ACCORDO DI COLLABORAZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0013642 - II/6 del 16/04/2020 - Delibera Senato Accademico n. 125/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE AGRONOMICHE ECOSOSTENIBILI IN SISTEMI COLTURALI ERBACEI MEDITERRANEI
TRA
l’Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente - Partita IVA: 03016180717, nella persona del Direttore Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, nata a San Xxxxxxxx Xxxxxxx il 16 maggio 1962 e domiciliata per la carica in Foggia, alla Xxx Xxxxxx x. 00, di seguito denominato Dipartimento “SAFE”
E
la Fondazione “Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx” – Onlus, con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, codice fiscale 8002790717 – P. IVA 00545530719, nel prosieguo denominata semplicemente “Ente”, legalmente rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, presidente del Consiglio di Amministrazione
Constatato che
1. il Dipartimento SAFE e l’Ente, hanno stipulato un “Protocollo d’Intesa” avente Prot. n. 9598-III/14 Rep. CC 240/2018 del 26.03.2018;
2. il surriferito accordo stabilisce le linee generali della collaborazione fra i due contraenti ed all’Art. 2 recita che “preliminarmente all’avvio di ogni singolo programma di ricerca […] le Parti si obbligano alla stipula di contratti di ricerca commissionata”;
3. ciò stante, il presente accordo di collaborazione è finalizzato a definire l’oggetto e le modalità di collaborazione fra le Parti in merito ad una specifica e particolare attività da compiersi nel quadro riferibile al “Protocollo d’Intesa” già siglato
Premesso che
1. I cambiamenti climatici in atto comporteranno un impatto sugli aspetti produttivi e qualitativi dei sistemi colturali erbacei mediterranei e che, in questo contesto, l’Ente ha manifestato l’interesse ad individuare strategie agronomiche ecosostenibili per migliorare stabilità produttiva e qualità in specie erbacee mediterranee anche nell’ambito di un sistema agro-voltaico;
2. Il suindicato piano prevede lo svolgimento di attività sperimentale per valutare lo sviluppo fenologico, gli indici vegetativi e la produttività delle colture individuate, nonché le principali caratteristiche qualitative della produzione;
3. Il Dipartimento SAFE è interessato a sviluppare esperienze significative in questo ambito e, a questo scopo, è disponibile ad offrire la propria competenza tecnico-scientifica ed assistenza tecnica;
4. Si ravvede, pertanto, un reciproco interesse allo svolgimento dell’attività di collaborazione qui prevista.
Tutto ciò constatato e premesso, con la presente scrittura si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte sostanziale del presente contratto e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
Art. 2 – Oggetto del contratto
L’Ente ed il Dipartimento SAFE convengono di attivare una collaborazione finalizzata allo svolgimento di un’attività di studio, analisi e valutazione sperimentale. Scopo del presente accordo è quello di definire le finalità, le condizioni, le modalità ed i contenuti dell’attività.
Art. 3 – Attività previste dall’accordo
Il programma della ricerca è descritto nell’Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo. Le attività oggetto del presente contratto saranno prevalentemente svolte presso le aziende agricole dell’Ente, ricadenti nei territori comunali di Foggia, Manfredonia, Lucera ed Ascoli Satriano, secondo le specifiche intese raggiunte di volta in volta. A tale scopo, l’Ente si impegna ad avviare e realizzare un ciclo di coltivazione di specie erbacee da pieno campo. Per quanto si renderà necessario, il Dipartimento SAFE si impegna ad impiegare le proprie strumentazioni di ricerca ed apparecchiature analitiche ed il proprio personale. Il Dipartimento SAFE, nell’ambito di tematiche affini a quelle del presente accordo e di interesse della Fondazione Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx, può anche effettuare attività conto terzi o contratti di ricerca commissionata anche sui terreni di proprietà della Fondazione.
Art. 4 – Durata del contratto
Il presente Accordo avrà la durata di 24 mesi (rinnovabile) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 5 – Proroghe e modifiche del contratto
Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite posta elettronica certificata (pec) da una delle Parti all’altra almeno 60 giorni dalla scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.
Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato tecnico, le Parti concorderanno un’estensione del suddetto Allegato.
Con le stesse modalità, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all’Art. 4, venga anticipato.
Art.6 – Responsabile della ricerca
Il Dipartimento SAFE designa quale referente per l’esecuzione di questa specifica attività di ricerca la prof.ssa Xxxx Xxxxxxxx. L’Ente designa quale proprio referente, responsabile per l’esecuzione delle attività, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx. L’eventuale sostituzione del referente scientifico da parte dell’Ente di ricerca dovrà essere comunicata con ragionevole preavviso, ove possibile per iscritto, all’Ente ed approvata dalla Parte committente.
Art.7 – Condizioni economiche
La collaborazione fra le Parti si svolge a titolo gratuito e nessun tipo di corrispettivo è richiesto per l’esecuzione delle attività di rilievo, monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati acquisiti sperimentalmente, fatta salva la possibilità, per il Dipartimento SAFE, di ricevere compensi da terzi per lo svolgimento di attività di ricerca connesse alla presente convenzione.
Art.8 – Confidenzialità e proprietà dei risultati
Le Parti sono tenute a non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente accordo e, in particolare, in merito ai risultati conseguiti dalla sperimentazione. I risultati delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle Parti che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri fini. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.
Art. 9 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Il Dipartimento SAFE potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto
del presente contratto. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto.
Art. 11 – Oneri Assicurativi e Sicurezza
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività così come indicate all’Art. 3 del presente contratto.
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.
Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l’altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Art. 12 – Recesso e risoluzione del contratto
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata (pec), con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
Art. 13 – Eventuali controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Foggia.
Art.14 – Comunicazioni e responsabili del contratto
Le comunicazioni inerenti al presente accordo dovranno essere inviate:
- per il Dipartimento SAFE, all’attenzione della prof.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
- per l’Ente, all’attenzione del direttore, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Resta inteso che tutte le comunicazioni ed avvisi di cui al presente contratto dovranno essere formulati per iscritto ed inviati a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (pec).
Art.15 – Spese
Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Dipartimento SAFE.
Il presente accordo viene redatto in un unico originale ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università di Foggia, per euro 32,00 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia Prot. n. 7406 del 10/07/2000.
Foggia,
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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