
1) Segretariato sociale professionale
Descrizione e finalità del servizio
Il segretariato sociale è garantito dagli assistenti sociali che operano presso i Comuni.
1. L’attività del segretariato sociale è finalizzata a:
a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune, dell’azienda consortile Comuni Insieme, dei servizi sociosanitari e sanitari territoriali, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
2. Quando il bisogno dell’utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
3. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale, con individuazione dell’assistente sociale di riferimento.
Gli interventi di segretariato sociale e orientamento non comportano oneri economici per i cittadini.
2) Presa in carico del servizio sociale
Descrizione e finalità del servizio
Xxx ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
L’individuazione dell’assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
La presa in carico comporta l’apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell’assistente sociale responsabile del caso.
Valutazione dello stato di bisogno
La valutazione della situazione di bisogno compete all’assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- insufficienza del reddito e di un’adeguata rete di relazioni utili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell’assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità economica del diretto interessato;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.
Progetto personalizzato di intervento
A seguito della valutazione dello stato di bisogno, in un’ottica di promozione ed emancipazione, l’assistente sociale, in accordo e in collaborazione con l’utenza e/o il rappresentante legale, definisce il progetto personalizzato di intervento.
Nel caso in cui l’intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con gli altri Enti competenti.
Il progetto, condiviso con l’utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
Il mancato rispetto degli accordi condivisi con l’utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, la revisione del progetto e/o l’interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.
Cessazione della presa in carico
La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;
c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).
Gli interventi del servizio sociale professionale non comportano oneri economici per i cittadini.
3) Interventi di sostegno economico
Descrizione e finalità del servizio
Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro ovvero una riduzione o un'esenzione dal pagamento di determinati servizi rivolti a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Qualora il servizio sociale ne ravvisi l’opportunità, l’intervento di sostegno economico può essere gestito direttamente dal servizio medesimo, mediante strumenti quali buoni spesa, pagamento di utenze domestiche, ticket sanitari.
Destinatari e modalità di accesso ed erogazione del servizio
1. Destinatari dell’intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l’estensibilità ai soggetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.
2. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi vengono definiti, in modo omogeneo, a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza.
3. Con provvedimento finale motivato dell’Ufficio procedente, è disposta l’ammissione/diniego al beneficio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce, altresì, per ciascun intervento, il contributo erogato.
4. Il procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione di contributi consta delle seguenti fasi:
a) inoltro della domanda (istanza) da parte del richiedente, mediante l’apposita modulistica, previo colloquio con l’assistente sociale e corredata dalla certificazione ISEE e da qualsiasi documento ritenuto utile per l’istruttoria e la valutazione del caso;
b) istruttoria e valutazione da parte del Servizio Sociale;
c) emanazione del provvedimento di erogazione o diniego mediante apposito atto;
d) comunicazione mediante lettera all’interessato in merito agli esiti dell’istanza.
Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 60 giorni. Tale termine decorre dalla presentazione della domanda da parte del richiedente, corredata di ogni documentazione necessaria.
5. Il contributo viene erogato a seguito della elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al contenimento del disagio e, ove possibile, al recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente.
6. La mancata osservanza di quanto previsto e concordato nel progetto di assistenza personalizzato, di cui al comma 5, comporta la decadenza e l’interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l’opportunità, la restituzione del contributo già percepito.
7. In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.
Tipologia degli interventi
Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell’utenza:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari;
c) riduzioni/esenzioni dal pagamento di determinati servizi comunali.
a) Contributi ordinari
1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà. Per accedere a tale forma di intervento il richiedente dovrà condividere ed aderire al progetto individualizzato.
2. L’accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Costituiscono condizioni per la concessione del contributo:
a) l’adesione fattiva al progetto individualizzato;
b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato, di norma, per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile, di norma, per massimo sei mesi.
b) Contributi straordinari
1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie e bisogni temporanei definiti eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari, dietro debita motivazione.
2. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
c) Riduzioni/esenzioni dal pagamento di servizi comunali
L’intervento di aiuto economico può assumere anche la forma di una erogazione indiretta, sottoforma di esenzione o riduzione nel pagamento di tariffe per l’utilizzazione di servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, qualora non normati in altri regolamenti comunali.
Il valore economico della soglia di accesso agli interventi di sostegno economico, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere ai contributi o riduzioni/esenzioni, è determinato annualmente dalla Giunta comunale, con riferimento a quanto definito in modo omogeneo dall’Assemblea dei Sindaci.
4) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
Descrizione e finalità del servizio
1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
3. Gli interventi non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all’interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma altresì l’importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione.
4. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.
3. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio SAD vengono definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Tipologia delle prestazioni
1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
b) sostegno della rete familiare dell’utente;
c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PAI) predisposto dal servizio sociale, condiviso e sottoscritto dall’utente.
Compartecipazione al costo del servizio
a) È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
b) I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
5) Pasti a domicilio
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell’utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, prive di una rete familiare di supporto adeguata.
3. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio pasti vengono definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Tipologia delle prestazioni
1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
6) Servizio di trasporto sociale
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell’accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione.
Il servizio è finalizzato a consentire l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate e la frequenza a servizi diurni, laddove non diversamente normati.
Destinatari
Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, persone sole con difficoltà, invalidi, minori, che non possono raggiungere autonomamente luoghi d’interesse di cui hanno necessità, con esclusione dei trasporti sanitari erogati, direttamente o indirettamente, dall’A.S.L.
Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto adeguata. La concessione del trasporto è subordinata alla disponibilità di mezzi e risorse complessive.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, ove possibile e/o necessario, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone con disabilità.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il trasporto dall’abitazione dell’utente alla struttura di destinazione e viceversa.
4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
5. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio pasti vengono definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce, la quota massima di compartecipazione alla spesa e il costo sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
7) Teleassistenza
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio di Teleassistenza è rivolto a persone anziane o disabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
Il servizio di Teleassistenza si articola in due funzioni:
a) Telesoccorso per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano presso il domicilio dell’assistito e che richiedano un intervento immediato volto al soccorso;
b) Telecontrollo per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico - relazionale degli utenti, nonché di verifica del corretto impiego delle apparecchiature e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.
Le finalità del servizio di Telecontrollo possono essere così sintetizzate:
- migliorare progressivamente la familiarità dell’utente con l’apparato di Telesoccorso così da renderlo meglio fruibile in caso di necessità;
- monitorare la situazione ambientale e personale dell’utente, i suoi problemi di salute psico- fisica, eventuali condizioni latenti di rischio, fornire sostegno psicologico ed eventualmente segnalare il caso al Referente del Comune;
- promuovere l’uscita dall’isolamento e la riattivazione di interessi nell’utente.
Tipologia delle prestazioni
Le attività previste dal servizio di Telesoccorso possono essere così sintetizzate:
- accertamento della natura della situazione di allarme e attivazione tempestiva delle forme di soccorso più idonee;
- verifica dell’efficacia degli interventi attivati;
- diffusione delle informazioni relativo all’intervento a tutte le persone coinvolte.
Destinatari
1. Il servizio di Teleassistenza si rivolge ai cittadini prioritariamente anziani e/o disabili residenti nei Comuni dell’Ambito.
2. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio vengono definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
8) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare educativa disabili, di seguito denominato “A.D.H.”, è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.
Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. Destinatari del servizio sono prioritariamente le persone con disabilità, che vivono difficoltà di relazione all’interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.
2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.H. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.
3. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio ADH sono stati definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:
a) le autonomie e conoscenze;
b) le capacità comunicative;
c) la cura della propria persona;
d) l’accompagnamento alla vita relazionale e sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-educativo e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PEI) predisposto dal servizio sociale, condiviso e sottoscritto con l’utente e/o con la famiglia.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
9) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.
Il Servizio Educativo Domiciliare Minori (ADM) si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore.
Destinatari e modalità di accesso al servizio 1. Sono destinatari del servizio:
a) i minori e le rispettive famiglie soggette a un provvedimento dell’autorità giudiziaria o che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
b) i minori e le rispettive famiglie che presentano problematiche sociali quali conflittualità familiari, isolamento sociale, trascuratezza, fragilità genitoriale nel gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori per i quali l’intervento educativo sia prescritto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Tipologia delle prestazioni
1. L’assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui il minore vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dai servizi per i minori, possibilmente condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Compartecipazione al costo del servizio
1. Trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell’autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
2. Nell’ambito della progettualità educativa individualizzata, tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, è possibile prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
3. I valori dell’ISEE di riferimento, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
10) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro”)
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio Spazio Neutro è un luogo in cui si ha cura del legame tra bambini e adulti. E’ rivolto a famiglie in difficoltà nel mantenere i rapporti tra i figli e i genitori con cui non vivono abitualmente. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx vengono organizzate visite alla presenza di educatori professionali con lo scopo di osservare, monitorare e favorire la ripresa della relazione con il genitore non collocatario e/o altri parenti all’interno di relazioni difficili, in contesti di elevata conflittualità e problematicità.
Il servizio è finalizzato a :
- promuovere relazioni genitori-figli funzionali all’interesse del minore verso il raggiungimento dell’autonomia del rapporto;
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- utilizzare l’osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- garantire il diritto di visita del genitore, salvaguardando il superiore interesse del minore.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. Destinatari del servizio sono minori allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d’accoglienza.
2. L’accesso può essere disposto dall’autorità giudiziaria a seguito di provvedimento che incarica l’Ente di regolamentare le visite o su indicazione dei Servizi per i minori.
3. Accedono prioritariamente al servizio i minori per i quali lo Spazio Neutro sia prescritto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Tipologia delle prestazioni
Lo Spazio Neutro prevede la presenza di figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può garantire incontri protetti o incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.
Compartecipazione al costo del servizio
1. Trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell’autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
2. Nell’ambito della progettualità educativa individualizzata, tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, è possibile prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
3. I valori dell’ISEE di riferimento, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
11) Contributi per affido familiare
Descrizione e finalità del servizio
Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.
Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.
Destinatari e modalità di erogazione del beneficio
Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori.
L’Ente riconosce al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.
Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest’ultimo erogato previa valutazione del servizio affidi con il servizio sociale comunale.
Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/1983, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica, è considerato nucleo familiare a sé stante e la compartecipazione alla frequenza ai servizi territoriali è determinata considerando l’ISEE individuale ai sensi dell’art. 3
c. 4 del DPCM n. 159/2013. I contributi e le quote di compartecipazione non possono pertanto derivare dall’ISEE della famiglia affidataria.
L’importo del contributo economico per l’affido viene indicato dall’Assemblea dei Sindaci nel documento di “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi”.
12) Comunità semi - residenziali per minori
Descrizione e finalità del servizio
La comunità semi - residenziali per minori, attraverso una puntuale progettazione, svolge nell'ambito delle proprie funzioni rivolte ai minori, attività educative, ricreative, di tempo libero e di socializzazione.
Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l’inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall’esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione, disadattamento e pregiudizio per i minori.
2. L’inserimento nella comunità semi - residenziali può essere disposto dall’Autorità giudiziaria e/o proposto dal servizio minori sulla base di un progetto personalizzato di intervento, condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Tipologia delle prestazioni
Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all’apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l’inserimento in strutture che funzionano, di norma, nelle ore pomeridiane di tutto l’anno scolastico e per parte dell’estate.
Compartecipazione al costo del servizio
1. Trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell’autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
2. Nell’ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, è possibile prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
3. I valori dell’ISEE di riferimento, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
13) Servizi residenziali per minori
Descrizione e finalità del servizio
1. Le comunità educative residenziali per minori si occupano di accoglienza e di tutela di bambini e ragazzi temporaneamente allontanati dalle famiglie d’origine con provvedimento dell’autorità giudiziaria a seguito di maltrattamento, grave incapacità genitoriale, abuso, abbandono. Sono luoghi strutturati finalizzati a garantire al minore un adeguato contesto di protezione, di cura e crescita evolutiva.
2. Gli obiettivi dell’inserimento nella comunità educative residenziali sono:
- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d’origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.
Destinatari dell’intervento
I destinatari degli interventi sono:
- minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minori con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli
interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o minori stranieri non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- ragazzi in prosieguo amministrativo disposto dall’Autorità Giudiziaria finalizzato al completamento del percorso di autonomia.
L’inserimento, di norma, viene disposto dall’Autorità Giudiziaria e attivato dai servizi per i minori che predispongono un progetto educativo individualizzato d’intesa con la struttura ospitante.
Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante sulla base di quanto previsto in applicazione dell’art. 3 c. 6 del DPCM n. 159/2013 che regola le convivenze anagrafiche; la compartecipazione alla frequenza ai servizi territoriali è determinata considerando l’ISEE individuale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. Trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell’autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
2. Nell’ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, è possibile prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
3. I valori dell’ISEE di riferimento, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
14) Servizio di inserimento lavorativo
Descrizione e finalità del servizio
È un servizio che accompagna le persone appartenenti a categorie protette e/o svantaggiate e le realtà produttive del territorio in percorsi che favoriscono l’integrazione lavorativa.
I servizi di inserimento lavorativo considerano il lavoro come strumento di inclusione sociale e come contesto per riacquisire e mantenere capacità relazionali.
Gli obiettivi del servizio sono:
- definire, programmare e realizzare strategie e interventi che favoriscono i processi di integrazione lavorativa attraverso tutti gli strumenti di mediazione possibili (tirocini, doti, ...);
- favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta creando inserimenti idonei che valorizzino e colleghino le risorse coinvolte, al fine di realizzare una reale integrazione;
- garantire informazione e consulenza a tutti i soggetti interessati sulle tematiche dell’integrazione lavorativa;
- favorire azioni per la promozione e la sensibilizzazione della cultura dell’integrazione lavorativa.
Destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone disabili e in condizione di svantaggio rispetto all’inserimento e all’integrazione nel mercato del lavoro residenti nei Comuni dell’Ambito.
In particolare le attività erogate dal Nucleo Integrazione Lavorativa sono rivolte a:
a) persone con disabilità fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali, che comportano una riduzione delle capacità lavorative superiore al 45% e disabili del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, collocabili attraverso il sistema del collocamento obbligatorio e mirato (L. 68/99);
b) soggetti ex tossicodipendenti o alcooldipendenti, in carico al SER.T. o al N.O.A., nei casi in cui sia attivo uno specifico progetto;
c) sofferenti psichici con riconoscimento dell’invalidità, per i quali i Servizi abbiano previsto un progetto che ritenga realizzabile l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
d) minori soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria o in situazioni di emarginazione e rischio di pregiudizio nella crescita, segnalati dal Servizio Minori Prevenzione e Tutela;
e) ex-detenuti e persone ammesse alle misure alternative della detenzione, nei casi in cui sia attivo uno specifico progetto.
L’accesso al Servizio può avvenire attraverso i seguenti modi:
1. segnalazione da parte degli operatori dei Servizi Sociali Comunali, del Servizio Prevenzione e Tutela”, dei Servizi Socio Sanitari e territoriali;
2. accesso spontaneo, all’interno degli orari di apertura previsti.
Tipologia delle prestazioni
- analisi della domanda ed accoglienza i bisogni attraverso colloqui (conoscenza, bilancio di competenze, orientamento), coinvolgendo e supportando persone e famiglie, anche con incontri di counselling;
- individuazione dello strumento di mediazione più idoneo, condivisione con il servizio inviante; invio a corsi di formazione e riqualificazione professionale;
- consulenza specialistica gratuita ad aziende e cooperative, svolgendo un ruolo di mediazione tra le esigenze di produzione, equilibrio e benessere;
- analisi delle postazioni lavorative, la dimensione professionale, organizzativa e culturale;
- supporto tecnico per lo svolgimento degli obblighi di legge (legge 68/99);
- supporto ai lavoratori e alle imprese attraverso il monitoraggio dell’inserimento, e azioni per il mantenimento del posto di lavoro anche per utenti non inseriti dal NIL;
- lavoro in rete con tutti i servizi pubblici e privati e gli specialisti (medici, avvocati, consulenti del lavoro, patronati ecc…) che ritengono necessari consultare a seconda del singolo progetto.
Compartecipazione al costo del servizio
Per gli interventi di inserimento lavorativo non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.
15) Tirocini risocializzanti
Descrizione e finalità del servizio
Il tirocinio risocializzante consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali nell’ambito di normali contesti lavorativi all’interno di un percorso socio educativo individualizzato.
Il servizio è finalizzato a:
a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di prerequisiti che caratterizzano l’identità professionale;
d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.
Destinatari
Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.
Tipologia delle prestazioni
1. Il progetto risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività, progettate e condivise con le agenzie del territorio (Cooperative, Aziende, Enti pubblici locali...) che si prestano per l’attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività sono definite nel progetto personalizzato di ogni utente.
3. Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
4. L’Ente può riconoscere a favore delle persone inserite nei progetti risocializzanti, qualora previsto e motivato nel progetto, un compenso motivazionale.
Compartecipazione al costo del servizio
Per i tirocini risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.
16) Centri Diurni per Disabili (C.S.E. - C.D.D. - SFA)
Descrizione e finalità del servizio Centro Socio Educativo - C.S.E.
Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso educativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E’ finalizzato all’acquisizione e al potenziamento dell’autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all’integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio e della comunità.
Descrizione e finalità del servizio Centro Diurno Disabili - C.D.D.
Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.
Descrizione e finalità del servizio di formazione all’autonomia - S.F.A.
Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato “S.F.A.”, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.
Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato a:
- acquisire competenze sociali, il proprio ruolo nella famiglia o all’emancipazione da essa, prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.
Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) si rivolge prevalentemente a:
- persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali;
- non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze;
- accedono in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
1. Destinatari del servizio sono le persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito.
2. Le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’accesso ai servizi sono stati definiti in modo omogeneo a livello di Ambito. La domanda deve essere presentata al Servizio sociale del Comune di residenza che dispone l’ammissione al servizio e comunica la quota di compartecipazione.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
17) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d’offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili
Descrizione e finalità del servizio
1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave, persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità.
2. Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di inserimento (al netto della quota sanitaria) di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario, liquidato direttamente all’ente gestore o al beneficiario.
3. Il contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire accoglienza e assistenza presso idonee strutture.
Destinatari e modalità di accesso
1. Destinatari del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali sono:
a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
b) soggetti disabili adulti inseriti in percorsi di accompagnamento all’autonomia;
c) persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento;
Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell’utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di bisogno e/o di rischio per la persona richiedente verificata dal servizio sociale.
La scelta della struttura di ricovero deve essere concordata con il Comune al fine dell’individuazione della scelta migliore nell’interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il Comune.
Progetto personalizzato
A seguito di istanza di parte, ovvero d’ufficio nei casi in cui sia ritenuto necessario, il Comune, anche d’intesa con i servizi dell’A.S.L. competente, predispone un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dall’utente o dal familiare, Amministratore di sostegno, Xxxxxx.
Oltre agli aspetti socio-assistenziali, dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato, senza pretesa di esaustività: il costo della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell’utente; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità alla persona, il valore dell’integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta.
Criteri e modalità per la determinazione dell’intervento economico integrativo comunale
1. L’utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita. L’attestazione ISEE del richiedente è acquisita nel procedimento di definizione del progetto personalizzato, pena il mancato riconoscimento dell’intervento economico integrativo comunale.
2. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell’intervento economico integrativo comunale prima dell’inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico temporaneo. L’intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.
Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale
1. L'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui la certificazione ISEE presentata ai sensi dell’art. 6 c. 3 del DPCM n. 159/2013 non superi la soglia di riferimento individuata nel “Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” e approvata dalla Assemblea dei Sindaci.
2. La misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente così come di seguito quantificata.
3. La quota utente è pari al versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell’anziano e/o della persona disabile una quota per spese personali, quantificata all’interno del progetto personalizzato.
4. Qualora le condizioni economiche dell’utente dovessero modificarsi nel corso dell’anno, si procederà alla rideterminazione dell’intervento stesso mediante una revisione del progetto personalizzato e una ridefinizione delle quote spettanti alle parti.
5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità disponibile, sempre nell’ambito del progetto personalizzato, il Comune potrà procedere ad accordi con l’utenza finalizzati all’alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l’integrazione sia stata effettuata quale anticipazione comunale, rimane in capo al Comune il titolo di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
6. Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico del Comune definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverato si rendessero disponibili a versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.
18) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)
Descrizione e finalità del servizio
I Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.) sono strutture a carattere diurno con lo scopo di:
a) offrire un sostegno all’utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l’integrazione sociale;
b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
c) sviluppare e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia e dell’identità.
Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti parzialmente autosufficienti, un intervento socio assistenziale – sanitario in regime semi residenziale in modo da garantire la loro permanenza in ambito domiciliare e favorire la loro integrazione sociale.
Destinatari e modalità di accesso
1. I beneficiari della prestazione qui disciplinate sono persone anziane residenti nei Comuni dell’Ambito che necessitano di prestazioni socio-assistenziali, animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell’utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza o la necessità di un inserimento, determinata da una situazione di bisogno e/o di rischio per la persona richiedente verificata dal servizio sociale.
Compartecipazione al costo del servizio
Gli oneri per la frequenza del Centro Diurno Integrato sono a carico dell’utente salvo casi particolari valutati dall’Assistente Sociale, per i quali si potrà prevedere la copertura totale o parziale della retta da parte dell’Amministrazione comunale attraverso l’erogazione di un contributo ordinario come previsto nel presente Regolamento.
A2 – Servizi educativi e di supporto scolastico
19) Xxxxx Xxxx
Descrizione e finalità del servizio
Il nido è un servizio con finalità educative e sociali dedicato ai bambini e alle bambine da tre mesi ai 3 anni e alle loro famiglie.
Il nido svolge, in collaborazione con gli altri servizi territoriali di competenza, un’azione di prevenzione contro ogni forma emarginazione e disagio derivante da svantaggio psico-fisico e sociale garantendo, nel rispetto dell’identità e dei diritti di ogni bambino una reale integrazione.
Il nido si pone come luogo di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura dell’infanzia attraverso la socializzazione delle esperienze e conoscenze sullo sviluppo dei primi anni di vita.
La finalità principale dell’asilo nido è creare un sistema di opportunità educative orientato ad accompagnare, in collaborazione con i genitori, la crescita di bambini e bambine nella loro globalità e valorizzando le caratteristiche individuali di ogni bambino.
In relazione alle famiglie la finalità del nido è sostenere la genitorialità, condividere conoscenze e competenze specifiche sulla crescita nei primi anni di vita e consentire il confronto costruttivo di idee e pensieri.
Destinatari
Possono frequentare il Nido tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, senza alcuna distinzione di sesso, diversa abilità, lingua, nazionalità, etnia, religione, condizione economica e sociale.
Per favorire la piena integrazione il Nido propone azioni specifiche e mirate per l’inserimento dei bambini e delle bambine diversamente abili e/o in situazioni di disagio socioculturale in collaborazione con i servizi territoriali di competenza.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
20) Centri per l’Infanzia
Descrizione e finalità del servizio
Il Centro Prima Infanzia è un servizio complementare agli asili nido rivolto ai bambini da 0 a 3 anni che offre assistenza educativa e di socializzazione. Vengono accolti bambini con frequenza massima di 4 ore consecutive al giorno con la possibilità di essere affiancati da adulti di riferimento.
Il Centro Prima Infanzia è una tipologia di servizio
- con caratteristiche di maggiore flessibilità rispetto agli asili nido tradizionali
- si pone le finalità di stimolare le potenzialità cognitive, affettive e sociali dei piccoli
- concorre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco
- non è prevista la somministrazione dei pasti.
Destinatari
Possono accedere al servizio Centro Prima Infanzia minori soli o accompagnati di età non superiore ai tre anni mediante iscrizione da effettuarsi presso i Servizi Educativi del Comune di appartenenza.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
21) Scuole comunali paritarie dell’infanzia
Descrizione e finalità del servizio
Erogazione quotidiana di servizi scolastici per l'infanzia a favore di utenti in fascia d'età 3-5 anni.
E' un servizio a pagamento e a domanda individuale organizzato dal Comune o da soggetto da questi delegato.
Il servizio si configura come intervento educativo pre-scolastico.
Il servizio viene erogato secondo il calendario scolastico, nella fascia oraria 8.30 – 16,30.
L’amministrazione comunale, a fronte del ricevimento di specifiche istanze, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può erogare il servizio di pre - scuola e di post scuola.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
I destinatari del servizio scolastico comunale dell'infanzia sono i minori in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, annualmente disciplinati da specifica circolare del MIUR in ambito di “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado”.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Tipologia delle prestazioni
La titolarità della gestione del servizio è dell’Amministrazione Comunale o da soggetto da questa delegato. Qualora delegato, il Servizio viene svolto da una società specializzata nell'erogazione di servizi educativi e complementari finalizzati al funzionamento della Scuola dell'Infanzia.
Le funzioni sono cosi articolate:
1. programmazione, organizzazione e svolgimento attività educativo/didattiche, assistenziali, ludico-ricreative e d'intrattenimento, in attuazione alla vigente normativa scolastica e secondo quanto previsto dai nuovi orientamenti per la scuola d’infanzia pubblica;
2. servizi di completamento educativo assistenziale: pre e post scuola, sostegno educativo- assistenziale a favore di alunni diversamente abili, insegnamento religione ed attività laboratoriali;
3. servizi amministrativi ed ausiliari necessari al funzionamento scolastico, inclusa l'attività di cogestione del servizio di refezione scolastica.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
22) Refezione scolastica
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio consiste nell’erogazione quotidiana del pasto nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ove previsto, a favore degli alunni, docenti e non docenti aventi diritto. E' un servizio a pagamento e a domanda individuale organizzato dal Comune, o da soggetto da questi delegato.
Il servizio viene erogato secondo il calendario scolastico e, di norma, viene attivato
- nelle istituzioni scolastiche con tempo scuola di 40 ore: tutti i giorni;
- nelle altre istituzioni: nei giorni in cui l'articolazione dell'attività didattico curriculare prevede il rientro pomeridiano.
Il servizio si configura come intervento educativo assistenziale finalizzato all'assolvimento del diritto allo studio e dovere all'istruzione ed obbligo scolastico.
Destinatari e modalità di accesso al servizio I destinatari del servizio di refezione sono:
a) gli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche presenti sul territorio;
b) i docenti degli alunni delle suindicate scuole impegnati nelle attività di docenza che consumano il pasto insieme agli alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) eventuali altri utenti in possesso di espresse autorizzazioni alla fruizione del servizio concesse dal Comune.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto da questo delegato che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Tipologia delle prestazioni
La titolarità della gestione del servizio è dell’Amministrazione Comunale o da soggetto da questa delegato.
Il Servizio viene erogato da una ditta specializzata incaricata nella preparazione e somministrazione dei pasti, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di ristorazione.
Il servizio è articolato nelle seguenti attività:
a) prenotazione giornaliera del pasto
b) preparazione del pasto, personalizzabile in base a specifiche indicazioni dietetico-alimentari di carattere patologico, terapeutico ed etico-religioso
c) predisposizione dei locali scolastici adibiti alla consumazione del pasto
d) sporzionamento e somministrazione del pasto all'utenza
e) pulizia e riassetto locali utilizzati e lavaggio stoviglie ed attrezzature utilizzate
f) gestione amministrativa delle iscrizioni, dei pagamenti, delle diete personalizzate
g) attività di controllo tecnico ispettivo del servizio erogato in ambito di sicurezza ed igiene alimentare.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
23) Pre - Post scuola
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio di pre e post scuola garantisce l’accoglienza del minore presso i plessi scolastici nel periodo antecedente o successivo all’orario di funzionamento della scuola.
La titolarità del servizio di Pre e Post Scuola è dell’Amministrazione Comunale o di altro soggetto da questa delegato; la gestione viene affidata a società specializzate che presentino requisiti a garanzia di qualità e di tutela degli utenti.
Il servizio di pre e post scuola supporta le necessità lavorative dei genitori che devono garantire un periodo di custodia educativamente valida oltre l’orario curricolare definito dalle istituzioni scolastiche. I minori frequentanti il servizio vengono accolti da educatori che svolgono compiti di assistenza e vigilanza e propongono attività di tipo ludico ricreativo.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
I potenziali destinatari sono tutti gli alunni frequentanti le scuole statali e comunali presenti sul territorio.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni di tipo educativo assistenziale sono garantite da personale qualificato con i seguenti compiti:
a) Attuare Servizio di accoglienza e assistenza
b) Realizzare laboratori di tipo espressivo/creativo e ricreativo
c) Proporre attività per favorire la socializzazione tra il gruppo dei pari
d) Verificare, mediante apposita procedura, l’identità delle persone, esclusivamente maggiorenni, delegate al ritiro dei bambini.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. Il valore dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
24) Trasporto scolastico
Descrizione e finalità del servizio
Il Comune, ove previsto, fornisce il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole per consentire e agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il servizio ha l'obiettivo di trasportare su mezzi idonei gli studenti, assicurare l’assistenza e la vigilanza necessarie e garantirne la sicurezza.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
I potenziali destinatari sono tutti gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
25) Centri ricreativi diurni (CRD)
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio Centro Ricreativo Diurno è un’iniziativa delle Amministrazioni Comunali che vengono incontro ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando terminate le attività scolastiche restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie.
Il Centro Ricreativo Diurno supporta la necessità dei genitori che, impegnati nell’attività lavorativa devono organizzare per i propri figli periodi anche lunghi di custodia educativamente qualificata a fronte di possibilità di assentarsi dal lavoro sempre più limitate.
A questi bisogni il CRD risponde con una proposta educativa di socializzazione e apprendimento che, collocandosi in un contesto ludico, offre al contempo opportunità di arricchimento personale attraverso esperienze guidate che sollecitano la creatività dei bambini.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
I possibili destinatari del Centro Ricreativo Diurno sono i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, con priorità ai residenti nel Comune.
I criteri per l’ammissione, le procedure e la modulistica da utilizzarsi per l’attivazione del servizio sono definiti dai singoli Comuni.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata al Comune che dispone l’ammissione al servizio, l’eventuale lista d’attesa e comunica la quota dovuta per la frequenza al servizio stesso.
Tipologia delle prestazioni
La titolarità della gestione del Centro ricreativo diurno è dell’Amministrazione Comunale o da soggetto da questa delegato che presenta requisiti di qualità dei servizi e di tutela degli utenti quali, ad esempio, l’esperienza pluriennale nella gestione di servizi analoghi .
Il Centro Ricreativo Diurno viene gestito tramite educatori nel rispetto degli standard previsti a livello regionale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto specificato all’articolo 12 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
2. I valori dell’ISEE iniziale/finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all’art. 13 c. 1, 3 e 4 del Regolamento in materia di servizi alla persona.
26) Assistenza educativa scolastica disabili
Descrizione e finalità del servizio
Il servizio garantisce agli studenti disabili in possesso di Diagnosi Clinico Funzionale, personale educativo , definito “assistente ad personam” – ai sensi del DPR 616/77 e L. 104/92, art. 13, c. 3 –. Le finalità degli interventi educativi, attivati da personale non statale in ambito scolastico, sono principalmente quelle di favorire l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno disabile o con difficoltà in genere, promuovere l’autonomia personale e sociale, sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).
Nello specifico si possono elencare i seguenti obiettivi:
a) Favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe,
b) Favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l’integrazione coi coetanei,
c) Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale,
d) Facilitare i rapporti tra l’alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola,
e) Favorire la partecipazione dell’alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l’espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.
All’assistente per l’autonomia e comunicazione competono funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un’interazione efficace.
Destinatari e modalità di accesso al servizio
Tale servizio è rivolto agli studenti residenti nei Comuni dell’Ambito e frequentanti gli Asili Nido, le Scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di Primo grado.
Per ogni alunno disabile viene garantita, previa richiesta della UONPIA e specifica certificazione, la figura di un educatore mediante interventi volti a favorire l’integrazione e l’autonomia come previsto dalla legge.
Il monte ore specifico per ogni alunno viene assegnato utilizzando i seguenti criteri:
- tipologia di disabilità
- contesto scolastico (compresenza con altri soggetti disabili)
- ore assegnate dall’Ufficio Scolastico
- eventuali approfondimenti con l’UONPIA territoriale
- disponibilità economico finanziaria dell’Ente Locale.
Compartecipazione al costo del servizio
Per il servizio di Assistenza educativa scolastica disabili non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza.