COMUNE DI CIVITAVECCHIA
ALLEGATO I)
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Repertorio x.xx
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE PER ANZIANI DENOMINATA
“Villa Santina”.
DITTA: GMA Cooperativa Sociale di Roma
IMPORTO Per l’affidamento in concessione della Casa di Riposo comunale “Villa Santina” dovrà essere corrisposto al Committente un canone concessorio parametrato al fatturato annuo della struttura residenziale. Lo stesso verrà determinato nella misura del 38% (definito nell’offerta economica della gara di appalto) della differenza tra il fatturato di gestione di Villa Xxxxxxx riferito all’anno precedente e la soglia minima (pari ad Euro 250.560,00) quale importo di fatturato entro il quale non è previsto il pagamento del canone.
L’anno 2019, il giorno ……… del mese di ………… in Civitavecchia preso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, avanti a me Xxxxxxxx Xxxxxxxx Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si sono costituiti:
a) il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 Avv. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Civitavecchia il 28/09/1960, Dirigente del Servizio 2 – Risorse umane, politiche del Welfare, pubblica istruzione, sport, relazioni con il pubblico e servizi demografici del Comune di Civitavecchia, il quale agisce in questo atto nell’esclusivo interesse di detto Comune, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato “Comune”;
b) la GMA Cooperativa Sociale con sede legale in Roma – via Xxxx Xxxx n. 6 – C.F. 11984071008, rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato ad Ascoli Xxxxxx il 03/03/1959 in qualità di Amministratore Unico della Cooperativa GMA che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità “concessionaria”.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, di comune accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso, alla presenza dei testimoni.
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Servizio 2 Sezione Politiche del Welfare n. 2189 del 29/11/2019 è stata indetta procedura di gara ad evidenza pubblica mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la concessione, ai sensi dell’art. 3 lett. vv) e zz) del medesimo D.Lgs, del servizio di gestione della Casa di Riposo comunale denominata “Villa Santina”, per la durata di anni otto, per un importo a base di gara pari ad Euro 440.985,60 esclusa Iva – CIG 77088421AA;
- con la suddetta Determinazione n. 2189 del 29/11/2019 è stato stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e
3 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei parametri di valutazione riportati dettagliatamente nel Disciplinare di gara, sono stati, altresì, approvati il Bando-Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico Prestazionale con i loro relativi allegati; che qui si richiamano e si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente allegati;
- con Determinazione del Servizio 2 Sezione Politiche del Welfare n. del
si è provveduto all’aggiudicazione della concessione del servizio a GMA Cooperativa Sociale con sede a Xxxx Xxx Xxxx Xxxx x. 0 C.F. 11984071008 per la durata di anni xxxx, per un importo, riferito solo al primo anno (dal 01/07/2019 al 30/06/2020), di Euro 125.136,44 oltre IVA ai sensi di legge. Per gli anni successivi il canone di concessione sarà rideterminato dal fatturato conseguito dalla Casa di Xxxxxx secondo le modalità di calcolo indicate nel capitolato prestazione e nell’offerta economica.
ATTESO CHE:
- l’aggiudicazione suddetta è divenuta efficace in quanto si sono conclusi positivamente gli accertamenti preordinati alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara;
- è decorso il termine di trentacinque giorni come previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Comune di Civitavecchia affida a GMA Cooperativa Sociale con sede a Xxxx Xxx Xxxx Xxxx x. 0
C.F. 11984071008, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione della Casa di riposo comunale per anziani “Villa Santina” sita in Xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx x. 00.
Art. 2 - Durata
La durata del servizio è fissata in anni 8 (otto) decorrenti dal 01/07/2019 al 30/06/2027. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è consentita la proroga dell’affidamento limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato, nel capitolato tecnico prestazionale e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 3 - Ammontare del contratto
Per l’affidamento in concessione della Casa di Riposo comunale “Villa Santina” il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un canone concessorio parametrato al fatturato dell’anno precedente. Quest’ultimo sarà stabilito dal numero di utenti ospiti della Casa di Riposo e dalle rette applicate, ad esclusione dei correspettivi di eventuali servizi aggiuntivi. Il canone concessorio sarà determinato nella misura di seguito indicata:
- per fatturato minore o uguale ad Euro 250.560,00: canone pari ad Euro 0,00 (zero/00);
- per fatturato maggiore ad Euro 250.560,00: canone pari al 38% della differenza tra il maggior fatturato ed Euro 250.560,00.
Il canone concessorio dovrà decorrere dalla data dell’effettiva decorrenza della gestione e per il primo anno (dal 01/07/2019 al 30/06/2020) è stabilito in Euro 106.136,44, così come calcolato nella tabella sotto riportata:
FATTURATO ANNO 2018 VILLA SANTINA (a) | SOGLIA MINIMA (b) | DIFFERENZA (a-b) | PERCENTUALE (38%) CORRISPONDENTE AL CANONE ANNUO PERIODO DI GESTIONE (dal 01/07/2019 al 30/06/2020) |
Euro 529.866,43 | Euro 250.560,00 | Euro 279.306,43 | Euro 106.136,44 |
Il canone di concessione sarà rideterminato, ogni anno, sui dati del fatturato conseguito nell’anno precedente. Il pagamento del canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune in rate mensili posticipate con decorrenza della prima rata dalla data di effettiva attivazione del servizio di gestione e dovrà essere versato entro il 5 del mese successivo a quello a cui il canone si riferisce. Fatto salvo il potere del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato, il ritardato pagamento del canone comporterà, convenzionalmente, l’obbligo per il Concessionario di provvedere alla corresponsione degli interessi calcolati ai sensi di legge, salvo ulteriori rimedi a vantaggio del Comune.
Nel caso di morosità il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente importo maggiorato del 10% a titolo di penale, con l’obbligo per il Concessionario di reintegrare immediatamente il deposito.
Art. 4 - Condizioni generali del contratto
Il contratto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti nel nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel regolamento di gestione della Casa di Riposo comunale “Villa Santina” e in tutti i documenti di gara, che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore dichiara di aver assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Transazioni eseguite in difformità alla norma in questione saranno causa di risoluzione del presente contratto, come previsto dal comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010.
Art. 6 - Codice di comportamento e obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55. Il personale che verrà impiegato dal concessionario per l’effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all’osservanza delle disposizioni previste dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Civitavecchia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23/12/2015.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il concessionario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Civitavecchia che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo.
Art. 7 – Remunerazione del concessionario
Ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 il Concessionario trarrà la maggior parte dei ricavi di gestione dalla vendita dei servizi resi al mercato ed assume su di sé, fin dal momento della presente stipula, il rischio operativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. zz) del citato Decreto connesso alla gestione.
Pertanto la remunerazione dell’aggiudicatario avverrà mediante la riscossione delle rette da parte dell’utenza con le modalità stabilite dal capitolato speciale nell’ art. 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale e/o mediante l’offerta di servizi aggiuntivi.
Il Committente può compartecipare alla retta per gli ospiti della Casa di Riposo residenti nel Comune di Civitavecchia che non siano in grado di concorrere al pagamento parziale o totale della stessa. La compartecipazione del Comune è garantita ai soggetti aventi diritto sino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio disposti annualmente. I criteri e le modalità di corresponsione al Concessionario della retta mensile da parte dell’ospite e i criteri di compartecipazione dell’Ente al pagamento delle stesse sono dettagliati rispettivamente al Titolo IV del Regolamento di gestione della Casa di Riposo comunale per anziani “Villa Santina”, approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 24.05.2018, e nel capitolato.
Art. 8 – Obblighi del concessionario
Ai sensi dei documenti di gara e dell’offerta resa in sede di gara, il concessionario si impegna:
- a prendere in carico i beni mobili ed immobili strumentali all’erogazione del servizio, raccolti nell'inventario iniziale di consegna, affidati dal Comune al Concessionario all'atto della firma del presente contratto di concessione del servizio o al momento della consegna del servizio, laddove la stessa avvenga in via anticipata nelle more della stipula del contatto. Alla conclusione della
concessione il Concessionario riconsegna gli stessi beni con ulteriore inventario finale redatto sempre in accordo fra le parti. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli contenuti nell'inventario iniziale, desunti i beni eventualmente alienati ed integrate le dotazioni che, secondo il Capitolato, sono acquistate dal Concessionario e passano in proprietà al Committente al termine della concessione. I beni inventariati dovranno essere riconsegnati al Committente in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Il Concessionario risponde direttamente per difettosità generatesi, nei beni mobili ed immobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio oggetto della presente concessione. Il Concessionario non può effettuare alcuna modifica ad impianti o strutture senza preventiva autorizzazione del Committente. Ogni acquisto, modifica, variazione della consistenza di beni mobili ed immobili potrà essere effettuata soltanto previo parere del Committente. Il Concessionario deve comunque:
- farsi carico dell'eventuale integrazione di tutte le dotazioni, indicate all’art. 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale, necessarie al servizio e rese disponibili dal Committente. Alla conclusione della concessione ogni integrazione degli arredi resta di proprietà del Committente;
- garantire la fornitura delle dotazioni strumentali e degli ulteriori arredi offerti in sede di gara che, allo scadere della concessione, saranno gratuitamente devolute in proprietà al Comune; degli stessi verrà redatto apposito elenco che andrà ad integrazione dell’inventario iniziale dei beni della struttura;
- realizzare i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile destinato a Casa di Riposo, offerti in sede di gara ed indicati nella sezione dell’offerta tecnica, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata. Detti lavori dovranno essere realizzati, sulla base dei computi metrici del progetto definitivo/esecutivo presentato seguendo il cronoprogramma indicato nello stesso. Tutti gli interventi oggetto di aggiudicazione, esclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al miglioramento dell’immobile, oppure quelli richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto, dovranno essere autorizzati preventivamente dal Servizio LL.PP. e comunicati al Servizio Politiche del Welfare dal Concessionario.
Il Concessionario si impegna, altresì, a trasmettere al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione, sottoscritta dal Responsabile della Struttura, contenente:
1) una descrizione dei lavori eseguiti di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e della gestione del verde, nonché, i controlli e le verifiche di tutti gli impianti presenti nella struttura, dello stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
2) un rendiconto delle spese sostenute nell’anno di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria, investimento, adeguamento e miglioramento
Il Concessionario è tenuto inoltre a:
- predisporre annualmente, entro il 31/12 di ogni anno, un resoconto della gestione delle attività della Casa di Riposo, articolato in interventi eseguiti da trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto. Lo stesso dovrà essere corredato anche dell’elenco degli ospiti inseriti in struttura (con l’indicazione del nominativo, dati anagrafici e residenza) e del personale ivi operante (con indicazione della qualifica e della mansione svolta) alla data sopraindicata. Il rendiconto deve essere, inoltre, accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di Riposo e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;
- trasmettere annualmente, entro il 31/12 di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento così come previsto dalla L.R. n. 41/2003;
- trasmettere all’inizio di ogni anno solare, appena disponibile e comunque non oltre il 31 marzo, un documento contabile che attesti il fatturato conseguito nell’anno precedente in merito alla gestione della Casa di Riposo con esclusione dell’indicazione dei ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi aggiuntivi;
- trasmettere all’inizio di ogni anno un prospetto della pianificazione annuale della formazione del personale impiegato nell’attività della Casa di Riposo con le modalità indicate all’art. 17.1 del capitolato.
Il concessionario si impegna, infine, a realizzare le attività integrative in favore di anziani ospiti della struttura e/o cittadini in condizione di fragilità socio-economica ed ambientale offerte in gara.
Art. 9 – Retta
Tutti i servizi descritti nel Capitolato prestazionale saranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale. Per le prestazioni rese agli utenti secondo quanto stabilito all’art. 5 del suddetto Capitolato il Concessionario ha diritto alla riscossione delle rette mensili dovute per la permanenza nella Casa di Riposo direttamente dagli utenti o dai loro famigliari.
Le rette rappresentano il corrispettivo per il servizio assistenziale offerto all’utenza e la relativa tariffa è stata stabilita dall’Amministrazione Comunale con provvedimento di Giunta Comunale n. 135 del 17.06.2015 nella misura di Euro 1.392,00 mensile (pari ad € 45,76/giorno), IVA esclusa, riferita a posto letto per ospite.
Le rette possono essere annualmente aggiornate entro il limite massimo degli indici ISTAT a partire dal secondo anno di affidamento.
L’ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta alberghiera mensile e degli eventuali aggiornamenti della medesima.
Il regime IVA applicabile alla retta sopra indicata è disciplinato dall’art. 16 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 960 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
Art. 10 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, il concessionario ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. …………………… in data
……………… rilasciata da …………………………….. del valore di Euro
…………………………….. La stessa è stata determinata nella misura del 10% dell’importo complessivo della concessione, secondo la disciplina contenuta nell’art.3 del d.lgs. n. 50/2016, facendo riferimento al fatturato conseguito per la gestione della Casa di Riposo “Villa Santina” nell’anno 2018. Tale cauzione sarà svincolata nei tempi e modi previsti dalla legge.
Art. 11 – Ulteriori garanzie
Il Concessionario presta le seguenti ulteriori garanzie:
- polizza di responsabilità civile (RCT/RCO) n. …………….., stipulata con
…………………..….……, cod. Ag. ……………., in data ………….….., a garanzia dei danni a terzi derivanti dall’attività svolta, con i seguenti massimali:
* RCT: massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni)
* RCO: massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila) per lavoratore coinvolto, che comprenda esplicitamente nel novero dei terzi gli utenti fruitori del servizio affidato.
- polizza assicurativa n. ………….. del ……/……/2019, di copertura di rischio locativo per la somma garantita pari a € 1.000.000,00 (un milione) comprensiva di garanzia ricorso terzi da incendio per un massimale pari a € 1.000.000,00 (un milione).
Art. 12 - Cessione Contratto
E’ vietata la cessione del presente contratto.
Art. 13 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento al Capitolato Tecnico prestazionale relativo al servizio di cui trattasi, agli allegati di gara e alle disposizioni di legge applicabili in materia.
Art. 14 - Penali e modalità e procedure per l'applicazione delle penali
Il Committente si riserva di applicare alla Ditta Aggiudicataria apposite penali e, sul punto, si fa espresso rinvio alla parte VIII del capitolato tecnico prestazionale.
Le violazioni dovranno essere contestate per iscritto, fermo restando l’applicazione delle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382 c.c., qualora il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e/o non rispondente alle normali esigenze per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta Aggiudicataria.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
È facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto con l'aggiudicatario come specificato alla parte IX del Capitolato speciale.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.
Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:
a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Art. 17 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dal presente contratto, inerenti e conseguenti, senza diritto di rivalsa.
Art. 18 – Norme di chiusura
Le Parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte che necessita di riservatezza perché attinente all’attività lavorativa e/o professionale (ad es. know–how, engineering), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, ex Legge n. 241/1990, e con i limiti di cui al Regolamento UE 2016/679.
L'aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto. Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del
T.U. in materia di riservatezza, e al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
Per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibili con la natura ed i contenuti del contratto.
Art. 19 – Certificati di firma
Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005. Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Di quanto sopra io Segretario Generale ho fatto constare in questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, occupa numero 13 (tredici) pagine e sin qui della presente. Esso, letto dalle parti, viene ritenuto dalle medesime conforme alla propria volontà.
Per il Comune di Civitavecchia
Il Responsabile del Servizio 2 Sezione Politiche del Welfare Avv. Giglio Marrani
Per la parte
Il Rappresentate legale della GMA Cooperativa Sociale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx